Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 01/04/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. RG. 725/2024
TRIBUNALE DI GROSSETO
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 725/2024
Il giorno 01/04/2025, alle ore 10.00, innanzi alla dott.ssa Cristina Nicolò, sono comparsi:
- l'avv. Benedetta De Luca per;
Parte_1
- gli avv.ti Edoardo Adducci e Ilaria Camilletti per RC SI e CP_1
EL LI;
L'avv. De Luca rappresenta di non aver provveduto alla notifica nei confronti di
[...]
. Ciò detto si riporta ai propri scritti. Controparte_2
Gli avv.ti Adducci e Camilletti si oppongono alla rilevata estinzione del giudizio e si riportano ai propri scritti difensivi.
Il giudice dato atto di quanto sopra;
valutata la complessità della lite;
ritenuto che
in ragione delle domande formulate dalle parti e dalle difese svolte ricorrano i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281 decies c.p.c.: ritenuta la causa matura per la decisione anche in riferimento alla rilevata questione di estinzione del presente giudizio;
P.Q.M.
dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato;
visti gli arti. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c.; invita le parti a discutere la causa.
I procuratori si riportano ai propri scritti, insistendo nelle rispettive conclusioni.
Dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento delle parti, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Cristina Nicolo'
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, all'udienza del 01/04/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 725/2024, promossa da:
con la mandataria (C.F. , elettivamente Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
domiciliata in Grosseto, Viale Matteotti n. 43, presso lo studio dell'Avv. BENEDETTA DE LUCA che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
contro
(C.F. ), SI RC (C.F. ) e CP_1 C.F._1 C.F._2
EL LI (C.F. , elettivamente domiciliati in Roma, Via del Vascello n. C.F._3
6, presso lo studio degli avv.ti EDOARDO ADDUCCI e ILARIA CAMILLETTI che li rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
Oggetto: merito di opposizione all'esecuzione nella procedura R.G.E. n. 229/2016;
Conclusioni: come da antescritto verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio rappresenta il merito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. introdotto da
[...]
con la mandataria , all'esito dell'ordinanza emessa in data Parte_1 Parte_2
25.01.2024, con la quale il GE ha rigettato l'istanza di sospensione formulata dagli odierni convenuti unitamente al ricorso in opposizione. In particolare, parte attrice ha chiesto rigettarsi l'opposizione,
contestando l'ordinanza emessa in fase cautelare nella parte in cui è stato individuato il diritto del coniuge non debitore a percepire, in sede di distribuzione del ricavato, la metà dello stesso. Si costituivano IM CO, e LI LI, chiedendo preliminarmente dichiararsi CP_1
l'improcedibilità dell'atto di citazione per violazione del termine di iscrizione a ruolo del giudizio,
l'inammissibilità della domanda attorea poiché nuova, nonché la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, comma 3, n. 3 c.p.c. Inoltre, eccepivano il difetto di legittimazione,
rappresentanza e autorizzazione della e chiedevano rigettarsi la domanda attorea in Parte_2
quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa, all'esito della trasformazione del rito e della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., precisate le conclusioni, viene oggi in decisione.
******
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c. per la mancata integrazione del contraddittorio, da parte dell'attore, nei confronti del litisconsorte necessario nel termine concesso da questo giudicante come rilevato con decreto del 27.1.2025.
Non può, tuttavia, procedersi alla declaratoria di estinzione ex art. 307 c.p.c. mediante ordinanza e con applicazione dell'art. 310 ultimo comma c.p.c. in quanto è sorta controversia in ordine all'estinzione del processo. Tale controversia deve, dunque, essere decisa con sentenza.
Occorre premettere che, nelle opposizioni all'esecuzione il litisconsorzio processuale è necessario con tutti i creditori che rivestano la qualità di procedente o di interventore al momento in cui la singola opposizione sia instaurata.
Nel caso di specie, parte attrice non ha provveduto alla notifica dell'atto di citazione al creditore intervenuto . Controparte_2
Ebbene, qualora nel giudizio manchi l'evocazione di tale parte necessaria, è necessario, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 102 c.p.c. provvedere all'integrazione del contraddittorio nei riguardi del litisconsorte pretermesso.
Al riguardo, deve rilevarsi che il termine fissato dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 c.p.c. “ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai
sensi dell'art. 153 c.p.c., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del
litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex artt. 291,
terzo comma, e 307, terzo comma, c.p.c. comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo,
anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di
una parte necessaria” (ex multis, Cass., Sez. III, 13.9.2019, n.22866).
Inoltre, occorre evidenziare che “in caso di ordine d'integrazione del contraddittorio ex art. 102 cod. proc.
civ., poiché all'omissione consegue l'estinzione del giudizio, deve ritenersi che all'incombente sia onerato
chiunque abbia interesse a impedire l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ.” (Cass. n.
3967/2012).
Ciò detto, deve rilevarsi che nel caso di specie è stato emesso provvedimento di integrazione del contraddittorio in data 16.10.2024 e che né parte attrice, come dichiarato all'odierna udienza, né parte convenuta hanno provveduto alla notifica nel termine concesso.
Dalla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_2
deriva, dunque, l'estinzione ex art 307 c.p.c. del presente giudizio.
Quanto al profilo delle spese di lite, alla luce del contegno processuale di parte attrice all'odierna udienza e delle difese svolte da parte convenuta che si è opposta alla declaratoria di estinzione,
nonostante il rilievo già formulato con decreto del 27.1.2025, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'estinzione del processo.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Grosseto, lì 01/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò