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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5637 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere istruttore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello a seguito di rinvio della IO ex art. 392 cpc, iscritta al n. r.g. 4238/2023, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Visconti.
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa dagli avv.ti Pierantonio Morabito De LU e LU Molinari.
APPELLATA IN RIASSUNZIONE nonché contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
LU RI.
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc del 30.10.2025 ed atti di causa
I.1. in qualità di mandataria dell'amministrazione dei beni Controparte_3
immobili di proprietà di , ubicati in alla via dei Controparte_1 Pt_1
Mille n. 59, instaurava innanzi al Tribunale di Napoli un procedimento di accertamento tecnico preventivo, in seguito alla comparsa di infiltrazioni interessanti detti immobili verificatesi nel settembre 2009, ritenute provenienti dal corsetto e dalle tubature sottostanti il cortile del confinante fabbricato sito in
. Nel corso di tale procedimento, il Giudice nominava quale Parte_1
C.T.U. l'ing. , che dava esecuzione al mandato depositanto Persona_1
relazione tecnica in data 28.06.2011.
I.2. Con successivo atto di citazione ritualmente notificato a controparte, la conveniva in giudizio il Controparte_3 Parte_1
, chiedendo che fosse accertata la responsabilità dello stesso per i predetti
[...]
danni derivanti dalle infiltrazioni d'acqua riscontrate nei locali di proprietà della mandante. Chiedeva, altresì, la condanna del all'esecuzione delle Parte_1
opere necessarie all'eliminazione definitiva delle infiltrazioni, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla proprietaria, nonché al rimborso delle spese di giudizio e di quelle sostenute per il precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo.
I.3. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio il
, contestando integralmente le pretese Parte_1
attoree e chiedendo il rigetto delle domande. Contestualmente, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria assicurazione Controparte_2
al fine di essere manlevata in virtù della polizza assicurativa "globale fabbricati"
n. 232564114, ed, in caso di accertata responsabilità del Condominio, chiedeva altresì la condanna diretta della compagnia al risarcimento del danno in favore della danneggiata.
pagina 2 di 15 Il Giudice autorizzava la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni, la quale si costituiva in giudizio contestando le pretese attoree, eccependo la prescrizione del diritto alla manleva azionato dal e, in via Parte_1
subordinata, affermando che i danni lamentati non sarebbero comunque rientrati tra quelli coperti dalla polizza.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale disponeva nuova consulenza tecnica d'ufficio.
I.4. Con sentenza n. 2229/2015, pubblicata il 13.02.2015, il Tribunale di Napoli, anche alla luce delle risultanze della CTU, accoglieva parzialmente le domande attoree così statuendo in dispositivo:
1) Condanna il convenuto ad eseguire le opere indicate dal CTU Parte_1
nella relazione depositata il 26/9/2014 da pagina 28 a pagina 30;
2) Condanna la a pagare all'attrice la somma di euro Controparte_4
8.737,58; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 15/9/2009 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata da tale data alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
3) Condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese della Parte_1
consulenza tecnica d'ufficio svolta nell'ATP, come liquidate in atti;
4) Condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese di lite Parte_1
dell'accertamento tecnico preventivo, che liquida in euro 215 per esborsi ed euro 2.225 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
5) Condanna il convenuto a rimborsare all'attrice tutte le somme da Parte_1
questa pagate al C.T.U. nel presente giudizio di merito, pari per la prima relazione ad euro 2.412,53, di cui 450 per esborsi e 1.962,53 per compenso, oltre Iva e CP;
e per la seconda relazione pari ad euro 1.915,72 di cui 442,15 per spese vive ed euro 1.473,57 per compenso, oltre Iva e Cp;
pagina 3 di 15 6) Condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese del Parte_1
presente giudizio, che liquida in euro 470 per esborsi ed euro 4.800 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
7) Condanna la a rimborsare al Controparte_4 Parte_1
convenuto tutte le somme che questo dovrà pagare in forza dei punti 3, 4, 5 e 6 del presente dispositivo;
8) Condanna la a rimborsare al Controparte_4 Parte_1
convenuto le spese di lite ricollegabibili alla chiamata in causa, che liquida in euro 30 per esborsi ed euro 1.200 per compenso, oltre spese generali, Iva e
Cpa.
In particolare, accertato un concorso di colpa del 30 % dell'attrice ed una responsabilità solidale, ex art. 2055 cc, del e del Controparte_5 [...]
per il 70 %, condannava conseguentemente il Parte_1 Parte_1
convenuto ad eseguire le opere indicate dal C.T.U. nella relazione depositata in atti (necessarie per la eliminazione delle causali del danno) e in via diretta le a titolo di garanzia in virtù della detta polizza, al pagamento in Controparte_2
favore dell'attrice della somma di euro 8.737,58 pari al 70 % dell'importo di €
12.482,27 stimato dal CTU quale somma necessaria per eliminare i danni subiti dalla alle sue proprietà, oltre rivalutazione monetaria secondo indici CP_1
ISTAT dal 15 settembre 2009 (data di principale produzione del danno) fino alla pronuncia, interessi legali sulla somma annualmente rivalutata da detta data alla pronuncia, nonché interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla sentenza al saldo.
Inoltre, condannava il al rimborso delle spese della consulenza Parte_1
tecnica d'ufficio svolta in sede di ATP, come liquidate in atti. Ancora, condannava il al pagamento delle spese di lite relative all'ATP, che Parte_1
venivano liquidate in euro 215 per esborsi e in euro 2.225 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, nonché, di tutte le somme pagate dall'attrice al pagina 4 di 15 C.T.U. nel giudizio di merito, pari per la prima relazione ad euro 2.412,53, di cui
450 per esborsi e euro 1.962,53 per compenso, oltre Iva e CP;
e per la seconda relazione pari ad euro 1.915,72 di cui euro 442,15 per spese vive ed euro
1.473,57 per compenso, oltre Iva e Cp.
Altresì, Il veniva condannato a rimborsare all'attrice le spese di lite Parte_1
del giudizio che liquidava in euro 470 per esborsi ed euro 4.800 per compensi, oltre alle spese generali, IVA e cpa. Infine, le Controparte_4
venivano condannate a rimborsare al tutte le somme di cui innanzi Parte_1
che esso era stato condannato a corrispondere all'attrice, oltre alle spese di lite ricollegabili alla chiamata in causa che liquidava in euro 30 per esborsi ed euro
1.200 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
II.1. Con atto di citazione ritualmente notificato a controparti, soltanto le CP_2
proponevano appello avverso la sentenza di primo grado innanzi alla
[...]
Corte di Appello di Napoli ribadendo 1) l'eccezione su cui il Tribunale non si era pronunciato di inoperatività della garanzia assicurativa per mancanza del requisito della accidentalità della rottura degli impianti condominiali provocanti il danno, 2) l'eccezione di prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa rigettata dal primo giudice, e sostenendo 3) la erroneità della pronuncia laddove aveva condannato il al risarcimento del 70 % dell'ammontare del Parte_1
danno accertato, anziché nella misura di responsabilità ascritta al Parte_1
pari al 30 %.
II.2. Si costituivano in giudizio e il Controparte_3 [...]
i quali contestavano integralmente le deduzioni Controparte_6
dell'appellante, chiedendo entrambi il rigetto del gravame.
Il e la non proponevano appello incidentale Parte_1 Controparte_3
avverso la sentenza di primo grado per cui tutte le statuizioni ivi contenute di accertamento di responsabilità e condanne riguardanti il rapporto tra
[...]
ed il passavano in giudicato e divenivano definitive, CP_3 Parte_1
pagina 5 di 15 rimanendo l'oggetto dell'appello limitato alle predette eccezioni relative al rapporto di garanzia assicurativa tra e . Controparte_4 Parte_1
II.3. Con sentenza n. 5268/2019, la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarando infondati gli altri motivi di appello, accoglieva quello relativo alla dedotta scopertura assicurativa per mancanza di accidentalità dell'evento dannoso, rigettando la domanda di garanzia proposta dal ed annullando le relative statuizioni di Parte_2
condanna della compagnia assicuratrice di cui ai capi 2), 7) e 8) della sentenza
Sul punto la Corte ha chiarito che la garanzia assicurativa riguardava esclusivamente la rottura accidentale degli impianti, da intendersi come evento fortuito, anche se connesso a normale usura, ma non ricomprendeva i danni riconducibili a difetti originari legati a progettazione, materiali o modalità o tecniche di realizzazione degli stessi.
Conseguentemente condannava il al pagamento delle spese Parte_1
relative al primo grado in favore della compagnia assicuratrice terza chiamata in causa, che liquidava in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a. Infine, condannava il e la Parte_1
in solido, a rifondere le spese del grado d'appello in Controparte_3
favore dell'appellante che liquidava in euro 380,00 per spese Controparte_2
ed euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del
15%, iva e c.p.a.
III.1. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il
[...]
, sollevando un unico motivo di impugnazione, Parte_1
precisamente contestava l'interpretazione fornita dalla Corte d'Appello in merito all'effettiva portata della garanzia assicurativa prevista in polizza, interpretazione che risulterebbe errata nella interpretazione del concetto di “accidentalità” del danno limitato alle sole ipotesi di rottura accidentale degli impianti ed escludente tutte le ipotesi riconducibili a colpa dell'assicurato.
pagina 6 di 15 La Corte d'appello ha infatti escluso che potessero rientrare nella garanzia i difetti originari riconducibili alla progettazione degli impianti, alle modalità di esecuzione o all'inadeguatezza dei materiali utilizzati, ritenendo che tali ipotesi non fossero compatibili con il significato del termine “accidentale”
III.2. Si costituiva, con controricorso incidentale, la Controparte_3
chiedendo il rigetto del ricorso proposto da e, conformemente Controparte_2
alla ricorrente principale, non ritenendo necessari ulteriori accertamenti di fatto
(ex art. 384, comma 2, c.p.c.), chiedeva la condanna della compagnia di assicurazioni secondo le stesse condizioni stabilite nella Controparte_2
sentenza di primo grado, comprensiva quindi della rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 15 settembre 2009 fino alla sentenza di primo grado e con interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno, dalla medesima data fino alla sentenza di primo grado, altresì, chiedeva gli interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata, dalla sentenza di primo grado fino al saldo. In ogni caso chiedeva la condanna del al Parte_1
risarcimento del danno subito, pari ad € 8.737,58. Inoltre, a loro dire,
III.3. Si costituiva, altresì, con controricorso la chiedendo Controparte_2
in via principale l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto dello stesso per infondatezza.
III.4. Con ordinanza n. 18320/2023, depositata il 27 giugno 2023, la Corte di
IO, accogliendo il ricorso proposto dall'odierno appellante in riassunzione cassava la sentenza n. Parte_1
5268/2019 della Corte d'Appello di Napoli per la parte in cui aveva rigettato la domanda di garanzia del verso la propria compagnia assicuratrice Parte_1
ritenendo errata l'interpretazione fornita dalla Corte di Appello del termine
“accidentale” di cui alla polizza assicurativa in oggetto. La Suprema corte osservava che la Corte d'Appello aveva adottato un'interpretazione meramente pagina 7 di 15 letterale della clausola, senza considerare il contesto contrattuale complessivo ed i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1366, 1367 e 1370 c.c.
Ha quindi affermato il principio secondo cui, in tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola che limita la copertura assicurativa ai soli danni derivanti da fatti “accidentali” non esclude dal suo ambito di operatività i fatti colposi, ma soltanto quelli dolosi.
È stato, inoltre, dichiarato assorbito il ricorso incidentale della , Controparte_3
in quanto la impugnativa con esso proposta attiene ad una statuizione della sentenza dipendente, ai sensi dell'art. 336, comma 1, c.p.c., da quella caducata in forza dell'accoglimento del ricorso principale.
La Corte di IO ha pertanto disposto il rinvio alla stessa Corte d'Appello in diversa composizione, affinché proceda a una nuova decisione sul punto conforme al principio di diritto enunciato provvedendo anche alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.
IV.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
riassumeva il presente giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Napoli,
[...]
affinché la medesima si pronunciasse nuovamente sui fatti di causa, in conformità a quanto disposto dalla Corte di IO con ordinanza n. 18320 del 2023, ovvero applicando il principio di diritto da essa formulato in conseguenza del quale il sinistro oggetto di causa rientra tra quelli coperti dalla polizza “Assicurazione Globale Fabbricati” n. 232564114, stipulata dal
, con le oggi Parte_1 Controparte_7
Controparte_2
Chiedeva pertanto la conferma integrale della sentenza n. 2229/2015 del
Tribunale di Napoli, depositata il 13.02.2015, con condanna di Controparte_2
al pagamento delle spese e competenze di tutti i gradi di giudizio, oltre
[...]
rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA, come per legge.
pagina 8 di 15 IV.2. Si costituiva , riportandosi agli scritti difensivi già Controparte_1
depositati nei precedenti gradi di giudizio dalla propria mandataria (
[...]
, sostanzialmente associandosi alle difese svolte dall'attore in CP_3
riassunzione Parte_1
Chiedeva pertanto l'accertamento della fondatezza della domanda di garanzia proposta dal nei confronti della Compagnia di assicurazioni, con Parte_1
ogni consequenziale statuizione, anche in ordine all'individuazione del soggetto tenuto al risarcimento del danno in suo favore.
IV.3. Si costituiva, altresì, chiedendo che fosse preso in esame il Controparte_2
primo motivo di contestazione sollevato in appello, ovvero la pretesa erroneità della pronuncia del Tribunale laddove aveva accertato una responsabilità del condominio del 70 % anziché del 30 %, motivo sul quale la Corte d'Appello, con la sentenza n. 5268/2019, non si sarebbe, a suo dire, pronunciata perché considerato superato dall'accoglimento assorbente del terzo motivo, che riguardava l'inapplicabilità totale delle garanzie assicurative nel caso specifico.
Chiedeva quindi che fosse riconosciuta l'erroneità della sentenza sul punto e che la sua copertura assicurativa fosse limitata al 30% del danno effettivamente imputabile all'assicurato e nei limiti contrattuali, e che la parte soccombente fosse condannata alle spese di giudizio.
Svoltasi la udienza collegiale di discussione del 30.10.2025, fissata ai sensi dell'art.281 sexies cpc, la causa veniva riservata per la decisione.
§§§§§§§§§§
Il ricorso in riassunzione proposto dal Controparte_6
fondato e va accolto per le seguenti motivazioni.
[...]
Preliminarmente, è opportuno osservare che il ricorso per IO proposto dal ha limitato l'impugnazione al profilo Parte_1
sopra descritto relativo alla sussistenza della copertura assicurativa in relazione al concetto di danno accidentale, e che la Corte di IO, con l'ordinanza pagina 9 di 15 n. 18320/2023 accogliendo come detto il ricorso principale, ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale della (già mandataria della Controparte_3
proprietaria degli immobili danneggiati ), in quanto Controparte_1
dipendente, ai sensi dell'art. 336, comma 1, c.p.c., dalla statuizione oggetto di cassazione e sul merito di quest'ultimo pertanto nulla vi è più da statuire.
Sempre in via preliminare va altresì sottolineato che nel procedimento innanzi alla Suprema Corte non risulta impugnata, né col ricorso principale del ricorrente, né con ricorso incidentale di controparti, la sentenza di appello nella parte in cui ha espressamente e motivatamente dichiarati infondati nel merito il primo ed il secondo motivo di appello articolati dalle con cui Controparte_2
si deduceva rispettivamente l'erronea pronuncia del Tribunale di condanna del condominio al pagamento del 70 % della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno anziché nella misura ritenuta esatta del 30 %, nonchè l'erroneo rigetto da parte del primo giudice dell'eccezione di prescrizione dell'azione di garanzia assicurativa.
Su tali questioni pertanto, ed in particolare, per quel che rileva in questa sede, sull'accertamento del grado di responsabilità del (in misura pari al Parte_1
70 %), le statuizioni del primo giudice, confermate dalla Corte di Appello con la pronuncia espressa e motivata di infondatezza dei relativi motivi di gravame
(vedi sentenza pag. 7 lett. C.a. righi da 2 a 6), sono divenute definitive e passate in giudicato.
Per tali ragioni del tutto inammissibile risulta l'istanza di , Controparte_2
formulata nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di riassunzione innanzi a questa Corte d'Appello, di riesame di detta questione concernente il grado di responsabilità del nella produzione dei danni e Parte_1
conseguente accertamento di un diverso e minore grado di colpa, istanza fondata, tra l'altro, sul falso presupposto che su tale questione il giudice di appello non si sia pronunciato, laddove invece su di essa esso ha pagina 10 di 15 espressamente e motivatamente statuito dichiarando infondato, come già detto, il relativo motivo di appello (vedi sentenza Corte di Appello pag. 7 lett. C.a. righi da 2 a 6).
Tanto doverosamente premesso, per quanto concerne quindi l'unica questione ancora sub iudice, ovvero quella concernente la sussistenza della copertura assicurativa con riferimento alla clausola contrattuale che la prevede solo in caso di fatti accidentali, questa Corte di Appello rileva innanzi tutto che in merito alla sussistenza della concorrente responsabilità del nella Parte_1
causazione dell'evento dannoso ed al grado di responsabilità dello stesso nei confronti della danneggiata (pari al 70 %) si è già formato il giudicato per le ragioni sopra esaustivamente esposte.
Pertanto, in applicazione del principio di diritto innanzi esposto ed a cui ci si riporta, al quale questa Corte come giudice del rinvio ha l'obbligo di uniformarsi pronunciando nuova sentenza di merito in osservanza dello stesso ai sensi dell'art. 384 c.p.c. (vedi Cass. 20128/2013, 23015/2014), occorre a questo punto soltanto accertare se nella fattispecie concreta, fermo restando il giudicato sull'accertamento di responsabilità del in misura del 70 % Parte_1
nella causazione dell'evento dannoso di infiltrazione, tale responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad una condotta colposa del - per cui Parte_1
opererebbe la copertura assicurativa in virtù del principio di diritto espresso dalla
IO secondo cui per fatti accidentali devono intendersi non solo quelli imputabili a caso fortuito o forza maggiore ma anche quelli colposi - oppure se tali danni subiti dall'immobile della siano riconducibili in tutto o in parte CP_1
a fatti dolosi imputabili al o a soggetti terzi, come tali escludenti la Parte_1
copertura assicurativa in virtù del detto principio di diritto.
Difatti, col principio di diritto più volte richiamato contenuto nell'Ordinanza di rinvio n. 18320/2023, la IO ha ritenuto erronea l'interpretazione adottata dalla Corte d'Appello del termine “accidentale” contenuto nella polizza pagina 11 di 15 assicurativa di cui è causa, osservando che una lettura meramente letterale della clausola non rispetta i criteri ermeneutici dettati dal codice civile, statuendo che, in applicazione dei medesimi, in materia di assicurazione della responsabilità civile, la limitazione della copertura ai fatti “accidentali” non esclude dalla garanzia i comportamenti colposi, ma soltanto quelli dolosi.
Orbene nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio, ing. , le Persona_1
cui conclusioni vanno pienamente condivise per la completezza, precisione e adeguatezza tecnica dei rilievi ed accertamenti eseguiti in loco e correttezza, coerenza logica e congruenza con gli atti e documenti di causa delle valutazioni espresse, ha accertato che le infiltrazioni prodottesi nell'immobile della sig.ra sono state provocate da una serie di concause tutte riconducibili a CP_1
condotte colpose dei soggetti ritenuti responsabili, senza alcuna individuazione di fatti dolosi incidenti causalmente sulla produzione ed entità del fenomeno dannoso (infiltrazioni), fatti dolosi tra l'altro neppure allegati dalle parti in causa. I fattori causali sono stati infatti accertati dal CTU e dal Tribunale, che correttamente ne ha fatto propri gli accertamenti tecnici e le conclusioni (vedi sentenza del Tribunale pagg. 2 e 3), in: mancanza di un sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche delle caditoie poste su;
Parte_1
avvallamento/dissesto del marciapiede comunale e, infine, deficienze del sistema fognario del (quali collegamento tra Parte_1 Parte_1
tubazioni in PVC e tubazioni in ghisa non sigillate a regola d'arte, innesto tra tubazioni in PVC di diverso diametro non perfettamente sigillato, presenza di alcune strozzature tra tratti di tubazioni in contropendenza, etc).
Per tale ragione, in applicazione del principio di diritto affermato dalla
IO nel presente giudizio ed in riforma parziale della sentenza di appello, va ritenuta esistente la copertura assicurativa e va Controparte_2
condannata in via diretta al pagamento in favore della danneggiata dell'indennizzo così come liquidato nella sentenza di primo grado al capo 2) del pagina 12 di 15 dispositivo (nella misura del 70 % del danno accertato oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dell'evento dannoso al soddisfo).
Per le medesime ragioni , in virtù della operatività della Controparte_2
polizza, così come correttamente statuito al capo 7) del dispositivo della sentenza di primo grado, va condannata a rimborsare al tutte le Parte_1
somme che quest'ultimo è tenuto a pagare alla attrice danneggiata a titolo di spese della CTU svolta in sede di ATP, per spese di lite del procedimento di accertamento tecnico preventivo, per spese della CTU svolta nel giudizio di merito, per spese del giudizio di primo grado, spese così come liquidate a carico del ai capi da 3) a 6) del dispositivo della sentenza di primo grado. Parte_1
Per il principio di soccombenza la compagnia assicuratrice va altresì condannata alla refusione in favore del convenuto anche delle Parte_1
spese processuali relative alla chiamata in causa effettuata in primo grado, come esattamente disposto al capo 8) della sentenza di primo grado, spese queste che, attenendo alla domanda di garanzia oggetto della presente pronuncia di merito, si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'importo medio previsto per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta in relazione a detta domanda di garanzia.
Ancora, per il principio di soccombenza, va condannata alla Controparte_2
refusione, in favore di e del Controparte_3 Controparte_6
delle spese processuali anche del grado di appello e di
[...]
IO, nonché, in favore di e del Controparte_1 [...]
delle spese del presente giudizio di rinvio, Controparte_6
spese che si liquidano anch'esse come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'importo medio previsto per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta.
Appare opportuno, in conclusione, chiarire che nulla va disposto in ordine alle statuizioni condannatorie della sentenza di primo grado relative ai rapporti pagina 13 di 15 sostanziali e processuali tra l'attrice danneggiata ed il , di cui ai capi Parte_1
1), 3), 4), 5), 6) del dispositivo della medesima sentenza, divenute definitive e passate in giudicato per mancanza di impugnativa delle parti in causa, e che vanno pertanto confermate sottraendosi per tali motivi all'effetto restitutorio del giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Dà atto che sulle statuizioni di cui ai capi 1), 3), 4), 5), 6) del dispositivo della sentenza di primo grado n. 2229/2015, pubblicata il 13.02.2015, emessa dal Tribunale di Napoli, si è formato il giudicato e che sono pertanto divenute definitive;
2) Accerta la sussistenza del valido rapporto di garanzia tra il
[...]
e con riguardo ai danni da Parte_1 Controparte_2
infiltrazione oggetto di causa subiti dall'immobile di proprietà di
[...]
e, per l'effetto, condanna in via diretta CP_1 Controparte_2
a pagare all'attrice la somma di € 8.737,58, oltre Controparte_1
rivalutazione monetaria secondo indice Istat foi generale dal 15/9/2009
(data dell'evento dannoso) alla presente pronuncia, oltre interessi legali codicistici sulla somma annualmente rivalutata da tale data del 15/9/2009 alla presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla presente sentenza al soddisfo;
3) Per l'effetto, condanna a rimborsare al Controparte_2 Parte_1
convenuto di 61 tutte le somme che quest'ultimo è Parte_1 Pt_1
tenuto a pagare all'attrice in forza dei capi 3), 4), Controparte_1
5), 6) del dispositivo della sentenza di primo grado divenuti definitivi e passati in giudicato per mancanza di impugnazione;
4) Condanna a rimborsare al convenuto di Controparte_2 Parte_1
le spese relative alla chiamata in causa da Parte_1 Pt_1
pagina 14 di 15 quest'ultimo effettuata in primo grado che liquida in € 30,00 per esborsi ed
€ 1.200,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, iva e cpa;
5) Condanna alla refusione, in favore di , Controparte_2 Controparte_3
quale mandataria e rappresentante in giudizio di Controparte_1
, e del delle
[...] Controparte_6
spese processuali del grado di appello che liquida per ciascuno di essi appellati in € 3.966,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, iva e cpa;
6) Condanna alla refusione, in favore di , Controparte_2 Controparte_3
quale mandataria e rappresentante in giudizio di Controparte_1
, e del delle
[...] Controparte_6
spese processuali del grado di IO che liquida in favore di in € 2.157,00 per compenso, oltre rimborso forfettario Controparte_3
del 15 % sul compenso, iva e cpa, ed in favore del
[...]
in € 850,00 per esborsi ed € 3.082,00 Controparte_6
per compenso, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, iva e cpa;
7) Condanna alla refusione, in favore di Controparte_2 Controparte_1
, in persona del suo procuratore Generale dott.
[...] [...]
, e del CP_8 Controparte_6
delle spese processuali del presente giudizio di rinvio che liquida in favore della prima in € 3.966,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15
% sul compenso, iva e cpa, ed in favore del in € 778,00 per Parte_1
esborsi ed € 3.966,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, iva e cpa;
Napoli, 06.11.2025 Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 15 di 15