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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/03/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI Sezione Civile Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2784/2021, avente ad oggetto “responsabilità per l'esercizio di attività pericolose” e promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Susanna Parte_1 C.F._1
Cecere in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE - contro
(C.F. ), titolare di “Dalia di CA AN, CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Addino, in virtù di mandato in atti
- APPELLATO -
nonché contro
(già ) (C.F. ), in p.l.r.p.t., Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Pompilio, in virtù di mandato in atti
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello contro la sentenza Parte_1
n. 323/2021 emessa dal Giudice di Pace di Castrovillari il 13.05.2021 e depositata in data 18.05.2021, non notificata.
Nel giudizio dinanzi al GdP, deduceva che: CP_1
-nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, commissionava il taglio di un Parte_1 grosso albero di alto fusto all'interno del suo terreno;
-parte dell'albero cadeva sopra un cavo dell' e lo tranciava, provocando l'innalzamento e CP_3 l'interruzione della corrente elettrica;
-intervenivano nell'immediatezza i dipendenti dell' i quali, dopo aver constato l'accaduto, CP_3 provvedevano al ripristino del guasto ed a formalizzare regolare denuncia nei confronti della convenuta innanzi i Carabinieri di Morano Calabro;
-l'evento provocava all'interno della sua attività di fioraio, soprannominata “Dalia di CA AN, danni alla cella frigorifera ed al registratore di cassa, per un totale di € 989,40, di cui € 939,40 come da fattura n. 22 del 30.04.2016 rilasciata dalla “Tecno Service” di ed € 50,00, come Persona_1 da fattura n. 239 del 02.05.2016 rilasciata dalla “Soluzione Ufficio Srl”:
-con raccomandata del 17.03.2017 veniva richiesto alla TG il risarcimento di tutti i danni subiti, ma senza alcun esito;
-con istanza del 22.09.2017 trasmessa con raccomandata, la veniva invitata invano a stipulare Pt_1 una convenzione di negoziazione assistita;
- il pregiudizio economico sofferto dall'attore ammonta ad € 989,40.
pagina 1 di 11 , quindi, nell'ambito del giudizio di primo grado ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ill.mo IGnor Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda, accertare e dichiarare unica ed esclusiva responsabile dell'evento per Parte_1 cui causa e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma di €989,40 in favore di CC
IO, titolare di 'DALIA di CA IO', per le causali di cui in narrativa, o di quella maggiore
o minore di risulta, e sempre nei limiti della competenza adita, oltre interessi rivalutazione monetaria dall'11.04.21016 e fino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”. La convenuta , costituitasi in giudizio, ha dedotto: Parte_1
- in via preliminare, il rigetto dell'avversa domanda giudiziale, afflitta da numerosi ed interdipendenti vizi sostanziali e da alcun reale accadimento di quanto lamentato, oltre che carente di qualsivoglia allegazione e prova;
- in ogni caso, di autorizzare a chiamare in causa per essere da questa Controparte_4 integralmente manlevata e tenuta assolutamente indenne, anche in parte nell'ipotesi in cui venga accertata la corresponsabilità nella verificazione dell'evento da parte della terza chiamata, con vittoria di spese competenze di lite da distrarre;
- che la domanda attorea si basa su una presunta quanto mai inverosimile responsabilità ascritta alla IG.ra , poiché si presume che da lavori di manutenzione degli alberi di alto fusto presenti sul Pt_1 terreno di proprietà della convenuta in agro di Morano Calabro Via Porto Alegre, la caduta di un ramo abbia provocato lo sganciamento del cavo elettrico ivi esistente, indi l'interruzione della somministrazione della corrente elettrica per poi essere riattivata dalla Società CP_3
- che è infondata in punto di fatto e di diritto la circostanza ex adverso articolata circa il voler attribuire la responsabilità alla parte convenuta per i danni cagionati alla parte attrice, per aver effettuato i lavori di manutenzione di cui sopra, eseguiti adottando (quale adozione di strumentazione utile -seghette) tutte le cautele necessarie proporzionate al lavoro seguito " taglio ramo ", sebbene anticipatamente comunicati a mezzo servizio telefonico alla Società Enel e non già all'azione di sganciamento del cavo elettrico indi di interruzione e poi riattivazione della corrente elettrica;
- che il terreno di proprietà della IG.ra , sito in agro di Morano Calabro, via Porta Alegre, è Pt_1 attraversato da circa 50 anni da condutture elettriche della Enel E- distribuzione, oggetto di alcuna manutenzione da parte della stessa, nonostante le segnalazioni inoltrate a mezzo del servizio telefonico da parte della convenuta , Pt_1
- che la manutenzione degli alberi di alto fusto, potendo rientrare tra le attività pericolose ex art. 2050 c.c., non è di per sé idonea da sola a cagionare danni risarcibili, poiché la vetustà delle condutture elettriche e l'omessa manutenzione anche del sito elettrico, recide il nesso causale tra l'evento e la presunta attività pericolosa, producendo effetti liberatori;
- che non vi elemento alcuno, che possa dimostrare che lo sganciamento del cavo elettrico sia la diretta conseguenza dell'attività di taglio di rami degli alberi insistenti sul terreno della convenuta, semmai della manutenzione da parte della Società del sito elettrico e dei suoi componenti;
Controparte_3
- che ancora priva di fondamento di fatto e diritto e del tutto arbitraria nella sua quantificazione, risulta la domanda di risarcimento articolata dallo stesso;
i danni presuntivamente subiti dall'attore sono stati richiesti in via generica e complessiva e non adeguatamente provati.
A seguito della chiamata in causa del terso si è costituita in giudizio la società Controparte_2 eccependo, preliminarmente, l'inosservanza dei termini a comparire, nonché la nullità dell'atto di citazione della per vizi della editio actionis, e nel merito ha dedotto che: Pt_1
- la sola affermazione da parte della della responsabilità di circa il disservizio Pt_1 Controparte_2 verificatosi il giorno 11 Aprile 2016 è evidentemente priva di fondamento;
- che in data 11/04/2019 è stato compilato dalla Società il modulo IGB Controparte_2
INTERRUZIONI/GUASTI BT, dal quale emerge chiaramente il disservizio e il ripristino del guasto,
pagina 2 di 11 nonché il modulo di "Segnalazione danni ad impianti della società" che rileva il tipo di danno cagionato all'impianto di e- distribuzione e il danneggiante;
- che i dipendenti intervenuti sul posto per provvedere al ripristino del guasto hanno CP_3 immediatamente denunciato l'accaduto e dal verbale risulta, per l'appunto, che questi hanno avuto modo di “constatare che un cavo elettrico era effettivamente tranciato ed era caduto al suolo, sganciandosi dalla parete dove era ammarrato in modo da causare un'interruzione del neutro che di conseguenza ha causato l'innalzamento della tensione erogata che ha potuto provocare danni alle utenze a valle del guasto. [...] Inoltre avevo modo di accertare, unitamente ai miei colleghi, che era stata tagliato da poco un grosso albero di alto fusto, proprio in concomitanza ove era stato tranciato il cavo di cui sopra, tale da desumere che l'interruzione del cavo è avvenuto a causa della caduta dei rami di detto albero.
Mentre eravamo intenti al ripristino del guasto, giungeva la IG.ra e [...] riferiva Parte_1 che aveva dato incarico. ad una persona per tagliare l'albero perché era pericolante e probabilmente un grosso, accidentalmente, è caduto sul cavo”;
- che ha provveduto, in data 13/04/2016, ad inviare alla IG.ra lettera di Controparte_2 Pt_1 contestazione del fatto, diffidandola dall'eseguire ulteriori attività lavorative senza le necessarie attenzioni e cautele volte - riportando testualmente quanto formulato nella succitata lettera – “non solo ad evitare il danneggiamento, ma anche il pericoloso avvicinamento ai nostri impianti (che sono da considerarsi sempre in tensione) al di sotto delle distanze minime previste dalle normative vigenti”;
- che è, pertanto, innegabile che danni sono derivati dal troncamento del cavo provocato dalla caduta di un grosso ramo di albero di alto fusto tagliato su commissione della convenuta, così come, tra l'altro, la stessa IG.ra dichiara ai dipendenti l momento del loro intervento per ripristinare il guasto;
Pt_1 CP_3
- che ai sensi dell'art. 2043 “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”;
- che risultando pacifico il nesso causale tra l'evento e la condotta negligente e imprudente alla convenuta, è certamente ad essa ascrivibile la responsabilità per fatto illecito.
Tanto premesso, la terza chiamata ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare Fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire, ai sensi dell'art. 164, comma 3, cpc;
In via preliminare di rito
Dichiarare la nullità dell'atto poiché carente della editio actionis;
Nel merito Rigettare la domanda di parte convenuta, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto”. Istruito il giudizio, il GdP di Castrovillari accoglieva la domanda del CA ritenendo provata la tranciatura del cavo elettrico aereo, provocato dalle operazioni di taglio di albero di alto fusto da parte della convenuta, con conseguente interruzione della linea elettrica ed innalzamento della tensione erogata ed, altresì, provato il danno alla cella frigorifera ed al registratore di cassa dell'esercizio commerciale dell'attore. Di contro, non riteneva dimostrata la preventiva comunicazione all' che, CP_3 invece, provvedeva a sporgere formale querela dell'accaduto a seguito della constatazione del danno al cavo elettrico tranciato dalla caduta di un ramo dell'albero.
Per l'effetto ha così disposto: “(..) accoglie a domanda e per l'effetto condanna al Parte_1 pagamento della somma di € 989,40 in favore di a titolo di risarcimento del danno, oltre CP_1 rivalutazione ed interessi legali sull'importo annualmente rivalutato dal fatto e fino al soddisfo. Condanna. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore dell'avv. Parte_1
Marco Addino, per parte attrice, con distrazione nella misura di complessivi € 442,80 di cui € 112,80 per spese oltre iva, cap rimborso forfettario come per legge.
Nulla sulle spese nei confronti di .” Controparte_4
ha, quindi, promosso il presente giudizio impugnando la sentenza del giudice di Parte_1 prime cure per “error in iudicando, travisamento dei fatti, difetto di motivazione” e deducendo che:
pagina 3 di 11 - Vero è che il proprietario di un terreno deve consentire il passaggio aereo dei cavi elettrici dell' CP_3 ma è anche vero che non può essergli imposto un sacrificio maggiore mettendo in pericolo se stesso e gli utenti confinanti addossando, viepiù ogni responsabilità nel caso di interventi dovuti di manutenzione degli alberi, sebbene comunicati, stante l'assenza di qualsivoglia intervento da parte della
; Controparte_2
- appare ricorrere una responsabilità della e/o in via solidale con la appellante secondo Controparte_2 il proprio grado di colpa quale custode e proprietaria del cavo elettrico e del sito elettrico, riguardo al quale ha il dovere di manutenzione e controllo dello stato dei luoghi ove i cavi si trovano, nonché degli alberi che possono ostacolare la funzione del cavo;
- infondato quanto erroneo è l'aver ritenuto unica responsabile dell'evento la parte appellante, per aver effettuato i lavori di manutenzione di cui sopra, eseguiti adottando ( strumentazione quali seghette ) tutte cautele necessarie e proporzionate al lavoro eseguito del “ taglio Ramo” di dimensioni minori, sebbene prontamente ed anticipatamente comunicate a mezzo del servizio telefonico alla Società CP_3
e non già anche allo sganciamento stante la vetustà del sito elettrico, privo di qualsivoglia manutenzione da parte appellata negli anni, del cavo elettrico indi l'interruzione e poi riattivazione della corrente elettrica. Nella realtà fattuale, il terreno di proprietà della IG.ra sito in agro di Morano calabro, Pt_1
Via Porta Alegre, è attraversato da circa 50 anni or sono da condutture elettriche della Controparte_2
oggetto di alcuna manutenzione nel tempo, incorrendo quest'ultima in una chiara e lapalissiana
[...] violazione dell'art.121 RD 1775/33, nonché agli obblighi propri relativi alla manutenzione delle condutture elettriche oggetto, lo si ripete, di alcuni tipo di intervento. È importante sottolineare, altresì, che l'ente gestore del servizio ha il potere/dovere di tagliare rami di alberi vicini alla conduttura aerea e suscettibili di creare un corto circuito, un danno o un malfunzionamento all'impianto stesso;
- alla luce di quanto detto, non risulta condivisibile l'aver considerato l'appellante responsabile ex art. 2050 c.c., poiché la manutenzione degli alberi di alto fusto, potendo rientrare tra le attività pericolose ex art 2050 c.c. non è di per sé idonea da sola a cagionare danni risarcibili in quanto, come nella fattispecie che ci occupa, la vetustà delle condutture elettriche e l'omessa manutenzione anche del sito elettrico, recide il nesso causale tra l'evento e la presunta attività pericolosa, producendo effetti liberatori per la parte appellante. Ancora valga ricordare che il richiamato art. 2050 c.c., prevede quale presupposto ineliminabile l'accertamento del nesso causale tra l'attività pericolosa ed il danno subito, la cui prova è a carico del danneggiato, non potendo essere attribuito al soggetto agente un evento ad esso non riconducibile: deve in sostanza esistere una relazione diretta tra danno e rischio specifico dell'attività pericolosa. Deve , inoltre, accertarsi che l'antecedente medesimo non sia neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé tale da determinare l'evento: in tal caso, anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbi adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito - cioè la eccezionalità e l'oggettiva imprevedibilità - e sia idonea, da sola, a causare l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori. Il nesso causale può venire a mancare sia per il fatto del terzo, quando la condotta di quest'ultimo sia la causa esclusiva e determinante del danno, come dello stesso danneggiato, qualora per a sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento o emerga che il danneggiato si sia posto in una non corretta relazione con la situazione di pericolo, creando egli stesso le condizioni per non avvedersene o non poterla, in seguito evitare. In particolare nella ipotesi in cui sia nota la causa dell'evento dannoso, la responsabilità ex art. 2050 c.c. va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto dell'esercente;
- il giudice di prime cure ha volutamente omesso di considerare, senza alcuna motivazione la grave omissione in cui è incorsa la Società nell'obbligo di manutenzione, ascrivendo Controparte_2 unicamente la responsabilità nella causazione dell'evento per cui è causa, della IG.ra Pt_1
pagina 4 di 11 quale proprietaria del terreno ove è stato tagliato l'albero, omissione che recide il nesso Parte_1 causale tra la condotta e l'evento per cui è causa;
- ancora l'error in judicando del giudice di prime cure è anche nella valutazione del quadro probatorio, stante la superficialità usata dallo stesso nell'interpretare le risultanze probatorie. In ragione di ciò il
Giudice di prime cure ha omesso erroneamente di considerare sia le dichiarazioni del teste Tes_1 laddove conferma l'esistenza di rami di albero che premevano sui cavi elettrici, nonché della non conoscenza circa l'effettuazione di opere di intervento di manutenzione del sito elettrico da parte della
, risultanze queste che secondo un iter logico avrebbero dovuto far concludere circa la Controparte_2 conferma delle omissioni di manutenzione da parte della sul sito elettrico concausa, Controparte_2 quest'ultima insieme alla caduta del ramo della tranciatura del cavo, del danno conseguente. Ancora non condivisibile risulta quanto ricostruito dal Giudice circa la non dimostrazione agli atti da parte dell'appellante che il taglio degli alberi fosse stato comunicato preventivamente all' Controparte_2 Tes_ sebbene il teste dichiara “ della effettuazione della telefonata da parte della alla società Pt_1 elettrica per un intervento di manutenzione per i cavi segnalando la situazione” né che non può non ritenersi sufficiente in tal senso la testimonianza dello stesso, senza indicarne e specificarne la Tes_ motivazione. Il testimone è intervenuto nella proprietà della in qualità di tecnico essendo Pt_1 lo stesso agronomo per valutare lo stato di salute degli alberi insistenti sulla stessa e per la presenza di rami intersecati nei cavi elettrici, nonché in qualità, nella causa, di teste qualificato ed CU. Dal sopralluogo, come riferisce lo stesso teste, qualificato, non solo è emersa la necessità anzi l'urgenza di intervento sugli alberi nonché la presenza di rami cresciuti tra i cavi elettrici al punto da deviare la normale traiettoria del cavo. Da qui si deduce con facilità che se mai ci fosse stata un'opera di intervento o manutenzione da parte della sui cavi elettrici attraversati da rami, gli stessi non Controparte_2 Tes_ avrebbero mai subito una modificazione IGnificativa, come quella riferita dal teste CU , nella traiettoria. Lo stesso precisa che un cavo si presentava meno teso rispetto agli altri. Ancora priva di qualsivoglia pregnanza giuridica risulta anche l'iter usato dal Giudice nel ritenere che la parte convenuta non ha dimostrato di aver effettuato la comunicazione dell'intervento sull'albero in quanto non ha provato l'ufficio destinatario della telefonata, della risposta dell'interlocutore, poiché le disposizioni normative di riferimento non prescrivono in tal senso, né tanto meno sulla risposta dell'interlocutore:
- alla luce di quanto dedotto, non si comprende come il Giudice di prime cure abbia potuto ritenere la società elettrica estranea ai fatti oggetto del giudizio e per tale motivo rigettare la domanda nei confronti della stessa;
- destituita di fondamento giuridico è la correlazione che il giudice di prime cure fa tra quella che è la comunicazione dell'intervento e la proposizione di querela, ritenendo erroneamente che se ci fosse stata
“ la società elettrica non avrebbe proposto querela” e la apoditticità di ciò è facilmente riscontrabile non solo nella archiviazione del fatto denunciato ma anche dall'oggetto della stessa in quanto il presunto reato era quello del danneggiamento e non dell'omessa comunicazione, evento quest'ultimo che sussisterebbe anche con l'avvenuta comunicazione. Nell'atto di appello - i cui motivi sono stati sopra riportati così come contenuti nell'atto introduttivo - non sono riportate conclusioni. A seguito della notifica dell'atto di citazione, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata in data 29.11.2021, eccependo la nullità del gravame e deducendo l'infondatezza dei motivi di CP_1 appello. In particolare, ha dedotto:
- la nullità del gravame per omissione e/o incertezza del “petitum” non essendo neppure state rassegnate le conclusioni, ex art. 125 c.p.c.;
- la mancata contestazione dell'evento, comprovato e affermato dal giudicante.
- che riguardo al 'quantum' l'appellante non ha espresso alcuna doglianza;
- che l'appellato ha dimostrato i danni riportati dalla sua cella frigorifera ed il danneggiamento del suo registratore di cassa.
pagina 5 di 11 ha chiesto, quindi, di: “rigettare l'Atto di Appello poiché infondato in fatto ed in diritto CP_1 e, per l'effetto, confermare la sentenza n.323/2021 emessa il 13.05.2021 dal Giudice di Pace di Castrovillari. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Cap ed Iva come per legge”. La società (già , si è costituita in data 22.03.2022 Controparte_2 Controparte_3 eccependo l'inammissibilità dell'appello:
- per violazione della norma dell'art. 342 c.p.c.;
- per violazione dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto non avrebbe ragionevole probabilità di essere accolto. Nel merito ha sostenuto l'infondatezza dell'atto di gravame deducendo che:
- il primo argomento su cui si fonda l'appello si basa su un'improbabile cesura del nesso causale tra l'evento e l'attività di taglio dei rami.;
- l'attività intrapresa dalla – sia che si classifichi nell'ambito del 2043 c.c. che nell'ambito del Pt_1
2050 c.c. – è stata un'attività svolta negligentemente, imprudentemente ed imperitamente ed ha cagionato i danni che giustamente la stessa è tenuta a risarcire;
- che si tratti di attività imperita è dimostrato dalla palese violazione della normativa di cui alla legge
626 e 81/08, il cui art. 83 (Lavori in prossimità di impianti elettrici) dispone: “
1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.”
- che il successivo art. 117 chiarisce: “
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 83, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
c)tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.
2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche”;
- il mancato rispetto, di tali accorgimenti chiarisce come la responsabilità dell'appellante sia assorbente rispetto ad ogni altra questione e ciò, anche laddove si voglia ascrivere fantasiosamente una qualche responsabilità in capo alla deducente;
- in tale ipotesi, la responsabilità dell'appellante si pone come antecedente idoneo ed assorbente rispetto alla causazione dell'evento. E ciò anche nell'ipotesi in cui si volesse invocare a carico dell'appellata una responsabilità ex art. 2050 c.c.;
- anche ove si intendesse ravvisare una qualche responsabilità in capo all'appellata per omessa manutenzione degli impianti, tale responsabilità sarebbe comunque interrotta dall'attività lesiva compiuta – hic et nunc – dalla che recidendo i rami dell'albero ha provocato il danno per cui è Pt_1 causa;
- non può essere individuata nessuna responsabilità in capo all'appellata. Difatti, non è stata fornita nessuna prova sulla presunta omessa manutenzione dell'elettrodotto né della rilevanza eziologica di tale omissione.
- la norma che dovrebbe trovare applicazione nel caso di specie è l'art. 2043 c.c., anche per l'appellata, in quanto per potersi invocare l'art. 2050 a carico di e- distribuzione è necessario che il danno sia pagina 6 di 11 causalmente e direttamente riconducibile all'attività pericolosa esercitata, con la conseguenza che l'art. 2050 non ricomprende nel suo ambito quei danni che non si pongono in rapporto immediato col carattere rischioso dell'attività stessa;
- l'evento nel caso di specie è stato cagionato da un taglio imprudente di un ramo e la responsabilità va correttamente ascritta – come ha fatto il giudice di prime cure – alla;
Pt_1
Tanto premesso, l'appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa reiezione della richiesta inibitoria, dichiarare inammissibile o comunque infondato l'appello. Con vittoria di spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio”. Acquisto il fascicolo di primo grado, all'udienza del 24.10.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. I principi che governano il giudizio di appello. Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. - 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. Sez. Unite, Sentenza n.
7940 del 2019).
Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c.
Giova ricordare, infine, che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato e non si basi su elementi probatori che non siano già acquisiti al processo (cfr. Cass. civ. n. 4945 del 1987, e nello stesso senso: Cass. n. 696 del 2002; Cass. n. 4889 del 2016; Cass. n.17681 del 2021).
3. Ragione più liquida. In via preliminare, occorre rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da eIGenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo, Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014).
In applicazione del suddetto principio, la Suprema Corte ha ritenuto, ad esempio, assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016), nelle ipotesi in cui, quand'anche dei relativi adempimenti sussistesse effettiva necessità, la loro effettuazione sarebbe ininfluente sull'esito del giudizio e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (v. Cass. n. 10839/2019 con richiamo a: Cass. sez. U. n. 26373 del 2008; sez. U, n. 6826 del 2010; n. 2723 del 2010; n. 15106 del 2013; sez. U, n. 23542 del 2015). Il principio della “ragione più liquida” è applicabile anche dal giudice di merito come recentemente precisato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 24093/2019, ove si precisa che “in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di eIGenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cpc”).
4. Inammissibilità dell'appello.
pagina 7 di 11 4.1 Va premesso che le sentenze rese dal Giudice di Pace in cause di valore non eccedente l'importo di
€.1.100,00, e non derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerarsi sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113 co. 2 c.p.c., in virtù della testuale disposizione normativa, indipendentemente dal fatto che il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, sic et simpliciter, della norma giuridica applicata alla regola di equità (cfr. Cass., Sez. III, sent. n. 4079/2005). In altri termini, premessa la distinzione fra decisione del giudice di pace secondo la c.d. “equità concordata”, disciplinata dall'art. 114 c.p.c. e mai appellabili, e quella secondo la c.d. “equità necessaria”, disciplinata dall'art. 113, comma 2, c.p.c. ed ancorata al parametro di valore normativamente fissato in euro 1.100,00, le sentenze emesse dal giudice di pace in controversie di valore inferiore ad euro 1.100,00, sono da considerarsi sempre pronunciate secondo equità (cfr Cass. ord. n. 5287/2012, nonché in linea Cass. n. 19724/2011).
Ai fini della qualificazione della giurisdizione equitativa del Giudice di Pace, deve considerarsi non già il contenuto della decisione, bensì il solo valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli art. 10 e ss. c.c. e, quindi, determinando il valore della causa dalla domanda (cfr. Cass., SS. UU., sent. n. 13917/2006; Cass., Sez. 3, sent. n. 19724/2011; Cass., Sez. VI -
3, ord. n. 1210/2018).
Nel caso di specie dalla lettura delle conclusioni formulate in sede di atto di citazione emerge che il Giudice di Pace si è pronunciato secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., perché parte attrice in primo grado ha limitato la domanda entro l'importo di € 1.100,00 (“…per l'effetto condannarla al pagamento della somma di € 989,40 (..), o di quella maggiore o minore di risulta, e sempre nei limiti della competenza adita, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'11.04.21016
(n.d.r. 2016) e fino al soddisfo”) e la presente causa non deriva da rapporti giuridici relativi a “contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile”. Sul punto è necessario osservare, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza, che l'affermazione secondo la quale “qualora l'attore, oltre a richiedere, come nella specie, una somma determinata non superiore al limite di competenza per valore del Giudice di pace, abbia anche concluso, in via alternativa (o subordinata), per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore (o minore) da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore – ed ancor meno una somma superiore al detto limite di competenza per valore – in assenza di ogni altro indice interpretativo, idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità” (cfr. Cass. Civ. n. 28763/2024). Va ricordato, infatti, che la formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altre espressioni consimili, che accompagnano le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, è consentita fin quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi (arg. da Cass. Civ. n. 35302/2022).
Nella specie, invero, come emerge con evidenza dal contenuto dell'atto di citazione in primo grado, l'attore ha espressamente chiarito l'importo oggetto della richiesta di condanna e le modalità di determinazione (le due fatture richiamate), senza che risulti altro elemento dal quale inferire la richiesta di un importo maggiore. Né, del resto, si muove in tal senso l'allegazione dell'attore (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in primo grado: “il pregiudizio economico patito dall'attore ammonta ad € 989,40”). Per l'effetto, nel caso di specie, non risulta in alcun modo che l'ammontare delle somme richieste, pur maggiorato di accessori richiesti, fosse idoneo al superamento del limite del giudizio equitativo del
Giudice di Pace.
pagina 8 di 11 4.2 Orbene, la sentenza del Giudice di Pace, oggetto di appello in questo giudizio, è soggetta a quanto disposto dall'art. 339, comma 3, c.p.c.: «le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia».
Le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità ex art. 113 co. 2 c.p.c. sono appellabili dinanzi al Tribunale esclusivamente per motivi specifici, configurando un'ipotesi di impugnazione a critica vincolata, da ciò conseguendo che «il Tribunale, in sede di appello avverso sentenza del Giudice di Pace, emessa in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339 c.p.c., comma 3, come sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 1 soltanto
l'inosservanza delle regole sul procedimento nonché di norme costituzionali, comunitarie o dei principi regolatori della materia» (Cass., Sez. VI, n. 3715/2015) che non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione del potere discrezionale nel determinare la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questi si è ispirato nel disciplinare la materia.
Pertanto, l'appello che denunci la violazione di un principio regolatore della materia deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme
- devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione. In definitiva l'appellante deve indicare a pena di inammissibilità i motivi specifici dell'impugnazione individuando esattamente il limite violato dal Giudice di Pace nel decidere secondo equità e specificando i principi regolatori che ritiene violati nel caso di specie e solo a queste condizioni il giudice di appello è tenuto ad emettere una pronuncia stricto iure.
Alla luce di queste ultime considerazioni, dunque, deriva che l'appello proposto, vertendo in ambito in cui il Giudice di Pace decide secondo equità, deve essere dichiarato inammissibile, essendo carente dell'indicazione specifica dei motivi di appello rientrante nell'art. 339, comma 3, cpc. Trattasi, peraltro, di inammissibilità rilevabile d'ufficio, in quanto attinente ai presupposti dell'impugnazione (cfr., ex mulits, Cass., Sez. VI, n. 34229/2022; Cass., Sez. I, sent. n. 22256/2017). Appare, peraltro, evidente che i motivi di gravame contenuti nell'appello de quo non attengono alla violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali e comunitarie né tantomeno alla violazione dei principi regolatori della materia. L'appellante, infatti, in relazione al motivo indicato in termini di “error in judicando, travisamento dei fatti, difetto di motivazione”, non ha denunciato alcuna violazione di norme procedimentali e costituzionali, limitandosi a dedurre la superficialità della motivazione espressiva di un malgoverno delle complessive risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure. Tale doglianza, lungi dal costituire una violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali e comunitarie, ovvero violazione dei principi regolatori della materia, attinge la decisione impugnata esclusivamente sul piano del merito.
In buona sostanza, l'appellante ha lamentato un error in iudicando, vale a dire una erronea valutazione delle prove da parte del primo giudice, il quale ha ascritto l'esclusiva responsabilità dell'evento alla condotta della , con estraneità della terza chiamata ai fatti, e non già un error in procedendo, né Pt_1 una violazione dei principi informatori della materia.
La giurisprudenza sul punto ha chiarito che “non rientra nell'ambito dell'inosservanza delle norme sul procedimento la valutazione di attendibilità di una prova testimoniale, ovvero, più in generale, delle risultanze probatorie acquisite (nella specie, come operata dal Giudice di pace), sicchè le relative censure sono ammissibili soltanto per superamento dei limiti costituiti dalle norme costituzionali o comunitari e dai principi informatori della materia. Tra questi ultimi, peraltro, si colloca il principio
pagina 9 di 11 che affida proprio al giudice il potere di valutare la rilevanza della prova (Cass. Sez. 2, 19/08/2011, n. 17437)” (Cass., 19 agosto 2011, n. 17437; cfr. Cass. ord., 29 dicembre 2017, n. 31152). Ne deriva che, ad esempio, è ipotizzabile la violazione dell'art. 115 c.p.c. denunciando che il giudice abbia deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, ovvero la violazione dell'art. 116 c.p.c. quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale (Cass. Sez. 3, 10/06/2016,
n. 11892). In definitiva, in assenza di motivi di appello attinenti alla violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ed alla violazione dei principi regolatori della materia, l'appello va dichiarato inammissibile.
5. Inammissibilità dell'appello incidentale. L'appalellata ha chiesto la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del Controparte_2
“doppio grado di giudizio”. Tale domanda introduce una impugnazione incidentale inammissibile perché tardiva. A tacer d'altro, non risultando in alcun modo motivata la richiesta riforma, giova osservare che l'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata nei 20 giorni precedenti all'udienza di prima comparizione ex art. 343 c.p.c., che richiama espressamente l'art. 166 c.p.c.
Nella specie la prima udienza fissata nell'atto di citazione in appello è stata indicata nella data del
18.3.2022.
La prima udienza è rinviata al 14.4.2022 con decreto del 4.3.2022.
Il decreto di differimento, quindi, è stato emesso dopo che era già intervenuta per le parti appellate la scadenza del termine per la costituzione tempestiva. Neppure il differimento operato della prima udienza avrebbe potuto consentire una rimessione in termini per la proposizione di tale appello incidentale.
L'appello incidentale, pertanto, è inammissibile.
6. Le spese di lite. Orbene, il Giudice d'appello, nel caso di mancato accoglimento del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado
(cfr. Cass., Sez. VI, ord. n. 1775/2017).
Ciò precisato, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nel rapporto tra l'appellante e l'appellato e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi di cui CP_1 al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, del valore della lite ("fino a 1100”), dell'assenza di attività istruttoria, della semplicità delle questioni, delle riduzioni operabili sui valori medi.
Vanno compensate le spese di giudizio nel rapporto tra l'appellante e l'appellata società Controparte_2
[...] Trattandosi di un giudizio di appello, in base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, deve darsi atto, stante la dichiarazione di inammissibilità dell'appello principale e dell'appello incidentale, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellata , di un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_2 unificato pari a quello previsto per il gravame principale ed incidentale, se dovuto.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- DICHIARA inammissibile l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
CONFERMA la sentenza appellata n. 323/2021 emessa dal Giudice di Pace di Castrovillari il
13/05/2021 e depositata il 18/05/2021;
- DICHIARA inammissibile l'appello incidentale proposto da ; Controparte_2
pagina 10 di 11 - CONDANNA la parte appellante al pagamento in favore Parte_1 dell'appellato , delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € CP_1
650,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, nelle misure di legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
- DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo Parte_1 unificato previsto per il gravame, se dovuto;
- DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello Controparte_2 del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in data 15.3.2025
Il Giudice
dott. Eduardo Bucciarelli
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