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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 07/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Corinna Beconi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. 355/2018 rg avente a oggetto contratto di agenzia e vertente tra p.i. attrice con avv.ti Gianluigi Parte_1 P.IVA_1 malandrino e Massimo Spigone
Contro
( intermediario europeo Controparte_1 Controparte_2 autorizzato n. UE00008538, convenuta con avv.ti Vincenzo Lucia e , CP_3
la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note di deduzioni in sostituzione dell'udienza del 19.09.2024:
Conclusioni di parte attrice “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pisa, respinta ogni avversa richiesta, istanza e conclusione: in via pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Italiano, in luogo delle Corti Inglesi e, in ogni caso e nel merito: accertata e dichiarata l'insussistenza di ogni e qualsiasi credito della
[...]
nei confronti della società revocare, Controparte_1 Parte_2 annullare e priva di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo qui opposto n. 2008/2017
RG 4675/2017 del 9.12.2017, notificato il 14.12.2017; in accoglimento della domanda riconvenzionale qui formulata voglia l'Ecc.mo Tribunale adito condannare la società opposta con sede in Controparte_4
Inghilterra, Londra, 4th Floor, 52-54 Gracechurch Street, , al pagamento C.F._1 in favore della opponente della somma di € 45.308,49, Parte_3 quale restituzione di maggiori premi corrisposti ed € 285.502,76 a titolo di interessenza su tutte le polizze emesse in Italia dalla , Controparte_5 nel periodo dal 30.6 al 30.9.2015, richiamate a riguardo tutte le deduzioni e rilievi formulati nei motivi di opposizione. In ogni caso: si chiede che di riconvocare a chiarimenti il C.T.U. e per il rinnovo della c.t.u., insistendo altresì per l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate con la seconda memoria ex art. 183 co. c.p.c., qui da intendersi integralmente ribadite e sottoscritte. In ogni caso: condannare la società opposta al pagamento delle somme maggiori o minori dovute per i tioli e le causali qui dedotte. Interessi moratori ex Dlg. 231/2002 su tutte le somme. Vittoria di spese diritti e onorari”.
Conclusioni di parte convenuta “Accertare e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la presente opposizione e, conseguentemente, rigettarla integralmente e per l'effetto confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 2008/2017 - RG 4675/2017, emesso dal
Tribunale di Pisa in data 9.12.2017; Accertare e dichiarare infondata la domanda riconvenzionale e per l'effetto rigettarla. In subordine: Accertare e dichiarare che la società è debitrice nei confronti della Parte_3 Controparte_1
della somma di € 169,132,83 e per l'effetto condannare la stessa al
[...] pagamento della somma di € 169,132,83 oltre interessi e spese. In ogni caso Con vittoria di spese e compenso professionale”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ( ricorreva in monitorio chiedendo Controparte_1 Controparte_2 ingiungersi alla il pagamento di € 165.274,04 oltre Parte_1 interessi di mora e spese della procedura;
allegava: che la ricorrente per conto della
China AI Insurance Co. Ltd aveva un accordo (TOBA: Terms of business agreement – non risk transfer) con il broker assicurativo per attività di intermediazione finalizzate al rilascio di polizze fideiussorie emesse nell'interesse di società facenti parte del portfolio della Alpha Broker;
che l'odierna ingiunta non aveva provveduto al pagamento dei premi previsti al netto delle commissioni riconosciute dalla Tempo risultanti dall'estratto conto premi dal 23.04.2015 al
31.12.2015; che con pec di messa in mora del 13.04.2017 la ricorrente intimava il pagamento di € 110.902,42; che la richiesta veniva opposta sulla base di asseriti crediti per provvigioni sulle proroghe e rinnovi delle polizze, non documentati;
che con pec del 22.05.2017 la comunicava che “pur essendosi già estinto il CP_1 rapporto di collaborazione a seguito di quanto indicato al punto 1 delle premesse, lo stesso è da intendersi comunque revocato per giusta causa con effetto dal
31.12.2015 per l'emerso mancato pagamento di premi assicurativi incassati dalla clientela”; che successivamente accertava un maggior debito della CP_1
per complessivi € 165.274,04 - come risultava dall'elenco delle polizze Parte_1 emesse da MA AI e sottoscritte da e dagli estratti del conto corrente CP_1
HSBC dedicato al ricevimento delle rimesse dei premi – e il pagamento veniva richiesto con pec del 20.06.2017, senza esito.
La proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
2008/2017 ed eccepiva: (i) l'insussistenza di crediti della sulla base della CP_1 clausola di non risk transfer per il caso di mancato perfezionamento della polizza o di mancato pagamento da parte del cliente;
che infatti la prima diffida di del CP_1
13.04.2017 riguardava n. 11 polizze (elencate in atto di citazione) delle quali due risultavano annullate e le altre regolarmente pagate (cfr. estratto conto 1.11.2015
– 1.12.2015 e bonifici), circostanza riconosciuta dalla con raccomandata CP_1 del 23.06.2016 (doc. 4); che il 20.04.2016 Tempo richiedeva la verifica delle polizze emesse o non emesse riscontrata dalla con i file excel dei pagamenti dai
Parte_1 quali emergeva che aveva pagato importi superiori per € 45.308,49; che
Parte_1 continuava ad addebitare somme per polizze non perfezionate o non emesse CP_1 dalla;
proponeva domanda riconvenzionale per due distinte voci di
Parte_1 credito: 1) alla chiusura contabile dei rapporti risultava che aveva
Parte_1 bonificato complessivamente € 1.166.536,57 mentre il credito della al netto CP_1 delle provvigioni (25% sul premio netto, del 100% sugli accessori, del 100% sul rimborso spese), era pari a € 1.121.026,02 (rectius € 1.121.228,06, cfr. p. 6 atto di citazione), quindi chiedeva la restituzione di € 45.308,49; 2) un ulteriore credito della era una cointeressenza del 5% sui premi e 100% su accessori e
Parte_1 spese sulle polizze stipulate da altri broker, ciò sulla base della qualifica della quale broker unico per l'Italia della (cfr. art. 10 polizze Parte_1 CP_5 fideiussorie della e mail del 9.06.2015 della doc. 8); sulla CP_5 CP_1 base degli estratti conto inviati dalla risultava un credito a favore della CP_1
a titolo di cointeressenza pari a € 285.502,76 per i mesi di luglio, agosto Parte_1
e settembre 2015, richiesto senza esito.
Si costituiva la contestando la Controparte_4 ricostruzione attorea;
preliminarmente precisava che le polizze fideiussorie, a tutela del beneficiario dell'eventuale diritto al risarcimento, riportano la clausola di non opponibilità dell'eventuale mancato pagamento del premio e pertanto vengono emesse solo quando il premio è stato acquisito dalla Compagnia o dai propri fiduciari, quindi la produzione delle polizze firmate digitalmente è prova che i premi relativi erano stati pagati all'intermediario; che la documentazione prodotta da controparte era dalla stessa formata, mentre gli estratti conto e i registri prodotti da davano conto dell'esistenza della polizza in formato .p7m e quindi CP_1 dell'incasso del premio presupposto;
il gestionale del sistema avveniva con il software Newpicass, tramite piattaforma web in ambiente windows, nel quale il broker inseriva la richiesta di emissione della polizza e l'avvenuto incasso;
la richiesta di polizza veniva valutata da che quotava il premio, quindi CP_1 sottoposta al cliente per accettazione e richiesto il pagamento in via anticipata, avvenuto il pagamento il broker richiedeva l'emissione della polizza attraverso la stessa piattaforma informatica così confermando l'avvenuto incasso, CP_1 emetteva la polizza firmata digitalmente rendendola disponibile sulla piattaforma;
nel caso di specie, la maggior parte delle polizze inserite risultano incassate dal produttore ma non pagate o pagate parzialmente alla dalle 305 polizze CP_1 emesse (doc. 8) la doveva rimettere un importo di € 1.295.624,66 Parte_1 mentre dagli estratti del conto corrente dedicato HSBC di (doc. 7) risultano CP_1 eseguiti bonifici per € 1.130.350,62, con una differenza di € 165.274,04, sorte capitale richiesta con il decreto ingiuntivo, in violazione delle norme in materia di regolamentazione dell'attività assicurativa e dell'art. 1713 cc;
posto quanto sopra, non ha rilievo la clausola no risk transfert, dato che l'emissione delle polizze è stata richiesta dopo l'incasso del corrispettivo, parimenti le circostanze alla base della domanda riconvenzionale non sono supportate da idonea documentazione probatoria quanto ai bonifici effettuati;
quanto al credito richiesto per provvigioni dovute alla in ragione della qualità di broker unico per l'Italia, eccepiva Parte_1 che l'accordo tra le parti era contenuto unicamente nel TOBA che non prevedeva alcun diritto di esclusiva né provvigioni su polizze intermediate da altri broker e anche l'interpretazione letterale dell'art. 10 delle polizze fideiussorie, dove in alcune delle quali risulta la dicitura “broker unico”, non consente l'attribuzione di particolari diritti, costituendo solo una rappresentazione fattuale, né la mail del dipendente della era idonea a modificare il contratto. CP_1 Testimone_1
La causa è stata istruita con documenti, prove orali e ctu. Preliminarmente va osservato che la questione del difetto di giurisdizione era stata sollevata d'ufficio con ordinanza riservata all'esito della prima udienza. In effetti gli artt. 19 e 20 del contratto stipulato tra le parti prevedono la devoluzione al giudice inglese e la soggezione al diritto inglese delle cause sulla interpretazione e applicazione del contratto. La legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (l. n. 218/1995) prevede, quanto alla rilevabilità del difetto di giurisdizione (art. 11), che sia rilevato d'ufficio se il convenuto è contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'art. 5 (azioni reali relative ad immobili siti all'estero) ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale, altrimenti il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, solo dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. Avuto riguardo, per la determinazione della giurisdizione, all'art. 8 legge cit. che richiama l'art. 5 cpc, deve individuarsi il momento determinante della giurisdizione al momento della proposizione della domanda, cioè nella notifica del decreto ingiuntivo;
fermo che la giurisdizione italiana sussiste nei casi previsti dall'art. 3, tra i quali quando il convenuto è residente o domiciliato in Italia, anche quando non vi sia giurisdizione in base a detto articolo, “essa nondimeno sussiste se … il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo” (art. 4); la
(convenuto sostanziale) non ha eccepito il difetto di giurisdizione né Parte_1 nell'atto di citazione, né a verbale della prima udienza né nella I memoria ex art. 183 cpc, nella quale non ha modificato le conclusioni (che non comprendevano la domanda sul difetto di giurisdizione), pertanto la domanda preliminare è tardiva e deve essere respinta.
Sulla documentazione prodotta è opportuno precisare che gli estratti contabili versati in causa dalle parti (entrambe) sono semplici prospetti;
con depositi del
15.06.2028 a seguito della comparsa di costituzione (14.06.2018) la ha CP_1 versato in atti 305 polizze fideiussorie firmate digitalmente dal garante (legale rappresentante della , emesse nell'arco temporale 23.04.2015 – 31.12.2015 CP_1
e rilasciate dalla compagnia China AI Insurance della quale era CP_1 procuratrice, sulle quali l'attrice non ha sollevato eccezioni;
neppure la modalità di emissione delle polizze descritta dalla nella comparsa di costituzione è stata CP_1 contestata dalla nel primo atto difensivo (verbale di udienza del Parte_1 20.11.2018 o nella I memoria ex art. 183 cpc), se non genericamente “contesta tutto quanto allegato e dedotto” o in relazione all'avvenuto pagamento da parte sua dei premi al netto delle provvigioni;
può quindi ritenersi provato che l'emissione della polizza seguisse il pagamento del premio anticipato all'intermediario dal contraente obbligato principale;
non solo, il funzionamento delle polizze fideiussorie risulta per tabulas dalle condizioni riportate nella polizza stessa (che regolano il rapporto tra il garante e la stazione appaltante e il rapporto tra il garante e il contraente) secondo le quali (art. 10) il premio è dovuto in via anticipata e in un'unica soluzione, (art. 4) si tratta di contratti autonomi di garanzia a prima richiesta, rinuncia al beneficio di preventiva escussione e ai termini ex art. 1957 cc, (art. 7) il mancato o ritardato pagamento del premio non ha effetti sulla garanzia e non è opponibile al beneficiario (stazione appaltante), il file della polizza emessa dal fideiussore (
[...]
) sottoscritto digitalmente dal procuratore ( veniva rilasciato in CP_5 CP_1 quattro esemplari, uno per il beneficiario, uno per il contraente, uno per la società
(China AI e . CP_1
Con ordinanza riservata del 17.03.2023 il giudice ordinava alla Tempo “… di esibire in giudizio gli estratti contabili attestanti le polizze emesse e perfezionate in Italia nell'ambito del rapporto intrattenuto con la società opponente, nonché gli estratti contabili attestanti le polizze annullate e non perfezionate, nonché, infine, gli estratti contabili relativi alle provvigioni dovute, maturate ed erogate alla società opponente”, all'esito del quale produceva estratti contabili relativi alle polizze CP_1 perfezionate in Italia e alle provvigioni dovute ed erogate, oltre a estratto conto bancario con evidenza delle rimesse della;
con successiva ordinanza del Parte_1
12.11.2023 il giudice ammetteva ctu contabile sul seguente quesito: “esaminato il contratto inter partes, la documentazione versata in atti e, in particolare, gli estratti contabili attestanti le polizze emesse e perfezionate in Italia nell'ambito del rapporto intrattenuto con la società opponente, nonché gli estratti contabili attestanti le polizze annullate e non perfezionate, nonché, infine, gli estratti contabili relativi alle provvigioni dovute, maturate ed erogate alla società opponente, determini la complessiva situazione dare-avere tra le parti”.
In ordine alla ctu svolta dal dott. date le contestazioni avanzate Persona_1 dall'opponente, è opportuno precisare le modalità di redazione dell'elaborato peritale come descritte dal ctu nella risposta alle osservazioni alla bozza proposte dal ctp di parte attrice: “Il documento sul quale è stata basata l'analisi peritale è (…) quello ricostruito in proprio dal sottoscritto direttamente dalle polizze presenti in atto,
e sintetizzato mediante una tabella diversa e più ampia (tabella 2 della ctu), comprensiva di tutti gli elementi ritenuti necessari per i calcoli sviluppati nella perizia”; non è in contestazione né il numero (305) e la tipologia delle polizze oggetto di analisi né l'arco temporale (polizze emesse dal 15.06.2015 al 30.11.2015), il ctu, estrapolando i dati numerici dalle polizze, ha elaborato la tabella 2 nella quale sono riportati gli importi del premio netto, accessori e spese (non sempre presenti) e imposte ricavati dalle polizze, il cui totale forma il premio lordo, la provvigione (pari al 25% del premio netto sulla base dei conteggi delle parti), l'importo dovuto alla costituito dalle imposte e dal premio al netto della differenza tra premio CP_1 lordo e l'importo della provvigione, accessori e spese (cfr. art.
6.4 TOBA); in altri termini, spettava alla oltre alla provvigione pari al 25% sul premio netto Parte_1 anche quanto incassato a titolo di accessori e spese. Quindi risulta che Parte_1 abbia incassato € 1.896.797,14 dei quali aveva diritto a trattenere € 597.313,69 e avrebbe dovuto riversare alla Tempo € 1.299.483,45.
La differenza tra quanto risulta dovuto in base alla tabella 2 (1.299.483,45) elaborata dal ctu e quanto preso a base del calcolo di quanto richiesto in ricorso per decreto ingiuntivo (1.295.624,66) è data da € 3.858,79 corrispondenti a due polizze (evidenziate nella tabella) che risultano annullate;
secondo parte attrice opponente il complessivo importo dovuto alla era inferiore di € 174.396,66 CP_1 rispetto a quanto calcolato, cioè pari a € 1.121.228,06 (tenuto conto anche di quanto riconosciuto per € 202,04, cfr. citazione) ma basa la sua ricostruzione sull'estratto conto versato in atti (doc. 6 attrice), non sulla base delle polizze prodotte, né il ctp nelle proprie osservazioni evidenzia quali dovrebbero essere le polizze di cui, in ipotesi, non si debba tenere conto;
pertanto si ritiene di prendere a base di calcolo € 1.295.624,66.
Quanto ai pagamenti, assume di aver ricevuto € 1.130.350,62 e produce gli CP_1 estratti del conto corrente dedicato con evidenza degli accrediti;
assume Parte_1 di aver invece pagato € 1.166.334,51 (cfr. all. 6 e osservazioni ctp) e produce alcune contabili bancarie e alcune distinte di presentazione di bonifico;
la differenza, pari a € 35.983,89, riguarda un bonifico che afferma operato il 13.11.2015, Parte_1 producendo una distinta di bonifico;
l'eccezione non è sostenuta da prova idonea, in mancanza dell'estratto conto dal quale verificare avvenuto l'addebito. Quindi il totale dovuto dalla è dato da € 1.295.624,66 - 1.130.350,62 = Parte_1
165.274,04, pari a quanto richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Tanto premesso, deve respingersi la domanda riconvenzionale di restituzione di quanto asseritamente versato in eccesso per € 45.308,49.
La seconda posta di credito richiesta in via riconvenzionale attiene all'affermata cointeressenza per il 5% sui premi di polizze stipulate da altri broker in virtù di un diritto di esclusiva per l'Italia riconosciuto alla , afferma l'attrice, da una Parte_1 mail di un dipendente della Tempo e dal tenore letterale di una clausola (art. 10 condizioni delle polizze che riportava la seguente dicitura “… Il CP_5
Contraente ed il Beneficiario si obbligano inoltre espressamente, pena la inefficacia dell'atto di fideiussione, a far pervenire a mezzo lettera raccomandata A/R (esclusa
PEC) indirizzata all'intermediario /broker assicurativo unico per l'Italia delle società, presso – Piazza Nilde Iotti n. 3 – 56025 Pontedera (Pisa), Parte_3 entro il termine essenziale di trenta giorni dalla emissione dello stesso atto, una copia ciascuno, regolarmente controfirmata da entrambe le parti anzidette con i relativi atti di coobligazione …”; in realtà, detta clausola non è presente in tutte le polizze fideiussorie della come afferma parte attrice (cfr. atto di citazione p. CP_5
11): l'art. 10 delle polizze (esaminata una a caso delle 305 versate in atti) disciplina il pagamento del premio e l'art. 15 (comunicazioni) disponeva che le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal contraente potevano essere inviate o al garante (richiamo all'art. 6) o alla Tempo Underwriting CP_5
“che ha in carico la gestione della polizza”; mancando l'indicazione specifica di quali delle polizze prodotte contenga la clausola citata dall'attrice, la circostanza non è verificabile;
la dizione dell'art. 10 riportata dall'attrice è contenuta in una comunicazione della alla con oggetto “dichiarazione di CP_5 Parte_1 manleva” e sembra potersi intendere come indicazione dell'indirizzo del broker in
Italia (secondo la terminologia utilizzata nel TOBA, come placing producer) e non come broker titolare di diritto di esclusiva;
il contratto che regolava i rapporti tra le parti (TOBA) infatti definiva (producer) come coverholder o placing Parte_1
Producer (cfr. definizioni e interpretazioni punto 1.7 TOBA) e lo stesso non assumeva alcuna obbligazione verso l'assicuratore fatta eccezione per quelle derivanti dai contratti stipulati “… for the avoidance of doubt insurance business does not include any outwards reinsurance business placed by the producer as agent of the insurer” (ib.); nel TOBA era espressamente esclusa la creazione di legami sociali “except to the extent stated in clauses 6.2, 7.2 and 11.3 [all'apparenza qui non ricorrenti] nothing in this agreement shall be construed as creating a partnership or joint venture of any kind between the parties for any purpose and neither party shall have the authority to bond the other party or to contract in its name for any purpose”, né nel TOBA l'agente è mai definito “exclusive agent”.
In sostanza, l'esistenza di un diritto di esclusiva a favore della per il Parte_1 territorio italiano è affidata a una mail di un dipendente della Tempo e non è idonea a modificare quanto emerge dalle pattuizioni contrattuali in assenza di altre evidenze documentali.
Conclusivamente la domanda è rimasta non provata e va respinta e confermato il decreto ingiuntivo opposto n. 2008/2017.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando nella causa vertente tra Parte_1 contro , ogni altra domanda ed eccezione
[...] Controparte_1 respinta:
1) Respinge le domande e conferma il decreto ingiuntivo n. 2008/2017;
2) Condanna l'attrice opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 20.000,00 oltre 15% per rimborso forfettario, iva se dovuta e cpa, oltre le spese della ctu come liquidate in causa.
Pisa, 7 gennaio 2025 il giudice onorario
Dott. Corinna Beconi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Corinna Beconi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. 355/2018 rg avente a oggetto contratto di agenzia e vertente tra p.i. attrice con avv.ti Gianluigi Parte_1 P.IVA_1 malandrino e Massimo Spigone
Contro
( intermediario europeo Controparte_1 Controparte_2 autorizzato n. UE00008538, convenuta con avv.ti Vincenzo Lucia e , CP_3
la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note di deduzioni in sostituzione dell'udienza del 19.09.2024:
Conclusioni di parte attrice “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pisa, respinta ogni avversa richiesta, istanza e conclusione: in via pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Italiano, in luogo delle Corti Inglesi e, in ogni caso e nel merito: accertata e dichiarata l'insussistenza di ogni e qualsiasi credito della
[...]
nei confronti della società revocare, Controparte_1 Parte_2 annullare e priva di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo qui opposto n. 2008/2017
RG 4675/2017 del 9.12.2017, notificato il 14.12.2017; in accoglimento della domanda riconvenzionale qui formulata voglia l'Ecc.mo Tribunale adito condannare la società opposta con sede in Controparte_4
Inghilterra, Londra, 4th Floor, 52-54 Gracechurch Street, , al pagamento C.F._1 in favore della opponente della somma di € 45.308,49, Parte_3 quale restituzione di maggiori premi corrisposti ed € 285.502,76 a titolo di interessenza su tutte le polizze emesse in Italia dalla , Controparte_5 nel periodo dal 30.6 al 30.9.2015, richiamate a riguardo tutte le deduzioni e rilievi formulati nei motivi di opposizione. In ogni caso: si chiede che di riconvocare a chiarimenti il C.T.U. e per il rinnovo della c.t.u., insistendo altresì per l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate con la seconda memoria ex art. 183 co. c.p.c., qui da intendersi integralmente ribadite e sottoscritte. In ogni caso: condannare la società opposta al pagamento delle somme maggiori o minori dovute per i tioli e le causali qui dedotte. Interessi moratori ex Dlg. 231/2002 su tutte le somme. Vittoria di spese diritti e onorari”.
Conclusioni di parte convenuta “Accertare e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la presente opposizione e, conseguentemente, rigettarla integralmente e per l'effetto confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 2008/2017 - RG 4675/2017, emesso dal
Tribunale di Pisa in data 9.12.2017; Accertare e dichiarare infondata la domanda riconvenzionale e per l'effetto rigettarla. In subordine: Accertare e dichiarare che la società è debitrice nei confronti della Parte_3 Controparte_1
della somma di € 169,132,83 e per l'effetto condannare la stessa al
[...] pagamento della somma di € 169,132,83 oltre interessi e spese. In ogni caso Con vittoria di spese e compenso professionale”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ( ricorreva in monitorio chiedendo Controparte_1 Controparte_2 ingiungersi alla il pagamento di € 165.274,04 oltre Parte_1 interessi di mora e spese della procedura;
allegava: che la ricorrente per conto della
China AI Insurance Co. Ltd aveva un accordo (TOBA: Terms of business agreement – non risk transfer) con il broker assicurativo per attività di intermediazione finalizzate al rilascio di polizze fideiussorie emesse nell'interesse di società facenti parte del portfolio della Alpha Broker;
che l'odierna ingiunta non aveva provveduto al pagamento dei premi previsti al netto delle commissioni riconosciute dalla Tempo risultanti dall'estratto conto premi dal 23.04.2015 al
31.12.2015; che con pec di messa in mora del 13.04.2017 la ricorrente intimava il pagamento di € 110.902,42; che la richiesta veniva opposta sulla base di asseriti crediti per provvigioni sulle proroghe e rinnovi delle polizze, non documentati;
che con pec del 22.05.2017 la comunicava che “pur essendosi già estinto il CP_1 rapporto di collaborazione a seguito di quanto indicato al punto 1 delle premesse, lo stesso è da intendersi comunque revocato per giusta causa con effetto dal
31.12.2015 per l'emerso mancato pagamento di premi assicurativi incassati dalla clientela”; che successivamente accertava un maggior debito della CP_1
per complessivi € 165.274,04 - come risultava dall'elenco delle polizze Parte_1 emesse da MA AI e sottoscritte da e dagli estratti del conto corrente CP_1
HSBC dedicato al ricevimento delle rimesse dei premi – e il pagamento veniva richiesto con pec del 20.06.2017, senza esito.
La proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
2008/2017 ed eccepiva: (i) l'insussistenza di crediti della sulla base della CP_1 clausola di non risk transfer per il caso di mancato perfezionamento della polizza o di mancato pagamento da parte del cliente;
che infatti la prima diffida di del CP_1
13.04.2017 riguardava n. 11 polizze (elencate in atto di citazione) delle quali due risultavano annullate e le altre regolarmente pagate (cfr. estratto conto 1.11.2015
– 1.12.2015 e bonifici), circostanza riconosciuta dalla con raccomandata CP_1 del 23.06.2016 (doc. 4); che il 20.04.2016 Tempo richiedeva la verifica delle polizze emesse o non emesse riscontrata dalla con i file excel dei pagamenti dai
Parte_1 quali emergeva che aveva pagato importi superiori per € 45.308,49; che
Parte_1 continuava ad addebitare somme per polizze non perfezionate o non emesse CP_1 dalla;
proponeva domanda riconvenzionale per due distinte voci di
Parte_1 credito: 1) alla chiusura contabile dei rapporti risultava che aveva
Parte_1 bonificato complessivamente € 1.166.536,57 mentre il credito della al netto CP_1 delle provvigioni (25% sul premio netto, del 100% sugli accessori, del 100% sul rimborso spese), era pari a € 1.121.026,02 (rectius € 1.121.228,06, cfr. p. 6 atto di citazione), quindi chiedeva la restituzione di € 45.308,49; 2) un ulteriore credito della era una cointeressenza del 5% sui premi e 100% su accessori e
Parte_1 spese sulle polizze stipulate da altri broker, ciò sulla base della qualifica della quale broker unico per l'Italia della (cfr. art. 10 polizze Parte_1 CP_5 fideiussorie della e mail del 9.06.2015 della doc. 8); sulla CP_5 CP_1 base degli estratti conto inviati dalla risultava un credito a favore della CP_1
a titolo di cointeressenza pari a € 285.502,76 per i mesi di luglio, agosto Parte_1
e settembre 2015, richiesto senza esito.
Si costituiva la contestando la Controparte_4 ricostruzione attorea;
preliminarmente precisava che le polizze fideiussorie, a tutela del beneficiario dell'eventuale diritto al risarcimento, riportano la clausola di non opponibilità dell'eventuale mancato pagamento del premio e pertanto vengono emesse solo quando il premio è stato acquisito dalla Compagnia o dai propri fiduciari, quindi la produzione delle polizze firmate digitalmente è prova che i premi relativi erano stati pagati all'intermediario; che la documentazione prodotta da controparte era dalla stessa formata, mentre gli estratti conto e i registri prodotti da davano conto dell'esistenza della polizza in formato .p7m e quindi CP_1 dell'incasso del premio presupposto;
il gestionale del sistema avveniva con il software Newpicass, tramite piattaforma web in ambiente windows, nel quale il broker inseriva la richiesta di emissione della polizza e l'avvenuto incasso;
la richiesta di polizza veniva valutata da che quotava il premio, quindi CP_1 sottoposta al cliente per accettazione e richiesto il pagamento in via anticipata, avvenuto il pagamento il broker richiedeva l'emissione della polizza attraverso la stessa piattaforma informatica così confermando l'avvenuto incasso, CP_1 emetteva la polizza firmata digitalmente rendendola disponibile sulla piattaforma;
nel caso di specie, la maggior parte delle polizze inserite risultano incassate dal produttore ma non pagate o pagate parzialmente alla dalle 305 polizze CP_1 emesse (doc. 8) la doveva rimettere un importo di € 1.295.624,66 Parte_1 mentre dagli estratti del conto corrente dedicato HSBC di (doc. 7) risultano CP_1 eseguiti bonifici per € 1.130.350,62, con una differenza di € 165.274,04, sorte capitale richiesta con il decreto ingiuntivo, in violazione delle norme in materia di regolamentazione dell'attività assicurativa e dell'art. 1713 cc;
posto quanto sopra, non ha rilievo la clausola no risk transfert, dato che l'emissione delle polizze è stata richiesta dopo l'incasso del corrispettivo, parimenti le circostanze alla base della domanda riconvenzionale non sono supportate da idonea documentazione probatoria quanto ai bonifici effettuati;
quanto al credito richiesto per provvigioni dovute alla in ragione della qualità di broker unico per l'Italia, eccepiva Parte_1 che l'accordo tra le parti era contenuto unicamente nel TOBA che non prevedeva alcun diritto di esclusiva né provvigioni su polizze intermediate da altri broker e anche l'interpretazione letterale dell'art. 10 delle polizze fideiussorie, dove in alcune delle quali risulta la dicitura “broker unico”, non consente l'attribuzione di particolari diritti, costituendo solo una rappresentazione fattuale, né la mail del dipendente della era idonea a modificare il contratto. CP_1 Testimone_1
La causa è stata istruita con documenti, prove orali e ctu. Preliminarmente va osservato che la questione del difetto di giurisdizione era stata sollevata d'ufficio con ordinanza riservata all'esito della prima udienza. In effetti gli artt. 19 e 20 del contratto stipulato tra le parti prevedono la devoluzione al giudice inglese e la soggezione al diritto inglese delle cause sulla interpretazione e applicazione del contratto. La legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (l. n. 218/1995) prevede, quanto alla rilevabilità del difetto di giurisdizione (art. 11), che sia rilevato d'ufficio se il convenuto è contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'art. 5 (azioni reali relative ad immobili siti all'estero) ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale, altrimenti il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, solo dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. Avuto riguardo, per la determinazione della giurisdizione, all'art. 8 legge cit. che richiama l'art. 5 cpc, deve individuarsi il momento determinante della giurisdizione al momento della proposizione della domanda, cioè nella notifica del decreto ingiuntivo;
fermo che la giurisdizione italiana sussiste nei casi previsti dall'art. 3, tra i quali quando il convenuto è residente o domiciliato in Italia, anche quando non vi sia giurisdizione in base a detto articolo, “essa nondimeno sussiste se … il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo” (art. 4); la
(convenuto sostanziale) non ha eccepito il difetto di giurisdizione né Parte_1 nell'atto di citazione, né a verbale della prima udienza né nella I memoria ex art. 183 cpc, nella quale non ha modificato le conclusioni (che non comprendevano la domanda sul difetto di giurisdizione), pertanto la domanda preliminare è tardiva e deve essere respinta.
Sulla documentazione prodotta è opportuno precisare che gli estratti contabili versati in causa dalle parti (entrambe) sono semplici prospetti;
con depositi del
15.06.2028 a seguito della comparsa di costituzione (14.06.2018) la ha CP_1 versato in atti 305 polizze fideiussorie firmate digitalmente dal garante (legale rappresentante della , emesse nell'arco temporale 23.04.2015 – 31.12.2015 CP_1
e rilasciate dalla compagnia China AI Insurance della quale era CP_1 procuratrice, sulle quali l'attrice non ha sollevato eccezioni;
neppure la modalità di emissione delle polizze descritta dalla nella comparsa di costituzione è stata CP_1 contestata dalla nel primo atto difensivo (verbale di udienza del Parte_1 20.11.2018 o nella I memoria ex art. 183 cpc), se non genericamente “contesta tutto quanto allegato e dedotto” o in relazione all'avvenuto pagamento da parte sua dei premi al netto delle provvigioni;
può quindi ritenersi provato che l'emissione della polizza seguisse il pagamento del premio anticipato all'intermediario dal contraente obbligato principale;
non solo, il funzionamento delle polizze fideiussorie risulta per tabulas dalle condizioni riportate nella polizza stessa (che regolano il rapporto tra il garante e la stazione appaltante e il rapporto tra il garante e il contraente) secondo le quali (art. 10) il premio è dovuto in via anticipata e in un'unica soluzione, (art. 4) si tratta di contratti autonomi di garanzia a prima richiesta, rinuncia al beneficio di preventiva escussione e ai termini ex art. 1957 cc, (art. 7) il mancato o ritardato pagamento del premio non ha effetti sulla garanzia e non è opponibile al beneficiario (stazione appaltante), il file della polizza emessa dal fideiussore (
[...]
) sottoscritto digitalmente dal procuratore ( veniva rilasciato in CP_5 CP_1 quattro esemplari, uno per il beneficiario, uno per il contraente, uno per la società
(China AI e . CP_1
Con ordinanza riservata del 17.03.2023 il giudice ordinava alla Tempo “… di esibire in giudizio gli estratti contabili attestanti le polizze emesse e perfezionate in Italia nell'ambito del rapporto intrattenuto con la società opponente, nonché gli estratti contabili attestanti le polizze annullate e non perfezionate, nonché, infine, gli estratti contabili relativi alle provvigioni dovute, maturate ed erogate alla società opponente”, all'esito del quale produceva estratti contabili relativi alle polizze CP_1 perfezionate in Italia e alle provvigioni dovute ed erogate, oltre a estratto conto bancario con evidenza delle rimesse della;
con successiva ordinanza del Parte_1
12.11.2023 il giudice ammetteva ctu contabile sul seguente quesito: “esaminato il contratto inter partes, la documentazione versata in atti e, in particolare, gli estratti contabili attestanti le polizze emesse e perfezionate in Italia nell'ambito del rapporto intrattenuto con la società opponente, nonché gli estratti contabili attestanti le polizze annullate e non perfezionate, nonché, infine, gli estratti contabili relativi alle provvigioni dovute, maturate ed erogate alla società opponente, determini la complessiva situazione dare-avere tra le parti”.
In ordine alla ctu svolta dal dott. date le contestazioni avanzate Persona_1 dall'opponente, è opportuno precisare le modalità di redazione dell'elaborato peritale come descritte dal ctu nella risposta alle osservazioni alla bozza proposte dal ctp di parte attrice: “Il documento sul quale è stata basata l'analisi peritale è (…) quello ricostruito in proprio dal sottoscritto direttamente dalle polizze presenti in atto,
e sintetizzato mediante una tabella diversa e più ampia (tabella 2 della ctu), comprensiva di tutti gli elementi ritenuti necessari per i calcoli sviluppati nella perizia”; non è in contestazione né il numero (305) e la tipologia delle polizze oggetto di analisi né l'arco temporale (polizze emesse dal 15.06.2015 al 30.11.2015), il ctu, estrapolando i dati numerici dalle polizze, ha elaborato la tabella 2 nella quale sono riportati gli importi del premio netto, accessori e spese (non sempre presenti) e imposte ricavati dalle polizze, il cui totale forma il premio lordo, la provvigione (pari al 25% del premio netto sulla base dei conteggi delle parti), l'importo dovuto alla costituito dalle imposte e dal premio al netto della differenza tra premio CP_1 lordo e l'importo della provvigione, accessori e spese (cfr. art.
6.4 TOBA); in altri termini, spettava alla oltre alla provvigione pari al 25% sul premio netto Parte_1 anche quanto incassato a titolo di accessori e spese. Quindi risulta che Parte_1 abbia incassato € 1.896.797,14 dei quali aveva diritto a trattenere € 597.313,69 e avrebbe dovuto riversare alla Tempo € 1.299.483,45.
La differenza tra quanto risulta dovuto in base alla tabella 2 (1.299.483,45) elaborata dal ctu e quanto preso a base del calcolo di quanto richiesto in ricorso per decreto ingiuntivo (1.295.624,66) è data da € 3.858,79 corrispondenti a due polizze (evidenziate nella tabella) che risultano annullate;
secondo parte attrice opponente il complessivo importo dovuto alla era inferiore di € 174.396,66 CP_1 rispetto a quanto calcolato, cioè pari a € 1.121.228,06 (tenuto conto anche di quanto riconosciuto per € 202,04, cfr. citazione) ma basa la sua ricostruzione sull'estratto conto versato in atti (doc. 6 attrice), non sulla base delle polizze prodotte, né il ctp nelle proprie osservazioni evidenzia quali dovrebbero essere le polizze di cui, in ipotesi, non si debba tenere conto;
pertanto si ritiene di prendere a base di calcolo € 1.295.624,66.
Quanto ai pagamenti, assume di aver ricevuto € 1.130.350,62 e produce gli CP_1 estratti del conto corrente dedicato con evidenza degli accrediti;
assume Parte_1 di aver invece pagato € 1.166.334,51 (cfr. all. 6 e osservazioni ctp) e produce alcune contabili bancarie e alcune distinte di presentazione di bonifico;
la differenza, pari a € 35.983,89, riguarda un bonifico che afferma operato il 13.11.2015, Parte_1 producendo una distinta di bonifico;
l'eccezione non è sostenuta da prova idonea, in mancanza dell'estratto conto dal quale verificare avvenuto l'addebito. Quindi il totale dovuto dalla è dato da € 1.295.624,66 - 1.130.350,62 = Parte_1
165.274,04, pari a quanto richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Tanto premesso, deve respingersi la domanda riconvenzionale di restituzione di quanto asseritamente versato in eccesso per € 45.308,49.
La seconda posta di credito richiesta in via riconvenzionale attiene all'affermata cointeressenza per il 5% sui premi di polizze stipulate da altri broker in virtù di un diritto di esclusiva per l'Italia riconosciuto alla , afferma l'attrice, da una Parte_1 mail di un dipendente della Tempo e dal tenore letterale di una clausola (art. 10 condizioni delle polizze che riportava la seguente dicitura “… Il CP_5
Contraente ed il Beneficiario si obbligano inoltre espressamente, pena la inefficacia dell'atto di fideiussione, a far pervenire a mezzo lettera raccomandata A/R (esclusa
PEC) indirizzata all'intermediario /broker assicurativo unico per l'Italia delle società, presso – Piazza Nilde Iotti n. 3 – 56025 Pontedera (Pisa), Parte_3 entro il termine essenziale di trenta giorni dalla emissione dello stesso atto, una copia ciascuno, regolarmente controfirmata da entrambe le parti anzidette con i relativi atti di coobligazione …”; in realtà, detta clausola non è presente in tutte le polizze fideiussorie della come afferma parte attrice (cfr. atto di citazione p. CP_5
11): l'art. 10 delle polizze (esaminata una a caso delle 305 versate in atti) disciplina il pagamento del premio e l'art. 15 (comunicazioni) disponeva che le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal contraente potevano essere inviate o al garante (richiamo all'art. 6) o alla Tempo Underwriting CP_5
“che ha in carico la gestione della polizza”; mancando l'indicazione specifica di quali delle polizze prodotte contenga la clausola citata dall'attrice, la circostanza non è verificabile;
la dizione dell'art. 10 riportata dall'attrice è contenuta in una comunicazione della alla con oggetto “dichiarazione di CP_5 Parte_1 manleva” e sembra potersi intendere come indicazione dell'indirizzo del broker in
Italia (secondo la terminologia utilizzata nel TOBA, come placing producer) e non come broker titolare di diritto di esclusiva;
il contratto che regolava i rapporti tra le parti (TOBA) infatti definiva (producer) come coverholder o placing Parte_1
Producer (cfr. definizioni e interpretazioni punto 1.7 TOBA) e lo stesso non assumeva alcuna obbligazione verso l'assicuratore fatta eccezione per quelle derivanti dai contratti stipulati “… for the avoidance of doubt insurance business does not include any outwards reinsurance business placed by the producer as agent of the insurer” (ib.); nel TOBA era espressamente esclusa la creazione di legami sociali “except to the extent stated in clauses 6.2, 7.2 and 11.3 [all'apparenza qui non ricorrenti] nothing in this agreement shall be construed as creating a partnership or joint venture of any kind between the parties for any purpose and neither party shall have the authority to bond the other party or to contract in its name for any purpose”, né nel TOBA l'agente è mai definito “exclusive agent”.
In sostanza, l'esistenza di un diritto di esclusiva a favore della per il Parte_1 territorio italiano è affidata a una mail di un dipendente della Tempo e non è idonea a modificare quanto emerge dalle pattuizioni contrattuali in assenza di altre evidenze documentali.
Conclusivamente la domanda è rimasta non provata e va respinta e confermato il decreto ingiuntivo opposto n. 2008/2017.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando nella causa vertente tra Parte_1 contro , ogni altra domanda ed eccezione
[...] Controparte_1 respinta:
1) Respinge le domande e conferma il decreto ingiuntivo n. 2008/2017;
2) Condanna l'attrice opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 20.000,00 oltre 15% per rimborso forfettario, iva se dovuta e cpa, oltre le spese della ctu come liquidate in causa.
Pisa, 7 gennaio 2025 il giudice onorario
Dott. Corinna Beconi