Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/03/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
n. 4882/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel./est.
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice-
Dott.ssa ES Sequino Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4882 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Spiezia (C.F. ), presso il cui C.F._2
studio in Arzano (NA) alla Via Mons. Luigi Diligenza n. 33 elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti
E
, nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa dall' Avv. Rosa Crispino (C.F. ), presso il cui C.F._4
studio in Napoli (NA) alla Via E. Scaglione n. 53 elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
pagina 1 di 5
Conclusioni: All'udienza del 20.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 20.03.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il P.M. apponeva il visto in data 20.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo ex art. 473 bis 49-51 c.p.c depositato in data 12.12.2024, i ricorrenti e , premesso di aver contratto matrimonio in Arzano (NA) il Parte_1 Controparte_1
27.05.2004 ( in regime di separazione dei beni) dalla cui unione nascevano due figlie, (ad Per_1
Aversa il 29.07.2005) e ES (a Napoli il 26.04.2010), e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del coniugio, chiedevano la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo e, previo decorso dei termini di legge, emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius scioglimento trattandosi di matrimonio civile e non concordatario).
All'udienza del 20.03.2025, sostituita con note scritte, depositate il 17.03.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunzia della loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato le seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente;
pagina 2 di 5 Per_ 2. la IG , unitamente alle due figlie e ES, continuerà ad Controparte_1
abitare in Arzano (NA) alla via Firenze, n. 10; a tal proposito la predetta provvederà a volturare
a suo nome tutti i contratti in essere con le diverse società fornitrici (enel, gas, acqua, internet e spazzatura) attualmente intestati a;
Parte_1
3. il IG , invece, trasferirà altrove la propria residenza comunicando alla Parte_1
coniuge l'indirizzo della nuova abitazione;
4. la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_2
domiciliazione fissa della stessa presso la casa coniugale sita in Arzano (NA) alla via Firenze, n.
10;
5. il IG provvederà al mantenimento sia della figlia minore ES sia Parte_1
Per_ della figlia maggiorenne (in quanto economicamente non autosufficiente poiché studente universitaria) mediante il versamento mensile, in favore delle predette, della somma di € 500,00; detta somma, da versarsi mediante ricarica poste pay entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, verrà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
per quanto attiene, invece, il canone di locazione il IG contribuirà economicamente al pagamento dello stesso nella Parte_1
misura del 50% versando, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di €
225,00; il contratto di locazione alla sua scadenza verrà rinnovato a nome di;
CP_1
6. nessuna forma di mantenimento è prevista per la ricorrente sussistendo Controparte_1
nella predetta l'attitudine al lavoro proficuo intesa quale potenziale capacità di guadagno non essendo affetta da alcuna patologia che ne limiti la capacità lavorativa;
7. il pagamento delle spese da sostenersi per le cure mediche, paramediche, per visite specialistiche o interventi chirurgici che dovessero rendersi necessarie per le figlie e che non fossero coperte, per l'intero, dal Servizio Sanitario Nazionale verranno poste a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%; il tutto dovrà essere sempre preventivamente concordato dai coniugi fatta eccezione per le ipotesi di estrema urgenza che rendano improrogabili le spese da sostenersi;
8. entrambi i genitori provvederanno al pagamento, in ragione della metà, delle spese scolastiche
e quelle eventualmente risultanti necessarie per l'educazione ed il sano sviluppo psicofisico delle due figlie;
9. il IG potrà visitare la figlia minore ES e tenerla con sé il martedì Parte_1
e giovedì dalle ore 16:30 alle ore 21:00 compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici della figlia;
laddove, per impegni di lavoro, il ricorrente non possa osservare il Parte_1
pagina 3 di 5 calendario innanzi specificato, potrà recuperare il giorno di visita previo accordo con la ricorrente;
Controparte_1
10. inoltre, il IG , a settimane alterne, potrà trascorrere un intero weekend Parte_1
con la figlia minore ES tenendola con sé dalle ore 10.30 del sabato fino alle ore 21:00 della domenica;
11. i genitori trascorreranno con la figlia minore ES le feste comandate ed i lunghi ponti alternandosi nel loro susseguirsi nell'arco del medesimo anno (es. Vigilia di Natale e Natale con
l'uno e Capodanno e primo dell'anno con l'altro) e, poi, alternandosi anche nel susseguirsi degli anni;
la figlia minore trascorrerà le vacanze estive con il padre per 15 Parte_1
(quindici) giorni consecutivi;
tale periodo dovrà essere preventivamente concordato tra i coniugi entro e non oltre la data del 30 maggio di ogni anno;
12. i coniugi, sin da ora, acconsentono reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
13. entrambi i coniugi, congiuntamente, chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla presente pronunzia”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e ordine pubblico, e conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Le parti hanno avanzato nell'atto introduttivo domanda cumulativa finalizzata alla pronuncia del divorzio, per cui il Collegio con separata ordinanza provvederà alla rimessione sul ruolo per la successiva pronuncia dello scioglimento del matrimonio (e non la cessazione degli effetti civili come erroneamente indicato dalle parti, trattandosi di matrimonio civile e non concordatario), all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione. Spese alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
06.09.1976, e , nata a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 Controparte_1
co. 1 c.c. ed omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arzano (Atto n. 23, Parte I, Anno 2004);
c) provvede con separata ordinanza in ordine al prosieguo;
pagina 4 di 5 d) spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 20.03.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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