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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 19/11/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
La dott. Margherita Cerizza, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 383 / 2025 promossa da
, con il patrocinio degli avv. Giovanni Rinaldi, Parte_1 C.F._1
AB CI, OL ZA e TE CE;
contro
, , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, non costituito;
Oggetto: indennità ferie non godute carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Conclusioni: come in atti sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
TO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 01/07/2025 la parte ricorrente esponeva di aver prestato servizio presso il ministero resistente in forza di contratti di lavoro a tempo determinato nell'anno scolastico 2023/2024
e nell'anno scolastico 2024/25, di non aver chiesto di fruire dei giorni di ferie maturati né di aver ricevuto l'espressa richiesta di fruirne da parte del dirigente scolastico, e di non avere tuttavia beneficiato di alcuna indennità per ferie non godute, di non aver usufruito del beneficio economico di € 500,00 annui previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente in relazione al servizio prestato. Agiva per il pagamento dell'indennità per ferie non godute, per il complessivo importo di € 1.781,62, e per il pagamento, mediante accredito sulla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, del complessivo importo di € 1.000,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, spese e distrazione.
Il ministero convenuto non si costituiva nel procedimento e, stante la regolarità della notifica, veniva dichiarato contumace.
All'udienza da remoto del 19/11/2025 le parti discutevano la causa e la giudice si ritirava in camera di consiglio.
pagina 1 di 6 Diritto
Sulla prima questione:
In materia di ferie annuali, la direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 concernente taluni aspetti dell'orario di lavoro, all'art. 7 prevede che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.”
Nella causa C-619/2016, con sentenza del 6 novembre 2018, la Grande Sezione della Corte di Giustizia ha sancito che detta disposizione “deve essere interpretat[a] nel senso che ess[a] osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui essa implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, l'interessato perde — automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione — i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.”
Per quanto concerne le ferie annuali dei dipendenti pubblici, il d. l. 95/2012, convertito con l. 135/2012
(c.d. spending review), all'art. 5, comma 8, ha previsto che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
la norma prevede espressamente che eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di aver applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, ovvero dal 7 luglio 2012.
Con esclusivo riferimento al personale docente, la l. 228/2012 (legge di stabilità 2013) all'art. 1, comma
54, ha poi specificato che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative, con possibilità di consentire la fruizione per un periodo non superiore a sei giornate lavorative di ferie durante la rimanente parte dell'anno, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Per quanto infine concerne il solo personale docente precario (i.e. con contratto breve e saltuario, o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche), la l. 228/2012, all'art. 1, comma 55, ha inoltre stabilito che l'art. 5, comma 8, d. l. 95/2012 “non si applica al personale docente amministrativo, tecnico o ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La l. 228/2012, al successivo comma 56, ha infine previsto che "le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013".
Fermo restando che i dipendenti pubblici non possono monetizzare le ferie e che il personale docente deve – tendenzialmente – fruirne nei periodi di sospensione delle attività didattiche non destinati a pagina 2 di 6 scrutini, esami di Stato e attività valutative, il Tribunale osserva che il principio europeo di effettività del diritto alla fruizione delle ferie non consente che le ferie vengano applicate automaticamente al docente precario, senza che questi ne abbia fatto richiesta o senza che il dirigente scolastico lo abbia quantomeno invitato a fruirne;
qualora ciò si verifichi e il rapporto di lavoro cessi, al docente precario dovrà essere riconosciuta un'indennità sostitutiva. Detto altrimenti, deve ritenersi che la normativa nazionale, interpretata alla luce dei principi europei, consenta la monetizzazione delle ferie dei docenti precari non solo relativamente alla differenza fra i giorni di ferie maturati e quelli di sospensione delle attività didattiche non destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative – come espressamente previsto all'art. 5, comma 8, d. l. 95/2012, come modificato dall'art. 1, comma 55, l. 228/2012 – ma anche relativamente ai predetti giorni di sospensione, tutte le volte in cui il datore di lavoro non abbia espressamente invitato il lavoratore a fruirne, e questi non sia risultato chiaramente edotto delle conseguenze derivanti dalla loro mancata fruizione: (in termini, Cass. 14268/2022 e da ultima Cass.
16715/2024).
Pertanto, risultando documentato che la parte ricorrente ha prestato servizio negli anni scolastici di cui in narrativa, senza fruire in tutto o in parte delle ferie, senza che le venisse richiesto di fruirne da parte del dirigente scolastico e senza aver beneficiato in tutto o in parte di un'indennità per ferie non godute, il resistente dovrà corrisponderle detta indennità, che ai sensi dei CCNL si liquida in € 1.781,62, CP_1 oltre interessi dal dovuto al saldo ex art. 429 c.p.c.
Sulla seconda questione:
Ai sensi dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_2
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. I D.P.C.M.
23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno disciplinato le modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta, prevedendo in particolare che tale beneficio economico venga erogato mediante l'emissione di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di specifici beni e servizi presso strutture, esercenti ed enti iscritti in un apposito elenco.
La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal
CES e recepito dalla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 così dispone: “Principio di non discriminazione.
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. […]”. In forza di tale principio, la Corte di Giustizia, la cui interpretazione del diritto pagina 3 di 6 europeo è vincolante per il giudice nazionale (cfr. Cass. civ. sez. lav. ordinanza 7309/2020), ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che, in assenza di ragioni oggettive, preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi del beneficio economico per l'aggiornamento e la formazione accordato invece ai docenti stabilizzati: “Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali prima e seconda dichiarando che la clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale CP_1 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri
e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. IV ordinanza 18 maggio 2022, C-450/2021, §§ 45-48).
Nel caso in esame, non sono emerse ragioni oggettive idonee a giustificare il trattamento economico deteriore riservato alla parte ricorrente;
per contro, dall'esame della documentazione contrattuale in atti, è emerso che quest'ultima è stata chiamata a svolgere mansioni identiche a quelle esercitate dai docenti assunti a tempo indeterminato. L'identità delle mansioni svolte impone di riconoscere alla docente a pagina 4 di 6 tempo determinato le stesse opportunità formative riconosciute ai docenti a tempo indeterminato, fra cui il beneficio economico della “Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del docente”.
Non assume peraltro rilevanza la circostanza che la parte ricorrente, docente precaria assunta con contratti di supplenza annuale e/o di supplenza fino al termine delle attività didattiche, abbia lavorato per periodi inferiori all'anno solare, atteso che per eseguire tale incarico ha dovuto strutturare un'attività didattica su base annuale e ha quindi dovuto formarsi e aggiornarsi come i docenti stabilizzati (cfr. in termini Cass. civ. sez. lav. 29962/2023, che ha riconosciuto il diritto a fruire integralmente della Carta ai docenti assunti in forza dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999).
Considerato che la parte ricorrente ha prestato servizio negli anni scolastici suindicati, il CP_1 resistente dovrà corrisponderle il complessivo importo di € 1.000,00, mediante accredito sulla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” o con mezzi equivalenti che assicurino il rispetto dei vincoli di utilizzo di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e ai D.P.C.M. 23 settembre 2015
e 28 novembre 2016. Ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 724/1994, su detto importo dovranno inoltre calcolarsi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Sulle spese di lite:
Avuto riguardo ai criteri di cui al DM 55/2014, e in particolare alla semplicità della causa e all'assenza di istruttoria, le spese del presente procedimento devono essere quantificate in € 1.050,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Ex art. 91 c.p.c. dette spese dovranno essere rifuse alla parte ricorrente da parte del ministero resistente. Ex art. 93 c.p.c. deve essere infine disposta la distrazione delle spese in favore dei procuratori.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore e diversa istanza, così decide: condanna a versare a Controparte_1 Parte_1
, a titolo di indennità per ferie non godute negli anni scolastici di cui in motivazione,
[...]
l'importo di € 1.781,62, oltre interessi dal dovuto al saldo;
accerta il diritto di a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui Parte_1 previsto dall'art. 1 l. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente in relazione agli anni scolastici di cui in motivazione e per l'effetto condanna il
[...]
a corrispondere a mediante Controparte_1 Parte_1 accredito sulla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” o con mezzi equivalenti che ne assicurino i vincoli legali di utilizzo il complessivo importo di € 1.000,00, oltre interessi dal dovuto al saldo;
condanna a versare a Controparte_1 Parte_1
, a titolo di rimborso per spese di lite, l'importo di € 1.050,00, oltre spese generali, IVA,
[...]
CPA, con distrazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 19/11/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
La dott. Margherita Cerizza, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 383 / 2025 promossa da
, con il patrocinio degli avv. Giovanni Rinaldi, Parte_1 C.F._1
AB CI, OL ZA e TE CE;
contro
, , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, non costituito;
Oggetto: indennità ferie non godute carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Conclusioni: come in atti sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
TO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 01/07/2025 la parte ricorrente esponeva di aver prestato servizio presso il ministero resistente in forza di contratti di lavoro a tempo determinato nell'anno scolastico 2023/2024
e nell'anno scolastico 2024/25, di non aver chiesto di fruire dei giorni di ferie maturati né di aver ricevuto l'espressa richiesta di fruirne da parte del dirigente scolastico, e di non avere tuttavia beneficiato di alcuna indennità per ferie non godute, di non aver usufruito del beneficio economico di € 500,00 annui previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente in relazione al servizio prestato. Agiva per il pagamento dell'indennità per ferie non godute, per il complessivo importo di € 1.781,62, e per il pagamento, mediante accredito sulla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, del complessivo importo di € 1.000,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, spese e distrazione.
Il ministero convenuto non si costituiva nel procedimento e, stante la regolarità della notifica, veniva dichiarato contumace.
All'udienza da remoto del 19/11/2025 le parti discutevano la causa e la giudice si ritirava in camera di consiglio.
pagina 1 di 6 Diritto
Sulla prima questione:
In materia di ferie annuali, la direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 concernente taluni aspetti dell'orario di lavoro, all'art. 7 prevede che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.”
Nella causa C-619/2016, con sentenza del 6 novembre 2018, la Grande Sezione della Corte di Giustizia ha sancito che detta disposizione “deve essere interpretat[a] nel senso che ess[a] osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui essa implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, l'interessato perde — automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione — i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.”
Per quanto concerne le ferie annuali dei dipendenti pubblici, il d. l. 95/2012, convertito con l. 135/2012
(c.d. spending review), all'art. 5, comma 8, ha previsto che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
la norma prevede espressamente che eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di aver applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, ovvero dal 7 luglio 2012.
Con esclusivo riferimento al personale docente, la l. 228/2012 (legge di stabilità 2013) all'art. 1, comma
54, ha poi specificato che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative, con possibilità di consentire la fruizione per un periodo non superiore a sei giornate lavorative di ferie durante la rimanente parte dell'anno, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Per quanto infine concerne il solo personale docente precario (i.e. con contratto breve e saltuario, o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche), la l. 228/2012, all'art. 1, comma 55, ha inoltre stabilito che l'art. 5, comma 8, d. l. 95/2012 “non si applica al personale docente amministrativo, tecnico o ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La l. 228/2012, al successivo comma 56, ha infine previsto che "le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013".
Fermo restando che i dipendenti pubblici non possono monetizzare le ferie e che il personale docente deve – tendenzialmente – fruirne nei periodi di sospensione delle attività didattiche non destinati a pagina 2 di 6 scrutini, esami di Stato e attività valutative, il Tribunale osserva che il principio europeo di effettività del diritto alla fruizione delle ferie non consente che le ferie vengano applicate automaticamente al docente precario, senza che questi ne abbia fatto richiesta o senza che il dirigente scolastico lo abbia quantomeno invitato a fruirne;
qualora ciò si verifichi e il rapporto di lavoro cessi, al docente precario dovrà essere riconosciuta un'indennità sostitutiva. Detto altrimenti, deve ritenersi che la normativa nazionale, interpretata alla luce dei principi europei, consenta la monetizzazione delle ferie dei docenti precari non solo relativamente alla differenza fra i giorni di ferie maturati e quelli di sospensione delle attività didattiche non destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative – come espressamente previsto all'art. 5, comma 8, d. l. 95/2012, come modificato dall'art. 1, comma 55, l. 228/2012 – ma anche relativamente ai predetti giorni di sospensione, tutte le volte in cui il datore di lavoro non abbia espressamente invitato il lavoratore a fruirne, e questi non sia risultato chiaramente edotto delle conseguenze derivanti dalla loro mancata fruizione: (in termini, Cass. 14268/2022 e da ultima Cass.
16715/2024).
Pertanto, risultando documentato che la parte ricorrente ha prestato servizio negli anni scolastici di cui in narrativa, senza fruire in tutto o in parte delle ferie, senza che le venisse richiesto di fruirne da parte del dirigente scolastico e senza aver beneficiato in tutto o in parte di un'indennità per ferie non godute, il resistente dovrà corrisponderle detta indennità, che ai sensi dei CCNL si liquida in € 1.781,62, CP_1 oltre interessi dal dovuto al saldo ex art. 429 c.p.c.
Sulla seconda questione:
Ai sensi dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_2
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. I D.P.C.M.
23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno disciplinato le modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta, prevedendo in particolare che tale beneficio economico venga erogato mediante l'emissione di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di specifici beni e servizi presso strutture, esercenti ed enti iscritti in un apposito elenco.
La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal
CES e recepito dalla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 così dispone: “Principio di non discriminazione.
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. […]”. In forza di tale principio, la Corte di Giustizia, la cui interpretazione del diritto pagina 3 di 6 europeo è vincolante per il giudice nazionale (cfr. Cass. civ. sez. lav. ordinanza 7309/2020), ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che, in assenza di ragioni oggettive, preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi del beneficio economico per l'aggiornamento e la formazione accordato invece ai docenti stabilizzati: “Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali prima e seconda dichiarando che la clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale CP_1 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri
e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. IV ordinanza 18 maggio 2022, C-450/2021, §§ 45-48).
Nel caso in esame, non sono emerse ragioni oggettive idonee a giustificare il trattamento economico deteriore riservato alla parte ricorrente;
per contro, dall'esame della documentazione contrattuale in atti, è emerso che quest'ultima è stata chiamata a svolgere mansioni identiche a quelle esercitate dai docenti assunti a tempo indeterminato. L'identità delle mansioni svolte impone di riconoscere alla docente a pagina 4 di 6 tempo determinato le stesse opportunità formative riconosciute ai docenti a tempo indeterminato, fra cui il beneficio economico della “Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del docente”.
Non assume peraltro rilevanza la circostanza che la parte ricorrente, docente precaria assunta con contratti di supplenza annuale e/o di supplenza fino al termine delle attività didattiche, abbia lavorato per periodi inferiori all'anno solare, atteso che per eseguire tale incarico ha dovuto strutturare un'attività didattica su base annuale e ha quindi dovuto formarsi e aggiornarsi come i docenti stabilizzati (cfr. in termini Cass. civ. sez. lav. 29962/2023, che ha riconosciuto il diritto a fruire integralmente della Carta ai docenti assunti in forza dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999).
Considerato che la parte ricorrente ha prestato servizio negli anni scolastici suindicati, il CP_1 resistente dovrà corrisponderle il complessivo importo di € 1.000,00, mediante accredito sulla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” o con mezzi equivalenti che assicurino il rispetto dei vincoli di utilizzo di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e ai D.P.C.M. 23 settembre 2015
e 28 novembre 2016. Ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 724/1994, su detto importo dovranno inoltre calcolarsi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Sulle spese di lite:
Avuto riguardo ai criteri di cui al DM 55/2014, e in particolare alla semplicità della causa e all'assenza di istruttoria, le spese del presente procedimento devono essere quantificate in € 1.050,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Ex art. 91 c.p.c. dette spese dovranno essere rifuse alla parte ricorrente da parte del ministero resistente. Ex art. 93 c.p.c. deve essere infine disposta la distrazione delle spese in favore dei procuratori.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore e diversa istanza, così decide: condanna a versare a Controparte_1 Parte_1
, a titolo di indennità per ferie non godute negli anni scolastici di cui in motivazione,
[...]
l'importo di € 1.781,62, oltre interessi dal dovuto al saldo;
accerta il diritto di a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui Parte_1 previsto dall'art. 1 l. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente in relazione agli anni scolastici di cui in motivazione e per l'effetto condanna il
[...]
a corrispondere a mediante Controparte_1 Parte_1 accredito sulla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” o con mezzi equivalenti che ne assicurino i vincoli legali di utilizzo il complessivo importo di € 1.000,00, oltre interessi dal dovuto al saldo;
condanna a versare a Controparte_1 Parte_1
, a titolo di rimborso per spese di lite, l'importo di € 1.050,00, oltre spese generali, IVA,
[...]
CPA, con distrazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 19/11/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
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