Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/03/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
Rg. 2490/2021
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del G.O.P. dott.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2490 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
in proprio Parte_1
e quale Capogruppo Mandataria del R.T.P. “
[...]
in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Armando
Calogero, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Napoli, alla via Toledo, 329;
ATTRICE
CONTRO
in persona del Sindaco p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Di Donna, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in CP_1
, alla via Roma, 78;
[...]
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da atti difensivi.
FATTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , Parte_1
in proprio e nella qualità, conveniva in giudizio innanzi a
Codesto Tribunale il per ivi sentire: Controparte_1
“1) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia della pretesa risoluzione dell'appalto operato dal
, per inesistenza del relativo Controparte_1 CP_1
contratto ovvero in subordine comunque per assenza dei presupposti a carico di parte attrice;
2) ove il contratto sia ritenuto inesistente, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale del e CP_1
conseguentemente condannarlo al risarcimento di tutti i danni patiti a tale titolo, come sopra indicati, e quindi a pagare a parte attrice quella somma ritenuta di giustizia, da determinarsi anche equitativamente, in misura non superiore ad € 14.914,16, pari all'importo dell'affidamento, oltre interessi e rivalutazione;
3) in ipotesi di ritenuta sussistenza di un rapporto contrattuale, accertare e dichiarare le gravi responsabilità contrattuali del nell'esecuzione dell'appalto e per l'effetto risolvere il CP_1
contratto per inadempimento della Stazione Appaltante e conseguentemente condannare esso al risarcimento di CP_1
tutti i danni patiti e patendi a tale titolo, compresi danno curriculare e lucro cessante, come sopra indicati, e quindi a pagare a parte attrice quella somma ritenuta di giustizia, da determinarsi anche equitativamente, in misura pari ad €
14.914,16, ovvero quella minor somma ad accertarsi, pari all'importo dell'affidamento, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese di lite.”
A fondamento della domanda, parte attrice rappresentava che in data 01.02.2021 il Raggruppamento tra professionisti riceveva richiesta di disponibilità da parte dell'Ente comunale per l'esecuzione delle prestazioni professionali di verifica della vulnerabilità sismica in ordine all'Edificio Scolastico Comunale
“Istituto G. Orsi”, da affidarsi in via diretta alle medesime condizioni e patti di un pregresso rapporto contrattuale.
Deduceva inoltre che con nota pec del 04.02.2021 manifestava la propria disponibilità, rappresentando il corrispettivo richiesto di euro 14.914, 14 e, avendo appreso solo verbalmente di un sequestro disposto sull'immobile oggetto di disamina, specificava un'offerta tempo di gg. 60 lavorativi dalla sottoscrizione del contratto;
che l'Ente comunale, con determina dirigenziale n. 379 del 23.02.2021, affidava in via d'urgenza al
Raggruppamento attoreo l'incarico professionale di verifica sopradetto, specificando di aver ottenuto dal PM il dissequestro temporaneo dell'immobile per la effettuazione di opere per gg.
90, decorrenti dal 25.01.2021 al 24.04.2021 e che, tuttavia, non veniva fissato un termine di conclusione dell'incarico.
Deduceva, inoltre, che in data 26.02.2021 chiedeva alla stazione appaltante, a mezzo pec, di poter accedere ai luoghi oggetto d'indagine, nonché di aver recapiti per mettersi in contatto con il
Maresciallo della PG al fine di concordare un sopralluogo e che con nota del 26.02.202, l'Ente comunale, nella persona del
Dirigente e del RUP, dichiarava che i rapporti con la PG sarebbero stati curati esclusivamente dall'Ente; che improvvisamente, con nota del 15.03.2021, il contestava CP_1
la mancata redazione da parte del R.T.P. affidatario del cronoprogramma delle attività per l'edificio scolastico e minacciava la risoluzione del contratto.
Deduceva inoltre di aver contestato, con nota pec del 18.03.2021, ogni profilo di responsabilità attinente ad eventuali inadempimenti o ritardi, ribadendo la propria disponibilità a procedere alla verifica e che con pec del 20.03.2021 chiedeva la disponibilità a procedere al sopralluogo ed alla consegna del servizio per i giorni 22 o 24 del mese di marzo e che, in seguito a Contr tanto, il Dirigente, il R.U.P. e il comunicavano l'accesso congiunto da effettuarsi in data 24.03.2021. Tuttavia, all'appuntamento del 24.03.2021 parte attrice, nel recarsi presso il luogo concordato, prendeva atto che nessuno era presente. A questo punto, il legale rappresentante del R.T.P. si portava presso l'ente Comunale per ottenere spiegazioni e apprendeva dello svolgimento di riunione urgente, che gli veniva detto essere stata effettuata con nota prot. 16565/2021, consegnatagli brevi manu- con il R.U.P. e n tale sede, parte attrice apprendeva anche CP_2
della trasmissione di una nota pec del 23.03.2021 delle ore 23:00 di sospensione dei servizi, cui faceva seguito la Determina dirigenziale a firma del RUP di risoluzione del contratto per grave inadempimento, disponendone comunicazione all' CP_3
Parte attrice, pertanto, contava tale provvedimento, deducendone la illegittimità, contestando l'inesistenza del rapporto contrattuale ed in subordine l'inesistenza della consegna del servizio e del contestato inadempimento.
Si costituiva parte convenuta, la quale contestava la domanda, chiedendone il rigetto. Nel merito, chiedeva accertarsi la sussistenza del contratto di “affido diretto”, il grave inadempimento contrattuale di parte attrice, con conseguente domanda di risoluzione del contratto e condanna alle spese del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, concessi i termini ex art.183, comma VI c.p.c., all'esito del deposito delle relative memorie, con ordinanza del 20.01.2023, il Giudice formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. ed ammetteva le richieste istruttorie.
Rigettata la proposta conciliativa da parte convenuta, all'udienza del 16.05.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava la causa a sentenza con termini ex art. 190
c.p.c., quindi rimessa sul ruolo, con ordinanza del 01.03.2025 veniva definitivamente introitata a sentenza senza termini.
DIRITTO
Ai fini della decisione della causa, si rende necessaria la ricostruzione dei fatti alla luce del compendio probatorio versato in atti.
Parte attrice ha allegato il disciplinare di gara dal quale risulta che l'Amministrazione Comunale di con Controparte_1
determina a contrarre n. 2036 del 15.10.2020 disponeva l'affidamento dei servizi professionali finalizzati alle verifiche di vulnerabilità sismica di taluni edifici scolastici di proprietà comunale.
Agli atti è stato depositato, sempre da parte attrice, anche il documento di stipula del contratto relativo “all'affidamento della verifica di vulnerabilità sismica, ai sensi dell'OPCM 3274/03 e
S.M.I., sugli edifici scolastici di proprietà del Comune di
[...]
, in termini di urgenza” del 14/12/2020. CP_1
Agli atti, poi, è presente nota del 01.02.2021 con la quale il richiede alla S.T.A. attrice la disponibilità alla CP_1
esecuzione di ulteriori prestazioni e più specificatamente di verifica della vulnerabilità sismica in ordine all'Edificio
Scolastico Comunale “Istituto G. Orsi”, alle stesse condizioni del Capitolato di appalto allegato al contratto sottoscritto per gli altri istituti scolastici, richiedendo in caso di accettazione, di trasmettere la stessa nota controfirmata.
L'attrice ha dedotto di non aver riscontrato tale ultima richiesta, né parte convenuta ha provato la restituzione della nota controfirmata per l'accettazione. In atti vi è, invece, solo nota di Contr disponibilità da parte della capogruppo del con missiva del
04.02.2001, in cui la stessa rappresenta che il corrispettivo richiesto è di euro 14.914,16 oltre cassa ed iva, specificando, inoltre, un'offerta tempo di gg. 60 lavorativi dalla sottoscrizione dell'addendum al contratto.
Dalla documentazione offerta risulta, altresì, dimostrata la circostanza che il con Determina Dirigenziale n. 379 CP_1
del 23.02.2021, comunicata all'attrice in pari data, affidava in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 36, co. 2, Lett. A, D.Lgs. 50/2016 ed art. 1, co. 2, Lett. A, L. 120/2020, al Raggruppamento attoreo l'incarico di verifica sopradetto (CIG: ZB430A1E63), specificando in quella sede che l'Istituto in parola era oggetto di precedente sequestro penale per il quale l'Ente aveva richiesto ed ottenuto dal P.M. il dissequestro temporaneo per effettuazione di opere per gg. 90 decorrenti dal 25.01.2021 e quindi fino al
24.04.2021. Nella medesima determina veniva disposta la consegna dei servizi in via d'urgenza.
Risulta, poi, provato documentalmente che l'attrice, con pec del
26.02.2021 chiedeva alla Stazione Appaltante di poter accedere al plesso e a tal fine richiedeva i recapiti del Maresciallo della PG delegata dal Magistrato per concordare un sopralluogo al quale, come rappresentava all'Ente, avrebbe fatto seguito la redazione di un piano di indagini con relativo cronoprogramma. E l'Ente, nella persona del Dirigente e RUP, con nota sempre del Contr 26.02.2021, comunicava al che i rapporti con la P.G. sarebbero stati curati esclusivamente dall'Ente, invitando a prendere contatti con l'arch. il quale si sarebbe Per_1
occupato di curare i rapporti tra l'ente, il professionista e l'autorità giudiziaria. Il tutto come ribadito nella successiva comunicazione del 22.03.2021, parimenti in atti.
Pure è provato che con prot. n. 0015161/2021 del 15/03/2021, il
Dirigente del Servizio VIII e RUP contestava la mancata Contr redazione da parte dell' affidatario del cronoprogramma, con l'avvertimento che, decorsi 5 giorni dal provvedimento, si sarebbe provveduto alla risoluzione contrattuale.
E' anche provato documentalmente che parte attrice contestava, con comunicazione del 18.03.2021, il contenuto del protocollo testé richiamato, sostenendo che l'assenza del cronoprogramma non era da addebitare a un comportamento proprio, ma piuttosto alla mancata consegna del servizio da parte della S.A. ed alla difficoltà derivanti dalla circostanza che, trattandosi di edificio scolastico sottoposto a sequestro e temporaneamente dissequestrato per l'espletamento delle verifiche, non era stato ancora possibile l'accesso all'edificio, soprattutto per il coordinamento con la P.G. non curato dall'Ente.
E' anche provato che le parti convenivano l'accesso al plesso scolastico per il giorno 24.03.2021, ma che in tale data nessuno si presentava per il Comune, né per la P.G. e ciò in quanto l'Ente comunicava il giorno prima la sospensione dell'incarico e successivamente la risoluzione del rapporto contrattuale per Contr grave inadempimento del La circostanza dell'infruttuoso accesso è stata confermata dai testi , escusso all'udienza del 18.05.2023 e dal Testimone_1
, escusso all'udienza del Controparte_5
29/06/23. Quest'ultimo, Maresciallo dei Carabinieri in servizio presso la stazione operativa di , ha dichiarato che Controparte_1
il giorno 24.03.2021 né lui né altri suoi colleghi si erano recati presso l'Istituto Scolastico, in quanto già era stato fatto in precedenza (a gennaio) un sopralluogo, in tal senso autorizzati dalla procura e perché il sopralluogo 24.03 doveva procedere a carotaggi e altre accertamenti per i quali la procura non aveva dato autorizzazione.
In merito a quanto dichiarato dal teste, è da rilevare che le sue dichiarazioni forniscono parzialmente riscontro all'assunto di parte convenuta, secondo cui già prima della richiesta di disponibilità le parti, alla presenza del RUP, del supporto al RUP nonché dell'Autorità di P.G. avevano già effettuato sopralluogo teso ad individuare le attività a farsi, e contestualmente la S.A. aveva fornito all'appaltatore non solo i rilievi dell'immobile, ma anche la campagna di indagini già disponibile agli atti dell'ufficio. Tale riscontro, tuttavia, riguarda esclusivamente la circostanza che ci fu un sopralluogo nel mese di gennaio 2021, mentre rimane sfornito di prova l'ulteriore assunto della presenza Contr Contr di incaricati della e della consegna all' dei rilievi dell'immobile e della campagna di indagini già disponibile agli atti dell'ufficio.
Tanto premesso, la prima questione che necessita di essere esaminata è quella avente ad oggetto la esistenza e la validità di un contratto tra le parti.
Ed invero parte attrice contesta la risoluzione del contratto come esercitata dal Comune di , ritenendo che la stessa Controparte_1 sia priva di fondamento, oltre che ingiustificata, in primis proprio per l'inesistenza del contratto di appalto tra le parti.
Sul punto la S.T.A. ha innanzitutto rilevato la mancanza di una convenzione scritta necessaria per la instaurazione di valido rapporto con la P.A. Parte convenuta ha, invece, dedotto che l'accordo si sarebbe perfezionato con l'incontro tra proposta ed accettazione avvenuta tramite scambio di note ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50 del 2016 e consegna del servizio avvenuta nella D.D. in via d'urgenza n. 379 del 23.02.2021. Tale tesi è stata contestata da parte attorea, la quale ha sottolineato che non vi è mai stato incontro tra proposta e accettazione, tanto che alcuni punti fondamentali del rapporto, come ad es. il termine per l'ultimazione dell'incarico, sarebbero rimasti non disciplinati.
Effettivamente, l'art. 32 del codice degli appalti, nell'ambito della fase delle procedure di affidamento, al co. VIII, prevedeva la possibilità delle parti di avvalersi dello schema dell'esecuzione d'urgenza, ammesso in presenza di tassative situazioni fattuali contemplate dalla norma stessa. La norma richiamava anche come caso di urgenza la fattispecie concreta in esame, ossia la necessità di evitare un grave danno all'interesse pubblico, come la perdita di finanziamenti comunitari, mediante un'esecuzione immediata della prestazione.
Il d.lgs. 36 del 2023 ha abrogato la predetta disposizione, prevedendo però una disciplina intertemporale contenuta nell'art. 226 del nuovo codice appalti secondo cui “a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229, co. 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso”. La norma chiarisce il significato da attribuire a
“procedimenti in corso”, facendovi confluire anche “le procedure relative a controversie aventi ad oggetto contratti pubblici per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data”.
Orbene, al caso di specie, trovano applicazione le norme contenute nel decreto legislativo 50 del 2016.
Tanto chiarito, dalla istruttoria documentale e testimoniale con la quale si è ricostruito lo sviluppo del rapporto tra le parti, questo giudice ritiene che non vi sia stata conclusione di alcun contratto tra le parti, mancando una convenzione scritta o l'incontro tra una precisa proposta e la relativa esplicita accettazione.
Nel caso di specie, non può essere ritenuta una proposta contrattuale la semplice richiesta di disponibilità inviata dall'Ente
e non restituita con la sottoscrizione da parte della S.T.A., la cui risposta è da potersi configurare come una nuova proposta ai sensi dell'art. 1326, ultimo comma c.c. in quanto contenente elementi nuovi rispetto alla richiesta dell'Ente.
Parimenti la Determina Dirigenziale n. 379 del 23.02.2021 non può ritenersi “accettazione” per questo vincolante per la S.T.A. in quanto contiene ulteriori elementi di novità, vedasi la circostanza del sequestro e soprattutto del provvisorio dissequestro limitato ad un preciso ambito temporale. Pertanto la
Determina n. 379 può, al più, configurarsi come nuova proposta, per la quale, però, non vi è prova che vi sia stata accettazione da parte attrice, come da questa ultima dedotto.
In ogni caso, sintomo dell'arresto dell'iter procedimentale della valida conclusione del contratto è anche la circostanza della mancata consegna dei servizi, menzionata nella Determina n. 379, ma mai realizzatasi, atteso che la stessa non può avere mai carattere unilaterale e non vi è prova della redazione di un apposito verbale con la partecipazione di entrambe le parti.
Da tanto discende che va rigettata la domanda di risoluzione del contratto proposta da entrambe le parti, anche se, con riferimento alla parte attorea, solo in via subordinata, con richiesta da parte di ciascuna di essa di addebito della responsabilità alla controparte.
Ne consegue che la responsabilità delle parti va valutata alla stregua dei principi che disciplinano la responsabilità precontrattuale, come richiesto in via principale da parte attorea.
Orbene, al riguardo questo giudice ritiene che entrambe le parti nelle trattative che dovevano portare alla conclusione del contratto hanno tenuto un comportamento censurabile sotto vari profili.
Indubbiamente l non ha curato la conclusione Parte_3
formale dell'accordo richiedendo un'esplicita accettazione successivamente alla comunicazione della Determina n.
379/2021, non ha da subito specificato il termine in cui il servizio affidato doveva essere portato a conclusione, né ha subito ben chiarito la situazione del sequestro e ancor di più quella del dissequestro temporaneo. Va però evidenziata anche una condotta equivoca di parte attorea, che era comunque a conoscenza, seppur genericamente e verbalmente, della situazione del sequestro ancor prima della delibera di affidamento dell'incarico, come dalla stessa ammesso e che non ha, a sua volta, richiesto all'Ente Comunale il perfezionamento del contratto, ma si è limitata all'invio di molteplici comunicazioni riguardanti la consegna del servizio, il rapporto con la P.G. e la tempistica dell'esecuzione. Ritiene questo giudice che, nel settore delle procedure di affidamento di contratti pubblici, la responsabilità precontrattuale dell'amministrazione, derivante dalla violazione imputabile a sua colpa dei canoni generali di correttezza e buona fede, postula che l'aspirante appaltante abbia maturato un ragionevole affidamento nella stipula del contratto, da valutare in relazione al grado di sviluppo della procedura, e che questo affidamento non sia a sua volta inficiato da colpa ( Così Consiglio di Stato, Ad. Plen., sent. del 29 novembre 2021, n. 21).
Sotto tale ultimo profilo, nel caso di specie è da ritenere che la mancata conclusione del contratto sia addebitabile anche a parte attrice, la quale non ha provveduto a controfirmare, così come richiesto dal la nota di richiesta di disponibilità del CP_1
01.02.2021, né ha provveduto ad una formale accettazione della
Delibera di affidamento del 23.02.2021. Tale circostanza impedisce l'affermazione della responsabilità precontrattuale a carico dell'Ente Comunale.
Ne consegue il rigetto della domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale.
Le spese di lite, tenuto conto della complessità della materia e del comportamento, anche processuale, di entrambe parti vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Accerta l'inesistenza del contratto di appalto tra le parti in ordine all'esecuzione delle prestazioni professionali di verifica della vulnerabilità sismica dell'Edificio Scolastico
Comunale “Istituto G. Orsi”, con conseguente rigetto della domanda di risoluzione contrattuale avanzata dal
[...]
; Controparte_1
- Rigetta la domanda dell'attore
[...]
di risarcimento del danno per Parte_1
responsabilità precontrattuale;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa integralmente le spese tra le parti.
Torre Annunziata, lì 22/03/2025
Il Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa Immacolata Cesarano