TRIB
Ordinanza 11 febbraio 2025
Ordinanza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, ordinanza 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022/7145
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 7145/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FERRUCCI ANNALENA elettivamente domiciliato in VIA A. C. CARELLI 28 FOGGIA presso il difensore avv. FERRUCCI ANNALENA
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
(C.F. Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTI CONTUMACI
ORDINANZA EX ART.702 ter cpc Il Giudice,
- letto il ricorso proposto da (C.F. Parte_1
), ctu nel procedimento RG 143/2020 Tribunale di Foggia, dott.ssa De C.F._1
Tura;
- verificata la relazione del ctu e le doglianze espresse dallo stesso in relazione alla liquidazione del compenso;
- considerato che secondo l'art. 17 D.M. 30/05/2002, per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della circolazione al consulente tecnico compete un onorario a percentuale calcolato per scaglioni, sulla base della specifica tabella elencata nel citato articolo;
- posto che il Giudice, nel conferimento dell'incarico al ctu, richiedeva non solo la quantificazione dei danni ma anche la ricostruzione della dinamica del sinistro e della condotta del conducente;
- atteso sia l'accertamento del valore del danno che l'espletata indagine tecnico scientifica di ricostruzione del sinistro risultante dall'elaborato peritale, tale da giustificare l'aumento del compenso dell'onorario a vacazione;
- verificato che il ricorrente nella redazione della parcella ha invocato l'applicazione dell'art.17 del D.M. 30/05/2002;
- assodato, quindi, che al caso di specie devono ritenersi applicabili, nella determinazione del compenso, sia il criterio tabellare, che quello delle vacazioni, in quanto il consulente ha svolto le suddette plurime attività indicate nel quesito del Giudice;
- richiamato il costante orientamento della Cassazione, secondo cui “Ai fini della liquidazione degli onorari del consulente tecnico di ufficio, deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e, ove si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari effettuata mediante sommatoria di quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti” (Cass., n. 15306 del 17.7.2020; nello stesso senso Cass. n.8148 del 22.04.2016, Cass., n. 22779 del 27.10.2014; Cass., n.7186 del 23.3.2007);
Pagina 1
pqm
LIQUIDA al ricorrente (C.F. , in Parte_1 C.F._1 aggiunta al compenso già accordato e liquidato, la ulteriore somma di €350.00 oltre accessori se dovuti, in applicazione dell'art.17 del D.M. 30/05/2002, ponendo detta cifra a carico degli obbligati in solido (C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
. P.IVA_1
NULLA per le spese, anche in ragione della mancata costituzione in giudizio delle parti resistenti.
Si comunichi.
FOGGIA, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Giacoma Fanizza
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 7145/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FERRUCCI ANNALENA elettivamente domiciliato in VIA A. C. CARELLI 28 FOGGIA presso il difensore avv. FERRUCCI ANNALENA
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
(C.F. Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTI CONTUMACI
ORDINANZA EX ART.702 ter cpc Il Giudice,
- letto il ricorso proposto da (C.F. Parte_1
), ctu nel procedimento RG 143/2020 Tribunale di Foggia, dott.ssa De C.F._1
Tura;
- verificata la relazione del ctu e le doglianze espresse dallo stesso in relazione alla liquidazione del compenso;
- considerato che secondo l'art. 17 D.M. 30/05/2002, per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della circolazione al consulente tecnico compete un onorario a percentuale calcolato per scaglioni, sulla base della specifica tabella elencata nel citato articolo;
- posto che il Giudice, nel conferimento dell'incarico al ctu, richiedeva non solo la quantificazione dei danni ma anche la ricostruzione della dinamica del sinistro e della condotta del conducente;
- atteso sia l'accertamento del valore del danno che l'espletata indagine tecnico scientifica di ricostruzione del sinistro risultante dall'elaborato peritale, tale da giustificare l'aumento del compenso dell'onorario a vacazione;
- verificato che il ricorrente nella redazione della parcella ha invocato l'applicazione dell'art.17 del D.M. 30/05/2002;
- assodato, quindi, che al caso di specie devono ritenersi applicabili, nella determinazione del compenso, sia il criterio tabellare, che quello delle vacazioni, in quanto il consulente ha svolto le suddette plurime attività indicate nel quesito del Giudice;
- richiamato il costante orientamento della Cassazione, secondo cui “Ai fini della liquidazione degli onorari del consulente tecnico di ufficio, deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e, ove si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari effettuata mediante sommatoria di quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti” (Cass., n. 15306 del 17.7.2020; nello stesso senso Cass. n.8148 del 22.04.2016, Cass., n. 22779 del 27.10.2014; Cass., n.7186 del 23.3.2007);
Pagina 1
pqm
LIQUIDA al ricorrente (C.F. , in Parte_1 C.F._1 aggiunta al compenso già accordato e liquidato, la ulteriore somma di €350.00 oltre accessori se dovuti, in applicazione dell'art.17 del D.M. 30/05/2002, ponendo detta cifra a carico degli obbligati in solido (C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
. P.IVA_1
NULLA per le spese, anche in ragione della mancata costituzione in giudizio delle parti resistenti.
Si comunichi.
FOGGIA, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Giacoma Fanizza
Pagina 2