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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/09/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3603 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
elettivamente domiciliata in VIA SPATARO, N. 2 BAGHERIA Parte_1
(PA), presso lo studio dell'avv. CLEMENTE SALVATORE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE OPPONENTE
CONTRO elettivamente domiciliata in VIA FONTEVIVO, N. 21 LA ZI , Controparte_1 presso lo studio dagli avvt.ti ZURLO RAFFAELE e ORNATI ANDREA che la rappresentano e difendono per mandato in atti
PARTE CONVENUTA OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni delle parti: All'udienza del 23.05.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti concludevano come note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 03.12.2021, con il quale l'odierna opposta intimava il pagamento della somma di euro € Controparte_1
15.200,41, giusto decreto ingiuntivo n.221/2021 reso dal Tribunale di Termini Imerese
in data 2.03.2021 (pubbl. il 10.3.2021), nell'ambito del procedimento monitorio portante il n.r.g. 332/21.
L'opponente chiedeva preliminarmente di sospendere l'esecuzione e di ritenere e dichiarare la nullità del precetto per mancata e/o irregolare notifica del decreto
Pagina 1 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile ingiuntivo;
nel merito di ritenere e dichiarare inesistente e prescritto il credito vantato,
con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva impugnando e contestando tutte le domande formulate Controparte_1
per inammissibilità dell'opposizione a precetto per contestazione del merito della pretesa creditoria, inammissibilità dell'opposizione a precetto per contestazione di un vizio di notifica del decreto ingiuntivo, inammissibilità dell'eccezione di prescrizione atteso che il credito portato nel decreto ingiuntivo era ormai incontestabile, inammissibilità della eccepita inesistenza del credito, stante la definitività del decreto, ed opponendosi all'istanza di sospensione.
Alla prima udienza, tenutasi in modalità cartolare, lo scrivente dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione cautelare ed invitava l'opponente alla eventuale riformulazione della stessa con apposito ricorso cautelare, concedendo i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. .
Concessa la chiesta sospensione, la causa, istruita solo mediante acquisizione di documenti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del
23.05.2025, tenutasi in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Merito della lite.
Preliminarmente è da sottolineare che “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solamente nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio,
ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., ovvero con l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc.
civ., qualora la nullità abbia impedito all'opponente di averne tempestiva conoscenza, e non anche successivamente alla notificazione del precetto, con l'opposizione di cui agli artt. 615 o 617 cod. proc. civ., davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo” (cfr. ex plurimis Cass. civ
Pagina 2 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile n.25713\2014; cass. civ n. 8011\2009, Cass civ. n. 17308\201, Cass. civ. n.
129\2014).
Nell'ambito dei rapporti tra rimedi impugnatori, ovvero tra l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art 650 c.p.c. e l'opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. è
principio di diritto consolidato che “ mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio,
oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza” ( cfr. cass Civ n. 1308\2015 ; Sez Unite n.
9938\2015).
Applicando tali principi al caso di specie, va rilevato che l'opponente, prospettando di non avere avuto conoscenza del provvedimento monitorio per non averlo mai ricevuto in notifica all'indirizzo risultante dagli atti, pur essendo tale indirizzo corrispondente a quello di sua residenza, ha allegato vizi integranti non l'inesistenza bensì la mera nullità
della notifica del decreto ingiuntivo.
Più in particolare, l'opponente ha sostenuto di: “di non avere mai ricevuto altri atti all'infuori di questo cioè l'atto di precetto” (cfr. pag. 2 atto di citazione), chiarendo, in seno al ricorso cautelare, che la società creditrice aveva errato ad utilizzare il modulo procedimentale per la notifica agli irreperibili di cui all'art 143 c.p.c., essendo egli“…stato ed è sempre residente nella via delle Cave in Casteldaccia, come si dimostra con la produzione del certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di
Casteldaccia, quindi vi è una evidente nullità radicale della notifica dell'atto principale e cioè del decreto ingiuntivo.” (cfr. pag. 3).
Pagina 3 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Orbene, i vizi lamentati non denunciano un'ipotesi di radicale inesistenza della notificazione, specialmente nei termini puntualizzati dalle Sezioni Unite. Infatti,
l'inesistenza della notificazione di un atto giudiziario è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione,
svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto,
esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente,
così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 - 01).
I vizi afferenti la notifica avrebbero potuto giustificare, tutt'al più, un'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c e non già un'opposizione all'esecuzione, quale quella intrapresa dall'opponente.
Quanto all'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente va detto che, l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del Giudice. Il debitore,
dunque, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, avrebbe determinato l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 C.c.
Come puntualmente affermato dalla S.C infatti: "In tema di opposizione a precetto,
l'onere di provare la prescrizione del credito azionato grava sull'opponente, il quale è
Pagina 4 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile tenuto a dimostrare il decorso del termine prescrizionale e l'assenza di atti interruttivi,
non essendo sufficiente la mera allegazione."
(Cass. civ., sez. III, sent. n. 21870/2020)
Applicando tali principi al caso di specie, risulta evidente come l'eccezione sollevata dall'opponente (“Il signor non ha memoria del debito. Quindi ammesso Parte_1
che sia esistente, sicuramente risale ad epoca lontana”) sia oltremodo generica, non specificando neppure il dies a quo per la decorrenza della prescrizione.
Aggiungasi, ad abundantiam, che tale eccezione è pure difficilmente percorribile, dal momento che il credito deriva da un contratto di finanziamento sottoscritto nel dicembre
2005 (cfr. doc. 8), da restituire in nr. 60 rate mensili, con prima rata da corrispondere entro gennaio 2006 ed ultima il dicembre 2010, cui sono seguite poi le lettere di parte creditrice del 2017 e del 2019 al fine di sollecitare il pagamento della somma successivamente oggetto di ingiunzione (cfr. doc. 9-10-11-12).
L'opposizione è dunque infondata e va, sulla scorta delle argomentazioni appena svolte, rigettata.
3. Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo al valore della causa e facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55\2014 e succ.
mod.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
- revoca la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo concessa, ai sensi dell'art. 615,
comma 1, c.p.c;
-rigetta l'opposizione promossa dall'opponente;
-condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte opposta che liquida in € 3.397,00 per onorari di difesa, oltre rimborso forfettario al 15%,
iva e cpa come per legge;
Pagina 5 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Così deciso in Termini Imerese il 16.09.2025.
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 6 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3603 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
elettivamente domiciliata in VIA SPATARO, N. 2 BAGHERIA Parte_1
(PA), presso lo studio dell'avv. CLEMENTE SALVATORE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE OPPONENTE
CONTRO elettivamente domiciliata in VIA FONTEVIVO, N. 21 LA ZI , Controparte_1 presso lo studio dagli avvt.ti ZURLO RAFFAELE e ORNATI ANDREA che la rappresentano e difendono per mandato in atti
PARTE CONVENUTA OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni delle parti: All'udienza del 23.05.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti concludevano come note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 03.12.2021, con il quale l'odierna opposta intimava il pagamento della somma di euro € Controparte_1
15.200,41, giusto decreto ingiuntivo n.221/2021 reso dal Tribunale di Termini Imerese
in data 2.03.2021 (pubbl. il 10.3.2021), nell'ambito del procedimento monitorio portante il n.r.g. 332/21.
L'opponente chiedeva preliminarmente di sospendere l'esecuzione e di ritenere e dichiarare la nullità del precetto per mancata e/o irregolare notifica del decreto
Pagina 1 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile ingiuntivo;
nel merito di ritenere e dichiarare inesistente e prescritto il credito vantato,
con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva impugnando e contestando tutte le domande formulate Controparte_1
per inammissibilità dell'opposizione a precetto per contestazione del merito della pretesa creditoria, inammissibilità dell'opposizione a precetto per contestazione di un vizio di notifica del decreto ingiuntivo, inammissibilità dell'eccezione di prescrizione atteso che il credito portato nel decreto ingiuntivo era ormai incontestabile, inammissibilità della eccepita inesistenza del credito, stante la definitività del decreto, ed opponendosi all'istanza di sospensione.
Alla prima udienza, tenutasi in modalità cartolare, lo scrivente dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione cautelare ed invitava l'opponente alla eventuale riformulazione della stessa con apposito ricorso cautelare, concedendo i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. .
Concessa la chiesta sospensione, la causa, istruita solo mediante acquisizione di documenti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del
23.05.2025, tenutasi in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Merito della lite.
Preliminarmente è da sottolineare che “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solamente nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio,
ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., ovvero con l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc.
civ., qualora la nullità abbia impedito all'opponente di averne tempestiva conoscenza, e non anche successivamente alla notificazione del precetto, con l'opposizione di cui agli artt. 615 o 617 cod. proc. civ., davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo” (cfr. ex plurimis Cass. civ
Pagina 2 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile n.25713\2014; cass. civ n. 8011\2009, Cass civ. n. 17308\201, Cass. civ. n.
129\2014).
Nell'ambito dei rapporti tra rimedi impugnatori, ovvero tra l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art 650 c.p.c. e l'opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. è
principio di diritto consolidato che “ mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio,
oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza” ( cfr. cass Civ n. 1308\2015 ; Sez Unite n.
9938\2015).
Applicando tali principi al caso di specie, va rilevato che l'opponente, prospettando di non avere avuto conoscenza del provvedimento monitorio per non averlo mai ricevuto in notifica all'indirizzo risultante dagli atti, pur essendo tale indirizzo corrispondente a quello di sua residenza, ha allegato vizi integranti non l'inesistenza bensì la mera nullità
della notifica del decreto ingiuntivo.
Più in particolare, l'opponente ha sostenuto di: “di non avere mai ricevuto altri atti all'infuori di questo cioè l'atto di precetto” (cfr. pag. 2 atto di citazione), chiarendo, in seno al ricorso cautelare, che la società creditrice aveva errato ad utilizzare il modulo procedimentale per la notifica agli irreperibili di cui all'art 143 c.p.c., essendo egli“…stato ed è sempre residente nella via delle Cave in Casteldaccia, come si dimostra con la produzione del certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di
Casteldaccia, quindi vi è una evidente nullità radicale della notifica dell'atto principale e cioè del decreto ingiuntivo.” (cfr. pag. 3).
Pagina 3 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Orbene, i vizi lamentati non denunciano un'ipotesi di radicale inesistenza della notificazione, specialmente nei termini puntualizzati dalle Sezioni Unite. Infatti,
l'inesistenza della notificazione di un atto giudiziario è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione,
svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto,
esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente,
così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 - 01).
I vizi afferenti la notifica avrebbero potuto giustificare, tutt'al più, un'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c e non già un'opposizione all'esecuzione, quale quella intrapresa dall'opponente.
Quanto all'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente va detto che, l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del Giudice. Il debitore,
dunque, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, avrebbe determinato l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 C.c.
Come puntualmente affermato dalla S.C infatti: "In tema di opposizione a precetto,
l'onere di provare la prescrizione del credito azionato grava sull'opponente, il quale è
Pagina 4 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile tenuto a dimostrare il decorso del termine prescrizionale e l'assenza di atti interruttivi,
non essendo sufficiente la mera allegazione."
(Cass. civ., sez. III, sent. n. 21870/2020)
Applicando tali principi al caso di specie, risulta evidente come l'eccezione sollevata dall'opponente (“Il signor non ha memoria del debito. Quindi ammesso Parte_1
che sia esistente, sicuramente risale ad epoca lontana”) sia oltremodo generica, non specificando neppure il dies a quo per la decorrenza della prescrizione.
Aggiungasi, ad abundantiam, che tale eccezione è pure difficilmente percorribile, dal momento che il credito deriva da un contratto di finanziamento sottoscritto nel dicembre
2005 (cfr. doc. 8), da restituire in nr. 60 rate mensili, con prima rata da corrispondere entro gennaio 2006 ed ultima il dicembre 2010, cui sono seguite poi le lettere di parte creditrice del 2017 e del 2019 al fine di sollecitare il pagamento della somma successivamente oggetto di ingiunzione (cfr. doc. 9-10-11-12).
L'opposizione è dunque infondata e va, sulla scorta delle argomentazioni appena svolte, rigettata.
3. Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo al valore della causa e facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55\2014 e succ.
mod.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
- revoca la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo concessa, ai sensi dell'art. 615,
comma 1, c.p.c;
-rigetta l'opposizione promossa dall'opponente;
-condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte opposta che liquida in € 3.397,00 per onorari di difesa, oltre rimborso forfettario al 15%,
iva e cpa come per legge;
Pagina 5 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Così deciso in Termini Imerese il 16.09.2025.
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 6 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile