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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/06/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza
Nella causa recante N.R.G 5440 / 2024 promossa da come rappresentata/o e difesa/o in atti;
Parte_1
Contro
, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
CP_1
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in cancelleria il 27/05/2024, parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Taranto al fine di ottenere l'aggravamento della malattia professionale.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La controversia veniva istruita mediante CTU.
All'odierna udienza, le parti discutevano la causa, così decisa nella presente sentenza.
*******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento
Dall'espletata CTU viene confermato che affetto da "esiti di lobectomia Parte_1 polmonare superiore destra per adenocarcinoma con deficit ventilatorio di tipo restrittivo di grado moderato" patologia già riconosciuta dall' , cui il nominato consulente aggiunge: CP_1
“11% (undici per cento), in applicazione a quanto previsto dal codice 333 per il danno funzionale
[insufficienza respiratoria lieve, secondo i parametri di cui all'allegato 2 parte A - Tabella relativa alle pneumopatie restrittive con riferimento all'indice FVC] delle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico (D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza 30/10/2023, epoca di presentazione, alla Sede di Taranto dell' , CP_1 dell'istanza per il riconoscimento dell'aggravamento della malattia professionale”.
Pertanto, al ricorrente deve essere riconosciuto l'aggravamento della malattia professionale, con la conseguente elevazione dell'indennizzo in rendita spettante, con una percentuale complessiva di danno biologico da tecnopatia, inclusivo dell'aggravamento, corrispondente al 22%. Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Conseguentemente, deve dichiararsi il diritto del ricorrente un aumento della percentuale di invalidità derivante dalla malattia professionale nella misura complessiva del 22%, con decorrenza dalla presentazione della domanda di aggravamento.
L' , dunque, deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto, maturato e CP_1 maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e dichiara il diritto della stessa all'aggravamento della malattia professionale nella misura complessiva del 22 %, con conseguente aumento dell'indennizzo in rendita, con decorrenza dalla domanda (di aggravamento);
- Per l'effetto, condanna l' al pagamento delle differenze del dovuto maturato e CP_1 maturando, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati come per legge;
- Condanna altresì l' alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida CP_1 complessivamente in € 2.000,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
Taranto, 09.06.2025
Il Giudice – Dott.ssa Maria Leone
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza
Nella causa recante N.R.G 5440 / 2024 promossa da come rappresentata/o e difesa/o in atti;
Parte_1
Contro
, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
CP_1
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in cancelleria il 27/05/2024, parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Taranto al fine di ottenere l'aggravamento della malattia professionale.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La controversia veniva istruita mediante CTU.
All'odierna udienza, le parti discutevano la causa, così decisa nella presente sentenza.
*******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento
Dall'espletata CTU viene confermato che affetto da "esiti di lobectomia Parte_1 polmonare superiore destra per adenocarcinoma con deficit ventilatorio di tipo restrittivo di grado moderato" patologia già riconosciuta dall' , cui il nominato consulente aggiunge: CP_1
“11% (undici per cento), in applicazione a quanto previsto dal codice 333 per il danno funzionale
[insufficienza respiratoria lieve, secondo i parametri di cui all'allegato 2 parte A - Tabella relativa alle pneumopatie restrittive con riferimento all'indice FVC] delle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico (D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza 30/10/2023, epoca di presentazione, alla Sede di Taranto dell' , CP_1 dell'istanza per il riconoscimento dell'aggravamento della malattia professionale”.
Pertanto, al ricorrente deve essere riconosciuto l'aggravamento della malattia professionale, con la conseguente elevazione dell'indennizzo in rendita spettante, con una percentuale complessiva di danno biologico da tecnopatia, inclusivo dell'aggravamento, corrispondente al 22%. Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Conseguentemente, deve dichiararsi il diritto del ricorrente un aumento della percentuale di invalidità derivante dalla malattia professionale nella misura complessiva del 22%, con decorrenza dalla presentazione della domanda di aggravamento.
L' , dunque, deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto, maturato e CP_1 maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e dichiara il diritto della stessa all'aggravamento della malattia professionale nella misura complessiva del 22 %, con conseguente aumento dell'indennizzo in rendita, con decorrenza dalla domanda (di aggravamento);
- Per l'effetto, condanna l' al pagamento delle differenze del dovuto maturato e CP_1 maturando, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati come per legge;
- Condanna altresì l' alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida CP_1 complessivamente in € 2.000,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
Taranto, 09.06.2025
Il Giudice – Dott.ssa Maria Leone