TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/01/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria Tedesco ha pronunziato all'udienza del 31.1.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 10575 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Roberto Giglio;
Ricorrente
E
Controparte_1
-, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Margherita De Pasquale;
Convenuto
*******
Con ricorso depositato il 23.8.2024 ha agito affinché fosse accertato il proprio Parte_1
diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico per lesione della sindrome del tunnel carpale in misura superiore al 3% determinato dall' e, di conseguenza, parte CP_1 convenuta fosse condannata al pagamento dell'indennizzo in capitale, anche con il cumulo del danno biologico riconosciuto dall'Istituto per altra malattia professionale.
Instauratosi il contraddittorio, l' ha documentato di aver provveduto in sede CP_1
stragiudiziale a riconoscere il complessivo danno biologico nella misura del 6%.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III,
11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Nell'ipotesi in esame, va precisato che, dopo l'instaurazione della lite, vi è stata liquidazione in sede amministrativa dell'indennizzo dovuto in misura corrispondente al
6%.
E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso.
Del resto, la statuizione di cessata materia del contendere è stata espressamente richiesta dal procuratore di parte ricorrente.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere poste a carico dell' secondo il criterio della soccombenza CP_1
virtuale.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore CP_1 del ricorrente, delle spese processuali che liquida in complessivi € 886,00 oltre IVA e
CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 31.1.2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco