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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 31/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 505/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in persona della giudice, dott.ssa Marta
Dell'Unto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 505 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza in data 8.12.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Arezzo (AR), Parte_1 C.F._1 via Antonio Garbasso n. 36/b, presso lo studio dell'avv. Alessandra Joseph del foro di Arezzo, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura allegata all'atto di citazione
attore
contro
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Siena (SI), via Camollia n. 107, C.F._3 presso lo studio dell'avv. Alessandro Collini, che li rappresenta e difende, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
convenuti
Oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
Pag. 1 di 16 Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.12.2024.
Per parte attrice : “[…]In via istruttoria: insiste per l'ammissione dei mezzi di prova Parte_1 precedentemente formulati e non ammessi. Nel merito: Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, accertare e dichiarare ex art 2043 la responsabilità dei convenuti e nella Controparte_1 Controparte_2 causazione delle lesioni riportate dal Sig e conseguentemente condannarli a risarcire il Sig Parte_1 [...]
Parte_ di tutti i danni dallo stesso patiti e patiendi danni che allo stato si quantificano in E. 17.992,00 o in quella maggior o minor somma che risulterà di giustizia all'esito del giudizio con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al dì del pagamento. Vittoria di spese, anche di consulenza tecnica di ufficio e di parte
e di onorari oltre spese generali, Iva, Cpa come per legge. […]”.
Per parti convenute e : “[…] precisa le proprie conclusioni così come Controparte_1 Controparte_2 formulate in comparsa di costituzione e risposta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto. Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, deduzioni ed eccezioni nuove che dovessero essere proposta da controparte in questa sede”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità di questi ultimi
[...] Controparte_2 ex art. 2043 c.c. per la causazione delle lesioni riportate da a seguito Parte_1 dell'aggressione avvenuta in data 4.12.2019 e, per l'effetto, di condannarli al pagamento di tutti i danni subiti, quantificati in € 17.992,00 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
A sostegno della domanda, parte attrice ha esposto che: in data 4.12.2019, all'interno dei locali della propria officina sita in Asciano, è stato colpito al volto con un pugno e Parte_1 successivamente scaraventato in terra da e dal figlio Controparte_1 Controparte_2 minorenne all'epoca dei fatti;
in conseguenza dell'accaduto, il condotto al pronto Parte_1 soccorso del Policlinico di Siena, ha riportato “frattura delle ossa nasali, trauma spalla sinistra”, con prognosi di trenta giorni;
in data 6.12.2019 il si è sottoposto ad intervento di Parte_1 riallineamento manuale dell'osso nasale destro e, permanendo la correlata sintomatologia, ha continuato a sottoporsi a controlli periodici, risultando clinicamente guarito in data 3.2.2020, come da perizia medico-legale del dott. in giorni sessanta (di cui trenta di inabilità Persona_1 totale e trenta di inabilità parziale al 50%), con postumi invalidanti permanenti del 6-7%. Ha, pertanto, chiesto il risarcimento del danno biologico, quantificato in € 14.715,00, del danno
Pag. 2 di 16 dinamico-relazionale quantificato in € 2.576,00, oltre che delle spese mediche quantificate in complessivi € 701,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.5.2022 si sono costituiti in giudizio i convenuti e chiedendo, in via pregiudiziale, la dichiarazione Controparte_1 Controparte_2 di improcedibilità della domanda di parte attrice per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria e, in via subordinata, la dichiarazione di improcedibilità della domanda nei confronti di ai sensi dell'art. 652 c.p., assolto in sede penale con Controparte_1 sentenza divenuta irrevocabile con la più ampia formula “per non aver commesso il fatto”; nel merito, di dichiarare non responsabile del danno causato ex art. 2044 c.c. per Controparte_2 aver agito per legittima difesa e, in ogni caso, di rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto.
Dopo un primo rinvio disposto per l'espletamento del tentativo di negoziazione assistita nelle more introdotto da parte attrice, quale condizione di procedibilità ex art. 3 d.l. 132/2014, concessi i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c. nella formulazione applicabile al presente procedimento, la causa è stata istruita con la produzione documentale delle parti, oltre che mediante l'espletamento della prova orale ammessa e della c.t.u. medico-legale e con ordinanza del 30.6.2024 è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con successiva ordinanza del 8.12.2024, viste le note depositate dalle parti per l'udienza del 4.12.2024 svoltasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro ordinaria estensione.
2. Così brevemente ripercorso l'iter processuale della presente controversia, devono anzitutto essere esaminate le eccezioni preliminari di improcedibilità articolate dai convenuti, le quali non meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2.1. In merito all'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, deve osservarsi che parte attrice, dopo l'introduzione del giudizio, ha invitato i convenuti alla negoziazione assistita e all'udienza del
29.6.2022, preso atto dell'avvenuto invito alla negoziazione assistita nelle more intervenuto, è stata fissata successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 2, co. 3 d.l. 132/2014, conv. mod. l. 162/2014, come disposto dall'art. 3 del medesimo decreto, all'esito della quale è stato dato atto dell'esperimento infruttuoso della negoziazione assistita, come da documentazione in atti (v. doc. 1 e 2 depositati in allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del
30.11.2022). Pag. 3 di 16 Ne consegue che la domanda deve ritenersi sotto tale profilo procedibile.
2.2. In merito, invece, all'eccezione di improcedibilità della domanda nei confronti di CP_1 ai sensi dell'art. 652 c.p.p., deve osservarsi che nell'ambito del presente giudizio civile
[...] non può attribuirsi efficacia preclusiva al giudicato penale con cui è stato assolto Controparte_1 dal reato a lui ascritto ex artt. 110 e 582 c.p.c. (lesione personale in concorso), con la sentenza n.
589/2021 del 17.9.2021 del Tribunale di Siena, “per non avere commesso il fatto” ai sensi dell'art. 530, co. 2 c.p.p. (v. doc. 1 fasc. parte convenuta). In particolare, si legge nella sentenza penale che
“L'istruttoria dibattimentale non ha consentito di acquisire prove sufficienti per l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre la regola di giudizio del ragionevole dubbio. Nessun dubbio sussiste sulla circostanza che il 4 dicembre 2019 sia stato aggredito ed abbia riportato le lesioni personali Parte_1 documentate dal referto medico del pronto soccorso del policlinico universitario senese. Quello che è rimasto incerto è
l'autore dell'aggressione poiché, secondo l'assunto accusatorio, questi deve identificarsi nell'odierno imputato, mentre, secondo la tesi difensiva, deve individuarsi in all'epoca minorenne all'epoca e sottoposto Controparte_3 per questi fatti a indagini preliminari dalla competente Procura della Repubblica […]” (v. ancora doc. 1 fasc. parte convenuta).
Invero, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile e salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile ex art. 75, co. 2 c.p.p..
Al riguardo, va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel processo civile, sia ex art. 652 c.p.p. che ex art. 654 c.p.p., soltanto nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e, dunque, quando l'assoluzione sia stata pronunciata a norma dell'art. 530, co. 2 c.p.p. (v. in merito, Cass., sez. 2, ord. n. 17708 del 21.6.2023; v. altresì Cass., sez. 3, sent. n. 4764 del 11.3.2016; conf. Cass., Sez. Lav., sent. n. 3376 del 11.2.2011).
Di conseguenza, trattandosi nel caso di specie di sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 530, co. 2 c.p.p., quest'ultima non spiega efficacia vincolante di giudicato nel presente Pag. 4 di 16 giudizio risarcitorio, spettando al giudice civile il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, potendo tuttavia trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale (v. Cass. 4764/2016 cit.).
3. Tanto premesso, nel merito la domanda articolata da parte attrice merita parziale accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Anzitutto, dal punto di vista probatorio, deve osservarsi che la sentenza penale n. 32/2022 pronunciata dal Tribunale per i minorenni di Firenze nei confronti di ai sensi Controparte_2 dell'art. 32 d.P.R. 448/1998, con cui è stato dichiarato il non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale, riconosciute la diminuente per la minore età e le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato. Infatti, è stato affermato che la sentenza penale di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale nei confronti di imputato minorenne non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile risarcitorio, in quanto esulante dalle ipotesi previste dagli artt. 651 e 652 c.p.c., insuscettibili di applicazione analogica per il loro contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile, con la conseguenza che il giudizio civile deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione, sebbene, nel rispetto del contraddittorio, possa tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, al fine di ritenere provato il nesso causale fra la condotta del minore e la lesione subita dall'attore (v. Cass., sez. 3, sent. n. 24475 del 18.11.2014).
In generale, il giudice civile può, senza esserne tuttavia obbligato, legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico (v. tra le altre, Cass., sez. 3, sent. n. 15112 del 17.6.2013; conf. Cass., sez. 3, sent. n. 16893 del 25.6.2019 e Cass., sez. 3, ord. n. 12164 del 7.5.2021), senza dover procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, atteso che il giudizio civile è governato, in tema di accertamento del nesso causale tra condotta illecita e danno, dalle diverse regole del “più probabile che non” e della probabilità prevalente (v. Cass., sez. 3, ord. n. 30992 del 7.11.2023; v. altresì Cass., sez. 3, ord. n.
12901 del 10.5.2024).
Pag. 5 di 16 Ciò posto, nel caso di specie, trattandosi di fattispecie rientrante nell'alveo dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., in applicazione degli ordinari criteri di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., grava sulla parte attrice l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie e, segnatamente, il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso causale tra il danno e il fatto illecito, nonché l'elemento soggettivo.
Ebbene, alla luce dei principi sopra esposti, dai documenti versati in atti nonché dalla prova orale ammessa ed espletata, deve ritenersi che parte attrice abbia assolto all'onere della prova su di essa gravante con riferimento alla posizione di dovendosi ritenere provato, Controparte_2 secondo il criterio probabilistico proprio dell'accertamento in sede civile, che quest'ultimo abbia aggredito parte attrice, provocando le lesioni lamentate, come valutate dalla c.t.u. medico-legale espletata nell'ambito dell'odierno giudizio;
di contro, non può ritenersi provata neppure in questa sede l'ascrivibilità delle lesioni riportate dal alla condotta di Parte_1 Controparte_1
Anzitutto, dalla documentazione in atti è emerso che, a seguito dei fatti accaduti in data
4.12.2019, si è recato al Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Parte_1
Senese, da cui è stato dimesso nella stessa data del 4.12.2019 con diagnosi conclusiva di “frattura ossa nasali, trauma spalla sinistra” (v. doc. 1 fasc. attrice).
Risulta altresì dagli atti che nel procedimento penale a carico di dinanzi al Controparte_2
Tribunale per i minorenni di Firenze, per il delitto di cui all'art. 582 c.p. (lesione personale), quest'ultimo, pur dichiarando di aver reagito a un comportamento provocatorio e aggressivo del ha ammesso di averlo colpito con un pugno (v. doc. 4 fasc. parte convenuta, contenente Parte_1 la sentenza n. 32/2022 del Tribunale per i Minorenni di Firenze). Il medesimo CP_2 sentito in data 15.3.2021 nel procedimento penale a carico del padre
[...] Controparte_1 come testimone assistito, ha dichiarato che, nel corso del litigio con il presso l'officina di Parte_1 questi in Asciano, ha schivato un primo “cazzotto” del dandogli un “calcio al petto” dopo Parte_1 che questi si è sbilanciato cadendogli addosso, e un secondo “tiro” del a seguito del quale Parte_1 ha colpito quest'ultimo al naso (v. doc. 6 fasc. parte convenuta). Inoltre, nel corso del controesame del Pubblico Ministero, ha dichiarato di aver indirizzato alla persona offesa “il calcio ed il cazzotto, quando è cascato in terra” e ha negato di avere visto il padre sferrare un pugno al
(v. ancora doc. 6 fasc. parte convenuta). Parte_1
In merito alla ascrivibilità delle lesioni riportate dal alla propria condotta, Parte_1 CP_2 ha inoltre reso dichiarazioni confessorie nel presente giudizio in sede di interrogatorio
[...] formale, come articolato da parte attrice nella prima memoria istruttoria, dichiarando di aver Pag. 6 di 16 colpito il con una spallata e con un calcio (v. verbale di udienza del 13.7.2023 su Parte_1 domanda relativa alla circostanza dell'aver colpito il con un calcio e con una spallata: “Si, Parte_1 non è andata proprio così, pero sì, l'ho colpito con una spallata e dopo un calcio” e a domanda di chiarimenti della giudice: “Quando sono uscito dalla macchina è stato prima lui a darmi un pugno e non mi ha preso, però dopo è successo quello che ho fatto io, che ho dato la spallata e poi il calcio”).
Tali elementi, alla luce dei richiamati principi di diritto, consentono di ritenere sussistente la responsabilità ex art. 2043 c.c. a carico di con riferimento alle lesioni personali Controparte_2 subite dall'attore, da ritenersi comprovata anche dagli ulteriori elementi probatori emersi nel corso dell'istruttoria svolta;
di contro, non può dirsi provata l'ascrivibilità delle lesioni subite dalla parte attrice al convenuto non essendo emersa in particolare, alla luce del Controparte_1 criterio probabilistico proprio della sede civile, una condotta di quest'ultimo eziologicamente riconducibile ai danni sofferti dalla parte attrice.
Infatti, oltre alla prospettazione di parte attrice e alle dichiarazioni da questa rese nell'ambito del procedimento penale nei confronti di l'unica dichiarazione in tal senso è quella Controparte_1 resa nel corso del dibattimento da compagna e dipendente del odierno Testimone_1 Parte_1 attore, la quale ha dichiarato che, a seguito di una discussione tra i e il proprio CP_1 compagno, i primi sono inizialmente usciti dall'officina e saliti in macchina e poi sono scesi dalla macchina insieme, uno a destra e uno a sinistra, dirigendosi verso il e che, mentre Parte_1 quest'ultimo tentava di allontanare giunto per primo, è arrivato Controparte_2 CP_1 che ha dato un “cazzotto in faccia” al e successivamente è arrivato il figlio
[...] Parte_1
che gli “ha dato uno spintone forte” che ha fatto cadere il a terra (v. doc. 5 fasc. CP_2 Parte_1 convenuta).
Tuttavia, tale dichiarazione non ha trovato riscontro nella prova orale espletata nel presente giudizio e nei referti medici relativi alle lesioni riscontrate dagli odierni convenuti, sicché la stessa non può essere da sola ritenuta idonea a sorreggere l'addebito di responsabilità in capo al convenuto Controparte_1
Infatti, nessuno dei testi escussi nel presente giudizio ha dichiarato di aver visto Controparte_1 sferrare il pugno in danno del Parte_1
In particolare, il teste ha dichiarato di non sapere se il “cazzotto” era stato Testimone_2 sferrato da o da pur avendo dichiarato che questi “gli hanno Controparte_1 Controparte_2 dato questo cazzotto e lui è cascato in terra” (v. verbale di udienza del 13.7.2023: “Si, l'hanno colpito. È
Pag. 7 di 16 iniziata prima la discussione, poi si difendeva e poi gli hanno dato questo cazzotto e lui è cascato in terra”; e su domanda a chiarimenti della giudice: “Ora io non so chi gli ha dato il cazzotto, se era il BO o il figliolo non lo so;
io li conosco appena;
uno dei due sicuro. Io ero andato con la bicicletta elettrica a chiedere una cosa, ero dentro l'officina e vidi questa scena. Però non mi ricordo chi gli ha dato il cazzotto.”). Ha, invece, dichiarato di aver visto dare una spallata al (v. ancora verbale di udienza del Controparte_2 Parte_1
13.7.2023: “Si, è stato scaraventato a terra con una spallata;
gli dette una botta e cascò in terra”; su domanda a chiarimenti della giudice: “Questo il figliolo. L'ho visto, ero lì. Non è che poi mi sono avvicinato, ho visto così e basta.”).
Parimenti, il teste ha dichiarato di non aver visto il pugno inferto al ma Testimone_3 Parte_1 soltanto di aver visto quest'ultimo cadere a terra (v. verbale di udienza del 4.10.2023: “Si, era lì. Io il pugno non lo vidi, però vidi che andò in terra, però io il pugno proprio non lo vidi”; su domanda a Pt_1 chiarimenti della giudice: “Io ero lì per un colloquio di lavoro. Io vidi soltanto cascare, però come fece Pt_1 non lo so, io non ho visto il pugno, non ho visto niente. Mi girai un attimo e se lo ha dato o non lo ha dato non lo so.”), pur dichiarando di non aver visto neppure la spallata inferta da (v. Controparte_2 verbale di udienza del 4.10.2023: “Anche quella io sinceramente non l'ho vista;
io mi misi a parte, per queste cose non ci sono tanto portato. Lo vidi andare in terra e basta”).
Ma oltre al fatto che le dichiarazioni dei testi escussi nell'odierno giudizio non hanno fornito un idoneo apporto probatorio in ordine alla dedotta avvenuta aggressione fisica di Controparte_1 in danno del deve altresì aggiungersi che la tesi prospettata dall'attore, secondo cui Parte_1 sarebbe stato proprio a sferrare un pugno ai danni del risulta Controparte_1 Parte_1 incompatibile non soltanto con le dichiarazioni rese da nell'ambito dei Controparte_2 suddetti procedimenti penali, ma anche con le lesioni riportate dagli odierni convenuti all'esito degli eventi occorsi in data 4.12.2019, come già evidenziato nell'ambito del procedimento penale a carico di (v. doc. 1 fasc. convenuta). Controparte_1
Infatti, dalla relazione sanitaria di pronto soccorso del 4.12.2019, risulta che alla dimissione ha riportato una sola “riferita lussazione ridotta autonomamente del 4° dito mano sn”, Controparte_1 risultando dall'esame obiettivo “dolore a carico del 4° dito con ematoma diffuso, chinesi del dito conservata anche se limitata dalla sintomatologia algica. Si applica splint metallico” (v. doc. 2 fasc. parte convenuta), mentre ha riportato una diagnosi di “trauma contusivo mano dx”, con Controparte_2 applicazione di stecca gessata (v. doc. 3 fasc. parte convenuta), compatibile con le dichiarazioni di quest'ultimo in sede penale sia nel procedimento a suo carico sia nel procedimento penale a carico del padre, ove è stato sentito come testimone e in cui ha dichiarato di aver sferrato un
Pag. 8 di 16 pugno al (v. supra), trauma contusivo da ritenersi invece incompatibile con la sola spallata Per_2
e il calcio, da ritenersi egualmente attribuibili a in virtù delle dichiarazioni da Controparte_2 questo rese e dalle altre risultanze in atti. Del resto, lo stesso nel procedimento penale a Parte_1 carico di ha dichiarato di aver colpito quest'ultimo e di non avere, invece, mai Controparte_1 colpito (v. doc. 5 fasc. convenuta: “GIUDICE – Sa se aveva… è stato Controparte_2 CP_1 colpito alle mani in qualche modo? TESTIMONE PIETRELLI – “Alle mani… alle mani molto probabilmente lo avrò colpito io, non è che io voglio stare qui… Cioè a me mi garba essere onesto… […] “Si, si, nel senso io l'ho colpito dopo che lui mi ha colpito” […] “A ” […] “No, no, non l'ha toccato CP_1 CP_2 nessuno, ha acchiappato qui, perché lui mi veniva così, una pinta di allontanamento” GIUDICE - CP_2
Una pinta è una spinta? TESTIMONE PIETRELLI – Che non fa male nemmeno ad un gatto. Chiuso”; sull'utilizzabilità quale prova cd. atipica, v. Cass., Sez. lav., sent. n. 4619 del 21.2.2020).
In definitiva, alla luce dell'istruttoria svolta e della documentazione prodotta in atti, deve ritenersi provata la responsabilità di nella causazione delle lesioni subite dal in Controparte_2 Parte_1 virtù di una condotta integrante gli estremi dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.. Di contro, deve ritenersi che anche gli elementi istruttori acquisiti in questa sede, nel loro complesso, non siano tali da far ritenere provata la responsabilità di nella causazione del danno, seppur Controparte_1 alla luce del criterio probabilistico proprio della sede civile.
Inoltre, neppure può riconoscersi una responsabilità di per omessa vigilanza sul Controparte_1 minore all'epoca dei fatti, in quanto oggetto di allegazione tardiva soltanto in sede di comparsa conclusionale, peraltro del tutto generica con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie, atteso che tale profilo di responsabilità, da ricondursi nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 2048
c.c., costituisce domanda autonoma, avente ad oggetto la responsabilità diretta del genitore per fatto anche proprio per non avere, con idoneo comportamento, educativo e di sorveglianza, impedito il fatto dannoso (v. tra le molte, Cass., sez. 3, sent. n. 4303 del 13.2.2023), rispetto all'unica domanda articolata in giudizio ai sensi dell'art. 2043 c.c. nei confronti di entrambi i convenuti quali autori materiali del fatto illecito, consistito - nella prospettazione attorea - nell'aggressione ad opera di in danno del Di conseguenza, CP_4 Controparte_2 Parte_1 tale allegazione non può essere presa in considerazione, in quanto tardiva e introduttiva di fatti mai allegati entro il termine previsto per le preclusioni assertive.
Ciò posto, la c.t.u. nominata in corso di giudizio, le cui conclusioni appaiono senz'altro condivisibili, perché coerenti con i dati clinici esaminati e con le indagini svolte e perché immuni da evidenti vizi logici, previo esame della documentazione e visita del periziando, ha rilevato
Pag. 9 di 16 l'esistenza di postumi riconducibili, segnatamente, una “frattura scomposta delle ossa nasali e lussazione acromion-claveare spalla sinistra”, alla dinamica del fatto dannoso, evidenziando che “la lesività sovra descritta è pienamente compatibile con la dinamica descritta: la frattura delle ossa nasali si determinò per urto diretto contro un corpo contundente animato da rilevate forza viva compatibile con la mano chiusa a pugno e la lussazione acromion-claveare sinistra si verificò per urto diretto di spalla, sotto il peso del corpo, in occasione di caduta, su una superficie dura rigida anelastica compatibile con il pavimento” (v. p. 8 elaborato peritale definitivo in atti).
Infine, in merito al profilo dell'an della domanda risarcitoria svolta, deve essere disattesa la prospettazione di parte convenuta in merito alla sussistenza dell'esimente della legittima difesa di cui all'art. 2044 c.c. con riferimento alla condotta tenuta da Controparte_2
Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 2044 c.c. non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri. Quanto alla nozione di legittima difesa, quale situazione idonea ad escludere la responsabilità civile per fatto illecito, l'art. 2044 c.c. rinvia all'art. 52 c.p. che richiede la sussistenza della necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempreché vi sia proporzionalità tra la difesa e l'offesa, da valutarsi ex ante (v. tra le altre. Cass., sez. 3, ord. n. 24848 del 18.8.2023). Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità costante, ha a più riprese evidenziato che l'identità concettuale tra l'art. 52 c.p. e l'art. 2044 c.c., deve, comunque, confrontarsi, oltre che con il favor rei che ha valenza generale in materia penale, anche con le diverse regole che presiedono la formazione della prova nel processo civile e penale, sicché mentre nel giudizio penale la semiplena probatio in ordine alla sussistenza della scriminante comporta l'assoluzione dell'imputato, nel giudizio civile il dubbio si risolve in danno del soggetto che la invoca e su cui incombe il relativo onere della prova (v. in termini, tra le altre, Cass., sez. 6-
3, ord. n. 18094 del 31.8.2020 e Cass., sez. 3, sent. n. 4492 del 25.2.2009, nonché Cass.
24848/2023 cit.).
Ebbene, nel caso di specie, alla luce di quanto emerso in sede di istruttoria, l'odierna giudicante ritiene di dover escludere la sussistenza dell'esimente invocata, non riscontrandosi che il pericolo descritto in termini di aggressione da parte del non potesse essere neutralizzato con una Parte_1 condotta meno lesiva di quella in concreto tenuta dall'agente, avendo lo stesso dichiarato CP_1 di essere riuscito a schivare il tentativo del di colpirlo. Di conseguenza, la fattispecie di Parte_1 cui all'art. 2044 c.c. non può trovare ingresso nel caso in esame, non essendosi Controparte_2 limitato – alla luce di quanto dallo stesso dichiarato – a respingere la dedotta aggressione del ma avendo di contro sferrato a quest'ultimo un pugno, una spallata e un calcio quando il Parte_1
Pag. 10 di 16 era già in terra (v. supra). Ma anche ad ammettere che il convenuto abbia reagito Parte_1 all'aggressione del vi sarebbe comunque un evidente eccesso di legittima difesa, non Parte_1 potendosi ritenere la reazione del il quale ha inferto un pugno, un calcio e una spallata in CP_1 danno del proporzionata rispetto al dedotto pericolo di aggressione da parte di Parte_1 quest'ultimo.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, è chiamato a rispondere Controparte_2 dei danni che l'attore ha dimostrato di avere patito per effetto degli eventi avvenuti in data
4.12.2019.
4. Passando al profilo del quantum, è stata espletata nel corso del giudizio la c.t.u. medico-legale sulla persona di da cui risulta che quest'ultimo ha riportato, a seguito degli eventi Parte_1 del 4.12.2019, una “frattura scomposta delle ossa nasali e lussazione acromion-claveare spalla sinistra” compatibile con la dinamica descritta in atti (v. supra e p. 8 elaborato peritale definitivo in atti).
Sul punto, deve anzitutto evidenziarsi che, ai fini del risarcimento, il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente unitaria e, nella relativa liquidazione, il giudice, da un lato, deve prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito e, dall'altro, deve evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici, in tal modo evitando la duplicazione delle poste risarcitorie. L'accertamento dovrà, poi, essere effettuato in concreto e non in astratto, onde valutare l'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati, utilizzando anche il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, tuttavia senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio.
In particolare, è stato affermato che mentre costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del “danno biologico” e del “danno dinamico-relazionale”, posto che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale), non costituisce, di contro, duplicazione la congiunta attribuzione del “danno biologico” e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente e rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione), sicché ove ne sia stata dedotta e provata l'esistenza, tali pregiudizi non aventi base medico-legale dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (v. Cass., sez. 3, ord. n. 7513 del 27.3.2018; conf. Cass., sez. 3, ord. n. 9006 del Pag. 11 di 16 21.3.2022). Al riguardo, è stato ulteriormente precisato che, pur potendosi fare ricorso alla prova presuntiva del danno, è pur sempre onere del danneggiato allegare tutti gli elementi che nella concreta fattispecie siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti, al fine di risalire al fatto ignoto, non essendo ammissibile la configurazione di tale danno quale danno in re ipsa (v. Cass., sez. 3, sent. n. 25164 del 10.11.2020), potendo tuttavia la lesione dell'integrità psico-fisica rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (v. in termini
Cass., sez. 3, ord. n. 6444 del 3.3.2023).
Va inoltre precisato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 7513/2018 cit.), il danno biologico consiste in un'ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli
“aspetti dinamico-relazionali”) e che qualora, a causa della specificità del caso, questo abbia comportato non soltanto conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità (la cui liquidazione presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità), ma anche conseguenze peculiari che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili, di questa perdita deve tenersi conto nella liquidazione del danno laddove sia stata fornita prova dell'effettivo e maggiore pregiudizio sofferto, senza potersi ricorrere a mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche, rilevando la circostanza che tali conseguenze siano straordinarie e non ordinarie, perché soltanto in tal caso possono ritenersi non ricomprese nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente e possono condurre alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione.
Alla luce dei principi richiamati, dunque, deve essere esaminato il profilo della quantificazione dei danni patiti dall'attore tenendo presente la bipolarità tra danno non patrimoniale (nella suddetta ampia accezione) e danno patrimoniale.
In merito, la c.t.u. nominata, le cui conclusioni come anzidetto appaiono senz'altro condivisibili, perché coerenti con i dati clinici esaminati e con le indagini svolte e perché immuni da evidenti vizi logici, ha riscontrato postumi permanenti pari al 5% e un'inabilità temporanea parziale al
75% per giorni 30, al 50 % per giorni 15 e al 25 % per giorni 15 (v. p. 9 elaborato peritale definitivo in atti).
Pag. 12 di 16 In relazione alla quantificazione dell'invalidità permanente e temporanea, la consulente ha altresì fornito adeguate risposte alle osservazioni di parte attrice, la quale ha chiesto di definire la percentuale di riduzione e i giorni di inabilità temporanea riferibile singolarmente alla frattura scomposta delle ossa nasali e alla lussazione alla spalla sinistra, condivisibilmente evidenziando che nei casi in cui vi sono plurime lesioni da fatto illecito non viene effettuata la somma aritmetica delle singole menomazioni, ma una valutazione complessiva, tenendo conto anche degli aspetti dinamico relazionali (v. p. 11 e 12 elaborato peritale definitivo in atti). Di contro, nessuna osservazione e contestazione, neppure in sede di scritti conclusionali, è pervenuta da parte dei convenuti con riferimento alla determinazione della percentuale di invalidità permanente e del riconoscimento della invalidità temporanea nella misura quantificata dalla c.t.u..
Infine, le spese mediche documentate sono state riconosciute congrue nella misura di € 213,00, oltre € 400,00 +IVA per la relazione medico legale, a firma del dott. (v. p. 9 e 10 Per_1 elaborato peritale definitivo in atti).
Per la liquidazione del danno non patrimoniale risarcibile, pur trattandosi di lesioni cd. micropermanenti, occorre fare riferimento alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, già ritenute dalla Corte di legittimità idonee ad essere assunte quale criterio generale di riferimento ai fini della valutazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (v. sul punto, tra le altre, Cass., sez. 3, sent. n. 12408 del 7.6.2011 e Cass., sez. 3, sent. n. 20895 del 15.10.2015; v. altresì Cass., sez. 3, ord. n. 8508 del 6.5.2020), nella versione vigente al momento della pronuncia della presente sentenza e dunque aggiornate al 2024 (v. in merito, Cass., sez. 3, ord. n. 33770 del
19.12.2019 e Cass., sez. 3, sent. n. 25485 del 13.12.2016), non potendosi fare riferimento alla tabella di liquidazione dei danni di cui di cui all'art. 139 cod. ass. private valida nell'ambito della circolazione stradale e, in virtù del richiamo contenuto nella l. 24/2017, in materia di responsabilità medica, stante il carattere eccezionale della suddetta disposizione normativa, come tale non suscettibile di applicazione analogica (v. in merito Cass. 12408/2011 cit.; Cass., sez. 6-3, ord. n. 1287 del 22.5.2017; Cass., sez. 6-3, ord. n. 4509 del 11.2.2022; Cass., sez. 3, ord. n. 25922 del 5.9.2023).
In applicazione dei suddetti parametri deve essere riconosciuto all'attore, di anni 36 alla stabilizzazione dei postumi (v. Cass., sez. 3, ord. n. 7126 del 12.3.2021 e Cass., sez. 3, sent. n.
26897 del 19.12.2014), per quanto attiene al danno biologico temporaneo per invalidità totale e parziale, come sopra quantificato, considerato congruo il punto base di € 115,00 per ogni giorno di invalidità previsto dalle richiamate tabelle milanesi, l'importo di € 3.881,25, mentre per quanto
Pag. 13 di 16 riguarda il danno biologico da invalidità permanente l'importo di € 7.184,00, e così per il complessivo importo di € 11.065,25.
Deve, invece, escludersi l'applicazione del coefficiente in aumento previsto dalle tabelle milanesi con riferimento alla componente del danno non patrimoniale relativo alla “sofferenza soggettiva”, in mancanza di puntuale e idonea allegazione in ordine a tale voce di danno (soltanto genericamente quantificato in ricorso), quale conseguenza ulteriore rispetto al danno biologico suscettivo di valutazione medico legale e identificabile nel cd. danno morale, inteso come insieme dei dolori e delle sofferenze patite dal soggetto estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, che dunque non può essere riconosciuta neppure in via presuntiva in assenza di specifiche allegazioni. Né sono state svolte specifiche allegazioni o offerti elementi di prova in merito alla personalizzazione del danno con riferimento agli aspetti dinamico-relazionali, che per tale ragione non può essere riconosciuta.
Tale somma non deve essere rivalutata all'attualità, tenuto conto che le “tabelle” del Tribunale di
Milano utilizzate per la quantificazione del danno sono aggiornate al 2024.
Parte attrice ha poi chiesto altresì la liquidazione della rivalutazione monetaria e degli interessi.
Pertanto, sulla predetta somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto, i quali, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (v. Cass., Sez.
Un., sent. n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (4.12.2019), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Si ritiene peraltro congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ai sensi degli artt. 1226 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.
All'esito dei predetti calcoli è pertanto attualmente dovuta a a titolo di danno non Parte_2 patrimoniale, la somma di € 12.066,86 (comprensiva del capitale devalutato al dicembre 2019 per un totale di € 9.369,39, della rivalutazione monetaria calcolata all'ultima rivalutazione disponibile per € 1.695,86 e degli interessi come sopra calcolati per € 1.001,61).
Pag. 14 di 16 Su tali importi saranno poi dovuti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.
La ricorrente ha, poi, chiesto la liquidazione a titolo di danno patrimoniale delle spese conseguenti alla verificazione dell'evento, di cui la c.t.u. nominata ha accertato la congruità (v. supra).
Deve, tuttavia, osservarsi che quanto alle spese sostenute per la redazione della perizia di parte nella fase antecedente al giudizio, ai fini della condanna al pagamento delle stesse, inquadrabili quale danno emergente, è necessaria la produzione in giudizio della prova dell'esborso, non potendosi ritenere sufficiente ai fini della dimostrazione del pagamento l'assunzione della relativa obbligazione (v. Cass., sez. 3, ord. n. 26729 del 15.10.2024), sicché nel caso di specie non possono essere riconosciute, avendo parte attrice prodotto la sola fattura non quietanzata (v. doc.
6 fasc. attrice).
Di conseguenza, può essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale il solo importo di €
213,00, correttamente documentato in atti.
5. In considerazione della reciproca soccombenza, tenuto conto dell'accoglimento della domanda nei confronti di e dell'integrale rigetto della domanda nei confronti di Controparte_2 CP_1 le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92
[...]
c.p.c., sicché non deve disporsi il rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte richiesta da parte attrice.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto in corso di giudizio, devono essere poste a carico del convenuto soccombente ferma restando la Controparte_2 solidarietà delle parti nei confronti del consulente tecnico d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede:
− in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara la responsabilità di er le lesioni subite da in occasione degli eventi Controparte_2 Parte_1 occorsi in data 4.12.2019 e, per l'effetto, condanna al Controparte_2 pagamento in favore di della somma di € 12.066,86 a titolo di Parte_1
Pag. 15 di 16 danno non patrimoniale e di € 213,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
− rigetta la domanda nei confronti di Controparte_1
− dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
− pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, così come liquidate con separato decreto in corso di giudizio, definitivamente a carico del convenuto Controparte_2
Così deciso in Siena, il 30 marzo 2025.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Pag. 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in persona della giudice, dott.ssa Marta
Dell'Unto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 505 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza in data 8.12.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Arezzo (AR), Parte_1 C.F._1 via Antonio Garbasso n. 36/b, presso lo studio dell'avv. Alessandra Joseph del foro di Arezzo, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura allegata all'atto di citazione
attore
contro
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Siena (SI), via Camollia n. 107, C.F._3 presso lo studio dell'avv. Alessandro Collini, che li rappresenta e difende, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
convenuti
Oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
Pag. 1 di 16 Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.12.2024.
Per parte attrice : “[…]In via istruttoria: insiste per l'ammissione dei mezzi di prova Parte_1 precedentemente formulati e non ammessi. Nel merito: Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, accertare e dichiarare ex art 2043 la responsabilità dei convenuti e nella Controparte_1 Controparte_2 causazione delle lesioni riportate dal Sig e conseguentemente condannarli a risarcire il Sig Parte_1 [...]
Parte_ di tutti i danni dallo stesso patiti e patiendi danni che allo stato si quantificano in E. 17.992,00 o in quella maggior o minor somma che risulterà di giustizia all'esito del giudizio con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al dì del pagamento. Vittoria di spese, anche di consulenza tecnica di ufficio e di parte
e di onorari oltre spese generali, Iva, Cpa come per legge. […]”.
Per parti convenute e : “[…] precisa le proprie conclusioni così come Controparte_1 Controparte_2 formulate in comparsa di costituzione e risposta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto. Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, deduzioni ed eccezioni nuove che dovessero essere proposta da controparte in questa sede”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità di questi ultimi
[...] Controparte_2 ex art. 2043 c.c. per la causazione delle lesioni riportate da a seguito Parte_1 dell'aggressione avvenuta in data 4.12.2019 e, per l'effetto, di condannarli al pagamento di tutti i danni subiti, quantificati in € 17.992,00 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
A sostegno della domanda, parte attrice ha esposto che: in data 4.12.2019, all'interno dei locali della propria officina sita in Asciano, è stato colpito al volto con un pugno e Parte_1 successivamente scaraventato in terra da e dal figlio Controparte_1 Controparte_2 minorenne all'epoca dei fatti;
in conseguenza dell'accaduto, il condotto al pronto Parte_1 soccorso del Policlinico di Siena, ha riportato “frattura delle ossa nasali, trauma spalla sinistra”, con prognosi di trenta giorni;
in data 6.12.2019 il si è sottoposto ad intervento di Parte_1 riallineamento manuale dell'osso nasale destro e, permanendo la correlata sintomatologia, ha continuato a sottoporsi a controlli periodici, risultando clinicamente guarito in data 3.2.2020, come da perizia medico-legale del dott. in giorni sessanta (di cui trenta di inabilità Persona_1 totale e trenta di inabilità parziale al 50%), con postumi invalidanti permanenti del 6-7%. Ha, pertanto, chiesto il risarcimento del danno biologico, quantificato in € 14.715,00, del danno
Pag. 2 di 16 dinamico-relazionale quantificato in € 2.576,00, oltre che delle spese mediche quantificate in complessivi € 701,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.5.2022 si sono costituiti in giudizio i convenuti e chiedendo, in via pregiudiziale, la dichiarazione Controparte_1 Controparte_2 di improcedibilità della domanda di parte attrice per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria e, in via subordinata, la dichiarazione di improcedibilità della domanda nei confronti di ai sensi dell'art. 652 c.p., assolto in sede penale con Controparte_1 sentenza divenuta irrevocabile con la più ampia formula “per non aver commesso il fatto”; nel merito, di dichiarare non responsabile del danno causato ex art. 2044 c.c. per Controparte_2 aver agito per legittima difesa e, in ogni caso, di rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto.
Dopo un primo rinvio disposto per l'espletamento del tentativo di negoziazione assistita nelle more introdotto da parte attrice, quale condizione di procedibilità ex art. 3 d.l. 132/2014, concessi i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c. nella formulazione applicabile al presente procedimento, la causa è stata istruita con la produzione documentale delle parti, oltre che mediante l'espletamento della prova orale ammessa e della c.t.u. medico-legale e con ordinanza del 30.6.2024 è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con successiva ordinanza del 8.12.2024, viste le note depositate dalle parti per l'udienza del 4.12.2024 svoltasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro ordinaria estensione.
2. Così brevemente ripercorso l'iter processuale della presente controversia, devono anzitutto essere esaminate le eccezioni preliminari di improcedibilità articolate dai convenuti, le quali non meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2.1. In merito all'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, deve osservarsi che parte attrice, dopo l'introduzione del giudizio, ha invitato i convenuti alla negoziazione assistita e all'udienza del
29.6.2022, preso atto dell'avvenuto invito alla negoziazione assistita nelle more intervenuto, è stata fissata successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 2, co. 3 d.l. 132/2014, conv. mod. l. 162/2014, come disposto dall'art. 3 del medesimo decreto, all'esito della quale è stato dato atto dell'esperimento infruttuoso della negoziazione assistita, come da documentazione in atti (v. doc. 1 e 2 depositati in allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del
30.11.2022). Pag. 3 di 16 Ne consegue che la domanda deve ritenersi sotto tale profilo procedibile.
2.2. In merito, invece, all'eccezione di improcedibilità della domanda nei confronti di CP_1 ai sensi dell'art. 652 c.p.p., deve osservarsi che nell'ambito del presente giudizio civile
[...] non può attribuirsi efficacia preclusiva al giudicato penale con cui è stato assolto Controparte_1 dal reato a lui ascritto ex artt. 110 e 582 c.p.c. (lesione personale in concorso), con la sentenza n.
589/2021 del 17.9.2021 del Tribunale di Siena, “per non avere commesso il fatto” ai sensi dell'art. 530, co. 2 c.p.p. (v. doc. 1 fasc. parte convenuta). In particolare, si legge nella sentenza penale che
“L'istruttoria dibattimentale non ha consentito di acquisire prove sufficienti per l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre la regola di giudizio del ragionevole dubbio. Nessun dubbio sussiste sulla circostanza che il 4 dicembre 2019 sia stato aggredito ed abbia riportato le lesioni personali Parte_1 documentate dal referto medico del pronto soccorso del policlinico universitario senese. Quello che è rimasto incerto è
l'autore dell'aggressione poiché, secondo l'assunto accusatorio, questi deve identificarsi nell'odierno imputato, mentre, secondo la tesi difensiva, deve individuarsi in all'epoca minorenne all'epoca e sottoposto Controparte_3 per questi fatti a indagini preliminari dalla competente Procura della Repubblica […]” (v. ancora doc. 1 fasc. parte convenuta).
Invero, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile e salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile ex art. 75, co. 2 c.p.p..
Al riguardo, va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel processo civile, sia ex art. 652 c.p.p. che ex art. 654 c.p.p., soltanto nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e, dunque, quando l'assoluzione sia stata pronunciata a norma dell'art. 530, co. 2 c.p.p. (v. in merito, Cass., sez. 2, ord. n. 17708 del 21.6.2023; v. altresì Cass., sez. 3, sent. n. 4764 del 11.3.2016; conf. Cass., Sez. Lav., sent. n. 3376 del 11.2.2011).
Di conseguenza, trattandosi nel caso di specie di sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 530, co. 2 c.p.p., quest'ultima non spiega efficacia vincolante di giudicato nel presente Pag. 4 di 16 giudizio risarcitorio, spettando al giudice civile il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, potendo tuttavia trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale (v. Cass. 4764/2016 cit.).
3. Tanto premesso, nel merito la domanda articolata da parte attrice merita parziale accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Anzitutto, dal punto di vista probatorio, deve osservarsi che la sentenza penale n. 32/2022 pronunciata dal Tribunale per i minorenni di Firenze nei confronti di ai sensi Controparte_2 dell'art. 32 d.P.R. 448/1998, con cui è stato dichiarato il non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale, riconosciute la diminuente per la minore età e le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato. Infatti, è stato affermato che la sentenza penale di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale nei confronti di imputato minorenne non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile risarcitorio, in quanto esulante dalle ipotesi previste dagli artt. 651 e 652 c.p.c., insuscettibili di applicazione analogica per il loro contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile, con la conseguenza che il giudizio civile deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione, sebbene, nel rispetto del contraddittorio, possa tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, al fine di ritenere provato il nesso causale fra la condotta del minore e la lesione subita dall'attore (v. Cass., sez. 3, sent. n. 24475 del 18.11.2014).
In generale, il giudice civile può, senza esserne tuttavia obbligato, legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico (v. tra le altre, Cass., sez. 3, sent. n. 15112 del 17.6.2013; conf. Cass., sez. 3, sent. n. 16893 del 25.6.2019 e Cass., sez. 3, ord. n. 12164 del 7.5.2021), senza dover procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, atteso che il giudizio civile è governato, in tema di accertamento del nesso causale tra condotta illecita e danno, dalle diverse regole del “più probabile che non” e della probabilità prevalente (v. Cass., sez. 3, ord. n. 30992 del 7.11.2023; v. altresì Cass., sez. 3, ord. n.
12901 del 10.5.2024).
Pag. 5 di 16 Ciò posto, nel caso di specie, trattandosi di fattispecie rientrante nell'alveo dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., in applicazione degli ordinari criteri di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., grava sulla parte attrice l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie e, segnatamente, il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso causale tra il danno e il fatto illecito, nonché l'elemento soggettivo.
Ebbene, alla luce dei principi sopra esposti, dai documenti versati in atti nonché dalla prova orale ammessa ed espletata, deve ritenersi che parte attrice abbia assolto all'onere della prova su di essa gravante con riferimento alla posizione di dovendosi ritenere provato, Controparte_2 secondo il criterio probabilistico proprio dell'accertamento in sede civile, che quest'ultimo abbia aggredito parte attrice, provocando le lesioni lamentate, come valutate dalla c.t.u. medico-legale espletata nell'ambito dell'odierno giudizio;
di contro, non può ritenersi provata neppure in questa sede l'ascrivibilità delle lesioni riportate dal alla condotta di Parte_1 Controparte_1
Anzitutto, dalla documentazione in atti è emerso che, a seguito dei fatti accaduti in data
4.12.2019, si è recato al Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Parte_1
Senese, da cui è stato dimesso nella stessa data del 4.12.2019 con diagnosi conclusiva di “frattura ossa nasali, trauma spalla sinistra” (v. doc. 1 fasc. attrice).
Risulta altresì dagli atti che nel procedimento penale a carico di dinanzi al Controparte_2
Tribunale per i minorenni di Firenze, per il delitto di cui all'art. 582 c.p. (lesione personale), quest'ultimo, pur dichiarando di aver reagito a un comportamento provocatorio e aggressivo del ha ammesso di averlo colpito con un pugno (v. doc. 4 fasc. parte convenuta, contenente Parte_1 la sentenza n. 32/2022 del Tribunale per i Minorenni di Firenze). Il medesimo CP_2 sentito in data 15.3.2021 nel procedimento penale a carico del padre
[...] Controparte_1 come testimone assistito, ha dichiarato che, nel corso del litigio con il presso l'officina di Parte_1 questi in Asciano, ha schivato un primo “cazzotto” del dandogli un “calcio al petto” dopo Parte_1 che questi si è sbilanciato cadendogli addosso, e un secondo “tiro” del a seguito del quale Parte_1 ha colpito quest'ultimo al naso (v. doc. 6 fasc. parte convenuta). Inoltre, nel corso del controesame del Pubblico Ministero, ha dichiarato di aver indirizzato alla persona offesa “il calcio ed il cazzotto, quando è cascato in terra” e ha negato di avere visto il padre sferrare un pugno al
(v. ancora doc. 6 fasc. parte convenuta). Parte_1
In merito alla ascrivibilità delle lesioni riportate dal alla propria condotta, Parte_1 CP_2 ha inoltre reso dichiarazioni confessorie nel presente giudizio in sede di interrogatorio
[...] formale, come articolato da parte attrice nella prima memoria istruttoria, dichiarando di aver Pag. 6 di 16 colpito il con una spallata e con un calcio (v. verbale di udienza del 13.7.2023 su Parte_1 domanda relativa alla circostanza dell'aver colpito il con un calcio e con una spallata: “Si, Parte_1 non è andata proprio così, pero sì, l'ho colpito con una spallata e dopo un calcio” e a domanda di chiarimenti della giudice: “Quando sono uscito dalla macchina è stato prima lui a darmi un pugno e non mi ha preso, però dopo è successo quello che ho fatto io, che ho dato la spallata e poi il calcio”).
Tali elementi, alla luce dei richiamati principi di diritto, consentono di ritenere sussistente la responsabilità ex art. 2043 c.c. a carico di con riferimento alle lesioni personali Controparte_2 subite dall'attore, da ritenersi comprovata anche dagli ulteriori elementi probatori emersi nel corso dell'istruttoria svolta;
di contro, non può dirsi provata l'ascrivibilità delle lesioni subite dalla parte attrice al convenuto non essendo emersa in particolare, alla luce del Controparte_1 criterio probabilistico proprio della sede civile, una condotta di quest'ultimo eziologicamente riconducibile ai danni sofferti dalla parte attrice.
Infatti, oltre alla prospettazione di parte attrice e alle dichiarazioni da questa rese nell'ambito del procedimento penale nei confronti di l'unica dichiarazione in tal senso è quella Controparte_1 resa nel corso del dibattimento da compagna e dipendente del odierno Testimone_1 Parte_1 attore, la quale ha dichiarato che, a seguito di una discussione tra i e il proprio CP_1 compagno, i primi sono inizialmente usciti dall'officina e saliti in macchina e poi sono scesi dalla macchina insieme, uno a destra e uno a sinistra, dirigendosi verso il e che, mentre Parte_1 quest'ultimo tentava di allontanare giunto per primo, è arrivato Controparte_2 CP_1 che ha dato un “cazzotto in faccia” al e successivamente è arrivato il figlio
[...] Parte_1
che gli “ha dato uno spintone forte” che ha fatto cadere il a terra (v. doc. 5 fasc. CP_2 Parte_1 convenuta).
Tuttavia, tale dichiarazione non ha trovato riscontro nella prova orale espletata nel presente giudizio e nei referti medici relativi alle lesioni riscontrate dagli odierni convenuti, sicché la stessa non può essere da sola ritenuta idonea a sorreggere l'addebito di responsabilità in capo al convenuto Controparte_1
Infatti, nessuno dei testi escussi nel presente giudizio ha dichiarato di aver visto Controparte_1 sferrare il pugno in danno del Parte_1
In particolare, il teste ha dichiarato di non sapere se il “cazzotto” era stato Testimone_2 sferrato da o da pur avendo dichiarato che questi “gli hanno Controparte_1 Controparte_2 dato questo cazzotto e lui è cascato in terra” (v. verbale di udienza del 13.7.2023: “Si, l'hanno colpito. È
Pag. 7 di 16 iniziata prima la discussione, poi si difendeva e poi gli hanno dato questo cazzotto e lui è cascato in terra”; e su domanda a chiarimenti della giudice: “Ora io non so chi gli ha dato il cazzotto, se era il BO o il figliolo non lo so;
io li conosco appena;
uno dei due sicuro. Io ero andato con la bicicletta elettrica a chiedere una cosa, ero dentro l'officina e vidi questa scena. Però non mi ricordo chi gli ha dato il cazzotto.”). Ha, invece, dichiarato di aver visto dare una spallata al (v. ancora verbale di udienza del Controparte_2 Parte_1
13.7.2023: “Si, è stato scaraventato a terra con una spallata;
gli dette una botta e cascò in terra”; su domanda a chiarimenti della giudice: “Questo il figliolo. L'ho visto, ero lì. Non è che poi mi sono avvicinato, ho visto così e basta.”).
Parimenti, il teste ha dichiarato di non aver visto il pugno inferto al ma Testimone_3 Parte_1 soltanto di aver visto quest'ultimo cadere a terra (v. verbale di udienza del 4.10.2023: “Si, era lì. Io il pugno non lo vidi, però vidi che andò in terra, però io il pugno proprio non lo vidi”; su domanda a Pt_1 chiarimenti della giudice: “Io ero lì per un colloquio di lavoro. Io vidi soltanto cascare, però come fece Pt_1 non lo so, io non ho visto il pugno, non ho visto niente. Mi girai un attimo e se lo ha dato o non lo ha dato non lo so.”), pur dichiarando di non aver visto neppure la spallata inferta da (v. Controparte_2 verbale di udienza del 4.10.2023: “Anche quella io sinceramente non l'ho vista;
io mi misi a parte, per queste cose non ci sono tanto portato. Lo vidi andare in terra e basta”).
Ma oltre al fatto che le dichiarazioni dei testi escussi nell'odierno giudizio non hanno fornito un idoneo apporto probatorio in ordine alla dedotta avvenuta aggressione fisica di Controparte_1 in danno del deve altresì aggiungersi che la tesi prospettata dall'attore, secondo cui Parte_1 sarebbe stato proprio a sferrare un pugno ai danni del risulta Controparte_1 Parte_1 incompatibile non soltanto con le dichiarazioni rese da nell'ambito dei Controparte_2 suddetti procedimenti penali, ma anche con le lesioni riportate dagli odierni convenuti all'esito degli eventi occorsi in data 4.12.2019, come già evidenziato nell'ambito del procedimento penale a carico di (v. doc. 1 fasc. convenuta). Controparte_1
Infatti, dalla relazione sanitaria di pronto soccorso del 4.12.2019, risulta che alla dimissione ha riportato una sola “riferita lussazione ridotta autonomamente del 4° dito mano sn”, Controparte_1 risultando dall'esame obiettivo “dolore a carico del 4° dito con ematoma diffuso, chinesi del dito conservata anche se limitata dalla sintomatologia algica. Si applica splint metallico” (v. doc. 2 fasc. parte convenuta), mentre ha riportato una diagnosi di “trauma contusivo mano dx”, con Controparte_2 applicazione di stecca gessata (v. doc. 3 fasc. parte convenuta), compatibile con le dichiarazioni di quest'ultimo in sede penale sia nel procedimento a suo carico sia nel procedimento penale a carico del padre, ove è stato sentito come testimone e in cui ha dichiarato di aver sferrato un
Pag. 8 di 16 pugno al (v. supra), trauma contusivo da ritenersi invece incompatibile con la sola spallata Per_2
e il calcio, da ritenersi egualmente attribuibili a in virtù delle dichiarazioni da Controparte_2 questo rese e dalle altre risultanze in atti. Del resto, lo stesso nel procedimento penale a Parte_1 carico di ha dichiarato di aver colpito quest'ultimo e di non avere, invece, mai Controparte_1 colpito (v. doc. 5 fasc. convenuta: “GIUDICE – Sa se aveva… è stato Controparte_2 CP_1 colpito alle mani in qualche modo? TESTIMONE PIETRELLI – “Alle mani… alle mani molto probabilmente lo avrò colpito io, non è che io voglio stare qui… Cioè a me mi garba essere onesto… […] “Si, si, nel senso io l'ho colpito dopo che lui mi ha colpito” […] “A ” […] “No, no, non l'ha toccato CP_1 CP_2 nessuno, ha acchiappato qui, perché lui mi veniva così, una pinta di allontanamento” GIUDICE - CP_2
Una pinta è una spinta? TESTIMONE PIETRELLI – Che non fa male nemmeno ad un gatto. Chiuso”; sull'utilizzabilità quale prova cd. atipica, v. Cass., Sez. lav., sent. n. 4619 del 21.2.2020).
In definitiva, alla luce dell'istruttoria svolta e della documentazione prodotta in atti, deve ritenersi provata la responsabilità di nella causazione delle lesioni subite dal in Controparte_2 Parte_1 virtù di una condotta integrante gli estremi dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.. Di contro, deve ritenersi che anche gli elementi istruttori acquisiti in questa sede, nel loro complesso, non siano tali da far ritenere provata la responsabilità di nella causazione del danno, seppur Controparte_1 alla luce del criterio probabilistico proprio della sede civile.
Inoltre, neppure può riconoscersi una responsabilità di per omessa vigilanza sul Controparte_1 minore all'epoca dei fatti, in quanto oggetto di allegazione tardiva soltanto in sede di comparsa conclusionale, peraltro del tutto generica con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie, atteso che tale profilo di responsabilità, da ricondursi nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 2048
c.c., costituisce domanda autonoma, avente ad oggetto la responsabilità diretta del genitore per fatto anche proprio per non avere, con idoneo comportamento, educativo e di sorveglianza, impedito il fatto dannoso (v. tra le molte, Cass., sez. 3, sent. n. 4303 del 13.2.2023), rispetto all'unica domanda articolata in giudizio ai sensi dell'art. 2043 c.c. nei confronti di entrambi i convenuti quali autori materiali del fatto illecito, consistito - nella prospettazione attorea - nell'aggressione ad opera di in danno del Di conseguenza, CP_4 Controparte_2 Parte_1 tale allegazione non può essere presa in considerazione, in quanto tardiva e introduttiva di fatti mai allegati entro il termine previsto per le preclusioni assertive.
Ciò posto, la c.t.u. nominata in corso di giudizio, le cui conclusioni appaiono senz'altro condivisibili, perché coerenti con i dati clinici esaminati e con le indagini svolte e perché immuni da evidenti vizi logici, previo esame della documentazione e visita del periziando, ha rilevato
Pag. 9 di 16 l'esistenza di postumi riconducibili, segnatamente, una “frattura scomposta delle ossa nasali e lussazione acromion-claveare spalla sinistra”, alla dinamica del fatto dannoso, evidenziando che “la lesività sovra descritta è pienamente compatibile con la dinamica descritta: la frattura delle ossa nasali si determinò per urto diretto contro un corpo contundente animato da rilevate forza viva compatibile con la mano chiusa a pugno e la lussazione acromion-claveare sinistra si verificò per urto diretto di spalla, sotto il peso del corpo, in occasione di caduta, su una superficie dura rigida anelastica compatibile con il pavimento” (v. p. 8 elaborato peritale definitivo in atti).
Infine, in merito al profilo dell'an della domanda risarcitoria svolta, deve essere disattesa la prospettazione di parte convenuta in merito alla sussistenza dell'esimente della legittima difesa di cui all'art. 2044 c.c. con riferimento alla condotta tenuta da Controparte_2
Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 2044 c.c. non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri. Quanto alla nozione di legittima difesa, quale situazione idonea ad escludere la responsabilità civile per fatto illecito, l'art. 2044 c.c. rinvia all'art. 52 c.p. che richiede la sussistenza della necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempreché vi sia proporzionalità tra la difesa e l'offesa, da valutarsi ex ante (v. tra le altre. Cass., sez. 3, ord. n. 24848 del 18.8.2023). Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità costante, ha a più riprese evidenziato che l'identità concettuale tra l'art. 52 c.p. e l'art. 2044 c.c., deve, comunque, confrontarsi, oltre che con il favor rei che ha valenza generale in materia penale, anche con le diverse regole che presiedono la formazione della prova nel processo civile e penale, sicché mentre nel giudizio penale la semiplena probatio in ordine alla sussistenza della scriminante comporta l'assoluzione dell'imputato, nel giudizio civile il dubbio si risolve in danno del soggetto che la invoca e su cui incombe il relativo onere della prova (v. in termini, tra le altre, Cass., sez. 6-
3, ord. n. 18094 del 31.8.2020 e Cass., sez. 3, sent. n. 4492 del 25.2.2009, nonché Cass.
24848/2023 cit.).
Ebbene, nel caso di specie, alla luce di quanto emerso in sede di istruttoria, l'odierna giudicante ritiene di dover escludere la sussistenza dell'esimente invocata, non riscontrandosi che il pericolo descritto in termini di aggressione da parte del non potesse essere neutralizzato con una Parte_1 condotta meno lesiva di quella in concreto tenuta dall'agente, avendo lo stesso dichiarato CP_1 di essere riuscito a schivare il tentativo del di colpirlo. Di conseguenza, la fattispecie di Parte_1 cui all'art. 2044 c.c. non può trovare ingresso nel caso in esame, non essendosi Controparte_2 limitato – alla luce di quanto dallo stesso dichiarato – a respingere la dedotta aggressione del ma avendo di contro sferrato a quest'ultimo un pugno, una spallata e un calcio quando il Parte_1
Pag. 10 di 16 era già in terra (v. supra). Ma anche ad ammettere che il convenuto abbia reagito Parte_1 all'aggressione del vi sarebbe comunque un evidente eccesso di legittima difesa, non Parte_1 potendosi ritenere la reazione del il quale ha inferto un pugno, un calcio e una spallata in CP_1 danno del proporzionata rispetto al dedotto pericolo di aggressione da parte di Parte_1 quest'ultimo.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, è chiamato a rispondere Controparte_2 dei danni che l'attore ha dimostrato di avere patito per effetto degli eventi avvenuti in data
4.12.2019.
4. Passando al profilo del quantum, è stata espletata nel corso del giudizio la c.t.u. medico-legale sulla persona di da cui risulta che quest'ultimo ha riportato, a seguito degli eventi Parte_1 del 4.12.2019, una “frattura scomposta delle ossa nasali e lussazione acromion-claveare spalla sinistra” compatibile con la dinamica descritta in atti (v. supra e p. 8 elaborato peritale definitivo in atti).
Sul punto, deve anzitutto evidenziarsi che, ai fini del risarcimento, il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente unitaria e, nella relativa liquidazione, il giudice, da un lato, deve prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito e, dall'altro, deve evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici, in tal modo evitando la duplicazione delle poste risarcitorie. L'accertamento dovrà, poi, essere effettuato in concreto e non in astratto, onde valutare l'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati, utilizzando anche il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, tuttavia senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio.
In particolare, è stato affermato che mentre costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del “danno biologico” e del “danno dinamico-relazionale”, posto che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale), non costituisce, di contro, duplicazione la congiunta attribuzione del “danno biologico” e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente e rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione), sicché ove ne sia stata dedotta e provata l'esistenza, tali pregiudizi non aventi base medico-legale dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (v. Cass., sez. 3, ord. n. 7513 del 27.3.2018; conf. Cass., sez. 3, ord. n. 9006 del Pag. 11 di 16 21.3.2022). Al riguardo, è stato ulteriormente precisato che, pur potendosi fare ricorso alla prova presuntiva del danno, è pur sempre onere del danneggiato allegare tutti gli elementi che nella concreta fattispecie siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti, al fine di risalire al fatto ignoto, non essendo ammissibile la configurazione di tale danno quale danno in re ipsa (v. Cass., sez. 3, sent. n. 25164 del 10.11.2020), potendo tuttavia la lesione dell'integrità psico-fisica rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (v. in termini
Cass., sez. 3, ord. n. 6444 del 3.3.2023).
Va inoltre precisato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 7513/2018 cit.), il danno biologico consiste in un'ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli
“aspetti dinamico-relazionali”) e che qualora, a causa della specificità del caso, questo abbia comportato non soltanto conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità (la cui liquidazione presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità), ma anche conseguenze peculiari che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili, di questa perdita deve tenersi conto nella liquidazione del danno laddove sia stata fornita prova dell'effettivo e maggiore pregiudizio sofferto, senza potersi ricorrere a mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche, rilevando la circostanza che tali conseguenze siano straordinarie e non ordinarie, perché soltanto in tal caso possono ritenersi non ricomprese nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente e possono condurre alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione.
Alla luce dei principi richiamati, dunque, deve essere esaminato il profilo della quantificazione dei danni patiti dall'attore tenendo presente la bipolarità tra danno non patrimoniale (nella suddetta ampia accezione) e danno patrimoniale.
In merito, la c.t.u. nominata, le cui conclusioni come anzidetto appaiono senz'altro condivisibili, perché coerenti con i dati clinici esaminati e con le indagini svolte e perché immuni da evidenti vizi logici, ha riscontrato postumi permanenti pari al 5% e un'inabilità temporanea parziale al
75% per giorni 30, al 50 % per giorni 15 e al 25 % per giorni 15 (v. p. 9 elaborato peritale definitivo in atti).
Pag. 12 di 16 In relazione alla quantificazione dell'invalidità permanente e temporanea, la consulente ha altresì fornito adeguate risposte alle osservazioni di parte attrice, la quale ha chiesto di definire la percentuale di riduzione e i giorni di inabilità temporanea riferibile singolarmente alla frattura scomposta delle ossa nasali e alla lussazione alla spalla sinistra, condivisibilmente evidenziando che nei casi in cui vi sono plurime lesioni da fatto illecito non viene effettuata la somma aritmetica delle singole menomazioni, ma una valutazione complessiva, tenendo conto anche degli aspetti dinamico relazionali (v. p. 11 e 12 elaborato peritale definitivo in atti). Di contro, nessuna osservazione e contestazione, neppure in sede di scritti conclusionali, è pervenuta da parte dei convenuti con riferimento alla determinazione della percentuale di invalidità permanente e del riconoscimento della invalidità temporanea nella misura quantificata dalla c.t.u..
Infine, le spese mediche documentate sono state riconosciute congrue nella misura di € 213,00, oltre € 400,00 +IVA per la relazione medico legale, a firma del dott. (v. p. 9 e 10 Per_1 elaborato peritale definitivo in atti).
Per la liquidazione del danno non patrimoniale risarcibile, pur trattandosi di lesioni cd. micropermanenti, occorre fare riferimento alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, già ritenute dalla Corte di legittimità idonee ad essere assunte quale criterio generale di riferimento ai fini della valutazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (v. sul punto, tra le altre, Cass., sez. 3, sent. n. 12408 del 7.6.2011 e Cass., sez. 3, sent. n. 20895 del 15.10.2015; v. altresì Cass., sez. 3, ord. n. 8508 del 6.5.2020), nella versione vigente al momento della pronuncia della presente sentenza e dunque aggiornate al 2024 (v. in merito, Cass., sez. 3, ord. n. 33770 del
19.12.2019 e Cass., sez. 3, sent. n. 25485 del 13.12.2016), non potendosi fare riferimento alla tabella di liquidazione dei danni di cui di cui all'art. 139 cod. ass. private valida nell'ambito della circolazione stradale e, in virtù del richiamo contenuto nella l. 24/2017, in materia di responsabilità medica, stante il carattere eccezionale della suddetta disposizione normativa, come tale non suscettibile di applicazione analogica (v. in merito Cass. 12408/2011 cit.; Cass., sez. 6-3, ord. n. 1287 del 22.5.2017; Cass., sez. 6-3, ord. n. 4509 del 11.2.2022; Cass., sez. 3, ord. n. 25922 del 5.9.2023).
In applicazione dei suddetti parametri deve essere riconosciuto all'attore, di anni 36 alla stabilizzazione dei postumi (v. Cass., sez. 3, ord. n. 7126 del 12.3.2021 e Cass., sez. 3, sent. n.
26897 del 19.12.2014), per quanto attiene al danno biologico temporaneo per invalidità totale e parziale, come sopra quantificato, considerato congruo il punto base di € 115,00 per ogni giorno di invalidità previsto dalle richiamate tabelle milanesi, l'importo di € 3.881,25, mentre per quanto
Pag. 13 di 16 riguarda il danno biologico da invalidità permanente l'importo di € 7.184,00, e così per il complessivo importo di € 11.065,25.
Deve, invece, escludersi l'applicazione del coefficiente in aumento previsto dalle tabelle milanesi con riferimento alla componente del danno non patrimoniale relativo alla “sofferenza soggettiva”, in mancanza di puntuale e idonea allegazione in ordine a tale voce di danno (soltanto genericamente quantificato in ricorso), quale conseguenza ulteriore rispetto al danno biologico suscettivo di valutazione medico legale e identificabile nel cd. danno morale, inteso come insieme dei dolori e delle sofferenze patite dal soggetto estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, che dunque non può essere riconosciuta neppure in via presuntiva in assenza di specifiche allegazioni. Né sono state svolte specifiche allegazioni o offerti elementi di prova in merito alla personalizzazione del danno con riferimento agli aspetti dinamico-relazionali, che per tale ragione non può essere riconosciuta.
Tale somma non deve essere rivalutata all'attualità, tenuto conto che le “tabelle” del Tribunale di
Milano utilizzate per la quantificazione del danno sono aggiornate al 2024.
Parte attrice ha poi chiesto altresì la liquidazione della rivalutazione monetaria e degli interessi.
Pertanto, sulla predetta somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto, i quali, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (v. Cass., Sez.
Un., sent. n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (4.12.2019), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Si ritiene peraltro congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ai sensi degli artt. 1226 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.
All'esito dei predetti calcoli è pertanto attualmente dovuta a a titolo di danno non Parte_2 patrimoniale, la somma di € 12.066,86 (comprensiva del capitale devalutato al dicembre 2019 per un totale di € 9.369,39, della rivalutazione monetaria calcolata all'ultima rivalutazione disponibile per € 1.695,86 e degli interessi come sopra calcolati per € 1.001,61).
Pag. 14 di 16 Su tali importi saranno poi dovuti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.
La ricorrente ha, poi, chiesto la liquidazione a titolo di danno patrimoniale delle spese conseguenti alla verificazione dell'evento, di cui la c.t.u. nominata ha accertato la congruità (v. supra).
Deve, tuttavia, osservarsi che quanto alle spese sostenute per la redazione della perizia di parte nella fase antecedente al giudizio, ai fini della condanna al pagamento delle stesse, inquadrabili quale danno emergente, è necessaria la produzione in giudizio della prova dell'esborso, non potendosi ritenere sufficiente ai fini della dimostrazione del pagamento l'assunzione della relativa obbligazione (v. Cass., sez. 3, ord. n. 26729 del 15.10.2024), sicché nel caso di specie non possono essere riconosciute, avendo parte attrice prodotto la sola fattura non quietanzata (v. doc.
6 fasc. attrice).
Di conseguenza, può essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale il solo importo di €
213,00, correttamente documentato in atti.
5. In considerazione della reciproca soccombenza, tenuto conto dell'accoglimento della domanda nei confronti di e dell'integrale rigetto della domanda nei confronti di Controparte_2 CP_1 le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92
[...]
c.p.c., sicché non deve disporsi il rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte richiesta da parte attrice.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto in corso di giudizio, devono essere poste a carico del convenuto soccombente ferma restando la Controparte_2 solidarietà delle parti nei confronti del consulente tecnico d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede:
− in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara la responsabilità di er le lesioni subite da in occasione degli eventi Controparte_2 Parte_1 occorsi in data 4.12.2019 e, per l'effetto, condanna al Controparte_2 pagamento in favore di della somma di € 12.066,86 a titolo di Parte_1
Pag. 15 di 16 danno non patrimoniale e di € 213,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
− rigetta la domanda nei confronti di Controparte_1
− dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
− pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, così come liquidate con separato decreto in corso di giudizio, definitivamente a carico del convenuto Controparte_2
Così deciso in Siena, il 30 marzo 2025.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
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