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Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/05/2024, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio da remoto, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2354/2021 r.g. sezione lavoro, vertente
TRA
Parte_1
in persona del p.t., rappresentato e difeso
[...] Parte_2 dall'avv. Ida Rampino, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Nuova
Poggioreale ang. S. Lazzaro -appellante-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Frisina con cui è Controparte_1 elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale Is. G1 sc. D int. 143
-appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.2.2020 dinanzi alla Sezione lavoro del Tribunale di Napoli,
“operaio con mansioni di autista” alle dipendenze della Controparte_1 dal 28.2.2018 al 31.8.2019, esponeva di aver subito un Controparte_2 infortunio durante l'attività lavorativa in data 27.9.2018, denunciato all' di Pt_1 Castellammare di Stabia, che gli aveva riconosciuto un grado di menomazione psico- fisica di danno biologico pari al 16%. Ritenuta ingiusta detta quantificazione, chiedeva al Giudice il riconoscimento di tutte le menomazioni subite in occasione dell'infortunio, nella percentuale del 32%, a decorrere dalla domanda amministrativa.
Nel costituirsi in giudizio, l' contestava la domanda, chiedendone il rigetto. Pt_1
Espletata la CTU medico-legale, con sentenza n. 4426/2021, pronunciata all'udienza del 6.7.2021, il giudice del lavoro dichiarava “che la menomazione dell'integrità psico- fisica del ricorrente è quantificabile nella misura del 30% a far data dal 27.9.2018” e condannava “l' all'erogazione della rendita vitalizia corrispondente alla Pt_1 percentuale di danno biologico complessivamente riconosciuta”.
Con atto depositato il 29.7.2021, l' proponeva appello avverso la decisione, fondata Pt_1 sulle conclusioni di una c.t.u. a suo avviso errata;
ne chiedeva, pertanto, la riforma, previa, se del caso, la rinnovazione della c.t.u.
si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto del gravame. Controparte_1
Lette le note scritte delle parti, alla odierna udienza, la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Nel proporre appello, l' ha censurato genericamente la sentenza poiché basata su Pt_1 una c.t.u. erronea ed in particolare sulle note a chiarimento del CTU alle controdeduzioni dell' alla bozza di relazione, evidenziando la sproporzionalità Pt_1 della valutazione del danno biologico rispetto al tipo di lesione ed ai postumi residuati.
La Corte d'appello non ha ritenuto di dover disporre la rinnovazione della c.t.u., poichè, in realtà, le considerazioni svolte dal perito del Tribunale, prof. Parte_3 nell'elaborato depositato in primo grado contengono già in sè la risposta - completa e convincente - ai rilievi formulati dall nell'impugnazione. Pt_1
Nella relazione depositata presso il Tribunale di Napoli, il prof. , all'esito Parte_3 dell'esame obiettivo e dalla documentazione sanitaria in atti, afferma che il Sig.
, il giorno 27/09/2018, a seguito di infortunio sul lavoro, riportava Controparte_1
“la frattura della teca cranica. Ematomi subgaleale e subdurale svuotati chirurgicamente. Frattura delle vertebre X, XI e XII toraciche (dorsali) ed ematoma paravertebrale. Sono residuati postumi che determinano riduzione della integrità psico-fisica (c.d. danno biologico), di natura permanente, costituiti da: Esiti di frattura della teca cranica. Esiti di Ematomi subgaleale e subdurale, rappresentati da sindrome soggettiva del traumatizzato cranico. Esiti di fratture delle vertebre toraciche X, XI e XII e di ematoma paravertebrale, rappresentati da limitazione dei movimenti del tronco e sintomatologia algica. Cicatrici del cuoio capelluto”.
Tali menomazioni, osserva il CTU, determinano una riduzione dell'integrità psicofisica
(c.d. danno biologico) di natura permanente, che utilizzando i criteri della metodologia medico-legale corrente (c.d. formula salomonica), va valutata nella misura complessiva del 30%, dalla data della domanda amministrativa.
Il C.T.U., inoltre, rispondendo alle osservazioni critiche dell' evidenzia come le Pt_1 stesse siano incentrate esclusivamente sui postumi delle fratture vertebrali, tralasciando che nell'infortunio il riportava un politrauma, che interessava, CP_1 oltre al rachide, anche il cranio con frattura della teca ed ematoma subgaleale e subdurale, trattati chirurgicamente ed esitati con due cicatrici di rilevante lunghezza ed una sindrome del traumatizzato cranico.
A tali considerazioni, frutto di un'indagine completa, tecnicamente corretta e immune da vizi logici e quindi pienamente condivise dal Collegio, l' si è limitato a Pt_1 contrapporre generiche argomentazioni in ordine alla inadeguatezza della c.t.u., riportandosi alla relazione medico legale di parte.
Rileva la Corte che tali doglianze si rivelano prive di un effettivo contenuto in quanto non contengono censure specifiche e riscontrate che si contrappongano convincentemente alle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
Nulla ha infatti dedotto l' appellante in ordine alle motivazioni che Pt_1 renderebbero la c.t.u. errata nella valutazione e determinazione della percentuale di danno biologico nella misura del 30%.
In conclusione, l'appello dell è infondato e deve essere respinto. Pt_1
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione all'avv. Pasquale Frisina, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' dell'ulteriore importo a titolo di Pt_1 contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna l' al pagamento delle spese del grado in favore di , che Pt_1 Controparte_1 liquida in complessivi € 3.473,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione all'avv.
Pasquale Frisina, antistatario. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell' appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Pt_1 quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 11.3.2024
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio da remoto, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2354/2021 r.g. sezione lavoro, vertente
TRA
Parte_1
in persona del p.t., rappresentato e difeso
[...] Parte_2 dall'avv. Ida Rampino, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Nuova
Poggioreale ang. S. Lazzaro -appellante-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Frisina con cui è Controparte_1 elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale Is. G1 sc. D int. 143
-appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.2.2020 dinanzi alla Sezione lavoro del Tribunale di Napoli,
“operaio con mansioni di autista” alle dipendenze della Controparte_1 dal 28.2.2018 al 31.8.2019, esponeva di aver subito un Controparte_2 infortunio durante l'attività lavorativa in data 27.9.2018, denunciato all' di Pt_1 Castellammare di Stabia, che gli aveva riconosciuto un grado di menomazione psico- fisica di danno biologico pari al 16%. Ritenuta ingiusta detta quantificazione, chiedeva al Giudice il riconoscimento di tutte le menomazioni subite in occasione dell'infortunio, nella percentuale del 32%, a decorrere dalla domanda amministrativa.
Nel costituirsi in giudizio, l' contestava la domanda, chiedendone il rigetto. Pt_1
Espletata la CTU medico-legale, con sentenza n. 4426/2021, pronunciata all'udienza del 6.7.2021, il giudice del lavoro dichiarava “che la menomazione dell'integrità psico- fisica del ricorrente è quantificabile nella misura del 30% a far data dal 27.9.2018” e condannava “l' all'erogazione della rendita vitalizia corrispondente alla Pt_1 percentuale di danno biologico complessivamente riconosciuta”.
Con atto depositato il 29.7.2021, l' proponeva appello avverso la decisione, fondata Pt_1 sulle conclusioni di una c.t.u. a suo avviso errata;
ne chiedeva, pertanto, la riforma, previa, se del caso, la rinnovazione della c.t.u.
si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto del gravame. Controparte_1
Lette le note scritte delle parti, alla odierna udienza, la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Nel proporre appello, l' ha censurato genericamente la sentenza poiché basata su Pt_1 una c.t.u. erronea ed in particolare sulle note a chiarimento del CTU alle controdeduzioni dell' alla bozza di relazione, evidenziando la sproporzionalità Pt_1 della valutazione del danno biologico rispetto al tipo di lesione ed ai postumi residuati.
La Corte d'appello non ha ritenuto di dover disporre la rinnovazione della c.t.u., poichè, in realtà, le considerazioni svolte dal perito del Tribunale, prof. Parte_3 nell'elaborato depositato in primo grado contengono già in sè la risposta - completa e convincente - ai rilievi formulati dall nell'impugnazione. Pt_1
Nella relazione depositata presso il Tribunale di Napoli, il prof. , all'esito Parte_3 dell'esame obiettivo e dalla documentazione sanitaria in atti, afferma che il Sig.
, il giorno 27/09/2018, a seguito di infortunio sul lavoro, riportava Controparte_1
“la frattura della teca cranica. Ematomi subgaleale e subdurale svuotati chirurgicamente. Frattura delle vertebre X, XI e XII toraciche (dorsali) ed ematoma paravertebrale. Sono residuati postumi che determinano riduzione della integrità psico-fisica (c.d. danno biologico), di natura permanente, costituiti da: Esiti di frattura della teca cranica. Esiti di Ematomi subgaleale e subdurale, rappresentati da sindrome soggettiva del traumatizzato cranico. Esiti di fratture delle vertebre toraciche X, XI e XII e di ematoma paravertebrale, rappresentati da limitazione dei movimenti del tronco e sintomatologia algica. Cicatrici del cuoio capelluto”.
Tali menomazioni, osserva il CTU, determinano una riduzione dell'integrità psicofisica
(c.d. danno biologico) di natura permanente, che utilizzando i criteri della metodologia medico-legale corrente (c.d. formula salomonica), va valutata nella misura complessiva del 30%, dalla data della domanda amministrativa.
Il C.T.U., inoltre, rispondendo alle osservazioni critiche dell' evidenzia come le Pt_1 stesse siano incentrate esclusivamente sui postumi delle fratture vertebrali, tralasciando che nell'infortunio il riportava un politrauma, che interessava, CP_1 oltre al rachide, anche il cranio con frattura della teca ed ematoma subgaleale e subdurale, trattati chirurgicamente ed esitati con due cicatrici di rilevante lunghezza ed una sindrome del traumatizzato cranico.
A tali considerazioni, frutto di un'indagine completa, tecnicamente corretta e immune da vizi logici e quindi pienamente condivise dal Collegio, l' si è limitato a Pt_1 contrapporre generiche argomentazioni in ordine alla inadeguatezza della c.t.u., riportandosi alla relazione medico legale di parte.
Rileva la Corte che tali doglianze si rivelano prive di un effettivo contenuto in quanto non contengono censure specifiche e riscontrate che si contrappongano convincentemente alle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
Nulla ha infatti dedotto l' appellante in ordine alle motivazioni che Pt_1 renderebbero la c.t.u. errata nella valutazione e determinazione della percentuale di danno biologico nella misura del 30%.
In conclusione, l'appello dell è infondato e deve essere respinto. Pt_1
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione all'avv. Pasquale Frisina, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' dell'ulteriore importo a titolo di Pt_1 contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna l' al pagamento delle spese del grado in favore di , che Pt_1 Controparte_1 liquida in complessivi € 3.473,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione all'avv.
Pasquale Frisina, antistatario. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell' appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Pt_1 quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 11.3.2024
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente