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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2273/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 12.05.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2273/2024 r.g. sez. lav. vertente tra
TRA
, generalizzati Parte_1 Parte_2 Parte_3
in atti nella qualità eredi di deceduto in Casoria il Persona_1
14.12.2024,
rappresentati e difesi dall' avv. Ilaria D'Onofrio
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia
APPELLATO
1 OGGETTO: Spese di lite. Dichiarazione 152 disp att. c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte appellante nel presente giudizio ha proposto appello avverso la sentenza con la quale il tribunale di Napoli Nord ha rigettato la sua opposizione ex art.445 bis c.p.c. diretta ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e per lo status di handicap grave e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali.
L'appellante si duole dell'erroneità della sentenza gravata perché il giudice avrebbe dovuto dichiarare non dovute le spese di lite;
ciò, in quanto, egli aveva depositato la dichiarazione sottoscritta dal ricorrente ai sensi dell'art.152 disp.att. C.p.c. per l'esenzione dalle spese processuali nel fascicolo di primo grado, laddove il medesimo ricorrente si impegnava espressamente a comunicare i mutamenti degli elementi reddituali.
Hanno spiegato atto d'intervento volontario agli eredi di ER
, deceduto nelle more del giudizio.
[...]
L' appellato ha chiesto il rigetto dell'appello perché il Difensore non CP_1
aveva richiamato la dichiarazione depositata in primo grado nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
All'odierna udienza sostituita con la trattazione scritta ex art. 127 c.3 e 127 ter c.p.c., acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Deve premettersi che la questione oggetto d'appello riguarda solo l'esonero dal pagamento delle stesse ai sensi dell'art.152 disp.att.c.p.c.
2 1.1. Va rimarcato che nel corpo del ricorso introduttivo ex art.414 c.p.c. non era presente la dichiarazione ai sensi dell'ar.152 disp.att.c.p.c, tuttavia la Difesa del ricorrente aveva prodotto, in primo grado, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, nella quale il dichiarante autocertificava un reddito imponibile ai fini IRPEF pari uguale o inferiore ad euro 23.493,00; aveva altresì prodotto una dichiarazione sostitutiva finalizzata all'esenzione dal pagamento del contributo unificato, nella quale dichiarava che il suo reddito e quello familiare era pari ad euro
38.514,03.
1.2 Va evidenziato che ambedue le dichiarazioni non appaiono sottoscritte di pugno dal ricorrente recando entrambe una medesima “immagine” di firma;
di talché, in assenza di firma autografa non può attribuirsi alle dichiarazioni rese ex art. 47 DPR 445/2000, alcun valore.
1.3 La giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav., 30/12/2016,
n. 27559, che richiama in motivazione Cass. civ., sez. lav., 04/03/2014, n.
4980; Cass. 4 aprile 2012 n. 5363), cui in questa sede si intende dare continuità, ha già chiarito che la dichiarazione contenuta nelle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ai fini dell'esonero dal pagamento delle spese di lite deve essere sottoscritta personalmente dalla parte e non è delegabile al difensore, essendo connessi a tale dichiarazione effetti di assunzione diretta di responsabilità.
1.3.1 È stato precisato che “Ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif., dalla l. n. 326 del 2003, è inefficace se non è sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che l'interessato si
3 impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito;
ne consegue, in astratto, l'efficacia della dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dalla parte, anche se redatta su foglio separato, purché materialmente congiunta al ricorso, così da formarne parte integrante, e richiamata nelle conclusioni del ricorso medesimo, mentre non è prescritta, come requisito di efficacia, l'autentica del difensore.” (Cfr. Cass. n.
30594 del 2022).
1.3.1 Significativo in tal senso è il testo del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, ultimo periodo, ai termini del quale è "l'interessato" che deve rendere la dichiarazione e assumere l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito.
Trattandosi di dichiarazione specifica, il cui oggetto è estraneo ai contenuti dell'atto introduttivo del giudizio ed alla quale la legge attribuisce valore sostitutivo di certificazione, anche la sottoscrizione della parte deve essere specifica;
la firma apposta al mandato - seppure in calce o a margine del ricorso - ha la diversa funzione di conferire al difensore la rappresentanza tecnica nella sede giudiziaria sui contenuti della domanda.
1.3.2 Neppure può ritenersi rilevante ai fini di cui trattasi, in assenza della dichiarazione formale, la documentazione reddituale eventualmente prodotta in atti.
1.3.3 La norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c. è testuale nel far discendere l'effetto dell'esonero dal carico delle spese processuali dalla formulazione nel ricorso introduttivo del giudizio della "apposita" dichiarazione, non ritenendo per questa via sufficiente a tal fine la mera titolarità del requisito reddituale.
1.3.4 La ratio della disposizione deve ravvisarsi in una esigenza di semplificazione dell'accertamento reddituale, attraverso un atto di responsabilità della parte;
a tale dichiarazione, infatti, la legge riconnette un'assunzione di responsabilità che, oltre ad essere personalissima e non delegabile al difensore (così Cass. n. 5363 del 2012 e succ. conf.), segna il
4 punto di bilanciamento tra l'esigenza di assicurare l'effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti e quella di prevenire e reprimere gli abusi, resa palese dal rinvio dell'art. 152 att. c.p.c. ai controlli della Guardia di
Finanza di cui al T.U. n. 115 del 2002, art. 88; ed è evidente che tale ultima esigenza resterebbe inevitabilmente frustrata laddove si consentisse l'ingresso nel processo di dichiarazioni autocertificative prive di valida sottoscrizione
(Cass. Civ., Sez. Lav., 16 dicembre 2021, n. 40400).
2. Quanto alle spese del presente grado, il Difensore dell'appellante richiama nell'atto di appello tra i documenti depositati al punto 6) “autocertificazione ex art.152 disp att. c.p.c.” e produce dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, nella quale il dichiarante autocertifica un reddito imponibile ai fini IRPEF pari uguale o inferiore ad euro 25.676,02 ancora una volta priva di sottoscrizione autografa, e con la medesima “immagine” di firma, dei documenti precedentemente richiamati.
3 Ne consegue che la documentazione prodotta è priva di alcun valore ai fini e per gli effetti di cui all'art.152 disp att.c.p.c.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano sulla base del valore delle spese di lite del primo grado.
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese processuali del grado liquidate in euro 2906,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa;
5 3) Contributo unificato come in motivazione. Così deciso in Napoli, 12/5/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Sebastiano Napolitano dr. Vincenza Totaro
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 12.05.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2273/2024 r.g. sez. lav. vertente tra
TRA
, generalizzati Parte_1 Parte_2 Parte_3
in atti nella qualità eredi di deceduto in Casoria il Persona_1
14.12.2024,
rappresentati e difesi dall' avv. Ilaria D'Onofrio
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia
APPELLATO
1 OGGETTO: Spese di lite. Dichiarazione 152 disp att. c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte appellante nel presente giudizio ha proposto appello avverso la sentenza con la quale il tribunale di Napoli Nord ha rigettato la sua opposizione ex art.445 bis c.p.c. diretta ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e per lo status di handicap grave e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali.
L'appellante si duole dell'erroneità della sentenza gravata perché il giudice avrebbe dovuto dichiarare non dovute le spese di lite;
ciò, in quanto, egli aveva depositato la dichiarazione sottoscritta dal ricorrente ai sensi dell'art.152 disp.att. C.p.c. per l'esenzione dalle spese processuali nel fascicolo di primo grado, laddove il medesimo ricorrente si impegnava espressamente a comunicare i mutamenti degli elementi reddituali.
Hanno spiegato atto d'intervento volontario agli eredi di ER
, deceduto nelle more del giudizio.
[...]
L' appellato ha chiesto il rigetto dell'appello perché il Difensore non CP_1
aveva richiamato la dichiarazione depositata in primo grado nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
All'odierna udienza sostituita con la trattazione scritta ex art. 127 c.3 e 127 ter c.p.c., acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Deve premettersi che la questione oggetto d'appello riguarda solo l'esonero dal pagamento delle stesse ai sensi dell'art.152 disp.att.c.p.c.
2 1.1. Va rimarcato che nel corpo del ricorso introduttivo ex art.414 c.p.c. non era presente la dichiarazione ai sensi dell'ar.152 disp.att.c.p.c, tuttavia la Difesa del ricorrente aveva prodotto, in primo grado, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, nella quale il dichiarante autocertificava un reddito imponibile ai fini IRPEF pari uguale o inferiore ad euro 23.493,00; aveva altresì prodotto una dichiarazione sostitutiva finalizzata all'esenzione dal pagamento del contributo unificato, nella quale dichiarava che il suo reddito e quello familiare era pari ad euro
38.514,03.
1.2 Va evidenziato che ambedue le dichiarazioni non appaiono sottoscritte di pugno dal ricorrente recando entrambe una medesima “immagine” di firma;
di talché, in assenza di firma autografa non può attribuirsi alle dichiarazioni rese ex art. 47 DPR 445/2000, alcun valore.
1.3 La giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav., 30/12/2016,
n. 27559, che richiama in motivazione Cass. civ., sez. lav., 04/03/2014, n.
4980; Cass. 4 aprile 2012 n. 5363), cui in questa sede si intende dare continuità, ha già chiarito che la dichiarazione contenuta nelle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ai fini dell'esonero dal pagamento delle spese di lite deve essere sottoscritta personalmente dalla parte e non è delegabile al difensore, essendo connessi a tale dichiarazione effetti di assunzione diretta di responsabilità.
1.3.1 È stato precisato che “Ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif., dalla l. n. 326 del 2003, è inefficace se non è sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che l'interessato si
3 impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito;
ne consegue, in astratto, l'efficacia della dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dalla parte, anche se redatta su foglio separato, purché materialmente congiunta al ricorso, così da formarne parte integrante, e richiamata nelle conclusioni del ricorso medesimo, mentre non è prescritta, come requisito di efficacia, l'autentica del difensore.” (Cfr. Cass. n.
30594 del 2022).
1.3.1 Significativo in tal senso è il testo del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, ultimo periodo, ai termini del quale è "l'interessato" che deve rendere la dichiarazione e assumere l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito.
Trattandosi di dichiarazione specifica, il cui oggetto è estraneo ai contenuti dell'atto introduttivo del giudizio ed alla quale la legge attribuisce valore sostitutivo di certificazione, anche la sottoscrizione della parte deve essere specifica;
la firma apposta al mandato - seppure in calce o a margine del ricorso - ha la diversa funzione di conferire al difensore la rappresentanza tecnica nella sede giudiziaria sui contenuti della domanda.
1.3.2 Neppure può ritenersi rilevante ai fini di cui trattasi, in assenza della dichiarazione formale, la documentazione reddituale eventualmente prodotta in atti.
1.3.3 La norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c. è testuale nel far discendere l'effetto dell'esonero dal carico delle spese processuali dalla formulazione nel ricorso introduttivo del giudizio della "apposita" dichiarazione, non ritenendo per questa via sufficiente a tal fine la mera titolarità del requisito reddituale.
1.3.4 La ratio della disposizione deve ravvisarsi in una esigenza di semplificazione dell'accertamento reddituale, attraverso un atto di responsabilità della parte;
a tale dichiarazione, infatti, la legge riconnette un'assunzione di responsabilità che, oltre ad essere personalissima e non delegabile al difensore (così Cass. n. 5363 del 2012 e succ. conf.), segna il
4 punto di bilanciamento tra l'esigenza di assicurare l'effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti e quella di prevenire e reprimere gli abusi, resa palese dal rinvio dell'art. 152 att. c.p.c. ai controlli della Guardia di
Finanza di cui al T.U. n. 115 del 2002, art. 88; ed è evidente che tale ultima esigenza resterebbe inevitabilmente frustrata laddove si consentisse l'ingresso nel processo di dichiarazioni autocertificative prive di valida sottoscrizione
(Cass. Civ., Sez. Lav., 16 dicembre 2021, n. 40400).
2. Quanto alle spese del presente grado, il Difensore dell'appellante richiama nell'atto di appello tra i documenti depositati al punto 6) “autocertificazione ex art.152 disp att. c.p.c.” e produce dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, nella quale il dichiarante autocertifica un reddito imponibile ai fini IRPEF pari uguale o inferiore ad euro 25.676,02 ancora una volta priva di sottoscrizione autografa, e con la medesima “immagine” di firma, dei documenti precedentemente richiamati.
3 Ne consegue che la documentazione prodotta è priva di alcun valore ai fini e per gli effetti di cui all'art.152 disp att.c.p.c.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano sulla base del valore delle spese di lite del primo grado.
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese processuali del grado liquidate in euro 2906,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa;
5 3) Contributo unificato come in motivazione. Così deciso in Napoli, 12/5/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Sebastiano Napolitano dr. Vincenza Totaro
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