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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/04/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 5303/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 4/11/2024 da con l'avv. FABBRIS GIULIA Parte_1
ricorrente nei confronti di con l'avv. MARCOLONGO ROBERTA CP_1
resistente e con l'intervento del P.M. oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio 2
Per l'udienza in trattazione scritta del 9 aprile 2025 i coniugi presentavano
conclusioni congiunte:
Voglia il Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
contratto da e in PO AN CO (Pd) in data 2 CP_1 Parte_1
ottobre 1988 e trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune medesimo al n. 38,
Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1988, con ordine al competente Ufficiale di Stato Civile
di procedere alle annotazioni di legge dandosi atto dell'autosufficienza economica dei
coniugi e dell'assenza dei presupposti per la previsione di assegno divorzile.
Nulla per le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sig.ri e hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio concordatario in data 2.10.1988 in PO AN CO (PD), trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 38, Parte II, Serie A,
Ufficio 1, anno 1988.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli CO, il 13.2.1992, e , il Per_1
16.4.2000, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, la sig.ra adiva l'intestato Tribunale al fine di CP_1
sentir pronunciare la loro separazione personale. In sede di udienza presidenziale dinnanzi al Presidente delegato del Tribunale, in data 26.05.2022, le parti rassegnavano conclusioni congiunte;
pertanto, la separazione consensuale veniva omologata con Decreto n. 4385/2022 del 14.06.2022, depositato il 15/06/2022, alle condizioni nelle note d'udienza riportate.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
2 3
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e
3 n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale, avvenuta il 26.05.2022.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. I
coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità tali condizioni vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando,
respinta ogni altra domanda, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e Parte_1 [...]
, celebrato a PO AN CO (PD) il 2.10.1988; CP_1
2. ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Monselice di annotare la presente sentenza nei registri (atto di matrimonio n. 38,
Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1988);
3. prende atto delle condizioni di divorzio proposte dalle parti congiuntamente;
4. spese compensate.
3 Padova, 15.04.2025
4
Il Presidente rel.
Dott. Alina Rossato
4
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 5303/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 4/11/2024 da con l'avv. FABBRIS GIULIA Parte_1
ricorrente nei confronti di con l'avv. MARCOLONGO ROBERTA CP_1
resistente e con l'intervento del P.M. oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio 2
Per l'udienza in trattazione scritta del 9 aprile 2025 i coniugi presentavano
conclusioni congiunte:
Voglia il Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
contratto da e in PO AN CO (Pd) in data 2 CP_1 Parte_1
ottobre 1988 e trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune medesimo al n. 38,
Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1988, con ordine al competente Ufficiale di Stato Civile
di procedere alle annotazioni di legge dandosi atto dell'autosufficienza economica dei
coniugi e dell'assenza dei presupposti per la previsione di assegno divorzile.
Nulla per le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sig.ri e hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio concordatario in data 2.10.1988 in PO AN CO (PD), trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 38, Parte II, Serie A,
Ufficio 1, anno 1988.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli CO, il 13.2.1992, e , il Per_1
16.4.2000, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, la sig.ra adiva l'intestato Tribunale al fine di CP_1
sentir pronunciare la loro separazione personale. In sede di udienza presidenziale dinnanzi al Presidente delegato del Tribunale, in data 26.05.2022, le parti rassegnavano conclusioni congiunte;
pertanto, la separazione consensuale veniva omologata con Decreto n. 4385/2022 del 14.06.2022, depositato il 15/06/2022, alle condizioni nelle note d'udienza riportate.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
2 3
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e
3 n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale, avvenuta il 26.05.2022.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. I
coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità tali condizioni vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando,
respinta ogni altra domanda, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e Parte_1 [...]
, celebrato a PO AN CO (PD) il 2.10.1988; CP_1
2. ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Monselice di annotare la presente sentenza nei registri (atto di matrimonio n. 38,
Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1988);
3. prende atto delle condizioni di divorzio proposte dalle parti congiuntamente;
4. spese compensate.
3 Padova, 15.04.2025
4
Il Presidente rel.
Dott. Alina Rossato
4