Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 10/06/2025, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 01859/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01742/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1742 del 2024, proposto da
Palumbo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Marchese, Federico Franchina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Messina e Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NI, domiciliataria ex lege in NI, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del Decreto del Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto n. 132/2024 del 04.07.2024 con cui è stata rigettata l’istanza di rilascio di una concessione demaniale marittima ubicata in località Zona Falcata del Comune di Messina avente ad oggetto la superficie della banchina del “MOLO LIBIA” nel Porto di Messina e relativo specchio acqueo antistante;
- della Relazione congiunta del Direttore Area VII – S.U.A. e del Direttore Area III – Legale, Appalti e Contratti, sottoscritta il 18.6.2024, nella quale si propone il rigetto dell’istanza;
- della Nota prot. n. 2024-05-07-0005627 del 7.5.2024, contenente il Preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge 241 del 1990; della Delibera n. 174/2024 del 28.03.2024 del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto contenente il parere favorevole al rigetto della predetta istanza di rilascio della concessione demaniale marittima; della Relazione a firma del Direttore dell’Area VII – Sportello Unico Amministrativo sottoscritta in data 11.3.2024, nella quale si propone il rigetto dell’istanza;
- del Verbale di riunione del 30.01.2024 dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e della Capitaneria di Porto di Messina a mezzo del quale, in relazione ad una diversa istanza, è stato asserito l’uso pubblico della banchina denominata “MOLO LIBIA”;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Messina e della Capitaneria di Porto di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con l’odierno ricorso la società ricorrente ha impugnato la determinazione dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina che ha rigettato la sua istanza protesa ad ottenere una concessione demaniale marittima in relazione all’area localizzata nella Zona Falcata del Porto di Messina e, in particolare, della banchina del “Molo Libia” e relativo specchio acqueo antistante, in quanto funzionale alle attività di cantieristica già in atto nell’area già in precedenza avuta in concessione dalla medesima ditta (conc. n. 746 del 18.02.2006).
Il provvedimento gravato risulta essere stato motivato per relationem , essendo stato fatto espresso riferimento, sin dalla comunicazione di preavviso di rigetto, ad un verbale di sopralluogo redatto e sottoscritto congiuntamente dall’Autorità resistente oltre che dalla Capitaneria di Porto di Messina, nell’ambito di un diverso procedimento avente a riferimento la società Zancle 757 S.r.l., col quale è stato ritenuto che “ tenuto conto della complessiva disponibilità di ormeggi, delle esigenze tecnico-funzionali del porto, si è ritenuto opportuno continuare a mantenere ad uso pubblico la banchina oggetto di istanza di concessione, in considerazione anche dei limitati spazi disponibili nel bacino portuale ”.
1.2. Per quanto attiene alla scansione procedimentale i fatti possono essere così riassunti:
- parte ricorrente ha presentato la sua istanza per l’ottenimento in concessione del Molo Libia e dell’antistante specchio acqueo il 21 febbraio 2024;
- solo in data 04.04.2024, mediante l’autonoma consultazione dell’Albo Pretorio dell’Autorità resistente, la ricorrente avrebbe appreso che la sua richiesta non aveva trovato accoglimento, come riportato nella delibera del Comitato di Gestione n. 174/2024, con la quale il predetto consesso aveva espresso parere favorevole alla proposta di rigetto dell’istanza;
- con nota del 23 aprile 2024, la società ricorrente ha formulato istanza di accesso agli atti, alla quale ha fatto seguito il preavviso di rigetto adottato dall’Autorità di Sistema Portuale resistente con nota del 7 maggio 2025, cui parte ricorrente ha replicato con delle osservazioni;
- da ultimo, previa relazione congiunta dei Direttori di Area III e VII, che hanno ritenuto non condivisibili i contenuti delle osservazioni di parte ricorrente, l’Autorità resistente ha adottato l’impugnato provvedimento di rigetto n. 132 del 4 luglio 2024.
1.3. I motivi di ricorso possono essere così riepilogati:
I) Violazione di legge – Violazione e/o falsa applicazione della legge 28.1.1994 n. 84, smi – Carenza di potere - Violazione e/o falsa applicazione della disciplina sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7.8.1990 n. 241, smi – Carenza di istruttoria – Carenza di motivazione – Illogicità e contraddittorietà manifesta – Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento -Sviamento di potere e del pubblico interesse.
Col primo mezzo di impugnazione parte ricorrente lamenta l’illegittimità della scansione procedimentale seguita dall’Autorità di Sistema Portuale resistente nel giungere all’adozione della determinazione di segno negativo impugnata in questa sede processuale.
Nello specifico, contesta che la comunicazione di preavviso di rigetto del 7 maggio 2024 sia intervenuta solo a seguito della pubblicazione del parere negativo reso dal Comitato di Gestione, oltre che successivamente all’istanza di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente.
Una volta ricevute le osservazioni di parte ricorrente, tuttavia, l’Amministrazione non avrebbe interessato nuovamente il Comitato di Gestione, con conseguente illegittimità di tale atto consultivo di tipo endoprocedimentale, tenuto conto che questo sarebbe stato adottato sulla scorta della sola relazione del responsabile del procedimento dell’11 marzo 2024, senza alcuna comunicazione di avvio del procedimento e di preavviso di rigetto, con evidente difetto di istruttoria per carenza di contraddittorio con la parte privata.
II) Violazione di legge – Violazione e/o falsa applicazione della disciplina in materia - Violazione e/o falsa applicazione della disciplina sul procedimento amministrativo – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge 7.8.1990 n. 241, smi - Errore nei presupposti di fatto – Travisamento dei fatti –- Carenza di istruttoria – Carenza di motivazione – Eccesso di potere - Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento - Sviamento di potere e del pubblico interesse.
Con la seconda censura parte ricorrente lamenta che l’Amministrazione avrebbe valorizzato un elemento istruttorio acquisito, in assenza di contraddittorio con l’odierna ditta, in seno ad un diverso procedimento amministrativo relativo ad altro operatore economico privato, venendo in rilievo una carenza nell’istruttoria e nella motivazione per quanto attiene alla procedura per cui è causa.
Sarebbe evidente, dunque, che tale elemento istruttorio acquisito aliunde non avrebbe potuto essere utilizzato nel procedimento amministrativo di cui trattasi, specie in assenza di una comunicazione di avvio del procedimento, senza considerare che i fatti presupposti al provvedimento di diniego riguardano un altro procedimento, in assenza di qualsivoglia contraddittorio con la parte ricorrente.
III) Violazione di legge – Violazione e/o falsa applicazione della disciplina in materia - Violazione e/o falsa applicazione delle norme del C.N. e del Reg. cod. nav. - Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento contenuto nell’Ordinanza n. 153 del 18.11.2022 della Capitaneria di Porto di Messina - Violazione e/o falsa applicazione della disciplina sul procedimento amministrativo –– Errore nei presupposti di fatto – Travisamento dei fatti - Carenza di istruttoria – Carenza di motivazione – Illogicità e contraddittorietà manifesta – Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento -Sviamento di potere e del pubblico interesse.
Come già in precedenza evidenziato, il provvedimento impugnato si baserebbe sul solo verbale di riunione del 30 gennaio 2024, in cui l’Autorità portuale e la Capitaneria di Porto avrebbero convenuto sulla necessità di mantenere ad uso pubblico il Molo Libia.
Orbene, secondo la prospettazione di parte ricorrente detto verbale sarebbe viziato, non solo, e non tanto, per gli aspetti già precisati nei precedenti motivi di ricorso, ma anche, e soprattutto, per manifesto contrasto tra il suo contenuto e i dettami prescritti dall’ordinanza della stessa Capitaneria di Porto n. 153 del 18 novembre 2022, con cui sono stati disciplinati gli accosti nel Porto di Messina.
L’ordinanza in parola recherebbe un regolamento, ossia una norma generale e astratta con valenza obbligatoria erga omnes .
Quest’ultima, nello specifico, all’art. 1, co. 3, avrebbe individuato le banchine, i punti d’ormeggio, i cantieri navali e i bacini di carenaggio presenti in Porto, nel senso che segue: “ a) Bacino Arsenale A.I.D. (Agenzia Industrie Difesa); b) Molo Rosso; c) Banchina Libia; …. ”, stabilendo, al successivo comma 5, come “ Le banchine commerciali “pubbliche” sono quelle di cui alle lettere k), l), m), n) ed o) elencate al precedente punto 3 ”, tra le quali, pertanto, non rientra il molo di interesse ai fini di causa ( sub c).
Da ciò si rinverrebbe l’illegittimità del verbale di sopralluogo in parola, frutto di un errore di fatto in cui sarebbe caduta la p.a., sulla natura e sulle finalità d’uso della Banchina Libia, dal momento che, in tale verbale, si legge che “ appare opportuno continuare a mantenere ad uso pubblico la banchina ”, come se si trattasse di una banchina ad uso pubblico quando, in realtà, tale banchina, ai sensi del citato regolamento, non rientrerebbe tra le banchine commerciali “pubbliche”, indicate espressamente all’art. 1, comma 5, sopra richiamato.
IV) Violazione di legge – Violazione e/o falsa applicazione della disciplina in materia richiamata nei motivi di ricorso precedenti - Violazione e/o falsa applicazione della disciplina sul procedimento amministrativo – Eccesso di potere - Illogicità e contraddittorietà manifesta – Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento - Sviamento di potere e del pubblico interesse.
La condotta delle Amministrazioni intimate sarebbe in contrasto con l’art. 1, della l.n. 241/90, nonché con l’art. 97 Cost., in punto di imparzialità e buon andamento, dal momento che con gli atti impugnati sarebbe stato violato, in maniera palese, il contraddittorio procedimentale con il privato.
2. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti col patrocinio della difesa erariale che, in primo luogo, ha chiesto l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva sia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sia del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, oltre che della Capitaneria di Porto di Messina.
Nel merito, è stato comunque chiesto il respingimento del gravame in quanto infondato.
3.1. Con memorie del 2 novembre 2024 e del 3 aprile 2025 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle proprie ragioni, introducendo altresì nuovi profili di doglianza, invero, non contenuti nel ricorso principale, con riguardo: i) all’asserito contrasto dei provvedimenti impugnati col PRP di Messina; ii) alla paventata marginalità dell’uso del Molo Libia, come risultante dagli atti di causa, da cui deriverebbe una scelta sproporzionata della p.a. in considerazione del mancato bilanciamento degli interessi dei privati; iii) alla asserita illogicità della scelta della p.a., dal momento che la banchina in commento sarebbe adiacente all’area già data in concessione alla società ricorrente, con ciò significando che la sua destinazione ad attività cantieristiche rappresenterebbe la scelta di certo più razionale.
4. All’udienza pubblica del 21 maggio 2025 il ricorso è passato in decisione.
5. Il Collegio deve prendere le mosse dalla domanda di estromissione dal giudizio formulata dall’Avvocatura dello Stato avuto riguardo al MIT, al Comando Generale delle Capitanerie di Porto e alla Capitaneria di Porto di Messina.
5.1. Partendo dal MIT, questa Sezione ha già avuto modo di rilevare come la Capitaneria di Porto sia un’Amministrazione dello Stato incardinata nell’ambito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Sul punto, l’art. 11, del r.d. n. 1611/1933, prevede come “ Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente ”.
In sostanza, venendo in rilievo un’articolazione territoriale di un’Amministrazione dello Stato, quale deve essere intesa la Capitaneria di Porto resistente, ciò comporta la legittimazione a resistere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , nell’ambito dell’odierno giudizio, con conseguente infondatezza dell’eccezione sollevata dalla parte pubblica.
5.2. Per quanto attiene al Comando generale delle Capitanerie di Porto, invece, il Collegio rileva come non vi sia stata alcuna sua intimazione in giudizio da parte dell’odierna società ricorrente, come risulta dalla piana lettura del gravame, senza considerare che tale Ente non figura neppure tra quelli costituiti in giudizio a mezzo della difesa erariale per effetto del deposito della memoria di costituzione del 16 ottobre 2024, non potendosi disporre l’estromissione dal processo di una parte non intimata e, comunque, mai costituitasi in giudizio.
5.3. L’eccezione, da ultimo, non coglie nel segno neppure avuto riguardo alla Capitaneria di Messina, tenuto conto che oggetto dell’odierna impugnativa è rappresentato (anche) dal verbale di riunione del 30 gennaio 2024, redatto e sottoscritto congiuntamente sia dall’Autorità di Sistema Portuale che dalla Capitaneria di Porto, con conseguente legittimazione a contraddire di quest’ultimo Ente nell’ambito dell’odierna controversia.
6. Sempre in via pregiudiziale, il Collegio deve altresì rilevare la parziale inammissibilità degli scritti difensivi (memorie) di parte ricorrente nella parte in cui, anziché limitarsi a precisare le conclusioni già rassegnate con le specifiche censure contenute nel ricorso principale, si sono spinte fino a dedurre, nella sostanza, nuovi vizi dell’azione amministrativa in precedenza mai contestati (cfr. supra 3.1).
Com’è noto, al fine di evitare l’aggiramento dei termini decadenziali previsti dall’art. 29 c.p.a. per la proposizione di una domanda di annullamento di atti amministrativi, nel processo amministrativo non sono ammissibili profili di censura non veicolati dall’atto introduttivo del giudizio ovvero da successivi motivi aggiunti, quanto piuttosto proposti con mere memorie conclusionali, il cui scopo non può certo essere quello di consentire un ampliamento del thema decidendum , cristallizzato nelle censure contenute nel ricorso e/o nei motivi aggiunti, con conseguente parziale inammissibilità degli scritti difensivi postumi di parte ricorrente sotto tale specifico profilo.
Quale conseguenza di quanto pocanzi evidenziato, le questioni dedotte con l’odierno ricorso saranno le uniche ad essere trattate dal Collegio, tenendo in considerazione le sole parti delle memorie citate che mirano ad una precisazione delle conclusioni di parte ricorrente e non anche di quelle che introducono, in sostanza, nuove censure avverso l’azione amministrativa che sono, oltre che inammissibili, in quanto proposte con uno strumento processuale non previsto (memoria in luogo di ricorso o motivi aggiunti), anche tardive, in quanto aventi ad oggetto dei provvedimenti per cui è già ampiamente scaduto il termine per l’impugnazione e per formulare nuove contestazioni di legittimità mediante motivi aggiunti.
Tanto premesso, il Collegio procede con l’esame del ricorso introduttivo nel merito.
Il ricorso è infondato.
7. Con la prima censura parte ricorrente lamenta la violazione procedimentale commessa dall’Autorità resistente che avrebbe adottato la comunicazione di preavviso di rigetto solo dopo il parere reso dal Comitato di Gestione che, pertanto, si sarebbe basato sulla sola relazione del RUP e non anche sulle osservazioni della parte privata.
Il motivo è infondato.
L’art. 8, co. 3, lett. f), della legge n. 84/1994 prevede come il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale disponga “… con propria delibera, sentito il Comitato di gestione, in merito alle concessioni di cui all'articolo 6, comma 10 ”.
A venire in rilievo, dunque, è un atto consultivo di tipo endoprocedimentale dal carattere obbligatorio e non vincolante.
Né la legge citata, né tantomeno il regolamento d’uso delle aree portuali del Porto di Messina, precisano la scansione procedimentale per la sua acquisizione, non indicando se esso debba intervenire prima o dopo la comunicazione di preavviso di rigetto indirizzata al privato.
Alla luce del silenzio normativo sul punto, il Collegio ritiene che una corretta interpretazione delle norme sul procedimento amministrativo imponga all’Amministrazione di acquisire detto parere prima della comunicazione di preavviso di rigetto dell’istanza, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente.
A tale conclusione è possibile giungere valorizzando il fatto che l’Amministrazione procedente è l’Autorità di Sistema Portuale, rientrando nei poteri del Presidente il rilascio di concessioni demaniali previo accertamento istruttorio e previa acquisizione del prescritto parere del Comitato di Gestione.
In una situazione di tal fatta, quindi, risulta logico ritenere come il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato sia acquisito al termine dell’attività istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, ossia nella fase antecedente rispetto alla successiva comunicazione di preavviso di rigetto.
Quest’ultima, per vero, a differenza di quanto sostenuto dalla parte ricorrente, si pone nell’ambito del segmento procedimentale successivo alla conclusione dell’istruttoria, essendo uno strumento previsto dal legislatore per instaurare una ulteriore fase in contraddittorio con gli aventi causa prima della decisione finale da parte della p.a. e dell’adozione della conseguente determinazione amministrativa.
In altri termini, la fase istruttoria si caratterizza per il suo ruolo di far emergere gli interessi pubblici e privati contrapposti, fornendo all’Amministrazione gli elementi conoscitivi necessari per giungere alla sua decisione finale.
La legge n. 84/94 ha previsto, in tema di concessioni demaniali portuali, l’arricchimento degli elementi conoscitivi dell’Amministrazione che, pertanto, non saranno basati solo sugli esiti dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento, ma anche sul parere reso dal Comitato di Gestione.
È solo dopo che tali step procedimentali siano stati compiuti che l’Amministrazione dispone di un quadro di situazione completo che le consente, validamente, dal punto di vista normativo, di emettere una decisione sui fatti emersi nel corso del procedimento, essendo coerente che solo a partire da questo momento la medesima sia tenuta a comunicare il preavviso di rigetto al privato.
Non coglie nel segno, pertanto, la censura di parte ricorrente, nella parte in cui sostiene che le sue osservazioni rispetto al preavviso di rigetto non siano state portate a conoscenza del Comitato di Gestione, perché è l’Autorità di Sistema Portuale, ossia il suo Presidente, a doverle conoscere ai fini della sua decisione finale, atteso che il parere del Comitato si risolve, ed è bene ribadirlo, in un mero atto consultivo che è espressione di un apprezzamento discrezionale di tale Organo che non è vincolante ai fini della decisione finale.
Né pare potersi predicare una duplicazione procedimentale del preavviso di rigetto, così come supposta dall’odierna parte ricorrente che, peraltro, oltre a non trovare fondamento nel sostrato normativo di riferimento sopra richiamato, sarebbe pure contraria al principio di economicità e di non aggravamento del procedimento che è alla base dell’azione amministrativa, dal momento che nello svolgere la sua attività la p.a. deve usare il minor dispendio di mezzi e strumenti possibile per raggiungere i suoi scopi.
Il primo motivo di ricorso si palesa dunque infondato.
9. Con la seconda censura parte ricorrente lamenta che l’Amministrazione avrebbe posto a fondamento del suo provvedimento di diniego un atto istruttorio acquisito in un diverso procedimento in assenza di contraddittorio.
La doglianza non coglie nel segno.
Come risulta dagli atti di causa, l’Autorità resistente ha condotto, unitamente alla Capitaneria di Porto e alla ditta interessata da una precedente istanza di concessione demaniale, un sopralluogo nel Porto di Messina, al termine del quale le pp.aa. interessate hanno concluso che “ tenuto conto della complessiva disponibilità di ormeggi, delle esigenze tecnico-funzionali del porto, si è ritenuto opportuno continuare a mantenere ad uso pubblico la banchina oggetto di istanza di concessione, in considerazione anche dei limitati spazi disponibili nel bacino portuale ”.
Il prefato sopralluogo si è tenuto in data antecedente alla presentazione dell’istanza di concessione da parte dell’odierna ricorrente, motivo per cui non si comprende come l’Amministrazione avrebbe potuto dare un avviso di avvio del procedimento a quest’ultima prima del compimento dell’atto istruttorio in commento, dal momento che esso ha avuto luogo in data antecedente rispetto all’istanza del privato odierno ricorrente.
Peraltro, quest’ultimo ha presentato un’istanza di concessione di suolo demaniale rispetto alla quale è da escludersi la necessità di una successiva comunicazione di avvio del procedimento da parte dell’Amministrazione, tenuto conto che, in questi casi, la procedura amministrativa ha, come atto di impulso, una richiesta del privato e non già un atto unilaterale dell’Amministrazione.
Infondata risulta essere, altresì, la medesima censura nella parte in cui ravvisa la sussistenza di un difetto di istruttoria e/o di motivazione nel caso in esame.
In primo luogo, non sussistono preclusioni in capo all’Amministrazione di poter porre a base di proprie decisioni elementi informativi e/o valutazioni compiute nel corso di un diverso procedimento amministrativo.
Nel caso in esame, nell’ambito dell’istruttoria compiuta pochi giorni prima della presentazione dell’istanza di concessione dalla parte ricorrente, le Amministrazioni resistenti, presa contezza dello stato dei luoghi e dell’uso del Porto, hanno condiviso sulla necessità di lasciare all’uso pubblico il Molo Libia, esprimendo una valutazione discrezionale di tipo generalizzato avente ad oggetto un bene pubblico, e non dunque apprezzamenti riferibili, in via esclusiva, al diverso procedimento attivato dalla Zancle 757 S.r.l..
Tale dato, ovviamente, non è mutato dopo la presentazione dell’istanza di parte ricorrente, tenuto conto del breve lasso di tempo intercorso tra tali due eventi, con ciò significando che l’Amministrazione non ha compiuto alcuna violazione procedimentale nel sostenere la sua decisione facendo riferimento a detto verbale di riunione.
Del resto, non ha fondamento la pretesa di parte ricorrente circa una riedizione del sopralluogo in sua presenza al fine di soddisfare le sue garanzie di contraddittorio, tenuto conto, da un lato, che al sopralluogo le Amministrazioni coinvolte hanno fatto seguire una valutazione discrezionale sull’uso pubblico del Molo Libia sulla quale parte ricorrente non avrebbe potuto, in via istruttoria, fornire alcun apporto per giungere a risultati diversi, salvo l’evidenziare degli errori di fatto che, comunque, non ha dedotto neppure in questa sede processuale.
In secondo luogo, poi, prima che con il ricorso, parte ricorrente ha avuto la sua chance di contraddittorio endoprocedimentale a seguito della comunicazione di preavviso di rigetto, rispetto alla quale ha prodotto delle osservazioni dalla cui lettura emerge come l’effettuazione di un nuovo sopralluogo avrebbe comportato, soltanto, un indebito appesantimento della procedura, peraltro da evitare in ossequio al principio di non aggravamento dei procedimenti amministrativi.
Neppure è predicabile un difetto di motivazione, tenuto conto che la motivazione per relationem dei provvedimenti amministrativi risulta essere pacificamente ammessa dalla giurisprudenza.
Così come non sussiste una violazione del contraddittorio endoprocedimentale, dal momento che il ricorrente ha comunque ricevuto una comunicazione di preavviso di rigetto, all’esito dell’istruttoria di segno negativo compiuta dall’Amministrazione e del coevo parere sfavorevole del Comitato di Gestione, rispetto alla quale ha prodotto delle osservazioni che non sono state ritenute in grado, con statuizione condivisa dal Collegio, di superare le criticità evidenziate dall’Amministrazione procedente.
Anche la seconda censura non può dunque trovare l’avallo del Collegio.
10. Con il terzo mezzo di impugnazione parte ricorrente lamenta il contrasto esistente tra il verbale di sopralluogo del 30 gennaio 2024 e l’ordinanza n. 153 del 18 novembre 2022.
Anche tale motivo si palesa destituito di fondamento.
Così come riportato dalla stessa parte ricorrente, il regolamento citato adottato dalla Capitaneria di Porto ha individuato, all’art. 1, co. 3, le banchine, i punti d’ormeggio, i cantieri navali e i bacini di carenaggio presenti in Porto, nel senso che segue: “ a) Bacino Arsenale A.I.D. (Agenzia Industrie Difesa); b) Molo Rosso; c) Banchina Libia; ... ”, stabilendo, al successivo comma 5, come “ Le banchine commerciali “pubbliche” sono quelle di cui alle lettere k), l), m), n) ed o) elencate al precedente punto 3 ”.
Alla luce della prefata ordinanza, dunque, la Banchina Libia non rientra tra le banchine commerciali pubbliche.
Tale assunto, tuttavia, viene travisato dalla parte ricorrente nei suoi scritti difensivi, dal momento che si vorrebbe sostenere come la mancata riconduzione di detto molo in tale categoria determinerebbe un’assenza dell’uso pubblico del medesimo, con conseguente illegittimità in nuce della scelta dell’Amministrazione di non dare in concessione ai privati la banchina.
Il fatto che l’ordinanza non ricomprenda la banchina Libia tra quelle commerciali e pubbliche del Porto di Messina, comporta soltanto che tale molo sia da ritenersi non commerciale, restando comunque pubblico, alla luce della sua vocazione demaniale, potendo (e non dovendo) essere dato in concessione ai privati.
Avuto riguardo alla banchina in esame, le Amministrazioni interessate hanno preso atto che essa sarebbe l’unica, al momento, a non essere stata data in concessione, ritenendo opportuno lasciarla al pubblico uso all’esito di una valutazione eminentemente discrezionale che non risulta essere affatto illogica o sproporzionata, oltre a non essere neppure in contrasto col regolamento presupposto.
11. Col quarto motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1, della legge n. 241/90, oltre che dell’art. 97 Cost., riproponendo le precedenti censure in tema di mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale.
Anche tale censura non può trovare accoglimento, alla luce delle motivazioni già rese in precedenza nell’odierna decisione.
12. Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti, da suddividersi in parti uguali tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Messina (€ 1.500,00) e Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina (€ 1.500,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Profili | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO