Sentenza 28 giugno 2023
Decreto collegiale 27 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 28/06/2023, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/06/2023
N. 01644/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00563/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 563 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Gonzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
U.T.G. - Prefettura di Milano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio rigetto formatosi il 10.03.2023 sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente alla Prefettura di Milano in data 8.02.2023 ed avente ad oggetto tutti gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento avviato con istanza di emersione (Identificativo domanda: MI4707029768) presentata in suo favore – ex art. 103, comma 1, D.Lgs. 34/2020 - dal signor -OMISSIS- -OMISSIS- in data 20.07.2020
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che parte ricorrente, di cittadinanza extracomunitaria, agisce ex art. 116 cpa, affinchè sia annullato il silenzio diniego formatosi su istanza di accesso agli atti del procedimento avviato per la regolarizzazione ex art. 103 del d.l. n. 34 del 2020;
che il ricorso è tempestivo;
che si è effettivamente formato il silenzio diniego;
che si è in presenza di un accesso endoprocedimentale agli atti, per il quale è richiesta la sola qualità di parte del procedimento;
che è quindi illegittimo, e va annullato, il diniego tacito dell’amministrazione a esibire tutti gli atti relativi al procedimento in corso;
che va perciò ordinato all’amministrazione di esibire tali atti, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
che, in caso di inadempimento, fin d’ora si nomina commissario ad acta il sig. Prefetto territorialmente competente, con facoltà di delega a funzionario idoneo, che, su istanza della parte ricorrente, si attiverà, verificherà se gli atti sono stati esibiti, e, in caso contrario, provvederà all’esibizione entro l’ulteriore termine di 30 giorni dall’insediamento;
che, nel peculiare caso di specie, le spese sono compensate
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ordina all’amministrazione l’esibizione degli atti come in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente, Estensore
Concetta Plantamura, Consigliere
Fabrizio Fornataro, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.