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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/10/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
RG. 6866/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Patrizia Fantin,
a scioglimento della riserva assunta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. comma 3 c.p.c.
nella causa ex art. 615 comma 1 c.p.c. c promossa
DA
[C.F. ], con l'avv. TRIPODI ANTONIO, Parte_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE
CONTRO
[C.F. Controparte_1
], con l'avv. GIARMOLEO VINCENZO, P.IVA_2
[C.F. con l'avv. Controparte_2 P.IVA_3
SI AN
PARTI CONVENUTE
*
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da come da fogli depositati telematicamente e qui riportate
Per Parte_1
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
NEL MERITO:
Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e, per l'effetto, l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata in forza della cartella di pagamento n. 06820240108687370000, notificata in data 23.09.2024, per carenza di un valido titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo, stante la natura privatistica del credito azionato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.Lgs. n. 46/1999. Per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e comunque annullare la predetta cartella di pagamento e ogni atto ad essa presupposto, connesso e consequenziale.
In ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia della cartella di pagamento n. 06820240108687370000 per i seguenti, concorrenti, motivi:
a) per omessa notifica dell'atto presupposto, con conseguente violazione del diritto di difesa dell'opponente;
b) per violazione dell'art. 7, comma 2, della Legge n. 212/2000, stante la mancata indicazione dell'autorità giurisdizionale competente, delle modalità e dei termini per proporre ricorso;
c) per nullità dovuta alla mancata indicazione delle modalità e dei criteri di calcolo degli interessi richiesti;
d) per intervenuta decadenza del diritto alla riscossione, stante la tardiva notifica della cartella ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973;
e) per inesistenza giuridica e/o nullità della notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento, in quanto eseguita in violazione della normativa di riferimento e con file allegato non conforme.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 171-ter, n.
2, c.p.c. e, in particolare:
A) Ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a Controparte_3
ad il deposito
[...] Controparte_2 di tutta la documentazione inerente e sottostante ai rapporti intercorrenti con la CP_4 con specifico riferimento alle prove dell'avvenuta notifica degli atti presupposti alla cartella oggi impugnata.
B) Ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) contabile, previa individuazione dei parametri economici e giuridici di riferimento, al fine di verificare la corretta applicazione dei tassi di interesse e la legittimità delle somme richieste a tale titolo.
2 IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da porsi a carico delle parti convenute in solido tra loro e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Contro Per
“ - IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE, dichiarare l'inammissibilità dell'azione promossa ex adverso, atteso che, così come può incontrovertibilmente evincersi dall'esame dell'atto introduttivo del giudizio e come meglio specificato in narrativa, le censure di parte attrice afferenti i pretesi vizi di natura formale del procedimento di esecuzione esattoriale, secondo la più che consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, avrebbero dovuto essere fatte valere entro il termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c., che disciplina il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi;
- NEL MERITO, rigettare integralmente tutte le domande proposte di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare mezzi istruttori in replica alle eventuali difese avversarie”
Per CP_2
“Affinchè il Tribunale Voglia:
- dichiarare inammissibile la domanda svolta in relazione a vizi formali dell'atto e della procedura di riscossione;
- rigettare la domanda di sospensione per i motivi sopra esposti;
- e, comunque, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto;
con vittoria di spese e competenze.
Nella ipotesi di accoglimento della domanda per questioni relative all'attività dell'ente titolare del credito, esentare il concessionario dal pagamento delle spese.”
*
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, proponeva Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 06820240108687370000 notificatale il
23.09.2024 con cui le ha intimato il pagamento della somma di € 116.504,45 relativa al CP_2
3 recupero dell'importo dovuto a seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico ai sensi della Legge n. 662/96 relativo all'anno 2024.
A sostegno dell'opposizione deduceva quanto segue:
i. l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per mancanza di un titolo esecutivo azionabile in quanto sarebbero suscettibili di riscossione coattiva, mediante gli appositi istituti dell'ingiunzione fiscale e dell'iscrizione al ruolo, le “sole entrate pubblicistiche, ovvero, le entrate tributarie;
le entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti privatistici per poter essere riscosse mediante ruoli esattoriali esigono un titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo”;
ii. la nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto;
iii. la violazione dell'art. 7 co. 2 L. 212/2000 per mancata indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso;
iv. la nullità della cartella di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti e per decadenza del diritto alla riscossione a causa di tardiva notifica ex. art. 25 DPR 602/73 e succ. modifiche;
v. l'inesistenza giuridica della notifica via pec della cartella di pagamento ed in quanto contenente un file in formato pdf non conforme.
Sulla base di tali allegazioni chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata.
Si costituivano in giudizio le convenute opposte entrambe contestando puntualmente le avverse deduzioni ed allegazioni ed eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per essere stata proposta oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art.617
c.p.c. e comunque l'infondatezza della stessa, chiedendo il rigetto anche dell'istanza cautelare.
Rigettata l'istanza cautelare con ordinanza riservata del 18.07.2025, da intendersi qui riportata, senza svolgere attività istruttoria e ritenuta quindi la causa matura per la decisione, questo giudicante rinviava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
11.09.2025 ove a seguito di discussione le parti precisavano le conclusioni ed il Tribunale si riservava la decisione ai sensi del comma terzo del su indicato articolo.
*
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento
4 In primo luogo deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione con riguardo ai motivi di opposizione da ii. a v.
Come già rilevato nell'ordinanza riservata del 18.07.2025 detti motivi di opposizione afferiscono a vizi di natura formale della cartella e come tali configurabili quali opposizione agli atti esecutivi e pertanto da farsi valere entro il termine perentorio previsto dall'art. 617
c.p.c,
Considerato che la cartella è stata notificata all'opponente il 23.9.2024 e l'atto di citazione in opposizione è stato notificato alle controparti il 18.10.2024, l'opposizione con riguardo ai predetti motivi deve ritenersi tardiva e pertanto inammissibile.
Quanto al primo motivo di opposizione questo è infondato. Contr
Deve ritenersi circostanza non contestata che ha versato all'istituito finanziatore con valuta 18.10.20223 la somma di € 115.000,00 e si sia surrogata ex art. 1203 c.c. e art. 2 Contr comma 4 DM 20.06.2005 (cfr. doc. 2 .
Merita osservarsi che quando l'Istituto mutuante richiede, per effetto dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento garantito, l'attivazione del Fondo, il Comitato di
Gestione, previo accertamento dell'effettiva mancata restituzione del dovuto, è tenuto a deliberare il provvedimento di liquidazione della perdita e ciò sulla base di riscontro operato unicamente in funzione di quanto offerto documentalmente dalla medesima banca all'atto dell'escussione della garanzia pubblica, atteso che il gestore opposto è terzo rispetto alle parti del sottostante contratto di finanziamento. Contr
quindi, è tenuto a liquidare la perdita, sulla base delle dichiarazioni rese dalla banca finanziatrice e dell'autenticità degli atti prodotti da quest'ultima.
Le contestazione di parte opponente circa l'illegittimità della riscossione sono prive di fondamento considerato quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità cui dà continuità la recentissima ordinanza della Cassazione n. 9678/2025 che, ritenendo pienamente legittima la riscossione esattoriale anche dei crediti garantiti dai fideiussori ed erogati alle piccole o medie Contr imprese, ha ribadito tanto la natura pubblicistica del credito in surroga di quanto, conseguentemente, l'inesistenza dell'obbligo di preventiva costituzione di un titolo esecutivo giudiziale, così motivando: “Il Collegio stima di dover dare continuità all'orientamento secondo cui 'In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di
5 garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di CP_5
determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la
[...] nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999' (Cass., 3, n.1005 del
16/1/2023); 'In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex
l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del
2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente'.
E' proprio dalla natura pubblica del rapporto e della disciplina da applicare che emerge la chiara volontà del legislatore di far ricadere sul Fondo Pubblico stesso e sul debitore principale,
e non sul sistema bancario, le conseguenze dell'inadempimento di quest'ultimo: per realizzare questo obiettivo il legislatore ha concepito un meccanismo che prevede la prestazione di una garanzia “esplicita, incondizionata ed irrevocabile” da parte del Fondo Pubblico in favore delle banche, escutibile sul solo presupposto dell'inadempimento da parte dell'impresa finanziata, a prescindere dall'accertamento giudiziale della sussistenza del credito (in tal senso Trib.
Ancona, 13.09.2021, n.1062).
Il presupposto dell'esecuzione non è quindi, il rapporto di debito-credito tra gli opponenti e la banca, bensì soltanto il credito di chi agisce in rivalsa avendo corrisposto la somma oggetto Contr di garanzia. Peraltro a fronte del diritto di ottenere dai debitori e dai garanti il rimborso delle somme pagate a seguito dell'escussione subita, non appare neppure legittimato a chiamare in giudizio l'istituto di credito in manleva poiché a quest'ultimo non può essere
6 opposta alcuna eccezione inerente il credito originario, in virtù della funzione pubblica attribuita dalla legge.
In conclusione è il credito derivante dal finanziamento erogato e rimasto inadempiuto a costituire titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'instaurazione della procedura di riscossione esattoriale ed è sufficiente, ai fini del recupero delle somme, la notifica della cartella.
Alla luce di quanto precede l'opposizione va rigettata.
Stante l'esito del giudizio le domande istruttorie dell'opponente risultano del tutto irrilevanti oltrechè inammissibili, dovendosi ribadire il giudizio già espresso nell'ordinanza riservata del 18.07.2025.
Alla soccombenza segue la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite a favore delle parti convenute, che si liquidano come in dispositivo tenuto conto che non è stata svolta istruttoria orale, nè deposito di memorie conclusionali il che giustifica l'applicazione dei parametri minimi in relazione a dette due fasi.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione.
2. CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali che liquida in € 9.142,00 per Controparte_3 compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (ove non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
3. CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese processuali che liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre spese
[...] generali al 15%, I.V.A. (ove non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e
C.P.A.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Monza, 24/10/2025
Il Giudice dott.ssa Patrizia Fantin
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Patrizia Fantin,
a scioglimento della riserva assunta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. comma 3 c.p.c.
nella causa ex art. 615 comma 1 c.p.c. c promossa
DA
[C.F. ], con l'avv. TRIPODI ANTONIO, Parte_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE
CONTRO
[C.F. Controparte_1
], con l'avv. GIARMOLEO VINCENZO, P.IVA_2
[C.F. con l'avv. Controparte_2 P.IVA_3
SI AN
PARTI CONVENUTE
*
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da come da fogli depositati telematicamente e qui riportate
Per Parte_1
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
NEL MERITO:
Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e, per l'effetto, l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata in forza della cartella di pagamento n. 06820240108687370000, notificata in data 23.09.2024, per carenza di un valido titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo, stante la natura privatistica del credito azionato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.Lgs. n. 46/1999. Per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e comunque annullare la predetta cartella di pagamento e ogni atto ad essa presupposto, connesso e consequenziale.
In ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia della cartella di pagamento n. 06820240108687370000 per i seguenti, concorrenti, motivi:
a) per omessa notifica dell'atto presupposto, con conseguente violazione del diritto di difesa dell'opponente;
b) per violazione dell'art. 7, comma 2, della Legge n. 212/2000, stante la mancata indicazione dell'autorità giurisdizionale competente, delle modalità e dei termini per proporre ricorso;
c) per nullità dovuta alla mancata indicazione delle modalità e dei criteri di calcolo degli interessi richiesti;
d) per intervenuta decadenza del diritto alla riscossione, stante la tardiva notifica della cartella ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973;
e) per inesistenza giuridica e/o nullità della notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento, in quanto eseguita in violazione della normativa di riferimento e con file allegato non conforme.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 171-ter, n.
2, c.p.c. e, in particolare:
A) Ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a Controparte_3
ad il deposito
[...] Controparte_2 di tutta la documentazione inerente e sottostante ai rapporti intercorrenti con la CP_4 con specifico riferimento alle prove dell'avvenuta notifica degli atti presupposti alla cartella oggi impugnata.
B) Ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) contabile, previa individuazione dei parametri economici e giuridici di riferimento, al fine di verificare la corretta applicazione dei tassi di interesse e la legittimità delle somme richieste a tale titolo.
2 IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da porsi a carico delle parti convenute in solido tra loro e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Contro Per
“ - IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE, dichiarare l'inammissibilità dell'azione promossa ex adverso, atteso che, così come può incontrovertibilmente evincersi dall'esame dell'atto introduttivo del giudizio e come meglio specificato in narrativa, le censure di parte attrice afferenti i pretesi vizi di natura formale del procedimento di esecuzione esattoriale, secondo la più che consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, avrebbero dovuto essere fatte valere entro il termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c., che disciplina il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi;
- NEL MERITO, rigettare integralmente tutte le domande proposte di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare mezzi istruttori in replica alle eventuali difese avversarie”
Per CP_2
“Affinchè il Tribunale Voglia:
- dichiarare inammissibile la domanda svolta in relazione a vizi formali dell'atto e della procedura di riscossione;
- rigettare la domanda di sospensione per i motivi sopra esposti;
- e, comunque, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto;
con vittoria di spese e competenze.
Nella ipotesi di accoglimento della domanda per questioni relative all'attività dell'ente titolare del credito, esentare il concessionario dal pagamento delle spese.”
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RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, proponeva Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 06820240108687370000 notificatale il
23.09.2024 con cui le ha intimato il pagamento della somma di € 116.504,45 relativa al CP_2
3 recupero dell'importo dovuto a seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico ai sensi della Legge n. 662/96 relativo all'anno 2024.
A sostegno dell'opposizione deduceva quanto segue:
i. l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per mancanza di un titolo esecutivo azionabile in quanto sarebbero suscettibili di riscossione coattiva, mediante gli appositi istituti dell'ingiunzione fiscale e dell'iscrizione al ruolo, le “sole entrate pubblicistiche, ovvero, le entrate tributarie;
le entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti privatistici per poter essere riscosse mediante ruoli esattoriali esigono un titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo”;
ii. la nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto;
iii. la violazione dell'art. 7 co. 2 L. 212/2000 per mancata indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso;
iv. la nullità della cartella di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti e per decadenza del diritto alla riscossione a causa di tardiva notifica ex. art. 25 DPR 602/73 e succ. modifiche;
v. l'inesistenza giuridica della notifica via pec della cartella di pagamento ed in quanto contenente un file in formato pdf non conforme.
Sulla base di tali allegazioni chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata.
Si costituivano in giudizio le convenute opposte entrambe contestando puntualmente le avverse deduzioni ed allegazioni ed eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per essere stata proposta oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art.617
c.p.c. e comunque l'infondatezza della stessa, chiedendo il rigetto anche dell'istanza cautelare.
Rigettata l'istanza cautelare con ordinanza riservata del 18.07.2025, da intendersi qui riportata, senza svolgere attività istruttoria e ritenuta quindi la causa matura per la decisione, questo giudicante rinviava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
11.09.2025 ove a seguito di discussione le parti precisavano le conclusioni ed il Tribunale si riservava la decisione ai sensi del comma terzo del su indicato articolo.
*
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento
4 In primo luogo deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione con riguardo ai motivi di opposizione da ii. a v.
Come già rilevato nell'ordinanza riservata del 18.07.2025 detti motivi di opposizione afferiscono a vizi di natura formale della cartella e come tali configurabili quali opposizione agli atti esecutivi e pertanto da farsi valere entro il termine perentorio previsto dall'art. 617
c.p.c,
Considerato che la cartella è stata notificata all'opponente il 23.9.2024 e l'atto di citazione in opposizione è stato notificato alle controparti il 18.10.2024, l'opposizione con riguardo ai predetti motivi deve ritenersi tardiva e pertanto inammissibile.
Quanto al primo motivo di opposizione questo è infondato. Contr
Deve ritenersi circostanza non contestata che ha versato all'istituito finanziatore con valuta 18.10.20223 la somma di € 115.000,00 e si sia surrogata ex art. 1203 c.c. e art. 2 Contr comma 4 DM 20.06.2005 (cfr. doc. 2 .
Merita osservarsi che quando l'Istituto mutuante richiede, per effetto dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento garantito, l'attivazione del Fondo, il Comitato di
Gestione, previo accertamento dell'effettiva mancata restituzione del dovuto, è tenuto a deliberare il provvedimento di liquidazione della perdita e ciò sulla base di riscontro operato unicamente in funzione di quanto offerto documentalmente dalla medesima banca all'atto dell'escussione della garanzia pubblica, atteso che il gestore opposto è terzo rispetto alle parti del sottostante contratto di finanziamento. Contr
quindi, è tenuto a liquidare la perdita, sulla base delle dichiarazioni rese dalla banca finanziatrice e dell'autenticità degli atti prodotti da quest'ultima.
Le contestazione di parte opponente circa l'illegittimità della riscossione sono prive di fondamento considerato quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità cui dà continuità la recentissima ordinanza della Cassazione n. 9678/2025 che, ritenendo pienamente legittima la riscossione esattoriale anche dei crediti garantiti dai fideiussori ed erogati alle piccole o medie Contr imprese, ha ribadito tanto la natura pubblicistica del credito in surroga di quanto, conseguentemente, l'inesistenza dell'obbligo di preventiva costituzione di un titolo esecutivo giudiziale, così motivando: “Il Collegio stima di dover dare continuità all'orientamento secondo cui 'In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di
5 garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di CP_5
determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la
[...] nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999' (Cass., 3, n.1005 del
16/1/2023); 'In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex
l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del
2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente'.
E' proprio dalla natura pubblica del rapporto e della disciplina da applicare che emerge la chiara volontà del legislatore di far ricadere sul Fondo Pubblico stesso e sul debitore principale,
e non sul sistema bancario, le conseguenze dell'inadempimento di quest'ultimo: per realizzare questo obiettivo il legislatore ha concepito un meccanismo che prevede la prestazione di una garanzia “esplicita, incondizionata ed irrevocabile” da parte del Fondo Pubblico in favore delle banche, escutibile sul solo presupposto dell'inadempimento da parte dell'impresa finanziata, a prescindere dall'accertamento giudiziale della sussistenza del credito (in tal senso Trib.
Ancona, 13.09.2021, n.1062).
Il presupposto dell'esecuzione non è quindi, il rapporto di debito-credito tra gli opponenti e la banca, bensì soltanto il credito di chi agisce in rivalsa avendo corrisposto la somma oggetto Contr di garanzia. Peraltro a fronte del diritto di ottenere dai debitori e dai garanti il rimborso delle somme pagate a seguito dell'escussione subita, non appare neppure legittimato a chiamare in giudizio l'istituto di credito in manleva poiché a quest'ultimo non può essere
6 opposta alcuna eccezione inerente il credito originario, in virtù della funzione pubblica attribuita dalla legge.
In conclusione è il credito derivante dal finanziamento erogato e rimasto inadempiuto a costituire titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'instaurazione della procedura di riscossione esattoriale ed è sufficiente, ai fini del recupero delle somme, la notifica della cartella.
Alla luce di quanto precede l'opposizione va rigettata.
Stante l'esito del giudizio le domande istruttorie dell'opponente risultano del tutto irrilevanti oltrechè inammissibili, dovendosi ribadire il giudizio già espresso nell'ordinanza riservata del 18.07.2025.
Alla soccombenza segue la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite a favore delle parti convenute, che si liquidano come in dispositivo tenuto conto che non è stata svolta istruttoria orale, nè deposito di memorie conclusionali il che giustifica l'applicazione dei parametri minimi in relazione a dette due fasi.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione.
2. CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali che liquida in € 9.142,00 per Controparte_3 compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (ove non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
3. CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese processuali che liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre spese
[...] generali al 15%, I.V.A. (ove non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e
C.P.A.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Monza, 24/10/2025
Il Giudice dott.ssa Patrizia Fantin
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