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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/03/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 24672/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni Presidente relatore dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. instaurato da
con l'avv. Anna Moretti Parte_1 C.F._1
e
) con le avv.te Giovanna Paghera e Jennifer Bertuzzi Parte_2 C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamate a far parte della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno contratto il 06/06/1999 matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Brescia in data 08/06/1999 – Atti di Matrimonio – Parte II, Serie A n. 253.
Dall'unione sono nati i figli (2003), non autosufficiente, (2005), parzialmente Per_1 Per_2 autosufficiente, ed 2007), non autosufficiente. Per_3
Con decreto 02/08/2023 questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
1 I ricorrenti chiedono ora la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono i presupposti ex art. 3 l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
L'accordo è conforme alla legge ed all'interesse della prole: in particolare il Tribunale riconosce come equa l'attribuzione “una tantum” ex art. 5 l. n. 898/70 dall' alla delle somme indicate al Pt_1 Pt_2 punto 10) delle condizioni pattuite.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando,
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti secondo le condizioni richiamate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla per le spese.
Brescia, 13/03/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni Presidente relatore dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. instaurato da
con l'avv. Anna Moretti Parte_1 C.F._1
e
) con le avv.te Giovanna Paghera e Jennifer Bertuzzi Parte_2 C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamate a far parte della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno contratto il 06/06/1999 matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Brescia in data 08/06/1999 – Atti di Matrimonio – Parte II, Serie A n. 253.
Dall'unione sono nati i figli (2003), non autosufficiente, (2005), parzialmente Per_1 Per_2 autosufficiente, ed 2007), non autosufficiente. Per_3
Con decreto 02/08/2023 questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
1 I ricorrenti chiedono ora la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono i presupposti ex art. 3 l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
L'accordo è conforme alla legge ed all'interesse della prole: in particolare il Tribunale riconosce come equa l'attribuzione “una tantum” ex art. 5 l. n. 898/70 dall' alla delle somme indicate al Pt_1 Pt_2 punto 10) delle condizioni pattuite.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando,
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti secondo le condizioni richiamate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla per le spese.
Brescia, 13/03/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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