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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/02/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
nella controversia iscritta al n. 21861/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Cavaliere Parte_1 per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- contumace -
OGGETTO: ripetizione di indebito. CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come in ricorso e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6 giugno 2024 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, impugnando il provvedimento del 29 novembre 2023, ricevuto il 19 dicembre successivo, avente ad oggetto “accertamento somme indebitamente percepite su pensione”, con il quale l' ha comunicato la revoca definitiva CP_1 dell'assegno sociale per l'anno 2019 (AS 04174872), con diffida alla ripetizione dell'importo di € 8.442,85, pari alle somme corrisposte a tale titolo. A sostegno della domanda parte ricorrente, premesso di avere ricevuto in data 21 dicembre 2023, in risposta alla sua richiesta di chiarimenti, comunicazione secondo cui “l'indebito è sorto a causa della mancata comunicazione dei redditi relativi all'anno 2018. Difatti i titolari di prestazioni assistenziali, per continuare a fruire della prestazione, sono tenuti a trasmettere annualmente all' una o più dichiarazioni riguardanti CP_1 alcune circostanze rilevanti per la conservazione del diritto. Nonostante le reiterate comunicazioni e solleciti inviati, ha omesso di trasmettere e redditi Par del 2018. Ciò ha determinato la revoca del beneficio dell' per l'anno 2019 che, essendole stato regolarmente erogato, deve essere restituito in quanto prestazione non dovuta a causa della predetta omissione”, ha dedotto la violazione della procedura di cui all'art. 13, comma 6, lett. c) della legge n. 122/2010, espressamente richiamata dall' , per non essere stato CP_2 trasmesso alcun avviso, né disposta la sospensione della prestazione - preliminare alla revoca -, nonché, nel merito, l'insussistenza dei un proprio obbligo di comunicazione, non percependo altro reddito oltre all'assegno sociale. Pertanto, la ricorrente ha chiesto di accertare il proprio diritto Part all'assegno sociale (cat. n. 04174872) per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019, con conseguente infondatezza della richiesta di ripetizione avanzata dall' . CP_2
Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, non si è costituito in giudizio l' il quale in via preliminare va dichiarato CP_1 contumace. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni formulate dalla ricorrente nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso è fondato e va accolto. Occorre premettere, in via generale, che grava sulla parte che agisce con un'azione di accertamento negativo dell'indebito dimostrare la fondatezza dalla propria domanda, ossia la corretta percezione delle somme. Sul punto, invero, ritiene il decidente di aderire all'indirizzo interpretativo più rigoroso enunciato da ultimo con sentenza n. 18046 del 4 agosto 2010 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con ampia ed esaustiva motivazione, hanno composto il contrasto interpretativo sulla base della seguente ricostruzione e dei consequenziali passaggi logici: “Nella specifica materia dell'indebito previdenziale, la giurisprudenza di questa Corte, fino alla sentenza 19762/2008, ha sempre ritenuto che nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetti all'attore in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito (Cass. 11504/2004; 2032/2006; 4612/2006). La cit. sentenza 19762/ 2008 ha abbandonato questo indirizzo, ritenendo non condivisibile la premessa secondo cui nelle azioni di accertamento negativo la distribuzione dell'onere probatorio debba avvenire
2 in relazione al ruolo processuale (di attore o convenuto) assunto dalle parti, e patrocinando invece una soluzione in base alla quale il suddetto onere dovrebbe esser collegato alla loro posizione sostanziale. Queste Sezioni Unite ritengono che la soluzione dello specifico problema oggetto di questo ricorso, possa prescindere dall'indagine della più ampia questione concernente le azioni di accertamento negativo. In proposito va infatti osservato che se l'accertamento del diritto alla ripetizione implica accertamento della inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale, l'accertamento negativo di tale diritto, ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata, implica simmetricamente e necessariamente.
L'affermazione del diritto dell'attore in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto”. Da queste premesse, la Corte, con ragionamento pienamente condiviso da questo giudice e dal quale la parte non ha fornito argomenti nuovi, tali da indurne una rimeditazione, ha sostenuto che “Di conseguenza, con l'applicare all'accertamento negativo dell'indebito previdenziale il principio soprarichiamato, secondo cui spetta all'attore di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito la giurisprudenza adotta una regola operativa pienamente conforme alla struttura della fattispecie sostanziale, onerando l'attore in accertamento negativo del diritto alla ripetizione della prova del fatto costitutivo del suo diritto, che è il diritto alla prestazione già ricevuta dalla controparte, rispetto al quale assume carattere meramente strumentale il diritto di "non restituire" quanto ricevuto. Ciò è chiaramente messo in rilievo nella cit. Cass. 2032/06, che esattamente sottolinea come la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implichi la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento spetta all'attore di provare”; per arrivare a concludere che “Deve allora essere affermato il principio secondo cui in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”. I medesimi principi sono stati ribaditi dalla successiva giurisprudenza di legittimità e sono ormai consolidati (cfr. Cass., sez. lav., n. 2739 dell'11 febbraio 2016).
3. Nel merito, tuttavia, la ricorrente ha assolto l'onere di dimostrare l'infondatezza della pretesa restitutoria azionata dall' , emergendo CP_2 invero l'illegittimità della revoca dell'assegno sociale operata con riferimento all'annualità 2019.
3 L'art. 13, comma 6, lett. c) della legge n. 122/2010, con cui è stato modificato l'art. 35 del decreto-legge n. 297/2008, convertito dalla legge n. 14/2009, ha aggiunto dopo il comma 10 il comma 10 bis, ai sensi del quale “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti a effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso…”. Alla luce del chiaro dato testuale del precetto normativo, pertanto, a fronte della mancata trasmissione dei modelli reddituali deve procedere CP_1 alla sospensione della prestazione e, quindi, decorsi 60 giorni dalla sospensione senza l'avvenuta trasmissione, può procedere alla revoca della stessa. Solo esaurita tale fase, poi, l'istituto può procedere al recupero dei ratei. La sequela procedimentale disegnata dal legislatore non è stata, tuttavia, seguita nel caso di specie.
3.1 Anzitutto, la norma prevede un obbligo di comunicazione della situazione reddituale solo per quei soggetti titolari di una prestazione assistenziale legata al reddito che non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi ai fini impositivi, ma che percepiscano un reddito tale da incidere sulla prestazione di cui godono, con esclusione, invece, di quei soggetti che non percepiscono alcun reddito, cioè a reddito zero. Infatti, se il legislatore avesse voluto prevedere un obbligo di comunicazione generalizzato non avrebbe fatto riferimento esclusivamente ai soggetti che hanno una situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento - e che, quindi, può comportare la riduzione o la perdita della prestazione -, ma avrebbe previsto indistintamente in capo a tutti i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito l'obbligo di comunicare la propria situazione reddituale, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno percepito un reddito.
4 Esegesi, questa, in linea con la finalità della norma, volta a porre l'ente che eroga la prestazione nelle condizioni di venire tempestivamente a conoscenza di variazioni della situazione reddituale del beneficiario, onde potere provvedere all'adozione tempestiva dei conseguenti provvedimenti. Queste considerazioni sono state avallate anche nella circolare dell' CP_1
n. 195 del 30 novembre 2015, riguardante l'art. 13, comma 6, lettera c), del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo cui i pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 – tra cui l'assegno sociale – “sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all' nonché quella del coniuge CP_1
o dei familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni. Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione”; nella medesima fonte è precisato che “Sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all' i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano CP_1 integralmente all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali. La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RE. deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale”; sicché, “nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni CP_2 presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall' il CP_1 titolare non è tenuto a effettuare nessuna dichiarazione reddituale all' ”. CP_2
Ne consegue che l non poteva revocare l'assegno in questione e, CP_2
a maggior ragione, non poteva pretendere la restituzione di quanto percepito dalla ricorrente in relazione all'anno 2019 per il solo fatto di non avere questa provveduto alla comunicazione dei dati reddituali, trattandosi di un obbligo che non sussiste per chi non sia titolare di altri redditi oltre alla pensione erogata dall' stesso, come nel caso di specie. CP_1
3.2 Sotto altro, seppure concorrente, profilo, nel caso di specie l' CP_1 rimasto contumace, non ha provato di avere disposto la sospensione del trattamento, preliminare alla revoca dello stesso, con la conseguenza che la revoca e la richiesta di recupero dei ratei non può considerarsi legittima.
5 Invero, secondo il dato letterale del quadro normativo sopra ricostruito, la revoca del trattamento presuppone che al pensionato sia stata comunicata l'intervenuta sospensione, poiché da questa decorrono i 60 giorni per la trasmissione del modello RED e per evitare così la revoca. Viepiù quando, come nella fattispecie controversa, la ricorrente risulta essere stata sempre titolare esclusivamente dell'assegno sociale, né è stato allegato, nemmeno in sede amministrativa, qualcosa di diverso. In definitiva, la revoca dell'assegno sociale per l'anno 2019 risulta illegittima e non è fondata la richiesta di ripetizione delle somme erogate alla ricorrente a tale titolo. Conclusivamente, pertanto, nei termini proposti il ricorso va accolto.
4. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa e distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' qui dichiarata, dichiara illegittima CP_1 la revoca dell'assegno sociale per l'anno 2019, già attribuito alla ricorrente e, per l'effetto, dichiara l'infondatezza della richiesta di ripetizione dell'importo di € 8.442,85, percepito a tale titolo nella predetta annualità. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € CP_1
1.865,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Roma, 6 febbraio 2025 Il giudice Cesare Russo
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