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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 10/06/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di ConSIlio e composto dai SInori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente
Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice
Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 143/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 9.3.1983 – CF Parte_1
, difesa dagli Avv.ti Troilo Maria Ida e Daniela Frini C.F._1
E
n. a Pescara il 17.12.1982 – CF Controparte_1
difeso dall'Avv. Ugo Milia C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso congiunto per la separazione dei coniugi depositato il
17.3.2025
pagina 1 di 4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- rilevato che le parti all'udienza del 9.6.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il 17.3.2025, del seguente preciso tenore:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza.
Il SI. ha già trasferito la propria residenza in Castel Controparte_1
AN (Ch) alla Via Concezione n. 19 e provvederà, entro e non oltre giorni 10 dalla sottoscrizione del presente accordo, ad asportare dalla casa famigliare tutti i suoi effetti personali non ancora prelevati.
La casa coniugale, sita in Castel AN (CH), alla Via Morge n.13/D, rimane assegnata alla moglie, in uno agli arredi e beni ivi contenuti, che vi continuerà a vivere con i figli.
A decorrere dal mese di Aprile 2025, la moglie sosterrà in via esclusiva le spese del mutuo contratto dai coniugi e gravante sull'abitazione coniugale, oltre alle utenze e agli oneri relativi alla casa. Resta inteso che, nel caso in cui i coniugi decidessero di alienare l'immobile, le somme rispettivamente anticipate a titolo di mutuo andranno conteggiate e detratte dal prezzo della vendita: in particolare e per maggiore precisione, entrambi i coniugi avranno diritto di scomputare dal prezzo di vendita il 50% versato da ognuno di essi fino a tutto il mese di Marzo 2025, la moglie, inoltre, accollandosi per intero le spese della rata di mutuo dal 1 Aprile 2025 e fino all'estinzione dello stesso, avrà conseguentemente diritto di riottenere per intero quanto corrisposto dall'Aprile 2025 in poi.
I figli minori, e , sono affidati in via condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Castel AN (CH), alla Via Morge n. 13/D, ove la stessa vive e dimora con entrambi i figli. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e, nel supremo interesse dei figli minori, assumeranno di comune accordo ed in sintonia ogni decisione e/o scelta (educativa, culturale, sportiva) con il massimo spirito collaborativo, limitando ogni eventuale conflittualità. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (ad es.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui i figli si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza.
pagina 2 di 4 In virtù del fatto che il SI. lavora per circa 15 giorni mensili sulle CP_1 piattaforme oltre a due giorni impiegati per il viaggio di rientro a Castel AN (CH), i bambini trascorreranno con il padre i restanti 13 giorni del mese, il quale prenderà i figli all'uscita dalla scuola e li terrà con sé sino alle ore 20.00 di ogni giorno (nel periodo scolastico) e dalle ore 8 alle ore 20.00 nel periodo di chiusura della scuola, con pernotto sempre presso la madre. Nei due weekend del mese in cui i bambini staranno con il padre, gli stessi potranno pernottare con lui nei giorni di venerdì e sabato, con rientro la domenica pomeriggio entro le ore 18.00 presso la casa familiare.
Durante le festività natalizie, i minori trascorreranno ad anni alterni con il padre i giorni dalle ore 8.00 del 23 Dicembre alle ore 13.00 del 30 Dicembre, oppure dalle ore 13.00 del 30 Dicembre alle ore 13.00 del 7 Gennaio, salvo diversi accordi tra i coniugi. Lo stesso nelle vacanze pasquali, i minori trascorreranno ad anni alterni con un genitore la domenica di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo, negli orari che i genitori dovranno concordare di volta in volta. Durante le vacanze estive, il padre avrà il diritto-dovere di trascorrere con i figli 15 giorni in maniera continuativa, nel periodo compreso tra i mesi di Luglio e Settembre di ogni anno solare, che dovrà comunque essere individuato e concordato con la madre entro il 30 Giugno di ogni anno. I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi l'indirizzo della località di vacanza ove eventualmente condurranno i figli, indicando le date di partenza e ritorno. Il tutto sempre compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori e i desideri dei figli e/o loro impegni scolastici e fatti salvi in ogni caso diversi accordi tra le parti.
Indipendentemente dal giorno della settimana, i figli trascorreranno con il padre la giornata della festa del papà e con la madre quella della festa della mamma, mentre nel giorno del loro compleanno i minori trascorreranno, ad anni alterni, una volta il pranzo con il padre e la cena con la madre e l'anno successivo viceversa. Il tutto sempre compatibilmente con gli impegni di lavoro e/o altri dei genitori e con le eSIenze di minori.
Le parti, in funzione di quanto sopra previsto, si impegnano ad agire nell'esclusivo interesse dei minori favorendo, per quanto possibile, una effettiva bi-genitorialità.
Tale regime di permanenza potrà essere derogato su accordo dei genitori che si impegnano a manifestare elasticità e buon senso nel preminente interesse dei figli minori.
A titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, e , Per_1 Per_2 il padre corrisponderà la somma mensile complessiva di €. 450,00// (euro quattrocentocinquanta//00), rivalutabile ex lege secondo indicizzazione ISTAT, da versarsi, entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere da Marzo Part 2025, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra pagina 3 di 4 alle seguenti coordinate IBAN: Parte_1
[...]. Per quanto attiene all'assegno unico, esso sarà attribuito nella misura del 100% alla SI.ra . Pt_1
Le spese di natura straordinaria saranno ripartite nel rispetto del protocollo di intesa elaborato dal CNF e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Lanciano e dal ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano che le parti dichiarano di aver visionato e compreso. Per il futuro, ad esclusione di quelle urgenti e comunque necessarie, esse dovranno essere ritualmente concordate e, ove sostenute in anticipazione da una delle parti, formalmente documentate al momento della richiesta di rimborso.
Prendere atto che i coniugi con il presente accordo di separazione dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economico/patrimoniale e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto e pattuito, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
I coniugi, sin da ora, prestano reciproco consenso al rilascio di visto o passaporto validi per l'espatrio anche dei minori.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle eSIenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle Parte_1 Controparte_1 condizioni concordate e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Castel AN (Anno 2017 n.
2 - Parte II Serie A Ufficio 1). Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 10.6.2025
Il Presidente
Massimo Canosa
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