Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/02/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2343/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2343 del R.G.A.C. dell'anno 2017 avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., pendente
TRA
(già Parte_1 Parte_2
- C.F. e P.IVA. – in persona del legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, con sede in Nola, alla via Anfiteatro Laterizio n. 11/13, rappresentata e difesa, giusta procura posta a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Alessandro
Aversa (C.F. , presso il cui studio è elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata in Nola, alla via Saccaccio n. 12;
ATTRICE
E
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e CP CodiceFiscale_2 residente in [...] e quale esercente la responsabilità genitoriale su (C.F. ), nata ad [...] il Persona_1 CodiceFiscale_3
21.09.2000 e residente in [...] e CP_2
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e
[...] CodiceFiscale_4 residente in [...];
(C.F. , nata ad [...], il Controparte_3 CodiceFiscale_5
01.06.1975 ed ivi residente a[...], quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, (C.F. Persona_1 C.F._3
), nata ad [...] il [...] e residente in [...], alla via Caruso
[...]
n. 6/B e (C.F. ), nato ad [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_4
30.03.2005 e residente in [...];
(C.F. ), nato ad [...] il Parte_3 CodiceFiscale_6
20.06.1948 ed ivi residente a[...], quale curatore speciale dei minori (C.F. ), nata ad Persona_1 CodiceFiscale_3
IN il 21.09.2000 e residente in [...] e
(C.F. , nato ad [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_4
30.03.2005 e residente in [...]; tutti rappresentati e difesi, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giovanni Iacobelli (C.F. ) CodiceFiscale_7
e dall'Avv. Eleonora Cirasuolo (C.F. , presso il cui studio CodiceFiscale_8 sono elettivamente domiciliati in IN, al Corso Vittorio Emanuele n. 36;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 25 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 ha evocato innanzi al Tribunale di IN , in proprio e quale
[...] CP esercente la potestà genitoriale e , quale esercente la potestà Controparte_3 genitoriale sui figli minori, e nonché Persona_1 Controparte_2 Parte_3
, quale curatore speciale dei minori e al fine
[...] Persona_1 Controparte_2 di sentir “dichiarare inefficace l'atto di donazione stipulato in data 2/4/2014 innanzi al Notaio dr. in IN, identificato con il n. Persona_2
163225/27722 del Repertorio e trascritto presso l'Agenzia del Territorio di IN in data 11/4/2014 ai n.ri 6302 del Registro Generale e 5390 del Registro
Particolare, a mezzo del quale il sig. ha donato ai figli ed CP Persona_1
i beni immobili, a ciascuno di essi, per le quote di proprietà, come Controparte_2 di seguito elencate: a) i 333/2000 di un appartamento al piano terra e primo piano sottostrada, categoria A2, del fabbricato sito nel Comune di Avella, in via Coffa, civico 4, composto da 6 vani, riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Avella con i seguenti dati: foglio 16, particella 1436, Sub 2, Piano T-S1; b) i 333/2000 di R.G. n. 2343/2017
una autorimessa, cat. C6, del fabbricato sito nel Comune di Avella, in via Coffa, civico 4, di mq. 37 riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Avella al foglio
16, p.lla 1436, sub 3; c) i 333/2000 di un locale deposito a piano terra, cat. C2, del fabbricato sito nel Comune di Avella, in via Coffa, civico 4, di mq. 37, riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Avella al foglio 16, p.lla 1436, sub 4, piano T;
d) i 333/2000 di un appartamento al primo piano, categoria A2, cl.2 del fabbricato sito nel Comune di Avella, in via Coffa, civico 4, composto da 6 vani, riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Avella con i seguenti dati: foglio 16,
p.lla 1436, Sub 5; e) i ½ di un terreno a destinazione agricola sito nel Comune di
Avella, località VETERALE della consistenza di 40 are e 35 centiare, riportate nel
Catasto Terreni del Comune di Avella al foglio 11, Particella 222; f) i 333/2000 di un terreno agricolo sito nel Comune di Avella, località VETERALE della consistenza di 40 are e 35 centiare, riportate nel Catasto Terreni del Comune di Avella al foglio
11, Particella 222; g) 250/1000 di un terreno sito nel Comune di Avella, località
PARROCO ERCOLINO, della consistenza di 10 are e 63 centiare, riportate nel
Catasto Terreni del Comune di Avella al foglio 16, Particella 229; h) 333/2000 di un terreno a destinazione agricola sito nel Comune di Avella, località PARROCO
ERCOLINO, della consistenza di 26 are e 61 centiare, riportate nel Catasto Terreni del Comune di Avella al foglio 16, Particella 486.” Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2. A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto:
a) di essere titolare di un credito di € 53.479,54 nei confronti del convenuto CP
, in virtù della garanzia fideiussoria da quest'ultimo prestata sino a concorrenza
[...] di € 75.000,00 per le obbligazioni di AeD Distribuzione S.r.l.;
b) che tale credito deriva dal saldo debitore del conto corrente di corrispondenza n.
10.1.2.211, acceso da AeD Distribuzione S.r.l., che ha poi stipulato un contratto di finanziamento, rubricato, a seguito del passaggio a sofferenza, al n. 10.5.2.67;
c) che, a seguito della dichiarazione di fallimento della AeD Distribuzione S.r.l. con sentenza n. 4/2015, emessa dal Tribunale di IN in data 15.03.2015, dalle risultanze delle scritture contabili della società attrice è emerso che l'importo dovuto all'attrice era pari ad € 53.097,96;
d) che, dopo il rilascio della fideiussione avvenuto in data 21 febbraio 2014, CP
, in data 20 aprile 2014, si è spogliato di tutti i suoi beni immobili meglio
[...] descritti in citazione alle lett. A-H, donandoli ai figli e , Persona_1 Controparte_2 R.G. n. 2343/2017
stipulando un atto di donazione per notaio dr. in IN, Persona_2 identificato con il n. 163225/27722 del Repertorio e trascritto presso l'Agenzia del
Territorio di IN in data 11/4/2014 ai n.ri 6302 del Registro Generale e 5390 del Registro Particolare;
e) che appare di tutta evidenza che abbia posto in essere tale atto di CP donazione nella consapevolezza di arrecare un grave pregiudizio all'odierno attore, essendosi spogliato di tutti i suoi beni ed i donatari, pur in presenza di un atto a titolo gratuito, non potevano ignorare, in ragione del vincolo di parentela, il pregiudizio derivante da tale atto e, dunque, la donazione effettuata è legittimamente revocabile ex art. 2901 c.c. in quanto lesiva delle pretese creditorie.
3. Si sono costituiti, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02 ottobre 2017, , in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui CP figli minori, e , , quale esercente la potestà Per_1 CP_2 Controparte_3 genitoriale sui figli minori, e nonché Persona_1 Controparte_2 Parte_3
, quale curatore speciale dei minori e ,
[...] Persona_1 Controparte_2 instando per l'infondatezza e l'inammissibilità della domanda revocatoria, in quanto l'atto di disposizione non reca alcun pregiudizio grave e irreparabile alle pretese creditorie, non riducendo il patrimonio del che è comunque CP_4 idoneo a soddisfare le ragioni creditorie.
I convenuti hanno, altresì, eccepito l'assenza di prova in ordine alla effettiva conoscenza in capo a del pregiudizio arrecato alle ragioni del credito CP da parte del debitore oltreché della previsione del danno derivante ai creditori dall'atto dispositivo ed in ordine al consilium fraudis, non avendo i beneficiari della donazione alcuna conoscenza e consapevolezza dei rapporti intercorrenti tra l'odierna attrice ed il . CP
I convenuti hanno, pertanto, concluso, chiedendo il rigetto della domanda e, per l'effetto, di accertare e dichiarare l'efficacia nei confronti della parte attrice dell'atto di donazione stipulato in data 02 aprile 2014 dinanzi al Notaio dr. distinto dal N. di repertorio 163225/27722 e trascritto in data Persona_3
01.04.2014 ai NN. 6302 Registro generale e 5390 Registro Particolare, con il quale ha donato i propri beni ai figli minori, e . Il tutto con CP Per_1 CP_2 vittoria di spese e competenze di giudizio. R.G. n. 2343/2017
4. Ciò posto, all'udienza di prima comparizione trattazione celebrata in data 05 novembre 2018, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI,
c.p.c. e, non essendo state formulate richieste istruttorie, il presente giudizio è stato rinviato, per la precisazione delle conclusioni, in ultimo, all'udienza del 25 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., ove la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto reso dal Presidente del Tribunale di IN in pari data.
6. Passando ad esaminare il merito della controversia, occorre premettere brevi cenni in merito all'azione revocatoria ordinaria che, come è noto, è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, che consente al creditore di ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei suoi confronti, degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore abbia arrecato pregiudizio alle sue ragioni, così da consentire al creditore medesimo, in caso di accoglimento dell'azione, di esercitare anche sui beni oggetto dell'atto dispositivo l'azione esecutiva, come se i beni stessi non fossero mai usciti dal patrimonio del debitore. Oggetto della domanda revocatoria, sia essa ordinaria non è il bene trasferito in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, mediante il suo assoggettamento ad esecuzione forzata.
Diversi sono i presupposti richiesti dalla legge per il positivo esperimento dell'azione revocatoria.
Primo presupposto è la configurabilità, in capo all'attore, della qualifica di creditore che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sussiste anche in presenza di un credito eventuale - credito litigioso - la cui esistenza è meramente eventuale per esser oggetto di contestazione nello stesso o in altro giudizio, qualunque sia la fonte della relativa obbligazione, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore, che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria avverso l'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore (cfr.
Cass. SS. UU. 9440/2004).
Dunque, l'azione revocatoria, prevista dall'art. 2901 c.c. presuppone la sola esistenza di una ragione di credito e, ai fini dell'accoglimento di detta azione non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo R.G. n. 2343/2017
sufficiente una ragione di credito anche eventuale e oggetto di contestazione, purché non manifestamente fondata (Cass. n. 23208/2016; Cass. n. 11755/2018).
Ciò posto, ai fini della dichiarazione di inefficacia dell'atto nei confronti del creditore, è necessario che sussista l'elemento di carattere oggettivo, del pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni).
Tale nozione è intesa dalla giurisprudenza in senso molto ampio, non essendo necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma essendo sufficiente che l'atto stesso abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata «ex ante», con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio (Cass. n. 27625/2020; Cass. n. 9461/2016).
Ed, invero, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che non è necessaria la prospettiva di un danno attuale ed immediato, bastando che, in conseguenza dell'attività dispositiva, posta fraudolentemente in atto dal debitore, si profili il semplice pericolo concreto che il debitore non adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa (cfr. Cass. n.
7452/00; Cass. n. 2971/99; Cass. n. 11518/95).
Il pregiudizio deve essere valutato alla stregua del tempo dell'atto dispositivo e deve permanere al momento della proposizione della domanda.
A tal fine, l'onere probatorio del creditore si restringe per lo più alla variazione della garanzia patrimoniale senza necessità che sia provata l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, gravando sul convenuto l'onere di dimostrare l'insussistenza del rischio in ragione delle ampie residualità patrimoniali in raffronto all'entità della sua complessiva situazione debitoria (Cass.
n. 7767/07).
Da tanto consegue che “grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass. Ord., 18-06-
2019, n. 16221; Cass., ord., 19/07/2018, n. 19207, Cass. 3/02/2015, n.
1902/15).
Occorre, inoltre, ai fini dell'accoglimento della domanda di cui all'art. 2901 c.c., con riferimento all'atto a titolo gratuito, la sussistenza dell'elemento ulteriore, di R.G. n. 2343/2017
carattere soggettivo, rappresentato dalla consapevolezza del danno arrecato dal debitore mediante il compimento dell'atto dispositivo (c.d. consilium fraudis) che si atteggia diversamente a seconda che l'atto de quo sia posto in essere posteriormente o anteriormente al sorgere del credito.
E, invero, dal chiaro dettato letterale dell'art. 2901 c.c. discende, all'evidenza, che il “consilium fraudis”, quale requisito soggettivo è destinato ad assumere consistenza diversa a seconda che si versi in ipotesi di atto di disposizione compiuto successivamente alla nascita del credito ovvero si sia in presenza di domanda di revocatoria concernente un atto posto in essere anteriormente al sorgere del credito.
E, nel primo caso, ai fini della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c., è necessario e sufficiente, sotto il profilo soggettivo, l'accertamento della ricorrenza della cd. scientia damni, ovvero della consapevolezza — in termini di effettiva conoscenza o, anche, di agevole conoscibilità - di arrecare, con l'atto di disposizione in discussione, un pregiudizio agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo, invece, la specifica intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
Per converso, nell'ipotesi dell'azione revocatoria avente ad oggetto un negozio dispositivo anteriore al sorgere del credito, l'elemento soggettivo, la cui ricorrenza
è indefettibilmente richiesta, si palesa composito, occorrendo accertare, da un canto, che l'autore dell'atto, alla data della sua stipulazione, era intenzionato a contrarre debiti ovvero era consapevole che in futuro sarebbe sorta una sua obbligazione, e, dall'altro canto, che tale soggetto abbia compiuto l'atto dispositivo proprio in vista della futura assunzione di obbligazioni, ed allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto (cd. consilium fraudis).
Posta l'indicata diversa intensità dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901
c.c., a seconda che l'atto da revocare sia successivo o anteriore al sorgere del credito da tutelare, appare fondamentale osservare che il discrimen tra l'una e l'altra ipotesi non è dato dall'accertamento giudiziale delle ragioni creditorie bensì dal momento in cui viene ad esistenza la fonte costitutiva del credito e, quindi, il negozio ovvero l'illecito contrattuale o extracontrattuale generatore della pretesa.
Tuttavia, con riferimento agli atti a titolo gratuito, la giurisprudenza di legittimità recentemente ha chiarito che, in tema di revocatoria ordinaria, ai fini della R.G. n. 2343/2017
configurabilità del consilium fraudis, per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass.
22 agosto 2007, n. 17867).
Resta, poi, fermo che, diversamente da quanto previsto per gli atti a titolo gratuito, la revocatoria degli atti a titolo oneroso postula l'analoga consapevolezza del pregiudizio che può dirsi integrato dalla mera conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (cd. scientia damni) anche in capo al terzo ovvero, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la sua partecipazione alla dolosa preordinazione (partecipatio fraudis).
7. Ciò posto, nel caso di specie è documentalmente provata la titolarità del credito da parte di nei confronti di , avendo quest'ultimo, in data 19 Parte_1 CP febbraio 2014, prestato garanzia fideiussoria sino a concorrenza di € 75.000,00 per le obbligazioni assunte da AeD S.p.A., come comprovato dalla lettera di fideiussione del 27.02.2014.
Sul punto, deve evidenziarsi che “L'azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, sicché, prestata fideiussione a garanzia delle future obbligazioni del debitore principale nei confronti di un istituto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni"), ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento di denaro da parte della banca, senza che rilevi la successiva esigibilità del debito restitutorio o il recesso dal contratto” (in questi termini Cass., Sez. 3, Sentenza n. 762 del 19/01/2016).
Peraltro, con sentenza n. 747/2021 versata in atti dall'attrice, il Tribunale di Nola, in data 15 aprile 2021, ha accolto la domanda di condanna di al CP pagamento, in favore di della somma di € 41.782,97, oltre interessi Parte_1 R.G. n. 2343/2017
legali, con conseguente consolidamento del credito posto a base dell'azione revocatoria esperita da nella presente sede. Parte_1
Risulta, altresì, documentalmente provato che, con atto di donazione stipulato in data 2/4/2014 innanzi al Notaio dr. in IN (rep. n. Persona_2
163225; racc. n. 27722) e trascritto presso l'Agenzia del Territorio di IN in data 11/4/2014 al n. 2122 del Registro Generale, il convenuto ha CP donato ai figli ed i beni immobili di seguito elencati: a) diritti Persona_1 CP_2 pari a 333/2000 su casa di abitazione sita in Avella, alla via Coffa n. 4, riportata in
Catasto al foglio 16, particella 1436/2, Piano T-S1, cat. A/2, cl. 2, vani 6; b) diritti pari a 333/2000 di una autorimessa sita in Avella, in via Coffa n. 4, riportata al
Catasto, al foglio 16, particella 1436/3, piano T, cat. C/6; c) diritti pari a 333/2000 di un locale deposito a piano terra, sito in Avella, in via Coffa n. 4, riportato al
Catasto al foglio 16, particella 1436/4, Piano T, cat C/2; d) diritti pari a 333/2000 su casa di abitazione sita in Avella, in via Coffa civico 4, riportata al Catasto al foglio 16, particella 1436/5, piano 1, cat. A/2; e) diritti pari a 2/12 di un terreno a destinazione agricola sito in Avella, alla località Veterale della consistenza di 19 are e 11 centiare, riportato in Catasto al foglio 11, Particella n. 6; f) diritti pari a
333/1000 di un terreno agricolo sito in Avella, località Veterale, della consistenza di 40 are e 35 centiare, riportato in Catasto al foglio 11, particella 222; g) diritti pari a 500/1000 di un terreno in Avella, alla località Parroco Ercolino, della consistenza di 10 are e 63 centiare, riportato in Catasto al foglio 16, particella
229; h) diritti pari a 333/1000 di un terreno a destinazione agricola sito in Avella, alla località Parroco Ercolino, della consistenza di 26 are e 61 centiare, riportato in
Catasto al foglio 16, Particella 486.
Trattasi, dunque, di atto dispositivo posto in essere successivamente all'insorgenza del credito.
Quanto agli altri elementi identificativi della domanda di declaratoria di inefficacia relativa degli atti di donazione del presente giudizio, ovvero cd. eventus damni,
l'attrice ha provato la compromissione della garanzia patrimoniale del debitore
, il quale, dal canto suo, non ha fornito alcuna prova idonea a far CP ritenere accertata la consistenza del patrimonio residuo e l'idoneità dello stesso a soddisfare le ragioni creditizie.
Invero, il convenuto , pur avendo dedotto che tale atto dispositivo non CP avrebbe in realtà comportato alcun impoverimento, per esser il suo patrimonio R.G. n. 2343/2017
“idoneo a soddisfare il presunto credito di parte attrice” (cfr. comparsa di costituzione e risposta), alcun elemento in termini di allegazione e prova ha fornito al fine di vagliare la solidità della propria posizione patrimoniale, non avendo dimostrato l'inesistenza del rischio della compromissione della garanzia patrimoniale e, dunque, l'esistenza di ampie residualità patrimoniali a garanzia dei crediti vantati dall'attrice.
A tanto aggiungasi che a tali fini è sufficiente che l'atto di disposizione compiuto dal debitore medesimo produca pericolo o incertezza per la futura realizzazione del diritto del creditore, in termini di possibile infruttuosità dell'eventuale azione esecutiva o anche, semplicemente, di maggiore difficoltà ed incertezza nella realizzazione del credito.
Deve, pertanto, ritenersi sussistente anche il presupposto dell'eventus damni.
Quanto al requisito soggettivo del consiulium fraudis, la natura di atto a titolo gratuito dell'atto, come già chiarito, richiede solo di accertare la conoscenza in capo al debitore del pregiudizio da esso arrecato al creditore tramite il compimento dell'atto dispositivo.
Siffatta prova, che deve riguardare lo stato soggettivo de quo al tempo in cui è stato posto in essere l'atto dispositivo per cui è causa, può essere fornita tramite presunzioni (cfr. ex multis Cass. civ., n. 18315/15).
Nel caso in esame, appare sussistente la consapevolezza nel di ledere CP le ragioni dei creditori e ciò è evidenziato dalla circostanza che quest'ultimo ha posto in essere l'atto di donazione in favore dei figli dopo pochi giorni dopo aver prestato la garanzia fideiussoria.
D'altronde, l'esistenza del vincolo parentale, unitamente alla circostanza che alcuna giustificazione al compimento di tali atti dispositivi sia stata fornita dal debitore alienante, comprova la consapevolezza in capo al debitore di pregiudicare le ragioni creditorie.
8. Sussistono, pertanto, tutti gli elementi per accogliere la domanda dell'attrice volta alla declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 2901, co. 1, n. 1 c.c. dell'atto di donazione rogato, in data 2/4/2014, dal Notaio dr. in IN Persona_2
(rep. n. 163225; racc. n. 27722) e trascritto presso l'Agenzia del Territorio di
IN in data 11/4/2014 al n. 2122 del Registro Generale, con cui il convenuto ha donato ai figli ed i beni immobili di seguito CP Persona_1 CP_2 elencati: a) diritti pari a 333/2000 su casa di abitazione sita in Avella, alla via R.G. n. 2343/2017
Coffa n. 4, riportata in Catasto al foglio 16, particella 1436/2, piano T-S1, cat.
A/2, cl. 2; b) diritti pari a 333/2000 di una autorimessa sita in Avella, in via Coffa
n. 4, riportata al Catasto, al foglio 16, p.lla 1436/3; c) diritti pari a 333/2000 di un locale deposito a piano terra, sito in Avella, in via Coffa n. 4, riportato al Catasto al foglio 16, p.lla 1436/4, Piano T, cat C/2; d) diritti pari a 333/2000 su casa di abitazione sita in Avella, in via Coffa civico 4, riportata al Catasto al foglio 16, p.lla
1436/5, piano 1, cat. A/2; e) diritti pari a 2/12 di un terreno a destinazione agricola sito in Avella, alla località Veterale della consistenza di 19 are e 11 centiare, riportato in Catasto al foglio 11, p.lla n. 6; f) diritti pari a 333/1000 di un terreno agricolo sito in Avella, località Veterale, della consistenza di 40 are e 35 centiare, riportato in Catasto al foglio 11, p.lla 222; g) diritti pari a 500/1000 di un terreno in Avella, alla località Parroco Ercolino, della consistenza di 10 are e 63 centiare, riportato in Catasto al foglio 16, p.lla 229; h) diritti pari a 333/1000 di un terreno a destinazione agricola sito in Avella, alla località Parroco Ercolino, della consistenza di 26 are e 61 centiare, riportato in Catasto al foglio 16, p.lla 486.
9. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza dei convenuti ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. N.
147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto della valore della controversia (determinato, ai sensi dell'art. 5 D.M. 55/2014, avuto riguardo alle ragioni di credito dell'attrice) e delle attività difensive effettivamente espletate, valori medi, ad esclusione della fase istruttoria, cui trovano applicazione i valori minimi, in ragione dell'assenza di attività di assunzione della prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di IN, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dr.ssa
Valeria Villani, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n.
2343/2017, così provvede:
a) dichiara l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice dell'atto di donazione stipulato, Parte_1 in data 2/4/2014, innanzi al Notaio dr. in IN (rep. n. Persona_2
163225; racc. n. 27722) e trascritto presso l'Agenzia del Territorio di IN in data 11/4/2014 al n. 2122 del Registro Generale, con cui il convenuto CP ha donato ai figli ed i beni immobili di seguito elencati: a) Persona_1 CP_2 diritti pari a 333/2000 su casa di abitazione sita in Avella, alla via Coffa n. 4, R.G. n. 2343/2017
riportata in Catasto al foglio 16, p.lla 1436/2, Piano T-S1, cat. A/2, cl. 2, vani 6;
b) diritti pari a 333/2000 di una autorimessa sita in Avella, in via Coffa n. 4, riportata al Catasto, al foglio 16, p.lla 1436/3, piano T, cat. C/6; c) diritti pari a
333/2000 di un locale deposito a piano terra, sito in Avella, in via Coffa n. 4, riportato al Catasto al foglio 16, p.lla 1436/4, Piano T, cat C/2; d) diritti pari a
333/2000 su casa di abitazione sita in Avella, in via Coffa civico 4, riportata al
Catasto al foglio 16, p.lla 1436/5, piano 1, cat. A/2; e) diritti pari a 2/12 di un terreno a destinazione agricola sito in Avella, alla località Veterale della consistenza di 19 are e 11 centiare, riportato in Catasto al foglio 11, p.lla n. 6; f) diritti pari a 333/1000 di un terreno agricolo sito in Avella, località Veterale, della consistenza di 40 are e 35 centiare, riportato in Catasto al foglio 11, p.lla 222; g) diritti pari a 500/1000 di un terreno in Avella, alla località Parroco Ercolino, della consistenza di 10 are e 63 centiare, riportato in Catasto al foglio 16, p.lla 229; h) diritti pari a 333/1000 di un terreno a destinazione agricola sito in Avella, alla località Parroco Ercolino, della consistenza di 26 are e 61 centiare, riportato in
Catasto al foglio 16, p.lla 486;
b) condanna i convenuti, , in proprio e quale esercente la potestà CP genitoriale sui figli minori, e , , Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori, e Persona_1 CP_2
nonché , quale curatore speciale dei minori,
[...] Parte_3 Per_1
e al pagamento, in solido tra loro ed in favore dell'attrice,
[...] Controparte_2 delle spese di lite, che liquida in € 786,00 per spese vive ed € 6.713,00 per compensi professionali – oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in data 14 febbraio 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani
R.G. n. 2343/2017