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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 07/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2709/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Simon Tschager - Giudice relatore
Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. r.g. 2709/2023 promosso con ricorso depositato in data 08/09/2023 da:
, nata il [...] a [...] e residente a [...]
Harrasser n. 23 interno 3, rappresentata e difesa dall'avv. WILD HEINRICH e dall'avv.
PITTRACHER STEFAN giusta delega in atti, presso il cui studio in VIA PONTE AQUILA 10 in
39042 BRESSANONE ha eletto domicilio;
- ricorrente -
avente ad oggetto la dichiarazione di morte presunta di nato a [...] il [...], con ultima residenza a Brunico (BZ), Persona_1
frazione Riscone, via Harrasser n. 23 interno 3;
e con l'intervento del
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bolzano;
- parte intervenuta -
causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
formulate dalla parte ricorrente
pag. 1 di 7 all'udienza del 29/10/2024: “[…] Il procuratore di parte ricorrente conclude come da ricorso introduttivo […]”
come da ricorso introduttivo: “[…] tutto ciò premesso CHIEDE che l'On. Tribunale di Bolzano voglia, ai sensi degli artt. 473 bis.62 e bis.63 c.p.c. e 58 c.c., dichiarare la morte presunta di Persona_1 nato a [...] il [...], già residente a [...].”
formulate dal Pubblico Ministero in data 04-05/11/2024: “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con “ricorso per dichiarazione di morte presunta ex art. 473 bis.62 c.p.c.” di data 07/09/2023
(depositato in data 08/09/2023) la ricorrente chiede a questo Tribunale di Parte_1
“dichiarare la morte presunta di , deducendo Persona_1
- di essere la moglie di (nato a [...] il [...]), con ultima Persona_1
residenza a Brunico, Riscone, via Harrasser 23, cancellato per irreperibilità anagrafica in data 30.01.2023;
- che il signor era affetto da morbo di Parkinson e assumeva regolarmente Persona_1
farmaci per il trattamento di questa malattia e che i farmaci gli creavano disturbi;
- che in data 09.12.2012 il signor verso le ore 01.00, lasciava a piedi la casa, Persona_1
che successivamente è stato visto presso la discoteca Puka Naka, che verso le ore 05.00 dello stesso giorno ha prelevato con il bancomat della signora un importo di euro Pt_1
500,00;
- che già in precedenza il signor aveva riferito che si sarebbe suicidato gettandosi da Per_1
un ponte o tramite impiccagione;
- che, sempre in data 09.12.2012, la signora ha denunciato la scomparsa del signor Pt_1
presso il Comando Stazione Carabinieri di Brunico;
Per_1
- che da allora la signora non ha più notizie del proprio marito;
Pt_1
- che i suoi successori in caso di morte sono la ricorrente nonché i due figli comuni Per_2
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]),
[...] Persona_3
entrambi residenti a [...];
- che il signor non aveva un patrimonio degno di nota cosicché non è stato presentato Per_1
pag. 2 di 7 ricorso per la dichiarazione di assenza;
- che la morte presunta può peraltro essere dichiarata anche se sia mancata la dichiarazione di assenza (art. 58, co. 3, c.c.);
- che in ogni caso sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia del signor
Per_1
- che non esiste alcun procuratore o rappresentante legale dello scomparso, né persona che sarebbe gravata da obbligazioni o perderebbe diritti per effetto della morte dello stesso;
- che intende far dichiarare la morta presunta del predetto scomparso.
2. Con decreto di data 20/09/2023 la Presidente del Tribunale provvedeva ex art. 473 bis.62. cpc a nominare il giudice designato, ordinava l'inserimento del ricorso per estratto nella Gazzetta
Ufficiale e in due giornali con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire entro sei mesi dall'ultima pubblicazione (il Collegio dà atto che non risultano essere pervenute notizie).
Con “istanza di fissazione dell'udienza ex art. 473 bis.62, co. 5 c.p.c.” di data 09/05/2024, la ricorrente deduceva di aver provveduto alle pubblicazioni disposte e chiedeva al Tribunale di fissare l'udienza di comparizione delle persone indicate nel ricorso. Il giudice fissava udienza per il giorno 02/07/2024 assegnando termine per la notifica, udienza poi differita – su richiesta della ricorrente – al 10/09/2024.
All'udienza del 10/09/2024 comparivano la ricorrente (moglie del signor Parte_1
nonché (nato a [...] il giorno 30/06/2006) e Persona_1 Persona_2 Persona_3
(nata a [...] il giorno 24/09/2008), questi ultimi figlio rispettivamente figlia del signor
(nei confronti di detti figli è tato instaurato regolarmente il contraddittorio). Nel Persona_1
corso del procedimento la ricorrente ha prodotto ampia documentazione riguardante le ricerche
(rimaste infruttuose) effettuate per ritrovare il signor Infine, il procuratore di parte Persona_1
ricorrente ha concluso nei termini sopra riportati. Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
3. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Va premesso che la ricorrente è legittimata a proporre il presente ricorso, essendo essa la moglie dello scomparso signor (cfr. certificato di matrimonio dimesso in atti;
dal Persona_1
medesimo certificato si evince che il padre dello scomparso è il signor e la madre è Parte_2
pag. 3 di 7 la signora . Dallo stato di famiglia storico si evince inoltre che i figli dello Parte_3
scomparso sono (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Persona_2 Persona_3
24.09.2008).
Dall'ampia documentazione prodotta dalla ricorrente emerge che il signor ha Persona_1 lasciato l'appartamento presso il quale abitava con la moglie ed i figli il giorno 09.12.2012 verso le ore 01.00 senza mai più tornavi e senza lasciare notizie di sé. L'ultima notizia certa è quella del prelievo del bancomat da lui effettuato a Brunico (BZ) il 09/12/2012 alle ore 03:43.
Dall'ampia documentazione dimessa (che documenta le ricerche espletate dalle forze dell'ordine e dalla Procura della Repubblica in Italia e all'estero) emergono peraltro anche le dichiarazioni di due persone che avrebbero visto lo scomparso dopo il giorno 09/12/2012, dichiarazioni che a parere del
Collegio non possono però ritenersi prova di effettiva notizia dello scomparso:
- la dichiarazione di una ragazza minorenne che riferiva di aver visto il signor Per_1
il giorno 10 o 11 dicembre 2012 nel treno tra Fortezza e Bressanone (BZ) (cfr. pagina
[...]
17 della documentazione della Procura della Repubblica dimessa dalla ricorrente); la circostanza che la detta ragazza non conosceva personalmente lo scomparso, che il colloquio era di breve durata (nel breve colloquio il signore che parlava con la ragazza non si è presentato con nome e cognome ma le ha solo chiesto in tedesco “se quel treno si stava recando alla stazione dei treni di Verona Porta Nuova”), che la presenza del
[...]
sul detto treno non risulta essere stata riferita anche da altre persone, che dalle Per_1
informazioni rese dal servizio trasporti locali SAD non emerge alcun rispettivo tragitto dello scomparso in detto periodo (cfr. pagina 32 della documentazione della Procura della
Repubblica dimessa dalla ricorrente), che le indicazioni di data (10 o 11 dicembre 2012) sono imprecise e che non vi sono elementi oggettivi a conferma della detta dichiarazione, fanno concludere questo Collegio che non possa essere riconosciuta a detta dichiarazione la qualità di notizia idonea a far ritenere provata la sussistenza in vita del alla Persona_1
detta data (10 o 11 dicembre 2012);
- la dichiarazione di un signore che riferiva di aver visto il signor nel mese di Persona_1
aprile 2013 a Salisburgo (Austria); anche questa dichiarazione non appare sufficientemente chiara e precisa da poter essere qualificata notizia dello scomparso: il detto signore non conosceva personalmente lo scomparso (nel breve colloquio la persona che parlava con detto signore non si è presentata con nome e cognome ma ha solo chiesto al signore in lingua albanese “se a Salisburgo esistono locali o club albanesi”), vi sono delle pag. 4 di 7 incongruenze tra quanto da lui dichiarato alle forze dell'ordine (pagg. 83 ss. della documentazione della Procura della Repubblica dimessa dalla ricorrente) e al fratello del
(pagg. 65 e 66 della documentazione della Procura della Repubblica Persona_1
dimessa dalla ricorrente); quanto da lui dichiarato non risulta confermato da altri elementi oggettivi certi;
il Collegio non ritiene pertanto di poter riconoscere a detta dichiarazione la qualità di notizia idonea a far ritenere provata la sussistenza in vita del alla Persona_1
detta data (mese di aprile 2013).
Dalla lettura dell'ampio materiale prodotto dalla ricorrente deve concludersi che l'ultima effettiva notizia della sussistenza in vita del signor oggettivamente riscontrabile Persona_1
risale al giorno 09/12/2012. Le condizioni di salute di (soffriva di Parkinson) e Persona_1
la conseguente necessità di assumere regolarmente farmaci, fanno ritenere ragionevolmente inverosimile che lo stesso possa essere tuttora in vita senza mai essere stato ricoverato presso una struttura pubblica (ospedale) per le necessarie cure, ricovero che sarebbe sicuramente emerso nel corso delle indagini effettuate dagli organi di polizia. A ciò si aggiunge il fatto che l'amore paterno che lo stesso aveva da sempre mostrato verso i figli (come emerge chiaramente dagli atti) fa ritenere inverosimile che lo stesso possa tuttora essere in vita senza aver in tutti gli anni passati mai tentato di mettersi in contatto con loro (i figli sentiti all'udienza del 10/09/2024 hanno confermato di non avere mai avuto notizie di lui). Tutti questi elementi, letti unitamente alle circostanze della sua scomparsa, al suo precario stato di salute anche psichico (aveva nel periodo prima della sua scomparsa esplicitato varie volte idee suicidarie) e la continua mancanza di notizie circa la sua sussistenza in vita, fanno ritenere che non sia Persona_1 più in vita. Sono in ogni caso passati più di 10 anni da quando risale l'ultima notizia dello scomparso, sicché sussistono le condizioni per dichiararne la morte presunta.
La data della morte, valutato ogni elemento in atti, viene individuata alla fine del giorno 09 dicembre 2012 (non è possibile indicare l'ora esatta della sua morte presunta).
A norma dell'art. 473. bis.63. cpc devono essere disposte le inserzioni della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e la pubblicazione nel sito internet del
Ministero della giustizia. Non appare nel caso di specie opportuno (poiché ritenuto nel caso di specie superfluo) ordinare altri mezzi di pubblicazione (ad es. giornali).
4. Va, infine, evidenziato quanto segue: nel presente procedimento la parte ricorrente dà per sussistente la giurisdizione italiana e l'applicazione della legge sostanziale italiana.
Per mera completezza il Collegio evidenzia che sussiste, in ogni caso, la giurisdizione del giudice pag. 5 di 7 italiano adito anche ai sensi dell'art. 22 comma secondo lettera b) e lettera c) della legge
31/05/1995 n. 218 avendo avuto la sua ultima residenza in Italia (nella provincia di Persona_1
Bolzano) e producendo la dichiarazione della sua morte presunta effetti giuridici nell'ordinamento italiano.
In ordine alla legge applicabile va evidenziato che la ricorrente formula la propria richiesta a norma della legge sostanziale italiana (richiamando nella sua istanza l'art. 58 c.c.). Questo Collegio ribadisce che sussistono – come già sopra indicato – i presupposti richiesti dall'art. 58 codice civile italiano per dichiarare la morte presunta di Per mera completezza questo Collegio Persona_1 evidenzia però anche che sussistono altresì i presupposti richiesti dall'art. 59.2 lettera b) della legge n. 03/L-007 della Repubblica del Kosovo poiché da oltre 5 anni non si hanno notizie di
[...]
e le condizioni in cui è scomparso fanno presumere che lo stesso non sia più in vita. Per_1
Quindi, laddove si ritenesse applicabile (a norma dell'art. 22 comma primo legge 31/05/1995 n.
218, al quale corrisponde la disposizione dell'art. 21 legge n. 08/L-028 della Repubblica del
Kosovo) al caso di specie la legge sostanziale della Repubblica del Kosovo, questo Collegio giungerebbe comunque – ferma in ogni caso la giurisdizione del Tribunale italiano adito – alla medesima conclusione con conseguente accoglimento della domanda della ricorrente e dichiarazione della morte presunta di Persona_1
5. Nulla va disposto in punto spese di lite trattandosi di giurisdizione necessaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione reietta o assorbita, così dispone:
1) dichiara la morte presunta (avvenuta alla fine del giorno 09 dicembre 2012) di Persona_1
(nato a [...] il [...], figlio del padre e della madre Parte_2 Pt_3
, la cui ultima residenza in vita era in Brunico (BZ), frazione Riscone, via Harrasser n. 23
[...]
interno 3.
2) ordina l'inserzione per estratto della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e la pubblicazione nel sito internet del Ministero della giustizia, a cura di qualunque interessato.
3) dispone che copia della Gazzetta ufficiale venga depositata presso la cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza stessa.
4) dispone che la Cancelleria provveda alle comunicazioni di legge.
pag. 6 di 7 5) nulla da provvedere sulle spese del procedimento.
Così deciso in Camera di Consiglio in Bolzano, il giorno 02 dicembre 2024.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Simon Tschager - Giudice relatore
Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. r.g. 2709/2023 promosso con ricorso depositato in data 08/09/2023 da:
, nata il [...] a [...] e residente a [...]
Harrasser n. 23 interno 3, rappresentata e difesa dall'avv. WILD HEINRICH e dall'avv.
PITTRACHER STEFAN giusta delega in atti, presso il cui studio in VIA PONTE AQUILA 10 in
39042 BRESSANONE ha eletto domicilio;
- ricorrente -
avente ad oggetto la dichiarazione di morte presunta di nato a [...] il [...], con ultima residenza a Brunico (BZ), Persona_1
frazione Riscone, via Harrasser n. 23 interno 3;
e con l'intervento del
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bolzano;
- parte intervenuta -
causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
formulate dalla parte ricorrente
pag. 1 di 7 all'udienza del 29/10/2024: “[…] Il procuratore di parte ricorrente conclude come da ricorso introduttivo […]”
come da ricorso introduttivo: “[…] tutto ciò premesso CHIEDE che l'On. Tribunale di Bolzano voglia, ai sensi degli artt. 473 bis.62 e bis.63 c.p.c. e 58 c.c., dichiarare la morte presunta di Persona_1 nato a [...] il [...], già residente a [...].”
formulate dal Pubblico Ministero in data 04-05/11/2024: “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con “ricorso per dichiarazione di morte presunta ex art. 473 bis.62 c.p.c.” di data 07/09/2023
(depositato in data 08/09/2023) la ricorrente chiede a questo Tribunale di Parte_1
“dichiarare la morte presunta di , deducendo Persona_1
- di essere la moglie di (nato a [...] il [...]), con ultima Persona_1
residenza a Brunico, Riscone, via Harrasser 23, cancellato per irreperibilità anagrafica in data 30.01.2023;
- che il signor era affetto da morbo di Parkinson e assumeva regolarmente Persona_1
farmaci per il trattamento di questa malattia e che i farmaci gli creavano disturbi;
- che in data 09.12.2012 il signor verso le ore 01.00, lasciava a piedi la casa, Persona_1
che successivamente è stato visto presso la discoteca Puka Naka, che verso le ore 05.00 dello stesso giorno ha prelevato con il bancomat della signora un importo di euro Pt_1
500,00;
- che già in precedenza il signor aveva riferito che si sarebbe suicidato gettandosi da Per_1
un ponte o tramite impiccagione;
- che, sempre in data 09.12.2012, la signora ha denunciato la scomparsa del signor Pt_1
presso il Comando Stazione Carabinieri di Brunico;
Per_1
- che da allora la signora non ha più notizie del proprio marito;
Pt_1
- che i suoi successori in caso di morte sono la ricorrente nonché i due figli comuni Per_2
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]),
[...] Persona_3
entrambi residenti a [...];
- che il signor non aveva un patrimonio degno di nota cosicché non è stato presentato Per_1
pag. 2 di 7 ricorso per la dichiarazione di assenza;
- che la morte presunta può peraltro essere dichiarata anche se sia mancata la dichiarazione di assenza (art. 58, co. 3, c.c.);
- che in ogni caso sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia del signor
Per_1
- che non esiste alcun procuratore o rappresentante legale dello scomparso, né persona che sarebbe gravata da obbligazioni o perderebbe diritti per effetto della morte dello stesso;
- che intende far dichiarare la morta presunta del predetto scomparso.
2. Con decreto di data 20/09/2023 la Presidente del Tribunale provvedeva ex art. 473 bis.62. cpc a nominare il giudice designato, ordinava l'inserimento del ricorso per estratto nella Gazzetta
Ufficiale e in due giornali con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire entro sei mesi dall'ultima pubblicazione (il Collegio dà atto che non risultano essere pervenute notizie).
Con “istanza di fissazione dell'udienza ex art. 473 bis.62, co. 5 c.p.c.” di data 09/05/2024, la ricorrente deduceva di aver provveduto alle pubblicazioni disposte e chiedeva al Tribunale di fissare l'udienza di comparizione delle persone indicate nel ricorso. Il giudice fissava udienza per il giorno 02/07/2024 assegnando termine per la notifica, udienza poi differita – su richiesta della ricorrente – al 10/09/2024.
All'udienza del 10/09/2024 comparivano la ricorrente (moglie del signor Parte_1
nonché (nato a [...] il giorno 30/06/2006) e Persona_1 Persona_2 Persona_3
(nata a [...] il giorno 24/09/2008), questi ultimi figlio rispettivamente figlia del signor
(nei confronti di detti figli è tato instaurato regolarmente il contraddittorio). Nel Persona_1
corso del procedimento la ricorrente ha prodotto ampia documentazione riguardante le ricerche
(rimaste infruttuose) effettuate per ritrovare il signor Infine, il procuratore di parte Persona_1
ricorrente ha concluso nei termini sopra riportati. Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
3. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Va premesso che la ricorrente è legittimata a proporre il presente ricorso, essendo essa la moglie dello scomparso signor (cfr. certificato di matrimonio dimesso in atti;
dal Persona_1
medesimo certificato si evince che il padre dello scomparso è il signor e la madre è Parte_2
pag. 3 di 7 la signora . Dallo stato di famiglia storico si evince inoltre che i figli dello Parte_3
scomparso sono (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Persona_2 Persona_3
24.09.2008).
Dall'ampia documentazione prodotta dalla ricorrente emerge che il signor ha Persona_1 lasciato l'appartamento presso il quale abitava con la moglie ed i figli il giorno 09.12.2012 verso le ore 01.00 senza mai più tornavi e senza lasciare notizie di sé. L'ultima notizia certa è quella del prelievo del bancomat da lui effettuato a Brunico (BZ) il 09/12/2012 alle ore 03:43.
Dall'ampia documentazione dimessa (che documenta le ricerche espletate dalle forze dell'ordine e dalla Procura della Repubblica in Italia e all'estero) emergono peraltro anche le dichiarazioni di due persone che avrebbero visto lo scomparso dopo il giorno 09/12/2012, dichiarazioni che a parere del
Collegio non possono però ritenersi prova di effettiva notizia dello scomparso:
- la dichiarazione di una ragazza minorenne che riferiva di aver visto il signor Per_1
il giorno 10 o 11 dicembre 2012 nel treno tra Fortezza e Bressanone (BZ) (cfr. pagina
[...]
17 della documentazione della Procura della Repubblica dimessa dalla ricorrente); la circostanza che la detta ragazza non conosceva personalmente lo scomparso, che il colloquio era di breve durata (nel breve colloquio il signore che parlava con la ragazza non si è presentato con nome e cognome ma le ha solo chiesto in tedesco “se quel treno si stava recando alla stazione dei treni di Verona Porta Nuova”), che la presenza del
[...]
sul detto treno non risulta essere stata riferita anche da altre persone, che dalle Per_1
informazioni rese dal servizio trasporti locali SAD non emerge alcun rispettivo tragitto dello scomparso in detto periodo (cfr. pagina 32 della documentazione della Procura della
Repubblica dimessa dalla ricorrente), che le indicazioni di data (10 o 11 dicembre 2012) sono imprecise e che non vi sono elementi oggettivi a conferma della detta dichiarazione, fanno concludere questo Collegio che non possa essere riconosciuta a detta dichiarazione la qualità di notizia idonea a far ritenere provata la sussistenza in vita del alla Persona_1
detta data (10 o 11 dicembre 2012);
- la dichiarazione di un signore che riferiva di aver visto il signor nel mese di Persona_1
aprile 2013 a Salisburgo (Austria); anche questa dichiarazione non appare sufficientemente chiara e precisa da poter essere qualificata notizia dello scomparso: il detto signore non conosceva personalmente lo scomparso (nel breve colloquio la persona che parlava con detto signore non si è presentata con nome e cognome ma ha solo chiesto al signore in lingua albanese “se a Salisburgo esistono locali o club albanesi”), vi sono delle pag. 4 di 7 incongruenze tra quanto da lui dichiarato alle forze dell'ordine (pagg. 83 ss. della documentazione della Procura della Repubblica dimessa dalla ricorrente) e al fratello del
(pagg. 65 e 66 della documentazione della Procura della Repubblica Persona_1
dimessa dalla ricorrente); quanto da lui dichiarato non risulta confermato da altri elementi oggettivi certi;
il Collegio non ritiene pertanto di poter riconoscere a detta dichiarazione la qualità di notizia idonea a far ritenere provata la sussistenza in vita del alla Persona_1
detta data (mese di aprile 2013).
Dalla lettura dell'ampio materiale prodotto dalla ricorrente deve concludersi che l'ultima effettiva notizia della sussistenza in vita del signor oggettivamente riscontrabile Persona_1
risale al giorno 09/12/2012. Le condizioni di salute di (soffriva di Parkinson) e Persona_1
la conseguente necessità di assumere regolarmente farmaci, fanno ritenere ragionevolmente inverosimile che lo stesso possa essere tuttora in vita senza mai essere stato ricoverato presso una struttura pubblica (ospedale) per le necessarie cure, ricovero che sarebbe sicuramente emerso nel corso delle indagini effettuate dagli organi di polizia. A ciò si aggiunge il fatto che l'amore paterno che lo stesso aveva da sempre mostrato verso i figli (come emerge chiaramente dagli atti) fa ritenere inverosimile che lo stesso possa tuttora essere in vita senza aver in tutti gli anni passati mai tentato di mettersi in contatto con loro (i figli sentiti all'udienza del 10/09/2024 hanno confermato di non avere mai avuto notizie di lui). Tutti questi elementi, letti unitamente alle circostanze della sua scomparsa, al suo precario stato di salute anche psichico (aveva nel periodo prima della sua scomparsa esplicitato varie volte idee suicidarie) e la continua mancanza di notizie circa la sua sussistenza in vita, fanno ritenere che non sia Persona_1 più in vita. Sono in ogni caso passati più di 10 anni da quando risale l'ultima notizia dello scomparso, sicché sussistono le condizioni per dichiararne la morte presunta.
La data della morte, valutato ogni elemento in atti, viene individuata alla fine del giorno 09 dicembre 2012 (non è possibile indicare l'ora esatta della sua morte presunta).
A norma dell'art. 473. bis.63. cpc devono essere disposte le inserzioni della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e la pubblicazione nel sito internet del
Ministero della giustizia. Non appare nel caso di specie opportuno (poiché ritenuto nel caso di specie superfluo) ordinare altri mezzi di pubblicazione (ad es. giornali).
4. Va, infine, evidenziato quanto segue: nel presente procedimento la parte ricorrente dà per sussistente la giurisdizione italiana e l'applicazione della legge sostanziale italiana.
Per mera completezza il Collegio evidenzia che sussiste, in ogni caso, la giurisdizione del giudice pag. 5 di 7 italiano adito anche ai sensi dell'art. 22 comma secondo lettera b) e lettera c) della legge
31/05/1995 n. 218 avendo avuto la sua ultima residenza in Italia (nella provincia di Persona_1
Bolzano) e producendo la dichiarazione della sua morte presunta effetti giuridici nell'ordinamento italiano.
In ordine alla legge applicabile va evidenziato che la ricorrente formula la propria richiesta a norma della legge sostanziale italiana (richiamando nella sua istanza l'art. 58 c.c.). Questo Collegio ribadisce che sussistono – come già sopra indicato – i presupposti richiesti dall'art. 58 codice civile italiano per dichiarare la morte presunta di Per mera completezza questo Collegio Persona_1 evidenzia però anche che sussistono altresì i presupposti richiesti dall'art. 59.2 lettera b) della legge n. 03/L-007 della Repubblica del Kosovo poiché da oltre 5 anni non si hanno notizie di
[...]
e le condizioni in cui è scomparso fanno presumere che lo stesso non sia più in vita. Per_1
Quindi, laddove si ritenesse applicabile (a norma dell'art. 22 comma primo legge 31/05/1995 n.
218, al quale corrisponde la disposizione dell'art. 21 legge n. 08/L-028 della Repubblica del
Kosovo) al caso di specie la legge sostanziale della Repubblica del Kosovo, questo Collegio giungerebbe comunque – ferma in ogni caso la giurisdizione del Tribunale italiano adito – alla medesima conclusione con conseguente accoglimento della domanda della ricorrente e dichiarazione della morte presunta di Persona_1
5. Nulla va disposto in punto spese di lite trattandosi di giurisdizione necessaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione reietta o assorbita, così dispone:
1) dichiara la morte presunta (avvenuta alla fine del giorno 09 dicembre 2012) di Persona_1
(nato a [...] il [...], figlio del padre e della madre Parte_2 Pt_3
, la cui ultima residenza in vita era in Brunico (BZ), frazione Riscone, via Harrasser n. 23
[...]
interno 3.
2) ordina l'inserzione per estratto della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e la pubblicazione nel sito internet del Ministero della giustizia, a cura di qualunque interessato.
3) dispone che copia della Gazzetta ufficiale venga depositata presso la cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza stessa.
4) dispone che la Cancelleria provveda alle comunicazioni di legge.
pag. 6 di 7 5) nulla da provvedere sulle spese del procedimento.
Così deciso in Camera di Consiglio in Bolzano, il giorno 02 dicembre 2024.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pag. 7 di 7