Articolo 4 della Legge 14 luglio 2017, n. 110
Articolo 3Articolo 5
Versione
18 luglio 2017
Art. 4.

Esclusione dall'immunita'.
Estradizione nei casi di tortura

1. Non puo' essere riconosciuta alcuna forma di immunita' agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.
2. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, nei casi di cui al comma 1, lo straniero e' estradato verso lo Stato richiedente nel quale e' in corso il procedimento penale o e' stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso il tribunale stesso o lo Stato individuato ai sensi dello statuto del medesimo tribunale.
Entrata in vigore il 18 luglio 2017
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