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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 16/09/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 181/2024
TRIBUNALE DI PRATO Sezione Unica
Oggi 16 settembre 2025 ad ore 13:20 innanzi al dott. Mariella Galano, sono comparsi:
Per l'avv. MILANI FRANCESCA Parte_1
Per Controparte_1
l'avv. TEONI MARCO oggi sostituito dall'avv. MATTEINI BEATRICE
[...]
L'AVV. Milani si riporta al ricorso in opposizione e alla comparsa conclusionale. L'avv. Matteini si riporta alle note conclusive e insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi e insiste nelle rassegnate conclusioni. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 181/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILANI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore
( Email_1
Parte ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il
[...] P.IVA_1
patrocinio dell'avv. TEONI MARCO, elettivamente domiciliata ad Arezzo, viale Michelangelo 48, presso lo studio del difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5/2024, emesso dal Parte_1
Tribunale di Prato – Sezione Lavoro il 2 gennaio 2024 su istanza della
[...]
per l'importo di 66.877,26 euro oltre Controparte_1
interessi, rivalutazione monetaria, spese e compensi del procedimento monitorio, a titolo di contributi previdenziali obbligatori e relative sanzioni, asseritamente dovuti per il periodo 2013–
2021.
1 A sostegno dell'opposizione, eccepisce:
- l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla sostenendo di non aver mai CP_1
esercitato la libera professione di geometra, pur essendo iscritto nel relativo Albo dal 28 gennaio
2004: documenta lo svolgimento di attività imprenditoriale in ambito edile, dapprima come amministratore unico della società Elle.Bi.Cci' s.r.l. e, successivamente, come titolare dell'impresa individuale Servizi Edili di Simone Parigi, cessata nel 2021;
- di essere iscritto alla gestione previdenziale INPS;
- la prescrizione quinquennale dei contributi richiesti per gli anni 2013–2019, nonché degli interessi e delle sanzioni, contestando l'efficacia interruttiva degli atti prodotti dalla convenuta e la mancata prova della notifica delle cartelle esattoriali.
Dopo rinvio con concessione di nuovo termine per la notifica del ricorso, si è costituita in giudizio contestando Controparte_1
integralmente le domande e le eccezioni formulate dal ricorrente.
In via preliminare, eccepisce l'improcedibilità dell'opposizione, rilevando che il ricorso e il decreto di fissazione udienza - inizialmente fissata per il 18 giugno 2024, - non sono stati notificati nel termine di dieci giorni assegnato dal Giudice con decreto dell'8 marzo 2024.
Invero, la notifica è stata effettuata solo il 23 ottobre 2024, a seguito di rinvio d'ufficio dell'udienza al 24 ottobre 2024 (tramite decreto del 23 maggio 2024).
Nel merito, rileva la legittimità del proprio operato, richiamando l'art. 5 dello Statuto e l'art. 2 del
Regolamento contributivo, secondo cui l'iscrizione all'Albo professionale comporta l'obbligo di iscrizione alla e di versamento dei contributi, anche in assenza di reddito o di esercizio CP_1
continuativo della professione.
Rispetto all'eccezione di prescrizione, allega la notifica di atti interruttivi sia da parte della CP_1
che dell , con richiesta, ove necessario, di ordine di esibizione a Controparte_2
quest'ultimo Ente, ex art. 210 c.p.c., delle dichiarazioni dei redditi del ricorrente e delle cartelle esattoriali.
La causa è stata da ultimo calendarizzata per la discussione all'odierna udienza, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio, pronunciando, all'esito, sentenza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
2 ***
Il ricorso è improcedibile, per le ragioni di seguito illustrate.
Invero, risulta che parte ricorrente ha omesso di notificare il ricorso e il decreto di fissazione udienza nel termine assegnato dal giudice (cfr. decreto dell'8 marzo 2024, comunicato l'11 marzo
2024), avendovi provveduto soltanto il 23 ottobre 2024, ossia, il giorno prima della nuova udienza differita d'ufficio al 24 ottobre 2024.
A fronte, dunque, dell'omessa notifica nel termine di dieci giorni assegnato con decreto dell'8 marzo 2024, nessuna rilevanza può essere attribuita al differimento d'ufficio dell'udienza,
intervenuto quando il termine era ormai spirato.
Deve infatti osservarsi come nello specifico caso qui in esame, il termine di cui all'art. 415 c.p.c. assegnato dal giudice per la notifica del decreto, pur di natura ordinatoria (e, in quanto tale, insuscettibile, in caso di mancato rispetto, di determinare alcuna decadenza), deve essere letto alla luce degli artt. 153 e 154 c.p.c.
Ai sensi delle richiamate disposizioni, i termini perentori non possono essere mai prorogati, neppure su accordo delle parti (salvo la rimessione in termini per l'ipotesi in cui la parte dimostri di essere incorsa in decadenza per causa a lei non imputabile), al contrario di quelli ordinatori, dei quali è consentita la proroga, anche d'ufficio, sempre che ciò avvenga prima della scadenza.
Qualora la proroga sia intervenuta in un momento successivo – come di fatto è avvenuto nel caso di specie, essendo stato il nuovo termine richiesto soltanto il 24 ottobre 2024 – le conseguenze sono del tutto analoghe a quelle previste per il mancato rispetto dei termini perentori.
Tale soluzione è del resto imposta dai principi costituzionali di ragionevole durata del processo
(derivante dall'art. 111, co. 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) e dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in materia
(tra la quale merita di essere ricordata Cass., Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008, Rv. 604555
– 01, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “Nel rito del lavoro l'appello pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso
depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2) - al giudice di assegnare ex art.421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per
3 provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.. Principio questo che deve ritenersi applicabile
al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo - per identità di ratio rispetto alle sopraindicate disposizioni di legge ed ancorché detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione - sicché anche in tale procedimento la mancata notifica del ricorso in
opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità della opposizione e con essa la esecutività del decreto ingiuntivo opposto”. Nello stesso senso, tra le più recenti, cfr. Cass., sez. L,
n.27786 del 12/10/2021).
Di qui le raggiunte conclusioni circa l'improcedibilità dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione di riferimento: da 52.001 a 260.000 euro, materia previdenziale), del mancato svolgimento di attività istruttoria e della non complessità delle questioni trattate (che giustificano, rispettivamente, l'esclusione della relativa fase e la quantificazione delle somme complessivamente dovute in misura compresa tra i minimi e i medi).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
2) condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che liquida in complessivi 5.500 euro per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, i.v.a. e c.p.a. se dovute.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 16 settembre 2025
Il Giudice
Mariella Galano
4
TRIBUNALE DI PRATO Sezione Unica
Oggi 16 settembre 2025 ad ore 13:20 innanzi al dott. Mariella Galano, sono comparsi:
Per l'avv. MILANI FRANCESCA Parte_1
Per Controparte_1
l'avv. TEONI MARCO oggi sostituito dall'avv. MATTEINI BEATRICE
[...]
L'AVV. Milani si riporta al ricorso in opposizione e alla comparsa conclusionale. L'avv. Matteini si riporta alle note conclusive e insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi e insiste nelle rassegnate conclusioni. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 181/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILANI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore
( Email_1
Parte ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il
[...] P.IVA_1
patrocinio dell'avv. TEONI MARCO, elettivamente domiciliata ad Arezzo, viale Michelangelo 48, presso lo studio del difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5/2024, emesso dal Parte_1
Tribunale di Prato – Sezione Lavoro il 2 gennaio 2024 su istanza della
[...]
per l'importo di 66.877,26 euro oltre Controparte_1
interessi, rivalutazione monetaria, spese e compensi del procedimento monitorio, a titolo di contributi previdenziali obbligatori e relative sanzioni, asseritamente dovuti per il periodo 2013–
2021.
1 A sostegno dell'opposizione, eccepisce:
- l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla sostenendo di non aver mai CP_1
esercitato la libera professione di geometra, pur essendo iscritto nel relativo Albo dal 28 gennaio
2004: documenta lo svolgimento di attività imprenditoriale in ambito edile, dapprima come amministratore unico della società Elle.Bi.Cci' s.r.l. e, successivamente, come titolare dell'impresa individuale Servizi Edili di Simone Parigi, cessata nel 2021;
- di essere iscritto alla gestione previdenziale INPS;
- la prescrizione quinquennale dei contributi richiesti per gli anni 2013–2019, nonché degli interessi e delle sanzioni, contestando l'efficacia interruttiva degli atti prodotti dalla convenuta e la mancata prova della notifica delle cartelle esattoriali.
Dopo rinvio con concessione di nuovo termine per la notifica del ricorso, si è costituita in giudizio contestando Controparte_1
integralmente le domande e le eccezioni formulate dal ricorrente.
In via preliminare, eccepisce l'improcedibilità dell'opposizione, rilevando che il ricorso e il decreto di fissazione udienza - inizialmente fissata per il 18 giugno 2024, - non sono stati notificati nel termine di dieci giorni assegnato dal Giudice con decreto dell'8 marzo 2024.
Invero, la notifica è stata effettuata solo il 23 ottobre 2024, a seguito di rinvio d'ufficio dell'udienza al 24 ottobre 2024 (tramite decreto del 23 maggio 2024).
Nel merito, rileva la legittimità del proprio operato, richiamando l'art. 5 dello Statuto e l'art. 2 del
Regolamento contributivo, secondo cui l'iscrizione all'Albo professionale comporta l'obbligo di iscrizione alla e di versamento dei contributi, anche in assenza di reddito o di esercizio CP_1
continuativo della professione.
Rispetto all'eccezione di prescrizione, allega la notifica di atti interruttivi sia da parte della CP_1
che dell , con richiesta, ove necessario, di ordine di esibizione a Controparte_2
quest'ultimo Ente, ex art. 210 c.p.c., delle dichiarazioni dei redditi del ricorrente e delle cartelle esattoriali.
La causa è stata da ultimo calendarizzata per la discussione all'odierna udienza, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio, pronunciando, all'esito, sentenza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
2 ***
Il ricorso è improcedibile, per le ragioni di seguito illustrate.
Invero, risulta che parte ricorrente ha omesso di notificare il ricorso e il decreto di fissazione udienza nel termine assegnato dal giudice (cfr. decreto dell'8 marzo 2024, comunicato l'11 marzo
2024), avendovi provveduto soltanto il 23 ottobre 2024, ossia, il giorno prima della nuova udienza differita d'ufficio al 24 ottobre 2024.
A fronte, dunque, dell'omessa notifica nel termine di dieci giorni assegnato con decreto dell'8 marzo 2024, nessuna rilevanza può essere attribuita al differimento d'ufficio dell'udienza,
intervenuto quando il termine era ormai spirato.
Deve infatti osservarsi come nello specifico caso qui in esame, il termine di cui all'art. 415 c.p.c. assegnato dal giudice per la notifica del decreto, pur di natura ordinatoria (e, in quanto tale, insuscettibile, in caso di mancato rispetto, di determinare alcuna decadenza), deve essere letto alla luce degli artt. 153 e 154 c.p.c.
Ai sensi delle richiamate disposizioni, i termini perentori non possono essere mai prorogati, neppure su accordo delle parti (salvo la rimessione in termini per l'ipotesi in cui la parte dimostri di essere incorsa in decadenza per causa a lei non imputabile), al contrario di quelli ordinatori, dei quali è consentita la proroga, anche d'ufficio, sempre che ciò avvenga prima della scadenza.
Qualora la proroga sia intervenuta in un momento successivo – come di fatto è avvenuto nel caso di specie, essendo stato il nuovo termine richiesto soltanto il 24 ottobre 2024 – le conseguenze sono del tutto analoghe a quelle previste per il mancato rispetto dei termini perentori.
Tale soluzione è del resto imposta dai principi costituzionali di ragionevole durata del processo
(derivante dall'art. 111, co. 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) e dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in materia
(tra la quale merita di essere ricordata Cass., Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008, Rv. 604555
– 01, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “Nel rito del lavoro l'appello pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso
depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2) - al giudice di assegnare ex art.421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per
3 provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.. Principio questo che deve ritenersi applicabile
al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo - per identità di ratio rispetto alle sopraindicate disposizioni di legge ed ancorché detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione - sicché anche in tale procedimento la mancata notifica del ricorso in
opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità della opposizione e con essa la esecutività del decreto ingiuntivo opposto”. Nello stesso senso, tra le più recenti, cfr. Cass., sez. L,
n.27786 del 12/10/2021).
Di qui le raggiunte conclusioni circa l'improcedibilità dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione di riferimento: da 52.001 a 260.000 euro, materia previdenziale), del mancato svolgimento di attività istruttoria e della non complessità delle questioni trattate (che giustificano, rispettivamente, l'esclusione della relativa fase e la quantificazione delle somme complessivamente dovute in misura compresa tra i minimi e i medi).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
2) condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che liquida in complessivi 5.500 euro per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, i.v.a. e c.p.a. se dovute.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 16 settembre 2025
Il Giudice
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