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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 14/07/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 586/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 586/2025 R.G. promosso da:
(C.F. ) nata in [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...] int. 5, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ilenia Fioravanti del Foro di Ferrara, con studio in Comacchio (FE) Via Edgardo Fogli n. 10
(C.F. - PEC: – tel 327 5335999) da CodiceFiscale_2 Email_1 cui è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti datata 10/10/2024 e depositata nel fascicolo informatico unitamente al ricorso introduttivo,
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) residente in CP_1 CodiceFiscale_3
Lagosanto (FE) Via Bruno Buozzi n. 19
RESISTENTE (contumace) con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni:
Le conclusioni di parte ricorrente: “1) Dato atto che e sono Parte_1 CP_1 genitori naturali di , disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con la quale Persona_1 continuerà a risiedere. Il padre potrà vedere e tenere presso di sé il minore, compatibilmente con le Per_ esigenze lavorative dello stesso e quelle scolastiche e personali di , almeno una volta la settimana,
pagina 1 di 9 dall'uscita da scuola alla sera dopo cena, e dovrà riaccompagnarlo alla residenza della madre per le Per_ ore 21. vedrà e frequenterà il padre, pernottando presso di lui, almeno due fine settimana Per_ alternati al mese, dalla fine degli impegni scolastici e personali di del venerdi alla domenica sera, con obbligo per il sig. di ricondurre il figlio alla propria residenza abituale entro CP_1 le ore 21,00 della domenica. Durante le vacanze estive il minore, in aggiunta alla frequentazione come sopra indicata, trascorrerà con ciascun genitore due settimane di vacanza, anche non consecutive. I genitori dovranno comunicarsi con ampio anticipo, e possibilmente entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, le date e le località eventualmente prescelte per le vacanze in compagnia della prole. Per_
trascorrerà comunque alternativamente con ciascun genitore la Vigilia di Natale, il giorno di
Natale e di Pasqua e Paquetta, consentendo così a ciascun genitore di trascorrere pari tempo con il figlio. Durante le festività natalizie, e nel rispetto della predetta alternanza, il minore resterà con ciascun genitore o dal 25 al 30 dicembre o, in alternativa, dal 31 dicembre al giorno dell'Epifania.
L'alternanza adottata per le festività natalizie e pasquali dovrà essere adottata tra le parti per le ulteriori e diverse festività civili e religiose nel corso dell'anno. In via subordinata, in caso si ritenesse più opportuno nell'interesse del minore, disporre l'affidamento condiviso dello stesso, autorizzando però la SI.ra a decidere autonomamente in ordine a quelle che saranno le Parte_1 necessità e le richieste scolastiche ed extrascolastiche, anche in materia di gite e/o attività extracurricolari, con apposizione della sua esclusiva sottoscrizione, mantenendo per il minore le sopra indicate modalità di frequentazione del padre. 2) In considerazione del maggior tempo che il minore trascorrerà presso la dimora materna e del fatto che all'acquisto di quanto quotidianamente Per_ necessario per , sia a livello alimentare che a livello medico, scolastico e personale, provvede normalmente la ricorrente, nonché della sostanziale differenza di situazione economico/patrimoniale dei genitori, disporre a carico del padre ed in favore della SI.ra , l'obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento del minore, mediante il versamento di una somma che si ritiene congruo quantificare in €. 250,00# mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT o in quella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta congrua o risulterà di giustizia ad esito dell'audizione delle parti, dell'esame della documentazione prodotta – anche ex adverso - e dall'audizione del minore, ove ritenuta opportuna, oltre al 100% dell'assegno unico familiare, anche in caso di affidamento condiviso. Disporre, inoltre, a carico del SI. l'obbligo di CP_1 contribuire nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il minore in conformità a quanto disposto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara e quindi come di seguito meglio specificato: A) Spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche pagina 2 di 9 presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per i medicinali prescritti dal medico curante;
B) Spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
C) Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da servizi pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno: gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico. D) Spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari e relativo trasporto;
corsi di specializzazione;
gita scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
E) Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: mensa scolastica;
attività sportive, ludiche ed artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di €
400,00# all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
F) Spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: campi estivi. Ogni spesa ulteriore, non necessaria, dovrà essere concordata tra i genitori e ripartita tra gli stessi in ugual misura tra loro. In mancanza di accordo ciascun genitore potrà però decidere di affrontarla autonomamente, senza diritto a richiedere al dissenziente alcun rimborso. Con vittoria di spese, competenze e onorari. In via istruttoria: Stante la reticenza mostrata dal minore a recarsi presso l'abitazione paterna, anche in ordine alla possibilità di un affidamento che preveda una maggior frequentazione del minore col padre, si chiede sia disposto l'ascolto del minore medesimo ex artt. 473 bis 4) – 473 bis 6) cpc. Con riserva di ulteriormente istruire ove controparte contestasse i fatti come esposti nel presente atto ed in base a quelle che saranno le difese del convenuto ex art. 437 bis.17 c.pc., si produce documentazione attestante la situazione economico/patrimoniale e sanitaria della ricorrente”.
Il P.M., intervenuto nella procedura, non ha rassegnato conclusioni.
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore;
a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 10 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex artt. 337 bis e seguenti c.c. depositato in data 28 marzo 2025, Parte_1 lamentando gravi carenze genitoriali del resistente, domandava l'affidamento esclusivo del figlio PE nato il [...] a [...] relazione sentimentale e convivenza more uxorio tra le parti, regolamentando modi e tempi di visita con il padre e ponendo a carico del medesimo l'obbligo di pagina 3 di 9 contribuire al mantenimento del minore con l'importo di 250,00 euro al mese, oltre alla contribuzione al 50% alle spese straordinarie.
La ricorrente deduceva che, a seguito dell'interruzione della convivenza verificatasi nell'aprile 2021, il resistente, trasferitosi a vivere altrove con una nuova compagna ed il figlio avuto da quest'ultima, manifestava scarso interesse nel frequentare il figlio e non versava con regolarità il mantenimento PE in suo favore, pur avendo percepito integralmente l'AUU fino all'agosto 2024.
Precisava che talvolta pone fermi rifiuti nel recarsi dal padre con il quale, neppure al tempo della PE famiglia unita, è riuscito a costruire una relazione affettivamente significativa, percependo da parte della figura paterna una totale mancanza di pazienza.
Lamentava di occuparsi da sola di tutte le necessità del figlio in quanto il padre, di fronte alle PE richieste economiche che gli vengono inoltrate, dichiara semplicemente di “non avere soldi da darle” e che “quando li avrà glieli darà”.
Concludeva che, “stante il disinteresse manifestato dal SI. nei confronti del minore, la CP_1 scelta arbitraria di elargire o meno il contributo al mantenimento dello stesso, oltre che di averne deciso autonomamente l'ammontare, il rifiuto alla refusione del 50% di quasi tutte le spese straordinarie, il disinteresse nei confronti delle attività scolastiche del figlio ed il rifiuto ad accompagnarlo a visite mediche o altri impegni personali”, il regime di affido esclusivo alla madre appare più rispondente all'interesse del minore.
malgrado la regolarità della notifica del ricorso introduttivo (notifica perfezionatasi a CP_1 mani del medesimo) non si costituiva nel presente giudizio e neppure personalmente compariva innanzi al giudice delegato all'udienza per la comparizione delle parti.
Intervenuto il P.M., il giudice delegato, sentita la ricorrente e ritenuto non necessario alcun ulteriore approfondimento istruttorio, all'esito dell'udienza del 10 luglio 2025, rimetteva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
***
Ciò premesso, si osserva come le circostanze riferite in maniera puntuale e coerente in ricorso, altrettanto coerentemente ed autenticamente confermate dalla ricorrente in udienza, nonché la mancata costituzione in giudizio del resistente (il quale, malgrado la regolarità della notifica dell'atto introduttivo - perfezionatasi a mani proprie - non è neppure personalmente comparso innanzi al giudice relatore, ciò che già di per sé costituisce indizio di un forte disinteresse per la famiglia e la prole), evidenzino l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Ciò che emerge sia dall'esposizione dei fatti che dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente in udienza, è che sta sistematicamente abdicando al proprio ruolo genitoriale e manifesta disinteresse CP_1
pagina 4 di 9 per le scelte, anche rilevanti, riguardanti la vita del figlio minore La madre provvede in sua vece PE ad ogni esigenza educativa e di accudimento, financo economica e materiale, del minore.
La possibilità che il regime di affidamento condiviso possa concretamente rivelarsi pregiudizievole per il minore costituisce, allo stato, una evenienza tutt'altro che remota: ed invero, la madre, pur avendo cercato di favorire la ripresa dei rapporti fra il minore ed il padre (coinvolgendo in questo anche la nonna paterna del minore, la quale, al contrario del risulta molto presente nella vita del nipote, CP_1 elargendo anche aiuti economici alla diade madre-figlio), e pur tentando di coinvolgere l'ex compagno nelle decisioni relative al figlio, si trova ad oggi in difficoltà nel dover reperire il consenso paterno per l'attuazione di decisioni anche basilari per il minore, venendo spesso delegata dal per sua CP_1 trascuratezza e/o disinteresse.
Pertanto, il disinteresse manifestato dal SI. nei confronti del minore, la scelta arbitraria CP_1 di elargire o meno il contributo al mantenimento dello stesso, oltre che di averne deciso autonomamente l'ammontare, il rifiuto alla refusione del 50% di quasi tutte le spese straordinarie, il disinteresse nei confronti delle attività scolastiche del figlio ed il rifiuto ad accompagnarlo a visite mediche o altri impegni personali, impongono che il minore sia affidato in via esclusiva alla madre, quale genitore che all'attualità sta provvedendo, per l'appunto in via esclusiva, alle relative esigenze di vita.
Per queste ragioni, risulta necessario disporre a favore della madre l'affidamento mono-genitoriale ai sensi dell'art. 337 quater c.c., in base al quale il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva, ma “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”.
Qualora, infatti, il giudice ritenga che l'affidamento condiviso possa arrecare pregiudizio all'interesse della prole, la disposizione appena citata prevede che il minore possa essere affidato ad uno solo dei genitori, impregiudicato il suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
L'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), tuttavia, trova una deroga al terzo comma del predetto articolo (“salvo che non sia diversamente stabilito”) in base al quale il giudice può disporre che il genitore affidatario eserciti la responsabilità genitoriale in via esclusiva anche con riferimento alle scelte più importanti per i minori.
Nel caso di specie, il comportamento sostanzialmente abbandonico del padre ed il suo atteggiamento del tutto irresponsabile e disinteressato verso il figlio giustificano la concentrazione delle competenze pagina 5 di 9 genitoriali in capo alla sola madre, la quale potrà agire senza previa consultazione, né condivisione con l'altro genitore.
L'affidamento cosiddetto “super-esclusivo” o “rafforzato” risponde alla logica di evitare che, anche per questioni fondamentali, gli interessi dei minori siano compromessi a causa del disinteresse di uno dei genitori per la propria famiglia (si veda ordinanza 20/3/2014, Tribunale di Milano, Sezione IX Civile).
Questa modulazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale non incide sulla titolarità della stessa, ma ne modifica solamente l'esercizio.
In capo al genitore non affidatario rimane il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione e educazione dei figli con la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano state adottate decisioni pregiudizievoli per la prole.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle visite, le richieste formulate in ricorso appaiono congrue in quanto conformi al superiore interesse del minore a continuare a godere di una relazione continuativa col padre e al contempo tali da garantire il suo diritto alla bigenitorialità.
Ferma quindi la residenza privilegiata di con la mamma, genitore collocatario, il padre potrà PE vedere e tenere presso di sé il minore, compatibilmente con le esigenze lavorative dello stesso e quelle scolastiche e personali di almeno una volta la settimana, dall'uscita da scuola alla sera dopo cena, PE
e riaccompagnandolo presso la residenza della madre per le ore 21 circa. vedrà e frequenterà il padre, pernottando presso di lui, almeno due fine settimana alternati al PE mese, dalla fine degli impegni scolastici e personali di del venerdì alla domenica sera, con PE obbligo per il sig. di ricondurre il figlio alla propria residenza abituale entro le ore 21,00 CP_1 circa della domenica.
Durante le vacanze estive il minore, in aggiunta alla frequentazione come sopra indicata, trascorrerà con ciascun genitore due settimane di vacanza, anche non consecutive. I genitori dovranno comunicarsi con ampio anticipo, e possibilmente entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, le date e le località eventualmente prescelte per le vacanze in compagnia della prole. trascorrerà comunque alternativamente con ciascun genitore la Vigilia di Natale, il giorno di PE
Natale e di Pasqua e Pasquetta, consentendo così a ciascun genitore di trascorrere pari tempo con il figlio. Durante le festività natalizie, e nel rispetto della predetta alternanza, il minore resterà con ciascun genitore o dal 25 al 30 dicembre o, in alternativa, dal 31 dicembre al giorno dell'Epifania.
L'alternanza adottata per le festività natalizie e pasquali dovrà essere adottata tra le parti per le ulteriori e diverse festività civili e religiose nel corso dell'anno.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento, valutati tutti i parametri di cui all'art. 337 quater
c.c. e dunque tenuto conto: a) dell'età di (che oggi ha 9 anni), e delle relative esigenze;
b) dei PE
pagina 6 di 9 maggiori compiti domestici e di accudimento della madre rispetto al padre;
c) della situazione patrimoniale, reddituale e personale delle parti (la ricorrente attualmente percepisce solo la pensione di invalidità INPS che ammonta a circa €. 300,00# mensili;
è aiutata economicamente dai genitori per la spesa alimentare;
ha una invalidità del 90% che pregiudica gravemente la sua capacità lavorativa (cfr. doc. 4); vive col figlio in un alloggio Acer per il quale corrisponde un canone di 115,00 euro al PE mese;
il resistente, a detta della ricorrente, ha sempre svolto l'attività di operaio presso una cooperativa;
la ricorrente non è a conoscenza dei suoi attuali redditi;
ad ogni buon conto trattasi di persona ancora giovane, abile al lavoro); d) che l'AUU è percepito per intero dalla madre ed ammonta a circa 190 euro al mese, come dalla medesima dichiarato in udienza;
tutto ciò considerato, si ritiene equo porre a carico del padre, con decorrenza dalla domanda, detratto quanto dal medesimo corrisposto per lo stesso titolo nel medesimo periodo, un contributo mensile di
250,00 euro (pari all'importo domandato in ricorso), da rivalutare annualmente sulla base degli indici
ISTAT, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue: 1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. 2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. 3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico. 4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. 5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica. 6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) campi estivi;
b) baby- sitter.
pagina 7 di 9 Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese. Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
Quanto, infine, alle spese di giudizio, tenuto conto dell'esito e della mancata comparizione del resistente, la cui assenza non ha consentito neppure l'espletamento di un tentativo di conciliazione fra le parti, esse seguono il principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14, previa riduzione dell'importo medio in ragione della delicatezza della materia affrontata e della non particolare difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Poiché la ricorrente è ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, il pagamento delle spese da parte del resistente va disposto a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U. in materia di spese di giustizia, a mente del quale “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
visti gli artt. 337 bis c.c.;
1) Affida il minore nata a Ferrara il [...], in [...] esclusiva alla madre Persona_1
disponendo che le decisioni di maggiore interesse relative Parte_1 all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale siano assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
2) Dispone che le visite col padre siano regolate come in narrativa.
3) Con decorrenza dalla domanda, detratto quanto eventualmente corrisposto nel medesimo periodo per il medesimo titolo, pone a carico di l'obbligo di provvedere al CP_1 mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la PE somma di € 250,00, rivalutabili in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate in narrativa.
4) Condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento che si liquidano per compensi di avvocato in complessivi 2.906,00 euro, oltre al rimborso forfettario pari al 15%, accessorî di legge e spese vive anticipate.
Dispone che il pagamento venga eseguito a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile il giorno 10 luglio 2025. pagina 8 di 9 Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 586/2025 R.G. promosso da:
(C.F. ) nata in [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...] int. 5, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ilenia Fioravanti del Foro di Ferrara, con studio in Comacchio (FE) Via Edgardo Fogli n. 10
(C.F. - PEC: – tel 327 5335999) da CodiceFiscale_2 Email_1 cui è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti datata 10/10/2024 e depositata nel fascicolo informatico unitamente al ricorso introduttivo,
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) residente in CP_1 CodiceFiscale_3
Lagosanto (FE) Via Bruno Buozzi n. 19
RESISTENTE (contumace) con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni:
Le conclusioni di parte ricorrente: “1) Dato atto che e sono Parte_1 CP_1 genitori naturali di , disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con la quale Persona_1 continuerà a risiedere. Il padre potrà vedere e tenere presso di sé il minore, compatibilmente con le Per_ esigenze lavorative dello stesso e quelle scolastiche e personali di , almeno una volta la settimana,
pagina 1 di 9 dall'uscita da scuola alla sera dopo cena, e dovrà riaccompagnarlo alla residenza della madre per le Per_ ore 21. vedrà e frequenterà il padre, pernottando presso di lui, almeno due fine settimana Per_ alternati al mese, dalla fine degli impegni scolastici e personali di del venerdi alla domenica sera, con obbligo per il sig. di ricondurre il figlio alla propria residenza abituale entro CP_1 le ore 21,00 della domenica. Durante le vacanze estive il minore, in aggiunta alla frequentazione come sopra indicata, trascorrerà con ciascun genitore due settimane di vacanza, anche non consecutive. I genitori dovranno comunicarsi con ampio anticipo, e possibilmente entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, le date e le località eventualmente prescelte per le vacanze in compagnia della prole. Per_
trascorrerà comunque alternativamente con ciascun genitore la Vigilia di Natale, il giorno di
Natale e di Pasqua e Paquetta, consentendo così a ciascun genitore di trascorrere pari tempo con il figlio. Durante le festività natalizie, e nel rispetto della predetta alternanza, il minore resterà con ciascun genitore o dal 25 al 30 dicembre o, in alternativa, dal 31 dicembre al giorno dell'Epifania.
L'alternanza adottata per le festività natalizie e pasquali dovrà essere adottata tra le parti per le ulteriori e diverse festività civili e religiose nel corso dell'anno. In via subordinata, in caso si ritenesse più opportuno nell'interesse del minore, disporre l'affidamento condiviso dello stesso, autorizzando però la SI.ra a decidere autonomamente in ordine a quelle che saranno le Parte_1 necessità e le richieste scolastiche ed extrascolastiche, anche in materia di gite e/o attività extracurricolari, con apposizione della sua esclusiva sottoscrizione, mantenendo per il minore le sopra indicate modalità di frequentazione del padre. 2) In considerazione del maggior tempo che il minore trascorrerà presso la dimora materna e del fatto che all'acquisto di quanto quotidianamente Per_ necessario per , sia a livello alimentare che a livello medico, scolastico e personale, provvede normalmente la ricorrente, nonché della sostanziale differenza di situazione economico/patrimoniale dei genitori, disporre a carico del padre ed in favore della SI.ra , l'obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento del minore, mediante il versamento di una somma che si ritiene congruo quantificare in €. 250,00# mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT o in quella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta congrua o risulterà di giustizia ad esito dell'audizione delle parti, dell'esame della documentazione prodotta – anche ex adverso - e dall'audizione del minore, ove ritenuta opportuna, oltre al 100% dell'assegno unico familiare, anche in caso di affidamento condiviso. Disporre, inoltre, a carico del SI. l'obbligo di CP_1 contribuire nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il minore in conformità a quanto disposto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara e quindi come di seguito meglio specificato: A) Spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche pagina 2 di 9 presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per i medicinali prescritti dal medico curante;
B) Spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
C) Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da servizi pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno: gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico. D) Spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari e relativo trasporto;
corsi di specializzazione;
gita scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
E) Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: mensa scolastica;
attività sportive, ludiche ed artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di €
400,00# all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
F) Spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: campi estivi. Ogni spesa ulteriore, non necessaria, dovrà essere concordata tra i genitori e ripartita tra gli stessi in ugual misura tra loro. In mancanza di accordo ciascun genitore potrà però decidere di affrontarla autonomamente, senza diritto a richiedere al dissenziente alcun rimborso. Con vittoria di spese, competenze e onorari. In via istruttoria: Stante la reticenza mostrata dal minore a recarsi presso l'abitazione paterna, anche in ordine alla possibilità di un affidamento che preveda una maggior frequentazione del minore col padre, si chiede sia disposto l'ascolto del minore medesimo ex artt. 473 bis 4) – 473 bis 6) cpc. Con riserva di ulteriormente istruire ove controparte contestasse i fatti come esposti nel presente atto ed in base a quelle che saranno le difese del convenuto ex art. 437 bis.17 c.pc., si produce documentazione attestante la situazione economico/patrimoniale e sanitaria della ricorrente”.
Il P.M., intervenuto nella procedura, non ha rassegnato conclusioni.
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore;
a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 10 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex artt. 337 bis e seguenti c.c. depositato in data 28 marzo 2025, Parte_1 lamentando gravi carenze genitoriali del resistente, domandava l'affidamento esclusivo del figlio PE nato il [...] a [...] relazione sentimentale e convivenza more uxorio tra le parti, regolamentando modi e tempi di visita con il padre e ponendo a carico del medesimo l'obbligo di pagina 3 di 9 contribuire al mantenimento del minore con l'importo di 250,00 euro al mese, oltre alla contribuzione al 50% alle spese straordinarie.
La ricorrente deduceva che, a seguito dell'interruzione della convivenza verificatasi nell'aprile 2021, il resistente, trasferitosi a vivere altrove con una nuova compagna ed il figlio avuto da quest'ultima, manifestava scarso interesse nel frequentare il figlio e non versava con regolarità il mantenimento PE in suo favore, pur avendo percepito integralmente l'AUU fino all'agosto 2024.
Precisava che talvolta pone fermi rifiuti nel recarsi dal padre con il quale, neppure al tempo della PE famiglia unita, è riuscito a costruire una relazione affettivamente significativa, percependo da parte della figura paterna una totale mancanza di pazienza.
Lamentava di occuparsi da sola di tutte le necessità del figlio in quanto il padre, di fronte alle PE richieste economiche che gli vengono inoltrate, dichiara semplicemente di “non avere soldi da darle” e che “quando li avrà glieli darà”.
Concludeva che, “stante il disinteresse manifestato dal SI. nei confronti del minore, la CP_1 scelta arbitraria di elargire o meno il contributo al mantenimento dello stesso, oltre che di averne deciso autonomamente l'ammontare, il rifiuto alla refusione del 50% di quasi tutte le spese straordinarie, il disinteresse nei confronti delle attività scolastiche del figlio ed il rifiuto ad accompagnarlo a visite mediche o altri impegni personali”, il regime di affido esclusivo alla madre appare più rispondente all'interesse del minore.
malgrado la regolarità della notifica del ricorso introduttivo (notifica perfezionatasi a CP_1 mani del medesimo) non si costituiva nel presente giudizio e neppure personalmente compariva innanzi al giudice delegato all'udienza per la comparizione delle parti.
Intervenuto il P.M., il giudice delegato, sentita la ricorrente e ritenuto non necessario alcun ulteriore approfondimento istruttorio, all'esito dell'udienza del 10 luglio 2025, rimetteva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
***
Ciò premesso, si osserva come le circostanze riferite in maniera puntuale e coerente in ricorso, altrettanto coerentemente ed autenticamente confermate dalla ricorrente in udienza, nonché la mancata costituzione in giudizio del resistente (il quale, malgrado la regolarità della notifica dell'atto introduttivo - perfezionatasi a mani proprie - non è neppure personalmente comparso innanzi al giudice relatore, ciò che già di per sé costituisce indizio di un forte disinteresse per la famiglia e la prole), evidenzino l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Ciò che emerge sia dall'esposizione dei fatti che dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente in udienza, è che sta sistematicamente abdicando al proprio ruolo genitoriale e manifesta disinteresse CP_1
pagina 4 di 9 per le scelte, anche rilevanti, riguardanti la vita del figlio minore La madre provvede in sua vece PE ad ogni esigenza educativa e di accudimento, financo economica e materiale, del minore.
La possibilità che il regime di affidamento condiviso possa concretamente rivelarsi pregiudizievole per il minore costituisce, allo stato, una evenienza tutt'altro che remota: ed invero, la madre, pur avendo cercato di favorire la ripresa dei rapporti fra il minore ed il padre (coinvolgendo in questo anche la nonna paterna del minore, la quale, al contrario del risulta molto presente nella vita del nipote, CP_1 elargendo anche aiuti economici alla diade madre-figlio), e pur tentando di coinvolgere l'ex compagno nelle decisioni relative al figlio, si trova ad oggi in difficoltà nel dover reperire il consenso paterno per l'attuazione di decisioni anche basilari per il minore, venendo spesso delegata dal per sua CP_1 trascuratezza e/o disinteresse.
Pertanto, il disinteresse manifestato dal SI. nei confronti del minore, la scelta arbitraria CP_1 di elargire o meno il contributo al mantenimento dello stesso, oltre che di averne deciso autonomamente l'ammontare, il rifiuto alla refusione del 50% di quasi tutte le spese straordinarie, il disinteresse nei confronti delle attività scolastiche del figlio ed il rifiuto ad accompagnarlo a visite mediche o altri impegni personali, impongono che il minore sia affidato in via esclusiva alla madre, quale genitore che all'attualità sta provvedendo, per l'appunto in via esclusiva, alle relative esigenze di vita.
Per queste ragioni, risulta necessario disporre a favore della madre l'affidamento mono-genitoriale ai sensi dell'art. 337 quater c.c., in base al quale il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva, ma “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”.
Qualora, infatti, il giudice ritenga che l'affidamento condiviso possa arrecare pregiudizio all'interesse della prole, la disposizione appena citata prevede che il minore possa essere affidato ad uno solo dei genitori, impregiudicato il suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
L'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), tuttavia, trova una deroga al terzo comma del predetto articolo (“salvo che non sia diversamente stabilito”) in base al quale il giudice può disporre che il genitore affidatario eserciti la responsabilità genitoriale in via esclusiva anche con riferimento alle scelte più importanti per i minori.
Nel caso di specie, il comportamento sostanzialmente abbandonico del padre ed il suo atteggiamento del tutto irresponsabile e disinteressato verso il figlio giustificano la concentrazione delle competenze pagina 5 di 9 genitoriali in capo alla sola madre, la quale potrà agire senza previa consultazione, né condivisione con l'altro genitore.
L'affidamento cosiddetto “super-esclusivo” o “rafforzato” risponde alla logica di evitare che, anche per questioni fondamentali, gli interessi dei minori siano compromessi a causa del disinteresse di uno dei genitori per la propria famiglia (si veda ordinanza 20/3/2014, Tribunale di Milano, Sezione IX Civile).
Questa modulazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale non incide sulla titolarità della stessa, ma ne modifica solamente l'esercizio.
In capo al genitore non affidatario rimane il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione e educazione dei figli con la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano state adottate decisioni pregiudizievoli per la prole.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle visite, le richieste formulate in ricorso appaiono congrue in quanto conformi al superiore interesse del minore a continuare a godere di una relazione continuativa col padre e al contempo tali da garantire il suo diritto alla bigenitorialità.
Ferma quindi la residenza privilegiata di con la mamma, genitore collocatario, il padre potrà PE vedere e tenere presso di sé il minore, compatibilmente con le esigenze lavorative dello stesso e quelle scolastiche e personali di almeno una volta la settimana, dall'uscita da scuola alla sera dopo cena, PE
e riaccompagnandolo presso la residenza della madre per le ore 21 circa. vedrà e frequenterà il padre, pernottando presso di lui, almeno due fine settimana alternati al PE mese, dalla fine degli impegni scolastici e personali di del venerdì alla domenica sera, con PE obbligo per il sig. di ricondurre il figlio alla propria residenza abituale entro le ore 21,00 CP_1 circa della domenica.
Durante le vacanze estive il minore, in aggiunta alla frequentazione come sopra indicata, trascorrerà con ciascun genitore due settimane di vacanza, anche non consecutive. I genitori dovranno comunicarsi con ampio anticipo, e possibilmente entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, le date e le località eventualmente prescelte per le vacanze in compagnia della prole. trascorrerà comunque alternativamente con ciascun genitore la Vigilia di Natale, il giorno di PE
Natale e di Pasqua e Pasquetta, consentendo così a ciascun genitore di trascorrere pari tempo con il figlio. Durante le festività natalizie, e nel rispetto della predetta alternanza, il minore resterà con ciascun genitore o dal 25 al 30 dicembre o, in alternativa, dal 31 dicembre al giorno dell'Epifania.
L'alternanza adottata per le festività natalizie e pasquali dovrà essere adottata tra le parti per le ulteriori e diverse festività civili e religiose nel corso dell'anno.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento, valutati tutti i parametri di cui all'art. 337 quater
c.c. e dunque tenuto conto: a) dell'età di (che oggi ha 9 anni), e delle relative esigenze;
b) dei PE
pagina 6 di 9 maggiori compiti domestici e di accudimento della madre rispetto al padre;
c) della situazione patrimoniale, reddituale e personale delle parti (la ricorrente attualmente percepisce solo la pensione di invalidità INPS che ammonta a circa €. 300,00# mensili;
è aiutata economicamente dai genitori per la spesa alimentare;
ha una invalidità del 90% che pregiudica gravemente la sua capacità lavorativa (cfr. doc. 4); vive col figlio in un alloggio Acer per il quale corrisponde un canone di 115,00 euro al PE mese;
il resistente, a detta della ricorrente, ha sempre svolto l'attività di operaio presso una cooperativa;
la ricorrente non è a conoscenza dei suoi attuali redditi;
ad ogni buon conto trattasi di persona ancora giovane, abile al lavoro); d) che l'AUU è percepito per intero dalla madre ed ammonta a circa 190 euro al mese, come dalla medesima dichiarato in udienza;
tutto ciò considerato, si ritiene equo porre a carico del padre, con decorrenza dalla domanda, detratto quanto dal medesimo corrisposto per lo stesso titolo nel medesimo periodo, un contributo mensile di
250,00 euro (pari all'importo domandato in ricorso), da rivalutare annualmente sulla base degli indici
ISTAT, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue: 1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. 2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. 3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico. 4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. 5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica. 6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) campi estivi;
b) baby- sitter.
pagina 7 di 9 Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese. Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
Quanto, infine, alle spese di giudizio, tenuto conto dell'esito e della mancata comparizione del resistente, la cui assenza non ha consentito neppure l'espletamento di un tentativo di conciliazione fra le parti, esse seguono il principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14, previa riduzione dell'importo medio in ragione della delicatezza della materia affrontata e della non particolare difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Poiché la ricorrente è ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, il pagamento delle spese da parte del resistente va disposto a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U. in materia di spese di giustizia, a mente del quale “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
visti gli artt. 337 bis c.c.;
1) Affida il minore nata a Ferrara il [...], in [...] esclusiva alla madre Persona_1
disponendo che le decisioni di maggiore interesse relative Parte_1 all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale siano assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
2) Dispone che le visite col padre siano regolate come in narrativa.
3) Con decorrenza dalla domanda, detratto quanto eventualmente corrisposto nel medesimo periodo per il medesimo titolo, pone a carico di l'obbligo di provvedere al CP_1 mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la PE somma di € 250,00, rivalutabili in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate in narrativa.
4) Condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento che si liquidano per compensi di avvocato in complessivi 2.906,00 euro, oltre al rimborso forfettario pari al 15%, accessorî di legge e spese vive anticipate.
Dispone che il pagamento venga eseguito a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile il giorno 10 luglio 2025. pagina 8 di 9 Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
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