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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 15/11/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 385/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n° 385/2021 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 2.10.2025, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Pierluca Monaco ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Isernia, alla via E. D'Apollonio n. 85 presso lo studio del difensore
ATTORE nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa, giusta procura a margine dell'atto di precetto del precedente grado del presente giudizio, dall'avv. Assunta Pistilli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Campobasso alla Via XXIV Maggio, 137
CONVENUTO
avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2149-2051-2051 c.c.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 2.10.2025.
pagina 1 di 5
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di Venafro n. 265/2021 resa nel procedimento n. 326/2019 R.G. con cui il Giudice di pace ha rigettato l'opposizione a precetto proposta da e per l'effetto ha confermato Parte_1
“la legittimità ed efficacia dell'atto di precetto in rinnovazione notificato all'opponente in data
21.01.2019” e condannato l'opponente al pagamento, in favore della società opposta, delle spese di giudizio liquidare in € 400,00 per competenze, oltre al rimborso forfettario, Iva e Cpa.
In particolare, l'odierno appellante rappresenta che il giudice di prime cure non si è pronunciato sui punti decisivi della controversia, e pertanto ripropone le argomentazioni svolte in primo grado sulla nullità dell'atto di precetto per duplicazione delle poste creditorie e sull'erroneità dei calcoli contenuti nell'atto stesso, precisando, altresì, che la fattura delle somme da lui corrisposte all'appellata è stata prodotta solamente all'udienza del 21 ottobre 2019 e chiedendo di procedere all'imputazione dei €
500,00 versati dal sig. a mezzo bonifico in data 25.09.2018; eccepisce inoltre di aver conferito Pt_1 mandato esclusivamente alla e non all' odierna Controparte_2 CP_1 Controparte_1 convenuta.
Si è costituita l' contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame.
La causa, di natura documentale, non è stata ulteriormente istruita e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 2.10.2025 previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c..
L'odierna appellante, nel proprio atto introduttivo, sostiene che il Giudice di Pace di Venafro non si sia pronunciato sull'effettivo punto decisivo della controversia, ossia sulla legittimità o meno della quantificazione degli importi azionati con il precetto.
In particolare, parte appellante si duole della nullità dell'intimazione per duplicazione delle poste creditorie, ritenendo che il creditore non possa richiedere contemporaneamente, con l'atto di precetto in rinnovazione, sia le competenze di cui al decreto ingiuntivo n. 330/2015 che quelle liquidate con la sentenza n. 266/2017 del giudice di pace di Campobasso che rigettava l'opposizione al citato decreto ingiuntivo. Sempre a sostegno del gravame, l' sostiene di essersi visto costretto a proporre Pt_1 opposizione a precetto stante la mancata consegna della fattura emessa dall'appellata con notevole ritardo, a fronte del precedente bonifico di € 500,00 eseguito da e l'erroneità del Parte_1
pagina 2 di 5 calcolo inficiato dall'inserimento di poste non dovute, quali, ad esempio, il 15% di spese generali e il
22% di Iva in assenza di documentazione.
Così riassunti i motivi dell'appello, va anzitutto evidenziato che è del tutto irrilevante la circostanza per cui parte appellata abbia depositato la fattura soltanto all'udienza del 21 ottobre 2019 e che la somma di € 500,00 versata come acconto da sig. è stata imputata al capitale, interessi spese e Parte_1 competenze del primo precetto, considerato che il debitore era stato condannato al pagamento delle somme in favore della sia con il decreto ingiuntivo n. 330/2015, sia con la Controparte_1 sentenza del Gdp di Campobasso n. 266/2017, sicchè l' non può certamente affermare di esser Pt_1 stato “precettato per somme per le quali non ha la possibilità di verificare se siano effettivamente dovute” (cfr. pag. 7 dell'atto di appello).
Quanto, invece, alle doglianze mosse al precetto in merito alla (presunta) errata quantificazione della somma precettata e alla presunta duplicazione di voci di credito che avrebbero, a cascata, generato altri importi non dovuti, va rilevato che parte appellata, nella propria comparsa conclusionale ha rappresentato che, nelle more del presente giudizio, il Tribunale di Campobasso, a definizione del giudizio di appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di pace di Parte_1
Campobasso n. 266/2017 di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con sentenza 582/2022 pubbl. il 29/09/2022 ha accolto l'appello, revocando il decreto ingiuntivo n. 330/2015, riconoscendo non dovuta la somma di € 60,00 e dichiarando il sig. debitore verso Parte_1 CP_1 per la somma di € 159,30, condannandolo, altresì, al pagamento di tali somme e delle
[...] spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 367,00, di cui € 220,00 per il primo grado, oltre spese forfettarie al 15 % Iva e Cap come per legge.
Sicchè è stato il Tribunale di Campobasso ad essere intervenuto non solo sull'individuazione del titolo da azionare in via esecutiva ma, soprattutto, ai fini che qui interessa, sulle somme che CP_1 [...] può legittimamente richiedere all' . CP_1 Pt_1
È certo, infatti, che una volta accolto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e revocato il decreto stesso, non siano più dovute le spese ivi liquidate, così come è certo che la sentenza del
Tribunale di Campobasso abbia inciso sulle spese di lite anche relative al giudizio di opposizione incardinato avanti al giudice di pace e originariamente liquidate con la sentenza n. 266/2017.
La rimodulazione del quantum debeatur è avvenuta, quindi, in forza di un fatto sopravvenuto rispetto all'instaurazione del presente giudizio e per motivi e circostanze del tutto indipendenti rispetto a quelli fatti valere dall'appellante.
Orbene, come chiarito dai giudici di legittimità, qualora, nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione, il diritto per cui si procede esecutivamente, fondato pagina 3 di 5 su titolo esecutivo giudiziale ancora "sub iudice", risulti negato parzialmente da una successiva sentenza di merito, pur non definitiva, emessa nel relativo procedimento, per riconoscimento della sua parziale inesistenza originaria o in conseguenza di fatto estintivo sopravvenuto, il giudice dell'esecuzione deve rigettare l'opposizione per la parte di credito ritenuta esistente e accoglierla per la parte residua, dichiarando, a seconda dei casi, il momento al quale risale l'accertata inesistenza. (Cass. n. 11090/2014).
E ancora, qualora l'opposizione a decreto ingiuntivo sia accolta solo in parte - come avviene allorché
l'accoglimento concerna soltanto l'elemento quantitativo della domanda originaria - pur essendo il titolo esecutivo costituito esclusivamente dalla sentenza, gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta (art. 653, secondo comma,
c.p.c.), con la conseguenza che, stante la legittimità dell'avvenuta esecuzione, le spese inerenti al precetto reso necessario dal mancato pagamento, sono legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma attribuita definitivamente al creditore (Cass. n. 4597/1984).
Facendo applicazione dei principi sopra richiamati al caso di specie, deve, quindi, dichiararsi l'efficacia del precetto originariamente notificato all' , nei limiti delle somme accertate a titolo di sorte Pt_1 capitale, accessori e spese legali dalla sentenza n. 582/2022 emessa Tribunale di Campobasso, così come dovute saranno le spese legali relative al precetto e quantificate in € 135,00 (comprese, quindi, tra i minimi e i massimi dello scaglione di riferimento del DM 55/2014) oltre oneri e accessori.
La riduzione dell'importo dovuto per motivi sopravvenuti ed estranei al presente giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite del grado di appello.
Deve, invece, confermarsi la sentenza impugnata quanto alla disciplina delle spese di lite del primo grado di giudizio, considerato che non sono non aveva rilievo e fondamento la doglianza inerente agli effetti innescati dalla mancata consegna della fattura relativa agli € 500,00 versati in acconto dall' all' ma pure dovute sarebbero state tanto le spese liquidate nel Pt_1 Controparte_1 decreto ingiuntivo, quanto quelle liquidate nella sentenza n. 2554/2017 di opposizione a decreto ingiuntivo, considerato che nella stessa veniva confermato il decreto ingiuntivo, tout court considerato e, quindi, comprensivo anche delle spese di lite e condannato l' a pagare (anche) le spese del Pt_1 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Chiaramente, su tali somme dovevano essere poi calcolati gli oneri accessori, quali IVA (se dovuta in ragione del regime fiscale di appartenenza del procuratore), CPA e spese generali al 15%.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: pagina 4 di 5 - In parziale accoglimento dell'appello proposto da , riforma parzialmente Parte_1 la sentenza n. 265/2021 emessa dal Giudice di Pace di Venafro e, per l'effetto, dichiara il diritto dell' ad agire in executivis nei confronti dell'appellante nei Controparte_1 limiti delle somme accertate a titolo di sorte capitale, accessori e spese legali dalla sentenza n. 582/2022 emessa Tribunale di Campobasso e oltre alle spese legali relative al precetto e quantificate, nello stesso, in € 135,00, oltre oneri e accessori, al netto delle somme già corrisposte a tale titolo dall;
Pt_1
- conferma per il resto – specie per quanto attiene al capo delle spese di lite – la sentenza emessa dal giudice di prime cure;
- compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Isernia, lì 15.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n° 385/2021 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 2.10.2025, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Pierluca Monaco ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Isernia, alla via E. D'Apollonio n. 85 presso lo studio del difensore
ATTORE nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa, giusta procura a margine dell'atto di precetto del precedente grado del presente giudizio, dall'avv. Assunta Pistilli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Campobasso alla Via XXIV Maggio, 137
CONVENUTO
avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2149-2051-2051 c.c.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 2.10.2025.
pagina 1 di 5
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di Venafro n. 265/2021 resa nel procedimento n. 326/2019 R.G. con cui il Giudice di pace ha rigettato l'opposizione a precetto proposta da e per l'effetto ha confermato Parte_1
“la legittimità ed efficacia dell'atto di precetto in rinnovazione notificato all'opponente in data
21.01.2019” e condannato l'opponente al pagamento, in favore della società opposta, delle spese di giudizio liquidare in € 400,00 per competenze, oltre al rimborso forfettario, Iva e Cpa.
In particolare, l'odierno appellante rappresenta che il giudice di prime cure non si è pronunciato sui punti decisivi della controversia, e pertanto ripropone le argomentazioni svolte in primo grado sulla nullità dell'atto di precetto per duplicazione delle poste creditorie e sull'erroneità dei calcoli contenuti nell'atto stesso, precisando, altresì, che la fattura delle somme da lui corrisposte all'appellata è stata prodotta solamente all'udienza del 21 ottobre 2019 e chiedendo di procedere all'imputazione dei €
500,00 versati dal sig. a mezzo bonifico in data 25.09.2018; eccepisce inoltre di aver conferito Pt_1 mandato esclusivamente alla e non all' odierna Controparte_2 CP_1 Controparte_1 convenuta.
Si è costituita l' contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame.
La causa, di natura documentale, non è stata ulteriormente istruita e, pervenuta infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 2.10.2025 previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c..
L'odierna appellante, nel proprio atto introduttivo, sostiene che il Giudice di Pace di Venafro non si sia pronunciato sull'effettivo punto decisivo della controversia, ossia sulla legittimità o meno della quantificazione degli importi azionati con il precetto.
In particolare, parte appellante si duole della nullità dell'intimazione per duplicazione delle poste creditorie, ritenendo che il creditore non possa richiedere contemporaneamente, con l'atto di precetto in rinnovazione, sia le competenze di cui al decreto ingiuntivo n. 330/2015 che quelle liquidate con la sentenza n. 266/2017 del giudice di pace di Campobasso che rigettava l'opposizione al citato decreto ingiuntivo. Sempre a sostegno del gravame, l' sostiene di essersi visto costretto a proporre Pt_1 opposizione a precetto stante la mancata consegna della fattura emessa dall'appellata con notevole ritardo, a fronte del precedente bonifico di € 500,00 eseguito da e l'erroneità del Parte_1
pagina 2 di 5 calcolo inficiato dall'inserimento di poste non dovute, quali, ad esempio, il 15% di spese generali e il
22% di Iva in assenza di documentazione.
Così riassunti i motivi dell'appello, va anzitutto evidenziato che è del tutto irrilevante la circostanza per cui parte appellata abbia depositato la fattura soltanto all'udienza del 21 ottobre 2019 e che la somma di € 500,00 versata come acconto da sig. è stata imputata al capitale, interessi spese e Parte_1 competenze del primo precetto, considerato che il debitore era stato condannato al pagamento delle somme in favore della sia con il decreto ingiuntivo n. 330/2015, sia con la Controparte_1 sentenza del Gdp di Campobasso n. 266/2017, sicchè l' non può certamente affermare di esser Pt_1 stato “precettato per somme per le quali non ha la possibilità di verificare se siano effettivamente dovute” (cfr. pag. 7 dell'atto di appello).
Quanto, invece, alle doglianze mosse al precetto in merito alla (presunta) errata quantificazione della somma precettata e alla presunta duplicazione di voci di credito che avrebbero, a cascata, generato altri importi non dovuti, va rilevato che parte appellata, nella propria comparsa conclusionale ha rappresentato che, nelle more del presente giudizio, il Tribunale di Campobasso, a definizione del giudizio di appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di pace di Parte_1
Campobasso n. 266/2017 di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con sentenza 582/2022 pubbl. il 29/09/2022 ha accolto l'appello, revocando il decreto ingiuntivo n. 330/2015, riconoscendo non dovuta la somma di € 60,00 e dichiarando il sig. debitore verso Parte_1 CP_1 per la somma di € 159,30, condannandolo, altresì, al pagamento di tali somme e delle
[...] spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 367,00, di cui € 220,00 per il primo grado, oltre spese forfettarie al 15 % Iva e Cap come per legge.
Sicchè è stato il Tribunale di Campobasso ad essere intervenuto non solo sull'individuazione del titolo da azionare in via esecutiva ma, soprattutto, ai fini che qui interessa, sulle somme che CP_1 [...] può legittimamente richiedere all' . CP_1 Pt_1
È certo, infatti, che una volta accolto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e revocato il decreto stesso, non siano più dovute le spese ivi liquidate, così come è certo che la sentenza del
Tribunale di Campobasso abbia inciso sulle spese di lite anche relative al giudizio di opposizione incardinato avanti al giudice di pace e originariamente liquidate con la sentenza n. 266/2017.
La rimodulazione del quantum debeatur è avvenuta, quindi, in forza di un fatto sopravvenuto rispetto all'instaurazione del presente giudizio e per motivi e circostanze del tutto indipendenti rispetto a quelli fatti valere dall'appellante.
Orbene, come chiarito dai giudici di legittimità, qualora, nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione, il diritto per cui si procede esecutivamente, fondato pagina 3 di 5 su titolo esecutivo giudiziale ancora "sub iudice", risulti negato parzialmente da una successiva sentenza di merito, pur non definitiva, emessa nel relativo procedimento, per riconoscimento della sua parziale inesistenza originaria o in conseguenza di fatto estintivo sopravvenuto, il giudice dell'esecuzione deve rigettare l'opposizione per la parte di credito ritenuta esistente e accoglierla per la parte residua, dichiarando, a seconda dei casi, il momento al quale risale l'accertata inesistenza. (Cass. n. 11090/2014).
E ancora, qualora l'opposizione a decreto ingiuntivo sia accolta solo in parte - come avviene allorché
l'accoglimento concerna soltanto l'elemento quantitativo della domanda originaria - pur essendo il titolo esecutivo costituito esclusivamente dalla sentenza, gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta (art. 653, secondo comma,
c.p.c.), con la conseguenza che, stante la legittimità dell'avvenuta esecuzione, le spese inerenti al precetto reso necessario dal mancato pagamento, sono legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma attribuita definitivamente al creditore (Cass. n. 4597/1984).
Facendo applicazione dei principi sopra richiamati al caso di specie, deve, quindi, dichiararsi l'efficacia del precetto originariamente notificato all' , nei limiti delle somme accertate a titolo di sorte Pt_1 capitale, accessori e spese legali dalla sentenza n. 582/2022 emessa Tribunale di Campobasso, così come dovute saranno le spese legali relative al precetto e quantificate in € 135,00 (comprese, quindi, tra i minimi e i massimi dello scaglione di riferimento del DM 55/2014) oltre oneri e accessori.
La riduzione dell'importo dovuto per motivi sopravvenuti ed estranei al presente giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite del grado di appello.
Deve, invece, confermarsi la sentenza impugnata quanto alla disciplina delle spese di lite del primo grado di giudizio, considerato che non sono non aveva rilievo e fondamento la doglianza inerente agli effetti innescati dalla mancata consegna della fattura relativa agli € 500,00 versati in acconto dall' all' ma pure dovute sarebbero state tanto le spese liquidate nel Pt_1 Controparte_1 decreto ingiuntivo, quanto quelle liquidate nella sentenza n. 2554/2017 di opposizione a decreto ingiuntivo, considerato che nella stessa veniva confermato il decreto ingiuntivo, tout court considerato e, quindi, comprensivo anche delle spese di lite e condannato l' a pagare (anche) le spese del Pt_1 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Chiaramente, su tali somme dovevano essere poi calcolati gli oneri accessori, quali IVA (se dovuta in ragione del regime fiscale di appartenenza del procuratore), CPA e spese generali al 15%.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: pagina 4 di 5 - In parziale accoglimento dell'appello proposto da , riforma parzialmente Parte_1 la sentenza n. 265/2021 emessa dal Giudice di Pace di Venafro e, per l'effetto, dichiara il diritto dell' ad agire in executivis nei confronti dell'appellante nei Controparte_1 limiti delle somme accertate a titolo di sorte capitale, accessori e spese legali dalla sentenza n. 582/2022 emessa Tribunale di Campobasso e oltre alle spese legali relative al precetto e quantificate, nello stesso, in € 135,00, oltre oneri e accessori, al netto delle somme già corrisposte a tale titolo dall;
Pt_1
- conferma per il resto – specie per quanto attiene al capo delle spese di lite – la sentenza emessa dal giudice di prime cure;
- compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Isernia, lì 15.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Simona Di Paolo
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