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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/04/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 10014/2023 R.G. avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio”
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Santella, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Casoria, alla via Del Giudice n. 32
RICORRENTE
E
e rappresentate e difese dall'avv. Eugenio De Liso, Controparte_1 CP_2
presso il cui studio elett.mente domiciliano in Villaricca, al corso Europa n. 6
RESISTENTI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE con ricorso, depositato in data 16.11.2023, l'odierno ricorrente deduceva:
- che, con sentenza di divorzio n. 6280/2007 del Tribunale di Napoli (depositata il 13.6.2007), si stabiliva, tra le altre condizioni, a suo carico l'obbligo di versare, in favore della resistente,
l'assegno mensile pari ad euro 370,00, oltre rivalutazione Istat, a titolo di mantenimento della figlia oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
CP_2
- che le condizioni stabilite in sede di divorzio sono mutate, in quanto la figlia maggiorenne CP_2 ha acquisito l'indipendenza economica.
Per tali ragioni chiedeva: revocarsi l'assegno stabilito a titolo di mantenimento della figlia CP_2
con decorrenza dal mese di novembre del 2021 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi di lite.
e si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_1 CP_2 risposta, a mezzo della quale contestavano in fatto e in diritto l'avversa richiesta di modifica e ne chiedevano il rigetto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Le parti comparivano, in data 15.5.2024, innanzi al giudice istruttore il quale, all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, adottava l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. depositata in data
29.5.2024.
All'udienza del 12.2.2025 la causa veniva riservata in decisione.
Il ricorso è fondato, e pertanto merita accoglimento.
In via preliminare, va osservato che le richieste istruttorie, così come articolate dalle parti, non possono trovare accoglimento, in quanto la causa, sulla base delle loro rispettive deduzioni e dichiarazioni e della documentazione versata in atti, risulta matura per la decisione.
Nel merito, il giudizio di revisione delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio, presuppone, com'è noto, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, la sopravvenienza di un fatto nuovo, tale da alterare l'equilibrio, così come stabilito nella stessa sentenza.
In tale direzione, il giudice della modifica non può procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno (già accertati dal giudice che ha pronunciato la sentenza di divorzio) sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto, e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale, dovendo, in definitiva, solo valutare se sono sopravvenute circostanze che giustifichino una diversa misura o modalità di corresponsione ed eventualmente anche la cessazione dell'obbligo di versamento (Cass. n. 22249/2007; Cass. n. 14143/2014).
La sentenza di divorzio dà luogo, infatti, ad un giudicato “rebus sic stantibus”, non modificabile in relazione ai fatti già verificatisi, e che dunque avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio, ovvero a circostanze di cui le parti avrebbero comunque dovuto tener conto al momento della conclusione di eventuali accordi.
A tal riguardo, una circostanza sopravvenuta non sempre conduce alla revoca ovvero alla modifica dell'obbligo di corrispondere l'assegno, ma è necessario che tale nuovo fatto sia idoneo a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno.
Quanto poi ai doveri dei genitori nei confronti della prole, va osservato che l'obbligo di mantenimento dei figli non cessa ipso facto con il raggiungimento della loro maggiore età, ma trova il suo limite finale nella sopravvenuta autosufficienza economica degli stessi, tale per cui questi possano provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita. Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, che il Collegio ritiene di seguire,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del figlio richiedente. La prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento (come detto a carico del richiedente) verte sulla circostanza che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o si sia, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendono giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa. Il che significa, in particolare, che, una volta raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, presunzione che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore (Cass. n. 26875/2023; Cass. n. 24731/2024).
In questi termini la Suprema Corte ha precisato che l'obbligo di versare il contributo di mantenimento per i figli maggiorenni cessa quando il figlio ha conseguito un reddito corrispondente, almeno in linea di principio, alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato (non dovendo tuttavia l'impiego essere necessariamente del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto ovvero perfettamente coincidente con le loro soggettive aspirazioni e/o ambizioni) ovvero quando il figlio rifiuti, soprattutto in età adulta, volontariamente di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo, come ad esempio nei casi di personale responsabilità nel ritardo a conseguire un'occupazione lavorativa e/o di rifiuto ingiustificato di adeguate opportunità di lavoro, anche se non perfettamente corrispondenti alle proprie aspettative (quanto al tipo di impiego desiderato, non sussiste, infatti, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca comunque dell'autosufficienza economica, secondo un principio di autoresponsabilità nel contemperare le aspirazioni di lavoro con il concreto mercato del lavoro), ovvero ancora nel caso di colpevole inerzia nel proseguire gli studi;
ciò al fine di evitare che l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e/o di misura (Cass. n. 18076/2014; Cass.
n. 17183/2020; Cass n. 26875/2023).
In quest'ultimo senso va evidenziato che, con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico/reddituale, in assenza di ragioni individuali specifiche (di salute o dovute ad altre peculiari contingenze personali o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole;
ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico/reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto;
la “funzione educativa del mantenimento” è, difatti, nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento del figlio nella società (Cass. n. 12952/2016).
La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni deve essere dunque fondata su un accertamento di fatto, da compiersi caso per caso, che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, al concreto impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa e, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto (cfr. n. 12952/2016; Cass.
n. 5088/2018).
Si nota, in definitiva, un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama, come detto, il principio dell'autoresponsabilità.
La dimostrazione del diritto all'assegno di mantenimento sarà, infatti, più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. “figlio adulto”, rispetto al quale, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. Ciò in quanto il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un'occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito (Cass. n. 29264/2022).
Alla luce delle predette coordinate ermeneutiche, nell'inventario delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte di Cassazione ne ha individuate diverse;
si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto, esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi
(cfr. Cass. n. 17183/2020).
Vi sono, infine, le ipotesi, che conducono al non riconoscimento e/o alla revoca dell'assegno di mantenimento, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza materiale con la famiglia d'origine.
Tanto premesso, nel caso di specie, sulla base della documentazione versata in atti e delle rispettive dichiarazioni e deduzioni delle parti risulta che la figlia CP_2
è ormai in età pienamente adulta, avendo compiuto trentaquattro anni;
ha concluso, in via definitiva, il proprio ciclo di studi e/o professionale, avendo conseguito la laurea in scienze motorie, l'abilitazione per l'esercizio dell'insegnamento scolastico e ulteriori titoli di perfezionamento/specializzazione sempre ai fini dell'insegnamento; si è già inserita, oramai da diversi anni, nel mondo del lavoro, prestando attività lavorativa come insegnante/supplente, con diversi contratti di regola rinnovati di mese in mese e di anno in anno, con carattere di sostanziale continuità, secondo le attuali condizioni del mercato, che le ha permesso di raggiungere un'autonoma posizione economico/reddituale; risulta infatti agli atti che ella ha lavorato pressoché per l'intero periodo scolastico dal novembre 2021 al giugno 2022, dall'ottobre
2022 al giugno 2023, poi dall'ottobre 2023 all'aprile 2024, e all'attualità ha un contratto in scadenza al giugno del 2025; in questi termini, tra l'altro la Corte di Cassazione ha precisato che la stipulazione di un contratto, anche se a tempo determinato, segna l'ingresso nel mondo del lavoro da parte del figlio maggiorenne e che lo svolgimento di un'attività lavorativa, anche se prestata in esecuzione di un contratto a tempo determinato, a meno che non sia di breve durata o caratterizzata da ridotta misura della retribuzione, può costituire un elemento rappresentativo della capacità dell'interessato di procurarsi una adeguata fonte di reddito in maniera indipendente;
se, infatti, quel che rileva è la capacità del figlio maggiorenne di far fronte alle proprie esigenze, appare incongruo affermare, in via generale e astratta, che il diritto del detto soggetto alla corresponsione dell'assegno permanga nel caso in cui lo stesso svolga un'attività lavorativa in forza di un contratto di lavoro a termine;
ai fini che qui interessano, conta, infatti, l'inserimento del figlio in questione nel mondo del lavoro con lo svolgimento di un'attività retribuita, tale da esprimere la capacità dello stesso di provvedere alle proprie esigenze e di affrancarsi, così, da quella condizione di dipendenza economica rispetto al nucleo familiare di appartenenza (Cass. n. 40282/2021; Cass. n. 8892/2024). In virtù di quanto esposto e delle richiamate coordinate ermeneutiche della Corte di Cassazione, deve dunque ritenersi che la resistente sia oramai inserita nella società e nel mercato CP_2
del lavoro e che abbia raggiunto un grado di indipendenza economica, tale da poter provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Alla luce delle suesposte ragioni il ricorso va in definitiva accolto, con conseguente revoca dell'assegno stabilito a titolo di mantenimento della figlia posto a carico del ricorrente, con CP_2
decorrenza dalla data del deposito del ricorso.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modifiche, seguono la regola della soccombenza, e pertanto vanno poste a carico delle parti resistenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, a modifica della sentenza n. 6280/2007 del Tribunale di Napoli
(depositata il 13.6.2007), revoca l'assegno posto a carico di a titolo di Parte_1
mantenimento della figlia , con decorrenza dalla data del deposito del ricorso;
CP_2
- condanna e al pagamento, in favore di delle Controparte_1 CP_2 Parte_1
spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 132,87 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Così deciso in camera di consiglio.
Aversa, 19.3.2025.
Il giudice est. Il Presidente
dott. Fulvio Mastro Dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 10014/2023 R.G. avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio”
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Santella, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Casoria, alla via Del Giudice n. 32
RICORRENTE
E
e rappresentate e difese dall'avv. Eugenio De Liso, Controparte_1 CP_2
presso il cui studio elett.mente domiciliano in Villaricca, al corso Europa n. 6
RESISTENTI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE con ricorso, depositato in data 16.11.2023, l'odierno ricorrente deduceva:
- che, con sentenza di divorzio n. 6280/2007 del Tribunale di Napoli (depositata il 13.6.2007), si stabiliva, tra le altre condizioni, a suo carico l'obbligo di versare, in favore della resistente,
l'assegno mensile pari ad euro 370,00, oltre rivalutazione Istat, a titolo di mantenimento della figlia oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
CP_2
- che le condizioni stabilite in sede di divorzio sono mutate, in quanto la figlia maggiorenne CP_2 ha acquisito l'indipendenza economica.
Per tali ragioni chiedeva: revocarsi l'assegno stabilito a titolo di mantenimento della figlia CP_2
con decorrenza dal mese di novembre del 2021 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi di lite.
e si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_1 CP_2 risposta, a mezzo della quale contestavano in fatto e in diritto l'avversa richiesta di modifica e ne chiedevano il rigetto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Le parti comparivano, in data 15.5.2024, innanzi al giudice istruttore il quale, all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, adottava l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. depositata in data
29.5.2024.
All'udienza del 12.2.2025 la causa veniva riservata in decisione.
Il ricorso è fondato, e pertanto merita accoglimento.
In via preliminare, va osservato che le richieste istruttorie, così come articolate dalle parti, non possono trovare accoglimento, in quanto la causa, sulla base delle loro rispettive deduzioni e dichiarazioni e della documentazione versata in atti, risulta matura per la decisione.
Nel merito, il giudizio di revisione delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio, presuppone, com'è noto, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, la sopravvenienza di un fatto nuovo, tale da alterare l'equilibrio, così come stabilito nella stessa sentenza.
In tale direzione, il giudice della modifica non può procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno (già accertati dal giudice che ha pronunciato la sentenza di divorzio) sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto, e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale, dovendo, in definitiva, solo valutare se sono sopravvenute circostanze che giustifichino una diversa misura o modalità di corresponsione ed eventualmente anche la cessazione dell'obbligo di versamento (Cass. n. 22249/2007; Cass. n. 14143/2014).
La sentenza di divorzio dà luogo, infatti, ad un giudicato “rebus sic stantibus”, non modificabile in relazione ai fatti già verificatisi, e che dunque avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio, ovvero a circostanze di cui le parti avrebbero comunque dovuto tener conto al momento della conclusione di eventuali accordi.
A tal riguardo, una circostanza sopravvenuta non sempre conduce alla revoca ovvero alla modifica dell'obbligo di corrispondere l'assegno, ma è necessario che tale nuovo fatto sia idoneo a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno.
Quanto poi ai doveri dei genitori nei confronti della prole, va osservato che l'obbligo di mantenimento dei figli non cessa ipso facto con il raggiungimento della loro maggiore età, ma trova il suo limite finale nella sopravvenuta autosufficienza economica degli stessi, tale per cui questi possano provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita. Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, che il Collegio ritiene di seguire,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del figlio richiedente. La prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento (come detto a carico del richiedente) verte sulla circostanza che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o si sia, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendono giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa. Il che significa, in particolare, che, una volta raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, presunzione che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore (Cass. n. 26875/2023; Cass. n. 24731/2024).
In questi termini la Suprema Corte ha precisato che l'obbligo di versare il contributo di mantenimento per i figli maggiorenni cessa quando il figlio ha conseguito un reddito corrispondente, almeno in linea di principio, alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato (non dovendo tuttavia l'impiego essere necessariamente del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto ovvero perfettamente coincidente con le loro soggettive aspirazioni e/o ambizioni) ovvero quando il figlio rifiuti, soprattutto in età adulta, volontariamente di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo, come ad esempio nei casi di personale responsabilità nel ritardo a conseguire un'occupazione lavorativa e/o di rifiuto ingiustificato di adeguate opportunità di lavoro, anche se non perfettamente corrispondenti alle proprie aspettative (quanto al tipo di impiego desiderato, non sussiste, infatti, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca comunque dell'autosufficienza economica, secondo un principio di autoresponsabilità nel contemperare le aspirazioni di lavoro con il concreto mercato del lavoro), ovvero ancora nel caso di colpevole inerzia nel proseguire gli studi;
ciò al fine di evitare che l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e/o di misura (Cass. n. 18076/2014; Cass.
n. 17183/2020; Cass n. 26875/2023).
In quest'ultimo senso va evidenziato che, con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico/reddituale, in assenza di ragioni individuali specifiche (di salute o dovute ad altre peculiari contingenze personali o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole;
ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico/reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto;
la “funzione educativa del mantenimento” è, difatti, nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento del figlio nella società (Cass. n. 12952/2016).
La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni deve essere dunque fondata su un accertamento di fatto, da compiersi caso per caso, che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, al concreto impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa e, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto (cfr. n. 12952/2016; Cass.
n. 5088/2018).
Si nota, in definitiva, un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama, come detto, il principio dell'autoresponsabilità.
La dimostrazione del diritto all'assegno di mantenimento sarà, infatti, più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. “figlio adulto”, rispetto al quale, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. Ciò in quanto il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un'occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito (Cass. n. 29264/2022).
Alla luce delle predette coordinate ermeneutiche, nell'inventario delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte di Cassazione ne ha individuate diverse;
si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto, esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi
(cfr. Cass. n. 17183/2020).
Vi sono, infine, le ipotesi, che conducono al non riconoscimento e/o alla revoca dell'assegno di mantenimento, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza materiale con la famiglia d'origine.
Tanto premesso, nel caso di specie, sulla base della documentazione versata in atti e delle rispettive dichiarazioni e deduzioni delle parti risulta che la figlia CP_2
è ormai in età pienamente adulta, avendo compiuto trentaquattro anni;
ha concluso, in via definitiva, il proprio ciclo di studi e/o professionale, avendo conseguito la laurea in scienze motorie, l'abilitazione per l'esercizio dell'insegnamento scolastico e ulteriori titoli di perfezionamento/specializzazione sempre ai fini dell'insegnamento; si è già inserita, oramai da diversi anni, nel mondo del lavoro, prestando attività lavorativa come insegnante/supplente, con diversi contratti di regola rinnovati di mese in mese e di anno in anno, con carattere di sostanziale continuità, secondo le attuali condizioni del mercato, che le ha permesso di raggiungere un'autonoma posizione economico/reddituale; risulta infatti agli atti che ella ha lavorato pressoché per l'intero periodo scolastico dal novembre 2021 al giugno 2022, dall'ottobre
2022 al giugno 2023, poi dall'ottobre 2023 all'aprile 2024, e all'attualità ha un contratto in scadenza al giugno del 2025; in questi termini, tra l'altro la Corte di Cassazione ha precisato che la stipulazione di un contratto, anche se a tempo determinato, segna l'ingresso nel mondo del lavoro da parte del figlio maggiorenne e che lo svolgimento di un'attività lavorativa, anche se prestata in esecuzione di un contratto a tempo determinato, a meno che non sia di breve durata o caratterizzata da ridotta misura della retribuzione, può costituire un elemento rappresentativo della capacità dell'interessato di procurarsi una adeguata fonte di reddito in maniera indipendente;
se, infatti, quel che rileva è la capacità del figlio maggiorenne di far fronte alle proprie esigenze, appare incongruo affermare, in via generale e astratta, che il diritto del detto soggetto alla corresponsione dell'assegno permanga nel caso in cui lo stesso svolga un'attività lavorativa in forza di un contratto di lavoro a termine;
ai fini che qui interessano, conta, infatti, l'inserimento del figlio in questione nel mondo del lavoro con lo svolgimento di un'attività retribuita, tale da esprimere la capacità dello stesso di provvedere alle proprie esigenze e di affrancarsi, così, da quella condizione di dipendenza economica rispetto al nucleo familiare di appartenenza (Cass. n. 40282/2021; Cass. n. 8892/2024). In virtù di quanto esposto e delle richiamate coordinate ermeneutiche della Corte di Cassazione, deve dunque ritenersi che la resistente sia oramai inserita nella società e nel mercato CP_2
del lavoro e che abbia raggiunto un grado di indipendenza economica, tale da poter provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Alla luce delle suesposte ragioni il ricorso va in definitiva accolto, con conseguente revoca dell'assegno stabilito a titolo di mantenimento della figlia posto a carico del ricorrente, con CP_2
decorrenza dalla data del deposito del ricorso.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modifiche, seguono la regola della soccombenza, e pertanto vanno poste a carico delle parti resistenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, a modifica della sentenza n. 6280/2007 del Tribunale di Napoli
(depositata il 13.6.2007), revoca l'assegno posto a carico di a titolo di Parte_1
mantenimento della figlia , con decorrenza dalla data del deposito del ricorso;
CP_2
- condanna e al pagamento, in favore di delle Controparte_1 CP_2 Parte_1
spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 132,87 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Così deciso in camera di consiglio.
Aversa, 19.3.2025.
Il giudice est. Il Presidente
dott. Fulvio Mastro Dott.ssa Alessandra Tabarro