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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/12/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Unica Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Gabriella Del Mastro – Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria – Giudice
Dott. Roberta Marra – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta sotto il numero 189/2024 R.G., vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Barba Giovanni, Parte_1
- ricorrente -
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Feola Ivan, CP_1
- resistente -
OGGETTO: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
All'udienza del 28.10.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
Con l'intervento del P.M., mediante apposizione del visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.01.2024 ha esposto che: 1) ha intrattenuto una Parte_1 relazione more uxorio, a decorrere dal mese di giugno 2015, con;
2) da tale CP_1 unione è nato il figlio (2017); 3) divenuta intollerabile la convivenza, con Per_1 provvedimento n. 23283/2019, pubblicato in data 11.12.2019, questo Tribunale ha disposto l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Per_1 madre, ha regolamentato il diritto di visita del padre e previsto a carico del un assegno CP_1 mensile di euro 300,00 quale contributo per il mantenimento del minore. Tutto ciò esposto, la
, lamentando il totale disinteresse economico e morale del nella vita del figlio, ha Pt_1 CP_1 concluso chiedendo di disporre l'affidamento esclusivo a sé del minore con regolamentazione del diritto di visita e di porre a carico del resistente un assegno mensile di 300,00 euro, quale contributo per il mantenimento di , in luogo dell'assegno di 200,00 euro disposto dal Per_1 Tribunale con il provvedimento di cui si chiede la modifica, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito il chiedendo di rigettare le domande di parte ricorrente e, per l'effetto, di CP_1 disporre l'affidamento condiviso del minore con regolamentazione del diritto di visita, di porre a suo carico la somma di 125,00 euro quale contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 50% dell'assegno unico, con vittoria di spese e competenze di lite.
***
Preliminarmente giova precisare che, ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c., le parti possono chiedere in ogni tempo la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici purché sopravvengano giustificati motivi. Tali sono da intendersi i fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, n. 14093/2009; Cass.
N. 28436/2017).
Tanto premesso, per ciò che riguarda il regime di affidamento di va rilevato che parte Per_1 ricorrente, con le conclusioni rassegnate in seno all'atto introduttivo, ha chiesto l'affidamento esclusivo del minore e successivamente, all'udienza del 23.04.2024 e poi con le memorie di replica ex art. 473 bis.28 c.p.c. del 25.07.2024, ha chiesto l'affidamento super esclusivo dello stesso.
A tal riguardo, è necessario premettere che l'affidamento esclusivo costituisce un'eccezione alla regola generale dell'affidamento condiviso;
trattasi di un'ipotesi derogatoria specificamente disciplinata dall'art. 337 quater c.c. a mente del quale «il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore».
Invero, in tema di affidamento dei figli minori, il giudice deve conformarsi al criterio sostanziale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. Pertanto, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dei minori ovvero nelle ipotesi in cui un genitore sia manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di educazione e cura (cfr. Cassazione civile sez. I, 17/06/2025, n.16280; Cassazione civile sez. I, 24/04/2024,
n.11122). È merito della giurisprudenza aver individuato delle figure sintomatiche in presenza delle quali l'interesse del minore non sarebbe assicurato se non attraverso l'affidamento esclusivo, tra cui rilevano l'inadempienza del genitore rispetto all'obbligo mensile di corrispondere il contributo al mantenimento per i figli, il comportamento processuale, il perdurante disinteresse nei confronti dell'istruzione e dell'educazione dei minori, nonché le profonde carenze nei compiti di cura e assistenza.
Nel caso di specie, si ravvisano i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo del minore in favore della madre. Per_1
A tal fine, si evidenzia che il resistente è rimasto inadempiente rispetto all'obbligo di mantenimento del figlio non ottemperando al pagamento della somma di € 200,00, per come disposto con il provvedimento di cui si chiede la modifica, tanto da essere stato sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all'art. 570 bis c.p., conclusosi con sentenza di condanna come da documentazione versata in atti. Devono essere considerati, altresì, l'assenza del padre nella vita del minore nonché l'atteggiamento ostativo o comunque scarsamente collaborativo dimostrato dal , come emerso dalle relazioni dei Servizi Sociali depositate in atti. CP_1
A titolo esemplificativo, dalla relazione del 25.05.2021, poi da quelle del 24.06.2021, del
22.06.2022 e del 04.07.2022, emerge l'indisponibilità del padre a firmare autorizzazioni a vario titolo necessarie per questioni di interesse del minore, a conferma di un atteggiamento poco cooperativo e di chiusura. Dalle diverse relazioni emerge, nel complesso, la presenza collaborativa della madre nella vita di , mentre la figura paterna risulta completamente Per_1 assente. Rispetto poi ai tempi di frequentazione, rileva come per un periodo medio lungo, fino alla relazione dei Servizi Sociali del 22.06.2023, sono stati effettuati degli incontri protetti padre-figlio ma che da allora non sono più stati attivati spazi neutri né il ha chiesto ai CP_1 referenti del Servizio Sociale di poter vedere il minore.
Per ciò che concerne, invece, la richiesta di affidamento c.d. “super esclusivo”, in disparte la tardività della domanda formulata per la prima volta all'udienza del 23.04.2024, va considerato che tale categoria residuale costituisce una determinazione fortemente limitativa dell'esercizio della responsabilità genitoriale che impedisce al genitore non affidatario la partecipazione anche alle decisioni di maggiore interesse per il minore e che, di conseguenza, richiede un quid pluris ai fini dell'accertamento della contrarietà all'interesse del minore che deve essere radicale, grave e rigorosamente accertata (cfr. Cassazione civile sez. I, 9/09/2025, n. 24876).
Alla luce di ciò il Tribunale ritiene che, nella fattispecie in esame, al di là della tardività della richiesta, in ogni caso non ne ricorrano i presupposti. Tanto premesso, a parziale modifica del provvedimento di questo Tribunale n. 23283/2019, fermo restando il diritto di visita per come ivi disciplinato, va disposto l'affidamento esclusivo alla del minore a causa del disinteresse del padre nei confronti del figlio, tanto Pt_1 Per_1 sul piano economico, quanto sul piano affettivo.
Quanto poi agli aspetti economici, va rilevato che le parti non hanno allegato elementi tali da giustificare le reciproche richieste di aumento e riduzione dell'assegno di mantenimento previsto per il minore e non risulta depositato in atti alcun documento comprovante sopravvenute modifiche della loro complessiva condizione reddituale. Invero, parte ricorrente si è limitata a chiedere l'aumento del detto assegno nelle conclusioni dell'atto introduttivo senza motivarne le ragioni. Quanto, invece, alla circostanza allegata dal relativa alla sua CP_1 nuova relazione sentimentale dalla quale nel 2022 è nato un figlio, la stessa di per sé non è sufficiente a determinare una revisione delle condizioni già previste, atteso che la creazione di una nuova famiglia e la nascita di ulteriori figli con un nuovo partner devono essere considerate dal giudice come potenziali fattori che possono influire sulla determinazione dell'importo dovuto dal genitore obbligato, ma non comportano automaticamente una riduzione degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli nati dalla precedente relazione.
In conclusione, non sono state prospettate né documentate circostanze sopravvenute tali da determinare una modifica delle statuizioni di carattere economico;
pertanto, quanto al contributo per il mantenimento in favore del figlio posto a carico del resistente, va confermato l'assegno mensile di euro 200,00 previsto da questo Tribunale con provvedimento n.
23283/2019, con rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Quanto all'assegno unico universale, infine, va rilevato che deve ritenersi legittima l'attribuzione integrale del detto assegno in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore e che, ad ogni modo, secondo quanto previsto dall'art. 6 co. 4 d.lgs. n. 230/2021, nell'ipotesi di affidamento esclusivo l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/02/2025, n. 4672). Di conseguenza, a conferma del provvedimento n. 23283/2019, che già aveva attribuito gli assegni familiari alla ricorrente nella sua qualità di genitore collocatario, si reputa congruo che l'assegno unico universale continui ad essere percepito per intero dalla . Pt_1
Spese di lite integralmente compensate in ragione della natura e dell'esito del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
189/2024 R.G., così provvede: 1) a parziale modifica del provvedimento n. 23283/2019 di questo Tribunale, pubblicato in data 11.12.2019, dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre, Per_1 fermo restando il diritto di visita del padre per come ivi stabilito;
2) attribuisce per intero l'assegno unico relativo al minore alla madre;
3) rigetta ogni ulteriore domanda.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Brindisi, il 11.12.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro