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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/09/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 21.3.2025, sostituita dal deposito telematico di note ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2143/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Logudoro n° 35 presso lo studio C.F._1 degli avv.ti Valeria Atzeri, Giovanni Pruneddu e Claudia Atzeri, che lo rappresentano per delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio
Parte Attrice contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, in via Sonnino n. 96, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Spiga e Roberto di Tucci, giusta procura generale alle liti prodotta a corredo della comparsa di risposta
Parte Convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.07.2022, ha instaurato il presente giudizio nei Parte_1 confronti dell' al fine di ottenere il riconoscimento della natura professionale di una patologia CP_1 all'arto superiore destro (lesioni alla spalla dx), per la quale in data 7.10.2021 aveva infruttuosamente presentato domanda di indennizzo in via amministrativa.
L'attore avverso il rigetto della domanda aveva proposto opposizione, cui l'ente previdenziale aveva dato ulteriore riscontro negativo.
Parte attrice ha inoltre precisato di essere già percettrice di indennizzo per un danno biologico CP_1
pagina 1 di 5 complessivo, conglobato nella percentuale del 13%, di cui 7% per “Artrosi del rachide con protrusioni discali L4-L5 e L5-S1” e 6% per “Limitazione funzionale spalla sn”.
A fondamento della conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del relativo indennizzo, l'attore ha allegato di aver lavorato dal giorno 1.4.77 al 28.2.79 e dal giorno 1.4.80 al
5.7.80 come operaio alle dipendenze della ditta DU IO e EN AN, dal 1982 al 1994 come operaio comunale fontaniere alle dipendenze del Comune di Siliqua, e negli anni 1981/82 e dal
1995 a tutt'oggi, come artigiano termoidraulico.
L'espletamento delle suddette attività lavorative da parte del sig. si caratterizzava Pt_1 principalmente:
- nell'utilizzo di strumenti vibranti quali trapano a percussione, mola smeriglio, martello pneumatico;
- nell'utilizzo di strumenti quali chiavi meccaniche e filettatrice;
- nella movimentazione manuale di tubazioni in ferro durante le fasi di installazione e posa in opera.
In ragione dell'attività lavorativa e delle mansioni concretamente svolte, che a dire del ricorrente lo avrebbero costretto al quotidiano utilizzo di strumenti vibranti, oltre che alla movimentazione manuale di carichi ed al mantenimento di posture incongrue, con conseguente sovraccarico biomeccanico dell'articolazione delle spalle (“posture innaturali con le braccia sollevate in alto”), l'attore ha quindi lamentato l'insorgenza della suddetta patologia all'arto superiore, ritenendola di origine professionale.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda CP_1 deducendone l'infondatezza e contestando, in particolare, l'assenza di prova sia delle mansioni concretamente asseritamente svolte dall'attore, sia la sussistenza, durata e intensità di un valido e specifico rischio.
***
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'esame di testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'istruttoria la domanda di parte attrice è risultata fondata nei seguenti termini.
La prova testimoniale raccolta all'udienza del 17.05.2023, mediante l'escussione dei testi
[...]
(ex collega di lavoro), e (collega di lavoro e figlio del ricorrente), ha consentito Tes_1 Testimone_2 di acclarare lo svolgimento da parte di per almeno trent'anni, dell'attività di: Parte_1
(I) operaio comunale fontaniere, dal 1985 fino al 1994/1995, addetto alla manutenzione degli impianti idraulici del paese, degli edifici comunali e dell'acquedotto, che nell'espletamento dell'attività lavorativa: si occupava della movimentazione manuale delle tubazioni in ghisa (dal peso variabile pagina 2 di 5 intorno ai cento chili), operando in squadra con altre due /tre persone, durante le fasi di installazione e posa in opera in cantiere;
era addetto all'utilizzo del moto-picco ad aria compressa e della mola smeriglio, per l'esecuzione degli interventi di manutenzione (con cadenza quasi quotidiana in base all'esigenza di servizio, per circa due/tre ore) oltre all'utilizzo degli altri strumenti di lavoro quali chiavi meccaniche, filettatrici e saldatrici, operando tal volta in cunicoli e spazi angusti (come i pozzetti);
(II) artigiano termoidraulico, circa dal 2001, addetto alla realizzazione, installazione e manutenzione di impianti termoidraulici di riscaldamento o condizionamento a gas, a gasolio, elettrici e di condizionatori e nel rifacimento completo di bagni (la parte muraria viene effettuata in subappalto da altre aziende); attività che comportava l'utilizzo di trapani, martelli, chiavi inglesi, mola smeriglio e il demolitore, pinze ed altri strumenti vibranti, mediamente per tre giorni alla settimana, per circa 30/40 minuti al giorno.
Tenendo conto di tali mansioni, il consulente tecnico all'uopo nominato dall'ufficio, dott. Per_1
, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il
[...]
3.5.2024, ha accertato che il ricorrente è affetto da una Tendinopatia alla spalla destra, ritenendo sussistente ed evidente la correlazione, in termini almeno di concausalità, tra lo stato patologico attualmente accertato e l'attività lavorativa svolta dall'attore per un periodo continuativo comportante l'esposizione a sovraccarico biomeccanico degli arti superiori in lavorazioni svolte in modo non occasionale, oltre al mantenimento prolungato di posture inadeguate.
In particolare, l'ausiliario del giudice ha precisato che l'attore “presenta un quadro clinico- funzionale della spalla dx configurabile come malattia professionale”, comportante un danno biologico autonomamente considerato pari al 6% (cod. 224 e 227).
Inoltre, tenendo in considerazione le preesistenti tecnopatie già riconosciute (comportanti un danno biologico di entità pari al 13%, di cui 7% per Artrosi del rachide con protrusioni discali L4-L5 e L5-S1
e 6% per Limitazione funzionale spalla sn), il consulente ha associato alle patologie di origine professionale un danno biologico complessivo pari al 18%.
A seguito delle osservazioni di parte attrice, che hanno censurato l'utilizzo da parte del perito del codice 224 per la valutazione del danno, in quanto “non si parla di gradi estremi ma di limitazione di
1/3 di arto dominante per cui il cod da utilizzare parametrandolo sarebbe il 223.....””, e hanno pertanto suggerito la stima del danno in misura complessivamente pari al 10% (pari quantomeno all'8%
(cod. 223) più 2% (cod. 227).
L'ausiliario del giudice, a fronte di tali osservazioni, ha precisato che “se la limitazione della spalla dx era di circa 1/3 nella elevazione e rotazione, era di grado minimo negli altri complessi movimenti di pagina 3 di 5 abduzione, adduzione, proiezione in avanti, indietro e ciò in relazione alla modestia del quadro strumentale ( ECO 2/7/21) che evidenziava unicamente una lesione parziale del sovraspinoso con irregolarità all'inserzione trochitica mentre sono nella norma i tendini sottospinato, sottoscapolare ,
CLB ....”. Tenendo inoltre in considerazione il modesto rilievo anamnestico e le caratteristiche della patologia tendinea delle spalle in relazione ad uno stesso grado di lesione, il CTU è giunto a confermare il proprio giudizio (danno pari al 6%), ritenendo la sua valutazione rispecchiante l'effettivo danno riportato dalla parte attrice.
Dalle conclusioni del consulente non v'è motivo di discostarsi, in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche in considerazione della risposta alle osservazioni di parte attrice.
Poiché nel caso di specie il giudicante ritiene che il ricorrente abbia assolto all'onere della prova su di sé gravante ed il consulente tecnico d'ufficio ha accertato chiaramente il nesso causale tra la patologia accertata e le lavorazioni che in concreto svolgeva l'attore (così come emerse all'esito dell'istruttoria), devono ritenersi sussistenti gli elementi costitutivi del diritto all'indennizzo in rendita, da commisurarsi ad un danno biologico nella misura del 18% (per la valutazione unitaria comprensiva delle preesistenze, oltre che dalle insorte patologie alla colonna e agli arti superiori) con decorrenza dalla domanda amministrativa del 7.10.2021.
***
Occorre peraltro osservare che nelle more del procedimento, come dichiarato da parte attrice nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 21.3.2025 e risultante dalla documentazione all'uopo prodotta, la medesima ha denunciato in via amministrativa (in data 8.11.2022) l'aggravamento della patologia alla colonna a cui però l'istituto non ha dato riscontro positivo.
Pertanto, al fine di veder riconosciuto il proprio diritto al maggior indennizzo, con ricorso depositato in data 16.2.2024, l'attore ha instaurato un altro giudizio (R.A.C.L. 529/2024) all'esito del quale, con sentenza n. 208/2025, è stata dichiarata cessata la materia del contendere in quanto l' ritualmente CP_1 costituitosi, ha manifestato l'intento di attribuire in via di autotutela un maggior indennizzo in favore del ricorrente, commisurato ad un danno biologico del 19% (di cui 14% per il peggioramento delle menomazioni alla colonna), quantificazione accettata dal ricorrente.
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Pertanto, l' deve essere condannato alla costituzione della rendita, e al pagamento dei relativi CP_1 ratei, previa detrazione di quanto eventualmente già corrisposto in relazione all'indennizzo già riconosciuto per le patologie preesistenti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati così da calcolarsi ad un danno biologico commisurato:
- nella misura del 18% con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 7.10.2021; pagina 4 di 5 - nella maggior misura da determinare complessivamente in via amministrativa, comprensiva del suddetto aggravamento alla colonna valutato nel 14% e del conglobamento dei danni per la spalla destra (6%), e per la spalla sinistra (6%), con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa dell'8.11.2022.
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In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato CP_1 alla rifusione in favore della parte attrice delle spese processuali, con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire un indennizzo in rendita commisurato ad un danno biologico stimato nella misura complessiva del 18% con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 7.10.2021 fino all'8.11.2022 e per l'effetto condanna l' alla costituzione della CP_1 rendita in favore di parte attrice rapportata ad un danno biologico accertato in detta misura con decorrenza dal 7.10.2021 all'8.11.2022 e nella maggior misura da determinare complessivamente in via amministrativa comprensiva dell'aggravamento alla colonna valutato nel 14% e del conglobamento con le altre preesistenze (6% per il danno alla spalla destra e 6% per il danno alla spalla sinistra), con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa dell'8.11.2022, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore di parte attrice delle spese processuali, che CP_1 liquida in euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati antistatari;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio già CP_1 liquidate con separato decreto.
Cagliari, 30.9.2025
Il giudice dott. Riccardo Ariu
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