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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/01/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16309/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16309/2024 tra
Oggi 27 gennaio 2025, innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per 'avv. BESSI PIERA Parte_1
- per ed nessuno compare. CP_1 CP_2
Il Giudice, rilevata la rituale notificazione dell'ordinanza di mutamento del rito, dichiara la contumacia ed . CP_1 CP_2
Il Giudice invita parte attrice a precisare le conclusioni.
L'avv. Bessi precisa le conclusioni come da memoria integrativa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso del difensore alla lettura della sentenza in sua assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16309/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. BESSI PIERA, in Parte_2 C.F._1 forza di procura generale alle liti del 25.07.2024
ATTORE contro
(C.F. ) ed (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
Udienza di discussione in data 27.01.2025
CONCLUSIONI
Per Parte_2
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito,
Previo ogni ulteriore e necessario incombente;
In via Istruttoria: [omissis]
Nel merito:
- Accertato l'inadempimento dei signori e quali conduttori CP_1 CP_2 dell'unità immobiliare sita in Torino, via Chiesa della Salute n. 113 - piano 1° (2°f.t.); per le mensilità di Dicembre 2023, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre e
Dicembre 2024, nonché l'inadempimento nel pagamento delle spese di riscaldamento stagione invernale 2023/2024, dichiarare risolto per fatto e colpa dei signori CP_1
e il contratto di locazione per l'unità immobiliare sita in Torino, via CP_2
Chiesa della Salute n. 113 - piano 1° (2° f.t.) e pertinenze, e, per tale effetto, condannare i signori e a rilasciare libera e sgombra da sé, persone e cose CP_1 CP_2
l'unità immobiliare posta all'indirizzo di cui sopra, fissando per la definitiva data di pagina 2 di 4 esecuzione per rilascio;
così confermando l'Ordinanza ex art. 665 cpc emessa in corso di giudizio delli 24 Settembre 2024;
- Con condanna al pagamento delle spese di lite, ivi comprese le spese sostenute da parte attrice per l'avvio della procedura di Mediazione, ammontanti a € 97,60=;
- Riservando ad altro giudizio il recupero del credito vantato dal signor nei Parte_1 confronti dei signori e CP_1 CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida del 24.07.2024 il ricorrente, premesso di aver locato a uso abitativo a e CP_1
l'immobile sito in Torino, via Chiesa della Salute n. 113 - piano 1° (2° CP_2
f.t.), con contratto di locazione abitativa agevolata sottoscritto in data 1.12.2022 e registrato in data 2.12.2022, per la durata di anni tre, rinnovabile per anni due, al canone annuo pari a € 6.600,00 da corrispondersi in rate mensili anticipate di € 550,00, oltre a €
90,00 a titolo di acconto spese, salvo conguaglio, rappresentava come i conduttori si fossero resi inadempienti al pagamento dei canoni di locazione per il mese di dicembre
2023, maggio 2024, giugno 2024 e luglio 2024, oltre alle spese di gestione del riscaldamento per l'annualità 2023/2024, e chiedeva lo sfratto per morosità.
All'udienza del 24.09.2024 compariva e si opponeva allo sfratto, CP_1 confermando la morosità relativa a tre canoni di locazione e dando atto di non aver effettuato i pagamenti relativi alla gestione del riscaldamento poiché non aveva mai ricevuto dal locatore indicazione circa l'ammontare delle spese né documentazione che le attestasse.
Con ordinanza 24.9.24, veniva disposto il rilascio con fissazione per l'esecuzione della data del 24.10.24 e veniva disposto il mutamento del rito. Esperito infruttuosamente il procedimento di mediazione, all'udienza odierna, dichiarata la contumacia dei convneuti, parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come in epigrafe.
2. La domanda di risoluzione del contratto è fondata.
Il ricorrente ha provato documentalmente il fondamento del suo diritto mediante la produzione del contratto di locazione registrato (doc. 1 e 1a del procedimento di convalida) – da cui si evince l'obbligo dei conduttori di corrispondere un canone annuo di
€ 6.600,00 mediante rate mensili di € 550,00 ciascuna, oltre a € 90 mensili a titolo di acconto spese, salvo conguaglio – ed ha allegato l'inadempimento della controparte. La parte convenuta, rimasta contumace, non ha dato prova di fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione di pagamento del canone, per cui, gravando su di lei il relativo onere pagina 3 di 4 probatorio in base ai principi generali di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001) deve ritenersi sul punto fondata la prospettazione attorea.
Ne consegue che essendo la morosità ben superiore a una mensilità, l'inadempimento è tale da determinare la risoluzione ex art. 5 della legge 392/1978.
3. All'accoglimento della domanda di risoluzione consegue la conferma dell'ordine di rilascio emesso con ordinanza del 24.09.2024 alla data del 24.10.24.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i. per le cause di valore ricompreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, con la massima riduzione alla luce della semplicità delle questioni trattate e dell'attività svolta e così per € 1.805,00 per compensi, oltre a € 298,60 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara risolto per inadempimento di e il contratto di CP_1 CP_2 locazione stipulato tra le parti in data 1.12.2022 e registrato in data 2.12.2022, relativo all'immobile sito in Torino, via Chiesa della Salute n. 113 - piano 1° (2° f.t.);
Conferma l'ordine di rilascio emesso con ordinanza del 24.09.2024 alla data del
24.10.24;
Condanna e , in solido, a rimborsare a le CP_1 CP_2 Parte_2 spese di lite, che si liquidano in € 1.805,00 per compensi, oltre a € 298,60 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge.
Torino, 27 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16309/2024 tra
Oggi 27 gennaio 2025, innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per 'avv. BESSI PIERA Parte_1
- per ed nessuno compare. CP_1 CP_2
Il Giudice, rilevata la rituale notificazione dell'ordinanza di mutamento del rito, dichiara la contumacia ed . CP_1 CP_2
Il Giudice invita parte attrice a precisare le conclusioni.
L'avv. Bessi precisa le conclusioni come da memoria integrativa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso del difensore alla lettura della sentenza in sua assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16309/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. BESSI PIERA, in Parte_2 C.F._1 forza di procura generale alle liti del 25.07.2024
ATTORE contro
(C.F. ) ed (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
Udienza di discussione in data 27.01.2025
CONCLUSIONI
Per Parte_2
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito,
Previo ogni ulteriore e necessario incombente;
In via Istruttoria: [omissis]
Nel merito:
- Accertato l'inadempimento dei signori e quali conduttori CP_1 CP_2 dell'unità immobiliare sita in Torino, via Chiesa della Salute n. 113 - piano 1° (2°f.t.); per le mensilità di Dicembre 2023, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre e
Dicembre 2024, nonché l'inadempimento nel pagamento delle spese di riscaldamento stagione invernale 2023/2024, dichiarare risolto per fatto e colpa dei signori CP_1
e il contratto di locazione per l'unità immobiliare sita in Torino, via CP_2
Chiesa della Salute n. 113 - piano 1° (2° f.t.) e pertinenze, e, per tale effetto, condannare i signori e a rilasciare libera e sgombra da sé, persone e cose CP_1 CP_2
l'unità immobiliare posta all'indirizzo di cui sopra, fissando per la definitiva data di pagina 2 di 4 esecuzione per rilascio;
così confermando l'Ordinanza ex art. 665 cpc emessa in corso di giudizio delli 24 Settembre 2024;
- Con condanna al pagamento delle spese di lite, ivi comprese le spese sostenute da parte attrice per l'avvio della procedura di Mediazione, ammontanti a € 97,60=;
- Riservando ad altro giudizio il recupero del credito vantato dal signor nei Parte_1 confronti dei signori e CP_1 CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida del 24.07.2024 il ricorrente, premesso di aver locato a uso abitativo a e CP_1
l'immobile sito in Torino, via Chiesa della Salute n. 113 - piano 1° (2° CP_2
f.t.), con contratto di locazione abitativa agevolata sottoscritto in data 1.12.2022 e registrato in data 2.12.2022, per la durata di anni tre, rinnovabile per anni due, al canone annuo pari a € 6.600,00 da corrispondersi in rate mensili anticipate di € 550,00, oltre a €
90,00 a titolo di acconto spese, salvo conguaglio, rappresentava come i conduttori si fossero resi inadempienti al pagamento dei canoni di locazione per il mese di dicembre
2023, maggio 2024, giugno 2024 e luglio 2024, oltre alle spese di gestione del riscaldamento per l'annualità 2023/2024, e chiedeva lo sfratto per morosità.
All'udienza del 24.09.2024 compariva e si opponeva allo sfratto, CP_1 confermando la morosità relativa a tre canoni di locazione e dando atto di non aver effettuato i pagamenti relativi alla gestione del riscaldamento poiché non aveva mai ricevuto dal locatore indicazione circa l'ammontare delle spese né documentazione che le attestasse.
Con ordinanza 24.9.24, veniva disposto il rilascio con fissazione per l'esecuzione della data del 24.10.24 e veniva disposto il mutamento del rito. Esperito infruttuosamente il procedimento di mediazione, all'udienza odierna, dichiarata la contumacia dei convneuti, parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come in epigrafe.
2. La domanda di risoluzione del contratto è fondata.
Il ricorrente ha provato documentalmente il fondamento del suo diritto mediante la produzione del contratto di locazione registrato (doc. 1 e 1a del procedimento di convalida) – da cui si evince l'obbligo dei conduttori di corrispondere un canone annuo di
€ 6.600,00 mediante rate mensili di € 550,00 ciascuna, oltre a € 90 mensili a titolo di acconto spese, salvo conguaglio – ed ha allegato l'inadempimento della controparte. La parte convenuta, rimasta contumace, non ha dato prova di fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione di pagamento del canone, per cui, gravando su di lei il relativo onere pagina 3 di 4 probatorio in base ai principi generali di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001) deve ritenersi sul punto fondata la prospettazione attorea.
Ne consegue che essendo la morosità ben superiore a una mensilità, l'inadempimento è tale da determinare la risoluzione ex art. 5 della legge 392/1978.
3. All'accoglimento della domanda di risoluzione consegue la conferma dell'ordine di rilascio emesso con ordinanza del 24.09.2024 alla data del 24.10.24.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i. per le cause di valore ricompreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, con la massima riduzione alla luce della semplicità delle questioni trattate e dell'attività svolta e così per € 1.805,00 per compensi, oltre a € 298,60 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara risolto per inadempimento di e il contratto di CP_1 CP_2 locazione stipulato tra le parti in data 1.12.2022 e registrato in data 2.12.2022, relativo all'immobile sito in Torino, via Chiesa della Salute n. 113 - piano 1° (2° f.t.);
Conferma l'ordine di rilascio emesso con ordinanza del 24.09.2024 alla data del
24.10.24;
Condanna e , in solido, a rimborsare a le CP_1 CP_2 Parte_2 spese di lite, che si liquidano in € 1.805,00 per compensi, oltre a € 298,60 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge.
Torino, 27 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
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