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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 16/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1026/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
***
Il Giudice del Lavoro Leonardo Modica, nella causa instaurata
TRA
Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Palma Alongi
[...]
-opponente-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Lombardo CP_1
- opposta -
OGGETTO: retribuzioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale di udienza e rispettivi atti difensivi
All'udienza del 16.1.2025 ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, assorbita ogni ulteriore domanda, difesa o eccezione, rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
40/2022, emesso l'1.6.2022 dal Tribunale di Sciacca, dichiarandolo esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; condanna Parte_1
alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 3.250,00 per
[...]
onorari, oltre 15% spese generali, IVA e CPA se dovuti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione depositato il 18.7.2022,
[...]
(d'ora in avanti Parte_1
anche solo ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 40/2022 Pt_1 emesso l'1.6.2022 dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento R.G.N.
728/2022, con il quale si intimava il pagamento della somma di € 22.230,45, in favore della sig.ra , odierna opposta, a titolo di retribuzioni da quest'ultima CP_1
asseritamente non percepite relativamente alle mensilità di marzo e aprile 2019, giugno e luglio 2020, giugno, luglio, ottobre e novembre 2021, febbraio e marzo 2022, oltre interessi, rivalutazione monetaria, spese del procedimento monitorio e accessori.
Si è costituita ritualmente in giudizio eccependo l'infondatezza in fatto ed CP_1
in diritto delle domande di cui all'opposizione e chiedendo al Tribunale quanto segue:
“preliminarmente, rigettare la richiesta di sospensiva della efficacia esecutiva del D.I. opposto, poiché l'opposizione non è fondata né su prova scritta né di pronta soluzione;
- nel merito, rigettare l'opposizione perché palesemente infondata in fatto e in diritto oltreché pretestuosa e dilatoria, confermando il decreto ingiuntivo opposto”. Con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza dell'1.6.2023, il Giudice ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
La causa, senza alcuna istruzione, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe all'udienza del 16.1.2025.
*****
Il ricorso in opposizione è infondato e deve essere rigettato.
Pag. 2 di 6 Oggetto del contenzioso per cui si procede è l'accertamento del diritto di CP_1
a percepire il trattamento retributivo relativo alle mensilità di marzo e aprile 2019, giugno e luglio 2020, giugno, luglio, ottobre e novembre 2021, febbraio e marzo 2022, di cui parte opposta aveva già chiesto condannarsi in sede monitoria. Pt_1
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero, come nel caso in esame, per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr. Cass., Sez. Unite, n.13533/2001).
In applicazione di tale principio, nelle controversie di lavoro, spetta al lavoratore l'onere di provare la quantità e la qualità dell'attività lavorativa prestata, mentre compete al datore di lavoro dimostrare di avere retribuito detta attività nella misura dovuta in base al la legge ed al contratto di lavoro.
Nel caso concreto, parte opposta ha provato il fatto costitutivo della propria pretesa ovvero lo svolgimento dell'attività lavorativa a favore della parte opponente, rientrante nel paradigma di cui all'art. 2094 c.c. per tutto l'arco temporale indicato in ricorso.
Parte opposta ha infatti depositato in fase monitoria le buste paga relative alle mensilità di marzo e aprile 2019, giugno e luglio 2020, giugno, luglio, ottobre e novembre
2021, febbraio e marzo 2022 (cfr. doc. 3, memoria).
In ordine all'efficacia probatoria delle buste paga, un consolidato orientamento della
Corte di Cassazione (cfr. Cass 20/01/201 6, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; Cass. 11 marzo 2005 n. 5362; Cass. 17 maggio 2006, n. 11536; 12 gennaio 2001, nr. 376; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n.1074/1986), ritiene che nei confronti del datore di lavoro esse abbiano valore di confessione stragiudiziale e che quindi costituiscano piena prova dei dati in esse indicati, ciò in ragione della loro specifica normativa (legge nr.
4/1953), la quale prevede l'obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2 della L. 4/1953).
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 2239/2017), nel ribadire la natura di confessione stragiudiziale della busta paga, ha specificato che questa“ ha valore di piena
Pag. 3 di 6 prova circa le indicazioni in essa contenute solo quando sia chiara e non contraddittoria;
diversamente, ove in essa risulti la indicazione di altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti del credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie la indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), essa è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti esposti nel documento.”
Le risultanze delle buste paga, in ragione della loro portata confessoria, hanno dunque pieno valore probatorio nei confronti del datore di lavoro, che ne rimane vincolato, a meno che questi non dimostri che le dichiarazioni rese sono state determinate da errore di fatto o da violenza (art 2733.c.c). Diversamente, il confitente non può ritrattare la propria confessione deducendo la falsità delle proprie dichiarazioni.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, le buste paga prodotte sono chiare e prive di contraddizioni nell'esposizione dell'attività svolta e nella sua remunerazione e, come tali, per quanto è qui di interesse, sono idonee a fornire piena prova sia dello svolgimento del rapporto di lavoro, dell'inquadramento contrattuale della ricorrente nel periodo per cui è causa e delle competenze a vario titolo spettanti alla ricorrente oggetto della odierna domanda.
Deve altresì rilevarsi come il concreto svolgimento del rapporto (articolazione oraria della prestazione e mansioni svolte), non sia stato oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, né è stato contestato l'espletamento della prestazione lavorativa da parte della odierna convenuta, sicché tali fatti devono darsi per provati ai sensi dell'art. 115
c.p.c.
Fornita la prova dello svolgimento dell'attività lavorativa, spettava alla parte datoriale provare l'estinzione della propria obbligazione. Siffatta prova non è stata fornita.
Parte opponente, oltre a contestare la mancata prova dei fatti costitutivi della pretesa
(oggetto invece di puntuale dimostrazione), eccepisce quale fatto estintivo la impossibilità della prestazione retributiva per causa ad essa non imputabile.
Premessa la sua natura di istituzione pubblica, destinataria in forza della legislazione regionale di contributi necessari per il pagamento degli stipendi dei propri dipendenti, deduce di non avere ricevuto i detti contributi regionali seppure richiesti.
L'eccezione è infondata.
Pag. 4 di 6 Giova rammentare come secondo risalente e consolidato orientamento della Suprema Corte
(cfr. Cass. sent. 2555/1968 e da ultimo Cass. 20152/2022) “L'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., estingue la obbligazione o giustifica il ritardo nell'adempimento è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente o temporaneamente
l'adempimento dell'obbligazione. Il che può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato
e non già quando si tratta di una somma di danaro”. Ed ancora, “In materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo ed assoluto che non possa essere rimosso, non potendosi ravvisare nel la mera impotenza economica derivante dall'inadempimento di un terzo nell'ambito di un diverso rapporto” (cfr. Cass. 25777/2013).
L'orientamento richiamato si attaglia pienamente al caso di specie, atteso che la prestazione retributiva gravante sul datore di lavoro è una tipica obbligazione pecuniaria. Il fatto allegato quale evento estintivo dell'obbligazione, ovvero la mancata erogazione dei contributi da parte dell' è privo dei caratteri dell'assolutezza e Controparte_2 definitività costitutivi della fattispecie di cui all' art. 1256 c.c. e dunque privo dell'efficacia liberatoria dell'obbligazione retributiva di cui all'art. 1218 c.c.
Va poi rilevato, in ogni caso, come la natura giuridica del terzo soggetto erogatore dei contributi offre indubbiamente garanzie di adempimento, ciò rende del tutto implausibile la dedotta impossibilità della prestazione avente efficacia estintiva.
Per quanto sopra, non avendo assolto l'onere probatorio su di lei gravante, Pt_1
dimostrando la corresponsione degli emolumenti spettanti al lavoratore come da decreto ingiuntivo n. 40/2022, il ricorso in opposizione avverso detto decreto deve essere rigettato.
Parimenti infondata è la seconda eccezione mossa dalla opponente secondo cui parte la opposta avrebbe dovuto azionare il credito al netto dei contributi e ritenute gravanti sul datore di lavoro.
Ebbene, l'assunto di si pone in contrasto con il condivisibile orientamento della Pt_1
Suprema Corte secondo cui la condanna per pagamenti retributivi deve essere effettuata al lordo delle eventuali ritenute fiscali, ciò in quanto queste non afferiscono al rapporto
Pag. 5 di 6 civilistico tra datore di lavoro e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed Erario
e pertanto devono essere versate dal lavoratore una volta percepito il pagamento spettantegli (cfr. Cass. sez. L. nr. 18044 del 14.9.2015).
Va infine rilevata l'infondatezza dell'eccezione mossa da parte opponente secondo cui la natura del credito azionato non è suscettibile di rivalutazione monetaria. Ebbene, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. “Il giudice quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto”.
In ragione di tutto quanto precede, il decreto ingiuntivo n. 40/2022, emesso l'1.6.2022 dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento R.G.N. 728/2022, va pertanto confermato e dichiarato esecutivo ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 653, comma 1, c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M 55/2014 e successivi aggiornamenti per lo scaglione di riferimento (da € 5.201
a € 26.000) in ragione dell'effettiva attività svolta, congruamente ridotti tenuto conto dell'esiguo numero di questioni giuridiche e di fatto affrontate.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Sciacca, 16.1.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
***
Il Giudice del Lavoro Leonardo Modica, nella causa instaurata
TRA
Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Palma Alongi
[...]
-opponente-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Lombardo CP_1
- opposta -
OGGETTO: retribuzioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale di udienza e rispettivi atti difensivi
All'udienza del 16.1.2025 ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, assorbita ogni ulteriore domanda, difesa o eccezione, rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
40/2022, emesso l'1.6.2022 dal Tribunale di Sciacca, dichiarandolo esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; condanna Parte_1
alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 3.250,00 per
[...]
onorari, oltre 15% spese generali, IVA e CPA se dovuti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione depositato il 18.7.2022,
[...]
(d'ora in avanti Parte_1
anche solo ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 40/2022 Pt_1 emesso l'1.6.2022 dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento R.G.N.
728/2022, con il quale si intimava il pagamento della somma di € 22.230,45, in favore della sig.ra , odierna opposta, a titolo di retribuzioni da quest'ultima CP_1
asseritamente non percepite relativamente alle mensilità di marzo e aprile 2019, giugno e luglio 2020, giugno, luglio, ottobre e novembre 2021, febbraio e marzo 2022, oltre interessi, rivalutazione monetaria, spese del procedimento monitorio e accessori.
Si è costituita ritualmente in giudizio eccependo l'infondatezza in fatto ed CP_1
in diritto delle domande di cui all'opposizione e chiedendo al Tribunale quanto segue:
“preliminarmente, rigettare la richiesta di sospensiva della efficacia esecutiva del D.I. opposto, poiché l'opposizione non è fondata né su prova scritta né di pronta soluzione;
- nel merito, rigettare l'opposizione perché palesemente infondata in fatto e in diritto oltreché pretestuosa e dilatoria, confermando il decreto ingiuntivo opposto”. Con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza dell'1.6.2023, il Giudice ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
La causa, senza alcuna istruzione, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe all'udienza del 16.1.2025.
*****
Il ricorso in opposizione è infondato e deve essere rigettato.
Pag. 2 di 6 Oggetto del contenzioso per cui si procede è l'accertamento del diritto di CP_1
a percepire il trattamento retributivo relativo alle mensilità di marzo e aprile 2019, giugno e luglio 2020, giugno, luglio, ottobre e novembre 2021, febbraio e marzo 2022, di cui parte opposta aveva già chiesto condannarsi in sede monitoria. Pt_1
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero, come nel caso in esame, per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr. Cass., Sez. Unite, n.13533/2001).
In applicazione di tale principio, nelle controversie di lavoro, spetta al lavoratore l'onere di provare la quantità e la qualità dell'attività lavorativa prestata, mentre compete al datore di lavoro dimostrare di avere retribuito detta attività nella misura dovuta in base al la legge ed al contratto di lavoro.
Nel caso concreto, parte opposta ha provato il fatto costitutivo della propria pretesa ovvero lo svolgimento dell'attività lavorativa a favore della parte opponente, rientrante nel paradigma di cui all'art. 2094 c.c. per tutto l'arco temporale indicato in ricorso.
Parte opposta ha infatti depositato in fase monitoria le buste paga relative alle mensilità di marzo e aprile 2019, giugno e luglio 2020, giugno, luglio, ottobre e novembre
2021, febbraio e marzo 2022 (cfr. doc. 3, memoria).
In ordine all'efficacia probatoria delle buste paga, un consolidato orientamento della
Corte di Cassazione (cfr. Cass 20/01/201 6, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; Cass. 11 marzo 2005 n. 5362; Cass. 17 maggio 2006, n. 11536; 12 gennaio 2001, nr. 376; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n.1074/1986), ritiene che nei confronti del datore di lavoro esse abbiano valore di confessione stragiudiziale e che quindi costituiscano piena prova dei dati in esse indicati, ciò in ragione della loro specifica normativa (legge nr.
4/1953), la quale prevede l'obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2 della L. 4/1953).
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 2239/2017), nel ribadire la natura di confessione stragiudiziale della busta paga, ha specificato che questa“ ha valore di piena
Pag. 3 di 6 prova circa le indicazioni in essa contenute solo quando sia chiara e non contraddittoria;
diversamente, ove in essa risulti la indicazione di altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti del credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie la indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), essa è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti esposti nel documento.”
Le risultanze delle buste paga, in ragione della loro portata confessoria, hanno dunque pieno valore probatorio nei confronti del datore di lavoro, che ne rimane vincolato, a meno che questi non dimostri che le dichiarazioni rese sono state determinate da errore di fatto o da violenza (art 2733.c.c). Diversamente, il confitente non può ritrattare la propria confessione deducendo la falsità delle proprie dichiarazioni.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, le buste paga prodotte sono chiare e prive di contraddizioni nell'esposizione dell'attività svolta e nella sua remunerazione e, come tali, per quanto è qui di interesse, sono idonee a fornire piena prova sia dello svolgimento del rapporto di lavoro, dell'inquadramento contrattuale della ricorrente nel periodo per cui è causa e delle competenze a vario titolo spettanti alla ricorrente oggetto della odierna domanda.
Deve altresì rilevarsi come il concreto svolgimento del rapporto (articolazione oraria della prestazione e mansioni svolte), non sia stato oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, né è stato contestato l'espletamento della prestazione lavorativa da parte della odierna convenuta, sicché tali fatti devono darsi per provati ai sensi dell'art. 115
c.p.c.
Fornita la prova dello svolgimento dell'attività lavorativa, spettava alla parte datoriale provare l'estinzione della propria obbligazione. Siffatta prova non è stata fornita.
Parte opponente, oltre a contestare la mancata prova dei fatti costitutivi della pretesa
(oggetto invece di puntuale dimostrazione), eccepisce quale fatto estintivo la impossibilità della prestazione retributiva per causa ad essa non imputabile.
Premessa la sua natura di istituzione pubblica, destinataria in forza della legislazione regionale di contributi necessari per il pagamento degli stipendi dei propri dipendenti, deduce di non avere ricevuto i detti contributi regionali seppure richiesti.
L'eccezione è infondata.
Pag. 4 di 6 Giova rammentare come secondo risalente e consolidato orientamento della Suprema Corte
(cfr. Cass. sent. 2555/1968 e da ultimo Cass. 20152/2022) “L'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., estingue la obbligazione o giustifica il ritardo nell'adempimento è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente o temporaneamente
l'adempimento dell'obbligazione. Il che può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato
e non già quando si tratta di una somma di danaro”. Ed ancora, “In materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo ed assoluto che non possa essere rimosso, non potendosi ravvisare nel la mera impotenza economica derivante dall'inadempimento di un terzo nell'ambito di un diverso rapporto” (cfr. Cass. 25777/2013).
L'orientamento richiamato si attaglia pienamente al caso di specie, atteso che la prestazione retributiva gravante sul datore di lavoro è una tipica obbligazione pecuniaria. Il fatto allegato quale evento estintivo dell'obbligazione, ovvero la mancata erogazione dei contributi da parte dell' è privo dei caratteri dell'assolutezza e Controparte_2 definitività costitutivi della fattispecie di cui all' art. 1256 c.c. e dunque privo dell'efficacia liberatoria dell'obbligazione retributiva di cui all'art. 1218 c.c.
Va poi rilevato, in ogni caso, come la natura giuridica del terzo soggetto erogatore dei contributi offre indubbiamente garanzie di adempimento, ciò rende del tutto implausibile la dedotta impossibilità della prestazione avente efficacia estintiva.
Per quanto sopra, non avendo assolto l'onere probatorio su di lei gravante, Pt_1
dimostrando la corresponsione degli emolumenti spettanti al lavoratore come da decreto ingiuntivo n. 40/2022, il ricorso in opposizione avverso detto decreto deve essere rigettato.
Parimenti infondata è la seconda eccezione mossa dalla opponente secondo cui parte la opposta avrebbe dovuto azionare il credito al netto dei contributi e ritenute gravanti sul datore di lavoro.
Ebbene, l'assunto di si pone in contrasto con il condivisibile orientamento della Pt_1
Suprema Corte secondo cui la condanna per pagamenti retributivi deve essere effettuata al lordo delle eventuali ritenute fiscali, ciò in quanto queste non afferiscono al rapporto
Pag. 5 di 6 civilistico tra datore di lavoro e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed Erario
e pertanto devono essere versate dal lavoratore una volta percepito il pagamento spettantegli (cfr. Cass. sez. L. nr. 18044 del 14.9.2015).
Va infine rilevata l'infondatezza dell'eccezione mossa da parte opponente secondo cui la natura del credito azionato non è suscettibile di rivalutazione monetaria. Ebbene, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. “Il giudice quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto”.
In ragione di tutto quanto precede, il decreto ingiuntivo n. 40/2022, emesso l'1.6.2022 dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento R.G.N. 728/2022, va pertanto confermato e dichiarato esecutivo ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 653, comma 1, c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M 55/2014 e successivi aggiornamenti per lo scaglione di riferimento (da € 5.201
a € 26.000) in ragione dell'effettiva attività svolta, congruamente ridotti tenuto conto dell'esiguo numero di questioni giuridiche e di fatto affrontate.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Sciacca, 16.1.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 6 di 6