Articolo 3 della Legge 19 dicembre 1956, n. 1446
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Versione
19 gennaio 1957
Art. 3.
Alla copertura dell'onere di lire 275 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1953-54 si fa fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , con pari riduzione delle somme disponibili sullo stanziamento di cui al capitolo 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio medesimo, per effetto della legge 2 aprile 1953, n. 212 , che proroga le disposizioni della legge 8 marzo 1949, n. 75 , recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.
Alla copertura della spesa per l'esercizio 1955-56 si provvede con riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo riguardante provvedimenti in corso.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1957