Sentenza 27 febbraio 1978
Massime • 1
Gli avanzi di gestione di enti od istituzioni pubbliche, quali gli enti ospedalieri, non costituiscono reddito soggetto all'imposta di ricchezza mobile, ai sensi e sotto il vigore degli artt 81 ed 85 del DPR 29 gennaio 1958 n 645 (testo unico sulle imposte dirette), quando abbiano una destinazione predeterminata, per essere interamente vincolati alla copertura di spese dell'attivita istituzionale dell'Esercizio successivo, ovvero alla riduzione dei costi dei servizi che essi enti, nell'ambito di tale attivita, offrono al pubblico. ( Conf 3352/76, mass n 382146; ( Conf 750/75, mass n 374102; ( Conf 594/74, mass n 368378).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/1978, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 1978 |
Testo completo
Gli avanzi di gestione di enti od istituzioni pubbliche, quali gli enti ospedalieri, non costituiscono reddito soggetto all'imposta di ricchezza mobile, ai sensi e sotto il vigore degli artt 81 ed 85 del DPR 29 gennaio 1958 n 645 (testo unico sulle imposte dirette), quando abbiano una destinazione predeterminata, per essere interamente vincolati alla copertura di spese dell'attivita istituzionale dell'Esercizio successivo, ovvero alla riduzione dei costi dei servizi che essi enti, nell'ambito di tale attivita, offrono al pubblico. ( Conf 3352/76, mass n 382146; ( Conf 750/75, mass n 374102; ( Conf 594/74, mass n 368378).*