Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3295 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 43313 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 05/12/2024 e vertente
TRA
) , nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. LANDONI MATTIA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nata a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2
della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 13/1/2025
OGGETTO: MODIFICA DIVORZIO
Precisazione delle conclusioni parte ricorrente:
prevedere a carico della madre un contributo al mantenimento in favore di di almeno € 200,00 Per_1
o nella diversa misura ritenuta di giustizia, con riserva di diversa determinazione anche in base alle difese avversarie, da corrispondere al padre mediante bonifico entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre alla refusione del 50 % delle spese straordinarie in conformità al Protocollo della Corte d'Appello di Milano, da intendersi qui richiamato;
attribuire l'assegno unico al padre nella misura del 100%, con decorrenza dal giugno 2024.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 05/12/2024 , premesso di aver divorziato Parte_1
da con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 648/2014, chiedeva a Controparte_1
questo Tribunale la modifica delle condizioni economiche relative al figlio oggi Per_1
maggiorenne.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 13/1/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 15/4/2025 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, considerato che la convenuta seppur destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, non si era costituita né era comparsa in udienza, ne ha dichiarato la e ha proceduto Parte_2 all'audizione della parte ricorrente, che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie, ha invitato il procuratore di parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni, invitandolo alla discussione orale della causa.
Terminata la discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio. La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 16/04/2025
Osservato in diritto
Il padre versa ancora, alla madre, l'importo previsto in divorzio per il figlio Come emerge Per_1
pacificamente dal patto familiare concluso dalle parti in maggio e dal certificato di residenza prodotto, si è trasferito dal padre e vede la madre in modo saltuario. Quindi, l'assegno posto a carico Per_1
del padre va revocato. La revoca deve decorrere dalla data della domanda, mentre il tribunale non può retrodatare gli effetti a momento ancora anteriore in quanto era onere della parte chiedere la modifica. Il padre ha un reddito netto che si aggira sui 34 mila euro annui. Le notizie relative alla madre la indicano come estetista, ma con reddito non noto. La ultima CU disponibile, del 2020, reca un reddito di euro 16 circa. Quindi, tenuto conto del divario di tempo nel mantenimento diretto, ma anche del divario reddituale, ciascun genitore provvederà al mantenimento di Per_1
L'assegno unico deve essere attribuito al 100% al padre in ragione della cura assolutamente prevalente del figlio.
Le spese di lite
Le spese di lite, vista la contumacia della parte convenuta, che non ha svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 648/2014 così decide:
1) REVOCA l'assegno posto a carico del ricorrente per il mantenimento indiretto del figlio con efficacia dalla mensilità di dicembre 2024; Per_1
2) REVOCA l'ordine di pagamento diretto del datore di lavoro;
3) DISPONE che il padre percepisca al 100% l'assegno unico per la famiglia
4) PONE a carico dei genitori il mantenimento diretto di Per_1
5) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
6) MANDA al Cancelliere per comunicazione.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 16/04/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato