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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1090/2023 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 1090/2023 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Romina Cristina Parte_1
D'Agostini.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Saveria Tarquini. Controparte_1
Resistente
1 CON L'INTERVENTO DEL P.M.
E DEL CURATORE SPECIALE
OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16/10/2024, ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 732/2023 in data 19/07/2023, passata in giudicato in data 1 ottobre 2023 ( come da annotazione su fascicolo telematico ), è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
- i quali avevano contratto matrimonio civile ad Ascoli Piceno in data
[...]
Per_ 15/09/2012, generando i figli minori ( nato il [...]) e ( nata il Per_2
22/12/2016) - avendo il Tribunale accertato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, alla luce delle posizioni difensive assunte dalle parti e della mancata riuscita del tentativo di conciliazione. Con separata coeva ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'accertamento delle contrapposte domande di addebito, delle questioni relative all'affidamento e mantenimento dei figli, delle questioni economiche e della domanda di cessazione degli effetti civili, cumulativamente proposta dal ai sensi dell'art. 473 bis .49 c.p.c.. Parte_1
Nel corso del processo, sono stati emessi plurimi provvedimenti inerenti l'affidamento della PR che ha costituto l'aspetto più delicato e controverso tra le parti.
In particolare, il ricorrente, con ricorso in data 13/04/2023, ha chiesto l'emissione di provvedimenti indifferibili ed urgenti ex art. 473 bis .15 c.p.c. , rappresentando la situazione di pregiudizio per la PR, dovuta alle condotte violente poste in Per_ essere dalla resistente soprattutto nei confronti di , cui Controparte_1
ha fatto seguito il decreto in data 18/04/2023, emesso dal Presidente inaudita altera parte ( sulla scorta dei referti del pronto Soccorso dell'Ospedale di S.
2 Per_ Omero relativi a lesioni sulla persona del e del piccolo ) del Parte_1
seguente tenore:
- “ dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori, e Persona_3
al padre, con residenza degli stessi presso l'attuale Parte_1
abitazione paterna;
- la madre, , potrà vedere i figli, ove gli stessi , ed in Controparte_1
Per_ particolare , siano consenzienti, solo in forma cd “protetta”, alla presenza del padre ovvero (non appena possibile) attraverso la mediazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti che attiveranno con sollecitudine un servizio di “ educativa domiciliare”, calendarizzando gli incontri madre-figli;”
Instaurato il contraddittorio ed acquisita la relazione dei Servizi Sociali incarcati, le parti hanno accettato la seguente proposta conciliativa giudiziale - formulata dal Presidente all'udienza in data 3/5/2023 per la provvisoria regolamentazione dell'affidamento della PR, fino all'instaurazione del giudizio di merito ed all'acquisizione della ctu contestualmente disposta- :
- Conferma dell'affidamento esclusivo del minore al padre, tenuto conto dell'attuale rifiuto del minore di incontrare la madre e della necessità di sottoporre lo stesso alla valutazione neuropsichiatrica-infantile già programmata, fermo restando la supervisione e l'intervento dei Servizi
Sociali nel graduale recupero del rapporto materno e nella predisposizione di tutti i necessari supporti psicologici a tutela della PR;
- Affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con Per_2
collocazione prevalente presso il padre, anche al fine di non separare i fratelli nella delicata fase processuale;
la madre potrà vedere e tenere con sé la bambina sia avvalendosi del Servizio Educativa domiciliare già attivato dal Servizio Sociale e secondo la tempistica in atto, sia liberamente, nei restanti giorni (lunedì e mercoledì) previo accordo con il
3 padre, secondo le necessità della bambina;
in particolare per una migliore regolamentazione il padre accompagnerà la bambina dalla madre intorno alle ore 18.30, la bambina cenerà con la madre che la riaccompagnerà a casa del padre alle 21,00 circa;
inoltre la madre potrà tenere con sé la bambina il sabato o la domenica a settimane alterne dalle ore 10.00 circa fino alle ore 21.00 iniziando da questo sabato.
Passato il procedimento alla fase contenziosa, su istanza ex art. 473 bis .8 c.p.c. depositata in data 12/09/2023 da (sub procedimento 1090- Parte_1
2/2023), il quale rappresentava una situazione di grave pregiudizio per la figlia minore a causa di indebiti comportamenti della madre, con ordinanza Per_2
resa all'udienza di comparizione delle parti in data 11/10/2023 , il Presidente ha nominato l'avv. Gabriella Di Cesare curatore speciale dei minori ai sensi dell'art. 473 bis .8 c.p.c.
Successivamente, a seguito del ricorso in data 20/09/2023 proposto dall'odierna resistente per la modifica dei provvedimenti provvisori ed Controparte_1
urgenti assunti con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. in data 14/06/2023 - sul rilievo dell'omessa previsione di un contributo di mantenimento in proprio favore
- è stato aperto il sub procedimento n. R.G. 1090/2023-3. Costituendosi nel suddetto sub procedimento, ha chiesto il rigetto della Parte_1
richiesta di mantenimento avanzata dalla moglie, proponendo, a sua volta, domanda di modifica dei provvedimenti urgenti assunti con la richiamata ordinanza, al fine di sospendere la dalla responsabilità genitoriale ovvero CP_1
disporre l'affidamento super-esclusivo della PR in proprio favore, con collocazione presso la casa coniugale e previsione di incontri protetti tra la e la figlia disponendo l'allontanamento immediato della madre CP_1 Per_2
dalla casa coniugale e ponendo a carico di quest'ultima un congruo assegno di mantenimento in favore dei figli, con paritaria ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie. Si è costituito anche il Curatore Speciale dei minori il quale ha chiesto di disporre l'affidamento super-esclusivo dei figli minori al padre 4 con assegnazione allo stesso della casa coniugale ed una Parte_1
valutazione neuro-psichiatrica di anche al fine di valutare la necessità di Per_2
un sostegno scolastico in suo favore. Con ordinanza in data 6 dicembre 2023, a parziale modifica dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 in data 14/06/2023, il
Presidente, acquisito il “ parere tecnico d'ufficio “ depositato in via d'urgenza dal ctu in data 1/08/2023( in cui si segnalava una situazione di pregiudizio per Per_ la PR, ed in particolare per il figlio , derivante dal rapporto con la madre
) e la relazione definitiva del Ctu in data 15/11/2023( in cui si evidenziavano significative criticità delle capacità genitoriali della , ha emesso i CP_1
seguenti provvedimenti:
“1) rigetta la domanda di assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente;
Per_ 2) dispone l'affidamento esclusivo dei figli e al padre, Per_2 Parte_1
con competenze genitoriali concentrate in capo all'affidatario, come
[...]
indicato in motivazione;
3) assegna la casa coniugale a per viverci con la PR, Parte_1
disponendo l'allontanamento di dall'appartamento dalla Controparte_1
stessa occupato, sito al piano superiore del medesimo edificio;
4) dispone che possa vedere la figlia un pomeriggio a Controparte_1 Per_2
settimana (che deve essere sempre lo stesso e non variare), nonché un fine settimana ogni due settimane;
5) dispone che i Servizi Sociali incaricati continuino a prestare il supporto dell'educatore domiciliare presso la nuova abitazione della e a CP_1
monitorare la PR , secondo le indicazioni già impartite, riferendo a questo
Giudice con cadenza mensile;
6) dispone che la minore sia sottoposta, sotto la supervisione dei SS , a Per_2
valutazione neuropsichiatrica;
5 7) rigetta, allo stato la domanda di assegno di mantenimento in favore della PR
a carico della ricorrente.”
Con successivo ricorso in data 27/03/2024, ha chiesto Controparte_1
l'ampliamento del regime di visita con la figlia ( sub procedimento n. R.G. Per_2
1090/2023-4), istanza rigettata con ordinanza resa all'esito dell'udienza di comparizione delle parti in data 12/06/2024, sul rilievo del pregiudizio evolutivo che il diverso regime di affidamento richiesto avrebbe potuto arrecare alla PR, tenuto conto anche delle considerazioni svolte dalla Corte di Appello di L'Aquila, in sede di reclamo, nel decreto in data 12/03/2024 nonché della relazione dei Servizi Sociali in data 12/06/2024 .
Espletata l'istruttoria e concessi i termini ex art. 473 bis .28 c.p.c., all'udienza in data 16/10/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Va premesso che, a seguito della pronuncia sullo status, restano da regolare le questioni relative alle domande di addebito della separazione, alla domanda di Per_ divorzio, alle modalità di affidamento dei figli e ed alle correlate Per_2
questioni economiche.
Muovendo dal primo ordine di questioni, rileva il Collegio che le condotte violente dedotte da entrambe le parti a sostegno delle contrapposte domande di addebito sono risultate fondate, con la conseguenza che, trattandosi di violazioni particolarmente gravi, in quanto lesive dell'integrità fisica e morale della persona, l'irreversibile intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale deve essere addebita ad entrambi i coniugi.
In particolare, l'episodio in data 3 gennaio 2022, lamentato dal Parte_1
nel ricorso introduttivo, relativo ai colpi di matterello infertigli al capo dalla moglie nel corso di un litigio, provocandogli lesioni personali, trova oggettivo riscontro nell'allegato referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sant'Omero,
6 cui il ricorrente si è recato per le cure del caso nell'immediatezza dei fatti, in cui si da atto della presenza di “ ferita lacero contusa della regione parietale alta, contusione del dorso della mano dx , contusione del ramo mandibolare sn,, contusioni ecchimotiche lineari della regione toracica alta ( come da graffi)”, con prognosi di giorni 12 ( cfr referto medico in data 3/1/2022).
Al riguardo, non appare credibile la versione resa dalla secondo cui si CP_1
sarebbe solo difesa dall'aggressione del marito, in assenza di un principio di prova sul punto. Inoltre, l'episodio trova riscontro, inoltre, nella testimonianza resa da all'epoca già compagna del , la quale Testimone_1 Parte_1
ha precisato che l'aggressione le era stata riferita da quest'ultimo e di avere visto la fotografia ritraente il volto graffiato dell'uomo (cfr. verbale ud.
07/02/2024 ).
D'altro canto, risulta provata anche la dedotta condotta violenta del Pt_1
in danno della con particolare riferimento al grave episodio in data CP_1
19/01/2018, in cui, all'esito di un aspro litigio, il ha colpito la Parte_1
moglie con una ginocchiata al petto e poi con un pugno al volto, provocandole lesioni personali refertate dal sanitario del Pronto Soccorso di S Omero , quali
“ fratture della V costola dx e dell'apofisi stilodea dell'osso temporale dx “ giudicate guaribili in giorni 25.
Per tale fatto il indagato d'ufficio nel procedimento penale n. Parte_1
1857/18 R.G.N.R., per i reati di cui agli artt. 582, 585 in relazione all'art. 577 c.
2° c.p. , con l'aggravante di avere commesso il fatto contro la coniuge, è stato rinviato a giudizio (cfr. decreto citazione diretta a giudizio Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Teramo in data 21/12/2018) e successivamente ha definito il procedimento con la richiesta di messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p. ( circostanza pacifica tra le parti ) .
Sul punto, vale la pena ricordare che il procedimento civile conosce la cd prova atipica, vale a dire quegli elementi in esso introdotti quali prove raccolte in altri 7 giudizi, sentenze civili e penali rese tra altre parti o comunque non aventi forza di giudicato tra quelle in causa - che, pur non essendo inquadrabili in nessuno dei mezzi di prova tipici né vincolando il Giudice alla decisione finale, restano tuttavia dal medesimo valutabili e liberamente apprezzabili quali elementi di prova. Ne deriva che il giudice del merito può utilizzate, ex art. 116 c.p.c, tutti questi dati dai quali desumere elementi probatori che sono oggetto di autonoma valutazione, potendo integrare la prova piena dei fatti da dimostrare nel giudizio pendente innanzi a sé (principio consolidato cfr Cass. 517/2020; Cass.
25067/2018; Cass. 840/2015; Cass. 4652/2011; Cass. 7767/2007).
Tale episodio, inoltre, è stato confermato dalle dichiarazioni testimoniali rese da
(cfr. verbale ud. 07/02/2024, cap. 1: “non ero presente in quella Testimone_2
situazione; ho visto qualche giorno dopo mia sorella ed aveva dei segni evidenti sul volto di contusioni, aveva anche difficoltà a parlare;
alle mie richieste di spiegazioni mi ha detto che era stato il marito a procurarle quei segni, io già sapevo della situazione perché mia madre mi aveva raccontato cosa accaduto perché quella sera, appena accaduto il fatto si era recata dai miei genitori con i bambini”) ed (verbale ud. 10/01/2024 cap. 1: “è vera la Testimone_3
circostanza; non ero presente nell'occasione, ma subito dopo mi ha chiamato mia figlia dicendomi quello che era successo e chiedendomi se poteva venire a casa;
come è arrivata a casa ho visto mia figlia che sembrava avesse avuto una paralisi facciale, aveva la bocca storta e parlava male;
le ho tenuto i bambini e le ho detto di andare al Pronto Soccorso di Sant'Omero, dove poi lei è andata;
nel frattempo ho chiamato dicendogli di raggiungere la moglie perché io avevo i Pt_1
bambini e lei stava da sola al Pronto Soccorso;
gli ho detto: tu hai fatto il danno ed ora devi stare con lei;
lui è andato e i Carabinieri di Castel di Lama i quali, quando poi mi hanno convocata per informazioni, mi hanno detto che Pt_1
al Pronto Soccorso aveva ammesso di aver colpito la moglie.”).
8 La tesi difensiva del secondo cui la sua condotta violenta sarebbe Parte_1
stata giustificata dalla necessità di difendersi dall'aggressione della moglie, la quale lo aveva colpito provocandogli delle ferite ( “ ferita escoriata peringueale terzo dito mano destra , graffi superficiali avambraccio dx”) di cui all'allegato referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di S Omero , non appare condivisibile, ove si consideri la particolare gravità della violenza del marito e delle correlate lesioni subite dalla moglie ( sopra descritte ) a fronte dei lievi esiti refertati sulla persona del da cui appare Parte_1
ragionevole dedurre che sia stata la moglie a doversi difendere dalla brutale aggressione maschile e non il contrario .
In punto di diritto, per consolidata giurisprudenza “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”(cfr. , ex plurimis Cass. 7388/2017).
In conclusione, alla luce delle emergenze probatorie sopra evidenziate e del citato orientamento giurisprudenziale, va pronunciato l'addebito della separazione ad entrambi i coniugi e per Parte_1 Controparte_1
avere reciprocamente assunto condotte gravemente lesive dell'integrità morale e fisica dell'altro, in palese violazione dei doveri che derivano dal matrimonio, in un contesto di altissima conflittualità coniugale - da cui sono scaturiti anche diversi procedimenti penali incrociati - rimasta inalterata per tutto il corso del presente giudizio, non senza sottacere che il progressivo dissolversi dell'affectio
9 coniugalis aveva indotto entrambi i coniugi, in epoca precedente alla proposizione del ricorso per separazione, ad allacciare stabili relazioni extraconiugali, vissute anche nello stesso edificio adibito a casa coniugale, come emerso in corso di causa ed allegato dalle stesse parti.
Dalla pronuncia di addebito della separazione, consegue il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla ( in ordine alla quale, limitatamente CP_1
alla fase separativa, non si ravvisano le preclusioni processuali dedotte dal in comparsa conclusionale), stante il disposto di cui all'art. Parte_1
156 c.c.
Deve essere accolta, inoltre, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cumulativamente proposta dal nel ricorso introduttivo, Parte_1
ai sensi dell'art. 473 bis . 49 c.p.c., cui la non si è opposta. CP_1
Ricorrono infatti le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia, dato che –innanzitutto- è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data (14/06/2023) di comparizione dinanzi al
Presidente nella fase separativa (termine che la legge n.55/2015 ha fissato in mesi sei per le separazioni consensuali e in un anno per quelle giudiziali ).
La sentenza di separazione , emessa in corso di causa, è passata in giudicato in data 23 ottobre 2023, sicchè sussiste la condizione di procedibilità di cui all'art. 473 bis. 49 c.p.c.
Inoltre, è certa la mancanza di volontà dei coniugi di ricostituire la convivenza matrimoniale, intesa come comunione materiale e spirituale, avuto riguardo all'esasperata e persistente conflittualità coniugale.
Sussistendo dunque i requisiti temporali e di procedibilità ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n.2 lett. b della legge n. 898/1970 e succ. mod. e 473 bis.49 c.p.c.
10 Vanno altresì adottati i conseguenti provvedimenti relativi all'annotazione della presente pronuncia, come previsti dalla legge.
In assenza di richiesta di assegno divorzile, non residuano questioni economiche tra le parti correlate alla pronuncia di divorzio .
Passando alla questione più controversa relativa all'affidamento della PR, alla luce delle risultanze della CTU e delle relazioni dei Servizi Sociali, devono essere recepite le disposizioni assunte con l'ordinanza presidenziale in data 6/12/2023, confermate, in sede di reclamo, dalla Corte di appello di L'Aquila con ordinanza in data 12 marzo 2024.
Infatti, dalla CTU della Dott.ssa in data 15/11/2023 ( Persona_4
le cui conclusioni appaiono ampiamente condivisibili in quanto sorrette da rigore logico e metodologico ) risultano accertate gravi carenze nella capacità genitoriale della resistente (cfr. pag. 29-32 relazione definitiva Controparte_1
consulenza tecnica d'ufficio) : “La sig.ra infatti, sebbene non presenti CP_1
una palese condizione psicopatologica e/o un palese disturbo di personalità, possiede un assetto personologico che mal si concilia con una genitorialità adeguata e funzionale al corretto sviluppo dei minori in quanto caratterizzata da una marcata autoreferenzialità ed un elevato egocentrismo che non le permettono di sintonizzarsi con i bisogni emotivi, affettivi ed evolutivi dei propri figli. Gli aspetti personologici che interferiscono in modo disfunzionale con la sua genitorialità sono, infatti, i seguenti:
- una visione autoreferenziale che si conferma e si alimenta da sola: la donna può attivare meccanismi di rimozione, limitando il processo elaborativo delle proprie azioni e delle proprie esperienze, mostrando la difficoltà nel rileggere le circostanze in maniera differente rispetto al proprio punto di vista;
- limitata capacità di comprensione empatica dell'altro: l'immaturità e la coartazione del pensiero, insieme ad una visione egoriferita ed autoreferenziale, limitano l'ascolto empatico dell'altro; 11 - carenza nella mentalizzazione: è presente una scarsa capacità nel riflettere sulle proprie azioni e le relative conseguenze, ciò la porta ad agire senza filtri e sulla spinta dei propri bisogni;
- bassa tolleranza alla frustrazione. Come accennato sopra, tale assetto personologico interferisce con la genitorialità in quanto la sig.ra CP_1
partendo da una posizione autoriferita ed egoreferenziale, non appare in grado di sintonizzarsi in modo autentico ed empatico ai bisogni dei propri figli, a meno che questi bisogni non coincidano con i propri bisogni (in tal caso si tratterebbe di una sintonizzazione con i figli non autentica ma strumentale).
Tale assetto personologico poi, interferisce in modo significativo con tutte le funzioni genitoriali (da quella affettiva a quella normativa, dalla triadica alla rappresentativa, ecc.). Le carenze genitoriali della sig.ra investono sia CP_1
la relazione madre-Elia che la relazione madre-Lucia; sebbene quest'ultima possa apparire più funzionale e caratterizzato da una qualità affettiva positiva.
Sebbene il rapporto e appaiano diametralmente opposti, CP_2 CP_3
essi sono l'espressione del medesimo meccanismo genitoriale disfunzionale in cui il figlio che nutre i bisogni di riconoscimento del genitore è iperinvestito (in questo caso ) mentre il figlio che non li nutre è ipoinvestito, se non espulso Per_2
Per_ (in questo caso ) in quanto vissuto come mortificante. La dinamica che porta un genitore, con un assetto genitoriale come quello della signora ad CP_1
iperinvestire e/o ipoinvestore su un figlio - piuttosto che sull'altro - è complessa
e interessa sia fattori interni del genitore che esterni come l'età del minore, la coincidenza del sesso del minore con quella del genitore, le inclinazioni del minore, le dinamiche familiari, ecc.. Come detto, all'interno di questo meccanismo la sig.ra ha assunto due atteggiamenti diametralmente CP_1
opposti con i figli: con è affettuosa, conciliante, con una modalità Per_2
Per_ normativa-regolativa eccessivamente lassa, mentre con la funzione affettiva
è venuta meno con un iperinvestimento sulla funzione normativa. … la sig.ra sembra più focalizzata a far valere i propri poteri/diritti genitoriali (ad CP_1
12 esempio annullare la comunione del minore) o intralciare le scelte genitoriali dell'ex-marito (vedasi la dinamica sulla scelta dello psicoterapeuta del minore) piuttosto che attuare scelte o comportamenti volti a promuovere il benessere Per_ psico-fisico del figlio . … Anche i comportamenti genitoriali che la sig.ra attua con la figlia sono altrettanto disfunzionali seppur meno CP_1 Per_2
evidenti; la signora infatti – trovando in una figlia che nutre i suoi bisogni Per_2
narcisistici – tende a confondere i suoi bisogni con quelli della figlia sovraccaricandola dal punto di vista affettivo tanto che la minore (come spiegato nella relazione precedente) sente il bisogno di allearsi con la madre per non Per_ lasciarla da sola nello schieramento (“io sto dalla parte di mamma e sta dalla parte di papà”). Le criticità genitoriali che si evidenziano nella relazione con la figlia sono le seguenti:
- presenza di aspetti fusionali-simbiotici (tale aspetto è stato illustrato e spiegato nel “parere tecnico” del 01.08.2023 oltre che ad essere confermato da quanto emerso nel colloquio di coppia del 01.09.2023);
- la signora tende ad usare la figlia (non necessariamente in modo consapevole) rendendola portavoce dei propri bisogni e delle proprie istanze (ad esempio quando la sig.ra fa chiamare il padre dalla figlia per chiedere di CP_1
allungare la permanenza dalla madre, oppure chiede spostamenti motivandoli che è la stessa minore che li richiede)
- il sovrainvestimento affettivo che la sig.ra ha sulla figlia la porta CP_1 Per_2
a vivere come maltrattanti le limitazioni normativa che la figlia riceve da terze persone che non siano lei (ad esempio ritiene che la figlia sia stata maltrattata anche dalle baby-sitter scelte dal sig. o a vivere i comportamenti Parte_1
normativi di altre persone sulla figlia (ad esempio baby-sitter o nuova compagna del padre) come una prevaricazione del proprio ruolo genitoriale;
- il rapporto è eccessivamente sbilanciato sul versante affettivo-fusionale a scapito degli aspetti normativi-regolativi.
13 A tutto ciò si aggiunge che nella signora è presente una carenza significativa nella funzione triadica che non le permette di cogliere che le proposte genitoriali che arrivano dal sig. (scelta del terapeuta, gestione dei compiti e degli Parte_1
orari di ) non sono un attacco rivolto a lei e al suo ruolo genitoriale, ma Per_2
bensì sono indicazioni che – oltre ad essere ragionevoli - sono in linea con le esigenze evolutive dei minori, mentre la stessa tende a vivere le indicazioni e/o scelte genitoriali del sig. come una squalifica e/o prevaricazione del Parte_1
proprio ruolo genitoriale, se queste non coincidono esattamente con le sue richieste ed i suoi interessi.”).
Risultano, invece, confermate le adeguate capacita genitoriali di Parte_1
il quale, come evidenziato dal CTU, “presenta una condizione di
[...]
normalità clinica, ossia non si rilevano condizioni psicopatologiche di rilievo e/o disturbi di personalità” ed una “genitorialità che appare essere adeguata, congrua e funzionale al corretto sviluppo dei minori”, con “caratteristiche tipiche dello stile autorevole in cui il genitore fornisce al bambino un sistema di regole positivo, con regole chiare, coerenti e adeguate al livello di sviluppo del figlio. Non c'è imposizione ma condivisione e comunicazione.” In conclusione,
“non si rintracciano criticità significative nelle funzioni genitoriali del sig.
[...]
che appare essere un genitore sufficientemente adeguato.” (cfr. pag. 29 Pt_1
“relazione definitiva di consulenza tecnica d'ufficio”).
Ulteriormente, in ordine alla scelta del regime di affidamento cd. super esclusivo, appaiono significativi, alcuni comportamenti materni emersi in corso di causa e segnalati anche dal CTU, relativi:
a) all'immotivato rifiuto della alla celebrazione della “prima CP_1
Per_ comunione” di , il quale ha vissuto il diniego “in modo decisamente frustrante vedendo tutti i compagni del corso di catechismo riceverla e subendo tale diniego proprio a ridosso della celebrazione. Le motivazioni che la signora ha portato per sostenere tale diniego erano tutte autoriferite
14 e/o centrate sull'aspetto meramente normativo della relazione con il figlio”;
b) alla scelta del terapeuta di , a seguito del disposto avvio, con il consenso dei genitori, del percorso di psicoterapia in favore del minore con un professionista diverso dal dr infatti, a fronte della proposta del CP_4
della dr (psicoterapeuta dell'età evolutiva, Parte_1 Persona_5
esperta di incarichi peritali) al fine di iniziare il percorso nel mese di ottobre
(all'esito degli incontri del minore con il CTU nominato dal GIP in sede di incidente probatorio), la anziché aprire un costruttivo dialogo con CP_1
il coniuge, ha depositato istanza al Tribunale per la nomina di uno psicoterapeuta, senza contestare espressamente il professionista indicato dal Tale condotta, come evidenziato dal CTU, “ mette in CP_5
evidenza che la signora sembra più focalizzata a far valere i CP_1
propri -poteri-diritti genitoriali .. piuttosto che ad attuare scelte o
Per_ comportamenti volti a promuovere il benessere psicofisico del figlio .
Le condotte della signora, seppur legittime su un piano giuridico, evidenziano la scarsa capacità di mettere al centro il figlio e il suo benessere psicofisico”. (cfr. pag. 30 relazione definitiva di consulenza tecnica d'ufficio).
Per_ Ulteriore pregiudizio per i minori ed è stato ravvisato dal CTU, nella Per_2
vicinanza fisica delle abitazioni dei genitori, che si trovano nello stesso stabile, su due differenti piani, con la conseguenza che “la vicinanza fisica dell'abitazione materna a quella paterna è, per i minori, destabilizzante e fonte di confusione e angoscia” (cfr. pag. 34 “relazione definitiva di consulenza tecnica d'ufficio” del
09/10/2023).
In definitiva, nell'attuale situazione di grave pregiudizio per i minori e di accertate carenze delle capacità genitoriale della deve essere senz'altro CP_1
Per_ confermato l'affidamento cd. “super- esclusivo” dei minori e al padre, Per_2
dimostratosi genitore adeguato e attento alle esigenze della PR. La persistente 15 condotta di immotivata opposizione nei confronti del marito nonché le gravi criticità della capacità genitoriale della impongono un affidamento CP_1
monogenitoriale ex art. 337-quater, comma 3, c.c., con competenze genitoriali concentrate in capo al padre affidatario, attribuendo a quest'ultimo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti la PR
- istruzione, educazione, salute, determinazione della residenza abituale, richiesta di documenti etc. - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, anche senza il consenso dell'altro genitore
(affidamento, a titolo meramente descrittivo, definito dalla giurisprudenza di merito come cd. affido superesclusivo - cfr. Trib. Pavia, ordinanza 29 dicembre
2014, Est. M. Frangipane - o rafforzato - cfr. Trib. Torino, sez. VII civ., ordinanza
22 gennaio 2015, Pres. Cesare Castellani, Trib Roma 16/6/2017). Mentre nel modulo di affidamento esclusivo, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi ma "le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori", nel modulo in esame l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) trova una deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”) nel senso che, in tal caso, si rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali inerenti i figli. Occorre precisare che questa concentrazione di genitorialità in capo ad uno solo dei genitori non rappresenta un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse
(art. 337-quater, ultimo comma, c.c.). Nel caso di specie, tale modalità di affidamento esclusivo al padre appare necessario per tutelare l'integrità psicofisica dei minori, in quanto “l'egocentrismo e l'immaturità psico-affettiva
16 della sig.ra - oltre a portarla ad avere una scarsa sintonizzazione CP_1
emotivo-affettiva con i figli di cui ne coglie limitatamente i bisogni evolutivi - la portano ad avere una gestione della responsabilità genitoriale pregiudizievole in quanto appare più focalizzata a far valere i propri poteri/diritti genitoriali intralciando le scelte genitoriali dell'ex-marito (che invece appaiono sintonizzate sui minori) o usare la figlia come portavoce delle proprie istanze Per_2
personali.” (cfr. pag. 34 “relazione definitiva di consulenza tecnica d'ufficio” del
09/10/2023).
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale al quale genitore collocatario dei figli e Parte_1
l'allontanamento della dal suddetto immobile. CP_1
Per_ In ordine al rapporto madre-figli, fermo restando che ( ritenuto dal ctu “ un minore a rischio evolutivo” per la situazione di pregiudizio e di sofferenza legata al difficile rapporto con la madre che rifiuta di vedere ), non deve essere forzato ad incontrare la la frequentazione madre -figlia resta CP_1 Per_2
regolata, nel precipuo interesse della PR, dalle disposizioni impartite, recependo i condivisibili suggerimenti del CTU, con la richiamata ordinanza presidenziale in data 6/12/2023 ( in cui si prevede che la possa CP_1
incontrare la figlia minore “un pomeriggio infrasettimanale (che deve essere sempre lo stesso e non variare per dare a stabilità e organizzazione) e un Per_2
fine settimana ogni due settimane.”) con il supporto dell'educativa domiciliare presso il nuovo domicilio della madre ( sito in Spinetoli, località Pagliare del
Tronto, fino a luglio 2023 come da relazione dei SS in data 11/10/2024 ).
I Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni Val Vibrata, unitamente ai Servizi
Sociali del luogo di residenza della madre, continueranno a monitorare la situazione dei minori secondo le disposizioni già impartite, prestando il supporto dell'educatore domiciliare presso il domicilio della e CP_1
relazionando trimestralmente.
17 Per quanto concerne il mantenimento della PR, avuto riguardo al discreto tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio, alle oggettive esigenze di vita dei figli, correlate alla loro età, ai maggiori tempi di permanenza presso il padre, alla precaria situazione lavorativa e reddituale della madre ( attualmente disoccupata a seguito di dimissioni volontarie ma in possesso di una concreta buona capacità lavorativa, legata alla giovane età e alla pregressa esperienza lavorativa come parrucchiera e cameriera), comparata con la migliore situazione economica del ( operaio a tempo indeterminato e Parte_1
beneficiario della casa coniugale ), pare equo e proporzionale porre a carico della resistente l'assegno mensile di € 300,00, in ragione di € 150,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di gennaio 2024 ( mensilità successiva all'allontanamento della dalla casa coniugale, disposto con ordinanza in data 6 dicembre CP_1
2023 ), disponendo che le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della PR siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno e regolate , salvo diverso accodo, come da Protocollo con il
COA di Teramo in data 05/12/18, con corresponsione in via esclusiva al padre dell'Assegno Unico Inps. Pt_1 Parte_1
Le spese processuali, atteso l'esito della lite, vanno dichiarate integralmente compensate.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto in data 20/12/2024, vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
Per completezza espositiva, va evidenziato che la con istanza CP_1
depositata in data 29 gennaio 2025 , ha chiesto la rimessione della causa in istruttoria, allegando il decreto di rinvio a giudizio del emesso Parte_1
dalla Procura della Repubblica di Teramo in data 20/10/2023 per il reato di cui all'art. 574 c.p in danno della PR e l'ordinanza di archiviazione emessa, su conforme richiesta del PM, dal Gip di Teramo in data 26/01/2025 nei
18 confronti della indagata per il reato di cui all'art. 572 c.p. in danno CP_1
Per_ del figlio . Tale richiesta, ad avviso del Collegio, deve essere disattesa in quanto, la richiamata documentazione, peraltro depositata al di fuori del contraddittorio dopo che la causa è stata assunta in decisione, non offre elementi di valutazione rilevanti al fine del decidere, tali da giustificare un ritardo nella sollecita definizione della causa, di prioritaria trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara l'addebito della separazione ad entrambi i coniugi;
2) rigetta, per l'effetto, la domanda di mantenimento avanzata da CP_1
[...]
3) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti;
4) conferma, in ordine all'affidamento e collocamento della PR nonché all'assegnazione della casa coniugale, le disposizioni impartite con ordinanza in data 6 dicembre 2023, richiamata in parte motiva;
5) dispone che il figlio possa incontrare la madre solo con il suo consenso;
6) dispone che i Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni Val Vibrata, unitamente ai Servizi Sociali del luogo di residenza della madre (Pagliare del Tronto), continuino a monitorare la situazione dei minori secondo le disposizioni già impartite, prestando il supporto dell'educatore domiciliare presso l'abitazione materna e relazionando trimestralmente a questo Tribunale.
7) pone a carico di l'assegno mensile di € 300,00, in Controparte_1
Per_ ragione di € 150,00 ciascuno, a titolo di mantenimento dei figli e Per_2
oltre rivalutazione monetaria ISTAT, con decorrenza dal 1gennaio 2024;
19 8) dispone che l'Assegno Unico Inps sia percepito in via esclusiva dal padre collocatario Parte_1
9) pone le spese straordinarie necessarie per la PR a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, da regolare, salvo diverso accordo, come da Protocollo con il COA di Teramo in data 5/12/2018;
10) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
11) dichiara integralmente compensate le spese processuali tra le parti;
12) pone definitivamente le spese di ctu, liquidate con separato decreto in data 20/12/2024, a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.;
13) rigetta la richiesta di rimessione della causa in istruttoria;
14) manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali indicati al punto 5
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
20
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 1090/2023 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Romina Cristina Parte_1
D'Agostini.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Saveria Tarquini. Controparte_1
Resistente
1 CON L'INTERVENTO DEL P.M.
E DEL CURATORE SPECIALE
OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16/10/2024, ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 732/2023 in data 19/07/2023, passata in giudicato in data 1 ottobre 2023 ( come da annotazione su fascicolo telematico ), è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
- i quali avevano contratto matrimonio civile ad Ascoli Piceno in data
[...]
Per_ 15/09/2012, generando i figli minori ( nato il [...]) e ( nata il Per_2
22/12/2016) - avendo il Tribunale accertato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, alla luce delle posizioni difensive assunte dalle parti e della mancata riuscita del tentativo di conciliazione. Con separata coeva ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'accertamento delle contrapposte domande di addebito, delle questioni relative all'affidamento e mantenimento dei figli, delle questioni economiche e della domanda di cessazione degli effetti civili, cumulativamente proposta dal ai sensi dell'art. 473 bis .49 c.p.c.. Parte_1
Nel corso del processo, sono stati emessi plurimi provvedimenti inerenti l'affidamento della PR che ha costituto l'aspetto più delicato e controverso tra le parti.
In particolare, il ricorrente, con ricorso in data 13/04/2023, ha chiesto l'emissione di provvedimenti indifferibili ed urgenti ex art. 473 bis .15 c.p.c. , rappresentando la situazione di pregiudizio per la PR, dovuta alle condotte violente poste in Per_ essere dalla resistente soprattutto nei confronti di , cui Controparte_1
ha fatto seguito il decreto in data 18/04/2023, emesso dal Presidente inaudita altera parte ( sulla scorta dei referti del pronto Soccorso dell'Ospedale di S.
2 Per_ Omero relativi a lesioni sulla persona del e del piccolo ) del Parte_1
seguente tenore:
- “ dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori, e Persona_3
al padre, con residenza degli stessi presso l'attuale Parte_1
abitazione paterna;
- la madre, , potrà vedere i figli, ove gli stessi , ed in Controparte_1
Per_ particolare , siano consenzienti, solo in forma cd “protetta”, alla presenza del padre ovvero (non appena possibile) attraverso la mediazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti che attiveranno con sollecitudine un servizio di “ educativa domiciliare”, calendarizzando gli incontri madre-figli;”
Instaurato il contraddittorio ed acquisita la relazione dei Servizi Sociali incarcati, le parti hanno accettato la seguente proposta conciliativa giudiziale - formulata dal Presidente all'udienza in data 3/5/2023 per la provvisoria regolamentazione dell'affidamento della PR, fino all'instaurazione del giudizio di merito ed all'acquisizione della ctu contestualmente disposta- :
- Conferma dell'affidamento esclusivo del minore al padre, tenuto conto dell'attuale rifiuto del minore di incontrare la madre e della necessità di sottoporre lo stesso alla valutazione neuropsichiatrica-infantile già programmata, fermo restando la supervisione e l'intervento dei Servizi
Sociali nel graduale recupero del rapporto materno e nella predisposizione di tutti i necessari supporti psicologici a tutela della PR;
- Affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con Per_2
collocazione prevalente presso il padre, anche al fine di non separare i fratelli nella delicata fase processuale;
la madre potrà vedere e tenere con sé la bambina sia avvalendosi del Servizio Educativa domiciliare già attivato dal Servizio Sociale e secondo la tempistica in atto, sia liberamente, nei restanti giorni (lunedì e mercoledì) previo accordo con il
3 padre, secondo le necessità della bambina;
in particolare per una migliore regolamentazione il padre accompagnerà la bambina dalla madre intorno alle ore 18.30, la bambina cenerà con la madre che la riaccompagnerà a casa del padre alle 21,00 circa;
inoltre la madre potrà tenere con sé la bambina il sabato o la domenica a settimane alterne dalle ore 10.00 circa fino alle ore 21.00 iniziando da questo sabato.
Passato il procedimento alla fase contenziosa, su istanza ex art. 473 bis .8 c.p.c. depositata in data 12/09/2023 da (sub procedimento 1090- Parte_1
2/2023), il quale rappresentava una situazione di grave pregiudizio per la figlia minore a causa di indebiti comportamenti della madre, con ordinanza Per_2
resa all'udienza di comparizione delle parti in data 11/10/2023 , il Presidente ha nominato l'avv. Gabriella Di Cesare curatore speciale dei minori ai sensi dell'art. 473 bis .8 c.p.c.
Successivamente, a seguito del ricorso in data 20/09/2023 proposto dall'odierna resistente per la modifica dei provvedimenti provvisori ed Controparte_1
urgenti assunti con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. in data 14/06/2023 - sul rilievo dell'omessa previsione di un contributo di mantenimento in proprio favore
- è stato aperto il sub procedimento n. R.G. 1090/2023-3. Costituendosi nel suddetto sub procedimento, ha chiesto il rigetto della Parte_1
richiesta di mantenimento avanzata dalla moglie, proponendo, a sua volta, domanda di modifica dei provvedimenti urgenti assunti con la richiamata ordinanza, al fine di sospendere la dalla responsabilità genitoriale ovvero CP_1
disporre l'affidamento super-esclusivo della PR in proprio favore, con collocazione presso la casa coniugale e previsione di incontri protetti tra la e la figlia disponendo l'allontanamento immediato della madre CP_1 Per_2
dalla casa coniugale e ponendo a carico di quest'ultima un congruo assegno di mantenimento in favore dei figli, con paritaria ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie. Si è costituito anche il Curatore Speciale dei minori il quale ha chiesto di disporre l'affidamento super-esclusivo dei figli minori al padre 4 con assegnazione allo stesso della casa coniugale ed una Parte_1
valutazione neuro-psichiatrica di anche al fine di valutare la necessità di Per_2
un sostegno scolastico in suo favore. Con ordinanza in data 6 dicembre 2023, a parziale modifica dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 in data 14/06/2023, il
Presidente, acquisito il “ parere tecnico d'ufficio “ depositato in via d'urgenza dal ctu in data 1/08/2023( in cui si segnalava una situazione di pregiudizio per Per_ la PR, ed in particolare per il figlio , derivante dal rapporto con la madre
) e la relazione definitiva del Ctu in data 15/11/2023( in cui si evidenziavano significative criticità delle capacità genitoriali della , ha emesso i CP_1
seguenti provvedimenti:
“1) rigetta la domanda di assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente;
Per_ 2) dispone l'affidamento esclusivo dei figli e al padre, Per_2 Parte_1
con competenze genitoriali concentrate in capo all'affidatario, come
[...]
indicato in motivazione;
3) assegna la casa coniugale a per viverci con la PR, Parte_1
disponendo l'allontanamento di dall'appartamento dalla Controparte_1
stessa occupato, sito al piano superiore del medesimo edificio;
4) dispone che possa vedere la figlia un pomeriggio a Controparte_1 Per_2
settimana (che deve essere sempre lo stesso e non variare), nonché un fine settimana ogni due settimane;
5) dispone che i Servizi Sociali incaricati continuino a prestare il supporto dell'educatore domiciliare presso la nuova abitazione della e a CP_1
monitorare la PR , secondo le indicazioni già impartite, riferendo a questo
Giudice con cadenza mensile;
6) dispone che la minore sia sottoposta, sotto la supervisione dei SS , a Per_2
valutazione neuropsichiatrica;
5 7) rigetta, allo stato la domanda di assegno di mantenimento in favore della PR
a carico della ricorrente.”
Con successivo ricorso in data 27/03/2024, ha chiesto Controparte_1
l'ampliamento del regime di visita con la figlia ( sub procedimento n. R.G. Per_2
1090/2023-4), istanza rigettata con ordinanza resa all'esito dell'udienza di comparizione delle parti in data 12/06/2024, sul rilievo del pregiudizio evolutivo che il diverso regime di affidamento richiesto avrebbe potuto arrecare alla PR, tenuto conto anche delle considerazioni svolte dalla Corte di Appello di L'Aquila, in sede di reclamo, nel decreto in data 12/03/2024 nonché della relazione dei Servizi Sociali in data 12/06/2024 .
Espletata l'istruttoria e concessi i termini ex art. 473 bis .28 c.p.c., all'udienza in data 16/10/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Va premesso che, a seguito della pronuncia sullo status, restano da regolare le questioni relative alle domande di addebito della separazione, alla domanda di Per_ divorzio, alle modalità di affidamento dei figli e ed alle correlate Per_2
questioni economiche.
Muovendo dal primo ordine di questioni, rileva il Collegio che le condotte violente dedotte da entrambe le parti a sostegno delle contrapposte domande di addebito sono risultate fondate, con la conseguenza che, trattandosi di violazioni particolarmente gravi, in quanto lesive dell'integrità fisica e morale della persona, l'irreversibile intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale deve essere addebita ad entrambi i coniugi.
In particolare, l'episodio in data 3 gennaio 2022, lamentato dal Parte_1
nel ricorso introduttivo, relativo ai colpi di matterello infertigli al capo dalla moglie nel corso di un litigio, provocandogli lesioni personali, trova oggettivo riscontro nell'allegato referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sant'Omero,
6 cui il ricorrente si è recato per le cure del caso nell'immediatezza dei fatti, in cui si da atto della presenza di “ ferita lacero contusa della regione parietale alta, contusione del dorso della mano dx , contusione del ramo mandibolare sn,, contusioni ecchimotiche lineari della regione toracica alta ( come da graffi)”, con prognosi di giorni 12 ( cfr referto medico in data 3/1/2022).
Al riguardo, non appare credibile la versione resa dalla secondo cui si CP_1
sarebbe solo difesa dall'aggressione del marito, in assenza di un principio di prova sul punto. Inoltre, l'episodio trova riscontro, inoltre, nella testimonianza resa da all'epoca già compagna del , la quale Testimone_1 Parte_1
ha precisato che l'aggressione le era stata riferita da quest'ultimo e di avere visto la fotografia ritraente il volto graffiato dell'uomo (cfr. verbale ud.
07/02/2024 ).
D'altro canto, risulta provata anche la dedotta condotta violenta del Pt_1
in danno della con particolare riferimento al grave episodio in data CP_1
19/01/2018, in cui, all'esito di un aspro litigio, il ha colpito la Parte_1
moglie con una ginocchiata al petto e poi con un pugno al volto, provocandole lesioni personali refertate dal sanitario del Pronto Soccorso di S Omero , quali
“ fratture della V costola dx e dell'apofisi stilodea dell'osso temporale dx “ giudicate guaribili in giorni 25.
Per tale fatto il indagato d'ufficio nel procedimento penale n. Parte_1
1857/18 R.G.N.R., per i reati di cui agli artt. 582, 585 in relazione all'art. 577 c.
2° c.p. , con l'aggravante di avere commesso il fatto contro la coniuge, è stato rinviato a giudizio (cfr. decreto citazione diretta a giudizio Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Teramo in data 21/12/2018) e successivamente ha definito il procedimento con la richiesta di messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p. ( circostanza pacifica tra le parti ) .
Sul punto, vale la pena ricordare che il procedimento civile conosce la cd prova atipica, vale a dire quegli elementi in esso introdotti quali prove raccolte in altri 7 giudizi, sentenze civili e penali rese tra altre parti o comunque non aventi forza di giudicato tra quelle in causa - che, pur non essendo inquadrabili in nessuno dei mezzi di prova tipici né vincolando il Giudice alla decisione finale, restano tuttavia dal medesimo valutabili e liberamente apprezzabili quali elementi di prova. Ne deriva che il giudice del merito può utilizzate, ex art. 116 c.p.c, tutti questi dati dai quali desumere elementi probatori che sono oggetto di autonoma valutazione, potendo integrare la prova piena dei fatti da dimostrare nel giudizio pendente innanzi a sé (principio consolidato cfr Cass. 517/2020; Cass.
25067/2018; Cass. 840/2015; Cass. 4652/2011; Cass. 7767/2007).
Tale episodio, inoltre, è stato confermato dalle dichiarazioni testimoniali rese da
(cfr. verbale ud. 07/02/2024, cap. 1: “non ero presente in quella Testimone_2
situazione; ho visto qualche giorno dopo mia sorella ed aveva dei segni evidenti sul volto di contusioni, aveva anche difficoltà a parlare;
alle mie richieste di spiegazioni mi ha detto che era stato il marito a procurarle quei segni, io già sapevo della situazione perché mia madre mi aveva raccontato cosa accaduto perché quella sera, appena accaduto il fatto si era recata dai miei genitori con i bambini”) ed (verbale ud. 10/01/2024 cap. 1: “è vera la Testimone_3
circostanza; non ero presente nell'occasione, ma subito dopo mi ha chiamato mia figlia dicendomi quello che era successo e chiedendomi se poteva venire a casa;
come è arrivata a casa ho visto mia figlia che sembrava avesse avuto una paralisi facciale, aveva la bocca storta e parlava male;
le ho tenuto i bambini e le ho detto di andare al Pronto Soccorso di Sant'Omero, dove poi lei è andata;
nel frattempo ho chiamato dicendogli di raggiungere la moglie perché io avevo i Pt_1
bambini e lei stava da sola al Pronto Soccorso;
gli ho detto: tu hai fatto il danno ed ora devi stare con lei;
lui è andato e i Carabinieri di Castel di Lama i quali, quando poi mi hanno convocata per informazioni, mi hanno detto che Pt_1
al Pronto Soccorso aveva ammesso di aver colpito la moglie.”).
8 La tesi difensiva del secondo cui la sua condotta violenta sarebbe Parte_1
stata giustificata dalla necessità di difendersi dall'aggressione della moglie, la quale lo aveva colpito provocandogli delle ferite ( “ ferita escoriata peringueale terzo dito mano destra , graffi superficiali avambraccio dx”) di cui all'allegato referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di S Omero , non appare condivisibile, ove si consideri la particolare gravità della violenza del marito e delle correlate lesioni subite dalla moglie ( sopra descritte ) a fronte dei lievi esiti refertati sulla persona del da cui appare Parte_1
ragionevole dedurre che sia stata la moglie a doversi difendere dalla brutale aggressione maschile e non il contrario .
In punto di diritto, per consolidata giurisprudenza “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”(cfr. , ex plurimis Cass. 7388/2017).
In conclusione, alla luce delle emergenze probatorie sopra evidenziate e del citato orientamento giurisprudenziale, va pronunciato l'addebito della separazione ad entrambi i coniugi e per Parte_1 Controparte_1
avere reciprocamente assunto condotte gravemente lesive dell'integrità morale e fisica dell'altro, in palese violazione dei doveri che derivano dal matrimonio, in un contesto di altissima conflittualità coniugale - da cui sono scaturiti anche diversi procedimenti penali incrociati - rimasta inalterata per tutto il corso del presente giudizio, non senza sottacere che il progressivo dissolversi dell'affectio
9 coniugalis aveva indotto entrambi i coniugi, in epoca precedente alla proposizione del ricorso per separazione, ad allacciare stabili relazioni extraconiugali, vissute anche nello stesso edificio adibito a casa coniugale, come emerso in corso di causa ed allegato dalle stesse parti.
Dalla pronuncia di addebito della separazione, consegue il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla ( in ordine alla quale, limitatamente CP_1
alla fase separativa, non si ravvisano le preclusioni processuali dedotte dal in comparsa conclusionale), stante il disposto di cui all'art. Parte_1
156 c.c.
Deve essere accolta, inoltre, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cumulativamente proposta dal nel ricorso introduttivo, Parte_1
ai sensi dell'art. 473 bis . 49 c.p.c., cui la non si è opposta. CP_1
Ricorrono infatti le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia, dato che –innanzitutto- è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data (14/06/2023) di comparizione dinanzi al
Presidente nella fase separativa (termine che la legge n.55/2015 ha fissato in mesi sei per le separazioni consensuali e in un anno per quelle giudiziali ).
La sentenza di separazione , emessa in corso di causa, è passata in giudicato in data 23 ottobre 2023, sicchè sussiste la condizione di procedibilità di cui all'art. 473 bis. 49 c.p.c.
Inoltre, è certa la mancanza di volontà dei coniugi di ricostituire la convivenza matrimoniale, intesa come comunione materiale e spirituale, avuto riguardo all'esasperata e persistente conflittualità coniugale.
Sussistendo dunque i requisiti temporali e di procedibilità ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n.2 lett. b della legge n. 898/1970 e succ. mod. e 473 bis.49 c.p.c.
10 Vanno altresì adottati i conseguenti provvedimenti relativi all'annotazione della presente pronuncia, come previsti dalla legge.
In assenza di richiesta di assegno divorzile, non residuano questioni economiche tra le parti correlate alla pronuncia di divorzio .
Passando alla questione più controversa relativa all'affidamento della PR, alla luce delle risultanze della CTU e delle relazioni dei Servizi Sociali, devono essere recepite le disposizioni assunte con l'ordinanza presidenziale in data 6/12/2023, confermate, in sede di reclamo, dalla Corte di appello di L'Aquila con ordinanza in data 12 marzo 2024.
Infatti, dalla CTU della Dott.ssa in data 15/11/2023 ( Persona_4
le cui conclusioni appaiono ampiamente condivisibili in quanto sorrette da rigore logico e metodologico ) risultano accertate gravi carenze nella capacità genitoriale della resistente (cfr. pag. 29-32 relazione definitiva Controparte_1
consulenza tecnica d'ufficio) : “La sig.ra infatti, sebbene non presenti CP_1
una palese condizione psicopatologica e/o un palese disturbo di personalità, possiede un assetto personologico che mal si concilia con una genitorialità adeguata e funzionale al corretto sviluppo dei minori in quanto caratterizzata da una marcata autoreferenzialità ed un elevato egocentrismo che non le permettono di sintonizzarsi con i bisogni emotivi, affettivi ed evolutivi dei propri figli. Gli aspetti personologici che interferiscono in modo disfunzionale con la sua genitorialità sono, infatti, i seguenti:
- una visione autoreferenziale che si conferma e si alimenta da sola: la donna può attivare meccanismi di rimozione, limitando il processo elaborativo delle proprie azioni e delle proprie esperienze, mostrando la difficoltà nel rileggere le circostanze in maniera differente rispetto al proprio punto di vista;
- limitata capacità di comprensione empatica dell'altro: l'immaturità e la coartazione del pensiero, insieme ad una visione egoriferita ed autoreferenziale, limitano l'ascolto empatico dell'altro; 11 - carenza nella mentalizzazione: è presente una scarsa capacità nel riflettere sulle proprie azioni e le relative conseguenze, ciò la porta ad agire senza filtri e sulla spinta dei propri bisogni;
- bassa tolleranza alla frustrazione. Come accennato sopra, tale assetto personologico interferisce con la genitorialità in quanto la sig.ra CP_1
partendo da una posizione autoriferita ed egoreferenziale, non appare in grado di sintonizzarsi in modo autentico ed empatico ai bisogni dei propri figli, a meno che questi bisogni non coincidano con i propri bisogni (in tal caso si tratterebbe di una sintonizzazione con i figli non autentica ma strumentale).
Tale assetto personologico poi, interferisce in modo significativo con tutte le funzioni genitoriali (da quella affettiva a quella normativa, dalla triadica alla rappresentativa, ecc.). Le carenze genitoriali della sig.ra investono sia CP_1
la relazione madre-Elia che la relazione madre-Lucia; sebbene quest'ultima possa apparire più funzionale e caratterizzato da una qualità affettiva positiva.
Sebbene il rapporto e appaiano diametralmente opposti, CP_2 CP_3
essi sono l'espressione del medesimo meccanismo genitoriale disfunzionale in cui il figlio che nutre i bisogni di riconoscimento del genitore è iperinvestito (in questo caso ) mentre il figlio che non li nutre è ipoinvestito, se non espulso Per_2
Per_ (in questo caso ) in quanto vissuto come mortificante. La dinamica che porta un genitore, con un assetto genitoriale come quello della signora ad CP_1
iperinvestire e/o ipoinvestore su un figlio - piuttosto che sull'altro - è complessa
e interessa sia fattori interni del genitore che esterni come l'età del minore, la coincidenza del sesso del minore con quella del genitore, le inclinazioni del minore, le dinamiche familiari, ecc.. Come detto, all'interno di questo meccanismo la sig.ra ha assunto due atteggiamenti diametralmente CP_1
opposti con i figli: con è affettuosa, conciliante, con una modalità Per_2
Per_ normativa-regolativa eccessivamente lassa, mentre con la funzione affettiva
è venuta meno con un iperinvestimento sulla funzione normativa. … la sig.ra sembra più focalizzata a far valere i propri poteri/diritti genitoriali (ad CP_1
12 esempio annullare la comunione del minore) o intralciare le scelte genitoriali dell'ex-marito (vedasi la dinamica sulla scelta dello psicoterapeuta del minore) piuttosto che attuare scelte o comportamenti volti a promuovere il benessere Per_ psico-fisico del figlio . … Anche i comportamenti genitoriali che la sig.ra attua con la figlia sono altrettanto disfunzionali seppur meno CP_1 Per_2
evidenti; la signora infatti – trovando in una figlia che nutre i suoi bisogni Per_2
narcisistici – tende a confondere i suoi bisogni con quelli della figlia sovraccaricandola dal punto di vista affettivo tanto che la minore (come spiegato nella relazione precedente) sente il bisogno di allearsi con la madre per non Per_ lasciarla da sola nello schieramento (“io sto dalla parte di mamma e sta dalla parte di papà”). Le criticità genitoriali che si evidenziano nella relazione con la figlia sono le seguenti:
- presenza di aspetti fusionali-simbiotici (tale aspetto è stato illustrato e spiegato nel “parere tecnico” del 01.08.2023 oltre che ad essere confermato da quanto emerso nel colloquio di coppia del 01.09.2023);
- la signora tende ad usare la figlia (non necessariamente in modo consapevole) rendendola portavoce dei propri bisogni e delle proprie istanze (ad esempio quando la sig.ra fa chiamare il padre dalla figlia per chiedere di CP_1
allungare la permanenza dalla madre, oppure chiede spostamenti motivandoli che è la stessa minore che li richiede)
- il sovrainvestimento affettivo che la sig.ra ha sulla figlia la porta CP_1 Per_2
a vivere come maltrattanti le limitazioni normativa che la figlia riceve da terze persone che non siano lei (ad esempio ritiene che la figlia sia stata maltrattata anche dalle baby-sitter scelte dal sig. o a vivere i comportamenti Parte_1
normativi di altre persone sulla figlia (ad esempio baby-sitter o nuova compagna del padre) come una prevaricazione del proprio ruolo genitoriale;
- il rapporto è eccessivamente sbilanciato sul versante affettivo-fusionale a scapito degli aspetti normativi-regolativi.
13 A tutto ciò si aggiunge che nella signora è presente una carenza significativa nella funzione triadica che non le permette di cogliere che le proposte genitoriali che arrivano dal sig. (scelta del terapeuta, gestione dei compiti e degli Parte_1
orari di ) non sono un attacco rivolto a lei e al suo ruolo genitoriale, ma Per_2
bensì sono indicazioni che – oltre ad essere ragionevoli - sono in linea con le esigenze evolutive dei minori, mentre la stessa tende a vivere le indicazioni e/o scelte genitoriali del sig. come una squalifica e/o prevaricazione del Parte_1
proprio ruolo genitoriale, se queste non coincidono esattamente con le sue richieste ed i suoi interessi.”).
Risultano, invece, confermate le adeguate capacita genitoriali di Parte_1
il quale, come evidenziato dal CTU, “presenta una condizione di
[...]
normalità clinica, ossia non si rilevano condizioni psicopatologiche di rilievo e/o disturbi di personalità” ed una “genitorialità che appare essere adeguata, congrua e funzionale al corretto sviluppo dei minori”, con “caratteristiche tipiche dello stile autorevole in cui il genitore fornisce al bambino un sistema di regole positivo, con regole chiare, coerenti e adeguate al livello di sviluppo del figlio. Non c'è imposizione ma condivisione e comunicazione.” In conclusione,
“non si rintracciano criticità significative nelle funzioni genitoriali del sig.
[...]
che appare essere un genitore sufficientemente adeguato.” (cfr. pag. 29 Pt_1
“relazione definitiva di consulenza tecnica d'ufficio”).
Ulteriormente, in ordine alla scelta del regime di affidamento cd. super esclusivo, appaiono significativi, alcuni comportamenti materni emersi in corso di causa e segnalati anche dal CTU, relativi:
a) all'immotivato rifiuto della alla celebrazione della “prima CP_1
Per_ comunione” di , il quale ha vissuto il diniego “in modo decisamente frustrante vedendo tutti i compagni del corso di catechismo riceverla e subendo tale diniego proprio a ridosso della celebrazione. Le motivazioni che la signora ha portato per sostenere tale diniego erano tutte autoriferite
14 e/o centrate sull'aspetto meramente normativo della relazione con il figlio”;
b) alla scelta del terapeuta di , a seguito del disposto avvio, con il consenso dei genitori, del percorso di psicoterapia in favore del minore con un professionista diverso dal dr infatti, a fronte della proposta del CP_4
della dr (psicoterapeuta dell'età evolutiva, Parte_1 Persona_5
esperta di incarichi peritali) al fine di iniziare il percorso nel mese di ottobre
(all'esito degli incontri del minore con il CTU nominato dal GIP in sede di incidente probatorio), la anziché aprire un costruttivo dialogo con CP_1
il coniuge, ha depositato istanza al Tribunale per la nomina di uno psicoterapeuta, senza contestare espressamente il professionista indicato dal Tale condotta, come evidenziato dal CTU, “ mette in CP_5
evidenza che la signora sembra più focalizzata a far valere i CP_1
propri -poteri-diritti genitoriali .. piuttosto che ad attuare scelte o
Per_ comportamenti volti a promuovere il benessere psicofisico del figlio .
Le condotte della signora, seppur legittime su un piano giuridico, evidenziano la scarsa capacità di mettere al centro il figlio e il suo benessere psicofisico”. (cfr. pag. 30 relazione definitiva di consulenza tecnica d'ufficio).
Per_ Ulteriore pregiudizio per i minori ed è stato ravvisato dal CTU, nella Per_2
vicinanza fisica delle abitazioni dei genitori, che si trovano nello stesso stabile, su due differenti piani, con la conseguenza che “la vicinanza fisica dell'abitazione materna a quella paterna è, per i minori, destabilizzante e fonte di confusione e angoscia” (cfr. pag. 34 “relazione definitiva di consulenza tecnica d'ufficio” del
09/10/2023).
In definitiva, nell'attuale situazione di grave pregiudizio per i minori e di accertate carenze delle capacità genitoriale della deve essere senz'altro CP_1
Per_ confermato l'affidamento cd. “super- esclusivo” dei minori e al padre, Per_2
dimostratosi genitore adeguato e attento alle esigenze della PR. La persistente 15 condotta di immotivata opposizione nei confronti del marito nonché le gravi criticità della capacità genitoriale della impongono un affidamento CP_1
monogenitoriale ex art. 337-quater, comma 3, c.c., con competenze genitoriali concentrate in capo al padre affidatario, attribuendo a quest'ultimo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti la PR
- istruzione, educazione, salute, determinazione della residenza abituale, richiesta di documenti etc. - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, anche senza il consenso dell'altro genitore
(affidamento, a titolo meramente descrittivo, definito dalla giurisprudenza di merito come cd. affido superesclusivo - cfr. Trib. Pavia, ordinanza 29 dicembre
2014, Est. M. Frangipane - o rafforzato - cfr. Trib. Torino, sez. VII civ., ordinanza
22 gennaio 2015, Pres. Cesare Castellani, Trib Roma 16/6/2017). Mentre nel modulo di affidamento esclusivo, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi ma "le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori", nel modulo in esame l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) trova una deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”) nel senso che, in tal caso, si rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali inerenti i figli. Occorre precisare che questa concentrazione di genitorialità in capo ad uno solo dei genitori non rappresenta un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse
(art. 337-quater, ultimo comma, c.c.). Nel caso di specie, tale modalità di affidamento esclusivo al padre appare necessario per tutelare l'integrità psicofisica dei minori, in quanto “l'egocentrismo e l'immaturità psico-affettiva
16 della sig.ra - oltre a portarla ad avere una scarsa sintonizzazione CP_1
emotivo-affettiva con i figli di cui ne coglie limitatamente i bisogni evolutivi - la portano ad avere una gestione della responsabilità genitoriale pregiudizievole in quanto appare più focalizzata a far valere i propri poteri/diritti genitoriali intralciando le scelte genitoriali dell'ex-marito (che invece appaiono sintonizzate sui minori) o usare la figlia come portavoce delle proprie istanze Per_2
personali.” (cfr. pag. 34 “relazione definitiva di consulenza tecnica d'ufficio” del
09/10/2023).
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale al quale genitore collocatario dei figli e Parte_1
l'allontanamento della dal suddetto immobile. CP_1
Per_ In ordine al rapporto madre-figli, fermo restando che ( ritenuto dal ctu “ un minore a rischio evolutivo” per la situazione di pregiudizio e di sofferenza legata al difficile rapporto con la madre che rifiuta di vedere ), non deve essere forzato ad incontrare la la frequentazione madre -figlia resta CP_1 Per_2
regolata, nel precipuo interesse della PR, dalle disposizioni impartite, recependo i condivisibili suggerimenti del CTU, con la richiamata ordinanza presidenziale in data 6/12/2023 ( in cui si prevede che la possa CP_1
incontrare la figlia minore “un pomeriggio infrasettimanale (che deve essere sempre lo stesso e non variare per dare a stabilità e organizzazione) e un Per_2
fine settimana ogni due settimane.”) con il supporto dell'educativa domiciliare presso il nuovo domicilio della madre ( sito in Spinetoli, località Pagliare del
Tronto, fino a luglio 2023 come da relazione dei SS in data 11/10/2024 ).
I Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni Val Vibrata, unitamente ai Servizi
Sociali del luogo di residenza della madre, continueranno a monitorare la situazione dei minori secondo le disposizioni già impartite, prestando il supporto dell'educatore domiciliare presso il domicilio della e CP_1
relazionando trimestralmente.
17 Per quanto concerne il mantenimento della PR, avuto riguardo al discreto tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio, alle oggettive esigenze di vita dei figli, correlate alla loro età, ai maggiori tempi di permanenza presso il padre, alla precaria situazione lavorativa e reddituale della madre ( attualmente disoccupata a seguito di dimissioni volontarie ma in possesso di una concreta buona capacità lavorativa, legata alla giovane età e alla pregressa esperienza lavorativa come parrucchiera e cameriera), comparata con la migliore situazione economica del ( operaio a tempo indeterminato e Parte_1
beneficiario della casa coniugale ), pare equo e proporzionale porre a carico della resistente l'assegno mensile di € 300,00, in ragione di € 150,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di gennaio 2024 ( mensilità successiva all'allontanamento della dalla casa coniugale, disposto con ordinanza in data 6 dicembre CP_1
2023 ), disponendo che le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della PR siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno e regolate , salvo diverso accodo, come da Protocollo con il
COA di Teramo in data 05/12/18, con corresponsione in via esclusiva al padre dell'Assegno Unico Inps. Pt_1 Parte_1
Le spese processuali, atteso l'esito della lite, vanno dichiarate integralmente compensate.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto in data 20/12/2024, vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
Per completezza espositiva, va evidenziato che la con istanza CP_1
depositata in data 29 gennaio 2025 , ha chiesto la rimessione della causa in istruttoria, allegando il decreto di rinvio a giudizio del emesso Parte_1
dalla Procura della Repubblica di Teramo in data 20/10/2023 per il reato di cui all'art. 574 c.p in danno della PR e l'ordinanza di archiviazione emessa, su conforme richiesta del PM, dal Gip di Teramo in data 26/01/2025 nei
18 confronti della indagata per il reato di cui all'art. 572 c.p. in danno CP_1
Per_ del figlio . Tale richiesta, ad avviso del Collegio, deve essere disattesa in quanto, la richiamata documentazione, peraltro depositata al di fuori del contraddittorio dopo che la causa è stata assunta in decisione, non offre elementi di valutazione rilevanti al fine del decidere, tali da giustificare un ritardo nella sollecita definizione della causa, di prioritaria trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara l'addebito della separazione ad entrambi i coniugi;
2) rigetta, per l'effetto, la domanda di mantenimento avanzata da CP_1
[...]
3) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti;
4) conferma, in ordine all'affidamento e collocamento della PR nonché all'assegnazione della casa coniugale, le disposizioni impartite con ordinanza in data 6 dicembre 2023, richiamata in parte motiva;
5) dispone che il figlio possa incontrare la madre solo con il suo consenso;
6) dispone che i Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni Val Vibrata, unitamente ai Servizi Sociali del luogo di residenza della madre (Pagliare del Tronto), continuino a monitorare la situazione dei minori secondo le disposizioni già impartite, prestando il supporto dell'educatore domiciliare presso l'abitazione materna e relazionando trimestralmente a questo Tribunale.
7) pone a carico di l'assegno mensile di € 300,00, in Controparte_1
Per_ ragione di € 150,00 ciascuno, a titolo di mantenimento dei figli e Per_2
oltre rivalutazione monetaria ISTAT, con decorrenza dal 1gennaio 2024;
19 8) dispone che l'Assegno Unico Inps sia percepito in via esclusiva dal padre collocatario Parte_1
9) pone le spese straordinarie necessarie per la PR a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, da regolare, salvo diverso accordo, come da Protocollo con il COA di Teramo in data 5/12/2018;
10) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
11) dichiara integralmente compensate le spese processuali tra le parti;
12) pone definitivamente le spese di ctu, liquidate con separato decreto in data 20/12/2024, a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.;
13) rigetta la richiesta di rimessione della causa in istruttoria;
14) manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali indicati al punto 5
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
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