TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 19/12/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite iscritte al n. r.g. 2390/2022 e al n.r.g. 2823/2022promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CIACCI Parte_1 C.F._1 ND elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. CIACCI ND ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. TOME' NOE' Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA BATTISTELLA 2\C 33086 MONTEREALE VALCELLINA presso lo studio dell'avv. TOME' NOE'
(C.F. , Controparte_2 C.F._3
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
(C.F. ) Controparte_4 C.F._5
(C.F. ) Controparte_5 C.F._6
(C.F. ) Controparte_6 C.F._7
C.F. ) Parte_2 C.F._8
C.F. ) Parte_3 C.F._9
C.F. ) Parte_4 C.F._10
(C.F. , Parte_5 C.F._11
(C.F. ), Parte_6 C.F._12
C.F. ), Parte_7 C.F._13
(C.F. ) CP_7 C.F._14
(C.F. ), Controparte_8 C.F._15
(C.F. ), CP_9 C.F._16
, Controparte_10
Controparte_11
[...] pagina 1 di 5 CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 agito in giudizio al fine di accertare l'intervenuta usucapione a suo favore della piena ed esclusiva proprietà dei terreni e dei fabbricati meglio identificati in narrativa. Ha dedotto di avere posseduto da oltre venti anni, in maniera continua ed ininterrotta i terreni e il fabbricato in oggetto e di avere sugli stessi esercitato una signoria piena ed esclusiva. Con separato giudizio, successivamente riunito, parte attrice ha altresì formulato opposizione avverso il procedimento di usucapione speciale originariamente incardinato da Controparte_1 La causa è stata istruita tramite prove orali ed è giunta in decisione in data 12 Dicembre 2025, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.,
Preliminarmente occorre evidenziare che la presente fase decisionale ha ad oggetto due distinte cause riunite nel corso del giudizio: quello di opposizione avverso il procedimento di usucapione speciale, avente n.r.g. 2390/2022 e il giudizio di accertamento di intervenuta usucapione, avente n.r.g. 2823/2022 Rispetto al primo dei giudizi testé indicati occorre dare atto che, in epoca successiva al suo incardinamento, è intervenuta rinuncia al ricorso per usucapione speciale ad opera di a cui ha Controparte_1 fatto seguito, nel separato giudizio avente n.r.g. 2731/2020, la declaratoria giudiziale di estinzione, con provvedimento del 23.01.2024. Alla luce di quanto testé riportato, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere atteso che “risulta ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti” (C. 271/2006). Nel caso di specie, infatti, è evidente che, con la rinuncia in oggetto, cessa ogni ragione di controversia tra le parti in ordine al presente giudizio, avendo dato atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale in oggetto, con accordo di compensazione delle spese del presente giudizio, per come formalizzato all'udienza del 12.12.2025. Con riferimento, invece, al secondo giudizio riunito, deve riteneresi meritevole di accoglimento la domanda di parte attrice. Deve, infatti, ritenersi formata la prova circa la sussistenza dei presupposti legittimanti un possesso utile ad usucapionem dei terreni e fabbricati in oggetto. Sul piano oggettivo, si rammenta che, perché possa aversi l'usucapione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale, è pagina 2 di 5 necessario l'esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondente al diritto medesimo (ex multis C. 15446/2007; C. 11000/2001; C. 708/2001). Per quel che concerne il requisito della continuità, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la sua sussistenza postula la corrispondenza del potere di fatto esercitato al diritto reale posseduto e la sua conseguente manifestazione attraverso atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa, idonei a palesare una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa (C. 15145/2004). Nel caso di specie, è stata fornita la prova della sussistenza di tale requisito atteso che i testi escussi hanno dichiarato di aver sempre visto occuparsi della manutenzione dei Parte_1 terreni oggetto di causa, tramite pulizia periodica, sfalcio dell'erba, oltre che per il pascolo delle capre. Anche con riferimento al fabbricato in oggetto è stata fornita la prova della sussistenza di tale requisito atteso che i testi escussi hanno dichiarato di aver sempre visto l'odierno attore provvedere all'utilizzo dello stesso per il deposito di legna e della strumentazione necessaria. A tali dichiarazioni testimoniali si aggiungono altresì le prove documentali attestanti il pagamento dell'IMU e TASI sugli immobili in questione proprio a spese e a carico di Parte_1 Tali comportamenti, trattandosi di terreni agricoli e di un magazzino, hanno valenza inequivoca di una signoria di fatto piena ed esclusiva sul bene medesimo, trattandosi di attività qualitativamente e quantitativamente corrispondenti all'esistenza di un completo dominio sulla cosa. Per quel che concerne il carattere ininterrotto di tale signoria, invece, occorre valutare se il potere di fatto sul bene sia stato esercitato per il periodo di tempo utile ad usucapionem e che quindi sia decorso il tempo utile normativamente prescritto senza che si siano verificati fenomeni interruttivi, a carattere privativo, sia giuridici che naturali. Nel caso di specie, deve ritenersi formata la prova anche della sussistenza di tale requisito atteso che il teste Testimone_1 nel confermare i capitoli di prova articolati, ha riferito di avere visto l'odierno attore provvedere alla pulitura del terreno e all'utilizzo del fabbricato quale deposito sin dal 2000. Tale circostanza di fatto, trova ulteriore specificazione e conferma in quanto dichiarato dall'altro teste, , il quale Testimone_2 riferisce in merito alle realizzazione delle suddette opere manutentive dei beni in questione “a partire dai primi anni 90”. Anche per quel che concerne il carattere esclusivo di tale signoria sul bene, rispetto agli odierni convenuti, deve ritenersi formata la prova alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese, atteso che entrambi i testi escussi hanno riferito di non aver mai visto nessuno disturbarlo nel possesso de quo e di aver visto lo stesso odierno attore apporre un lucchetto nella stalla, le cui chiavi erano nel possesso del solo . Parte_1 pagina 3 di 5 Parimenti, non risultano, dalla documentazione in atti anche ipo- catastale, comportamenti nel tempo ad opera di terzi o dello stesso convenuto che abbiano determinato, per il possessore, la perdita materiale del suddetto potere di fatto sulla cosa nel corso del tempo, oppure atti giudiziali diretti ad ottenere, ope iudicis, la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente. Oltre agli elementi oggettivi della continuità e della non interruzione, la legge richiede un elemento psicologico che viene individuato nell'animus possidendi. Con esso si indica, per consolidato orientamento giurisprudenziale, non la convinzione di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, bensì l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare (ex multis C. 9671/2014; C. 13082/2002; C. 14368/1999). Orbene, sul piano probatorio, l'esistenza di questo elemento psicologico si presume iuris tantum dalla presenza del corpus possessionis, di talché l'elemento soggettivo può essere desunto in via presuntiva dal primo [il corpus] se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà (Cass. Civ. Sez. II, 13.12.2001, n. 15755). Nel caso di specie, in ragione dei sopra riscontrati requisiti oggettivi, deve pertanto ritenersi sussistente in via presuntiva ed in difetto di una dimostrazione a contrario ad opera di parte convenuta, anche la volontà in capo all'odierno attore di comportarsi come effettivo titolare del diritto (ex multis C. 10230/2002; C. 8823/1998). Del tutto inattendibili, di contro, si appalesano le dichiarazioni testimoniali rese da che, a giustificazione della Parte_7 circostanza di aver “sempre visto pulire la stanzetta o il CP_1 bagno” riferisce che lei “ andava a trovare il sig ogni CP_1 domenica a casa sua [e] entrava nella stalla solo per utilizzare il bagno”. Appare inverosimile, del resto, che per andare in bagno il teste fosse tenuto ad uscire dalla casa di parte convenuta per andare in una stalla. Alla luce di quanto finora dedotto, deve ritenersi accertato l'intervenuto usucapione del terreno e del fabbricato in oggetto a favore di parte attrice. In ragione della rinuncia alle spese (essendo stata richiesta a verbale la compensazione delle stesse), deve ritenersi derogato il principio della soccombenza nel caso di specie (tra le tante Sez. L, Sentenza n. 4922 del 05/06/1987).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 4 di 5 DICHIARA cessata la materia del contendere con riferimento al giudizio di opposizione ad usucapione speciale avente n.r.g. 2390/2022 DICHIARA con riferimento alla causa riunita avente n.r.g. 2823/2022 l'intervenuta usucapione della piena ed esclusiva proprietà a favore di : Parte_1 a) del fabbricato rurale individuato nel NCT del Comune di Claut (PN), al foglio n° 26, mapp n. 523, Cat. C/2, Cl 1, Via Creppi SN PT-1; b) di Ente Urbano individuato nel NCT del Comune di Clauto (PN), al foglio n° 26, mapp. n. 523, Sup. ha are ca 08 95; c) di Ente Urbano individuato nel NCT del Comune di Claut (PN), al foglio n° 26, mapp. 523 sup. ha are ca 01 65 DICHIARA la presente sentenza titolo idoneo alla trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari
Spese compensate per entrambi i giudizi riuniti
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ai sensi dell'art 281 sexies ult. Co. c.p.c.
Pordenone, 19 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite iscritte al n. r.g. 2390/2022 e al n.r.g. 2823/2022promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CIACCI Parte_1 C.F._1 ND elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. CIACCI ND ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. TOME' NOE' Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA BATTISTELLA 2\C 33086 MONTEREALE VALCELLINA presso lo studio dell'avv. TOME' NOE'
(C.F. , Controparte_2 C.F._3
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
(C.F. ) Controparte_4 C.F._5
(C.F. ) Controparte_5 C.F._6
(C.F. ) Controparte_6 C.F._7
C.F. ) Parte_2 C.F._8
C.F. ) Parte_3 C.F._9
C.F. ) Parte_4 C.F._10
(C.F. , Parte_5 C.F._11
(C.F. ), Parte_6 C.F._12
C.F. ), Parte_7 C.F._13
(C.F. ) CP_7 C.F._14
(C.F. ), Controparte_8 C.F._15
(C.F. ), CP_9 C.F._16
, Controparte_10
Controparte_11
[...] pagina 1 di 5 CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 agito in giudizio al fine di accertare l'intervenuta usucapione a suo favore della piena ed esclusiva proprietà dei terreni e dei fabbricati meglio identificati in narrativa. Ha dedotto di avere posseduto da oltre venti anni, in maniera continua ed ininterrotta i terreni e il fabbricato in oggetto e di avere sugli stessi esercitato una signoria piena ed esclusiva. Con separato giudizio, successivamente riunito, parte attrice ha altresì formulato opposizione avverso il procedimento di usucapione speciale originariamente incardinato da Controparte_1 La causa è stata istruita tramite prove orali ed è giunta in decisione in data 12 Dicembre 2025, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.,
Preliminarmente occorre evidenziare che la presente fase decisionale ha ad oggetto due distinte cause riunite nel corso del giudizio: quello di opposizione avverso il procedimento di usucapione speciale, avente n.r.g. 2390/2022 e il giudizio di accertamento di intervenuta usucapione, avente n.r.g. 2823/2022 Rispetto al primo dei giudizi testé indicati occorre dare atto che, in epoca successiva al suo incardinamento, è intervenuta rinuncia al ricorso per usucapione speciale ad opera di a cui ha Controparte_1 fatto seguito, nel separato giudizio avente n.r.g. 2731/2020, la declaratoria giudiziale di estinzione, con provvedimento del 23.01.2024. Alla luce di quanto testé riportato, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere atteso che “risulta ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti” (C. 271/2006). Nel caso di specie, infatti, è evidente che, con la rinuncia in oggetto, cessa ogni ragione di controversia tra le parti in ordine al presente giudizio, avendo dato atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale in oggetto, con accordo di compensazione delle spese del presente giudizio, per come formalizzato all'udienza del 12.12.2025. Con riferimento, invece, al secondo giudizio riunito, deve riteneresi meritevole di accoglimento la domanda di parte attrice. Deve, infatti, ritenersi formata la prova circa la sussistenza dei presupposti legittimanti un possesso utile ad usucapionem dei terreni e fabbricati in oggetto. Sul piano oggettivo, si rammenta che, perché possa aversi l'usucapione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale, è pagina 2 di 5 necessario l'esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondente al diritto medesimo (ex multis C. 15446/2007; C. 11000/2001; C. 708/2001). Per quel che concerne il requisito della continuità, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la sua sussistenza postula la corrispondenza del potere di fatto esercitato al diritto reale posseduto e la sua conseguente manifestazione attraverso atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa, idonei a palesare una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa (C. 15145/2004). Nel caso di specie, è stata fornita la prova della sussistenza di tale requisito atteso che i testi escussi hanno dichiarato di aver sempre visto occuparsi della manutenzione dei Parte_1 terreni oggetto di causa, tramite pulizia periodica, sfalcio dell'erba, oltre che per il pascolo delle capre. Anche con riferimento al fabbricato in oggetto è stata fornita la prova della sussistenza di tale requisito atteso che i testi escussi hanno dichiarato di aver sempre visto l'odierno attore provvedere all'utilizzo dello stesso per il deposito di legna e della strumentazione necessaria. A tali dichiarazioni testimoniali si aggiungono altresì le prove documentali attestanti il pagamento dell'IMU e TASI sugli immobili in questione proprio a spese e a carico di Parte_1 Tali comportamenti, trattandosi di terreni agricoli e di un magazzino, hanno valenza inequivoca di una signoria di fatto piena ed esclusiva sul bene medesimo, trattandosi di attività qualitativamente e quantitativamente corrispondenti all'esistenza di un completo dominio sulla cosa. Per quel che concerne il carattere ininterrotto di tale signoria, invece, occorre valutare se il potere di fatto sul bene sia stato esercitato per il periodo di tempo utile ad usucapionem e che quindi sia decorso il tempo utile normativamente prescritto senza che si siano verificati fenomeni interruttivi, a carattere privativo, sia giuridici che naturali. Nel caso di specie, deve ritenersi formata la prova anche della sussistenza di tale requisito atteso che il teste Testimone_1 nel confermare i capitoli di prova articolati, ha riferito di avere visto l'odierno attore provvedere alla pulitura del terreno e all'utilizzo del fabbricato quale deposito sin dal 2000. Tale circostanza di fatto, trova ulteriore specificazione e conferma in quanto dichiarato dall'altro teste, , il quale Testimone_2 riferisce in merito alle realizzazione delle suddette opere manutentive dei beni in questione “a partire dai primi anni 90”. Anche per quel che concerne il carattere esclusivo di tale signoria sul bene, rispetto agli odierni convenuti, deve ritenersi formata la prova alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese, atteso che entrambi i testi escussi hanno riferito di non aver mai visto nessuno disturbarlo nel possesso de quo e di aver visto lo stesso odierno attore apporre un lucchetto nella stalla, le cui chiavi erano nel possesso del solo . Parte_1 pagina 3 di 5 Parimenti, non risultano, dalla documentazione in atti anche ipo- catastale, comportamenti nel tempo ad opera di terzi o dello stesso convenuto che abbiano determinato, per il possessore, la perdita materiale del suddetto potere di fatto sulla cosa nel corso del tempo, oppure atti giudiziali diretti ad ottenere, ope iudicis, la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente. Oltre agli elementi oggettivi della continuità e della non interruzione, la legge richiede un elemento psicologico che viene individuato nell'animus possidendi. Con esso si indica, per consolidato orientamento giurisprudenziale, non la convinzione di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, bensì l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare (ex multis C. 9671/2014; C. 13082/2002; C. 14368/1999). Orbene, sul piano probatorio, l'esistenza di questo elemento psicologico si presume iuris tantum dalla presenza del corpus possessionis, di talché l'elemento soggettivo può essere desunto in via presuntiva dal primo [il corpus] se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà (Cass. Civ. Sez. II, 13.12.2001, n. 15755). Nel caso di specie, in ragione dei sopra riscontrati requisiti oggettivi, deve pertanto ritenersi sussistente in via presuntiva ed in difetto di una dimostrazione a contrario ad opera di parte convenuta, anche la volontà in capo all'odierno attore di comportarsi come effettivo titolare del diritto (ex multis C. 10230/2002; C. 8823/1998). Del tutto inattendibili, di contro, si appalesano le dichiarazioni testimoniali rese da che, a giustificazione della Parte_7 circostanza di aver “sempre visto pulire la stanzetta o il CP_1 bagno” riferisce che lei “ andava a trovare il sig ogni CP_1 domenica a casa sua [e] entrava nella stalla solo per utilizzare il bagno”. Appare inverosimile, del resto, che per andare in bagno il teste fosse tenuto ad uscire dalla casa di parte convenuta per andare in una stalla. Alla luce di quanto finora dedotto, deve ritenersi accertato l'intervenuto usucapione del terreno e del fabbricato in oggetto a favore di parte attrice. In ragione della rinuncia alle spese (essendo stata richiesta a verbale la compensazione delle stesse), deve ritenersi derogato il principio della soccombenza nel caso di specie (tra le tante Sez. L, Sentenza n. 4922 del 05/06/1987).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 4 di 5 DICHIARA cessata la materia del contendere con riferimento al giudizio di opposizione ad usucapione speciale avente n.r.g. 2390/2022 DICHIARA con riferimento alla causa riunita avente n.r.g. 2823/2022 l'intervenuta usucapione della piena ed esclusiva proprietà a favore di : Parte_1 a) del fabbricato rurale individuato nel NCT del Comune di Claut (PN), al foglio n° 26, mapp n. 523, Cat. C/2, Cl 1, Via Creppi SN PT-1; b) di Ente Urbano individuato nel NCT del Comune di Clauto (PN), al foglio n° 26, mapp. n. 523, Sup. ha are ca 08 95; c) di Ente Urbano individuato nel NCT del Comune di Claut (PN), al foglio n° 26, mapp. 523 sup. ha are ca 01 65 DICHIARA la presente sentenza titolo idoneo alla trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari
Spese compensate per entrambi i giudizi riuniti
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ai sensi dell'art 281 sexies ult. Co. c.p.c.
Pordenone, 19 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 5 di 5