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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 10/09/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI L'AQUILA
Udienza a trattazione scritta del 10 settembre 2025
Il GOP Dr.ssa Antonella Camilli, lette le note di trattazione scritta prodotte in atti, decide come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. .
All'esito della camera di consiglio alle ore 17,00 ha emesso la seguente sentenza.
TRIBUNALE DI L'AQUILA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione ritualmente notificato, passata a decisione all'udienza del 10.09.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Maria Onori ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso e nel suo studio sito in Foligno (PG), in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
attrice E
, P. IVA: quale società delegata Controparte_1 P.IVA_1
a gestire i sinistri ed alla rappresentanza in giudizio di Controparte_2 in persona del Suo legale rapp.te pro-tempore e, per esso, del
[...]
Dott. quale Procuratore Speciale, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3
Marco Catelli e dall'avv. Paolo Severo Ciabatti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Laurenti, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
NONCHE'
Controparte_4
Convenuta contumace
Oggetto: risarcimento danni per fatto illecito ai sensi dell'art. 2054 c.c..
Conclusioni:
parte attrice: di cui in atti
parte convenuta: di cui in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio la società assicurativa CON TE quale garante della Controparte_5 responsabilità civile obbligatoria, nonché , conducente e proprietaria del Controparte_4 veicolo Renault Twingo trg. GC990XL assicurato con la prima.
In particolare, rilevava che mentre procedendo a piedi stava attraversando Viale Duca degli
Abruzzi, in località L'Aquila, la convenuta alla guida del già menzionato mezzo la investiva, cagionandole le lesioni certificate in atti ed i conseguenti danni non patrimoniali, per il risarcimento dei quali in questa sede agisce.
Si costituiva la società , quale società delegata Controparte_1
a gestire i sinistri ed alla rappresentanza in giudizio di Controparte_2 che chiedeva il rigetto della domanda, ascrivendo la responsabilità del
[...] sinistro alla condotta dell'attrice.
Tanto esposto, osserva il giudicante che l'art 2054 c.c. 1° co., ha sancito una presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, per vincere la quale occorre dimostrare che la imprudenza altrui era assolutamente imprevedibile.
Nel caso che qui rileva, all'esito della compiuta istruttoria, è emerso che Controparte_4 alla guida del veicolo di cui è proprietaria, ha investito l'attrice, la quale stava attraversando la strada a servizio di via XX Settembre, in corrispondenza dell'incrocio con via San Basilio.
Invero, il testimone ha riferito che il giorno del sinistro si trovava in compagnia Testimone_1 dell'attrice, la quale aveva guardato a destra ed a sinistra e poi aveva iniziato ad attraversare la strada;
dunque, era sopraggiunta il veicolo modello Twingo, condotta dalla convenuta, la quale aveva colpita l'attrice in corrispondenza della gamba sinistra.
L'altra testimone, trasportata all'interno del mezzo, ha dichiarato di essersi Testimone_2 accorta dell'incidente soltanto quando aveva notato l'attrice a ridosso del finestrino, per cui nulla ha potuto riferire in merito alla dinamica dell'incidente.
Orbene, dalla lettura della relazione di servizio redatta dagli agenti del Comando Polizia
Municipale di L'Aquila, intervenuti in occasione del sinistro, emerge chiaramente che il veicolo condotto e di proprietà della convenuta urtava l'attrice, la quale stava attraversando la strada;
dunque, nella stessa direzione di provenienza dell'attrice era parcheggiato un veicolo in sosta irregolare che ostruiva in parte la visuale.
I pubblici ufficiali intervenuti non hanno rilevato la presenza di tracce di frenata sull'asfalto, né il punto di impatto tra il veicolo e l'attrice, posto che alcun danno era stato riportato dal mezzo.
Pertanto, all'esito dell'evidenza probatoria, è possibile ricostruire la dinamica del sinistro nel senso che mentre l'attrice stava attraversando la strada, sbucando da dietro un veicolo in sosta irregolare, di lì a poco sopraggiungeva la convenuta alla guida del suo veicolo, la quale urtava il pedone in corrispondenza della gamba. Orbene, il sinistro si è verificato all'interno di un centro abitato, la strada era costeggiata da edifici, per cui l'attraversamento di un pedone non risultava un evento assolutamente imprevedibile ed eccezionale, tale da escludere la responsabilità del conducente del veicolo.
Infatti, la circostanza che la visuale era in parte occultata da veicoli in sosta, anche irregolare e che in quel punto la strada principale intersecava una via secondaria, avrebbe dovuto richiedere una maggiore attenzione e prudenza da parte del conducente del mezzo, posto che non può considerarsi imprevedibile la presenza di un pedone su una strada situata all'interno di un centro abitato e fiancheggiata da edifici.
Tuttavia, anche la parte attrice risulta rimproverabile in quanto stava attraversando la strada in un punto privo di strisce pedonali ed aveva la visuale almeno parzialmente impedita dall'auto in sosta, per cui avrebbe dovuto controllare con maggiore attenzione il sopraggiungere di veicoli e, quindi, impegnare la strada con una maggiore prudenza.
Pertanto, la condotta dell'attrice lungi dall'essere stata una mera occasione del danno, ha assunto una rilevanza causale alla produzione dell'eventus damni, in una misura che si ritiene equa pari al 25%.
Per quanto concerne il quantum debeatur e l'accertamento della sussistenza di pregiudizi rilevanti ai sensi dell'art. 1223 cc. e ss, si osserva che nel corso dell'istruttoria è stata disposta una consulenza medico legale, in cui il CTU dott.ssa ha accertato Persona_1 la compatibilità delle lesioni rispetto alla dinamica del sinistro nonché la esistenza di un danno conseguenza rilevante ex art. 1223 c.c. e ss.
In particolare, da un'attenta lettura dell'elaborato medico si evince che l'attrice in conseguenza delle lesioni certificate in atti, ha riportato un'invalidità permanente nella misura del 7% e temporanea pari a giorni 30 a totale, 30 a parziale al 75%, 20 al parziale al
50% ed altri 20 al parziale al 25%.
Pertanto, considerato che l'attrice all'epoca del fatto aveva l'età di anni 19 (nata il
23.09.2002-sinistro del 12.11.2021) e che il grado di invalidità è del 7%, deve essere riconosciuto all'attrice, l'importo di euro 12.236,63 a titolo di invalidità permanente, fatto riferimento ai criteri espressi dall'art. 139 C.d.A. i cui importi sono stati aggiornati ad aprile
2025 (D.M. del 18.07.2025). Ciò fatto deve essere liquidato alla medesima, l'importo di euro 1.685,40 a titolo di invalidità temporanea assoluta;
euro 1.264,05 a titolo di invalidità parziale al 75%; euro 561,80 a titolo di invalidità parziale al 50%; euro 280,90 a titolo di invalidità parziale al 25%; ovvero la complessiva somma di euro 3.792,15 a titolo di danno biologico temporaneo.
All'attrice compete, infine, il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua veste morale, atteso che il fatto illecito per cui è causa ha in astratto gli estremi di un reato ed il giudicante considerata la natura e la durata delle lesioni, reputa corrispondente a retto criterio determinarlo nella misura di €. 1.000,00.
Invero, tale voce di danno non è affatto compresa nel danno non patrimoniale, inteso come biologico, che, infatti, comprende la misura standard della veste esistenziale, come emerge da un'attenta lettura dell'art. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni.
Al riguardo la epocale sentenza n. 26972 del 2008, emanata sul punto dalla Suprema Corte, non enuncia un generale principio dell'assorbimento del danno morale nel danno biologico,
e tale interpretazione è avallata dallo ius superveniens che ha espressamente riconosciuto il risarcimento del danno morale al di là del danno biologico. (cfr DPR n. 181/09 e DPR. N.
90/2010).
Infatti, il criterio tabellare valuta l'intensità del danno biologico in funzione della gravità e dell'età, ma rispetto allo choc che subisce la vittima di un incidente, né l'età né la gravità incidono, dipendendo questo, al contrario, dalla personalità, dalla emotività, dalla sensibilità
e vulnerabilità psicologica del soggetto.
D'altronde, una diversa soluzione porrebbe problemi di costituzionalità, in quanto contraddirebbe il principio della integralità del risarcimento, sotto il profilo della piena tutela del diritto alla salute.
A tal fine, si rileva che il principio della unitarietà del risarcimento del danno non patrimoniale, non significa non integralità del risarcimento, là dove la sofferenza emotiva immediata derivata dalla lesione della salute non sia degenerata in malattia e, quindi, compresa nel calcolo del danno non patrimoniale nella sua veste biologica.
Le somme riconosciute a titolo di danno non patrimoniale, nel suo diverso atteggiarsi, trattandosi di obbligazione di valore, dovranno essere rivalutate dal giorno del deposito della sentenza all'effettivo soddisfo, atteso che i parametri utilizzati da questo giudice al fine del calcolo del danno non patrimoniale, rivalutano autonomamente le somme ad aprile 2025.
Occorre tenere conto, inoltre, del danno da ritardato adempimento ed a tal riguardo secondo i principi stabiliti dalle SS.UU. n. 1712/1995 sul credito devalutato all'epoca del sinistro e poi rivalutato anno per anno devono essere applicati gli interessi nella misura legale .
All'attrice, infine, compete il risarcimento del danno patrimoniale, i.e. del danno emergente, ovvero delle spese sostenute a causa dell'eventus damni che il CTU ha ritenuto conseguenziali e congrue nella misura di euro 2.256,81, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria, con il calcolo ut sopra espresso, dal giorno del sinistro al soddisfo.
Giova osservare al riguardo che risulta risarcibile anche l'importo di euro 700,00 documentato in atti con un preavviso di parcella, posto che il danno emergente include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, come nel caso di specie, importo che, inoltre, il
CTU ha ritenuto congruo. (ex multis Cass. Civ. n. 27129/2021; Cass. Civ. n. 2956/2025).
In ragione di quanto esposto in narrativa, deve essere dichiarata la responsabilità dei convenuti in solido, per il sinistro del quale si controverte e, tenuto conto della percentuale di responsabilità riconosciuta a carico dell'attrice (pari al 25%), la società
[...]
, quale società delegata a gestire i sinistri ed alla Controparte_1 rappresentanza in giudizio di in Controparte_2 solido con l'altra convenuta, deve essere condannata al risarcimento dei danni subiti dall'attrice nella misura complessiva di euro 14.464,2 (euro 19.285,59 – il 25%), oltre rivalutazione monetaria ed interessi ut sopra indicati.
Le spese del giudizio ed il costo della CTU devono seguire la soccombenza della parte convenuta, atteso che l'attrice avrebbe dovuto comunque agire anche per ottenere il risarcimento del danno nella misura del 75%, e vanno determinate in base al valore effettivo della domanda, come risultante all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOP Dr.ssa Antonella CAMILLI, definitivamente giudicando sulla causa civile promossa, con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, quale società delegata a gestire i sinistri ed alla rappresentanza in giudizio di
[...] [...] in persona del Suo legale rapp.te pro- Controparte_2 tempore e, per esso, del Dott. quale Procuratore Speciale, nonché nei Controparte_3 confronti di , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa Controparte_4
e respinta, così decide:
1. Condanna in solido con la compagnia assicurativa Controparte_4 [...]
, quale società delegata a gestire i sinistri ed alla Controparte_1 rappresentanza in giudizio di Controparte_2 al risarcimento del danno patito dall'attrice nella misura complessiva di euro 14.464,2, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali in parte motiva indicati;
2. Condanna i medesimi, in solido, al rimborso delle spese legali sostenute dall'attrice nella misura complessiva di euro 2.600,00 per onorari ed euro 518,00 per costo di iscrizione a ruolo, ai sensi del D.M. n. 147/2022.
3. pone a carico dei convenuti in solido il costo della CTU.
L'Aquila 10 settembre 2025 il GOP
Dr.ssa Antonella CAMILLI
Udienza a trattazione scritta del 10 settembre 2025
Il GOP Dr.ssa Antonella Camilli, lette le note di trattazione scritta prodotte in atti, decide come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. .
All'esito della camera di consiglio alle ore 17,00 ha emesso la seguente sentenza.
TRIBUNALE DI L'AQUILA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione ritualmente notificato, passata a decisione all'udienza del 10.09.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Maria Onori ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso e nel suo studio sito in Foligno (PG), in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
attrice E
, P. IVA: quale società delegata Controparte_1 P.IVA_1
a gestire i sinistri ed alla rappresentanza in giudizio di Controparte_2 in persona del Suo legale rapp.te pro-tempore e, per esso, del
[...]
Dott. quale Procuratore Speciale, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3
Marco Catelli e dall'avv. Paolo Severo Ciabatti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Laurenti, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
NONCHE'
Controparte_4
Convenuta contumace
Oggetto: risarcimento danni per fatto illecito ai sensi dell'art. 2054 c.c..
Conclusioni:
parte attrice: di cui in atti
parte convenuta: di cui in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio la società assicurativa CON TE quale garante della Controparte_5 responsabilità civile obbligatoria, nonché , conducente e proprietaria del Controparte_4 veicolo Renault Twingo trg. GC990XL assicurato con la prima.
In particolare, rilevava che mentre procedendo a piedi stava attraversando Viale Duca degli
Abruzzi, in località L'Aquila, la convenuta alla guida del già menzionato mezzo la investiva, cagionandole le lesioni certificate in atti ed i conseguenti danni non patrimoniali, per il risarcimento dei quali in questa sede agisce.
Si costituiva la società , quale società delegata Controparte_1
a gestire i sinistri ed alla rappresentanza in giudizio di Controparte_2 che chiedeva il rigetto della domanda, ascrivendo la responsabilità del
[...] sinistro alla condotta dell'attrice.
Tanto esposto, osserva il giudicante che l'art 2054 c.c. 1° co., ha sancito una presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, per vincere la quale occorre dimostrare che la imprudenza altrui era assolutamente imprevedibile.
Nel caso che qui rileva, all'esito della compiuta istruttoria, è emerso che Controparte_4 alla guida del veicolo di cui è proprietaria, ha investito l'attrice, la quale stava attraversando la strada a servizio di via XX Settembre, in corrispondenza dell'incrocio con via San Basilio.
Invero, il testimone ha riferito che il giorno del sinistro si trovava in compagnia Testimone_1 dell'attrice, la quale aveva guardato a destra ed a sinistra e poi aveva iniziato ad attraversare la strada;
dunque, era sopraggiunta il veicolo modello Twingo, condotta dalla convenuta, la quale aveva colpita l'attrice in corrispondenza della gamba sinistra.
L'altra testimone, trasportata all'interno del mezzo, ha dichiarato di essersi Testimone_2 accorta dell'incidente soltanto quando aveva notato l'attrice a ridosso del finestrino, per cui nulla ha potuto riferire in merito alla dinamica dell'incidente.
Orbene, dalla lettura della relazione di servizio redatta dagli agenti del Comando Polizia
Municipale di L'Aquila, intervenuti in occasione del sinistro, emerge chiaramente che il veicolo condotto e di proprietà della convenuta urtava l'attrice, la quale stava attraversando la strada;
dunque, nella stessa direzione di provenienza dell'attrice era parcheggiato un veicolo in sosta irregolare che ostruiva in parte la visuale.
I pubblici ufficiali intervenuti non hanno rilevato la presenza di tracce di frenata sull'asfalto, né il punto di impatto tra il veicolo e l'attrice, posto che alcun danno era stato riportato dal mezzo.
Pertanto, all'esito dell'evidenza probatoria, è possibile ricostruire la dinamica del sinistro nel senso che mentre l'attrice stava attraversando la strada, sbucando da dietro un veicolo in sosta irregolare, di lì a poco sopraggiungeva la convenuta alla guida del suo veicolo, la quale urtava il pedone in corrispondenza della gamba. Orbene, il sinistro si è verificato all'interno di un centro abitato, la strada era costeggiata da edifici, per cui l'attraversamento di un pedone non risultava un evento assolutamente imprevedibile ed eccezionale, tale da escludere la responsabilità del conducente del veicolo.
Infatti, la circostanza che la visuale era in parte occultata da veicoli in sosta, anche irregolare e che in quel punto la strada principale intersecava una via secondaria, avrebbe dovuto richiedere una maggiore attenzione e prudenza da parte del conducente del mezzo, posto che non può considerarsi imprevedibile la presenza di un pedone su una strada situata all'interno di un centro abitato e fiancheggiata da edifici.
Tuttavia, anche la parte attrice risulta rimproverabile in quanto stava attraversando la strada in un punto privo di strisce pedonali ed aveva la visuale almeno parzialmente impedita dall'auto in sosta, per cui avrebbe dovuto controllare con maggiore attenzione il sopraggiungere di veicoli e, quindi, impegnare la strada con una maggiore prudenza.
Pertanto, la condotta dell'attrice lungi dall'essere stata una mera occasione del danno, ha assunto una rilevanza causale alla produzione dell'eventus damni, in una misura che si ritiene equa pari al 25%.
Per quanto concerne il quantum debeatur e l'accertamento della sussistenza di pregiudizi rilevanti ai sensi dell'art. 1223 cc. e ss, si osserva che nel corso dell'istruttoria è stata disposta una consulenza medico legale, in cui il CTU dott.ssa ha accertato Persona_1 la compatibilità delle lesioni rispetto alla dinamica del sinistro nonché la esistenza di un danno conseguenza rilevante ex art. 1223 c.c. e ss.
In particolare, da un'attenta lettura dell'elaborato medico si evince che l'attrice in conseguenza delle lesioni certificate in atti, ha riportato un'invalidità permanente nella misura del 7% e temporanea pari a giorni 30 a totale, 30 a parziale al 75%, 20 al parziale al
50% ed altri 20 al parziale al 25%.
Pertanto, considerato che l'attrice all'epoca del fatto aveva l'età di anni 19 (nata il
23.09.2002-sinistro del 12.11.2021) e che il grado di invalidità è del 7%, deve essere riconosciuto all'attrice, l'importo di euro 12.236,63 a titolo di invalidità permanente, fatto riferimento ai criteri espressi dall'art. 139 C.d.A. i cui importi sono stati aggiornati ad aprile
2025 (D.M. del 18.07.2025). Ciò fatto deve essere liquidato alla medesima, l'importo di euro 1.685,40 a titolo di invalidità temporanea assoluta;
euro 1.264,05 a titolo di invalidità parziale al 75%; euro 561,80 a titolo di invalidità parziale al 50%; euro 280,90 a titolo di invalidità parziale al 25%; ovvero la complessiva somma di euro 3.792,15 a titolo di danno biologico temporaneo.
All'attrice compete, infine, il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua veste morale, atteso che il fatto illecito per cui è causa ha in astratto gli estremi di un reato ed il giudicante considerata la natura e la durata delle lesioni, reputa corrispondente a retto criterio determinarlo nella misura di €. 1.000,00.
Invero, tale voce di danno non è affatto compresa nel danno non patrimoniale, inteso come biologico, che, infatti, comprende la misura standard della veste esistenziale, come emerge da un'attenta lettura dell'art. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni.
Al riguardo la epocale sentenza n. 26972 del 2008, emanata sul punto dalla Suprema Corte, non enuncia un generale principio dell'assorbimento del danno morale nel danno biologico,
e tale interpretazione è avallata dallo ius superveniens che ha espressamente riconosciuto il risarcimento del danno morale al di là del danno biologico. (cfr DPR n. 181/09 e DPR. N.
90/2010).
Infatti, il criterio tabellare valuta l'intensità del danno biologico in funzione della gravità e dell'età, ma rispetto allo choc che subisce la vittima di un incidente, né l'età né la gravità incidono, dipendendo questo, al contrario, dalla personalità, dalla emotività, dalla sensibilità
e vulnerabilità psicologica del soggetto.
D'altronde, una diversa soluzione porrebbe problemi di costituzionalità, in quanto contraddirebbe il principio della integralità del risarcimento, sotto il profilo della piena tutela del diritto alla salute.
A tal fine, si rileva che il principio della unitarietà del risarcimento del danno non patrimoniale, non significa non integralità del risarcimento, là dove la sofferenza emotiva immediata derivata dalla lesione della salute non sia degenerata in malattia e, quindi, compresa nel calcolo del danno non patrimoniale nella sua veste biologica.
Le somme riconosciute a titolo di danno non patrimoniale, nel suo diverso atteggiarsi, trattandosi di obbligazione di valore, dovranno essere rivalutate dal giorno del deposito della sentenza all'effettivo soddisfo, atteso che i parametri utilizzati da questo giudice al fine del calcolo del danno non patrimoniale, rivalutano autonomamente le somme ad aprile 2025.
Occorre tenere conto, inoltre, del danno da ritardato adempimento ed a tal riguardo secondo i principi stabiliti dalle SS.UU. n. 1712/1995 sul credito devalutato all'epoca del sinistro e poi rivalutato anno per anno devono essere applicati gli interessi nella misura legale .
All'attrice, infine, compete il risarcimento del danno patrimoniale, i.e. del danno emergente, ovvero delle spese sostenute a causa dell'eventus damni che il CTU ha ritenuto conseguenziali e congrue nella misura di euro 2.256,81, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria, con il calcolo ut sopra espresso, dal giorno del sinistro al soddisfo.
Giova osservare al riguardo che risulta risarcibile anche l'importo di euro 700,00 documentato in atti con un preavviso di parcella, posto che il danno emergente include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, come nel caso di specie, importo che, inoltre, il
CTU ha ritenuto congruo. (ex multis Cass. Civ. n. 27129/2021; Cass. Civ. n. 2956/2025).
In ragione di quanto esposto in narrativa, deve essere dichiarata la responsabilità dei convenuti in solido, per il sinistro del quale si controverte e, tenuto conto della percentuale di responsabilità riconosciuta a carico dell'attrice (pari al 25%), la società
[...]
, quale società delegata a gestire i sinistri ed alla Controparte_1 rappresentanza in giudizio di in Controparte_2 solido con l'altra convenuta, deve essere condannata al risarcimento dei danni subiti dall'attrice nella misura complessiva di euro 14.464,2 (euro 19.285,59 – il 25%), oltre rivalutazione monetaria ed interessi ut sopra indicati.
Le spese del giudizio ed il costo della CTU devono seguire la soccombenza della parte convenuta, atteso che l'attrice avrebbe dovuto comunque agire anche per ottenere il risarcimento del danno nella misura del 75%, e vanno determinate in base al valore effettivo della domanda, come risultante all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOP Dr.ssa Antonella CAMILLI, definitivamente giudicando sulla causa civile promossa, con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, quale società delegata a gestire i sinistri ed alla rappresentanza in giudizio di
[...] [...] in persona del Suo legale rapp.te pro- Controparte_2 tempore e, per esso, del Dott. quale Procuratore Speciale, nonché nei Controparte_3 confronti di , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa Controparte_4
e respinta, così decide:
1. Condanna in solido con la compagnia assicurativa Controparte_4 [...]
, quale società delegata a gestire i sinistri ed alla Controparte_1 rappresentanza in giudizio di Controparte_2 al risarcimento del danno patito dall'attrice nella misura complessiva di euro 14.464,2, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali in parte motiva indicati;
2. Condanna i medesimi, in solido, al rimborso delle spese legali sostenute dall'attrice nella misura complessiva di euro 2.600,00 per onorari ed euro 518,00 per costo di iscrizione a ruolo, ai sensi del D.M. n. 147/2022.
3. pone a carico dei convenuti in solido il costo della CTU.
L'Aquila 10 settembre 2025 il GOP
Dr.ssa Antonella CAMILLI