Decreto cautelare 28 maggio 2022
Ordinanza collegiale 10 giugno 2022
Ordinanza cautelare 4 agosto 2022
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 30/05/2025, n. 10520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10520 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10520/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05486/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5486 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gabriele Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del verbale del 16 maggio 2022 di svolgimento delle prove di efficienza fisica, della competente commissione del concorso, per esami, per l’ammissione di 60 Allievi al primo anno di corso dell’Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri;
- di tutti gli altri atti comunque presupposti, connessi o conseguenti a detto provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che la parte ricorrente, con la proposizione del ricorso in esame, ha impugnato gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, inerenti al giudizio di non idoneità alle prove di efficienza fisica del concorso per esami, per l’ammissione di 60 Allievi al primo anno di corso dell’Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, bandito nel 2022;
Rilevato che la parte ricorrente, con istanza depositata in atti in data 19 maggio 2025, ha dichiarato di non avere più interesse ad una decisione nel merito del ricorso in esame, con richiesta di compensazione delle spese di lite;
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
Il Collegio, preso atto della dichiarazione di parte ricorrente, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Le spese di lite possono compensarsi in ragione della definizione in rito della controversia e della espressa richiesta all’uopo formulata dalla parte ricorrente, alla quale l’amministrazione ministeriale resistente non si è opposta,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO