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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 17/06/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 653/2016 (riunita 784/2016) R.G.
Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controverise in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Saverio Di Sevo ed Annarita Ferrara giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Agostino di Feo in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 27/04/2026 , esponeva di aver Parte_1
prestato attività di bracciante agricolo, alle dipendenze della ditta MM AL nonché della ditta NT IE per gli anni dal 2005 al 2013 rappresentando che, nel corso del rapporto di lavoro, era tenuto ad osservare l'orario di lavoro dedotto e ad eseguire le direttive di rispettivi datori di lavoro;
che l' chiedeva all'istante la restituzione delle somme indebitamente CP_1
corrisposte a titolo di disoccupazione agricola per gli anni indicati, con differenti provvedimenti di indebito. Vanamente esperito ricorso amministrativo, adiva questo Tribunale (considerata anche la domanda relativa al procedimento n°
784/2016 RGL) per l'annullamento dei provvedimenti impugnati, per la reiscrizione negli appositi album per le disconosciute annualità di lavoro come bracciante agricolo. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
depositando verbale ispettivo n° 7200000447665, impugnando estensivamente la domanda e concludendo per il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta l'assunzione di prova testimoniale, a seguito di istruttoria all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Non coglie nel segno l'eccezione di prescrizione da parte della ricorrente: ed infatti, l'intero assunto del verbale, è che la natura dell'omissione e della simulazione del rapporto dipendente derivi da dolo: difficilmente potrebbe essere altrimenti. Pertanto, è nella natura stessa dell'illecito la consapevolezza del soggetto di occultare e/o simulare situazioni giuridicamente rilevanti al fine di ottenerne vantaggio, e pertanto la prescrizione quinquennale invocata da parte ricorrente non può essere invocata allorquando risulti tale simulazione.
3.1 In punto di diritto giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. In tal senso, la Suprema
Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di CP_1
lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n.
Pag. 2 di 7 7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296). L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone poi, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione. In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanta più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento
(ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav.
28 giugno 2011 n. 14296, cit.), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975). Pertanto, con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre
1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile
1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Di talchè, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria
Pag. 3 di 7 eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass. SS.UU. 1133/2000; Cass.18400/2003;
Cass. 506/2004; Cass. 13877/2012).
Qualora nel corso del giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto ad una prestazione previdenziale di un lavoratore agricolo intervenga la cancellazione dello stesso dagli appositi elenchi previsti dal R.D. n. 1949/1940, il giudice non può respingere la domanda sulla base di tale provvedimento ma deve compiere i necessari accertamenti al fine di stabilire se sussistano le altre condizioni previste dalla legge per l'erogazione della prestazione richiesta e, in caso affermativo, dichiarare - in via incidentale, salva la richiesta di una pronuncia con efficacia di giudicato - l'illegittimità del provvedimento di cancellazione, disapplicandolo.(cfr. Cass.15147/2007).
In ordine poi all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali
Pag. 4 di 7 contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. L,
Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. ex plurimis Cass. 10427/2014).
3.2 Applicando siffatte coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, il giudicante rileva una sostanziale asimmetria nei rapporti di lavoro dedotti nel presente giudizio.
E' necessario, infatti, prendere in considerazione che il rapporto disconosciuto di lavoro della ricorrente si è svolto presso due ditte, la ditta e la ditta Pt_1
MONTUORO.
Per quel che riguarda la ditta MM, nel caso di specie si impone una ancor più rigida valutazione dell'istruttoria, attesa che la presunzione della natura familiare del rapporto determina un onere probatorio (a carico di chi sostiene la diversa natura di rapporto subordinato) naturalmente più rigido. I mezzi istruttori di parte ricorrente, in quest'ottica, non sono riusciti a rivalutare le risultanze del verbale ispettivo.
A conferma di questo dato, la circostanza che la ditta facesse uso Pt_2
prevalente di familiari, va a consolidare la presunzione sul punto: non essenziale e significativa, ma comunque coerente con tale ipotesi, è la circostanza che dal verbale amministrativo (confermato dagli ispettori anche in testimonianza) la sig.ra affermi in un passaggio “ho sempre aiutato mio Parte_3
Pag. 5 di 7 suocero”: la scelta del termine aiutare piuttosto che lavorare per (comunque, successivamente autorizzata), pur non essendo fondamentale nella valutazione delle risultanze istruttorie, è di certo coerente con l'animus che contraddistingue il lavoro familiare piuttosto che quello subordinato.
Passando alla valutazione delle prove testimoniali di parte ricorrente, completamente inaffidabile e inutilizzabile è la testimonianza resa dal dott.
(udienza del 18/11/2022), a seguito di una testimonianza Testimone_1 impostata su “immagino che” e “per quanto mi è dato di conoscere”, ammette a chiusura della stessa che “Personalmente non mi sono mai recato sui tererni questione e quanto ho riferito è quello che emerge dalla documentazione che mi fornivano i datori di lavoro”. Tale documentazione, in mancanza di determinazioni precise, si presuma sia la stessa presente in atti.
Ugualmente si ritiene fare poco affidamento alla testimonianza di Tes_2
in primo luogo lo stesso afferma di aver visto lavorare la ricorrente,
[...] per diversi anni “anche se non ricordo precisamente gli anni” per la ditta
Rummo. Successivamente afferma, invece, di aver lavorato occasionalmente con la stessa per la ditta e parimenti per la ditta NT. In ogni caso, la Pt_2
mancanza assoluta di riferimenti di annualità rende del tutto inutilizzabili le circostanze riferite dal testimone.
3.3 Diverse considerazioni devono essere fatte, invece, in ordine al rapporto con al ditta MONTUORO. In questo caso parte resistente non deposita il CP_1
verbale ispettivo, ma non solo: le stesse memorie di costituzione non fanno riferimento a tale rapporto di lavoro, intrattenuto dalla ricorrente dal 2006 al
2008. Parte resistente invero fa riferimento a rapporto di lavoro intrattenuto CP_1
dalla ricorrente con la ditta (evidente errore di battitura, Parte_1
riportando il nome della ricorrente), per comunque poi argomentare solo in merito al rapporto di lavoro con la ditta MM AL.
Pertanto, sul punto il giudicante non è messo in condizione di rilevare la
Pag. 6 di 7 motivazione del disconoscimento delle giornate e di valutare l'illegittimità o meno invocata da parte ricorrente. In assenza di difese e documentazione, sul punto, la documentazione prodotta da parte ricorrente e la testimonianza, del sono sufficienti a dimostrare la sussistenza di lavoro subordinato per Tes_2
le dedotte annualità.
3.4 La domanda pertanto può essere accolta solo in merito alla contestazione dei provvedimenti relativi alla annualità 2006, 2007 e 2008, mentre per il resto si impone il rigetto della domanda.
4.1 Le spese di lite si compensano attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1 nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2
provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo di natura subordinata tra l'azienda agricola NT
e il ricorrente negli anni 2006, 2007 e 2008 e per, per Parte_1
l'effetto, condanna l' alla reinscrizione del ricorrente negli elenchi agricoli CP_1
presso il Comune di appartenenza per gli anni e le giornate suindicati;
2) Compensa le spese di giudizio.
Vallo della Lucania, così deciso il 17/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 653/2016 (riunita 784/2016) R.G.
Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controverise in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Saverio Di Sevo ed Annarita Ferrara giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Agostino di Feo in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 27/04/2026 , esponeva di aver Parte_1
prestato attività di bracciante agricolo, alle dipendenze della ditta MM AL nonché della ditta NT IE per gli anni dal 2005 al 2013 rappresentando che, nel corso del rapporto di lavoro, era tenuto ad osservare l'orario di lavoro dedotto e ad eseguire le direttive di rispettivi datori di lavoro;
che l' chiedeva all'istante la restituzione delle somme indebitamente CP_1
corrisposte a titolo di disoccupazione agricola per gli anni indicati, con differenti provvedimenti di indebito. Vanamente esperito ricorso amministrativo, adiva questo Tribunale (considerata anche la domanda relativa al procedimento n°
784/2016 RGL) per l'annullamento dei provvedimenti impugnati, per la reiscrizione negli appositi album per le disconosciute annualità di lavoro come bracciante agricolo. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
depositando verbale ispettivo n° 7200000447665, impugnando estensivamente la domanda e concludendo per il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta l'assunzione di prova testimoniale, a seguito di istruttoria all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Non coglie nel segno l'eccezione di prescrizione da parte della ricorrente: ed infatti, l'intero assunto del verbale, è che la natura dell'omissione e della simulazione del rapporto dipendente derivi da dolo: difficilmente potrebbe essere altrimenti. Pertanto, è nella natura stessa dell'illecito la consapevolezza del soggetto di occultare e/o simulare situazioni giuridicamente rilevanti al fine di ottenerne vantaggio, e pertanto la prescrizione quinquennale invocata da parte ricorrente non può essere invocata allorquando risulti tale simulazione.
3.1 In punto di diritto giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. In tal senso, la Suprema
Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di CP_1
lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n.
Pag. 2 di 7 7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296). L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone poi, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione. In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanta più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento
(ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav.
28 giugno 2011 n. 14296, cit.), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975). Pertanto, con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre
1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile
1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Di talchè, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria
Pag. 3 di 7 eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass. SS.UU. 1133/2000; Cass.18400/2003;
Cass. 506/2004; Cass. 13877/2012).
Qualora nel corso del giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto ad una prestazione previdenziale di un lavoratore agricolo intervenga la cancellazione dello stesso dagli appositi elenchi previsti dal R.D. n. 1949/1940, il giudice non può respingere la domanda sulla base di tale provvedimento ma deve compiere i necessari accertamenti al fine di stabilire se sussistano le altre condizioni previste dalla legge per l'erogazione della prestazione richiesta e, in caso affermativo, dichiarare - in via incidentale, salva la richiesta di una pronuncia con efficacia di giudicato - l'illegittimità del provvedimento di cancellazione, disapplicandolo.(cfr. Cass.15147/2007).
In ordine poi all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali
Pag. 4 di 7 contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. L,
Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. ex plurimis Cass. 10427/2014).
3.2 Applicando siffatte coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, il giudicante rileva una sostanziale asimmetria nei rapporti di lavoro dedotti nel presente giudizio.
E' necessario, infatti, prendere in considerazione che il rapporto disconosciuto di lavoro della ricorrente si è svolto presso due ditte, la ditta e la ditta Pt_1
MONTUORO.
Per quel che riguarda la ditta MM, nel caso di specie si impone una ancor più rigida valutazione dell'istruttoria, attesa che la presunzione della natura familiare del rapporto determina un onere probatorio (a carico di chi sostiene la diversa natura di rapporto subordinato) naturalmente più rigido. I mezzi istruttori di parte ricorrente, in quest'ottica, non sono riusciti a rivalutare le risultanze del verbale ispettivo.
A conferma di questo dato, la circostanza che la ditta facesse uso Pt_2
prevalente di familiari, va a consolidare la presunzione sul punto: non essenziale e significativa, ma comunque coerente con tale ipotesi, è la circostanza che dal verbale amministrativo (confermato dagli ispettori anche in testimonianza) la sig.ra affermi in un passaggio “ho sempre aiutato mio Parte_3
Pag. 5 di 7 suocero”: la scelta del termine aiutare piuttosto che lavorare per (comunque, successivamente autorizzata), pur non essendo fondamentale nella valutazione delle risultanze istruttorie, è di certo coerente con l'animus che contraddistingue il lavoro familiare piuttosto che quello subordinato.
Passando alla valutazione delle prove testimoniali di parte ricorrente, completamente inaffidabile e inutilizzabile è la testimonianza resa dal dott.
(udienza del 18/11/2022), a seguito di una testimonianza Testimone_1 impostata su “immagino che” e “per quanto mi è dato di conoscere”, ammette a chiusura della stessa che “Personalmente non mi sono mai recato sui tererni questione e quanto ho riferito è quello che emerge dalla documentazione che mi fornivano i datori di lavoro”. Tale documentazione, in mancanza di determinazioni precise, si presuma sia la stessa presente in atti.
Ugualmente si ritiene fare poco affidamento alla testimonianza di Tes_2
in primo luogo lo stesso afferma di aver visto lavorare la ricorrente,
[...] per diversi anni “anche se non ricordo precisamente gli anni” per la ditta
Rummo. Successivamente afferma, invece, di aver lavorato occasionalmente con la stessa per la ditta e parimenti per la ditta NT. In ogni caso, la Pt_2
mancanza assoluta di riferimenti di annualità rende del tutto inutilizzabili le circostanze riferite dal testimone.
3.3 Diverse considerazioni devono essere fatte, invece, in ordine al rapporto con al ditta MONTUORO. In questo caso parte resistente non deposita il CP_1
verbale ispettivo, ma non solo: le stesse memorie di costituzione non fanno riferimento a tale rapporto di lavoro, intrattenuto dalla ricorrente dal 2006 al
2008. Parte resistente invero fa riferimento a rapporto di lavoro intrattenuto CP_1
dalla ricorrente con la ditta (evidente errore di battitura, Parte_1
riportando il nome della ricorrente), per comunque poi argomentare solo in merito al rapporto di lavoro con la ditta MM AL.
Pertanto, sul punto il giudicante non è messo in condizione di rilevare la
Pag. 6 di 7 motivazione del disconoscimento delle giornate e di valutare l'illegittimità o meno invocata da parte ricorrente. In assenza di difese e documentazione, sul punto, la documentazione prodotta da parte ricorrente e la testimonianza, del sono sufficienti a dimostrare la sussistenza di lavoro subordinato per Tes_2
le dedotte annualità.
3.4 La domanda pertanto può essere accolta solo in merito alla contestazione dei provvedimenti relativi alla annualità 2006, 2007 e 2008, mentre per il resto si impone il rigetto della domanda.
4.1 Le spese di lite si compensano attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1 nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2
provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo di natura subordinata tra l'azienda agricola NT
e il ricorrente negli anni 2006, 2007 e 2008 e per, per Parte_1
l'effetto, condanna l' alla reinscrizione del ricorrente negli elenchi agricoli CP_1
presso il Comune di appartenenza per gli anni e le giornate suindicati;
2) Compensa le spese di giudizio.
Vallo della Lucania, così deciso il 17/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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