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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 23/02/2026, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 598/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente e Relatore
PADOVANO ONOFRIO, Giudice
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 383/2020 depositato il 05/02/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Martina Franca - Piazza Roma 32 74015 Martina Franca TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1165/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 4 e pubblicata il 14/06/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2292 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento n.2292 del 05/07/2018, emesso dal Comune di Martina Franca imposta
TARES anno 2013, proponeva tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto il Sig.
Ricorrente_1, con il quale evidenziava che aveva diritto a beneficiare della esenzione totale ex art.23 bis co.1 delibera n.132 del 28/11/2013 sia nella parte fissa che in quella variabile della tariffa avendo un reddito
ISEE del nucleo familiare pari a “0”, cosi come disciplinato dallo stesse Ente Comunale.
Nelle conclusioni chiedeva, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'avviso di accertamento.
Con Comparsa di Costituzione e Risposta del 21/01/2019 si costituiva in giudizio il Comune di Martina Franca con la quale evidenziava che nel caso di specie non sussistevano i presupposti per beneficiare della esenzione e/o riduzione di cui all'art.23 bis del Regolamento in quanto il reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, dichiarato dal contribuente nell'anno d'imposta 2013, era pari ad € 9.553,00 come si evinceva dal Modello 730/2014.
Nelle conclusioni chiedeva: 1) che fosse rigettato il ricorso perché infondato in fatto e diritto e che fossero dichiarate dovute tutte le somme portate dall'avviso di accertamento oggetto del giudizio;
2) che fosse condannato il ricorrente al pagamento delle spese e competenze di causa.
La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto con Sentenza n.1165 emessa in data 06/06/2019 rigettava il ricorso e condannava la parte ricorrente a corrispondere alla controparte le spese di lite liquidate in euro 400.
Proponeva appello il Sig. Ricorrente_1 il quale eccepiva che il TFR dell'importo di € 9.552,92 non poteva escludere il beneficio per il contribuente della esenzione del tributo. Nelle conclusioni chiedeva: 1) che fosse dichiarata la nullità della sentenza impugnata per contraddittorietà ed illogicità della motivazione;
2) in subordine, in totale riforma dell'appellata sentenza, che fosse annullato l'atto di accertamento;
3) in estremo subordine, in parziale riforma dell'appellata sentenza , che fosse annullato l'atto di accertamento impugnato limitatamente all'importo delle sanzioni, interessi e/o maggiorazioni per complessivi € 97,31; 4) in via estremamente gravata, che fosse annullata la sentenza appellata nella parte in cui condannava il ricorrente alle spese di lite;
5) con vittoria di spese e competenze di giudizio.
All'udienza del 26 Gennaio 2026 il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sentenza n. 1165 emessa in data 06 Giugno 2019 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto non merita censure e va, quindi, confermata.
L'iter logico – giuridico seguito dai Primi Giudici è corretto ed adeguatamente argomentato.
Nel caso di specie il Comune di Martina Franca, con la comparsa di costituzione depositata in Primo Grado, aveva provveduto a depositare Modello 730/2014 relativo ai redditi prodotti dal contribuente nell'anno di imposta 2013, dal quale era emerso che quest'ultimo aveva dichiarato un reddito pari ad € 9.553,00. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 bis del Regolamento Comunale, emesso sulla scorta dell'art. 5, comma 1 lett. d) del D.L. 102 del 31/08/2013 convertito con modificazioni dalla L. 124 del 28/10/2013, il limite reddituale per poter beneficiare dell'esenzione ai fini TARES per l'anno di imposta oggetto della presente controversia era pari ad € 3.000,00. Pertanto il contribuente non poteva usufruire della suddetta esenzione stante il superamento del limite reddituale, come dallo stesso dichiarato.
Infine deve evidenziarsi che con l'atto di appello il contribuente non ha potuto che confermare il reddito dallo stesso prodotto per l'anno di imposta oggetto di accertamento nè ha addotto nuovi motivi utili ai fini della decisione.
Di conseguenza, sulla scorta della documentazione prodotta dall'Ente Comunale, legittimo deve ritenersi l'avviso di accertamento impugnato.
La natura della controversia e le normative prese in esame inducono a ritenere sussistenti i motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente e Relatore
PADOVANO ONOFRIO, Giudice
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 383/2020 depositato il 05/02/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Martina Franca - Piazza Roma 32 74015 Martina Franca TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1165/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 4 e pubblicata il 14/06/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2292 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento n.2292 del 05/07/2018, emesso dal Comune di Martina Franca imposta
TARES anno 2013, proponeva tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto il Sig.
Ricorrente_1, con il quale evidenziava che aveva diritto a beneficiare della esenzione totale ex art.23 bis co.1 delibera n.132 del 28/11/2013 sia nella parte fissa che in quella variabile della tariffa avendo un reddito
ISEE del nucleo familiare pari a “0”, cosi come disciplinato dallo stesse Ente Comunale.
Nelle conclusioni chiedeva, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'avviso di accertamento.
Con Comparsa di Costituzione e Risposta del 21/01/2019 si costituiva in giudizio il Comune di Martina Franca con la quale evidenziava che nel caso di specie non sussistevano i presupposti per beneficiare della esenzione e/o riduzione di cui all'art.23 bis del Regolamento in quanto il reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, dichiarato dal contribuente nell'anno d'imposta 2013, era pari ad € 9.553,00 come si evinceva dal Modello 730/2014.
Nelle conclusioni chiedeva: 1) che fosse rigettato il ricorso perché infondato in fatto e diritto e che fossero dichiarate dovute tutte le somme portate dall'avviso di accertamento oggetto del giudizio;
2) che fosse condannato il ricorrente al pagamento delle spese e competenze di causa.
La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto con Sentenza n.1165 emessa in data 06/06/2019 rigettava il ricorso e condannava la parte ricorrente a corrispondere alla controparte le spese di lite liquidate in euro 400.
Proponeva appello il Sig. Ricorrente_1 il quale eccepiva che il TFR dell'importo di € 9.552,92 non poteva escludere il beneficio per il contribuente della esenzione del tributo. Nelle conclusioni chiedeva: 1) che fosse dichiarata la nullità della sentenza impugnata per contraddittorietà ed illogicità della motivazione;
2) in subordine, in totale riforma dell'appellata sentenza, che fosse annullato l'atto di accertamento;
3) in estremo subordine, in parziale riforma dell'appellata sentenza , che fosse annullato l'atto di accertamento impugnato limitatamente all'importo delle sanzioni, interessi e/o maggiorazioni per complessivi € 97,31; 4) in via estremamente gravata, che fosse annullata la sentenza appellata nella parte in cui condannava il ricorrente alle spese di lite;
5) con vittoria di spese e competenze di giudizio.
All'udienza del 26 Gennaio 2026 il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sentenza n. 1165 emessa in data 06 Giugno 2019 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto non merita censure e va, quindi, confermata.
L'iter logico – giuridico seguito dai Primi Giudici è corretto ed adeguatamente argomentato.
Nel caso di specie il Comune di Martina Franca, con la comparsa di costituzione depositata in Primo Grado, aveva provveduto a depositare Modello 730/2014 relativo ai redditi prodotti dal contribuente nell'anno di imposta 2013, dal quale era emerso che quest'ultimo aveva dichiarato un reddito pari ad € 9.553,00. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 bis del Regolamento Comunale, emesso sulla scorta dell'art. 5, comma 1 lett. d) del D.L. 102 del 31/08/2013 convertito con modificazioni dalla L. 124 del 28/10/2013, il limite reddituale per poter beneficiare dell'esenzione ai fini TARES per l'anno di imposta oggetto della presente controversia era pari ad € 3.000,00. Pertanto il contribuente non poteva usufruire della suddetta esenzione stante il superamento del limite reddituale, come dallo stesso dichiarato.
Infine deve evidenziarsi che con l'atto di appello il contribuente non ha potuto che confermare il reddito dallo stesso prodotto per l'anno di imposta oggetto di accertamento nè ha addotto nuovi motivi utili ai fini della decisione.
Di conseguenza, sulla scorta della documentazione prodotta dall'Ente Comunale, legittimo deve ritenersi l'avviso di accertamento impugnato.
La natura della controversia e le normative prese in esame inducono a ritenere sussistenti i motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.