Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/02/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto giudice rel. ed est.
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 14574/2024
avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia promossa con ricorso congiunto da
, nato a [...] il [...], (C.F. , residente in [...]C.F._1
Albaredo d'Adige (VR), Via Isonzo, n. 11, e della sig.ra , nata a [...]_2
(VR) il 30.07.1957, (C.F. . C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. Giuseppe Giacon, come da mandato difensivo in atti;
e
, nato a [...] il [...], (C.F. Parte_3
). C.F._3
Rappresentato e difeso dall' Avv. Valeria Monte, come da mandato difensivo in atti;
pagina 1 di 5
All'udienza del 23/01/2025 le parti hanno confermato le condizioni di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento del minore nato il [...], di cui al ricorso Persona_1
introduttivo che qui di seguito si riportano:
“1)Il figlio minore rimane affidato al sig. , il quale eserciterà la Per_1 Parte_3
responsabilità genitoriale in modo esclusivo, assumendo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, anche religiosa, alla salute del minore, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni di quest'ultimo;
2)Darsi atto che in ragione dello spontaneo trasferimento del figlio minore presso i nonni e Per_1
degli impegni lavorativi del padre, il minore avrà collocazione prevalente presso la residenza dei nonni materni sita in Albaredo d'Adige (VR), Via Isonzo, n. 11, ove attualmente vive già da diversi mesi;
3)Attribuirsi ai nonni materni e , in considerazione della prevalente Parte_1 Parte_2
collocazione del nipote presso la loro abitazione, l'assunzione delle decisioni Parte_4
relative alle questioni di ordinaria amministrazione, quali il ritiro di documenti scolastici, i colloqui con gli insegnanti, l'accompagnamento agli accertamenti medici e sanitari, nonché alle attività extra-
scolastiche svolte da senza dover conseguire preventivamente autorizzazione e/o delega dal Per_1
sig. con obbligo da parte degli stessi di avvisare e tenere aggiornato il sig. Pt_3 Parte_3
in merito alle suddette decisioni.
[...]
4) Porsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al Parte_3
mantenimento del figlio , ai sig.ri e l'importo di €. 400,00=, da versarsi Per_1 Pt_2 Pt_1
entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato a questi ultimi.
Tale assegno sarà rivalutato secondo gli indici Istat a partire dall'anno successivo, con decorrenza dal pagina 2 di 5 mese di pronuncia della sentenza di accoglimento del presente ricorso e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dello stesso.
5) Darsi atto che il sig. concorrerà nella misura del 70% e i sig.ri Parte_3 Parte_1
e nella misura del 30% alle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN,
[...] Parte_2
ludiche, scolastiche, ricreative e sportive, dietro esibizione delle pezze giustificative, così come previste dal Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Verona.
I sig.ri e comunicheranno preventivamente, tramite mail, al sig. tutte le Pt_2 Pt_1 Pt_3
spese che dovranno essere sostenute a favore del minore di importo superiore a €. 100,00, Per_1
per essere condivise e poi autorizzate da quest'ultimo, sia per quanto riguarda le spese che richiedono un preventivo accordo, sia per quanto attiene a quelle per le quali non è richiesto il preventivo accordo.
6) Il sig. avrà il diritto-dovere di visita al figlio minore da concordare in base alle Pt_3 Per_1
esigenze e disponibilità di quest'ultimo, oltre a weekend alternati, indicativamente dalle ore 10.00 del sabato mattina alle ore 20.00 della domenica sera e un pomeriggio la settimana in orario da concordarsi di volta in volta, in base alle esigenze del minore ed agli impegni lavorativi del padre.
7) Il sig. potrà modificare gli orari e i giorni di visita compatibilmente agli impegni dei nonni Pt_3
materni e alle esigenze del figlio , previo accordo tra gli stessi, impegnandosi a collaborare Per_1
reciprocamente nell'interesse preminente del figlio minore.
8) I sig.ri e si impegneranno a tenere informato il sig. sull'andamento Pt_2 Pt_1 Pt_3
scolastico del figlio, sullo stato di salute di quest'ultimo e sulle attività extra-scolastiche praticate dallo stesso.
9) Darsi atto che l'ex casa familiare sita in San Gregorio di Veronella (VR), Via Primavera n. 28, in comproprietà tra il sig. e i figli e verrà venduta a terzi, previo Pt_3 Per_1 CP_1
pagina 3 di 5 ottenimento delle dovute autorizzazioni e consensi, con suddivisione del ricavato secondo le quote di spettanza.
10) Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
11) Le parti dichiarano fin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. hanno congiuntamente chiesto al Tribunale
di Verona che venga regolamentato il collocamento e mantenimento del figlio minore Parte_4
nato a [...] il [...].
[...]
All' udienza del 23/01/2025 il sig. , genitore esercente la responsabilità Parte_3
esclusiva sul minore, ha confermato le condizioni di cui al ricorso con collocamento del minore presso i nonni e sentiti i sigg. e hanno anch'essi Per_2 Parte_1 Parte_2
confermato le condizioni di cui al ricorso congiunto rilevando che il minore da più di un anno Per_2
già sta vivendo presso la loro abitazione.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per disporre in conformità alle condizioni sopra riportate, in quanto rispondenti all'interesse del minore.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 4 di 5 1) Dispone in conformità alle condizioni di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento del minore di cui al ricorso introduttivo, condizioni da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 18/02/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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