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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 1138/2025 avente ad oggetto: impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, c.f. nato a [...]_1 C.F._1
Marocco) il 17.12.1963, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dagli avv.ti Andrea NO e AL RU, presso il cui studio in Oderzo (TV), alla via Mazzini n. 8, eletti vamente domicilia
RICORRENTE
E
., in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con sede in Milano, al viale Certosa n. 218
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta dell'11.12.2025.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che l'unica parte costituita in giudizio ha prestato acquiescenza alla trattazione scritta e ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 30.05.2025, ha agito in giudizio Parte_1 per il pagamento di differenze retributive nei confronti della
[...]
nonché per impugnare il licenziamento intimatogli Controparte_1 oralmente da quest'ultima il 2.02.2024.
Più specificamente, a sostegno della domanda ha dedotto: di aver lavorato dal 3.06.2023 al 2.02.2024 come operaio specializzato e meccanico alle dipendenze della che ha ad Controparte_1 oggetto commercializzazione, allestimento e locazione di veicoli da adibirsi a campers per pacchetti vacanze;
di aver lavorato dalle 9,00 alle
14,00 in Marcon (VE), alla via Venier n. 1 dove la società ha una sua dipendenza, ossia il c.d. pick up center che consiste in una piazzola per il parcheggio dei propri campers e un ufficio per il disbrigo delle pratiche di locazione dei mezzi e il ritiro degli stessi da parte dei clienti;
che non
è stato stipulato alcun contratto;
di essersi occupato della manutenzione meccanica e complessiva dei campers e, tra l'altro, di cambio gomme, sostituzione pompe dell'acqua, cambio delle bombole di gas e delle targhe, controllo anomalie, nonché della movimentazione dei campers, oltre che di fornire assistenza ai clienti sul funzionamento dei mezzi;
di aver svolto tali mansioni sotto le direttive dei vari responsabili di sede, il primo dei quali è stato , che impartiva direttive sia a Persona_1 voce che con messaggi WhatsApp;
che, nonostante l'orario di lavoro previsto terminasse alle 14,00, l'attività lavorativa era normalmente prolungata di due ore e lavorava anche il sabato e la domenica, quando l'orario osservato era di nove ore;
che non ha mai fruito di ferie e permessi;
che non è mai stato pagato per il lavoro svolto, nonostante gli fosse stato promesso di risolvere tal e situazione;
che dopo oltre due mesi di rapporto di lavoro era formalmente assunto da altra impresa che svolgeva attività di pulizia per la quale non ha mai prestato attività
2 lavorativa, che invece continuava a svolgere per;
che tale CP_1 attività è proseguita fino al 2 febbraio 2024, allorquando Persona_2
, ultimo dei responsabili della società con cui si era interfacciato,
[...] lo invitava oralmente ad andarsene e a non fare più ritorno sul luogo di lavoro;
che con pec del 17.09.2024 ha impugnato il licenziamento intimatogli oralmente.
Ciò posto, ha dedotto di vantare differenze retributive per € 25.224,26,
€ 1.156,85 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso ed € 1.875,59 a titolo di TFR, per complessivi € 28.256,70, oltre al versamento dei contributi previdenziali. Inoltre, ha chiesto che si dichiari la nullità del licenziamento orale, con conseguente ordine di reintegra del datore di lavoro
In conseguenza di ciò ha formulato le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la sussistenza tra il ricorrente e la Controparte_1 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno nel periodo dal 3 giugno 2023 al 2 febbraio 2024, o altro periodo meglio visto, con diritto all'inquadramento quale meccanico (operaio specializzato) 4° livello o altro livello meglio ritenuto, del CCNL
COMMERCIO CONFCOMMERCIO o, in subordine, in quello meglio visto e ritenuto;
- conseguentemente, anche e comunque ai sensi degli artt.36
Cost. e 2099 c.c., dichiarare tenuta e condannare parte convenuta a pagare al ricorrente, per le causali tutte di cui in premessa e detratti gli importi eventualmente percepiti, la somma di euro 25.224,26 a titolo di retribuzione ordinaria, maggiorazione per lavoro straordinario, mensilità supplementari, indennità di ferie e permessi maturati e non goduti, festività, indennità di trasferta, nonché ogni altro emolumento contrattualmente previsto da riconosce rsi per tutto il periodo oggetto di causa, euro 1.156,85 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, euro
1.875,59 a titolo di trattamento di fine rapporto, così come meglio e più precisamente dettagliato nelle specifiche voci di cui all'allegato conteggio da intendersi ritrascritto nel presente atto (doc. 8) e quindi in totale la complessiva somma di Euro 28.256,70 o comunque l'importo maggiore o minore che risulterà in corso di causa, previa occorrenda CTU
3 contabile da licenziarsi, con riserva di meglio articolare il quesito. Il tutto oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al saldo;
- condannare inoltre la società convenuta alla regolarizzazione della posizione previde nziale ed assistenziale del ricorrente per il periodo lavorato e/o in via alternativa e/o subordinata condannarla a risarcire il danno previdenziale subito dal ricorrente per i fatti per cui è causa, da quantificarsi nella somma che risulterà in corso di istruttoria anche a mezzo di idonea CTU;
- accertare, e dichiarare, inoltre, la nullità del licenziamento orale del ricorrente da parte della e, conseguentemente condannare la stessa, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 2 del
D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 23, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno in favore del ricorrente, stabilend o un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento e fino all'effettiva reintegra, e così fino al giorno del pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, cui il ricorrente ha optato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ciascuna scadenza fino al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dalla data del licenziamento sempre fino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, e così sempre fino al giorno del pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, cui il ricorrente ha optato.
Nel denegato ed improbabile caso in cui l'Ill. mo Giudice adito non riconosca la natura subordinata del rapporto ed accertata quindi la diversa e meglio vista tipologia, liquidare, in ogni caso al ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2233 cod. Civ. e/o della meglio vista norma, la somma complessiva che riterrà equa e di giustizia, anche a titolo di risarcimento del danno patito e/o ex art. 1226 c.c. e/o per la meglio vista causale;
- condannare, infine, la resistente al pagamento
4 delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario”.
Alla prima udienza del 31.07.2025, constatata la regolarità e tempestività della notifica del ricorso alla c he Controparte_1 non si costituiva in giudizio, ne era dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio erano escussi alcuni testimoni e all'esito la causa era rinviata per la decisione.
LA DECISIONE
1.1 La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
In primo luogo, deve osservarsi che ai sensi dell'art. 2094 c.c., “è prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando la propria opera manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. Gli indici rilevatori della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sono dunque la presenza di un orario di lavoro,
l'esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il pagamento di una retribuzione a scadenza fissa, l'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14434/15, ha affermato il seguente principio: “La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prest azione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità…” (cfr. in questi termini anche la più recente Cass. n. 1555/2020).
1.2 Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che il ricorrente ha fornito la prova della sussistenza del rapporto di lavoro come prospettato in ricorso.
I testi escussi, con dichiarazioni sufficientemente specifiche e sostanzialmente concordanti, hanno confermato le circostanze dedotte in ricorso in ordine all'orario di lavoro osservato, alle mansioni svolte
5 dal ricorrente e alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Più specificamente, la teste , dopo aver Testimone_1 premesso di aver lavorato per due stagioni con la , Controparte_1 di cui la seconda nel 2023 per cinque mesi, ha dichiarato:
“Il ricorrente è arrivato poco dopo di me assunto per fare la pulizia dei camper. Io ho fino di lavorare a ottobre/novembre, io sono entrata a giugno e il ricorrente pochissimo dopo. ADR: io praticamente dovevo ricevere le persone, far firmare il contratto del camper fare vedere il camper alla persona, controllare i documenti praticamente quello che fa la persona quando si noleggia un'auto. Avevamo un nome inglese che non ricordo. Comunque teoricamente avrei dovuto afre ques to ma in pratica ci trovavamo a sistemare i camper e cambiare le bombole e in questo è subentrato il ricorrente che sapeva fare tutto. Se si bloccava il tubo delle acque della doccia lui lo sbloccava cambiava lampadine e macchine degli specchietti, i fines trini, faceva la manutenzione e se c'era qualche cliente difficile si metteva in mezzo ad aiutarci. Non interventi di meccanico ma se qualche camper non partiva lui verificava se poteva fare qualcosa per riparlo o comunque farlo partire. In quella stagione i camper erano un disastro. ADR: Chakib, che era il precedente “bos” cioè l'organizzatore del personale e del lavoro della sede, ha presentato il ricorrente alla ditta e dopo un po' lo hanno assunto, cioè concludevano accordi con personale esterno in part ita iva per servizi di pulizia (…). ADR: c'è stato un periodo in cui siamo stati senza bos e teoricamente ero io che organizzavo il lavoro perché ne sapevo un po' di più, io non sono un tecnico e non sapevo come cambiare una bombola del gas e allora il ric orrente mi aiutava se non ci fosse stato lui non so come avrei fatto. Da quanto so continuano a far cambiare le bombole del gas ai ragazzi impiegati della reception ma è una cosa pericolosa. (…) Ad un certo punto hanno mandato un nuovo bos se non sbaglio si chiamava il quale ha fatto si che io andassi Persona_3 via. ADR: ricordo sulla carta era un bos ma era pagato di Persona_1 più e faceva tante altre cose come assumere il personale, organizzava
6 gli orari dei lavoratori da remoto quando eravamo senza bos poi non saprei cosa facesse ancora. ADR: noi lavoravamo in Via Venier 1 a
Marcon che era la sede dove venivano a riturare i camper. Non era in regola, per esempio le bombole del gas venivano messe dove c'era posto. ADR: quanto all'orario il ricorrente arrivava al mattino quando c'era il primo camper da pulire e andava via quando non c'era più bisogno di lui, è stato un anno veramente pesante per tutti. L'orario di apertura era alle 9:00 ma noi compreso il ricorrente arrivavamo anche prima e poi il ricorrente andava via alle 17:00, 18:00 o 19:00 ricordo una volta in cui entrambi dalla mattina siamo andati via alle 20:00. ADR: io posso dire di essere stata un mese senza aver fatto riposo, il ricorrente che era un “esterno” veniva quando serviva e non si prendeva nessun riposo. In alta stagione c'era tantissimo lavoro e quindi c'era tutti i giorni da lunedì a domenica poi quando si va verso la bassa stagione e il lavoro diminuisce via via si lavora meno , io però sono andata via ad ottobre e so che il ricorrente è rimasto ancora ma non so dire le modalità di lavoro, penso che abbia anche lui lavorato un po' meno. ADR: nel 2023 c'è stato un aumento del doppio del lavoro rispetto al 2022 per questo mi hanno assunto per 5 mesi da giugno a ottobre e sono stati tutti di alta stagione, il lavoro è cominciato a scemare di poco alla fine di ottobre. ADR: confermo che diceva al ricorrente di Per_1 aiutarci in tutto. ADR: mi vengono mostrati i messaggi WhatsApp doc. 5 ricorrente, confermo che organizzavo io gli orari quando non avevamo il bos in base al flusso di camper. ADR: confermo che in quella sede venivano restituiti i camper dai clienti e poi venivano consegnati ad altri clienti, in mezzo andavano puliti, sistemati ricaricati ecc. Faccio presente che io avrei anche dovuto spostare i camper per far posto nello spizzo ma non ero in grado di farlo e lo faceva il ricorrente, anche se non lo avrebbe dovuto fare si assumeva questa responsabilità.
ADR: vedo anche i messaggi di che ordinava cosa fare. Persona_1 confermo che il ricorrente ha anche dovuto tagliare dei rovi che erano cresciuti molto e poi bruciarli. E' molto probabile che abbia Persona_1
7 chiesto al ricorrente in ordine a pezzi da cambiare in quanto noi non ne capivamo niente, la casa centrale ci mandava vari ricambi specchietti e altri pezzi che non sapevo nemmeno cosa fossero e il ricorrente invece si”.
La teste ha quindi confermato alcune circostanze rilevanti relative all'inizio del rapporto di lavoro, all'orario di lavoro osservato (dalle 9,00 fino alle 14,00 talvolta 17,00/18,00), alle mansioni eseguite dal ricorrente (estremamente varie, ossia di pul izia, sistemazione dei camper, e di interventi di manutenzione anche meccanica dei mezzi dati poi in locazione a terzi).
Tali circostanze hanno trovato sostanziale conferma nelle dichiarazioni rese alla medesima udienza del 18.09.2025 dalla teste , Testimone_2 coniuge del ricorrente in regime di comunione legale.
La teste, in particolare, ha dichiarato: “ADR: mio marito ha lavorato per la società resistente da giugno 2023 fino a febbraio 2024. ADR: mio marito per questa azienda faceva tante cose all'inizio c'era solo la ragazza che ha appena testimoniato e poi un'altra ragazza turca mio marito faceva cambio bombole gas, sistemava i finestrini rotti, le pompe dell'acqua calda, a volte sistemava le tende esterne dei camper, insomma faceva tutte quelle cose pratiche che riguardavano la sistemazione dei camper e che non facevano le due ragazze che c'erano. ADR: posso riferire perché ho visto quello che faceva mio marito, a volte sono andata lì ad aspettarlo.
ADR: mio marito lavorava tutto il giorno e tutti i giorni compreso sabato e domenica. Posso dirlo perché abbiamo una sola macchina, io andavo a lavorare molto presto alla mattina e quindi io andavo a lavorare poi mio marito mi veniva a prendere in auto e andavamo a Marcon dove lavorava lui, io tornavo a casa e poi tornavo a prenderlo alla sera a volte però mi toccava aspettare una o due ore. Poiché il sabato e la domenica lavorava e nostra figlia non lo vedeva ami di sabati e/o di domenica la portavo dove lavorava il padre, magari andavamo a fare un giro a CP_2 prendevamo qualcosa da mangiare e poi la portavamo a mio marito. ADR: alla sera sicuramente finiva dopo le 17:00 poi dipendeva dal
8 lavoro. Iniziava lavorare alle 8:00 -8:30, io finivo alle 7:00 il mio lavoro lui mi veniva prendere e poi andavamo a Marcon. Faccio presente che per scherzare l'ho ripreso con foto o video più di qualche volta, ho quei video e foto con me. ADR: quanto a come è iniziato questo rapporto di lavoro ricordo che mio marito mi ha detto che era stato chiamato da qualcuno per un colloq uio e è andato a fare il colloquio con un certo che era sardo. E poi da questo ha cominciato a Per_1 lavorare. ADR: mio marito ad un certo punto è stato assunto da una ditta di pulizie per metterlo in regola, ma è stato assunto intorno ad agosto e lui aveva iniziato a giugno e per poche ore mentre lui lavorava tutto il giorno, questo perché loro della CP_1 non volevano assumerlo regolarmente. Mio marito aveva però bisogno di lavorare. ADR: a febbraio sono stata assunta anch'io dalla ditta di pulizie che formalmente aveva assunto mio marito e ho lavorato lì a
Marcon pe un mese e ho visto come funzionava. ADR: il rapporto di lavoro di mio marito è finito perché che era il Per_2 responsabile gli ha detto «non venire più perché non abbiamo più bisogno»”.
Le dichiarazioni rese dai testi risultano attendibili, in quanto sufficientemente specifiche, frutto di una conoscenza diretta dei fatti di causa e sostanzialmente concordanti.
A ciò si aggiunga che all'udienza del 18.09.2025 il legale rappresentante della società resistente non è comparso per rendere l'interrogatorio formale ad esso deferito e regolarmente notificato, con la conseguenza che, tenuto conto della prova testimoniale , ai sensi dell'art. 232 c.p.c. i fatti oggetto di interrogatorio formale – relativi alla sussistenza del rapporto lavorativo nei termini prospettati in ricorso, a vincolo di subordinazione, all'orario di lavoro osservato, alle mansioni svolte, al mancato pagamento di quanto indicato specificamente e al licenziamento orale - devono ritenersi ammessi.
Ciò, anche con riferimento alla sussistenza del vincolo di subordinazione, atteso che la continuità della prestazione lavorativa svolta, la tipologia delle mansioni espletate concorrono a far ritenere
9 che il ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della resistente CP_3 per il periodo considerato.
2. Ciò posto, deve ritenersi dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro nei termini prospettati in ricorso, sia in ordine al periodo (dal 3 giugno 2023 al 2 febbraio 2024), che in ordine all'orario di lavoro svolto
(dalle ore 9,00 alle 14,00 di fatto p rorogato almeno fino alle 16,00 quotidianamente).
Inoltre, può ritenersi confermato dall'istruttoria svolta lo svolgimento di mansioni eterogenee da parte del ricorrente, che di fatto fungeva da vero e proprio “tuttofare” per l'azienda, nonché il fatto che abbia effettivamente lavorato nel periodo in cons iderazione per la
[...]
come emerso inequivocabilmente dalla specifica Controparte_1 attinenza delle mansioni svolte come riferite dai testi ai campers.
Peraltro, risultano allegate al ricorso anche alcune stampe di schermate tratte da WhatsApp che confermano quanto riferito dai testi in ordine alla continua disponibilità del ricorrente per svolgere lavori negli orari riferiti relativi ai campers sia in te rmini di manutenzione che di pulizia e messa a disposizione dei locatari.
Quanto al fatto che per parte del periodo in questione il ricorrente risulti assunto da altra società esercente attività di pulizia, si tratta di circostanza non idonea a escludere l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro subordinato oggetto di causa alle dipendenze di CP_1
alla luce delle richiamate risultanze documentali che
[...] corroborano la prospettazione di parte ricorrente secondo cui egli avrebbe sempre lavorato per tale ultima società nel periodo in considerazione.
Quanto all'inquadramento, è applicabile l'art. 113 del CCNL
Confcommercio, allegato al ricorso, e in particolare il quarto livello, in conformità con la previsione contrattuale che stabilisce che a tale livello appartengono i lavoratori “... p. 22-bis) Operaio specializzato nel settore automobilistico: esegue lavori di media complessità per la riparazione e la manutenzione, con cognizioni tecnico pratiche comunque acquisite… 27) addetto al collaudo: lavoratore che effettua prove
10 sull'autoveicolo ed operazioni di semplice collaudo sempre su istruzioni del capo officina o del collaudatore senza compiti di diagnosi”.
Le mansioni riferite dai testi risultano riconducibili anche a quanto descritto al par. 29, in cui è indicata la figura del “manutentore meccanico, elettrico, aggiustatore, riparatore che con cognizioni tecnico - pratiche comunque acquisite, individuando guasti di normale rilevazione, esegue lavori di media complessità per la riparazione, la manutenzione elettrico e/o meccanica, la messa a punto di macchine o di impianti”.
Quanto all'applicabilità del CCNL invocato dal ricorrente, com'è noto è possibile utilizzare il contratto collettivo di settore al fine di individuare i minimi della retribuzione in conformità all'art. 36 della
Costituzione. Così, tra l'altro, Corte di Cassazione, Sez. Lav., sent.
27138/13: “In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice, anche se il datore di lavoro non aderisca ad alcuna delle organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, può assumere a parametro il contratto collettivo di settore, con riferimento limitato ai soli titoli previsti dal CCNL che integrano il concetto di giusta retribuzione, costituita dai minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione collettiva, e con esclusione dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima.
Ne consegue che per la determinazione del corrispettivo dell'attività lavorativa in regime di subordinazione di un medico di casa di cura privata va escluso il compenso di pronta reperibilità, in quanto voce retributiva tipicamente contrattuale”. Ne consegue, quindi,
l'applicabilità del C.C.N.L. innanzi richiamato.
3.1 Alla luce di ciò, il credito azionato deve ritenersi provato. Sul punto, infatti, deve osservarsi che, come affermato dalla Corte di
Cassazione con la storica sentenza del 30 ottobre 2001 n. 13533, il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
una volta
11 assolto tale onere probatorio e di allegazione sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Una soluzione quest'ultima che risponde, come precisa la Suprema Corte, a palesi esige nze di ordine pratico e di rispetto del criterio della c.d. vicinanza della prova: il creditore che deduce di non essere stato pagato avrà, infatti, serie difficoltà ad individuare, come oggetto di prova, fatti positivi idonei a dimostrare tale fatto negativo;
al contrario, la prova dell'adempimento, ove sia avvenuto, sarà estremamente agevole per il debitore, che di regola sarà in possesso di documentazione relativa al pagamento effettuato.
Si tratta, quindi, di un principio che risponde all'esigenza di non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore a reagire all'inadempimento, senza peraltro penalizzare il diritto di difesa del debitore adempiente, e che al contem po fa applicazione del fondamentale principio di riferibilità o di vicinanza della prova, ponendo l'onere della prova a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento, e che, quindi, come tale, è in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore e risulta, quindi, maggiormente in grado di fornire la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento.
Il principio è stato confermato anche in una serie di successive pronunce della Corte di Cassazione (n. 826/15, 15659/11, n. 936/10,
n. 9351/07, n. 1743/07, 17626/02).
3.2 Applicando tale principio al caso di specie, deve osservarsi che il ricorrente ha, come fin qui evidenziato, provato il titolo, ossia il rapporto lavorativo con la e la sussistenza Controparte_1 del credito azionato, e ha dedotto l'inadempimento, consistente, in particolare nel mancato pagamento della complessiva somma di €
29.116,19, di cui € 1.914,62 a titolo di TFR, importo così quantificato a seguito del riconteggio operato tenendo conto della durata del rapporto di lavoro, dell'inquadramento e dell'orario di lavoro svolto, e del CCNL applicato.
12 L'importo preteso, inoltre, risulta congruo, tenuto conto delle mansioni svolte, delle giornate lavorative, del numero di ore lavorative effettuate, dei contratti di lavoro sottoscritti e del CCNL applicabile, anche alla luce dell'istruttoria svolta.
Ne consegue, quindi, che, poiché è stata fornita la prova dello svolgimento del rapporto di lavoro come indicato in ricorso, e poiché non sussistono elementi che inficino la validità del conteggio analitico elaborato dai ricorrenti, gravava sulla resistent e Controparte_4
l'onere di fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 comma 2 c.c. della estinzione dell'obbligazione di pagamento, cioè di aver corrisposto al prestatore di lavoro gli emolumenti richiesti e dovuti;
tale onere probatorio, invece, non è stato assolto, essendo la società rimasta contumace.
Alla luce di ciò, la domanda deve essere accolta e quindi, la
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 va condannata al pagamento in favore di di € Parte_1
29.116,19, di cui € 1.914,62 a titolo di TFR, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT nei limiti di legge, dalla maturazione del credito al saldo.
Va invece dichiarata inammissibile la domanda di regolarizzazione della posizione contributiva relativa alle differenze retributive, atteso l , Controparte_5 CP_6 litisconsorte necessario rispetto a questo tipo di domanda.
4.1 Infine va accolta anche la domanda di impugnativa di licenziamento.
Atteso che il rapporto è sorto nel 2023 e che deve ritenersi che la società, la disciplina del rapporto di lavoro va rinvenuta nella l. n.
604/1966, come modificata e integrata dai successivi interventi legislativi, tra cui il d.lgs. n. 23/2015.
Come noto, ai sensi dell'art. 2 L. n. 604/1966, come modificato dalla
L. n. 108/1990, “1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
13 2. Il prestatore di lavoro può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto.
3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti”.
Inoltre, l'art. 2 d.lgs. n. 23/2015 co. 1 e 2, prevede che “Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto.
A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regim e di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurat a all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
14 3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima r etribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.
4. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo
1999, n. 68.”.
Ebbene, dalle norme sopra richiamate si desume che il licenziamento intimato senza il rispetto dell'onere della forma scritta è inefficace. La conseguenza dell'inefficacia risiede nella condanna del datore a reintegrare il dipendente nel proprio posto di l avoro e a corrispondergli l'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento a quello della reintegra, nonché i contributi previdenziali e assistenziali.
Il lavoratore, dal canto proprio, ha la facoltà di rinunciare alla reintegra, domandando in sostituzione il pagamento dell'indennità di cui al comma 3, la quale si aggiunge all'indennità risarcitoria di cui sopra.
La tutela del licenziamento orale sin qui descritta si applica indipendentemente dal numero di dipendenti impiegati dal datore presso l'azienda o il ramo a cui è adibito il lavoratore licenziato.
Quanto al riparto dell'onere probatorio nel giudizio di impugnazione del licenziamento orale – che il lavoratore ha la facoltà di instaurare nel termine di cinque anni e non entro il termine decadenziale più breve
15 ordinariamente previsto – trova applicazione il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che è stato intimato senza l'osservanza della forma prescritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti;
la mera cessazione nell'esecuzione delle prestaz ioni non è circostanza di per sé sola idonea a fornire tale prova. Ove il datore di lavoro eccepisca che il rapporto si
è risolto per le dimissioni del lavoratore, il giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con indagine rigorosa - anche avvalendosi dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c. - e solo nel caso perduri l'incertezza probatoria farà applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697, co. 1, cod. civ., rigettando la domanda del lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua pretesa”
(Cass. n. 3822/2019; nello stesso senso anche Cass. 26407/2022).
Sulla scorta dell'orientamento richiamato, spetta al lavoratore che impugna il licenziamento orale dimostrare che la risoluzione del rapporto dipende dalla esclusiva volontà del datore, desumibile anche da comportamenti concludenti, non essendo sufficiente provare di aver cessato di eseguire la propria prestazione lavorativa.
4.2 Applicando tali principi e norme al caso di specie, deve osservarsi che il ricorrente ha dedotto di essere stato licenziato in data 2.02.2024 da , che in quel periodo era il referente della Persona_2 società resistente per il luogo in cui il ricorrente svolgeva l'attività lavorativa.
L'assunto difensivo del ricorrente ha trovato conferma anche sul piano dell'istruttoria orale, in cui la teste ha confermato che il sig. Tes_2 gli diceva di non recarsi più su luogo di lavoro “perché non ne Per_2 abbiamo più bisogno”; tale circostanza può ritenersi provata anche alla luce della mancata comparizione del legale rappresentante della società resistente a rendere l'interrogatorio formale ed è indirettamente provata dalla delega prodotta in atti (cfr. all. 6 della produzion e di parte
16 ricorrente), con la quale il ricorrente ha delegato altra persona a ritirare saldatrici e attrezzature di lavoro presso la sede di
[...] dove aveva lavorato. CP_1
Alla luce di ciò, quindi, deve ritenersi che il ricorrente abbia dimostrato che il licenziamento è stato intimato senza l'osservanza della forma scritta e che la risoluzione del rapporto sia dipesa dalla esclusiva volontà della parte datoriale.
Ne consegue il licenziamento risulta inefficace, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria di cui all'art. 2 d.lgs. n.
23/2015.
Pertanto, ai sensi dell'art. 2 co. 1 e 2 della norma sopra richiamata, sussiste il diritto del lavoratore ad essere reintegrato nel posto di lavoro e ad ottenere il pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR pari ad € 2.879,88, quantificato sulla base del riconteggio autorizzato, a partire dal 2.02.2024 alla data di effettiva reintegrazione, oltre interessi legali da calcolarsi sulla sorte capitale di anno in anno rivalutata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza dalla data del licenziamento e sino al soddisfo.
Avendo il ricorrente optato per la tutela risarcitoria (cfr. note conclusive), il datore di lavoro deve essere condannato al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari ad € 2.879,88, importo quantificato sulla base del riconteggio autorizzato, per un periodo pari a 15 mensilità.
Il comma 2 dell'art. 2 d.lgs. n. 23/2015 stabilisce che l'indennità risarcitoria debba tener conto dell'aliunde perceptum (cioè di quanto il dipendente abbia percepito nelle more dallo svolgimento di un'altra attività lavorativa). Detta circostanza, essendo motivo di riduzione dell'indennità risarcitoria, deve essere provata dal datore di lavoro. Nel caso di specie il datore di lavoro nulla ha dedotto sul punto, essendo
17 rimasto contumace. Pertanto, non vi sono elementi per ridurre l'indennità risarcitoria.
Il datore di lavoro deve inoltre essere condannato al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento per
15 mesi.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del d.m. n. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile - complessità bassa, stante la proposizione di domand a di impugnativa di licenziamento fino ad € 52.000,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione, della nota spese in atti e dell'attività processuale svolta. Le spese vive indicate nella nota non sono rimborsabili in quanto non documentate, né è applicabile l'invocato aumento per manifesta fondatezza, non ricorrendo tale condizione anche in considerazione del fatto che è stato necessario l'espletamento di attività istruttoria.
Le spese sono liquidate con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Andrea NO e AL RU che ne hanno fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 1138/2025 come innanzi proposta, così provvede:
1. accerta e dichiara la sussistenza del rapporto di lavoro tra Parte_1
e la nei termini ricostruiti in parte
[...] Controparte_1 motiva;
2. condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 di € 29.116,19, di cui € 1.914,62 a titolo di TFR, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT nei limiti di legge, dalla maturazione del credito al saldo;
3. dichiara inammissibile la domanda di regolarizzazione contributiva;
18 4. accerta e dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente al ricorrente il 2.02.2024 e, per l'effetto, condanna la CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari ad € 2.879,88, per un periodo pari a 15 mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del lic enziamento per 15 mesi;
5. condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore di , che liquida in € 6.000,00 per compenso Parte_1 professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Andrea
NO e AL RU.
Venezia, 12.12.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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