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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 3435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3435 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3539 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona del pro tempore, rappresentato e Parte_1 Pt_2 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 Appellante
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
AN BA e dall'avv. Mario Ferri, e domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Ceprano (FR) via Muto n. 6 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2007/2024 del Tribunale di Frosinone pubblicata in data 20/11/2024, notificata in data 22/11/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 23/10/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. ha agito in giudizio contro il Controparte_1 Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “… previa ctu volta al ricalcolo, con la formula di cui all'art. 4 comma 1 lettera D dpr 181/09 IC = DB +DM + (IP – DB), della percentuale di invalidità complessiva di pertinenza del Sig. uale Controparte_1
Vittima del Dovere, per le patologie conseguenti all'evento 9.04.2007 e diagnosticabili come 1. Esiti di trauma distorsivo rachide cervicale con disturbi-cervicobrachialgici persistenti strumentalmente accertati e sindrome vertiginosa.
2. Instabilità gleno- omerale anteriore di grado medio della spalla destra (arto dominante) in esiti di trauma distorsivo con lesione del cercine e frattura di HillSachs.
3. Esiti di valido trauma contusivo – distorsivo del polso dx con residuo risentimento algico. dichiarare la spettanza in capo al ricorrente di una invalidità complessiva IC ed ex dpr 181/09 del 33%, o di quella eventualmente maggiore o minore determinanda tramite la richiesta CTU, con stabilizzazione al settembre 2007, o alla data meglio vista dal CTU;
conseguentemente, rideterminare la speciale elargizione ex art. 5 comma 1 l. 206/04 sulla base di tale determinanda percentuale, da moltiplicarsi per il valore-punto di euro 2000,00 oltre rivalutazione ex art. 8 comma l. 302/90 dal 01.01.2003, e condannare l'amministrazione del al relativo pagamento, Parte_1 detratto l'importo complessivo di euro 50.019,500 già pagato;
nel caso di determinazione di punteggio del 25%, o superiore, dichiarare il diritto del ricorrente alla spettanza dell'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 nell'importo mensile di euro 500,005 oltre perequazione ex lege a decorrere dal settembre 2007 , o dalla data meglio vista, e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 l. 206/04, a decorrere dal 01.01.2008, o dalla data meglio vista, e dunque condannare l'amministrazione dell'Interno in tale senso...”.
1.1. Nella resistenza del , il Tribunale di Roma ha così statuito: Parte_1
“- Accerta e dichiara la sussistenza in capo al ricorrente di una percentuale di invalidità complessiva IC in misura pari al 25%, per l'effetto, condanna il
[...]
convenuto a provvedere alla conseguente rideterminazione della speciale Parte_1 elargizione ex art. 5 comma 1 l. 206/04 dei benefici economici normativamente previsti sulla base della percentuale di invalidità complessiva pari al 25% secondo il corretto indice Istat, e a corrispondere i relativi trattamenti economici, detratto dell'importo già liquidato, oltre alla corresponsione dell'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 nell'importo mensile previsto per legge a decorrere dalla data di stabilizzazione del 30.03.2021, e alla corresponsione dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 l. 206/04, a decorrere dalla data di stabilizzazione del 30.03.2021, con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione dei rispettivi diritti fino a quella dell'effettivo soddisfo;
-Compensa per metà le spese di lite, e condanna il al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite non compensate, che si liquidano in euro 2 .314, 5 0, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
-Pone definitivamente a carico del
[...]
le spese di C.T.U. in favore del dott. , liquidate in euro Parte_1 Persona_1 complessivi 650,00, oltre accessori”. 2 1.2. Il primo giudice, all'esito dell'accertamento peritale, ha accolto la proposta domanda, accertando il grado di invalidità e, conseguentemente, condannando il resistente al pagamento delle somme dovute.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello il , Parte_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza unicamente nella parte in cui ha condannato il medesimo a corrispondere alla controparte gli interessi Parte_1 legali sulle somme dovute a titolo di speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 206/04, da commisurarsi alla percentuale di invalidità del 25%, nonché all'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della legge n. 407/98, ed allo speciale assegno vitalizio mensile non reversibile, soggetto a perequazione automatica, ex art. 2 della legge n. 244/07. 2.1. Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Occorre preliminarmente osservare come la sentenza sia stata impugnata con esclusivo riferimento alla statuizione di condanna del al pagamento degli Parte_1 interessi legali sulle somme dovute. Ne consegue che non possono più essere messe in discussione in questa sede le ulteriori statuizioni non impugnate, quali l'accertamento del grado di invalidità nella percentuale determinata del 25% nonché il riconoscimento dei benefici economici di legge connessi.
5. Con un unico ed articolato motivo, parte appellante censura la sola condanna al pagamento degli interessi legali sulle somme da corrispondere, lamentando l'erronea interpretazione delle norme sul punto. In particolare, il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto della natura speciale (in quanto riferita alle sole vittima del dovere) dell'art. 8 legge n. 302/1990 - a tenore del quale “gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad un'automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT […]”- rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 (disposizione riferita alla liquidazione della prestazioni previdenziali) e dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, nel testo risultante in seguito alla sentenza n. 459/2000 della Corte costituzionale, per gli emolumenti aventi natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, dovuti ai pubblici dipendenti, in forza della quale sulle somme liquidate a titolo di capitale compete la sola maggior somma tra interessi legali e rivalutazione. Alla luce di tale disciplina di natura speciale, alla vittima del dovere dovrebbe competere esclusivamente la rivalutazione annuale, sulla base dell'indice ISTAT dell'anno precedente fino alla data di corresponsione, ex art. 8, comma 2, della legge n. 302/1990, trattandosi dell'unico meccanismo di attualizzazione dei benefici in questione individuato dal legislatore.
3 5.1. Come è noto, l'art. 8 della legge n. 302/1990 dispone che: “
1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.
2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF”.
5.2. Il comma 6 dell'art. 16 della legge n. 412/1991, invece, stabilisce che “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenze del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda , laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni….L'importo dovuto a titolo di interesse è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
5.3. Il comma 36 dell'art. 22 della legge n. 724/1994, infine, prevede l'applicazione dell'ultima norma anche “agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza”.
5.4. Emerge dalla lettura delle disposizioni richiamate la diversità di funzione e finalità dei meccanismi previsti di cui, al contrario, parte appellante sostiene la semplice alternatività.
5.5. Tanto ha affermato la Suprema Corte con un recentissimo arresto (Cass. Sez. L., 30/05/2025, n. 14603), evidenziando che: a) quanto al meccanismo di rivalutazione annuale dell'art. 8 cit., “Funzione della norma è quella di mantenere inalterato nel tempo il valore reale dell'importo economico fissato dal legislatore, mettendolo al riparo da eventuali fenomeni di inflazione”, ragion per cui “E' evidente la diversità della funzione assolta invece dagli interessi e/o dalla rivalutazione dovuti, a norma di legge, in caso di mancato o ritardato adempimento di una obbligazione, di valuta o di valore: in tale ipotesi interessi e/o rivalutazione non costituiscono il fisiologico adeguamento, nel tempo, di un importo determinato in misura fissa dal legislatore storico ma la risposta dell'ordinamento ad un inadempimento o ad un adempimento non corretto del soggetto obbligato”; b) le prestazioni riconosciute in favore delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati hanno natura assistenziale e viene, dunque, in rilievo il regime della rivalutazione monetaria e degli interessi dovuti in relazione ai crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali estinti in ritardo: trova, pertanto, applicazione l'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, a tenore del quale l'articolo 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991 n. 412 si applica anche agli emolumenti di natura (per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 4 31 dicembre 1994) spettanti ai dipendenti pubblici, in attività di servizio o in quiescenza;
c) l'art. 16, comma 6, cit., relativo agli enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria, sancisce che sulle prestazioni dovute decorrono gli interessi dal momento di scadenza del termine previsto per la adozione del provvedimento sulla domanda e che l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito, in ragione del ritardo nel pagamento.
5.6. I riportati principi devono trovare applicazione nel caso che occupa, con la conseguenza che, come correttamente evidenziato dall'appellato, a prescindere dal fatto che i benefici anno per anno siano calcolati sulla base del sistema di perequazione, nel caso di condanna al pagamento di arretrati a tale titolo spettano evidentemente anche gli accessori, risultando la prestazione assistenziale pagata in ritardo.
5.7. In definitiva, l'art. 8 legge n. 302/1990 permette l'attualizzazione degli importi predeterminati dal legislatore al mutato costo della vita attraverso un sistema di perequazione, sollevando quindi il legislatore medesimo da una continua e costante determinazione ex novo, mentre la condanna al pagamento degli accessori mira unicamente a ristorare il danno subito dal creditore per il ritardo subito fino all'avvenuto pagamento, come del resto avviene per qualsiasi prestazione assistenziale o pensionistica.
6. In definitiva, l'appello proposto dal è infondato e deve Parte_1 essere, dunque, rigettato.
7. Si ritiene, tenuto conto di precedenti pronunce di merito difformi e dell'essere intervenuta la pronuncia della richiamata sentenza della Suprema Corte in corso di causa, che le spese del grado debbano essere interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Roma, 23/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Gianmarco Salera, Magistrato ordinario in tirocinio.
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Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3539 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona del pro tempore, rappresentato e Parte_1 Pt_2 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 Appellante
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
AN BA e dall'avv. Mario Ferri, e domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Ceprano (FR) via Muto n. 6 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2007/2024 del Tribunale di Frosinone pubblicata in data 20/11/2024, notificata in data 22/11/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 23/10/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. ha agito in giudizio contro il Controparte_1 Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “… previa ctu volta al ricalcolo, con la formula di cui all'art. 4 comma 1 lettera D dpr 181/09 IC = DB +DM + (IP – DB), della percentuale di invalidità complessiva di pertinenza del Sig. uale Controparte_1
Vittima del Dovere, per le patologie conseguenti all'evento 9.04.2007 e diagnosticabili come 1. Esiti di trauma distorsivo rachide cervicale con disturbi-cervicobrachialgici persistenti strumentalmente accertati e sindrome vertiginosa.
2. Instabilità gleno- omerale anteriore di grado medio della spalla destra (arto dominante) in esiti di trauma distorsivo con lesione del cercine e frattura di HillSachs.
3. Esiti di valido trauma contusivo – distorsivo del polso dx con residuo risentimento algico. dichiarare la spettanza in capo al ricorrente di una invalidità complessiva IC ed ex dpr 181/09 del 33%, o di quella eventualmente maggiore o minore determinanda tramite la richiesta CTU, con stabilizzazione al settembre 2007, o alla data meglio vista dal CTU;
conseguentemente, rideterminare la speciale elargizione ex art. 5 comma 1 l. 206/04 sulla base di tale determinanda percentuale, da moltiplicarsi per il valore-punto di euro 2000,00 oltre rivalutazione ex art. 8 comma l. 302/90 dal 01.01.2003, e condannare l'amministrazione del al relativo pagamento, Parte_1 detratto l'importo complessivo di euro 50.019,500 già pagato;
nel caso di determinazione di punteggio del 25%, o superiore, dichiarare il diritto del ricorrente alla spettanza dell'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 nell'importo mensile di euro 500,005 oltre perequazione ex lege a decorrere dal settembre 2007 , o dalla data meglio vista, e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 l. 206/04, a decorrere dal 01.01.2008, o dalla data meglio vista, e dunque condannare l'amministrazione dell'Interno in tale senso...”.
1.1. Nella resistenza del , il Tribunale di Roma ha così statuito: Parte_1
“- Accerta e dichiara la sussistenza in capo al ricorrente di una percentuale di invalidità complessiva IC in misura pari al 25%, per l'effetto, condanna il
[...]
convenuto a provvedere alla conseguente rideterminazione della speciale Parte_1 elargizione ex art. 5 comma 1 l. 206/04 dei benefici economici normativamente previsti sulla base della percentuale di invalidità complessiva pari al 25% secondo il corretto indice Istat, e a corrispondere i relativi trattamenti economici, detratto dell'importo già liquidato, oltre alla corresponsione dell'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 nell'importo mensile previsto per legge a decorrere dalla data di stabilizzazione del 30.03.2021, e alla corresponsione dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 l. 206/04, a decorrere dalla data di stabilizzazione del 30.03.2021, con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione dei rispettivi diritti fino a quella dell'effettivo soddisfo;
-Compensa per metà le spese di lite, e condanna il al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite non compensate, che si liquidano in euro 2 .314, 5 0, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
-Pone definitivamente a carico del
[...]
le spese di C.T.U. in favore del dott. , liquidate in euro Parte_1 Persona_1 complessivi 650,00, oltre accessori”. 2 1.2. Il primo giudice, all'esito dell'accertamento peritale, ha accolto la proposta domanda, accertando il grado di invalidità e, conseguentemente, condannando il resistente al pagamento delle somme dovute.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello il , Parte_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza unicamente nella parte in cui ha condannato il medesimo a corrispondere alla controparte gli interessi Parte_1 legali sulle somme dovute a titolo di speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 206/04, da commisurarsi alla percentuale di invalidità del 25%, nonché all'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della legge n. 407/98, ed allo speciale assegno vitalizio mensile non reversibile, soggetto a perequazione automatica, ex art. 2 della legge n. 244/07. 2.1. Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Occorre preliminarmente osservare come la sentenza sia stata impugnata con esclusivo riferimento alla statuizione di condanna del al pagamento degli Parte_1 interessi legali sulle somme dovute. Ne consegue che non possono più essere messe in discussione in questa sede le ulteriori statuizioni non impugnate, quali l'accertamento del grado di invalidità nella percentuale determinata del 25% nonché il riconoscimento dei benefici economici di legge connessi.
5. Con un unico ed articolato motivo, parte appellante censura la sola condanna al pagamento degli interessi legali sulle somme da corrispondere, lamentando l'erronea interpretazione delle norme sul punto. In particolare, il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto della natura speciale (in quanto riferita alle sole vittima del dovere) dell'art. 8 legge n. 302/1990 - a tenore del quale “gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad un'automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT […]”- rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 (disposizione riferita alla liquidazione della prestazioni previdenziali) e dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, nel testo risultante in seguito alla sentenza n. 459/2000 della Corte costituzionale, per gli emolumenti aventi natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, dovuti ai pubblici dipendenti, in forza della quale sulle somme liquidate a titolo di capitale compete la sola maggior somma tra interessi legali e rivalutazione. Alla luce di tale disciplina di natura speciale, alla vittima del dovere dovrebbe competere esclusivamente la rivalutazione annuale, sulla base dell'indice ISTAT dell'anno precedente fino alla data di corresponsione, ex art. 8, comma 2, della legge n. 302/1990, trattandosi dell'unico meccanismo di attualizzazione dei benefici in questione individuato dal legislatore.
3 5.1. Come è noto, l'art. 8 della legge n. 302/1990 dispone che: “
1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.
2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF”.
5.2. Il comma 6 dell'art. 16 della legge n. 412/1991, invece, stabilisce che “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenze del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda , laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni….L'importo dovuto a titolo di interesse è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
5.3. Il comma 36 dell'art. 22 della legge n. 724/1994, infine, prevede l'applicazione dell'ultima norma anche “agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza”.
5.4. Emerge dalla lettura delle disposizioni richiamate la diversità di funzione e finalità dei meccanismi previsti di cui, al contrario, parte appellante sostiene la semplice alternatività.
5.5. Tanto ha affermato la Suprema Corte con un recentissimo arresto (Cass. Sez. L., 30/05/2025, n. 14603), evidenziando che: a) quanto al meccanismo di rivalutazione annuale dell'art. 8 cit., “Funzione della norma è quella di mantenere inalterato nel tempo il valore reale dell'importo economico fissato dal legislatore, mettendolo al riparo da eventuali fenomeni di inflazione”, ragion per cui “E' evidente la diversità della funzione assolta invece dagli interessi e/o dalla rivalutazione dovuti, a norma di legge, in caso di mancato o ritardato adempimento di una obbligazione, di valuta o di valore: in tale ipotesi interessi e/o rivalutazione non costituiscono il fisiologico adeguamento, nel tempo, di un importo determinato in misura fissa dal legislatore storico ma la risposta dell'ordinamento ad un inadempimento o ad un adempimento non corretto del soggetto obbligato”; b) le prestazioni riconosciute in favore delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati hanno natura assistenziale e viene, dunque, in rilievo il regime della rivalutazione monetaria e degli interessi dovuti in relazione ai crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali estinti in ritardo: trova, pertanto, applicazione l'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, a tenore del quale l'articolo 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991 n. 412 si applica anche agli emolumenti di natura (per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 4 31 dicembre 1994) spettanti ai dipendenti pubblici, in attività di servizio o in quiescenza;
c) l'art. 16, comma 6, cit., relativo agli enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria, sancisce che sulle prestazioni dovute decorrono gli interessi dal momento di scadenza del termine previsto per la adozione del provvedimento sulla domanda e che l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito, in ragione del ritardo nel pagamento.
5.6. I riportati principi devono trovare applicazione nel caso che occupa, con la conseguenza che, come correttamente evidenziato dall'appellato, a prescindere dal fatto che i benefici anno per anno siano calcolati sulla base del sistema di perequazione, nel caso di condanna al pagamento di arretrati a tale titolo spettano evidentemente anche gli accessori, risultando la prestazione assistenziale pagata in ritardo.
5.7. In definitiva, l'art. 8 legge n. 302/1990 permette l'attualizzazione degli importi predeterminati dal legislatore al mutato costo della vita attraverso un sistema di perequazione, sollevando quindi il legislatore medesimo da una continua e costante determinazione ex novo, mentre la condanna al pagamento degli accessori mira unicamente a ristorare il danno subito dal creditore per il ritardo subito fino all'avvenuto pagamento, come del resto avviene per qualsiasi prestazione assistenziale o pensionistica.
6. In definitiva, l'appello proposto dal è infondato e deve Parte_1 essere, dunque, rigettato.
7. Si ritiene, tenuto conto di precedenti pronunce di merito difformi e dell'essere intervenuta la pronuncia della richiamata sentenza della Suprema Corte in corso di causa, che le spese del grado debbano essere interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Roma, 23/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Gianmarco Salera, Magistrato ordinario in tirocinio.
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