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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23599/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 23599/2022 promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica, sig. Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA UMBERTO FRACCACRETA 78, SAN SEVERO Parte_2
(FG), presso lo studio dell'avv. TANCREDI GIANPAOLO ( ), che lo C.F._1
rappresenta e difende per procura allegata all'atto d'opposizione a decreto ingiuntivo,
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona della procuratrice ing. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
elettivamente domiciliata in VIA ALESSANDRIA 208, ROMA, presso lo studio dell'avv.
[...]
CARDARELLI MASSIMILIANO ( ), che la rappresenta e difende per procura C.F._2
allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'avversa istanza di concessione della provvisoria del decreto ingiuntivo opposti per i motivi tutti innanzi argomentati essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione. A) IN VIA PREGIUDIZIALE PROCESSUALE: A.1) dichiarare la incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Roma per i motivi tutti innanzi argomentati;
A.2) revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome emesso da Giudice
pagina 1 di 5 territorialmente non competente per i motivi innanzi argomentati;
A.3) emettere ogni altra conseguenziale pronuncia;
A.4) condannare l'opposta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla refusione di spese e competenze del giudizio, secondo il principio della soccombenza, da distrarre in favore del sottoscritto Procuratore antistatario;
A.5) munire la emananda sentenza di clausola di provvisoria esecuzione, come per legge. B) IN VIA SUBORDINATA: B.1) accogliere l'opposizione promossa per i motivi tutti innanzi argomentati e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, siccome emesso in carenza di prova e in difetto dei presupposti di legge, per i motivi tutti innanzi argomentati;
B.2) per l'effetto dichiarare la insussistenza e/o illegittimità di qualsivoglia pretesa creditoria avanzata dalla opposta nei confronti della opponente, per i motivi innanzi argomentati;
B.3) determinare i reali ed effettivi rapporti di dare-avere tra le parti, quantificando, ove mai sussistente, l'ammontare esatto delle somme effettivamente dovute a qualsiasi titolo da parte opponente in favore della opposta;
B.4) emettere ogni altra consequenziale pronuncia;
B.5) condannare l'opposta alla refusione delle spese e competenze di lite secondo il principio della soccombenza da distrarre in favore del sottoscritto Procuratore antistatario;
B.6) munire l'emananda sentenza di clausola di provvisoria esecuzione come per legge
Per il convenuto opposto:
Piaccia alla giustizia del Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, -in via istruttoria, ex art.153
c.p.c., autorizzare il deposito della documentazione allegata alle note 08.07.2024; -nel merito, gradatamente, a) rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto;
b) in caso di accoglimento della opposizione, condannare la al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di €54.037,21 oltre agli interessi dal 21.4.2021, data di scadenza della fattura n.2011290113, al saldo. In ogni caso: -con vittoria delle spese di procedura, ivi comprese quelle della fase monitoria, da liquidarsi conformemente al DM n.147/2022, oltre al contributo forfettario, all'IVA ed alla CAP come per legge ed alle successive tutte occorrende;
-con condanna della Parte_1
al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione notificato a controparte in data 14.06.2022, la Parte_1
ha opposto il decreto ingiuntivo n.6649/2022, del 27.04.2022, notificato in data 11.05.2022, concludendo come in epigrafe.
Costituitasi con comparsa depositata in data 13.10.2022 l'opposta ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'avversa opposizione, concludendo, peraltro, come in epigrafe.
pagina 2 di 5 Senza istruttoria per prova costituenda, dunque sulla sola scorta dei documenti prodotti, la causa è passata in decisione all'udienza del 17.07.2024, sostituita ex art.127 ter cpc dal deposito di note scritte, decorsi i termini assegnati ex art.190 cpc.
Il ricorso in monitorio ha ad oggetto il mancato pagamento di otto fatture emesse da in CP_1
forza di contratto di somministrazione di energia elettrica, per l'importo capitale di euro 266.460,98, oltre interessi moratori cd commerciali, cioè secondo decreto n.231/2002, e spese di procedimento.
Col primo motivo d'opposizione, eccepisce, anzitutto, in rito, l'incompetenza per Parte_1
territorio del giudice adito in monitorio, ex art.19 cpc, sul rilievo per cui l'opponente ha sede legale a
Roma e sede operativa a San Paolo di Civitate (FG), né risulta pattuita tra le parti in lite alcuna clausola di foro esclusivo e neppure trova applicazione il disposto dell'art.20 del codice di rito, con riferimento al forum contractus ed al forum destinatae solutionis.
Reputa questo giudice che l'eccezione in parola sia infondata, dato che, come ha replicato l'opposto -in comparsa di costituzione e risposta, a pag.18, punto A.
3 -l'art.24 delle condizioni generali di contratto
(doc.10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), approvato specificamente, ex art.1341 cc, con apposita sottoscrizione nel documento contrattuale (doc.9), prevede la competenza esclusiva del Foro di Milano -“per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del Contratto e dei relativi Allegati” -né l'opponente spiega persuasivamente perché tale clausola non possa qui trovare applicazione.
Col secondo motivo l'opponente contesta la fondatezza nel merito dell'avversa pretesa creditoria, sul rilievo per cui il precedente fornitore TS OW ed il successivo fornitore hanno CP_1 azionato lo stesso credito (conclusionale, par.2, pag.5), avendo “contestato le fatture Parte_1
allora emesse da TS OW evidenziandone l'indebita applicazione di cd oneri di dispacciamento e di distribuzione applicati ex adverso”, ed avendo effettuato una “seconda fatturazione CP_1 dello stesso importo” (atto d'opposizione, in diritto, par. B), pag.6).
Reputa questo giudice che anche tale profilo di censura sia infondato.
L'allegata sovrapposizione di poste creditorie, tra TS OW e riguarda, in tesi, CP_1 soltanto l'importo di euro 72.049,60, di cui alla fattura n.2011290113, del 06.04.2021, emessa da per corrispettivo di morosità -CMOR -azionato in monitorio da col CP_1 CP_1
ricorso che ha portato al decreto n.6649/2022, qui opposto.
Secondo l'opponente tale importo è anche oggetto di decreto ingiuntivo n.2035/2020, emesso dal
Tribunale di Foggia su ricorso di TS OW ed opposto da Peraltro, con sentenza Parte_1
pagina 3 di 5 n.1399/2022 del 19.05.2022, il Tribunale di Foggia ha dichiarato l'estinzione del giudizio d'opposizione al detto decreto ingiuntivo n.2035/2020, per rinuncia agli atti dell'opposizione, ex art.306 cpc, da parte opponente e, altresì, del procedimento monitorio n.5904/2020, che ha portato al decreto ingiuntivo n.2035/2020, dichiarato, perciò, inefficace, per rinuncia di parte ricorrente opposta
TS OW agli atti del monitorio.
Tuttavia, né dalla detta sentenza del Tribunale di Foggia, né da alcun altro atto o documento qui acquisito, risulta prova del pagamento, da a TS OW, dell'importo in parola, né a tal Parte_1 fine giovano i capitoli per prova orale articolati dall'opponente in seconda memoria ex art.183 sesto comma cpc, inammissibili, poiché formulati in modo generico.
Quanto, poi, all'importo per CMOR, portato nella fattura n.4280523016, emessa dall'operatore EN
Energia -allegata alla prima memoria ex art.183 sesto comma cpc depositata dall'opponente in data
07.12.2022 -risulta che in data 30.05.2023 tale richiesta d'indennizzo CMOR è stata annullata dalla stessa da documento di estrazione S.I.I. allegato alle note scritte depositate da parte Controparte_3
opposta in data 08.07.2024. La produzione di detto documento è, secondo questo giudice, ammissibile, poiché il medesimo si è formato in data successiva alla scadenza dei termini ex art.183 sesto comma cpc assegnati a verbale d'udienza del 09.11.2022, e, altresì, rilevante per la corretta ricostruzione del rapporto di dare-avere tra le parti qui in lite. Dunque, l'importo per CMOR portato in fattura
2011290113, azionata in monitorio, riguarda soltanto le parti qui in lite.
Dunque, non vi è, in atti, prova idonea a dimostrare che l'importo di cui alla fattura CP_1
n.2011290113 del 06.04.2021 sia stato pagato, in tutto o in parte, dall'opponente ad altro fornitore.
In prima udienza, in data 09.11.2022, è stata emessa a verbale ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione parziale del decreto qui opposto, per il minor importo di euro 194.411,38 -sul rilievo per cui, a tale data, non risultava chiaro se il debito dell'opponente per CMOR fosse solo nei confronti dell'opposto o fosse stato fatturato e preteso anche da terzi (TS OW prima ed ENEL
Energia dopo) -e, alla successiva udienza del 21.06.2023, la provvisoria esecuzione del decreto in parola è stata portata “fino all'importo capitale di euro 212.423,77, oltre interessi come da domanda monitoria” -sulla scorta dei rilievi svolti dall'opposto in comparsa di costituzione e risposta (ivi, pagg.19,20), poi riscontrati dal documento S.I.I. prodotto in allegato alle note 02.05.2024 depositate in data 08.07.2024, con cui l'opposto ha dimostrato per tabulas che il debito di cui alla fattura
2011290113 a carico di è solo verso ed è stato pagato solo Parte_1 CP_1
parzialmente, per il minor importo di euro 18.012,39, senza che l'opponente abbia fornito una documentata ricostruzione alternativa e diversa del rapporto di dare-avere tra le parti. pagina 4 di 5 Dunque, in conclusione, avendo l'opponente pagato, alla data del deposito delle note di trattazione scritta, il minor importo di euro 212.423,77, resta in debito verso per il Parte_1 CP_1
residuo importo di euro 54.037,21 in linea capitale, oltre interessi moratori computati sulla fattura n.2011290113, come da decreto opposto.
Il decreto n.6649/2022 va, pertanto, revocato (sul punto, Cass.n.7448/'93) e l'opponente deve essere condannato al pagamento del residuo importo capitale tuttora insoluto, oltre interessi moratori sulla detta fattura n.2011290113.
In punto spese di lite, gravano sull'opponente sia quelle della fase monitoria, come portate in decreto, che quelle della fase d'opposizione, liquidate come in dispositivo, secondo vigente tabella forense, in relazione al valore della controversia, desunto dall'importo azionato in monitorio.
Non si configurano i requisiti per la condanna dell'opponente ex art.96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato che la pretesa creditoria qui azionata in monitorio è interamente fondata e preso atto del parziale pagamento effettuato dall'opponente dopo la notifica del Parte_1
decreto, per euro 212.423,77, revoca il decreto ingiuntivo n.6649/2022 del 27.04.2022 e condanna l'opponente medesimo al pagamento, in favore dell'opposto Controparte_1
del residuo importo di euro 54.037,21, oltre interessi moratori sulla fattura n.2011290113, computati secondo il decreto legislativo n.231/2002;
2) condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, pari, per la fase monitoria, come da decreto, ad euro 4.000,00 per compensi ed euro 634,00 per spese, e, per la fase d'opposizione, qui liquidate in euro 22.457,00 per compensi, oltre, per ambo le dette fasi, rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 02 gennaio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 23599/2022 promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica, sig. Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA UMBERTO FRACCACRETA 78, SAN SEVERO Parte_2
(FG), presso lo studio dell'avv. TANCREDI GIANPAOLO ( ), che lo C.F._1
rappresenta e difende per procura allegata all'atto d'opposizione a decreto ingiuntivo,
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona della procuratrice ing. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
elettivamente domiciliata in VIA ALESSANDRIA 208, ROMA, presso lo studio dell'avv.
[...]
CARDARELLI MASSIMILIANO ( ), che la rappresenta e difende per procura C.F._2
allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'avversa istanza di concessione della provvisoria del decreto ingiuntivo opposti per i motivi tutti innanzi argomentati essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione. A) IN VIA PREGIUDIZIALE PROCESSUALE: A.1) dichiarare la incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Roma per i motivi tutti innanzi argomentati;
A.2) revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome emesso da Giudice
pagina 1 di 5 territorialmente non competente per i motivi innanzi argomentati;
A.3) emettere ogni altra conseguenziale pronuncia;
A.4) condannare l'opposta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla refusione di spese e competenze del giudizio, secondo il principio della soccombenza, da distrarre in favore del sottoscritto Procuratore antistatario;
A.5) munire la emananda sentenza di clausola di provvisoria esecuzione, come per legge. B) IN VIA SUBORDINATA: B.1) accogliere l'opposizione promossa per i motivi tutti innanzi argomentati e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, siccome emesso in carenza di prova e in difetto dei presupposti di legge, per i motivi tutti innanzi argomentati;
B.2) per l'effetto dichiarare la insussistenza e/o illegittimità di qualsivoglia pretesa creditoria avanzata dalla opposta nei confronti della opponente, per i motivi innanzi argomentati;
B.3) determinare i reali ed effettivi rapporti di dare-avere tra le parti, quantificando, ove mai sussistente, l'ammontare esatto delle somme effettivamente dovute a qualsiasi titolo da parte opponente in favore della opposta;
B.4) emettere ogni altra consequenziale pronuncia;
B.5) condannare l'opposta alla refusione delle spese e competenze di lite secondo il principio della soccombenza da distrarre in favore del sottoscritto Procuratore antistatario;
B.6) munire l'emananda sentenza di clausola di provvisoria esecuzione come per legge
Per il convenuto opposto:
Piaccia alla giustizia del Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, -in via istruttoria, ex art.153
c.p.c., autorizzare il deposito della documentazione allegata alle note 08.07.2024; -nel merito, gradatamente, a) rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto;
b) in caso di accoglimento della opposizione, condannare la al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di €54.037,21 oltre agli interessi dal 21.4.2021, data di scadenza della fattura n.2011290113, al saldo. In ogni caso: -con vittoria delle spese di procedura, ivi comprese quelle della fase monitoria, da liquidarsi conformemente al DM n.147/2022, oltre al contributo forfettario, all'IVA ed alla CAP come per legge ed alle successive tutte occorrende;
-con condanna della Parte_1
al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione notificato a controparte in data 14.06.2022, la Parte_1
ha opposto il decreto ingiuntivo n.6649/2022, del 27.04.2022, notificato in data 11.05.2022, concludendo come in epigrafe.
Costituitasi con comparsa depositata in data 13.10.2022 l'opposta ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'avversa opposizione, concludendo, peraltro, come in epigrafe.
pagina 2 di 5 Senza istruttoria per prova costituenda, dunque sulla sola scorta dei documenti prodotti, la causa è passata in decisione all'udienza del 17.07.2024, sostituita ex art.127 ter cpc dal deposito di note scritte, decorsi i termini assegnati ex art.190 cpc.
Il ricorso in monitorio ha ad oggetto il mancato pagamento di otto fatture emesse da in CP_1
forza di contratto di somministrazione di energia elettrica, per l'importo capitale di euro 266.460,98, oltre interessi moratori cd commerciali, cioè secondo decreto n.231/2002, e spese di procedimento.
Col primo motivo d'opposizione, eccepisce, anzitutto, in rito, l'incompetenza per Parte_1
territorio del giudice adito in monitorio, ex art.19 cpc, sul rilievo per cui l'opponente ha sede legale a
Roma e sede operativa a San Paolo di Civitate (FG), né risulta pattuita tra le parti in lite alcuna clausola di foro esclusivo e neppure trova applicazione il disposto dell'art.20 del codice di rito, con riferimento al forum contractus ed al forum destinatae solutionis.
Reputa questo giudice che l'eccezione in parola sia infondata, dato che, come ha replicato l'opposto -in comparsa di costituzione e risposta, a pag.18, punto A.
3 -l'art.24 delle condizioni generali di contratto
(doc.10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), approvato specificamente, ex art.1341 cc, con apposita sottoscrizione nel documento contrattuale (doc.9), prevede la competenza esclusiva del Foro di Milano -“per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del Contratto e dei relativi Allegati” -né l'opponente spiega persuasivamente perché tale clausola non possa qui trovare applicazione.
Col secondo motivo l'opponente contesta la fondatezza nel merito dell'avversa pretesa creditoria, sul rilievo per cui il precedente fornitore TS OW ed il successivo fornitore hanno CP_1 azionato lo stesso credito (conclusionale, par.2, pag.5), avendo “contestato le fatture Parte_1
allora emesse da TS OW evidenziandone l'indebita applicazione di cd oneri di dispacciamento e di distribuzione applicati ex adverso”, ed avendo effettuato una “seconda fatturazione CP_1 dello stesso importo” (atto d'opposizione, in diritto, par. B), pag.6).
Reputa questo giudice che anche tale profilo di censura sia infondato.
L'allegata sovrapposizione di poste creditorie, tra TS OW e riguarda, in tesi, CP_1 soltanto l'importo di euro 72.049,60, di cui alla fattura n.2011290113, del 06.04.2021, emessa da per corrispettivo di morosità -CMOR -azionato in monitorio da col CP_1 CP_1
ricorso che ha portato al decreto n.6649/2022, qui opposto.
Secondo l'opponente tale importo è anche oggetto di decreto ingiuntivo n.2035/2020, emesso dal
Tribunale di Foggia su ricorso di TS OW ed opposto da Peraltro, con sentenza Parte_1
pagina 3 di 5 n.1399/2022 del 19.05.2022, il Tribunale di Foggia ha dichiarato l'estinzione del giudizio d'opposizione al detto decreto ingiuntivo n.2035/2020, per rinuncia agli atti dell'opposizione, ex art.306 cpc, da parte opponente e, altresì, del procedimento monitorio n.5904/2020, che ha portato al decreto ingiuntivo n.2035/2020, dichiarato, perciò, inefficace, per rinuncia di parte ricorrente opposta
TS OW agli atti del monitorio.
Tuttavia, né dalla detta sentenza del Tribunale di Foggia, né da alcun altro atto o documento qui acquisito, risulta prova del pagamento, da a TS OW, dell'importo in parola, né a tal Parte_1 fine giovano i capitoli per prova orale articolati dall'opponente in seconda memoria ex art.183 sesto comma cpc, inammissibili, poiché formulati in modo generico.
Quanto, poi, all'importo per CMOR, portato nella fattura n.4280523016, emessa dall'operatore EN
Energia -allegata alla prima memoria ex art.183 sesto comma cpc depositata dall'opponente in data
07.12.2022 -risulta che in data 30.05.2023 tale richiesta d'indennizzo CMOR è stata annullata dalla stessa da documento di estrazione S.I.I. allegato alle note scritte depositate da parte Controparte_3
opposta in data 08.07.2024. La produzione di detto documento è, secondo questo giudice, ammissibile, poiché il medesimo si è formato in data successiva alla scadenza dei termini ex art.183 sesto comma cpc assegnati a verbale d'udienza del 09.11.2022, e, altresì, rilevante per la corretta ricostruzione del rapporto di dare-avere tra le parti qui in lite. Dunque, l'importo per CMOR portato in fattura
2011290113, azionata in monitorio, riguarda soltanto le parti qui in lite.
Dunque, non vi è, in atti, prova idonea a dimostrare che l'importo di cui alla fattura CP_1
n.2011290113 del 06.04.2021 sia stato pagato, in tutto o in parte, dall'opponente ad altro fornitore.
In prima udienza, in data 09.11.2022, è stata emessa a verbale ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione parziale del decreto qui opposto, per il minor importo di euro 194.411,38 -sul rilievo per cui, a tale data, non risultava chiaro se il debito dell'opponente per CMOR fosse solo nei confronti dell'opposto o fosse stato fatturato e preteso anche da terzi (TS OW prima ed ENEL
Energia dopo) -e, alla successiva udienza del 21.06.2023, la provvisoria esecuzione del decreto in parola è stata portata “fino all'importo capitale di euro 212.423,77, oltre interessi come da domanda monitoria” -sulla scorta dei rilievi svolti dall'opposto in comparsa di costituzione e risposta (ivi, pagg.19,20), poi riscontrati dal documento S.I.I. prodotto in allegato alle note 02.05.2024 depositate in data 08.07.2024, con cui l'opposto ha dimostrato per tabulas che il debito di cui alla fattura
2011290113 a carico di è solo verso ed è stato pagato solo Parte_1 CP_1
parzialmente, per il minor importo di euro 18.012,39, senza che l'opponente abbia fornito una documentata ricostruzione alternativa e diversa del rapporto di dare-avere tra le parti. pagina 4 di 5 Dunque, in conclusione, avendo l'opponente pagato, alla data del deposito delle note di trattazione scritta, il minor importo di euro 212.423,77, resta in debito verso per il Parte_1 CP_1
residuo importo di euro 54.037,21 in linea capitale, oltre interessi moratori computati sulla fattura n.2011290113, come da decreto opposto.
Il decreto n.6649/2022 va, pertanto, revocato (sul punto, Cass.n.7448/'93) e l'opponente deve essere condannato al pagamento del residuo importo capitale tuttora insoluto, oltre interessi moratori sulla detta fattura n.2011290113.
In punto spese di lite, gravano sull'opponente sia quelle della fase monitoria, come portate in decreto, che quelle della fase d'opposizione, liquidate come in dispositivo, secondo vigente tabella forense, in relazione al valore della controversia, desunto dall'importo azionato in monitorio.
Non si configurano i requisiti per la condanna dell'opponente ex art.96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato che la pretesa creditoria qui azionata in monitorio è interamente fondata e preso atto del parziale pagamento effettuato dall'opponente dopo la notifica del Parte_1
decreto, per euro 212.423,77, revoca il decreto ingiuntivo n.6649/2022 del 27.04.2022 e condanna l'opponente medesimo al pagamento, in favore dell'opposto Controparte_1
del residuo importo di euro 54.037,21, oltre interessi moratori sulla fattura n.2011290113, computati secondo il decreto legislativo n.231/2002;
2) condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, pari, per la fase monitoria, come da decreto, ad euro 4.000,00 per compensi ed euro 634,00 per spese, e, per la fase d'opposizione, qui liquidate in euro 22.457,00 per compensi, oltre, per ambo le dette fasi, rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 02 gennaio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 5 di 5