CA
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1384/2025 R.G.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile e per i minorenni, composta dai seguenti
Sigg. Magistrati:
Dott. ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Valentina Verduci Consigliera
Nel procedimento promosso con reclamo ex art. 473 bis.24, n.2 c.p.c. depositato il 21.07.2025
da
, (c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, per mandato in atti, dall'avv. Maura de Angelis (c.f. ), con C.F._2
cui elettivamente domiciliato alla via Paolo de Granita n. 42 di Salerno
Reclamante
Contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Sandra CP_1 C.F._3
RI (C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa C.F._4
in Verona, Via Anfiteatro n. 10, come da mandato in allegato alla comparsa di costituzione in appello
Reclamata
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
in punto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale–reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di Verona pronunciato in data 10.07.2025
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA 1. Con ricorso ex art. 336 c.c. depositato in data 23.02.24 la sig.ra adiva il CP_1
tribunale di Verona, chiedendo l'affido del figlio minore nato dalla relazione con il Per_1
sig. in via esclusiva alla madre;
l'intervento dei servizi sociali Parte_1
affinché intraprendessero un percorso genitoriale che permettesse la supervisione del
[...]
consentendo visite protette alla loro presenza;
nonché la nomina di CTU atta a Pt_1
determinare la capacità genitoriale del resistente.
Deduceva di aver iniziato, a fine 2019, una relazione more uxorio con il sig. da cui Pt_1
il 25.10.22 era nato il piccolo relazione poi interrotta nel luglio del 2023 a causa del Per_1
malessere psicofisico (stato di ansia e apatia) manifestato dall'ex compagno sin dall'inizio della convivenza e in seguito tramutato in un disturbo depressivo maggiore (come da referti del pronto soccorso in atti), comportante episodi di rabbia ed aggressività, come da episodi vari che descriveva.
1.1. Si costituiva in primo grado il sig. contestando le avverse deduzioni e in Pt_1
particolare chiedendo, in via provvisoria e urgente, la predisposizione di un calendario di visita e frequentazione con il minore “ogni settimana nei giorni di mercoledì e giovedì dalle
ore 12 alle ore 18, due sabati al mese dalle ore 10 alle ore 18, due domeniche al mese stesso
orario; prevedendosi anche modalità di visita per le festività di Natale, Capodanno, Pasqua e
Pasquetta, ferie estive ed invernali, compleanni e quant'altro ritenuto di giustizia”. Precisava
inoltre che il suo stato di malessere era ricollegabile solo a periodi precedenti alla nascita di
(2019-2021). Per_1
1.2. Il Giudice pronunciava ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“1) Affida il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza presso la Persona_2
madre; Dispone che il sig. con decorrenza dalla domanda Parte_1
contribuisca al mantenimento del figlio corrispondendo mensilmente, entro il 5° Per_1
pag. 2/7 giorno di ciascun mese, l'importo complessivo di € 400, rivalutabile annualmente secondo gli
indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Verona;
2) incarica i Servizi sociali competenti per territorio, anche eventualmente avvalendosi del
Servizio di neuropsichiatria infantile e dell'età evolutiva, del Servizio di Psichiatria e di tutti i
Servizi Specialistici che si rendesse necessario attivare al fine di svolgere il presente incarico,
di: riferire circa l'attuale situazione del minore e dei suoi rapporti con Persona_2
ciascuno dei genitori, descrivendo il contesto socio-ambientale in cui il minore si trova
attualmente inserito e le sue relazioni con terzi significativi, verificando altresì le capacità
delle parti di interrelazione quanto al comune ruolo genitoriale e di comprensione delle
esigenze del figlio;
- attivare un percorso di sostegno alla genitorialità delle parti, -
organizzare visite protette padre – figlio senza la presenza della madre, in modo da creare
spazi per il consolidamento di un autonomo rapporto padre- figlio, riferire sull'andamento
dello stesse fornendo indicazione utile alla determinazione del regime di visita con il genitore
non collocatario più confacente ai bisogni ed all'età del/la minore stesso;
4) assegna ai Servizi termine per relazione sino al 28.5.2025
5) assegna alle parti termine per note sulla relazione dei Servizi sociali al 6.6.2025”.
1.3. All'esito del deposito delle relazioni dei servizi sociali il Giudice in data 10.07.25
emetteva il provvedimento temporaneo (a parziale modifica del provvedimento dell'01.10.24), disponente l'affido in via esclusiva del minore alla madre, tenuto conto dell'alta conflittualità familiare e dello stato di incapacità del di valutare Pt_1
prioritariamente l'interesse del minore e dunque anteporre le sue esigenze. Era disposta CTU.
3. Avverso tale provvedimento, il sig. depositava reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c., Pt_1
chiedendone l'annullamento nella parte relativa alla previsione dell'affido esclusivo di alla madre. Per_1
pag. 3/7 3.1. Deduceva che il Giudice nel provvedimento provvisorio emesso precedentemente a quello impugnato aveva disposto l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori ed invece nel provvedimento oggetto di gravame aveva modificato immotivatamente l'affido da condiviso ad esclusivo. Evidenziava che la mera conflittualità tra i genitori non precludeva di per sé l'affido condiviso, da ritenersi comunque regime ordinario nel rispetto del principio della bigenitorialità e derogabile solo ove risulti in concreto pregiudizievole per l'interesse del minore e sia motivata l'inidoneità educativa del genitore non affidatario e l'idoneità educativa dell'affidatario.
Rilevava che, nella specie, non vi fossero gravi ragioni ostative ad una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio.
Censurava nel dettaglio il capo relativo alla subordinazione del consenso al ritiro del minore dalla scuola da parte dei nonni materni ad uguali diritti del resistente e dei suoi familiari.
Lamentava inoltre che, pacifico il conflitto in essere con l'ex compagna, doveva essere valorizzato il fatto che, durante gli incontri protetti padre/figlio, i servizi sociali incaricati non avevano rilevato criticità o disagi né situazioni di pericolo a danno del bambino. Evidenziava
poi che la Consulenza Tecnica era stata disposta su entrambi i genitori, che egli non aveva ostacolato o impedito la madre nelle scelte per e che il tribunale non aveva dato Per_1
rilievo all'atteggiamento oppositivo della CP_1
4. Si costituiva in appello la sig.ra contestando la fondatezza del reclamo e CP_1
chiedendone il rigetto.
5. E' stato disposto a cura della cancelleria il passaggio degli atti al Procuratore Generale che non ha formulato conclusioni.
* * * * * *
6. Il reclamo è infondato e va rigettato.
pag. 4/7 6.1. Il La Cauza assume che il tribunale si sia discostato dall'affido condiviso (disposto con provvedimento provvisorio e urgente del 10.10.24), motivando l'affido esclusivo del figlio alla madre sulla base della sola (ancorché pacifica) conflittualità tra le parti.
Al contrario, va rilevato che il Giudice di prime cure, valutando i documenti di causa e le relazioni dei servizi sociali in atti, ha condivisibilmente argomentato non solo con riferimento all'alta conflittualità della coppia genitoriale, ma anche sulla (in)capacità del padre di valutare il preminente interesse del minore. Ha indicato come esempio il fatto che il avesse Pt_1
subordinato il consenso al ritiro del minore dalla scuola da parte dei nonni materni a paritetici diritti del resistente e dei suoi familiari.
Tale ultima circostanza è stata contestata dal reclamante, che ha a tale fine ha richiamato uno stralcio di messaggio whatsapp (allegato alle note autorizzate del 06.06.25) del seguente tenore: “c'è da aggiungere mio padre nella delega”.
Occorre, per contro richiamare quanto riferito dai servizi sociali, secondo cui: “I contatti tra il
padre e la scuola non sempre sono avvenuti in modo sereno ma con toni accesi ed arroganti.
Egli ripetutamente chiede alla scuola se avessero la delega della nonna materna poiché non
era stata da lui firmata. In merito a ciò egli ha riferito allo scrivente servizio che avrebbe
firmato se avessero firmato anche i suoi genitori…“Il signor non ha acconsentito a Pt_1
firmare la delega se non vincolandola alla condizione che anche i propri genitori, residenti a
EL (MB), fossero autorizzati al ritiro del figlio”. Tanto che danno atto che “E' stato
vano tentare di fargli comprendere la necessità di ciò anche per agevolare la madre nella
gestione del figlio che non avendo la delega sta usufruendo di permessi tutti i giorni”.
In ogni caso l'atteggiamento polemico, rivendicativo e ostativo reiteratamene tenuto dal
[...]
e la sua difficoltà a tollerare il dissenso convergono verso le conclusioni cui sono giunti Pt_1
i servizi sociali (salvo l'approfondimento tramite CTU disposta in primo grado), vale a dire che il “Non è in grado di vedere le ricadute delle sue affermazioni, né di mettere Pt_1
pag. 5/7 centrale il bisogno del bambino poiché ha bisogno di sentire tutelato primariamente sé stesso.
Di fronte alla sua proposta di visite protette anche per la madre lo si è messo di fronte a chi
avrebbe cresciuto lui non entra in merito, non se ne preoccupa e prosegue nella sua Per_1
posizione “anche il consultorio dice che non subisco violenza. “Voi ascoltate solo una
campana” (v.pag.6). Tanto che i Servizi hanno “condiviso la necessità di un approfondimento
psicodiagnostico e testistico sulla struttura di personalità del sig. Tale Pt_1
approfondimento si rende necessario alla luce di alcuni aspetti personologici che allo stato
attuale, suscitano preoccupazione per le potenziali ricadute sulle sue funzioni genitoriali,
soprattutto considerando la tenera età del piccolo di 2 anni e mezzo, anche in una Per_1
prospettiva psico-evolutiva”.
6.4. La circostanza che la CTU sia stata disposta su entrambi i genitori non è elemento che rende ingiustificato il disposto affido esclusivo ad una delle parti, dato che ciò è di regola finalizzato all'accertamento in concreto del miglior regime di affidamento/
collocamento/visite del minore. Pertanto, la Consulenza Tecnica volta ad indagare la capacità
genitoriale di entrambi i genitori è strumento fornente al Giudice un complessivo quadro conoscitivo, non essendo dunque di per sé garanzia di affido condiviso che può essere in caso disposto sulla base del supremo interesse del minore e della situazione familiare specifica.
6.5.In ordine al regime di visita da parte del padre al figlio, va rilevato che la questione è
esaminata solo nella parte motiva del reclamo, mentre sul punto non sono prese conclusioni.
Si ritiene comunque che, allo stato, nelle more dell'espletamento della CTU, venga mantenuto il regime in atto, che è il tutelante per il minore. Sul punto si rileva che infondata è la censura secondo cui “risulta indispensabile che sia il Tribunale a dettare le regole di visita tra padre
e figlio, non potendo essere demandato ad altri tale valutazione”. Infatti, ben poteva il giudice di prime cure demandare l'organizzazione delle visite protette tra il padre e il minore pag. 6/7 ai servizi sociali in collaborazione con la nominata CTU;
ciò per ragioni di tutela dell'interesse del minore.
7. Le spese di lite del presente gravame seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte reclamata.
P.Q.M.
1-rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato del 10-11/07/2025
del Tribunale di Verona.
2-condanna il reclamante alla rifusione in favore della reclamata Parte_1
delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in € 2.000,00 CP_1
per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il reclamo, a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13.
A norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 dispone d'ufficio che, in caso di diffusione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Venezia, 22 settembre 2025
La Presidente Relatrice
Dott.ssa Rita Rigoni
pag. 7/7
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile e per i minorenni, composta dai seguenti
Sigg. Magistrati:
Dott. ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Valentina Verduci Consigliera
Nel procedimento promosso con reclamo ex art. 473 bis.24, n.2 c.p.c. depositato il 21.07.2025
da
, (c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, per mandato in atti, dall'avv. Maura de Angelis (c.f. ), con C.F._2
cui elettivamente domiciliato alla via Paolo de Granita n. 42 di Salerno
Reclamante
Contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Sandra CP_1 C.F._3
RI (C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa C.F._4
in Verona, Via Anfiteatro n. 10, come da mandato in allegato alla comparsa di costituzione in appello
Reclamata
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
in punto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale–reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di Verona pronunciato in data 10.07.2025
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA 1. Con ricorso ex art. 336 c.c. depositato in data 23.02.24 la sig.ra adiva il CP_1
tribunale di Verona, chiedendo l'affido del figlio minore nato dalla relazione con il Per_1
sig. in via esclusiva alla madre;
l'intervento dei servizi sociali Parte_1
affinché intraprendessero un percorso genitoriale che permettesse la supervisione del
[...]
consentendo visite protette alla loro presenza;
nonché la nomina di CTU atta a Pt_1
determinare la capacità genitoriale del resistente.
Deduceva di aver iniziato, a fine 2019, una relazione more uxorio con il sig. da cui Pt_1
il 25.10.22 era nato il piccolo relazione poi interrotta nel luglio del 2023 a causa del Per_1
malessere psicofisico (stato di ansia e apatia) manifestato dall'ex compagno sin dall'inizio della convivenza e in seguito tramutato in un disturbo depressivo maggiore (come da referti del pronto soccorso in atti), comportante episodi di rabbia ed aggressività, come da episodi vari che descriveva.
1.1. Si costituiva in primo grado il sig. contestando le avverse deduzioni e in Pt_1
particolare chiedendo, in via provvisoria e urgente, la predisposizione di un calendario di visita e frequentazione con il minore “ogni settimana nei giorni di mercoledì e giovedì dalle
ore 12 alle ore 18, due sabati al mese dalle ore 10 alle ore 18, due domeniche al mese stesso
orario; prevedendosi anche modalità di visita per le festività di Natale, Capodanno, Pasqua e
Pasquetta, ferie estive ed invernali, compleanni e quant'altro ritenuto di giustizia”. Precisava
inoltre che il suo stato di malessere era ricollegabile solo a periodi precedenti alla nascita di
(2019-2021). Per_1
1.2. Il Giudice pronunciava ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“1) Affida il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza presso la Persona_2
madre; Dispone che il sig. con decorrenza dalla domanda Parte_1
contribuisca al mantenimento del figlio corrispondendo mensilmente, entro il 5° Per_1
pag. 2/7 giorno di ciascun mese, l'importo complessivo di € 400, rivalutabile annualmente secondo gli
indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Verona;
2) incarica i Servizi sociali competenti per territorio, anche eventualmente avvalendosi del
Servizio di neuropsichiatria infantile e dell'età evolutiva, del Servizio di Psichiatria e di tutti i
Servizi Specialistici che si rendesse necessario attivare al fine di svolgere il presente incarico,
di: riferire circa l'attuale situazione del minore e dei suoi rapporti con Persona_2
ciascuno dei genitori, descrivendo il contesto socio-ambientale in cui il minore si trova
attualmente inserito e le sue relazioni con terzi significativi, verificando altresì le capacità
delle parti di interrelazione quanto al comune ruolo genitoriale e di comprensione delle
esigenze del figlio;
- attivare un percorso di sostegno alla genitorialità delle parti, -
organizzare visite protette padre – figlio senza la presenza della madre, in modo da creare
spazi per il consolidamento di un autonomo rapporto padre- figlio, riferire sull'andamento
dello stesse fornendo indicazione utile alla determinazione del regime di visita con il genitore
non collocatario più confacente ai bisogni ed all'età del/la minore stesso;
4) assegna ai Servizi termine per relazione sino al 28.5.2025
5) assegna alle parti termine per note sulla relazione dei Servizi sociali al 6.6.2025”.
1.3. All'esito del deposito delle relazioni dei servizi sociali il Giudice in data 10.07.25
emetteva il provvedimento temporaneo (a parziale modifica del provvedimento dell'01.10.24), disponente l'affido in via esclusiva del minore alla madre, tenuto conto dell'alta conflittualità familiare e dello stato di incapacità del di valutare Pt_1
prioritariamente l'interesse del minore e dunque anteporre le sue esigenze. Era disposta CTU.
3. Avverso tale provvedimento, il sig. depositava reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c., Pt_1
chiedendone l'annullamento nella parte relativa alla previsione dell'affido esclusivo di alla madre. Per_1
pag. 3/7 3.1. Deduceva che il Giudice nel provvedimento provvisorio emesso precedentemente a quello impugnato aveva disposto l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori ed invece nel provvedimento oggetto di gravame aveva modificato immotivatamente l'affido da condiviso ad esclusivo. Evidenziava che la mera conflittualità tra i genitori non precludeva di per sé l'affido condiviso, da ritenersi comunque regime ordinario nel rispetto del principio della bigenitorialità e derogabile solo ove risulti in concreto pregiudizievole per l'interesse del minore e sia motivata l'inidoneità educativa del genitore non affidatario e l'idoneità educativa dell'affidatario.
Rilevava che, nella specie, non vi fossero gravi ragioni ostative ad una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio.
Censurava nel dettaglio il capo relativo alla subordinazione del consenso al ritiro del minore dalla scuola da parte dei nonni materni ad uguali diritti del resistente e dei suoi familiari.
Lamentava inoltre che, pacifico il conflitto in essere con l'ex compagna, doveva essere valorizzato il fatto che, durante gli incontri protetti padre/figlio, i servizi sociali incaricati non avevano rilevato criticità o disagi né situazioni di pericolo a danno del bambino. Evidenziava
poi che la Consulenza Tecnica era stata disposta su entrambi i genitori, che egli non aveva ostacolato o impedito la madre nelle scelte per e che il tribunale non aveva dato Per_1
rilievo all'atteggiamento oppositivo della CP_1
4. Si costituiva in appello la sig.ra contestando la fondatezza del reclamo e CP_1
chiedendone il rigetto.
5. E' stato disposto a cura della cancelleria il passaggio degli atti al Procuratore Generale che non ha formulato conclusioni.
* * * * * *
6. Il reclamo è infondato e va rigettato.
pag. 4/7 6.1. Il La Cauza assume che il tribunale si sia discostato dall'affido condiviso (disposto con provvedimento provvisorio e urgente del 10.10.24), motivando l'affido esclusivo del figlio alla madre sulla base della sola (ancorché pacifica) conflittualità tra le parti.
Al contrario, va rilevato che il Giudice di prime cure, valutando i documenti di causa e le relazioni dei servizi sociali in atti, ha condivisibilmente argomentato non solo con riferimento all'alta conflittualità della coppia genitoriale, ma anche sulla (in)capacità del padre di valutare il preminente interesse del minore. Ha indicato come esempio il fatto che il avesse Pt_1
subordinato il consenso al ritiro del minore dalla scuola da parte dei nonni materni a paritetici diritti del resistente e dei suoi familiari.
Tale ultima circostanza è stata contestata dal reclamante, che ha a tale fine ha richiamato uno stralcio di messaggio whatsapp (allegato alle note autorizzate del 06.06.25) del seguente tenore: “c'è da aggiungere mio padre nella delega”.
Occorre, per contro richiamare quanto riferito dai servizi sociali, secondo cui: “I contatti tra il
padre e la scuola non sempre sono avvenuti in modo sereno ma con toni accesi ed arroganti.
Egli ripetutamente chiede alla scuola se avessero la delega della nonna materna poiché non
era stata da lui firmata. In merito a ciò egli ha riferito allo scrivente servizio che avrebbe
firmato se avessero firmato anche i suoi genitori…“Il signor non ha acconsentito a Pt_1
firmare la delega se non vincolandola alla condizione che anche i propri genitori, residenti a
EL (MB), fossero autorizzati al ritiro del figlio”. Tanto che danno atto che “E' stato
vano tentare di fargli comprendere la necessità di ciò anche per agevolare la madre nella
gestione del figlio che non avendo la delega sta usufruendo di permessi tutti i giorni”.
In ogni caso l'atteggiamento polemico, rivendicativo e ostativo reiteratamene tenuto dal
[...]
e la sua difficoltà a tollerare il dissenso convergono verso le conclusioni cui sono giunti Pt_1
i servizi sociali (salvo l'approfondimento tramite CTU disposta in primo grado), vale a dire che il “Non è in grado di vedere le ricadute delle sue affermazioni, né di mettere Pt_1
pag. 5/7 centrale il bisogno del bambino poiché ha bisogno di sentire tutelato primariamente sé stesso.
Di fronte alla sua proposta di visite protette anche per la madre lo si è messo di fronte a chi
avrebbe cresciuto lui non entra in merito, non se ne preoccupa e prosegue nella sua Per_1
posizione “anche il consultorio dice che non subisco violenza. “Voi ascoltate solo una
campana” (v.pag.6). Tanto che i Servizi hanno “condiviso la necessità di un approfondimento
psicodiagnostico e testistico sulla struttura di personalità del sig. Tale Pt_1
approfondimento si rende necessario alla luce di alcuni aspetti personologici che allo stato
attuale, suscitano preoccupazione per le potenziali ricadute sulle sue funzioni genitoriali,
soprattutto considerando la tenera età del piccolo di 2 anni e mezzo, anche in una Per_1
prospettiva psico-evolutiva”.
6.4. La circostanza che la CTU sia stata disposta su entrambi i genitori non è elemento che rende ingiustificato il disposto affido esclusivo ad una delle parti, dato che ciò è di regola finalizzato all'accertamento in concreto del miglior regime di affidamento/
collocamento/visite del minore. Pertanto, la Consulenza Tecnica volta ad indagare la capacità
genitoriale di entrambi i genitori è strumento fornente al Giudice un complessivo quadro conoscitivo, non essendo dunque di per sé garanzia di affido condiviso che può essere in caso disposto sulla base del supremo interesse del minore e della situazione familiare specifica.
6.5.In ordine al regime di visita da parte del padre al figlio, va rilevato che la questione è
esaminata solo nella parte motiva del reclamo, mentre sul punto non sono prese conclusioni.
Si ritiene comunque che, allo stato, nelle more dell'espletamento della CTU, venga mantenuto il regime in atto, che è il tutelante per il minore. Sul punto si rileva che infondata è la censura secondo cui “risulta indispensabile che sia il Tribunale a dettare le regole di visita tra padre
e figlio, non potendo essere demandato ad altri tale valutazione”. Infatti, ben poteva il giudice di prime cure demandare l'organizzazione delle visite protette tra il padre e il minore pag. 6/7 ai servizi sociali in collaborazione con la nominata CTU;
ciò per ragioni di tutela dell'interesse del minore.
7. Le spese di lite del presente gravame seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte reclamata.
P.Q.M.
1-rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato del 10-11/07/2025
del Tribunale di Verona.
2-condanna il reclamante alla rifusione in favore della reclamata Parte_1
delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in € 2.000,00 CP_1
per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il reclamo, a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13.
A norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 dispone d'ufficio che, in caso di diffusione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Venezia, 22 settembre 2025
La Presidente Relatrice
Dott.ssa Rita Rigoni
pag. 7/7