Sentenza 8 giugno 2023
Massime • 1
Non integra il delitto di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che, ammesso ad accedere nell'abitazione del coniuge separato, provveda a filmare, senza consenso, gli incontri tra quest'ultimo e il figlio minore, in quanto l'art. 615-bis cod. pen., che tutela la riservatezza domiciliare, sanziona la condotta di chi risulti estraneo agli atti - oggetto di captazione - di vita privata, ossia agli atti o vicende della persona in luogo riservato e non quella di chi sia stato ammesso, sia pure estemporaneamente, a farne parte.
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Il reato di interferenze illecite nella vita privata tutela la riservatezza domiciliare e sanziona esclusivamente le condotte di captazione poste in essere da soggetti estranei agli atti di vita privata ripresi; non è pertanto configurabile quando chi effettua la ripresa partecipa direttamente alla scena domestica, condividendo il momento di vita privata oggetto della registrazione. Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 615-bis c.p., il criterio distintivo non è il luogo della ripresa né la natura del momento di riservatezza, ma la estraneità del soggetto agente rispetto all'atto di vita privata captato: risponde del reato chi predispone strumenti di captazione anche nella …
Leggi di più… - 2. Il video registrato dal coniuge in casa è utilizzabile nel processo se chi riprende partecipa alla scena (Cass. Pen. n. 8602/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 marzo 2026
Massima In tema di interferenze illecite nella vita privata, non integra il reato di cui all'art. 615-bis c.p. la ripresa video effettuata da un soggetto che partecipa direttamente alla scena domestica oggetto della captazione. Ne consegue che il video realizzato dal coniuge all'interno dell'abitazione familiare è utilizzabile nel processo penale, anche in assenza del consenso dell'altro coniuge ripreso, purché chi effettua la registrazione non sia estraneo agli atti di vita privata documentati. 1. Riprese domestiche e prova nel processo penale La sentenza n. 8602 del 2026 affronta un tema ricorrente nella pratica processuale: l'utilizzabilità delle riprese video realizzate da uno dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2023, n. 24848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24848 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art.
5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione TE Tassone, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
le conclusioni nell'interesse della parte civile per il rigetto del ricorso dell'Avv. Giuseppe Troina, che ha depositato nota spese;
le conclusione nell'interesse del ricorrente dell'Avv. HE Ferro, per l'annullamento della sentenza impugnata. Ik Penale Sent. Sez. 5 Num. 24848 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 17/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 18/05/2021, il Tribunale di Enna dichiarava N.D. responsabile del reato di cui all'art. 615-bis cod. pen., perché, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva, si procurava indebitamente notizie riguardanti la moglie separata M.M. realizzando, in particolare, dei filmati durante le visite al figlio;
l'imputato veniva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza deliberata il 12/05/2022, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l'imputato non punibile per la particolare tenuità del fatto. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione N.D. attraverso il difensore Avv. HE RR, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione dell'art. 615-bis cod. pen. e vizi di motivazione. Le immagini registrate dall'imputato (e da lui stesso consegnate nell'ambito di un procedimento scaturito da una denuncia di M.M. per il reato di cui all'art. 591 cod. pen.) all'interno del domicilio della ex moglie in occasione degli Incontri con il figlio minore hanno contribuito a farlo assolvere dalle accuse, il che spiega perché egli registrava gli incontri. La Corte di appello dà atto che le riprese in questione erano registrate all'interno di un ampio salone dove il ricorrente era ricevuto per vedere il bambino e in nessun momento la persona offesa si era sottratta alla compagnia dell'imputato ritirandosi in disparte, ma, nonostante ciò, la sentenza impugnata ha ritenuto che il fatto integrasse il reato c:ontestato, laddove l'orientamento consolidato della Corte di cassazione è nel senso che non occorre il consenso della persona ripresa, purché il soggetto che effettua la registrazione sia legittimamente presente nella privata dimora e partecipi ai momenti di vita privata. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decrel:o-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione TE Tassone ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Nell'interesse della parte civile l'Avv. Giuseppe Troina ha concluso per il rigetto del ricorso, depositando nota spese, mentre, nell'interesse del ricorrente, l'Avv. HE Ferro, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Come è noto, il delitto di cui all'art. 615-bis cod. pen., prevede, rispettivamente al primo e al secondo comma, due diverse ipotesi di reato, il c.d. delitto di indiscrezione e quello di rivelazione. A venire in rilievo, nel caso di specie, è la prima figura di reato, caratterizzata da una determinata modalità della condotta (che deve estrinsecarsi attraverso l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora), da una precisa qualificazione del locus comissi deliciti (i luoghi di privata dimora o le loro appartenenze ex art. 414 cod. peri.) e da un requisito di illiceità speciale, nel senso che il procacciamento di notizie o immagini attinenti alla vita privata della persona offesa svolgentesi nei luoghi indicati deve avvenire "indebitamente". 3. Nell'interpretazione dell'indicato requisito di illiceità speciale, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, ha affermato che per escludere la rilevanza penale della condotta, non è decisivo che il fatto avvenga nell'abitazione di chi ne sia l'autore, ma ciò che rileva è che «il dominus loci non sia estraneo al momento di riservatezza captato» (Sez. 5, n. 22221 del 10/01/2017, Rv. 270236), laddove il disvalore penale non è ricollegato all'assenza del consenso da parte di chi viene ripreso (Sez. 5, n. 27160 del 02/05/2018, Rv. 273554). Posto che oggetto giuridico del reato è la riservatezza domiciliare, formula che «identifica il diritto di esclusiva conoscenza di quanto attiene alla sfera privata domiciliare e cioè all'estrinsecazione della personalità nei luoghi di privata dimora», la norma incriminatrice sanziona i soli comportamenti di interferenza posti in essere da chi risulti estraneo agli atti di vita privata oggetto di indebita captazione (Sez. 5, n. 36109 del 14/05/2018, Rv. 273598). Dunque, l'interferenza illecita prevista e sanzionata dall'art. 615-bis cod. pen. è quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata e non già quella del soggetto che, invece, sia ammesso, sia pure estemporaneamente, a farne parte, mentre è irrilevante l'oggetto della ripresa, considerato che il concetto di "vita privata" si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato (Sez. 5, n. 1766 del 28/11/2007, dep. 2008, Radicella Chiaramonte, Rv. 239098). Del tutto minoritario, invece, è l'indirizzo secondo cui l'avverbio "indebitamente" chiama in causa non già la riservatezza domiciliare nell'accezione sopra richiamata, ma la mancanza del diritto a procurarsi notizie o immagini attinenti alla vita privata che si svolgano in una privata dimora;
di qui 3 il principio di diritto secondo cui integra il delitto di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che carpisca, all'interno della propria dimora, con strumenti di captazione visiva o sonora, le immagini di un rapporto sessuale condiviso, là dove il "partner" non abbia implicitamente o esplicitamente prestato il proprio consenso alla ripresa, posto che il mancato consenso alla ripresa rende di per sé la condotta indebita, in quanto lesiva del diritto alla riservatezza del "partner" ignaro (Sez. 5, n. 13384 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275236). L'indirizzo in sintesi richiamato non è condivisibile, perc:hé attribuisce alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 615-bis cod. pen. un'oggettività giuridica diversa dalla riservatezza domiciliare e simile alla libertà morale, bene giuridico, quest'ultimo che ha trovato (ulteriore) tutela nel paradigma punitivo di cui all'art. 612-ter cod. pen., introdotto - successivamente alla pronuncia in esame dall'art. 10 della legge 19 luglio 2019, n. 69, nel quale il caso concreto considerato dalla sentenza n. 13384 cit. sembrerebbe in effetti sussumibile. 4. Ora, la sentenza impugnata ha risposto al motivo di appello teso ad escludere la sussistenza del fatto-reato esclusivamente richiamando la citata, non condivisa sentenza n. 13384 del 20/12/2018, dep. 2019, sicché la stessa, non risultando perfezionata la fattispecie estintiva del reato (considerata la sospensione del relativo corso per complessivi 986 giorni), deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta, che, nel quadro dei princìpi di diritto sopra richiamati, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuotto, Rv. 210016), decidendo, sulla base dell'esito del giudizio di rinvio, circa la spese sostenute nel giudizio di legittimità. Il coinvolgimento di minori impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Spese al definitivo. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 17/05/2023.