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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/11/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Procedimento n. 2312/2019 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 2312/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto compenso e responsabilità professionale di amministratore di condominio, vertente tra:
nato a [...] il [...] e residente in [...], codice fiscale: , rappresentato e difeso, CodiceFiscale_1 come da procura rilasciata a margine dell'atto di appello, dall'avv. Vincenzo Tridico, con numero di telefax 0962.371163 e indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
Appellante
e
1 , codice fiscale , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e l.r.p.t., avv. Pantaleone Sulla, codice fiscale:
, sito in Isola di Capo Rizzuto (KR), strada statale n. 106, località C.F._2
, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Napoli, in forza di procura in calce alla CP_1 comparsa di costituzione di nuovo difensore, con numero di telefax: 0962/26331 e indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
Appellato
Conclusioni delle parti:
per il procuratore dell'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello adita, contrariis reiectis, 1. preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, sussistendo i presupposti all'uopo previsti dalla legge;
2. accogliere le doglianze dell'appellante e, per i motivi illustrati nell'atto di appello, revocare l'impugnata sentenza e, per l'effetto: a) rigettare la domanda di risarcimento per mala gestio formulata dallo nei confronti Controparte_1 del dott. b) accogliere la domanda di riconoscimento di un compenso Parte_1 ulteriore rispetto a quello pattuito per l'attività ordinaria proposta da Parte_1
liquidando in via equitativa la somma a tale titolo dovuta dall'
[...] [...]
nei confronti del medesimo;
c) condannare l'appellato alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.”
per il procuratore dell'appellato : “A) Controparte_1 preliminarmente, rigettare l'istanza di inibitoria dell'appellata sentenza per il difetto dei necessari presupposti del fumus boni iuris e/o del periculum in mora;
B) nel merito, rigettare l'interposto appello, perché inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed erroneo in diritto, per i motivi esposti nel presente atto, salvo altri, con conferma integrale dell'impugnata sentenza;
C) condannare l'appellante alla rifusione delle spese
e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario pari al 15%, C.P.A. ed IVA, come per legge.”
2 Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Crotone
Con atto di citazione ritualmente notificato il 3.12.2012 al dott. Parte_1
l' (di seguito, anche, “ ”) Controparte_1 Parte_2 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 571/2013, emesso dal Tribunale di Crotone nei suoi confronti, con il quale gli era stato intimato di pagare al la Pt_1 somma di euro 58.776,00, a titolo di compensi per l'attività di amministratore IN svolta tra il 1° ottobre 2010 e il 31 agosto 2011 - al fine di contestare, oltre che i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel merito, il fondamento del credito vantato dal convenuto e di chiedere, in via riconvenzionale, la sua condanna al risarcimento del danno per mala gestio nella misura di euro 231.781,24.
In particolare, il ha contestato, in primo luogo, l'importo del Parte_2 credito per compenso professionale spettante al rilevando che ammontava alla Pt_1 diversa somma di euro 55.241,32.
Sotto diverso profilo, ha sostenuto che il suddetto amministratore del condominio, nominato dal Presidente del Tribunale di Crotone, aveva tenuto diverse condotte irregolari ed inadempienti che avevano causato una serie di danni al condominio, nell'ambito di una gestione che, del resto, contraddicendo le direttive dell'assemblea dei condomini, aveva comportato spese eccessive e superiori alle previsioni.
In particolare, il ha lamentato, che il senza preventiva Parte_2 Pt_1 delibera dell'assemblea, aveva: a) usufruito di vitto e alloggio a spese del condominio, durante l'estate del 2009; b) preso in locazione, a spese del condominio, sempre nell'estate del 2009, un complesso immobiliare, dotato di piscina e adibito a ristorante, affidato, gratuitamente, alla gestione di un'associazione che aveva fornito pasti, a spese dell'amministrazione IN e con assegni versati sul conto corrente del Pt_1 all'equipe che curava l'animazione, all'amministratore ed ai suoi familiari;
c) delegato a terzi collaboratori funzioni di gestione del , con conseguente duplicazione Parte_2 dei costi;
nonché promosso un'opposizione a decreto ingiuntivo, senza, tuttavia, sollevare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, che il successivo amministratore aveva poi abbandonato, concludendo una transazione che aveva comportato la spesa di 22.000 euro;
d) disposto l'esecuzione di lavori straordinari non
3 urgenti e non approvati;
e) dato origine, con l'errata convocazione dell'assemblea, ad un ricorso per annullamento di delibera IN, al quale il si era opposto, ma Pt_1 che era stato accolto dal Tribunale, cosicché il aveva dovuto sopportare il Parte_2 pagamento di varie spese legali;
f) sostenuto, per conto del condominio, spese voluttuarie, acquistando un trenino per la mobilità interna, privo della documentazione necessaria e di ignota provenienza;
nonché una serie di altri beni strumentali;
g) addebitato al condominio spese telefoniche e di viaggio non autorizzate;
h) affidato attività legale e di recupero dei crediti ad un professionista scelto autonomamente e con costi eccessivi;
i) emesso, in occasione del pagamento del servizio reso dagli animatori, assegni postdatati che avevano esposto il condominio al rischio di protesto, con conseguente danno alla reputazione;
l) tenuto la contabilità del condominio in maniera del tutto irregolare. si è costituito in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta Parte_1 depositata in cancelleria il 7.3.2014, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità della domanda formulata dal opponente e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, Parte_2 riconoscendo la legittimità del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, il suo diritto a percepire l'incremento dell'I.v.a., verificatosi nelle more, ed una liquidazione del compenso spettantegli, secondo i principi di cui agli artt. 2225 e 2233
c.c.
In estrema sintesi, il convenuto opposto ha sostenuto: a) la corretta determinazione del compenso dovutogli e del credito posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo;
b) l'inammissibilità della domanda riconvenzionale del condomino, per difetto di rappresentanza processuale, in assenza di apposito mandato dell'assemblea; c)
l'infondatezza, nel merito, delle censure al suo operato di amministratore, poiché: 1) le spese di vitto e alloggio erano giustificate dalla complessità dell'incarico e dalla necessità di assicurare una presenza costante sul posto;
2) le porzioni immobiliari prese in locazione erano state destinate a supporto del servizio di animazione ed a beneficio dei condomini;
3) i servizi tecnici e di contabilità affidati a terzi collaboratori erano stati istituiti da precedenti amministratori ed il si era limitato a renderli efficienti, Pt_1 fermo restando che il servizio tecnico era stato approvato dal consiglio dei condomini e che esso aveva reso una grande utilità, tanto più in considerazione del fatto che il Pt_1 era un agronomo;
parimenti utili erano state le altre spese che gli venivano contestate come abusive, mentre il costo della transazione che aveva comportato la spesa di 22.000
4 euro era addebitabile al comportamento di altro amministratore;
4) i lavori straordinari che aveva disposto erano urgenti ed il loro costo del tutto congruo;
5) non aveva responsabilità per l'annullamento da parte del Tribunale della delibera IN del
22.8.2010, all'esito di un giudizio nel quale il si era costituito con l'avallo Parte_2 del consiglio dei condomini;
6) l'acquisto del trenino per la mobilità interna aveva garantito un servizio utile ai condomini ad un costo “irrisorio” e, in subordine, un arricchimento “senza spesa” per il condominio;
7) le spese telefoniche e di CP_1 viaggio erano giustificate in relazione alla tipologia di impegno richiesto all'amministratore; 8) l'attività legale e di recupero dei crediti ad un unico professionista, scelto autonomamente, era stata utile anche dal punto di vista economico;
9) la negoziazione degli assegni consegnati dal a garanzia del pagamento del Pt_1 servizio reso dagli animatori era stata causata dal successivo amministratore che aveva rifiutato il pagamento del servizio medesimo e, comunque, non aveva comportato alcun danno al condominio;
10) la contabilità del condominio era stata tenuta in maniera regolare.
In via riconvenzionale, il dott. ha rilevato che non aveva potuto concordare il Pt_1 compenso spettantegli negli anni 2008 e 2009 ed ha chiesto di determinare il giusto compenso dovutogli dal 18.8.2008 al 20.8.2011, in applicazione degli artt. 1710, 2225 e
2233 c.c., avendo svolto una serie di attività eccedenti i compiti di cui all'art. 1130 c.c.
Presentate le memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c., ammesse le prove con ordinanza del 17.12.2014 ed esaurita la fase istruttoria, consistita nella produzione documentale delle parti e nella escussione dei testimoni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30.4.2019, senza il deposito di comparse conclusionali.
2. La sentenza del Tribunale di Crotone, resa all'esito del giudizio di primo grado
Il Tribunale di Crotone, con sentenza n. 562/2019 del 6.5.2019, pubblicata in pari data, ha così deciso: 1) ha rigettato l'opposizione proposta dal Parte_2 confermando il decreto ingiuntivo n. 571/2013, emesso dal Tribunale di Crotone in data
11.10.2013; 2) ha rigettato la domanda di di adeguamento del Parte_1 compenso professionale spettantegli;
3) ha condannato il a corrispondere al Parte_2 la somma di euro 306,00, a titolo di I.v.a.; 4) ha condannato il a pagare al Pt_1 Pt_1
a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 216.781,24, Parte_2
5 oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi;
5) ha condannato il al Pt_1 rimborso delle spese di giudizio nei confronti del Parte_2
In primo luogo, decidendo sull'opposizione a decreto ingiuntivo (concernente il pagamento del compenso dovuto al quale amministratore del condominio), il Pt_1
Tribunale ha rilevato che: a) la pretesa dell'amministratore era fondata sulla delibera assembleare di approvazione del rendiconto che, non essendo stata impugnata, costituiva valido titolo della suddetta pretesa creditoria;
b) all'importo dovuto doveva applicarsi l'aliquota dell'I.v.a. vigente al momento del pagamento, pari ad euro 306,00; c) per altro verso, era inammissibile, perché tardiva (essendo stata proposta soltanto con la memoria di cui all'art. 183, comma sesto, n. 1 c.p.c. ), la domanda di risarcimento del maggior danno ex art. 1224, II comma, c.c. formulata dal Pt_1
Con riguardo, poi, alla domanda riconvenzionale del ha Parte_2 ritenuto: a) la legittimazione dell'amministratore in carica a proporre l'azione di responsabilità, in quanto autorizzato dalle delibere assembleari del 23.8.2012 e del
17.8.2013, che avevano espresso la volontà dei condomini di far valere la responsabilità professionale del e che erano sufficientemente determinate quanto al contenuto Pt_1 della domanda giudiziale da proporre;
b) la fondatezza, nel merito, di tale domanda, volta a far valere la responsabilità contrattuale dell'amministratore del condominio, ai sensi degli artt. 1129, 1710 e 1713 c.c., in relazione alla quale, a fronte dell'allegazione del condominio dell'inadempimento dell'amministratore, spettava a quest'ultimo dimostrare di aver adempiuto alle sue obbligazioni o che l'inadempimento non gli fosse imputabile, rilevando, in sintesi, che: b1) era privo di giustificazione l'addebito al condominio delle spese di vitto e alloggio dell'amministratore; b2) difettava l'autorizzazione assembleare, necessaria per le attività eccedenti l'ordinaria amministrazione, per la locazione dell'immobile concesso in godimento alla
” e per i contratti stipulati con collaboratori esterni;
Parte_3
b3) mancava la prova che il dott. avesse richiesto la ratifica assembleare dei Pt_1 lavori che asseriva straordinari e di urgenza, in violazione dell'art. 1135, comma 2°, c.c.;
b4) mancava l'autorizzazione all'acquisto del trenino, destinato a scopi voluttuari;
b5) erano ingiustificate le spese di viaggio e telefoniche dell'amministratore; b6) il Pt_1 era responsabile delle spese legali derivati dall'annullamento della delibera del
22.8.2010, che egli stesso aveva causato ed al quale si era opposto.
6 Il danno complessivo per il condominio è stato liquidato dal giudice in euro 216.781,24, pari alle spese irregolarmente addebitate al complesso IN, ossia: euro
5.464,51 per vitto e alloggio;
euro 6.500,00 per locazione dell'immobile; euro 64.033,97 per compensi di collaboratori;
euro 107.880,00 per lavori non autorizzati né ratificati;
euro 19.102,76 per spese legali;
euro 10.800,00 per spese di acquisto e riparazione del trenino;
euro 3.000,00 per spese di viaggio (e telefoniche). A tale somma, sono stati aggiunti rivalutazione monetaria e interessi legali compensativi, da calcolarsi secondo il criterio della devalutazione alla data dell'illecito e del ricalcolo annuale sugli importi rivalutati.
Il Tribunale, invece, ha rigettato le ulteriori richieste risarcitorie, relative al mancato contenimento dei compensi dell'avvocato incaricato di recuperare i crediti del ed al pregiudizio alla reputazione derivante dalla consegna di assegni post- Parte_2 datati, in assenza di prova concreta del danno.
Infine, il primo giudice ha escluso la fondatezza della domanda del di Pt_1 adeguamento del compenso, chiarendo che: a) l'amministratore nominato dal Tribunale non riveste la qualità di ausiliario del giudice, ma resta un mandatario dei condomini, soggetto alle delibere assembleari e remunerato secondo il compenso stabilito dall'organo assembleare, b) poiché il era subentrato al precedente amministratore Pt_1 revocato (in realtà, dimissionario: n.d.c.e.), il suo compenso doveva essere determinato per relationem in base alla delibera di nomina dell'amministratore sostituito, fermo restando che il convenuto, qualora non avesse ritenuto adeguato tale importo, avrebbe potuto rifiutare l'incarico.
Le spese di lite sono state compensate tra le parti quanto alle domande di opposizione a decreto ingiuntivo ed alla domanda riconvenzionale del mentre l'opposto è stato Pt_1 condannato a rifondere all'opponente le spese relative alla domanda di risarcimento per mala gestio, liquidate in euro 6.715,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di appello ritualmente notificato il 5.12.2019 all' Controparte_1
, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Crotone,
[...] Parte_1 lamentando: I) il mancato rilievo da parte del Tribunale della inammissibilità della
7 domanda riconvenzionale di risarcimento del danno spiegata dal Parte_2 malgrado il difetto di rappresentanza dell'attuale amministratore e, in particolare, di valida e specifica autorizzazione dell'assemblea; II) l'infondatezza, nel merito, di tale domanda riconvenzionale, ritenuta fondata dal Tribunale in violazione degli artt. 1218 e
2697 c.c., invertendo l'onere probatorio ed in assenza di dimostrazione dell'inadempimento, del danno e del nesso causale, trascurando, ulteriormente: 1) in relazione alle spese di vitto e alloggio, che non era stato previsto alcuno specifico compenso per l'amministratore e che le spese di alloggio erano funzionali all'interesse stesso del condominio a che, del resto, in relazione all'immobile utilizzato come alloggio, sottoposto a sequestro, il condominio non aveva subito alcun danno, dato che, in precedenza, non era riuscito a riscuotere le quote condominiali;
2) quanto alla spesa per la locazione stagionale di ristorante, piscina e campi sportivi, che essa era funzionale al servizio di animazione estiva deliberato dall'assemblea, la quale determinava il budget annuale, dovendosi, comunque, escludere ogni profilo di danno, avendo i condomini goduto gratuitamente dei servizi di animazione e delle strutture;
3) per quel che concerneva i compensi ai collaboratori, che: a) le spese riguardavano servizi già istituiti prima del suo incarico (servizio tecnico e contabilità); i compensi corrisposti a tecnici e consulenti rispondevano all'interesse IN, trovavano riscontro in deliberazioni del consiglio di condominio e concernevano prestazioni che non avrebbero potuto essere rese dall'appellante, per mancanza di competenze di carattere tecnico-contabile; b) le spese per la istituzione di un sito web del , dedicato ai soli condomini, per Parte_2
l'aggiornamento dell'anagrafe IN e per acquisire un parere giuridico sugli obblighi di pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani da parte dei condomini erano utili e rispondevano all'interesse del;
c) non poteva Parte_2 addebitarsi al la decisione del successivo amministratore del condominio di Pt_1 transigere la lite con la dott.ssa né ritenersi infondata l'opposizione Controparte_2 al decreto ingiuntivo ottenuto da quest'ultima per il solo fatto che il giudice avesse ritenuto non fondata su prova scritta l'opposizione; 4) per quel che concerneva, poi, i lavori straordinari non autorizzati, a) si trattava di interventi urgenti, volti a porre rimedio alla grave situazione venutasi a creare a seguito delle piogge dell'inverno del
2009 che avevano provocato c danni alle infrastrutture ed ai manufatti del complesso nonché allagamenti, smottamenti e frane;
b) il Tribunale aveva errato CP_1 nell'attribuire eccessivo peso alla mancanza delle formalità previste dall'art. 1135,
8 secondo comma, c.c.; c) era intervenuta la ratifica implicita della spesa, a seguito dell'approvazione dei bilanci da parte dell'assemblea dei condomini;
d) i costi sostenuti erano inferiori a quelli oggetto dei preventivi di spesa forniti da altre imprese in passato;
5) non era addebitabile al l'esito del giudizio avente ad oggetto l'impugnazione Pt_1 della delibera dell'assemblea IN del 22.8.2010; 6) quanto alla spesa per il trenino IN, essa era stata deliberato dal consiglio di condominio per agevolare la mobilità interna, in un'area di ampie dimensioni e con pendenze, cosicché non costituiva spesa voluttuaria, ma servizio di utilità comune;
7) le spese di viaggio e telefoniche rientravano nell'attività ordinaria di amministrazione di un complesso di vaste dimensioni e non potevano considerarsi estranee al mandato;
III) il rigetto della propria domanda riconvenzionale di adeguamento del compenso, lamentando che il
Tribunale aveva equivocato la sua domanda che non era rivolta ad ottenere la determinazione del compenso di natura ordinaria, già stabilito dall'assemblea, ma a compensare l'attività imprevista ed imprevedibile che il era stato costretto ad Pt_1 effettuare per la complessità delle problematiche della gestione IN.
L'appellante, quindi, ha chiesto che venisse inibita l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed ha concluso come sopra trascritto.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 5.2.2020, l'
[...] si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione e la conferma della decisione impugnata.
In particolare, il ribadendo e precisando, nella sostanza, le argomentazioni Parte_2 sostenute nel corso del giudizio di primo grado ed aderendo a quelle del Tribunale, ha rilevato che: I) l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall'appellato nel giudizio di primo grado fosse del tutto infondata, in quanto la delibera del 23.8.2012, con la quale l'assemblea aveva deciso di promuovere azione di responsabilità nei confronti di era del tutto valida ed efficace, in Parte_1 quanto: a) non era stata impugnata nei termini di cui all'art. 1137 c.c., sicché i vizi lamentati dal (l'asserito difetto del quorum e la presunta mancata indicazione Pt_1 dell'oggetto della delibera nell'ordine del giorno), non essendo causa di nullità della delibera, ma di mera annullabilità, non ne inficiavano la validità e l'efficacia; b) il tenore della delibera non era affatto equivoco;
c) con la successiva delibera del
17.8.2013, era stata ribadita e, in ipotesi, ratificata la decisione di promuovere un giudizio di responsabilità nei confronti dell'amministratore di condominio, cosicché il
9 Tribunale aveva correttamente riconosciuto la legittimazione dell'amministratore ad agire in giudizio;
II) la domanda di risarcimento del danno nei confronti del era Pt_1 fondata, come ritenuto dal Tribunale, in quanto: a) il consiglio dei condomini, avendo funzioni esclusivamente consultive, non poteva giustificare l'operato illegittimo dell'amministratore che, anche se di nomina giudiziaria, non disponeva di poteri gestori autonomi, ma doveva attenersi alle deliberazioni assembleari;
b) il aveva Parte_2 assolto i propri oneri di allegazione e di prova, mentre l'appellante non aveva provato di avere adempiuto le proprie obbligazioni;
c) il aveva effettuato una serie di spese Pt_1 non autorizzate e, anzi, censurate dall'assemblea, in particolare: 1) spese per vitto e alloggio per sé e i propri familiari, prendendo in locazione una villa, facendola ristrutturare e consumando pasti, a spese del condominio, che avevano comportato un danno di euro 5.464,51, correttamente riconosciuto dal Tribunale in considerazione della circostanza che il compenso di euro 42.000,00, stabilito per l'amministratore, era ampiamente congruo e non comprensivo di simili benefici personali;
2) spese relative alla locazione di un complesso comprendente piscina, campi sportivi e ristorante, poi, affidato in gestione ad una associazione, con finalità estranee all'amministrazione; 3) spese per collaboratori e consulenti tecnici per oltre 60.000,00 euro, ai quali erano stati attribuiti compiti compresi nell'incarico assunto dall'amministratore del complesso IN;
4) spese per lavori straordinari in violazione dell'art. 1135 c.c., non ratificati dall'assemblea di condominio ed affidati ad una impresa di fiducia del Pt_1 senza che ne risultasse la necessità e nemmeno l'utilità; 5) spese conseguenti all'annullamento giudiziale della delibera dell'assemblea IN del 22.8.2010, a causa di vizi di convocazione della stessa, addebitabili all'amministratore del complesso IN;
6) spese di natura voluttuaria per l'acquisto di un trenino per la mobilità interna;
7) spese per utilizzo del telefono o per i viaggi dell'amministratore; III) era infondato il motivo di appello con cui il censurava il rigetto della domanda Pt_1 riconvenzionale di adeguamento del compenso, poiché, anche se di nomina giudiziaria,
l'amministratore era pur sempre un mandatario dei condomini e doveva attenersi ai compensi determinati dall'assemblea; d'altra parte, l'appellante, conoscendo l'importo fissato (euro 42.000,00), se lo avesse ritenuto incongruo, avrebbe potuto rifiutare l'incarico, mentre, non vi era alcuna base normativa o contrattuale per un incremento ex post del corrispettivo. Ha concluso come sopra trascritto.
10 Assegnata la causa alla terza sezione della Corte di Appello, il collegio, con ordinanza del 9.6.2020, depositata in cancelleria l'11.6.2020, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.5.2020, ha accolto la richiesta di inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per importi eccedenti i 70.000,00 euro.
A seguito alla soppressione della III sezione civile della Corte d'Appello di Catanzaro, la causa è stata assegnata alla II sezione civile ed è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.6.2025.
Tale udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e, all'esito, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
Hanno presentato comparsa conclusionale e note di replica sia che Parte_1
l con le quali, in estrema sintesi, hanno ribadito Controparte_1
e ulteriormente precisato le rispettive difese, confermando le conclusioni già rassegnate.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Crotone e, dall'altro, dei motivi di impugnazione, nonché delle ragioni invocate dal appellato, appare Parte_2 opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: I) l'ammissibilità della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno spiegata dal Parte_2 nel giudizio di primo grado e, segnatamente, l'esistenza di una valida autorizzazione dell'assemblea a promuovere l'azione di responsabilità professionale nei confronti dell'ex amministratore di condominio, ritenuta dal Tribunale con decisione censurata dall'appellante (v. il primo motivo di appello;
II) la fondatezza, nel merito, di tale domanda riconvenzionale, ritenuta, in massima parte (ossia con riguardo ad una serie di spese non autorizzate dall'assemblea di condominio), dal Tribunale con valutazione censurata dall'appellante (v. il secondo motivo di appello ed i paragrafi 1-7, concernenti le singole voci di spesa, per: vitto e alloggio per l'amministratore ed i propri familiari;
locazione di un complesso comprendente piscina, campi sportivi e ristorante;
collaboratori e consulenti tecnici;
lavori straordinari;
rimborso di spese di lite conseguenti all'annullamento giudiziale della delibera dell'assemblea IN del
11 22.8.2010; acquisto di un trenino per la mobilità interna;
utilizzo del telefono o viaggi dell'amministratore); III) il fondamento della domanda riconvenzionale proposta dal nel giudizio di primo grado, con cui chiede l'adeguamento del compenso;
IV) la Pt_1 regolamentazione delle spese di lite.
Non sono oggetto del giudizio di appello, non essendo stata censura la sentenza del
Tribunale sul punto: a) il diritto del a percepire il compenso per come stabilito nel Pt_1 decreto ingiuntivo opposto, senza, peraltro, il maggiore danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2°, c.c.; b) il diritto del al risarcimento per le voci di Parte_2 danno escluse dal Tribunale.
2. Il merito del giudizio di appello
2.1. L'ammissibilità della domanda riconvenzionale del Parte_2
Con il primo motivo di impugnazione, rubricato “Inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dallo opponente ”, lamenta il Parte_2 Parte_1 mancato rilievo da parte del Tribunale della inammissibilità della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno spiegata dal nei suoi Parte_2 confronti, malgrado il difetto di rappresentanza dell'attuale amministratore e, in particolare, di valida e specifica autorizzazione dell'assemblea a promuovere il giudizio, non essendo sufficienti i poteri attribuitigli ai sensi dell'art. 1131, comma 2°, c.c.
Sostiene, in particolare, che la delibera del 23.8.2012 era invalida, perché: a) l'azione di responsabilità non era all'ordine del giorno;
b) non era stata raggiunta la maggioranza prevista dalla legge (372 condomini presenti su 761, rappresentanti solo 382,85 millesimi); c) la decisione era generica e non conteneva alcuna specificazione degli addebiti all'odierno appellante;
d) la delibera successiva del 17.8.2013, contrariamente all'assunto del Tribunale, non valeva a sanare i vizi della delibera del 23.8.2012, in mancanza di individuazione di petitum e causa petendi, facendo riferimento non già al risarcimento del danno (poi, oggetto della domanda), ma alla “restituzione”, e limitandosi a un generico invito ad agire giudizialmente per la “restituzione delle somme indebitamente spese”, tuttavia, non specificate in specie e quantità.
Il motivo non è fondato e la sentenza del Tribunale, da intendersi richiamata, deve essere, sul punto confermata, salve le precisazioni seguenti.
12 Risulta assorbente il rilievo che i lamentati vizi della delibera dell'assemblea del condominio del 23.8.2012 (alla quale, peraltro, non aveva fatto seguito l'azione giudiziale di responsabilità, ma, soltanto, una trattativa, poi non andata a buon fine, di risoluzione, in via conciliativa, delle reciproche pretese delle parti: v. la relazione dell'avv. Scaramuzza e quanto riportato nel verbale di assemblea del 17.8.2013: allegati n. 71 e n. 8 della produzione documentale dell'TO IN ), CP_1 sono stati sanati con la successiva delibera del 17.8.2013.
Non è in discussione la regolarità formale della delibera, peraltro, desumibile dal contenuto del verbale di assemblea, riunita in seconda convocazione (l'eventuale delibera dell'azione di responsabilità nei confronti del era all'ordine del giorno: Pt_1
v. il punto n. 5 che riguardava la “posizione dei precedenti amministratori e Pt_4
, richiamava la “relazione contenzioso IN allegata rendiconto Pt_1
2012/2013” e prevedeva “esame, discussione e delibere conseguenziali”; era stata raggiunta la maggioranza richiesta dall'art. 1136 c.c., nel testo applicabile).
L'appellante, come detto, contesta, piuttosto, il carattere generico della delibera, in mancanza di individuazione di petitum e causa petendi e, in particolare, delle spese di cui il pretendeva la restituzione dall'ex amministratore. Parte_2
L'argomento è, tuttavia, infondato.
Infatti, deve evidenziarsi, in primo luogo, che l'assemblea del 17.8.2013 - che, in precedenza, il 23.8.2012, all'esito della discussione relativa alla grave situazione debitoria riscontrata in relazione alla gestione degli esercizi precedenti (l'appellante era stato amministratore del da agosto del 2008 ad agosto del 2011), aveva Parte_2 deliberato di intraprendere un'azione di responsabilità nei confronti del (v. il Pt_1 verbale della delibera del 23.8.2012, allegato n. 5 della produzione documentale del di primo grado), era stata convocata proprio per discutere, tra le altre Parte_2 questioni, nuovamente, quella della vertenza con il in merito alla azione di Pt_1 responsabilità suddetta.
All'esito degli interventi di diversi condomini che si erano mostrati contrari ad una definizione in via bonaria di tale vertenza e, anzi, avevano espresso “forte censura nei confronti dell'amministrazione per l'omesso avvio dell'azione di responsabilità nei confronti del dott. , ha deliberato, all'unanimità, di rigettare “qualsiasi ipotesi di Pt_1 bonario componimento che non preveda la restituzione di tutte le somme indebitamente spese dal dott. ed ha diffidato “l'amministrazione a procedere, in mancanza, Pt_1
13 all'inizio del contenzioso” (v., in particolare, nel verbale di assemblea, allegato n. 8 della produzione del , la trattazione concernente il punto n. 5 all'ordine del Parte_2 giorno).
Tenuto conto delle circostanze suddette, appare alquanto chiaro che l'azione di responsabilità deliberata dall'assemblea del complesso IN concernesse l'attività di gestione del con particolare riferimento alle modalità di utilizzo delle Pt_1 risorse finanziarie del che erano ben note ai condomini ed all'assemblea, la Parte_2 quale: a) nella precedente delibera del 20.8.2011 (v. l'allegato n. 4 della citata produzione documentale), aveva rifiutato, all'unanimità, di approvare il bilancio consuntivo della gestione del 2009; b) con la citata delibera del 23.8.2012, aveva deciso di promuovere un'azione di responsabilità nei confronti del “per la cattiva Pt_1 gestione e i danni provocati al ed aveva rigettato, all'unanimità, Parte_2
l'approvazione del rendiconto del 2009 (v. le decisioni di cui ai punti n. 8 e n. 11 dell'ordine del giorno;
allegato. n. 5 citato); c) nel corso dell'assemblea del 17.8.2023, pur affrontando, nel medesimo punto n. 5 all'ordine del giorno, l'analoga problematica connessa alla gestione di un altro precedente amministratore, il rag. ha Pt_4 conferito apposito incarico al nuovo amministratore di condominio di ricostruire la contabilità di quest'ultima gestione e non anche di quella del (che, pertanto, era Pt_1 nota ai condomini, tanto che nelle due precedenti delibere del 2011 e del 2012 avevano rifiutato, all'unanimità, di approvare il rendiconto).
Segnatamente, l'assemblea di condominio del 17.8.2023 ha mostrato di voler far valere la responsabilità dell'odierno appellante per le spese indebitamente effettuate per conto del condominio, di cui pretendeva la restituzione. Il che esclude che non fossero individuati gli elementi essenziali dell'azione da promuovere, ossia: a) la sua natura
(responsabilità professionale dell'amministratore del condominio), b) la causa petendi
(l'avere effettuato spese indebite con oneri finanziari a carico del ) e c) il Parte_2 petitum (restituzione delle somme indebitamente spese) e, pertanto, che il nuovo amministratore del complesso IN, nel promuovere l'azione di responsabilità di cui si tratta nel presente giudizio non avesse un regolare mandato dell'assemblea, essendogli, evidentemente, demandato il compito, insieme, all'avvocato da nominare, di specificare le singole spese ritenute indebite, ossia un'attività tecnica, di natura contabile e giuridica, che l'assemblea, per sua natura, non avrebbe potuto compiere.
14 Una diversa interpretazione del mandato conferito dall'assemblea, del resto, appare in contrasto con il principio di conservazione del negozio giuridico, di cui all'art. 1367 c.c.
2.2. Il merito della domanda riconvenzionale del condominio di risarcimento del danno
Con un secondo motivo, rubricato “Infondatezza della domanda nel merito — violazione delle norme e dei principi in materia di onere della prova — difetto di motivazione in ordine alla decisione”, censura l'accoglimento nel merito della Parte_1 domanda riconvenzionale proposta dall' e volta a Controparte_1 far valere la responsabilità dell'odierno appellante, poiché fondata, secondo l'appellante, su una erronea inversione dell'onere probatorio e sull'errata valutazione della dimostrazione dell'inadempimento dell'ex amministratore di condominio, del danno e del nesso causale, con riferimento alle singole spese effettuate con le disponibilità finanziarie del condominio e ritenute abusive dal Tribunale.
Il motivo è fondato, nei limiti di seguito precisati.
Conviene trattare delle diverse tipologie delle spese separatamente.
2.2.1 Le spese per vitto e alloggio dell'amministratore del condominio
Non è fondata, in primo luogo, la censura, in relazione all'abusivo addebito al condominio di spese di vitto e alloggio, per un ammontare complessivo di euro 5.464,51, effettuate dal nell'estate del 2009. Pt_1
In particolare, l'appellante rileva, a giustificazione della spesa, che non era stato previsto alcuno specifico compenso per l'amministratore e che i condomini avevano chiesto che l'amministratore risiedesse nel villaggio durante i mesi estivi, al fine di coordinare il personale e di assicurare una pronta risoluzione dei problemi, cosicché le spese di alloggio erano funzionali all'interesse del che ha goduto di una Parte_2 prestazione professionale più intensa. Del resto, aggiunge, in relazione all'immobile utilizzato come alloggio, sottoposto a sequestro e ad amministrazione giudiziale, il non ha subito alcun danno, dato che, in precedenza, non era riuscito a Parte_2 riscuotere le quote condominiali che, invece, aveva potuto riscuotere a seguito del
15 pagamento del canone al custode giudiziario (v. il paragrafo n. 1, pagg. 17 e ss. dell'atto di appello).
Nessuno di tali argomenti giustifica le spese in questione.
In punto di fatto, risulta documentato ed è, del resto, pacifico che il con scrittura Pt_1 privata del 13.6.2009, ha preso in locazione una villetta con giardino (che era sottoposta a sequestro e, quindi, ad amministrazione giudiziaria), nel periodo compreso tra il
15.6.2009 ed il 31.8.2009, per un canone ammontante ad euro 2.000,00, oltre euro
500,00 a titolo di deposito cauzionale, con l'obbligo, peraltro, di provvedere alla ristrutturazione dell'immobile, cosicché, in esecuzione del contratto, ha versato la somma di euro 2.500,00 all'amministratore giudiziario (per canone e cauzione) ed euro
6.000,00 all'impresa, di sua fiducia, di (per spese di ristrutturazione: v. gli Parte_5 allegati n. 13 e n. 14 della produzione documentale di primo grado del ). Parte_2
Il dott. ha addebitato al condominio, inoltre, spese per il vitto e, segnatamente, Pt_1 per due pasti al giorno dal 16 al 31 luglio del 2009, un pasto al giorno per 3 persone dal
1° al 23 agosto del 2009 e due pasti al giorno per tre persone dal 24 al 30 agosto del
2009, acquistati dalla ”, per un totale di 143 pasti e di Parte_3 un costo complessivo di 1.430,00 euro (cfr. documenti n. 15 e 16 del fascicolo di primo grado dell'appellato).
Si tratta, all'evidenza, tanto nel primo quanto nel secondo caso, di spese per esigenze personali che, in assenza di un accordo relativo al rimborso, non potevano essere addebitate al condominio, dovendosi ritenere il compenso pattuito o, comunque, riconosciuto all'amministratore (euro 42.000,00 annui) comprensivo, come di regola, delle spese di vitto e alloggio.
Né l'esigenza di assicurare una presenza quotidiana nel complesso IN e di soddisfare le aspettative dei condomini giustifica, di per sé, tale spesa che, per altro verso, ha fornito beneficio esclusivamente al agevolando una prestazione Pt_1 professionale che era, comunque, dovuta e già compensata.
Quanto alla prova dell'inadempimento, del danno e del nesso di causalità, deve rilevarsi che essa è rappresentata dalla circostanza che alle finanze IN sono state sottratte somme per sostenere spese di carattere personale o, comunque, che non hanno arrecato vantaggio al , con corrispondente diminuzione patrimoniale in Parte_2 danno dell'appellato. Nessuna correlazione, né di diritto né di fatto, sussiste tra la spese per la locazione della villetta e l'incasso di oneri condominiali che erano, comunque,
16 dovuti dall'amministrazione giudiziaria in relazione ad una serie di immobili presenti nel complesso IN.
Infine, l'appellante non può lamentare la quantificazione del danno di cui si tratta, posto che, a fronte di esborsi complessivi di euro 9.930,00 (euro 8.500,00 + euro 1.430,00), è stata calcolata, come danno per il condominio, la minore somma di euro 5.464,51, valorizzando, con evidente valutazione favorevole al la circostanza che, nel Pt_1 rendiconto della gestione del 2009, la spesa per “l'alloggio dell'amministratore” è stata calcolata, sulla base di non chiarite operazioni contabili, in misura pari ad € 4.034,51
(anziché ad euro 8.500,00 o euro 8.000,00 al netto del deposito cauzionale: v. l'allegato n. 12 della produzione documentale del , pag. 19). Parte_2
2.2.2. Le spese per la locazione dell'immobile concesso in godimento alla
[...]
” Parte_3
si duole del mancato riconoscimento della legittimità della spesa per la Parte_1 locazione stagionale di una porzione immobiliare, costituita da una piscina, due campi sportivi e da altre aree di pertinenza, pari ad euro 6.500,00 (ossia al canone pagato alla proprietaria dell'immobile), non avendo il primo giudice motivato in ordine alla quantificazione della somma, non essendo stato dimostrati i presupposti della sua responsabilità (inadempimento, danno e nesso di causalità) e trattandosi di spesa funzionale al servizio di animazione estiva deliberato dall'assemblea, la quale, del resto, determinava il budget annuale gestito in autonomia dall'amministratore del complesso IN, dovendosi, comunque, escludere ogni profilo di danno, avendo i condomini goduto gratuitamente dei servizi di animazione e delle strutture (v. il paragrafo n. 2, pagg. 21 e ss. dell'atto di appello).
Anche in questa parte, il motivo di appello non è fondato.
Premesso che è pacifico che la spesa di cui si tratta non sia stata appositamente autorizzata dall'assemblea di condominio, essa non rientra nemmeno tra quelle ordinarie, autorizzate con il bilancio preventivo.
Segnatamente, non rientra tra quelle per “Animazione”, innanzi tutto, perché non classificabile come tale e, del resto, nel rendiconto della gestione IN dell'anno 2009, è stata classificata dal tra le “Spese varie e minute” (v. il Pt_1 progressivo n. 991, pag. 10 del documento citato, allegato n. 12 della produzione
17 documentale del ), che erano state preventivate, nel complesso, per euro Parte_2
1.500,00 e che hanno registrato, a consuntivo, un disavanzo negativo di ben 27.808,75 euro (v. pag. 2 del rendiconto;
mentre sarebbe stato compito dell'amministratore contenerle nel limite previsto).
Che l'assemblea di condominio non abbia autorizzato tale tipo di spesa, nemmeno implicitamente (nella generica previsione delle spese per “Animazione”), si desume dal confronto tra il contenuto del bilancio preventivo per il 2009 predisposto nel 2008 dall'allora amministratore del (v. allegato n. 5 della produzione Parte_2 documentale del nel procedimento per decreto ingiuntivo) e la decisione di Pt_1 approvazione del suddetto bilancio preventivo da parte dell'assemblea (v. il verbale dell'assemblea di condominio del 10.8.2008, allegato n. 4 della produzione documentale citata), da cui emerge che la spesa (che era stata indicata in euro 92.700,00 dall'amministratore, divisa in specifiche sottovoci) è stata approvata per euro 70.000,00, ossia per la somma corrispondente alla sola voce “Contratto animazione”. D'altra parte, nemmeno nelle altre sottovoci predisposte dall'amministratore (“1^ colazione animatori”; “pasti animatori Luglio/Agosto”; “Varie per animatori: Lavanderia,
Medaglie, Coppe”), era prevista alcuna spesa per piscina, campi sportivi e simili.
Il che consente di escludere, contrariamente all'assunto dell'appellante, che l'amministratore di condominio avesse piena discrezionalità nell'impiegare la somma stanziata, essendo vincolato alla destinazione indicata nei documenti citati.
In secondo luogo, dalla prova testimoniale è emerso che i beni presi in locazione non sono stati destinati esclusivamente al servizio di animazione, ma soltanto la piscina ed il campo di calcio a cinque sono stati utilizzati - di fatto (ossia senza che risulti uno specifico accordo con l'amministratore del condominio né un ordine di servizio dello stesso) e peraltro solo in parte (la piscina per alcune ore al giorno, il campo di “calcetto” in maniera occasionale) - nell'ambito di tale servizio (v. le deposizioni di
[...]
e di , mentre l'area circostante è Testimone_1 Testimone_2 stata lasciata, gratuitamente, alla ” che la ha adibita a Parte_3 ristorante (cfr., in particolare, la deposizione testimoniale di e di Testimone_3
). Testimone_4
Né il presunto vantaggio per i condomini che, in parte, hanno usufruito della piscina e del campo di “calcetto” e, indirettamente, del servizio di ristorazione giustifica la spesa non debitamente autorizzata, in quanto si tratta di spese voluttuarie e, comunque, non
18 essenziali (ossia non necessarie) per il godimento dei beni comuni, in relazione alle quali la mancata previsione di spesa da parte dell'assemblea costituisce un implicito divieto della stessa (sulla esclusiva competenza dell'assemblea di condominio a valutare l'opportunità della spesa effettuata dall'amministratore, v., ad esempio, Cass., sez. II, n.
14197/2011; sez.
6-II, n. 15702/2020; n. 5062/2020).
Ragionando diversamente, ai condomini potrebbero essere imposte dall'amministratore spese voluttuarie o, comunque, non essenziali al godimento dei beni comuni, senza alcuna possibilità di valutarne l'opportunità in sede di assemblea, in violazione delle regole di funzionamento del condominio e di ripartizione di competenze tra i vari organi.
Il che vale, a maggior ragione, nel caso in esame, in cui l'amministrazione IN doveva affrontare una grave ed annosa problematica di disavanzo finanziario che, in verità, avrebbe dovuto indurre ad altre valutazioni un amministratore prudente (cfr., su tale grave situazione economica e finanziario del tutti i verbali Parte_2 di assemblea di condominio in atti e già citati).
Quanto alla prova dell'inadempimento, del danno e del nesso di causalità, deve rilevarsi che essa è rappresentata dalla circostanza che alle finanze IN sono state sottratte somme per sostenere spese non necessarie, con corrispondente diminuzione patrimoniale in danno dell'appellato.
Infine, la quantificazione del danno si desume dall'importo del canone di locazione pagato (euro 6.500,00), voce iscritta tra le spese nell'ambito del rendiconto o consuntivo dell'anno 2009, come già detto.
2.2.3. Il compenso per collaboratori e professionisti
L'appellante lamenta il risarcimento del danno disposto in favore dell'
[...]
, per l'ammontare di euro 64.033,97, in relazione ai compensi Controparte_1 pagati ai suoi collaboratori, sul presupposto, censurato come errato, che non fossero dovuti dal condominio, poiché non autorizzati dall'assemblea.
Segnatamente, a questo proposito, eccepisce la mancata motivazione circa la quantificazione della somma, il difetto dei presupposti della sua responsabilità
(inadempimento, danno e nesso di causalità) e rileva che: a) le spese riguardavano servizi già istituiti prima del suo incarico (servizio tecnico e contabilità), mentre il si era limitato a renderli più efficienti;
i compensi corrisposti a tecnici e Pt_1
19 consulenti rispondevano all'interesse IN, trovavano riscontro in deliberazioni del consiglio di condominio e concernevano prestazioni che non avrebbero potuto essere rese dall'appellante, per mancanza di competenze di carattere tecnico-contabile; b) le spese per la istituzione di un sito web del condominio, dedicato ai soli condomini, quelle per l'aggiornamento dell'anagrafe IN e quelle per acquisire un parere giuridico sugli obblighi di pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani da parte dei condomini erano state utili e rispondevano all'interesse del condominio;
c) non poteva addebitarsi al la decisione del successivo Pt_1 amministratore del condominio di transigere la lite con la dott.ssa Controparte_2
(la quale era stata nominata nel corso delle passate gestione ed aveva svolto attività tecnico-contabile per conto del condominio) né poteva ritenersi infondata l'opposizione dell' al decreto ingiuntivo ottenuto da Controparte_1 quest'ultima, per il solo fatto che il giudice l'avesse ritenuta non fondata su prova scritta, ma prima che fosse compiuta l'istruttoria.
Il motivo è, in parte, fondato.
Deve premettersi che il Tribunale ha addebitato al giudicandole non autorizzate, Pt_1 le seguenti spese di collaborazione tecnica: 1) euro 10.231,11, pagata al geom. Parte_6
per il controllo dell'attività edilizia all'interno del villaggio;
2) euro 7.475,60,
[...] pagata all'arch. per la medesima attività; 3) euro 11.131,68, pagata al Persona_1 dott. per la consulenza fornita per la predisposizione del bilancio CP_3 preventivo e di quello consuntivo per l'anno 2009; 4) euro 2.486,00, pagata all'arch.
per la realizzazione e la gestione di un “sito internet” del complesso Persona_2 IN;
5) euro 2.750,00, pagata a per l'acquisizione e l'aggiornamento dei dati Parte_7 relativi al nuovo programma informatico;
6) ed euro 1.000,00, pagata a Persona_3 per la medesima attività; 7) euro 3.790,40, pagata all'avv. Vincenzo Tridico per
[...]
l'aggiornamento dell'anagrafe IN;
8) euro 2.665,18, pagata all'avv. Tridico per redigere un parere di diritto, in merito al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
9) euro 22.500,00, pagata alla dott.ssa , a Controparte_2 titolo di transazione in ordine alla vertenza giudiziaria concernente l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla stessa per il pagamento di compensi professionali.
Con riguardo a tale ultima spesa (euro 22.500,00, pagata alla dott.ssa CP_2
, a titolo di transazione), il motivo di appello è fondato, mancando la prova di un
[...]
20 inadempimento del e, in genere, del nesso di causalità tra la sua condotta ed il Pt_1 danno lamentato dall' . Controparte_1
In effetti, per quello che può evincersi dalla documentazione prodotta alle parti (cfr., in particolare, gli allegati n. 43-46 della produzione documentale di primo grado del
, il dott. ha deciso, quale amministratore del complesso Parte_2 Pt_1 IN, di non pagare, con riferimento all'anno 2009, il compenso preteso dalla dott.ssa (che aveva ricevuto un incarico di collaborazione tecnica negli anni CP_2 precedenti), ritenendo che, nell'anno in questione (2009), non avesse svolto alcuna attività professionale a vantaggio del condominio e che, sotto altro profilo, vi fosse stato un legittimo recesso e, comunque, un accordo in tal senso con la stessa.
La circostanza che, presentata opposizione al decreto ingiuntivo durante l'amministrazione del (nella quale si sosteneva che il contratto con la Pt_1 CP_2 fosse stato oggetto di apposita disdetta, che l'opposta aveva taciuto, in violazione del principio di buona fede, l'esistenza di una clausola di rinnovo tacito e che, comunque, gli importi pretesi erano eccessivi: v. l'allegato n. 43), il giudice, nella fase preliminare del giudizio, abbia ritenuto l'opposizione non fondata su prova documentale (v.
l'allegato n. 45), non esclude che tale prova potesse essere data nel corso del giudizio, tramite i mezzi istruttori di natura orale (deposizione dei testimoni;
interrogatorio formale della parte opposta), cosicché la decisione del nuovo amministratore di addivenire ad una transazione con la dott.sa (v. l'allegato n. 46) non costituisce CP_2 sufficiente prova del danno, per la quale sarebbe stato necessario comprovare che la causa non avrebbe potuto avere che esito sfavorevole al , circostanza rimasta Parte_2 sfornita di prova (peraltro, anche in tale evenienza, il danno sarebbe stato rappresentato non già dall'intera somma pagata a titolo di transazione, ma, al più, dalla differenza tra tale somma ed il compenso, pari ad euro 18.720,00, preteso dalla ). CP_2
Con riguardo, invece, alle altre spese, il motivo di impugnazione deve considerarsi fondato, limitatamente all'importo complessivo di 20.000,00 euro, che il era Pt_1 autorizzato a spendere per “Spese professionali”, sulla base del bilancio preventivo dell'anno 2009 (v. l'allegato n. 12, pag.2, della produzione documentale del condominio;
nonché il verbale del 10.8.2008 di approvazione del bilancio preventivo ed il documento contabile allegato allo stesso: documenti n. 4 e n. 5 della produzione documentale del nel procedimento monitorio). Tale previsione di bilancio, infatti, autorizzava Pt_1
l'amministratore, nel limite di 20.000 euro, a spese di collaborazione tecnica e
21 professionale nell'interesse del e, del resto, l'obiettiva complessità della Parte_2 gestione, anche sotto il profilo contabile, rendeva tale spesa del tutto giustificata.
Al contrario, avendo l'assemblea dell'insediamento IN stabilito il limite di
20.000,00 euro per tale tipologia di spese, ha implicitamente vietato il superamento del budget attribuito all'amministratore, rendendo abusiva (o, se si preferisce, non autorizzata) la spesa eccedente.
Né la giustificazione della spesa può trarsi dal presunto vantaggio per il , Parte_2 poiché, non trattandosi di spese di cui è dimostrato il carattere di imprescindibilità e di necessità (ma, a tutto concedere, la mera utilità), sarebbe stato necessario, a tal fine, ottenere l'autorizzazione o la ratifica dell'assemblea che avrebbe dovuto valutarne l'opportunità, anche in rapporto alla disponibilità di risorse finanziarie ed alla necessità di procurare la provvista. Ritenendo diversamente, come già illustrato, sarebbe consentita la violazione delle regole di funzionamento del e di ripartizione Parte_2 di competenze tra i vari organi.
Tale considerazione vale, a maggior ragione, sia per la spesa di euro 2.486,00 (pagata all'arch. ), per la realizzazione e la gestione di un “sito internet” del Persona_2 complesso IN;
sia per le spese di euro 2.750,00, pagata a , e di Parte_7 euro 1.000,00 pagata a per l'acquisizione e l'aggiornamento dei dati Persona_3 relativi al nuovo programma informatico, anche volendo prescindere dalla circostanza, allegata dal condominio, che il dopo la cessazione dell'incarico, si sarebbe Pt_1 rifiutato di fornire le chiavi telematiche di accesso.
La circostanza che il consiglio dei condomini, organo meramente consultivo (v. il regolamento del condominio: allegato n. 9 della produzione documentale di quest'ultimo), abbia avallato le decisioni dell'amministratore di condominio non lo esime da responsabilità, potendosi, al più, ipotizzare una responsabilità solidale con i membri di tale organo.
Anche in questo caso, la prova dell'inadempimento, del danno e del nesso di causalità si evince dalla circostanza che le finanze condominiali sono state utilizzate per sostenere spese non necessarie, con corrispondente diminuzione patrimoniale in danno dell'complesso IN appellato.
Infine, la quantificazione del danno si desume dall'importo delle spese suddette.
Ne consegue, in definitiva, che, non essendo addebitabili al la spesa di euro Pt_1
22.500,00 per la transazione con la e quelle per spese di collaborazione fino ad CP_2
22 euro 20.000,00, l'appellante risponde del danno nella misura eccedente, pari ad euro
21.533,97 (euro 64.033,97 – euro 22.500,00 – euro 20.000,00).
2.2.4. Le spese per lavori straordinari non autorizzati
L'appellante lamenta, ulteriormente, la condanna al risarcimento del danno disposto in favore dell'TO IN , per l'ammontare di euro 107.880,00, CP_1 per lavori straordinari ed urgenti, eseguiti nel 2009 su incarico del dott. ma non Pt_1 autorizzati né ratificati dall'assemblea di condominio, rilevando sia la omessa motivazione sulla quantificazione del danno sia il difetto dei presupposti della sua responsabilità (inadempimento, danno, nesso di causalità).
In particolare, sostiene, in sintesi, che il Tribunale non abbia valutato che: a) si trattava di interventi urgenti, volti a porre rimedio alla grave situazione venutasi a creare a seguito delle piogge dell'inverno del 2009 che avevano provocato colate di fango ed avevano causato danni alle infrastrutture ed ai manufatti del complesso IN, nonché allagamenti, smottamenti e frane;
b) non si poteva attribuire maggiore peso alla mancanza delle formalità previste dall'art. 1135, secondo comma, c.c., piuttosto che alla necessità di affrontare la problematica;
c) era intervenuta una ratifica implicita della spesa, a seguito dell'approvazione dei bilanci da parte dell'assemblea dei condomini;
d)
i costi sostenuti, a seguito dell'affidamento dei lavori alla impresa di Parte_5 erano inferiori a quelli oggetto dei preventivi di spesa forniti da altre imprese (v. il paragrafo dell'atto di appello intitolato “Con riferimento ai lavori straordinari ed urgenti”, pagg. 33 e ss.).
Il motivo è solo parzialmente fondato.
Deve premettersi che, come è pacifico e documentato (v. la documentazione richiamata dalle parti ed i verbali di assemblea di condominio nel corso degli anni, anche precedenti e successivi alla gestione del dott. su cui v., da ultimo, la produzione Pt_1 documentale di quest'ultimo, allegata alla memoria di cui all'art. 183, comma 6°, n. 2
c.p.c): I) le problematiche connesse ad allagamenti, smottamenti e frane all'interno dell'TO IN e, segnatamente, alla esistenza di un CP_1 movimento franoso del c.d. costone che sovrasta il terreno sul quale è stato costruito il complesso turistico di cui si tratta esistevano sin da prima del 2009 e sono perdurate successivamente, presentando aspetti tecnici (edilizi ed urbanistici, geologici,
23 idrogeologici), giuridici (responsabilità e competenza del condominio e dei singoli proprietari di aree) e finanziari alquanto complessi, II) le opere di pulizia, sistemazione urbanistica e manutenzione straordinaria disposte dal dott. nel corso del 2009 Pt_1
(segnatamente, dalla primavera a seguire) sono evidenziate, in maniera alquanto precisa, nella documentazione raccolta nell'allegato n. 80 della sua produzione (si tratta di un intero faldone di 173 pagine, contenente relazioni tecniche e fotografie sugli interventi eseguiti); III) tali lavori sono stati affidati all'impresa edile di non sono Parte_5 stati preventivamente autorizzati dall'assemblea di condominio né risultano mai ratificati
(dai verbali dell'assemblea di condominio dell'agosto del 2009 e dell'agosto del 2010 si evince che la loro ratifica non è stata sottoposta alla valutazione dei condominio: v. allegati n. 11 e n. 54 della produzione del condominio;
viceversa, è stata richiesta la ratifica nel corso dell'assemblea dell'agosto del 2011, ma l'esame della questione è stata rinviata: v. allegato n. 4, ordine del giorno n. 2) e, con le successive delibere degli anni
2012 e 2013, l'assemblea di condominio ha rifiutato la ratifica dell'operato dell'amministratore ed, anzi, ha promosso l'azione di responsabilità nei suoi confronti:
v. gli allegati n. 5 e n. 8) ; IV) il pagamento dei lavori al è avvenuto a seguito Pt_5 della emissione di n. 5 di fatture, di cui le prime quattro riguardano i lavori eseguiti fino al luglio del 2009, la quinta i lavori eseguiti ad ottobre, novembre e dicembre del 2009
(v. i documenti allegati ai numeri 47-51 della produzione documentale di primo grado dell'TO ). Controparte_1
Premesso questo e richiamata la documentazione citata, ritiene la corte che debba escludersi il risarcimento del danno lamentato dall'insediamento IN, con riferimento alle spese concernenti i lavori seguiti fino a luglio del 2009, poiché la situazione di emergenza venutasi a determinare nel corso dei primi mesi dell'anno aveva reso necessario predisporre opere di pulizia e di sgombero dal fango delle strade, dei canali di scolo e delle aree ricoperte di fango, la cui presenza impediva o rendeva estremamente disagevole il godimento dei beni comuni ed il transito dei condomini attraverso le strade di comunicazione tra i vari lotti.
Non è il motivo ostativo alla esclusione di un danno risarcibile per il condominio la circostanza obiettiva che il violando il disposto dell'art. 1135 c.c., non abbia Pt_1 sottoposto le spese in questione alla assemblea del complesso IN, convocata nell'agosto del 2009, né che tali spese non siano state successivamente ratificate dall'organo assembleare.
24 Tale argomento, in effetti, è recessivo rispetto alla constatazione, non solo della utilità, ma della necessità delle opere in questione che il avrebbe dovuto, Parte_2 comunque, effettuare e che non avrebbe potuto ulteriormente procrastinare, atteso che si tratta di un complesso con evidente vocazione e destinazione turistica, goduto dai condomini, essenzialmente, nel periodo estivo, cosicché le opere di ripristino della viabilità e di pulizia fatte eseguire dal fino al luglio del 2009 hanno consentito di Pt_1 usufruire degli immobili nel suddetto periodo estivo. Sotto altro profilo, non è dimostrato un danno economico per il condominio, ipoteticamente correlato ha fatto che l'amministratore, odierno appellante, si sia rivolto ad una impresa di sua fiducia, senza valutare la possibilità di acquisire altri preventivi di spesa che, sempre in ipotesi, avrebbero potuto consentire un risparmio.
In effetti, da un lato, deve rilevarsi che il ha prodotto alcuni preventivi di spesa Pt_1 relativi a singole opere che, in effetti, sembrano formulati su valori delle prestazioni offerte superiori a quelli sostenuti per pagare l'impresa di (v. i documenti Parte_5 di cui all'allegato n. 33 della sua produzione documentale); dall'altro, era onere del allegare e dimostrare l'incongruenza della spesa effettivamente sostenuta. Parte_2
In definitiva, pur avendo l'amministratore del complesso IN agito al di fuori dei suoi poteri e, quindi, commesso un illecito, non vi è prova che abbia causato un danno al o, più precisamente, il danno economico causato al Parte_2 Parte_2
(pari alla spesa dei lavori) risulta compensato dal vantaggio arrecatogli con i lavori medesimi.
Valutazione del tutto diversa, invece, deve effettuarsi in ordine alle spese di sistemazione urbanistica effettuate nei mesi successivi e, segnatamente, tra l'ottobre del dicembre del 2009.
Infatti - fermo restando che si tratta di opere non autorizzate, sebbene ve ne fosse stata la possibilità, indicandole nell'ordine del giorno dell'assemblea IN convocata per l'agosto del 2009, né successivamente ratificate - non emerge la prova né della loro necessità né quella della loro utilità, dato che dai verbali delle assemblee tenutesi successivamente, ossia nel 2010 e negli anni seguenti, si evince, come accennato, che la problematica alla quale il ha cercato di porre rimedio con le opere in questione Pt_1
(eseguite tra ottobre e dicembre del 2009), peraltro, senza richiedere l'autorizzazione dell'assemblea, non solo non è stata risolta, ma si è ulteriormente aggravata, tanto che era stata ipotizzata l'esecuzione di un progetto di opere per il valore di circa 9.500.000 o,
25 quanto meno, la realizzazione di una “trincea drenante” per circa 500.000 euro (v. il verbale di assemblea del 22.10.2010 e che, successivamente, sono stati disposti dal nuovo amministratore altri incarichi progettuali ed approfondimenti di natura tecnica e lavori di sistemazione (v. la produzione documentale dell'TO IN
Praialonga allegata alla memoria di cui all'art. 183, comma 6°, n. 2 c.p.c.).
In tale contesto, non vi è prova che le opere eseguite su incarico del dott. Pt_1 nell'autunno e nell'inverno del 2009, peraltro, senza alcun avallo dell'assemblea, abbiano apportato utilità al complesso IN che, per come appare emergere dalla documentazione citata, ha dovuto programmare interventi ben più complessi che, evidentemente, l'assemblea di condominio avrebbe potuto decidere sin dall'estate del
2009, se fosse stata interessata dall'amministratore, evitando duplicazioni di spese.
In altri termini, a differenza delle opere fatte seguire fino all'estate del 2009 (che apparivano necessarie per consentire ai condomini di godere nell'estate medesima del complesso IN: v., anche, l'allegato n. 28 della produzione documentale de
, quelle successive, eseguite nell'autunno nell'inverno del 2009, non trovano Pt_1 giustificazione, non sussistendo la medesima esigenza di garantire, in tempi brevi,
l'accesso ed il godimento di beni per lo più fruiti nella stagione estiva, cosicché la relativa spesa - non supportata da indagini tecniche approfondite (come sarebbe stato necessario) ed anche alla luce del fatto che le opere non hanno per nulla risolto la problematica - non ha apportato concreta ed apprezzabile utilità al , costretto Parte_2
a intervenire, successivamente, programmando nuove spese per indagini di natura idrogeologica ben più complesse e conseguenti opere di sistemazione.
Ne consegue che il danno da risarcire all'TO IN deve CP_1 essere limitato alle spese per le opere non autorizzate dall'assemblea né successivamente ratificate, eseguite da ottobre a dicembre del 2009, pari ad euro 29.580,00 (v. la fattura di cui all'allegato n. 51 della produzione documentale di primo grado del complesso IN appellato).
2.2.5. Le spese legali per il giudizio di impugnazione della delibera dell'assemblea IN del 22.8.2010.
L'appellante censura la pronuncia di condanna al risarcimento del danno nei suoi confronti anche in relazione alle spese legali, pagate dall'TO IN
26 Praialonga, per il giudizio di impugnazione della delibera dell'assemblea IN del 22.8.2010, accolta per un vizio di convocazione eccepito da soggetto intervenuto e diverso dagli originari ricorrenti e benché il consiglio dei condomini avesse espresso parere favorevole alla costituzione in giudizio per resistere alla impugnazione. Lamenta, anche in questo caso, altresì, la mancanza di motivazione sulla quantificazione del danno ed il difetto dei presupposti della sua responsabilità (v. il paragrafo “Con riferimento all'annullamento della delibera del 22.8.2010”, pagg. 39-41 dell'atto di appello).
Il motivo, sul punto, non è fondato, poiché la delibera dell'assemblea IN del
22.8.2010 è stata annullata per un chiaro vizio di convocazione addebitabile a colpa dell'amministratore del condominio, cosicché il pagamento delle spese di lite è conseguenza di tale sua condotta. Il danno è costituito dalla diminuzione patrimoniale conseguente a tali spese.
2.2.6. Le spese per l'acquisto ed il funzionamento del “trenino”
La condanna al risarcimento del danno viene contestata dal anche con riguardo Pt_1 alla spesa sostenuta per l'acquisto ed il funzionamento del “trenino”, utilizzato per la mobilità dei condomini all'interno del “villaggio Praialonga”.
L'appellante, in sintesi, si duole, oltre che della mancanza di motivazione sulla quantificazione del danno (euro 10.800,00), del fatto che il Tribunale non abbia valutato che la spesa era stata approvata dal consiglio di condominio per agevolare la mobilità interna, in un'area di ampie dimensioni e con pendenze, cosicché non costituiva spesa voluttuaria, ma servizio di utilità comune (v. il paragrafo “Con riferimento all'acquisto del trenino”, alle pagg. 41-44 dell'atto di impugnazione).
Il motivo è infondato.
Premesso che è pacifico che la spesa di cui si tratta non sia stata appositamente autorizzata dall'assemblea di condominio, deve rilevarsi che l'approvazione da parte del consiglio dei condomini, organo meramente consultivo (v. il regolamento di condominio, allegato n. 9 della produzione documentale dell'TO IN
), non esclude la responsabilità dell'amministratore del . CP_1 Parte_2
Si tratta di spesa per l'acquisto di un bene privo della documentazione amministrativa necessaria per l'utilizzo lecito (v. l'allegato n. 62 della produzione documentale del
), acquistato per l'istituzione di un servizio di trasporto non previsto e, Parte_2
27 quindi, di una innovazione non deliberata dall'assemblea che non si giustifica nemmeno per il presunto vantaggio per i condomini che ne hanno usufruito, in quanto di natura voluttuaria e, comunque, non essenziale (ossia non necessaria) per il godimento dei beni comuni, la cui opportunità o meno, tanto più in una situazione di conclamata crisi finanziaria del complesso IN, era rimessa alla esclusiva competenza dell'organo assembleare (cfr. la giurisprudenza già richiamata sulla competenza dell'assemblea a valutare l'opportunità delle spese).
Quanto alla prova dell'inadempimento, del danno e del nesso di causalità, deve rilevarsi che essa è rappresentata dalla circostanza che alle finanze IN sono state sottratte somme per sostenere spese non necessarie, con corrispondente diminuzione patrimoniale in danno dell'appellato.
Infine, la quantificazione del danno si desume dall'importo del prezzo di acquisto (euro
3.000,00: v. l'allegato n. 61) e dal costo di ripristino (euro 7.800,00: v. allegato n. 63), voci iscritte tra le spese nell'ambito del rendiconto o consuntivo dell'anno 2009.
2.2.7. Le spese di viaggio e di telefono
Al paragrafo n. 7 dell'atto di appello (“Con riferimento al rimborso delle spese telefoniche e di viaggio”), censura la condanna al risarcimento del Parte_1 danno, per l'importo di euro 3.000,00, in relazione al rimborso in suo favore di spese di viaggio e telefoniche, sostenendo che tali spese rientravano nell'attività ordinaria di amministrazione di un complesso di vaste dimensioni e non potevano considerarsi estranee al mandato.
La censura non è fondata.
In punto di fatto, risulta documentato (v. il rendiconto dell'anno 2009, allegato n. 12 della produzione documentale dell'TO IN Praialonga, pagg. 6 e 12; nonché le fatture di cui agli allegati n. 68 e n. 69) ed è, del resto, pacifico che il dott. ha disposto il rimborso in suo favore di spese per carburante (euro 2.000,00) e per Pt_1 telefono (euro 1.000,00), in assenza di apposita previsione della relativa spesa da parte dell'assemblea di condominio (nel bilancio di previsione del 2009, in corrispondenza della voce “rimborso spese amministratore” viene indicato il numero zero).
Si tratta di spese per esigenze personali che, in assenza di un accordo relativo al rimborso, non potevano essere addebitate al condominio, dovendosi ritenere il compenso
28 pattuito o, comunque, riconosciuto all'amministratore (euro 42.000,00 annui) comprensivo di tali tipologie di spese.
Ad ogni modo, si tratta di spese non adeguatamente documentate (v. le due fatture, allegati n. 68 e 69 della produzione documentale del , in cui le spese sono Parte_2 state autoliquidate dal dott. forfetariamente). Pt_1
Quanto alla prova dell'inadempimento, del danno e del nesso di causalità, deve rilevarsi che essa è rappresentata dalla circostanza che alle finanze IN sono state sottratte somme per sostenere spese di carattere personale o, comunque, non rimborsabili, con corrispondente diminuzione patrimoniale in danno dell'appellato.
Infine, la quantificazione del danno corrisponde all'importo dell'illecito rimborso.
2.2.8. Valutazioni conclusive sul secondo motivo di appello
Tenuto conto di quanto sopra esposto, il parziale accoglimento del secondo motivo di appello comporta la riduzione della misura della condanna del al risarcimento del Pt_1 danno nei confronti dell' da euro 216.781,45 ad Controparte_1 euro 95.981,24 (pari alla somma di euro 5.464,51; euro 6.500,00; euro 21.533,97; euro
29.580,00; euro 19.102,76; euro 10.800,00; euro 3.000,00). Su tale somma devono calcolarsi rivalutazione monetaria ed interessi compensativi nella misura legale, per come stabilito dal Tribunale, con decisione rimasta incensurata.
2.3. La domanda riconvenzionale di sul diritto ad un Parte_1 maggiore compenso
Con il terzo motivo di impugnazione, rubricato “Elementi di fatto e di diritto fondanti la domanda riconvenzionale spiegata in 1° grado dall'odierno appellante che qui si ripropone”, il dott. censura il rigetto della propria domanda riconvenzionale di Pt_1 adeguamento del compenso, lamentando che il Tribunale abbia equivocato sul contenuto di tale domanda, la quale non era rivolta ad ottenere la determinazione del compenso di natura ordinaria, già stabilito dall'assemblea, ma a compensare l'attività imprevista ed imprevedibile che il era stato costretto ad effettuare per la complessità delle Pt_1 problematiche della gestione IN.
29 A tale fine, l'appellante illustra le numerose problematiche della gestione IN che aveva trovato al momento del suo incarico e le attività compiute per porvi rimedio
(situazione debitoria pregressa, quote condominiali non riscosse, aggiornamento della l'anagrafica IN, abusivismo edilizio, messa in sicurezza di una strada oggetto di ordinanza del Comune di Isolo Capo Rizzuto;
dissesto idrogeologico;
misuratori di consumo dell'energia elettrica), affermando, in estrema sintesi, che esse giustificavano un adeguamento del suo compenso.
Il motivo non è fondato.
Tralasciando la circostanza che una parte dell'attività dell'amministratore è stata svolta di sua iniziativa, in violazione delle competenza dell'assemblea, arrecando, come si è detto, danno al condominio, deve osservarsi che, come è stato chiarito in giurisprudenza,
l'attività dell'amministratore, connessa e indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dalle attribuzioni ex art. 1130 c.c., deve presumersi remunerata dal compenso stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa, potendo tuttavia l'assemblea dei condomini riconoscere, con una specifica delibera e anche in sede di approvazione del rendiconto, un compenso aggiuntivo al fine di remunerare un'attività straordinaria, nel caso in cui non si ritenga sufficiente il compenso forfettario in precedenza determinato (cfr., da ultimo. Cass., sez. II, n. 14428/2025).
Nel caso in esame, l'attività di gestione del dott. per quanto molto impegnativa e Pt_1 complessa, rientra nell'attività amministrativa di cui all'art. 1130 c.c. e, pertanto, deve ritenersi remunerata dal compenso previsto (di per sé non modesto) di euro 42.000,00, senza che l'assemblea di condominio abbia deliberato un compenso aggiuntivo.
3. Le spese di lite
La parziale riforma della sentenza del Tribunale comporta una nuova valutazione in ordine al regime delle spese del giudizio di primo grado.
La valutazione dell'esito finale della controversia (rigetto dell'opposizione dell' al decreto ingiuntivo concernente il credito Controparte_1 per il compenso “ordinario” spettante al accoglimento della domanda Pt_1 riconvenzionale di risarcimento del danno del condominio nella misura di euro
95.981,24; rigetto della domanda riconvenzionale del volta ad un compenso Pt_1
30 aggiuntivo) induce a compensare per metà le spese del giudizio di primo grado e di quello di appello, rimanendo la restante metà a carco del in virtù della prevalente Pt_1 soccombenza.
Peraltro, applicando i parametri medi della tariffa forense (d.m. n. 55/2014), rapportati all'entità della condanna (ossia con riferimento allo scaglione delle cause di valore compreso da euro 52.001,00 ad euro 262.000,00), la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado in favore dell' IN CP_1 CP_1 coincidono, una volta operata la compensazione per la metà, con quelle liquidate dal
Tribunale, ossia in euro 6.715,00 (euro 2.340,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 5.400,00 per la fase di trattazione ed euro 4.050,00 per la fase decisoria;
il totale, pari ad euro 13.430,00, è compensato per la metà), oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.).
Quanto alle spese del giudizio di appello, devono applicarsi i parametri medi della tariffa forense (d.m. n. 55/2014, per come modificato con d.m. n. 147/2022), per le cause di valore compreso da euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), fatta eccezione per la fase di trattazione/istruttoria, tenuto conto del limitato impegno richiesto nello svolgimento della relativa attività professionale (l'attività istruttoria si è limitata ad una nuova valutazione delle prove documentali acquisite nel giudizio di primo grado;
quella di trattazione è consistita, essenzialmente, nella interlocuzione concernente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata).
Le spese del giudizio di appello possono liquidarsi, quindi, al netto della compensazione della metà, in complessivi euro 6.077,00 (euro 2.977,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 5.103,00 per la fase decisoria;
il totale, pari ad euro 12.154,00,
è compensato per la metà), oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.).
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
31 La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Crotone Parte_1
n. 562/2019 del 6.5.2019, pubblicata in pari data, così provvede:
- riduce l'importo della condanna di nei confronti dell' Parte_1 [...]
, a titolo di risarcimento del danno, ad euro 95.981,24, oltre Controparte_1 rivalutazione monetaria e interessi legali calcolati fino alla pubblicazione della presente sentenza, secondo i criteri stabiliti nella sentenza impugnata, nonché oltre ulteriori interessi legali sulla somma complessiva, così determinata, fino al saldo;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- compensa per metà tra le parti le spese del giudizio di appello e condanna Parte_1 al rimborso della residua metà nei confronti dell'
[...] Controparte_1
, liquidata in complessivi euro 6.077,00 per onorari, oltre rimborso forfetario
[...] per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 17.11.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
32
Sezione seconda civile
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Procedimento n. 2312/2019 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 2312/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto compenso e responsabilità professionale di amministratore di condominio, vertente tra:
nato a [...] il [...] e residente in [...], codice fiscale: , rappresentato e difeso, CodiceFiscale_1 come da procura rilasciata a margine dell'atto di appello, dall'avv. Vincenzo Tridico, con numero di telefax 0962.371163 e indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
Appellante
e
1 , codice fiscale , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e l.r.p.t., avv. Pantaleone Sulla, codice fiscale:
, sito in Isola di Capo Rizzuto (KR), strada statale n. 106, località C.F._2
, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Napoli, in forza di procura in calce alla CP_1 comparsa di costituzione di nuovo difensore, con numero di telefax: 0962/26331 e indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
Appellato
Conclusioni delle parti:
per il procuratore dell'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello adita, contrariis reiectis, 1. preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, sussistendo i presupposti all'uopo previsti dalla legge;
2. accogliere le doglianze dell'appellante e, per i motivi illustrati nell'atto di appello, revocare l'impugnata sentenza e, per l'effetto: a) rigettare la domanda di risarcimento per mala gestio formulata dallo nei confronti Controparte_1 del dott. b) accogliere la domanda di riconoscimento di un compenso Parte_1 ulteriore rispetto a quello pattuito per l'attività ordinaria proposta da Parte_1
liquidando in via equitativa la somma a tale titolo dovuta dall'
[...] [...]
nei confronti del medesimo;
c) condannare l'appellato alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.”
per il procuratore dell'appellato : “A) Controparte_1 preliminarmente, rigettare l'istanza di inibitoria dell'appellata sentenza per il difetto dei necessari presupposti del fumus boni iuris e/o del periculum in mora;
B) nel merito, rigettare l'interposto appello, perché inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed erroneo in diritto, per i motivi esposti nel presente atto, salvo altri, con conferma integrale dell'impugnata sentenza;
C) condannare l'appellante alla rifusione delle spese
e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario pari al 15%, C.P.A. ed IVA, come per legge.”
2 Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Crotone
Con atto di citazione ritualmente notificato il 3.12.2012 al dott. Parte_1
l' (di seguito, anche, “ ”) Controparte_1 Parte_2 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 571/2013, emesso dal Tribunale di Crotone nei suoi confronti, con il quale gli era stato intimato di pagare al la Pt_1 somma di euro 58.776,00, a titolo di compensi per l'attività di amministratore IN svolta tra il 1° ottobre 2010 e il 31 agosto 2011 - al fine di contestare, oltre che i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel merito, il fondamento del credito vantato dal convenuto e di chiedere, in via riconvenzionale, la sua condanna al risarcimento del danno per mala gestio nella misura di euro 231.781,24.
In particolare, il ha contestato, in primo luogo, l'importo del Parte_2 credito per compenso professionale spettante al rilevando che ammontava alla Pt_1 diversa somma di euro 55.241,32.
Sotto diverso profilo, ha sostenuto che il suddetto amministratore del condominio, nominato dal Presidente del Tribunale di Crotone, aveva tenuto diverse condotte irregolari ed inadempienti che avevano causato una serie di danni al condominio, nell'ambito di una gestione che, del resto, contraddicendo le direttive dell'assemblea dei condomini, aveva comportato spese eccessive e superiori alle previsioni.
In particolare, il ha lamentato, che il senza preventiva Parte_2 Pt_1 delibera dell'assemblea, aveva: a) usufruito di vitto e alloggio a spese del condominio, durante l'estate del 2009; b) preso in locazione, a spese del condominio, sempre nell'estate del 2009, un complesso immobiliare, dotato di piscina e adibito a ristorante, affidato, gratuitamente, alla gestione di un'associazione che aveva fornito pasti, a spese dell'amministrazione IN e con assegni versati sul conto corrente del Pt_1 all'equipe che curava l'animazione, all'amministratore ed ai suoi familiari;
c) delegato a terzi collaboratori funzioni di gestione del , con conseguente duplicazione Parte_2 dei costi;
nonché promosso un'opposizione a decreto ingiuntivo, senza, tuttavia, sollevare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, che il successivo amministratore aveva poi abbandonato, concludendo una transazione che aveva comportato la spesa di 22.000 euro;
d) disposto l'esecuzione di lavori straordinari non
3 urgenti e non approvati;
e) dato origine, con l'errata convocazione dell'assemblea, ad un ricorso per annullamento di delibera IN, al quale il si era opposto, ma Pt_1 che era stato accolto dal Tribunale, cosicché il aveva dovuto sopportare il Parte_2 pagamento di varie spese legali;
f) sostenuto, per conto del condominio, spese voluttuarie, acquistando un trenino per la mobilità interna, privo della documentazione necessaria e di ignota provenienza;
nonché una serie di altri beni strumentali;
g) addebitato al condominio spese telefoniche e di viaggio non autorizzate;
h) affidato attività legale e di recupero dei crediti ad un professionista scelto autonomamente e con costi eccessivi;
i) emesso, in occasione del pagamento del servizio reso dagli animatori, assegni postdatati che avevano esposto il condominio al rischio di protesto, con conseguente danno alla reputazione;
l) tenuto la contabilità del condominio in maniera del tutto irregolare. si è costituito in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta Parte_1 depositata in cancelleria il 7.3.2014, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità della domanda formulata dal opponente e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, Parte_2 riconoscendo la legittimità del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, il suo diritto a percepire l'incremento dell'I.v.a., verificatosi nelle more, ed una liquidazione del compenso spettantegli, secondo i principi di cui agli artt. 2225 e 2233
c.c.
In estrema sintesi, il convenuto opposto ha sostenuto: a) la corretta determinazione del compenso dovutogli e del credito posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo;
b) l'inammissibilità della domanda riconvenzionale del condomino, per difetto di rappresentanza processuale, in assenza di apposito mandato dell'assemblea; c)
l'infondatezza, nel merito, delle censure al suo operato di amministratore, poiché: 1) le spese di vitto e alloggio erano giustificate dalla complessità dell'incarico e dalla necessità di assicurare una presenza costante sul posto;
2) le porzioni immobiliari prese in locazione erano state destinate a supporto del servizio di animazione ed a beneficio dei condomini;
3) i servizi tecnici e di contabilità affidati a terzi collaboratori erano stati istituiti da precedenti amministratori ed il si era limitato a renderli efficienti, Pt_1 fermo restando che il servizio tecnico era stato approvato dal consiglio dei condomini e che esso aveva reso una grande utilità, tanto più in considerazione del fatto che il Pt_1 era un agronomo;
parimenti utili erano state le altre spese che gli venivano contestate come abusive, mentre il costo della transazione che aveva comportato la spesa di 22.000
4 euro era addebitabile al comportamento di altro amministratore;
4) i lavori straordinari che aveva disposto erano urgenti ed il loro costo del tutto congruo;
5) non aveva responsabilità per l'annullamento da parte del Tribunale della delibera IN del
22.8.2010, all'esito di un giudizio nel quale il si era costituito con l'avallo Parte_2 del consiglio dei condomini;
6) l'acquisto del trenino per la mobilità interna aveva garantito un servizio utile ai condomini ad un costo “irrisorio” e, in subordine, un arricchimento “senza spesa” per il condominio;
7) le spese telefoniche e di CP_1 viaggio erano giustificate in relazione alla tipologia di impegno richiesto all'amministratore; 8) l'attività legale e di recupero dei crediti ad un unico professionista, scelto autonomamente, era stata utile anche dal punto di vista economico;
9) la negoziazione degli assegni consegnati dal a garanzia del pagamento del Pt_1 servizio reso dagli animatori era stata causata dal successivo amministratore che aveva rifiutato il pagamento del servizio medesimo e, comunque, non aveva comportato alcun danno al condominio;
10) la contabilità del condominio era stata tenuta in maniera regolare.
In via riconvenzionale, il dott. ha rilevato che non aveva potuto concordare il Pt_1 compenso spettantegli negli anni 2008 e 2009 ed ha chiesto di determinare il giusto compenso dovutogli dal 18.8.2008 al 20.8.2011, in applicazione degli artt. 1710, 2225 e
2233 c.c., avendo svolto una serie di attività eccedenti i compiti di cui all'art. 1130 c.c.
Presentate le memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c., ammesse le prove con ordinanza del 17.12.2014 ed esaurita la fase istruttoria, consistita nella produzione documentale delle parti e nella escussione dei testimoni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30.4.2019, senza il deposito di comparse conclusionali.
2. La sentenza del Tribunale di Crotone, resa all'esito del giudizio di primo grado
Il Tribunale di Crotone, con sentenza n. 562/2019 del 6.5.2019, pubblicata in pari data, ha così deciso: 1) ha rigettato l'opposizione proposta dal Parte_2 confermando il decreto ingiuntivo n. 571/2013, emesso dal Tribunale di Crotone in data
11.10.2013; 2) ha rigettato la domanda di di adeguamento del Parte_1 compenso professionale spettantegli;
3) ha condannato il a corrispondere al Parte_2 la somma di euro 306,00, a titolo di I.v.a.; 4) ha condannato il a pagare al Pt_1 Pt_1
a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 216.781,24, Parte_2
5 oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi;
5) ha condannato il al Pt_1 rimborso delle spese di giudizio nei confronti del Parte_2
In primo luogo, decidendo sull'opposizione a decreto ingiuntivo (concernente il pagamento del compenso dovuto al quale amministratore del condominio), il Pt_1
Tribunale ha rilevato che: a) la pretesa dell'amministratore era fondata sulla delibera assembleare di approvazione del rendiconto che, non essendo stata impugnata, costituiva valido titolo della suddetta pretesa creditoria;
b) all'importo dovuto doveva applicarsi l'aliquota dell'I.v.a. vigente al momento del pagamento, pari ad euro 306,00; c) per altro verso, era inammissibile, perché tardiva (essendo stata proposta soltanto con la memoria di cui all'art. 183, comma sesto, n. 1 c.p.c. ), la domanda di risarcimento del maggior danno ex art. 1224, II comma, c.c. formulata dal Pt_1
Con riguardo, poi, alla domanda riconvenzionale del ha Parte_2 ritenuto: a) la legittimazione dell'amministratore in carica a proporre l'azione di responsabilità, in quanto autorizzato dalle delibere assembleari del 23.8.2012 e del
17.8.2013, che avevano espresso la volontà dei condomini di far valere la responsabilità professionale del e che erano sufficientemente determinate quanto al contenuto Pt_1 della domanda giudiziale da proporre;
b) la fondatezza, nel merito, di tale domanda, volta a far valere la responsabilità contrattuale dell'amministratore del condominio, ai sensi degli artt. 1129, 1710 e 1713 c.c., in relazione alla quale, a fronte dell'allegazione del condominio dell'inadempimento dell'amministratore, spettava a quest'ultimo dimostrare di aver adempiuto alle sue obbligazioni o che l'inadempimento non gli fosse imputabile, rilevando, in sintesi, che: b1) era privo di giustificazione l'addebito al condominio delle spese di vitto e alloggio dell'amministratore; b2) difettava l'autorizzazione assembleare, necessaria per le attività eccedenti l'ordinaria amministrazione, per la locazione dell'immobile concesso in godimento alla
” e per i contratti stipulati con collaboratori esterni;
Parte_3
b3) mancava la prova che il dott. avesse richiesto la ratifica assembleare dei Pt_1 lavori che asseriva straordinari e di urgenza, in violazione dell'art. 1135, comma 2°, c.c.;
b4) mancava l'autorizzazione all'acquisto del trenino, destinato a scopi voluttuari;
b5) erano ingiustificate le spese di viaggio e telefoniche dell'amministratore; b6) il Pt_1 era responsabile delle spese legali derivati dall'annullamento della delibera del
22.8.2010, che egli stesso aveva causato ed al quale si era opposto.
6 Il danno complessivo per il condominio è stato liquidato dal giudice in euro 216.781,24, pari alle spese irregolarmente addebitate al complesso IN, ossia: euro
5.464,51 per vitto e alloggio;
euro 6.500,00 per locazione dell'immobile; euro 64.033,97 per compensi di collaboratori;
euro 107.880,00 per lavori non autorizzati né ratificati;
euro 19.102,76 per spese legali;
euro 10.800,00 per spese di acquisto e riparazione del trenino;
euro 3.000,00 per spese di viaggio (e telefoniche). A tale somma, sono stati aggiunti rivalutazione monetaria e interessi legali compensativi, da calcolarsi secondo il criterio della devalutazione alla data dell'illecito e del ricalcolo annuale sugli importi rivalutati.
Il Tribunale, invece, ha rigettato le ulteriori richieste risarcitorie, relative al mancato contenimento dei compensi dell'avvocato incaricato di recuperare i crediti del ed al pregiudizio alla reputazione derivante dalla consegna di assegni post- Parte_2 datati, in assenza di prova concreta del danno.
Infine, il primo giudice ha escluso la fondatezza della domanda del di Pt_1 adeguamento del compenso, chiarendo che: a) l'amministratore nominato dal Tribunale non riveste la qualità di ausiliario del giudice, ma resta un mandatario dei condomini, soggetto alle delibere assembleari e remunerato secondo il compenso stabilito dall'organo assembleare, b) poiché il era subentrato al precedente amministratore Pt_1 revocato (in realtà, dimissionario: n.d.c.e.), il suo compenso doveva essere determinato per relationem in base alla delibera di nomina dell'amministratore sostituito, fermo restando che il convenuto, qualora non avesse ritenuto adeguato tale importo, avrebbe potuto rifiutare l'incarico.
Le spese di lite sono state compensate tra le parti quanto alle domande di opposizione a decreto ingiuntivo ed alla domanda riconvenzionale del mentre l'opposto è stato Pt_1 condannato a rifondere all'opponente le spese relative alla domanda di risarcimento per mala gestio, liquidate in euro 6.715,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di appello ritualmente notificato il 5.12.2019 all' Controparte_1
, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Crotone,
[...] Parte_1 lamentando: I) il mancato rilievo da parte del Tribunale della inammissibilità della
7 domanda riconvenzionale di risarcimento del danno spiegata dal Parte_2 malgrado il difetto di rappresentanza dell'attuale amministratore e, in particolare, di valida e specifica autorizzazione dell'assemblea; II) l'infondatezza, nel merito, di tale domanda riconvenzionale, ritenuta fondata dal Tribunale in violazione degli artt. 1218 e
2697 c.c., invertendo l'onere probatorio ed in assenza di dimostrazione dell'inadempimento, del danno e del nesso causale, trascurando, ulteriormente: 1) in relazione alle spese di vitto e alloggio, che non era stato previsto alcuno specifico compenso per l'amministratore e che le spese di alloggio erano funzionali all'interesse stesso del condominio a che, del resto, in relazione all'immobile utilizzato come alloggio, sottoposto a sequestro, il condominio non aveva subito alcun danno, dato che, in precedenza, non era riuscito a riscuotere le quote condominiali;
2) quanto alla spesa per la locazione stagionale di ristorante, piscina e campi sportivi, che essa era funzionale al servizio di animazione estiva deliberato dall'assemblea, la quale determinava il budget annuale, dovendosi, comunque, escludere ogni profilo di danno, avendo i condomini goduto gratuitamente dei servizi di animazione e delle strutture;
3) per quel che concerneva i compensi ai collaboratori, che: a) le spese riguardavano servizi già istituiti prima del suo incarico (servizio tecnico e contabilità); i compensi corrisposti a tecnici e consulenti rispondevano all'interesse IN, trovavano riscontro in deliberazioni del consiglio di condominio e concernevano prestazioni che non avrebbero potuto essere rese dall'appellante, per mancanza di competenze di carattere tecnico-contabile; b) le spese per la istituzione di un sito web del , dedicato ai soli condomini, per Parte_2
l'aggiornamento dell'anagrafe IN e per acquisire un parere giuridico sugli obblighi di pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani da parte dei condomini erano utili e rispondevano all'interesse del;
c) non poteva Parte_2 addebitarsi al la decisione del successivo amministratore del condominio di Pt_1 transigere la lite con la dott.ssa né ritenersi infondata l'opposizione Controparte_2 al decreto ingiuntivo ottenuto da quest'ultima per il solo fatto che il giudice avesse ritenuto non fondata su prova scritta l'opposizione; 4) per quel che concerneva, poi, i lavori straordinari non autorizzati, a) si trattava di interventi urgenti, volti a porre rimedio alla grave situazione venutasi a creare a seguito delle piogge dell'inverno del
2009 che avevano provocato c danni alle infrastrutture ed ai manufatti del complesso nonché allagamenti, smottamenti e frane;
b) il Tribunale aveva errato CP_1 nell'attribuire eccessivo peso alla mancanza delle formalità previste dall'art. 1135,
8 secondo comma, c.c.; c) era intervenuta la ratifica implicita della spesa, a seguito dell'approvazione dei bilanci da parte dell'assemblea dei condomini;
d) i costi sostenuti erano inferiori a quelli oggetto dei preventivi di spesa forniti da altre imprese in passato;
5) non era addebitabile al l'esito del giudizio avente ad oggetto l'impugnazione Pt_1 della delibera dell'assemblea IN del 22.8.2010; 6) quanto alla spesa per il trenino IN, essa era stata deliberato dal consiglio di condominio per agevolare la mobilità interna, in un'area di ampie dimensioni e con pendenze, cosicché non costituiva spesa voluttuaria, ma servizio di utilità comune;
7) le spese di viaggio e telefoniche rientravano nell'attività ordinaria di amministrazione di un complesso di vaste dimensioni e non potevano considerarsi estranee al mandato;
III) il rigetto della propria domanda riconvenzionale di adeguamento del compenso, lamentando che il
Tribunale aveva equivocato la sua domanda che non era rivolta ad ottenere la determinazione del compenso di natura ordinaria, già stabilito dall'assemblea, ma a compensare l'attività imprevista ed imprevedibile che il era stato costretto ad Pt_1 effettuare per la complessità delle problematiche della gestione IN.
L'appellante, quindi, ha chiesto che venisse inibita l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed ha concluso come sopra trascritto.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 5.2.2020, l'
[...] si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione e la conferma della decisione impugnata.
In particolare, il ribadendo e precisando, nella sostanza, le argomentazioni Parte_2 sostenute nel corso del giudizio di primo grado ed aderendo a quelle del Tribunale, ha rilevato che: I) l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall'appellato nel giudizio di primo grado fosse del tutto infondata, in quanto la delibera del 23.8.2012, con la quale l'assemblea aveva deciso di promuovere azione di responsabilità nei confronti di era del tutto valida ed efficace, in Parte_1 quanto: a) non era stata impugnata nei termini di cui all'art. 1137 c.c., sicché i vizi lamentati dal (l'asserito difetto del quorum e la presunta mancata indicazione Pt_1 dell'oggetto della delibera nell'ordine del giorno), non essendo causa di nullità della delibera, ma di mera annullabilità, non ne inficiavano la validità e l'efficacia; b) il tenore della delibera non era affatto equivoco;
c) con la successiva delibera del
17.8.2013, era stata ribadita e, in ipotesi, ratificata la decisione di promuovere un giudizio di responsabilità nei confronti dell'amministratore di condominio, cosicché il
9 Tribunale aveva correttamente riconosciuto la legittimazione dell'amministratore ad agire in giudizio;
II) la domanda di risarcimento del danno nei confronti del era Pt_1 fondata, come ritenuto dal Tribunale, in quanto: a) il consiglio dei condomini, avendo funzioni esclusivamente consultive, non poteva giustificare l'operato illegittimo dell'amministratore che, anche se di nomina giudiziaria, non disponeva di poteri gestori autonomi, ma doveva attenersi alle deliberazioni assembleari;
b) il aveva Parte_2 assolto i propri oneri di allegazione e di prova, mentre l'appellante non aveva provato di avere adempiuto le proprie obbligazioni;
c) il aveva effettuato una serie di spese Pt_1 non autorizzate e, anzi, censurate dall'assemblea, in particolare: 1) spese per vitto e alloggio per sé e i propri familiari, prendendo in locazione una villa, facendola ristrutturare e consumando pasti, a spese del condominio, che avevano comportato un danno di euro 5.464,51, correttamente riconosciuto dal Tribunale in considerazione della circostanza che il compenso di euro 42.000,00, stabilito per l'amministratore, era ampiamente congruo e non comprensivo di simili benefici personali;
2) spese relative alla locazione di un complesso comprendente piscina, campi sportivi e ristorante, poi, affidato in gestione ad una associazione, con finalità estranee all'amministrazione; 3) spese per collaboratori e consulenti tecnici per oltre 60.000,00 euro, ai quali erano stati attribuiti compiti compresi nell'incarico assunto dall'amministratore del complesso IN;
4) spese per lavori straordinari in violazione dell'art. 1135 c.c., non ratificati dall'assemblea di condominio ed affidati ad una impresa di fiducia del Pt_1 senza che ne risultasse la necessità e nemmeno l'utilità; 5) spese conseguenti all'annullamento giudiziale della delibera dell'assemblea IN del 22.8.2010, a causa di vizi di convocazione della stessa, addebitabili all'amministratore del complesso IN;
6) spese di natura voluttuaria per l'acquisto di un trenino per la mobilità interna;
7) spese per utilizzo del telefono o per i viaggi dell'amministratore; III) era infondato il motivo di appello con cui il censurava il rigetto della domanda Pt_1 riconvenzionale di adeguamento del compenso, poiché, anche se di nomina giudiziaria,
l'amministratore era pur sempre un mandatario dei condomini e doveva attenersi ai compensi determinati dall'assemblea; d'altra parte, l'appellante, conoscendo l'importo fissato (euro 42.000,00), se lo avesse ritenuto incongruo, avrebbe potuto rifiutare l'incarico, mentre, non vi era alcuna base normativa o contrattuale per un incremento ex post del corrispettivo. Ha concluso come sopra trascritto.
10 Assegnata la causa alla terza sezione della Corte di Appello, il collegio, con ordinanza del 9.6.2020, depositata in cancelleria l'11.6.2020, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.5.2020, ha accolto la richiesta di inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per importi eccedenti i 70.000,00 euro.
A seguito alla soppressione della III sezione civile della Corte d'Appello di Catanzaro, la causa è stata assegnata alla II sezione civile ed è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.6.2025.
Tale udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e, all'esito, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
Hanno presentato comparsa conclusionale e note di replica sia che Parte_1
l con le quali, in estrema sintesi, hanno ribadito Controparte_1
e ulteriormente precisato le rispettive difese, confermando le conclusioni già rassegnate.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Crotone e, dall'altro, dei motivi di impugnazione, nonché delle ragioni invocate dal appellato, appare Parte_2 opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: I) l'ammissibilità della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno spiegata dal Parte_2 nel giudizio di primo grado e, segnatamente, l'esistenza di una valida autorizzazione dell'assemblea a promuovere l'azione di responsabilità professionale nei confronti dell'ex amministratore di condominio, ritenuta dal Tribunale con decisione censurata dall'appellante (v. il primo motivo di appello;
II) la fondatezza, nel merito, di tale domanda riconvenzionale, ritenuta, in massima parte (ossia con riguardo ad una serie di spese non autorizzate dall'assemblea di condominio), dal Tribunale con valutazione censurata dall'appellante (v. il secondo motivo di appello ed i paragrafi 1-7, concernenti le singole voci di spesa, per: vitto e alloggio per l'amministratore ed i propri familiari;
locazione di un complesso comprendente piscina, campi sportivi e ristorante;
collaboratori e consulenti tecnici;
lavori straordinari;
rimborso di spese di lite conseguenti all'annullamento giudiziale della delibera dell'assemblea IN del
11 22.8.2010; acquisto di un trenino per la mobilità interna;
utilizzo del telefono o viaggi dell'amministratore); III) il fondamento della domanda riconvenzionale proposta dal nel giudizio di primo grado, con cui chiede l'adeguamento del compenso;
IV) la Pt_1 regolamentazione delle spese di lite.
Non sono oggetto del giudizio di appello, non essendo stata censura la sentenza del
Tribunale sul punto: a) il diritto del a percepire il compenso per come stabilito nel Pt_1 decreto ingiuntivo opposto, senza, peraltro, il maggiore danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2°, c.c.; b) il diritto del al risarcimento per le voci di Parte_2 danno escluse dal Tribunale.
2. Il merito del giudizio di appello
2.1. L'ammissibilità della domanda riconvenzionale del Parte_2
Con il primo motivo di impugnazione, rubricato “Inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dallo opponente ”, lamenta il Parte_2 Parte_1 mancato rilievo da parte del Tribunale della inammissibilità della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno spiegata dal nei suoi Parte_2 confronti, malgrado il difetto di rappresentanza dell'attuale amministratore e, in particolare, di valida e specifica autorizzazione dell'assemblea a promuovere il giudizio, non essendo sufficienti i poteri attribuitigli ai sensi dell'art. 1131, comma 2°, c.c.
Sostiene, in particolare, che la delibera del 23.8.2012 era invalida, perché: a) l'azione di responsabilità non era all'ordine del giorno;
b) non era stata raggiunta la maggioranza prevista dalla legge (372 condomini presenti su 761, rappresentanti solo 382,85 millesimi); c) la decisione era generica e non conteneva alcuna specificazione degli addebiti all'odierno appellante;
d) la delibera successiva del 17.8.2013, contrariamente all'assunto del Tribunale, non valeva a sanare i vizi della delibera del 23.8.2012, in mancanza di individuazione di petitum e causa petendi, facendo riferimento non già al risarcimento del danno (poi, oggetto della domanda), ma alla “restituzione”, e limitandosi a un generico invito ad agire giudizialmente per la “restituzione delle somme indebitamente spese”, tuttavia, non specificate in specie e quantità.
Il motivo non è fondato e la sentenza del Tribunale, da intendersi richiamata, deve essere, sul punto confermata, salve le precisazioni seguenti.
12 Risulta assorbente il rilievo che i lamentati vizi della delibera dell'assemblea del condominio del 23.8.2012 (alla quale, peraltro, non aveva fatto seguito l'azione giudiziale di responsabilità, ma, soltanto, una trattativa, poi non andata a buon fine, di risoluzione, in via conciliativa, delle reciproche pretese delle parti: v. la relazione dell'avv. Scaramuzza e quanto riportato nel verbale di assemblea del 17.8.2013: allegati n. 71 e n. 8 della produzione documentale dell'TO IN ), CP_1 sono stati sanati con la successiva delibera del 17.8.2013.
Non è in discussione la regolarità formale della delibera, peraltro, desumibile dal contenuto del verbale di assemblea, riunita in seconda convocazione (l'eventuale delibera dell'azione di responsabilità nei confronti del era all'ordine del giorno: Pt_1
v. il punto n. 5 che riguardava la “posizione dei precedenti amministratori e Pt_4
, richiamava la “relazione contenzioso IN allegata rendiconto Pt_1
2012/2013” e prevedeva “esame, discussione e delibere conseguenziali”; era stata raggiunta la maggioranza richiesta dall'art. 1136 c.c., nel testo applicabile).
L'appellante, come detto, contesta, piuttosto, il carattere generico della delibera, in mancanza di individuazione di petitum e causa petendi e, in particolare, delle spese di cui il pretendeva la restituzione dall'ex amministratore. Parte_2
L'argomento è, tuttavia, infondato.
Infatti, deve evidenziarsi, in primo luogo, che l'assemblea del 17.8.2013 - che, in precedenza, il 23.8.2012, all'esito della discussione relativa alla grave situazione debitoria riscontrata in relazione alla gestione degli esercizi precedenti (l'appellante era stato amministratore del da agosto del 2008 ad agosto del 2011), aveva Parte_2 deliberato di intraprendere un'azione di responsabilità nei confronti del (v. il Pt_1 verbale della delibera del 23.8.2012, allegato n. 5 della produzione documentale del di primo grado), era stata convocata proprio per discutere, tra le altre Parte_2 questioni, nuovamente, quella della vertenza con il in merito alla azione di Pt_1 responsabilità suddetta.
All'esito degli interventi di diversi condomini che si erano mostrati contrari ad una definizione in via bonaria di tale vertenza e, anzi, avevano espresso “forte censura nei confronti dell'amministrazione per l'omesso avvio dell'azione di responsabilità nei confronti del dott. , ha deliberato, all'unanimità, di rigettare “qualsiasi ipotesi di Pt_1 bonario componimento che non preveda la restituzione di tutte le somme indebitamente spese dal dott. ed ha diffidato “l'amministrazione a procedere, in mancanza, Pt_1
13 all'inizio del contenzioso” (v., in particolare, nel verbale di assemblea, allegato n. 8 della produzione del , la trattazione concernente il punto n. 5 all'ordine del Parte_2 giorno).
Tenuto conto delle circostanze suddette, appare alquanto chiaro che l'azione di responsabilità deliberata dall'assemblea del complesso IN concernesse l'attività di gestione del con particolare riferimento alle modalità di utilizzo delle Pt_1 risorse finanziarie del che erano ben note ai condomini ed all'assemblea, la Parte_2 quale: a) nella precedente delibera del 20.8.2011 (v. l'allegato n. 4 della citata produzione documentale), aveva rifiutato, all'unanimità, di approvare il bilancio consuntivo della gestione del 2009; b) con la citata delibera del 23.8.2012, aveva deciso di promuovere un'azione di responsabilità nei confronti del “per la cattiva Pt_1 gestione e i danni provocati al ed aveva rigettato, all'unanimità, Parte_2
l'approvazione del rendiconto del 2009 (v. le decisioni di cui ai punti n. 8 e n. 11 dell'ordine del giorno;
allegato. n. 5 citato); c) nel corso dell'assemblea del 17.8.2023, pur affrontando, nel medesimo punto n. 5 all'ordine del giorno, l'analoga problematica connessa alla gestione di un altro precedente amministratore, il rag. ha Pt_4 conferito apposito incarico al nuovo amministratore di condominio di ricostruire la contabilità di quest'ultima gestione e non anche di quella del (che, pertanto, era Pt_1 nota ai condomini, tanto che nelle due precedenti delibere del 2011 e del 2012 avevano rifiutato, all'unanimità, di approvare il rendiconto).
Segnatamente, l'assemblea di condominio del 17.8.2023 ha mostrato di voler far valere la responsabilità dell'odierno appellante per le spese indebitamente effettuate per conto del condominio, di cui pretendeva la restituzione. Il che esclude che non fossero individuati gli elementi essenziali dell'azione da promuovere, ossia: a) la sua natura
(responsabilità professionale dell'amministratore del condominio), b) la causa petendi
(l'avere effettuato spese indebite con oneri finanziari a carico del ) e c) il Parte_2 petitum (restituzione delle somme indebitamente spese) e, pertanto, che il nuovo amministratore del complesso IN, nel promuovere l'azione di responsabilità di cui si tratta nel presente giudizio non avesse un regolare mandato dell'assemblea, essendogli, evidentemente, demandato il compito, insieme, all'avvocato da nominare, di specificare le singole spese ritenute indebite, ossia un'attività tecnica, di natura contabile e giuridica, che l'assemblea, per sua natura, non avrebbe potuto compiere.
14 Una diversa interpretazione del mandato conferito dall'assemblea, del resto, appare in contrasto con il principio di conservazione del negozio giuridico, di cui all'art. 1367 c.c.
2.2. Il merito della domanda riconvenzionale del condominio di risarcimento del danno
Con un secondo motivo, rubricato “Infondatezza della domanda nel merito — violazione delle norme e dei principi in materia di onere della prova — difetto di motivazione in ordine alla decisione”, censura l'accoglimento nel merito della Parte_1 domanda riconvenzionale proposta dall' e volta a Controparte_1 far valere la responsabilità dell'odierno appellante, poiché fondata, secondo l'appellante, su una erronea inversione dell'onere probatorio e sull'errata valutazione della dimostrazione dell'inadempimento dell'ex amministratore di condominio, del danno e del nesso causale, con riferimento alle singole spese effettuate con le disponibilità finanziarie del condominio e ritenute abusive dal Tribunale.
Il motivo è fondato, nei limiti di seguito precisati.
Conviene trattare delle diverse tipologie delle spese separatamente.
2.2.1 Le spese per vitto e alloggio dell'amministratore del condominio
Non è fondata, in primo luogo, la censura, in relazione all'abusivo addebito al condominio di spese di vitto e alloggio, per un ammontare complessivo di euro 5.464,51, effettuate dal nell'estate del 2009. Pt_1
In particolare, l'appellante rileva, a giustificazione della spesa, che non era stato previsto alcuno specifico compenso per l'amministratore e che i condomini avevano chiesto che l'amministratore risiedesse nel villaggio durante i mesi estivi, al fine di coordinare il personale e di assicurare una pronta risoluzione dei problemi, cosicché le spese di alloggio erano funzionali all'interesse del che ha goduto di una Parte_2 prestazione professionale più intensa. Del resto, aggiunge, in relazione all'immobile utilizzato come alloggio, sottoposto a sequestro e ad amministrazione giudiziale, il non ha subito alcun danno, dato che, in precedenza, non era riuscito a Parte_2 riscuotere le quote condominiali che, invece, aveva potuto riscuotere a seguito del
15 pagamento del canone al custode giudiziario (v. il paragrafo n. 1, pagg. 17 e ss. dell'atto di appello).
Nessuno di tali argomenti giustifica le spese in questione.
In punto di fatto, risulta documentato ed è, del resto, pacifico che il con scrittura Pt_1 privata del 13.6.2009, ha preso in locazione una villetta con giardino (che era sottoposta a sequestro e, quindi, ad amministrazione giudiziaria), nel periodo compreso tra il
15.6.2009 ed il 31.8.2009, per un canone ammontante ad euro 2.000,00, oltre euro
500,00 a titolo di deposito cauzionale, con l'obbligo, peraltro, di provvedere alla ristrutturazione dell'immobile, cosicché, in esecuzione del contratto, ha versato la somma di euro 2.500,00 all'amministratore giudiziario (per canone e cauzione) ed euro
6.000,00 all'impresa, di sua fiducia, di (per spese di ristrutturazione: v. gli Parte_5 allegati n. 13 e n. 14 della produzione documentale di primo grado del ). Parte_2
Il dott. ha addebitato al condominio, inoltre, spese per il vitto e, segnatamente, Pt_1 per due pasti al giorno dal 16 al 31 luglio del 2009, un pasto al giorno per 3 persone dal
1° al 23 agosto del 2009 e due pasti al giorno per tre persone dal 24 al 30 agosto del
2009, acquistati dalla ”, per un totale di 143 pasti e di Parte_3 un costo complessivo di 1.430,00 euro (cfr. documenti n. 15 e 16 del fascicolo di primo grado dell'appellato).
Si tratta, all'evidenza, tanto nel primo quanto nel secondo caso, di spese per esigenze personali che, in assenza di un accordo relativo al rimborso, non potevano essere addebitate al condominio, dovendosi ritenere il compenso pattuito o, comunque, riconosciuto all'amministratore (euro 42.000,00 annui) comprensivo, come di regola, delle spese di vitto e alloggio.
Né l'esigenza di assicurare una presenza quotidiana nel complesso IN e di soddisfare le aspettative dei condomini giustifica, di per sé, tale spesa che, per altro verso, ha fornito beneficio esclusivamente al agevolando una prestazione Pt_1 professionale che era, comunque, dovuta e già compensata.
Quanto alla prova dell'inadempimento, del danno e del nesso di causalità, deve rilevarsi che essa è rappresentata dalla circostanza che alle finanze IN sono state sottratte somme per sostenere spese di carattere personale o, comunque, che non hanno arrecato vantaggio al , con corrispondente diminuzione patrimoniale in Parte_2 danno dell'appellato. Nessuna correlazione, né di diritto né di fatto, sussiste tra la spese per la locazione della villetta e l'incasso di oneri condominiali che erano, comunque,
16 dovuti dall'amministrazione giudiziaria in relazione ad una serie di immobili presenti nel complesso IN.
Infine, l'appellante non può lamentare la quantificazione del danno di cui si tratta, posto che, a fronte di esborsi complessivi di euro 9.930,00 (euro 8.500,00 + euro 1.430,00), è stata calcolata, come danno per il condominio, la minore somma di euro 5.464,51, valorizzando, con evidente valutazione favorevole al la circostanza che, nel Pt_1 rendiconto della gestione del 2009, la spesa per “l'alloggio dell'amministratore” è stata calcolata, sulla base di non chiarite operazioni contabili, in misura pari ad € 4.034,51
(anziché ad euro 8.500,00 o euro 8.000,00 al netto del deposito cauzionale: v. l'allegato n. 12 della produzione documentale del , pag. 19). Parte_2
2.2.2. Le spese per la locazione dell'immobile concesso in godimento alla
[...]
” Parte_3
si duole del mancato riconoscimento della legittimità della spesa per la Parte_1 locazione stagionale di una porzione immobiliare, costituita da una piscina, due campi sportivi e da altre aree di pertinenza, pari ad euro 6.500,00 (ossia al canone pagato alla proprietaria dell'immobile), non avendo il primo giudice motivato in ordine alla quantificazione della somma, non essendo stato dimostrati i presupposti della sua responsabilità (inadempimento, danno e nesso di causalità) e trattandosi di spesa funzionale al servizio di animazione estiva deliberato dall'assemblea, la quale, del resto, determinava il budget annuale gestito in autonomia dall'amministratore del complesso IN, dovendosi, comunque, escludere ogni profilo di danno, avendo i condomini goduto gratuitamente dei servizi di animazione e delle strutture (v. il paragrafo n. 2, pagg. 21 e ss. dell'atto di appello).
Anche in questa parte, il motivo di appello non è fondato.
Premesso che è pacifico che la spesa di cui si tratta non sia stata appositamente autorizzata dall'assemblea di condominio, essa non rientra nemmeno tra quelle ordinarie, autorizzate con il bilancio preventivo.
Segnatamente, non rientra tra quelle per “Animazione”, innanzi tutto, perché non classificabile come tale e, del resto, nel rendiconto della gestione IN dell'anno 2009, è stata classificata dal tra le “Spese varie e minute” (v. il Pt_1 progressivo n. 991, pag. 10 del documento citato, allegato n. 12 della produzione
17 documentale del ), che erano state preventivate, nel complesso, per euro Parte_2
1.500,00 e che hanno registrato, a consuntivo, un disavanzo negativo di ben 27.808,75 euro (v. pag. 2 del rendiconto;
mentre sarebbe stato compito dell'amministratore contenerle nel limite previsto).
Che l'assemblea di condominio non abbia autorizzato tale tipo di spesa, nemmeno implicitamente (nella generica previsione delle spese per “Animazione”), si desume dal confronto tra il contenuto del bilancio preventivo per il 2009 predisposto nel 2008 dall'allora amministratore del (v. allegato n. 5 della produzione Parte_2 documentale del nel procedimento per decreto ingiuntivo) e la decisione di Pt_1 approvazione del suddetto bilancio preventivo da parte dell'assemblea (v. il verbale dell'assemblea di condominio del 10.8.2008, allegato n. 4 della produzione documentale citata), da cui emerge che la spesa (che era stata indicata in euro 92.700,00 dall'amministratore, divisa in specifiche sottovoci) è stata approvata per euro 70.000,00, ossia per la somma corrispondente alla sola voce “Contratto animazione”. D'altra parte, nemmeno nelle altre sottovoci predisposte dall'amministratore (“1^ colazione animatori”; “pasti animatori Luglio/Agosto”; “Varie per animatori: Lavanderia,
Medaglie, Coppe”), era prevista alcuna spesa per piscina, campi sportivi e simili.
Il che consente di escludere, contrariamente all'assunto dell'appellante, che l'amministratore di condominio avesse piena discrezionalità nell'impiegare la somma stanziata, essendo vincolato alla destinazione indicata nei documenti citati.
In secondo luogo, dalla prova testimoniale è emerso che i beni presi in locazione non sono stati destinati esclusivamente al servizio di animazione, ma soltanto la piscina ed il campo di calcio a cinque sono stati utilizzati - di fatto (ossia senza che risulti uno specifico accordo con l'amministratore del condominio né un ordine di servizio dello stesso) e peraltro solo in parte (la piscina per alcune ore al giorno, il campo di “calcetto” in maniera occasionale) - nell'ambito di tale servizio (v. le deposizioni di
[...]
e di , mentre l'area circostante è Testimone_1 Testimone_2 stata lasciata, gratuitamente, alla ” che la ha adibita a Parte_3 ristorante (cfr., in particolare, la deposizione testimoniale di e di Testimone_3
). Testimone_4
Né il presunto vantaggio per i condomini che, in parte, hanno usufruito della piscina e del campo di “calcetto” e, indirettamente, del servizio di ristorazione giustifica la spesa non debitamente autorizzata, in quanto si tratta di spese voluttuarie e, comunque, non
18 essenziali (ossia non necessarie) per il godimento dei beni comuni, in relazione alle quali la mancata previsione di spesa da parte dell'assemblea costituisce un implicito divieto della stessa (sulla esclusiva competenza dell'assemblea di condominio a valutare l'opportunità della spesa effettuata dall'amministratore, v., ad esempio, Cass., sez. II, n.
14197/2011; sez.
6-II, n. 15702/2020; n. 5062/2020).
Ragionando diversamente, ai condomini potrebbero essere imposte dall'amministratore spese voluttuarie o, comunque, non essenziali al godimento dei beni comuni, senza alcuna possibilità di valutarne l'opportunità in sede di assemblea, in violazione delle regole di funzionamento del condominio e di ripartizione di competenze tra i vari organi.
Il che vale, a maggior ragione, nel caso in esame, in cui l'amministrazione IN doveva affrontare una grave ed annosa problematica di disavanzo finanziario che, in verità, avrebbe dovuto indurre ad altre valutazioni un amministratore prudente (cfr., su tale grave situazione economica e finanziario del tutti i verbali Parte_2 di assemblea di condominio in atti e già citati).
Quanto alla prova dell'inadempimento, del danno e del nesso di causalità, deve rilevarsi che essa è rappresentata dalla circostanza che alle finanze IN sono state sottratte somme per sostenere spese non necessarie, con corrispondente diminuzione patrimoniale in danno dell'appellato.
Infine, la quantificazione del danno si desume dall'importo del canone di locazione pagato (euro 6.500,00), voce iscritta tra le spese nell'ambito del rendiconto o consuntivo dell'anno 2009, come già detto.
2.2.3. Il compenso per collaboratori e professionisti
L'appellante lamenta il risarcimento del danno disposto in favore dell'
[...]
, per l'ammontare di euro 64.033,97, in relazione ai compensi Controparte_1 pagati ai suoi collaboratori, sul presupposto, censurato come errato, che non fossero dovuti dal condominio, poiché non autorizzati dall'assemblea.
Segnatamente, a questo proposito, eccepisce la mancata motivazione circa la quantificazione della somma, il difetto dei presupposti della sua responsabilità
(inadempimento, danno e nesso di causalità) e rileva che: a) le spese riguardavano servizi già istituiti prima del suo incarico (servizio tecnico e contabilità), mentre il si era limitato a renderli più efficienti;
i compensi corrisposti a tecnici e Pt_1
19 consulenti rispondevano all'interesse IN, trovavano riscontro in deliberazioni del consiglio di condominio e concernevano prestazioni che non avrebbero potuto essere rese dall'appellante, per mancanza di competenze di carattere tecnico-contabile; b) le spese per la istituzione di un sito web del condominio, dedicato ai soli condomini, quelle per l'aggiornamento dell'anagrafe IN e quelle per acquisire un parere giuridico sugli obblighi di pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani da parte dei condomini erano state utili e rispondevano all'interesse del condominio;
c) non poteva addebitarsi al la decisione del successivo Pt_1 amministratore del condominio di transigere la lite con la dott.ssa Controparte_2
(la quale era stata nominata nel corso delle passate gestione ed aveva svolto attività tecnico-contabile per conto del condominio) né poteva ritenersi infondata l'opposizione dell' al decreto ingiuntivo ottenuto da Controparte_1 quest'ultima, per il solo fatto che il giudice l'avesse ritenuta non fondata su prova scritta, ma prima che fosse compiuta l'istruttoria.
Il motivo è, in parte, fondato.
Deve premettersi che il Tribunale ha addebitato al giudicandole non autorizzate, Pt_1 le seguenti spese di collaborazione tecnica: 1) euro 10.231,11, pagata al geom. Parte_6
per il controllo dell'attività edilizia all'interno del villaggio;
2) euro 7.475,60,
[...] pagata all'arch. per la medesima attività; 3) euro 11.131,68, pagata al Persona_1 dott. per la consulenza fornita per la predisposizione del bilancio CP_3 preventivo e di quello consuntivo per l'anno 2009; 4) euro 2.486,00, pagata all'arch.
per la realizzazione e la gestione di un “sito internet” del complesso Persona_2 IN;
5) euro 2.750,00, pagata a per l'acquisizione e l'aggiornamento dei dati Parte_7 relativi al nuovo programma informatico;
6) ed euro 1.000,00, pagata a Persona_3 per la medesima attività; 7) euro 3.790,40, pagata all'avv. Vincenzo Tridico per
[...]
l'aggiornamento dell'anagrafe IN;
8) euro 2.665,18, pagata all'avv. Tridico per redigere un parere di diritto, in merito al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
9) euro 22.500,00, pagata alla dott.ssa , a Controparte_2 titolo di transazione in ordine alla vertenza giudiziaria concernente l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla stessa per il pagamento di compensi professionali.
Con riguardo a tale ultima spesa (euro 22.500,00, pagata alla dott.ssa CP_2
, a titolo di transazione), il motivo di appello è fondato, mancando la prova di un
[...]
20 inadempimento del e, in genere, del nesso di causalità tra la sua condotta ed il Pt_1 danno lamentato dall' . Controparte_1
In effetti, per quello che può evincersi dalla documentazione prodotta alle parti (cfr., in particolare, gli allegati n. 43-46 della produzione documentale di primo grado del
, il dott. ha deciso, quale amministratore del complesso Parte_2 Pt_1 IN, di non pagare, con riferimento all'anno 2009, il compenso preteso dalla dott.ssa (che aveva ricevuto un incarico di collaborazione tecnica negli anni CP_2 precedenti), ritenendo che, nell'anno in questione (2009), non avesse svolto alcuna attività professionale a vantaggio del condominio e che, sotto altro profilo, vi fosse stato un legittimo recesso e, comunque, un accordo in tal senso con la stessa.
La circostanza che, presentata opposizione al decreto ingiuntivo durante l'amministrazione del (nella quale si sosteneva che il contratto con la Pt_1 CP_2 fosse stato oggetto di apposita disdetta, che l'opposta aveva taciuto, in violazione del principio di buona fede, l'esistenza di una clausola di rinnovo tacito e che, comunque, gli importi pretesi erano eccessivi: v. l'allegato n. 43), il giudice, nella fase preliminare del giudizio, abbia ritenuto l'opposizione non fondata su prova documentale (v.
l'allegato n. 45), non esclude che tale prova potesse essere data nel corso del giudizio, tramite i mezzi istruttori di natura orale (deposizione dei testimoni;
interrogatorio formale della parte opposta), cosicché la decisione del nuovo amministratore di addivenire ad una transazione con la dott.sa (v. l'allegato n. 46) non costituisce CP_2 sufficiente prova del danno, per la quale sarebbe stato necessario comprovare che la causa non avrebbe potuto avere che esito sfavorevole al , circostanza rimasta Parte_2 sfornita di prova (peraltro, anche in tale evenienza, il danno sarebbe stato rappresentato non già dall'intera somma pagata a titolo di transazione, ma, al più, dalla differenza tra tale somma ed il compenso, pari ad euro 18.720,00, preteso dalla ). CP_2
Con riguardo, invece, alle altre spese, il motivo di impugnazione deve considerarsi fondato, limitatamente all'importo complessivo di 20.000,00 euro, che il era Pt_1 autorizzato a spendere per “Spese professionali”, sulla base del bilancio preventivo dell'anno 2009 (v. l'allegato n. 12, pag.2, della produzione documentale del condominio;
nonché il verbale del 10.8.2008 di approvazione del bilancio preventivo ed il documento contabile allegato allo stesso: documenti n. 4 e n. 5 della produzione documentale del nel procedimento monitorio). Tale previsione di bilancio, infatti, autorizzava Pt_1
l'amministratore, nel limite di 20.000 euro, a spese di collaborazione tecnica e
21 professionale nell'interesse del e, del resto, l'obiettiva complessità della Parte_2 gestione, anche sotto il profilo contabile, rendeva tale spesa del tutto giustificata.
Al contrario, avendo l'assemblea dell'insediamento IN stabilito il limite di
20.000,00 euro per tale tipologia di spese, ha implicitamente vietato il superamento del budget attribuito all'amministratore, rendendo abusiva (o, se si preferisce, non autorizzata) la spesa eccedente.
Né la giustificazione della spesa può trarsi dal presunto vantaggio per il , Parte_2 poiché, non trattandosi di spese di cui è dimostrato il carattere di imprescindibilità e di necessità (ma, a tutto concedere, la mera utilità), sarebbe stato necessario, a tal fine, ottenere l'autorizzazione o la ratifica dell'assemblea che avrebbe dovuto valutarne l'opportunità, anche in rapporto alla disponibilità di risorse finanziarie ed alla necessità di procurare la provvista. Ritenendo diversamente, come già illustrato, sarebbe consentita la violazione delle regole di funzionamento del e di ripartizione Parte_2 di competenze tra i vari organi.
Tale considerazione vale, a maggior ragione, sia per la spesa di euro 2.486,00 (pagata all'arch. ), per la realizzazione e la gestione di un “sito internet” del Persona_2 complesso IN;
sia per le spese di euro 2.750,00, pagata a , e di Parte_7 euro 1.000,00 pagata a per l'acquisizione e l'aggiornamento dei dati Persona_3 relativi al nuovo programma informatico, anche volendo prescindere dalla circostanza, allegata dal condominio, che il dopo la cessazione dell'incarico, si sarebbe Pt_1 rifiutato di fornire le chiavi telematiche di accesso.
La circostanza che il consiglio dei condomini, organo meramente consultivo (v. il regolamento del condominio: allegato n. 9 della produzione documentale di quest'ultimo), abbia avallato le decisioni dell'amministratore di condominio non lo esime da responsabilità, potendosi, al più, ipotizzare una responsabilità solidale con i membri di tale organo.
Anche in questo caso, la prova dell'inadempimento, del danno e del nesso di causalità si evince dalla circostanza che le finanze condominiali sono state utilizzate per sostenere spese non necessarie, con corrispondente diminuzione patrimoniale in danno dell'complesso IN appellato.
Infine, la quantificazione del danno si desume dall'importo delle spese suddette.
Ne consegue, in definitiva, che, non essendo addebitabili al la spesa di euro Pt_1
22.500,00 per la transazione con la e quelle per spese di collaborazione fino ad CP_2
22 euro 20.000,00, l'appellante risponde del danno nella misura eccedente, pari ad euro
21.533,97 (euro 64.033,97 – euro 22.500,00 – euro 20.000,00).
2.2.4. Le spese per lavori straordinari non autorizzati
L'appellante lamenta, ulteriormente, la condanna al risarcimento del danno disposto in favore dell'TO IN , per l'ammontare di euro 107.880,00, CP_1 per lavori straordinari ed urgenti, eseguiti nel 2009 su incarico del dott. ma non Pt_1 autorizzati né ratificati dall'assemblea di condominio, rilevando sia la omessa motivazione sulla quantificazione del danno sia il difetto dei presupposti della sua responsabilità (inadempimento, danno, nesso di causalità).
In particolare, sostiene, in sintesi, che il Tribunale non abbia valutato che: a) si trattava di interventi urgenti, volti a porre rimedio alla grave situazione venutasi a creare a seguito delle piogge dell'inverno del 2009 che avevano provocato colate di fango ed avevano causato danni alle infrastrutture ed ai manufatti del complesso IN, nonché allagamenti, smottamenti e frane;
b) non si poteva attribuire maggiore peso alla mancanza delle formalità previste dall'art. 1135, secondo comma, c.c., piuttosto che alla necessità di affrontare la problematica;
c) era intervenuta una ratifica implicita della spesa, a seguito dell'approvazione dei bilanci da parte dell'assemblea dei condomini;
d)
i costi sostenuti, a seguito dell'affidamento dei lavori alla impresa di Parte_5 erano inferiori a quelli oggetto dei preventivi di spesa forniti da altre imprese (v. il paragrafo dell'atto di appello intitolato “Con riferimento ai lavori straordinari ed urgenti”, pagg. 33 e ss.).
Il motivo è solo parzialmente fondato.
Deve premettersi che, come è pacifico e documentato (v. la documentazione richiamata dalle parti ed i verbali di assemblea di condominio nel corso degli anni, anche precedenti e successivi alla gestione del dott. su cui v., da ultimo, la produzione Pt_1 documentale di quest'ultimo, allegata alla memoria di cui all'art. 183, comma 6°, n. 2
c.p.c): I) le problematiche connesse ad allagamenti, smottamenti e frane all'interno dell'TO IN e, segnatamente, alla esistenza di un CP_1 movimento franoso del c.d. costone che sovrasta il terreno sul quale è stato costruito il complesso turistico di cui si tratta esistevano sin da prima del 2009 e sono perdurate successivamente, presentando aspetti tecnici (edilizi ed urbanistici, geologici,
23 idrogeologici), giuridici (responsabilità e competenza del condominio e dei singoli proprietari di aree) e finanziari alquanto complessi, II) le opere di pulizia, sistemazione urbanistica e manutenzione straordinaria disposte dal dott. nel corso del 2009 Pt_1
(segnatamente, dalla primavera a seguire) sono evidenziate, in maniera alquanto precisa, nella documentazione raccolta nell'allegato n. 80 della sua produzione (si tratta di un intero faldone di 173 pagine, contenente relazioni tecniche e fotografie sugli interventi eseguiti); III) tali lavori sono stati affidati all'impresa edile di non sono Parte_5 stati preventivamente autorizzati dall'assemblea di condominio né risultano mai ratificati
(dai verbali dell'assemblea di condominio dell'agosto del 2009 e dell'agosto del 2010 si evince che la loro ratifica non è stata sottoposta alla valutazione dei condominio: v. allegati n. 11 e n. 54 della produzione del condominio;
viceversa, è stata richiesta la ratifica nel corso dell'assemblea dell'agosto del 2011, ma l'esame della questione è stata rinviata: v. allegato n. 4, ordine del giorno n. 2) e, con le successive delibere degli anni
2012 e 2013, l'assemblea di condominio ha rifiutato la ratifica dell'operato dell'amministratore ed, anzi, ha promosso l'azione di responsabilità nei suoi confronti:
v. gli allegati n. 5 e n. 8) ; IV) il pagamento dei lavori al è avvenuto a seguito Pt_5 della emissione di n. 5 di fatture, di cui le prime quattro riguardano i lavori eseguiti fino al luglio del 2009, la quinta i lavori eseguiti ad ottobre, novembre e dicembre del 2009
(v. i documenti allegati ai numeri 47-51 della produzione documentale di primo grado dell'TO ). Controparte_1
Premesso questo e richiamata la documentazione citata, ritiene la corte che debba escludersi il risarcimento del danno lamentato dall'insediamento IN, con riferimento alle spese concernenti i lavori seguiti fino a luglio del 2009, poiché la situazione di emergenza venutasi a determinare nel corso dei primi mesi dell'anno aveva reso necessario predisporre opere di pulizia e di sgombero dal fango delle strade, dei canali di scolo e delle aree ricoperte di fango, la cui presenza impediva o rendeva estremamente disagevole il godimento dei beni comuni ed il transito dei condomini attraverso le strade di comunicazione tra i vari lotti.
Non è il motivo ostativo alla esclusione di un danno risarcibile per il condominio la circostanza obiettiva che il violando il disposto dell'art. 1135 c.c., non abbia Pt_1 sottoposto le spese in questione alla assemblea del complesso IN, convocata nell'agosto del 2009, né che tali spese non siano state successivamente ratificate dall'organo assembleare.
24 Tale argomento, in effetti, è recessivo rispetto alla constatazione, non solo della utilità, ma della necessità delle opere in questione che il avrebbe dovuto, Parte_2 comunque, effettuare e che non avrebbe potuto ulteriormente procrastinare, atteso che si tratta di un complesso con evidente vocazione e destinazione turistica, goduto dai condomini, essenzialmente, nel periodo estivo, cosicché le opere di ripristino della viabilità e di pulizia fatte eseguire dal fino al luglio del 2009 hanno consentito di Pt_1 usufruire degli immobili nel suddetto periodo estivo. Sotto altro profilo, non è dimostrato un danno economico per il condominio, ipoteticamente correlato ha fatto che l'amministratore, odierno appellante, si sia rivolto ad una impresa di sua fiducia, senza valutare la possibilità di acquisire altri preventivi di spesa che, sempre in ipotesi, avrebbero potuto consentire un risparmio.
In effetti, da un lato, deve rilevarsi che il ha prodotto alcuni preventivi di spesa Pt_1 relativi a singole opere che, in effetti, sembrano formulati su valori delle prestazioni offerte superiori a quelli sostenuti per pagare l'impresa di (v. i documenti Parte_5 di cui all'allegato n. 33 della sua produzione documentale); dall'altro, era onere del allegare e dimostrare l'incongruenza della spesa effettivamente sostenuta. Parte_2
In definitiva, pur avendo l'amministratore del complesso IN agito al di fuori dei suoi poteri e, quindi, commesso un illecito, non vi è prova che abbia causato un danno al o, più precisamente, il danno economico causato al Parte_2 Parte_2
(pari alla spesa dei lavori) risulta compensato dal vantaggio arrecatogli con i lavori medesimi.
Valutazione del tutto diversa, invece, deve effettuarsi in ordine alle spese di sistemazione urbanistica effettuate nei mesi successivi e, segnatamente, tra l'ottobre del dicembre del 2009.
Infatti - fermo restando che si tratta di opere non autorizzate, sebbene ve ne fosse stata la possibilità, indicandole nell'ordine del giorno dell'assemblea IN convocata per l'agosto del 2009, né successivamente ratificate - non emerge la prova né della loro necessità né quella della loro utilità, dato che dai verbali delle assemblee tenutesi successivamente, ossia nel 2010 e negli anni seguenti, si evince, come accennato, che la problematica alla quale il ha cercato di porre rimedio con le opere in questione Pt_1
(eseguite tra ottobre e dicembre del 2009), peraltro, senza richiedere l'autorizzazione dell'assemblea, non solo non è stata risolta, ma si è ulteriormente aggravata, tanto che era stata ipotizzata l'esecuzione di un progetto di opere per il valore di circa 9.500.000 o,
25 quanto meno, la realizzazione di una “trincea drenante” per circa 500.000 euro (v. il verbale di assemblea del 22.10.2010 e che, successivamente, sono stati disposti dal nuovo amministratore altri incarichi progettuali ed approfondimenti di natura tecnica e lavori di sistemazione (v. la produzione documentale dell'TO IN
Praialonga allegata alla memoria di cui all'art. 183, comma 6°, n. 2 c.p.c.).
In tale contesto, non vi è prova che le opere eseguite su incarico del dott. Pt_1 nell'autunno e nell'inverno del 2009, peraltro, senza alcun avallo dell'assemblea, abbiano apportato utilità al complesso IN che, per come appare emergere dalla documentazione citata, ha dovuto programmare interventi ben più complessi che, evidentemente, l'assemblea di condominio avrebbe potuto decidere sin dall'estate del
2009, se fosse stata interessata dall'amministratore, evitando duplicazioni di spese.
In altri termini, a differenza delle opere fatte seguire fino all'estate del 2009 (che apparivano necessarie per consentire ai condomini di godere nell'estate medesima del complesso IN: v., anche, l'allegato n. 28 della produzione documentale de
, quelle successive, eseguite nell'autunno nell'inverno del 2009, non trovano Pt_1 giustificazione, non sussistendo la medesima esigenza di garantire, in tempi brevi,
l'accesso ed il godimento di beni per lo più fruiti nella stagione estiva, cosicché la relativa spesa - non supportata da indagini tecniche approfondite (come sarebbe stato necessario) ed anche alla luce del fatto che le opere non hanno per nulla risolto la problematica - non ha apportato concreta ed apprezzabile utilità al , costretto Parte_2
a intervenire, successivamente, programmando nuove spese per indagini di natura idrogeologica ben più complesse e conseguenti opere di sistemazione.
Ne consegue che il danno da risarcire all'TO IN deve CP_1 essere limitato alle spese per le opere non autorizzate dall'assemblea né successivamente ratificate, eseguite da ottobre a dicembre del 2009, pari ad euro 29.580,00 (v. la fattura di cui all'allegato n. 51 della produzione documentale di primo grado del complesso IN appellato).
2.2.5. Le spese legali per il giudizio di impugnazione della delibera dell'assemblea IN del 22.8.2010.
L'appellante censura la pronuncia di condanna al risarcimento del danno nei suoi confronti anche in relazione alle spese legali, pagate dall'TO IN
26 Praialonga, per il giudizio di impugnazione della delibera dell'assemblea IN del 22.8.2010, accolta per un vizio di convocazione eccepito da soggetto intervenuto e diverso dagli originari ricorrenti e benché il consiglio dei condomini avesse espresso parere favorevole alla costituzione in giudizio per resistere alla impugnazione. Lamenta, anche in questo caso, altresì, la mancanza di motivazione sulla quantificazione del danno ed il difetto dei presupposti della sua responsabilità (v. il paragrafo “Con riferimento all'annullamento della delibera del 22.8.2010”, pagg. 39-41 dell'atto di appello).
Il motivo, sul punto, non è fondato, poiché la delibera dell'assemblea IN del
22.8.2010 è stata annullata per un chiaro vizio di convocazione addebitabile a colpa dell'amministratore del condominio, cosicché il pagamento delle spese di lite è conseguenza di tale sua condotta. Il danno è costituito dalla diminuzione patrimoniale conseguente a tali spese.
2.2.6. Le spese per l'acquisto ed il funzionamento del “trenino”
La condanna al risarcimento del danno viene contestata dal anche con riguardo Pt_1 alla spesa sostenuta per l'acquisto ed il funzionamento del “trenino”, utilizzato per la mobilità dei condomini all'interno del “villaggio Praialonga”.
L'appellante, in sintesi, si duole, oltre che della mancanza di motivazione sulla quantificazione del danno (euro 10.800,00), del fatto che il Tribunale non abbia valutato che la spesa era stata approvata dal consiglio di condominio per agevolare la mobilità interna, in un'area di ampie dimensioni e con pendenze, cosicché non costituiva spesa voluttuaria, ma servizio di utilità comune (v. il paragrafo “Con riferimento all'acquisto del trenino”, alle pagg. 41-44 dell'atto di impugnazione).
Il motivo è infondato.
Premesso che è pacifico che la spesa di cui si tratta non sia stata appositamente autorizzata dall'assemblea di condominio, deve rilevarsi che l'approvazione da parte del consiglio dei condomini, organo meramente consultivo (v. il regolamento di condominio, allegato n. 9 della produzione documentale dell'TO IN
), non esclude la responsabilità dell'amministratore del . CP_1 Parte_2
Si tratta di spesa per l'acquisto di un bene privo della documentazione amministrativa necessaria per l'utilizzo lecito (v. l'allegato n. 62 della produzione documentale del
), acquistato per l'istituzione di un servizio di trasporto non previsto e, Parte_2
27 quindi, di una innovazione non deliberata dall'assemblea che non si giustifica nemmeno per il presunto vantaggio per i condomini che ne hanno usufruito, in quanto di natura voluttuaria e, comunque, non essenziale (ossia non necessaria) per il godimento dei beni comuni, la cui opportunità o meno, tanto più in una situazione di conclamata crisi finanziaria del complesso IN, era rimessa alla esclusiva competenza dell'organo assembleare (cfr. la giurisprudenza già richiamata sulla competenza dell'assemblea a valutare l'opportunità delle spese).
Quanto alla prova dell'inadempimento, del danno e del nesso di causalità, deve rilevarsi che essa è rappresentata dalla circostanza che alle finanze IN sono state sottratte somme per sostenere spese non necessarie, con corrispondente diminuzione patrimoniale in danno dell'appellato.
Infine, la quantificazione del danno si desume dall'importo del prezzo di acquisto (euro
3.000,00: v. l'allegato n. 61) e dal costo di ripristino (euro 7.800,00: v. allegato n. 63), voci iscritte tra le spese nell'ambito del rendiconto o consuntivo dell'anno 2009.
2.2.7. Le spese di viaggio e di telefono
Al paragrafo n. 7 dell'atto di appello (“Con riferimento al rimborso delle spese telefoniche e di viaggio”), censura la condanna al risarcimento del Parte_1 danno, per l'importo di euro 3.000,00, in relazione al rimborso in suo favore di spese di viaggio e telefoniche, sostenendo che tali spese rientravano nell'attività ordinaria di amministrazione di un complesso di vaste dimensioni e non potevano considerarsi estranee al mandato.
La censura non è fondata.
In punto di fatto, risulta documentato (v. il rendiconto dell'anno 2009, allegato n. 12 della produzione documentale dell'TO IN Praialonga, pagg. 6 e 12; nonché le fatture di cui agli allegati n. 68 e n. 69) ed è, del resto, pacifico che il dott. ha disposto il rimborso in suo favore di spese per carburante (euro 2.000,00) e per Pt_1 telefono (euro 1.000,00), in assenza di apposita previsione della relativa spesa da parte dell'assemblea di condominio (nel bilancio di previsione del 2009, in corrispondenza della voce “rimborso spese amministratore” viene indicato il numero zero).
Si tratta di spese per esigenze personali che, in assenza di un accordo relativo al rimborso, non potevano essere addebitate al condominio, dovendosi ritenere il compenso
28 pattuito o, comunque, riconosciuto all'amministratore (euro 42.000,00 annui) comprensivo di tali tipologie di spese.
Ad ogni modo, si tratta di spese non adeguatamente documentate (v. le due fatture, allegati n. 68 e 69 della produzione documentale del , in cui le spese sono Parte_2 state autoliquidate dal dott. forfetariamente). Pt_1
Quanto alla prova dell'inadempimento, del danno e del nesso di causalità, deve rilevarsi che essa è rappresentata dalla circostanza che alle finanze IN sono state sottratte somme per sostenere spese di carattere personale o, comunque, non rimborsabili, con corrispondente diminuzione patrimoniale in danno dell'appellato.
Infine, la quantificazione del danno corrisponde all'importo dell'illecito rimborso.
2.2.8. Valutazioni conclusive sul secondo motivo di appello
Tenuto conto di quanto sopra esposto, il parziale accoglimento del secondo motivo di appello comporta la riduzione della misura della condanna del al risarcimento del Pt_1 danno nei confronti dell' da euro 216.781,45 ad Controparte_1 euro 95.981,24 (pari alla somma di euro 5.464,51; euro 6.500,00; euro 21.533,97; euro
29.580,00; euro 19.102,76; euro 10.800,00; euro 3.000,00). Su tale somma devono calcolarsi rivalutazione monetaria ed interessi compensativi nella misura legale, per come stabilito dal Tribunale, con decisione rimasta incensurata.
2.3. La domanda riconvenzionale di sul diritto ad un Parte_1 maggiore compenso
Con il terzo motivo di impugnazione, rubricato “Elementi di fatto e di diritto fondanti la domanda riconvenzionale spiegata in 1° grado dall'odierno appellante che qui si ripropone”, il dott. censura il rigetto della propria domanda riconvenzionale di Pt_1 adeguamento del compenso, lamentando che il Tribunale abbia equivocato sul contenuto di tale domanda, la quale non era rivolta ad ottenere la determinazione del compenso di natura ordinaria, già stabilito dall'assemblea, ma a compensare l'attività imprevista ed imprevedibile che il era stato costretto ad effettuare per la complessità delle Pt_1 problematiche della gestione IN.
29 A tale fine, l'appellante illustra le numerose problematiche della gestione IN che aveva trovato al momento del suo incarico e le attività compiute per porvi rimedio
(situazione debitoria pregressa, quote condominiali non riscosse, aggiornamento della l'anagrafica IN, abusivismo edilizio, messa in sicurezza di una strada oggetto di ordinanza del Comune di Isolo Capo Rizzuto;
dissesto idrogeologico;
misuratori di consumo dell'energia elettrica), affermando, in estrema sintesi, che esse giustificavano un adeguamento del suo compenso.
Il motivo non è fondato.
Tralasciando la circostanza che una parte dell'attività dell'amministratore è stata svolta di sua iniziativa, in violazione delle competenza dell'assemblea, arrecando, come si è detto, danno al condominio, deve osservarsi che, come è stato chiarito in giurisprudenza,
l'attività dell'amministratore, connessa e indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dalle attribuzioni ex art. 1130 c.c., deve presumersi remunerata dal compenso stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa, potendo tuttavia l'assemblea dei condomini riconoscere, con una specifica delibera e anche in sede di approvazione del rendiconto, un compenso aggiuntivo al fine di remunerare un'attività straordinaria, nel caso in cui non si ritenga sufficiente il compenso forfettario in precedenza determinato (cfr., da ultimo. Cass., sez. II, n. 14428/2025).
Nel caso in esame, l'attività di gestione del dott. per quanto molto impegnativa e Pt_1 complessa, rientra nell'attività amministrativa di cui all'art. 1130 c.c. e, pertanto, deve ritenersi remunerata dal compenso previsto (di per sé non modesto) di euro 42.000,00, senza che l'assemblea di condominio abbia deliberato un compenso aggiuntivo.
3. Le spese di lite
La parziale riforma della sentenza del Tribunale comporta una nuova valutazione in ordine al regime delle spese del giudizio di primo grado.
La valutazione dell'esito finale della controversia (rigetto dell'opposizione dell' al decreto ingiuntivo concernente il credito Controparte_1 per il compenso “ordinario” spettante al accoglimento della domanda Pt_1 riconvenzionale di risarcimento del danno del condominio nella misura di euro
95.981,24; rigetto della domanda riconvenzionale del volta ad un compenso Pt_1
30 aggiuntivo) induce a compensare per metà le spese del giudizio di primo grado e di quello di appello, rimanendo la restante metà a carco del in virtù della prevalente Pt_1 soccombenza.
Peraltro, applicando i parametri medi della tariffa forense (d.m. n. 55/2014), rapportati all'entità della condanna (ossia con riferimento allo scaglione delle cause di valore compreso da euro 52.001,00 ad euro 262.000,00), la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado in favore dell' IN CP_1 CP_1 coincidono, una volta operata la compensazione per la metà, con quelle liquidate dal
Tribunale, ossia in euro 6.715,00 (euro 2.340,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 5.400,00 per la fase di trattazione ed euro 4.050,00 per la fase decisoria;
il totale, pari ad euro 13.430,00, è compensato per la metà), oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.).
Quanto alle spese del giudizio di appello, devono applicarsi i parametri medi della tariffa forense (d.m. n. 55/2014, per come modificato con d.m. n. 147/2022), per le cause di valore compreso da euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), fatta eccezione per la fase di trattazione/istruttoria, tenuto conto del limitato impegno richiesto nello svolgimento della relativa attività professionale (l'attività istruttoria si è limitata ad una nuova valutazione delle prove documentali acquisite nel giudizio di primo grado;
quella di trattazione è consistita, essenzialmente, nella interlocuzione concernente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata).
Le spese del giudizio di appello possono liquidarsi, quindi, al netto della compensazione della metà, in complessivi euro 6.077,00 (euro 2.977,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 5.103,00 per la fase decisoria;
il totale, pari ad euro 12.154,00,
è compensato per la metà), oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.).
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
31 La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Crotone Parte_1
n. 562/2019 del 6.5.2019, pubblicata in pari data, così provvede:
- riduce l'importo della condanna di nei confronti dell' Parte_1 [...]
, a titolo di risarcimento del danno, ad euro 95.981,24, oltre Controparte_1 rivalutazione monetaria e interessi legali calcolati fino alla pubblicazione della presente sentenza, secondo i criteri stabiliti nella sentenza impugnata, nonché oltre ulteriori interessi legali sulla somma complessiva, così determinata, fino al saldo;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- compensa per metà tra le parti le spese del giudizio di appello e condanna Parte_1 al rimborso della residua metà nei confronti dell'
[...] Controparte_1
, liquidata in complessivi euro 6.077,00 per onorari, oltre rimborso forfetario
[...] per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 17.11.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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