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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 2832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2832 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Quarta Sezione Civile
R.G. 2624/2022
Il Tribunale di Torino, Quarta Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dall'Avv. DE PASQUALE DAVIDE attore e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. FALETTI GIANCARLO convenuta
Controparte_2
Convenuta contumace
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: Nel merito, in via principale: Accertata la natura giuridica del rapporto intercorrente tra
[...]
(già in persona del legale rappresentante CP_1 Controparte_3 pro tempore, e la (già , in persona Controparte_2 CP_3 del legale rappresentante pro tempore, con riferimento al contratto di copertura assicurativa n. 4396855, sottoscritto dall'odierno attore, dichiarare tenute e per l'effetto condannare (già Controparte_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 ovvero (già , in persona del legale Controparte_2 CP_3 rappresentante pro tempore, anche in solido tra loro, al pagamento in favore del signor della somma di Euro Parte_1
41.338,04, o di quella minore o maggiore somma accertanda in corso di causa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì della domanda sino al sodisfo come per legge. In via istruttoria: Ammettere la prova per interpello e testi come formulata nella memoria ex art. 183 comma 6 n.ro 2 c.p.c. dell'8.9.23023. Ammettere CTU medico legale sulla persona dell'attore volta ad accertare il grado di Invalidità permanente residuata in conseguenza del sinistro occorso in data 28.11.2020, comparativa della documentazione medica già versata in atti. Con vittoria di spese, competenze professionali, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, da distrarsi a favore dei sottoscritti legali antistatari
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Ferma l'opposizione all'ammissione delle prove richieste da controparte per tutti i motivi esposti in atti ed a verbale di udienza Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'esponente. Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda in assenza di preventivo esperimento della procedura di mediazione nei confronti del soggetto effettivo interlocutore Rigettare, nel merito, tutte le avversarie pretese per la loro infondatezza in fatto ed in diritto. Con il favore di spese e compensi professionali, rimborso 15% spese generali, iva e CPA ex DM 147/22. Fatto salvo ogni ulteriore diritto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 01.02.2022, il sig. Parte_1
assistito dall'Avv. De Pasquale conveniva in Giudizio la società
[...]
per sentirla condannare a corrispondere al sig. Controparte_1
la somma di euro 41.338,04 o di quella minore o Parte_1 maggiore somma accertanda in corso di causa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge. In via istruttoria: …; sulle spese: condannare altresì la , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a rifondere all'attore le spese e competenze di lite oltre rimborso forfettario 15%, iva, cpa, da distrarsi in favore del sottoscritto legale antistatario. Si costituiva la società Convenuta con comparsa del 15/04/22 chiedendo di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e conseguentemente accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda in assenza di preventivo esperimento della procedura di mediazione nei confronti del soggetto effettivo interlocutore. Rigettare, nel merito, tutte le avversarie pretese per la loro pag. 2/12 infondatezza. Con il favore di spese e compensi professionali, rimborso 15% spese generali, iva e cpa ex dm 55/14. All'udienza del 6/05/22 parte convenuta insisteva per la rilevazione del difetto di legittimazione passiva e per il mancato espletamento del procedimento di mediazione condizione di procedibilità della domanda giudiziale nella materia di cui alla causa in essere;
parte attrice chiedeva di poter integrare il contraddittorio con la società indicata in Controparte_4 polizza, parte convenuta si opponeva. Il Giudice si riservava. A scioglimento della riserva, verificato che il procedimento di mediazione, come da documenti in atti, si era svolto fra l'attore e Controparte_4 dunque con soggetto diverso dalla società convenuta nel presente
[...] procedimento, rimetteva le parti davanti al mediatore per l'espletamento del procedimento rinviando la causa per il prosieguo all'udienza del 18/11/2022. Detta udienza veniva successivamente postergata al 20 gennaio 2023 .All'udienza indicata l'attore chiedeva l'integrazione del contraddittorio con la società ed il Giudice si Controparte_2 riservava. All'esito il Giudice, ritenuto che la richiesta di integrazione del contraddittorio trovasse origine nella eccezione di legittimazione passiva della convenuta, per motivi di economia processuale autorizzava la chiamata in causa della società rinviando la Controparte_2 causa all'udienza del 9/06/2023. All'indicata udienza vista la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia della società
[...]
e vista la richiesta delle parti venivano concessi i termini CP_2 di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c.. La causa veniva rinviata alla data del 17/10/2023 fissando udienza figurata con il deposito di note scritte. All'esito dell'udienza e del deposito delle memorie e delle note scritte il Giudice in data 24/10/23 formulava proposta conciliativa fissando per la verifica della volontà delle parti in merito la data del 2/02/2024. La proposta trovava l'accoglimento della sola parte convenuta. Il Giudice sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza di Febbraio 2024 rinviava per sentire la testa di parte attrice sul solo capitolo ammesso. La teste di parte attrice veniva sentita nel corso dell'udienza del 31/05/2024. All'esito della prova orale Il Giuce ritenuta la causa matura per la decisione rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza figurata del 19/11/2024. All'esito dell'udienza figurata con il deposito di note scritte la causa veniva trattenuta a decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con l'atto introduttivo l'attore assumeva di avere stipulato in data 22/01/2014 un contratto assicurativo con la compagnia assicurativa di cui alla Controparte_4 di polizza n. 6337564 - – creditor protection insurance a premio unico, abbinato al mutuo n. 4396855 erogato pag. 3/12 dall'istituto bancario per l'importo di Controparte_5 finanziamento complessivo pari ad euro 113.420,00, per l'acquisto di un immobile sito a Sestriere (TO), in Via Assietta n.
2. Il contratto di assicurazione stipulato a latere del contratto di muto prevedeva l'indennizzo dell'assicurato al verificarsi di alcuni eventi fra i quali il caso di “infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un'Invalidità Totale o Permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla specifica professione esercitata, l'Impresa di Assicurazione liquida all'assicurato la prestazione assicurata pari al Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del sinistro, al netto di eventuali rate insolute”. L'attore ha prodotto il riepilogo dei premi versati come da comunicazione di (doc. 2°a) ed il modulo di CP_3 adesione al contratto assicurativo per coperture assicurative collettive abbinate ai mutui con particolare riferimento alla sua domanda di mutuo n. 4396855 (doc. 2b). Dal documento risulta che il contraente ha preso atto che le garanzie nel caso morte derivano dalla stipulazione di Polizza collettiva N. 210610 stipulata con e per il caso danni (invalidità) CP_3 si riferiscono alle polizze collettive 5118530 e 5299877 che ha stipulato con a favore dei clienti di CP_3 Controparte_3 alcune banche fra le quali banca che hanno CP_5 sottoscritto un finanziamento rientrante fra i mutui. Dal successivo documento 2d) di parte attrice quale estratto di una sola pagina senza indicazione della tipologia di polizza alla quale afferisce viene indicato che: “ in caso di infortunio o malattia dell'assicurato che comportino un'invalidità totale e permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla specifica professione esercitata, l'impresa di assicurazioni liquida all'assicurato la prestazione pag. 4/12 assicurata pari al debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del sinistro al netto di eventuali rate insolute. Viene prodotta la pag. 3 di 11 su modulo . CP_3
I documenti prodotti in copia dall'attore non sono sottoscritti ma in bianco. Quanto sopra al fine della ricostruzione probatoria del rapporto contrattuale sulla base del quale l'attore chiede la prestazione. La documentazione di cui ai numeri 3 e seguenti di parte attrice è volta a provare l'infortunio subito e l'invalidità che ne è conseguita. Parte attrice con l'allegazione dei documenti medici prova il fatto previsto in polizza e fondante la domanda di indennizzo. La documentazione di cui ai n. 5 e seguenti è volta a provare le condizioni personali dell'attore ed il grado di invalidità civile al lavoro a seguito della grave emorragia cerebrale intervenuta in data 3/12/20. La richiesta di liquidazione della prestazione assicurativa al verificarsi dell'infortunio viene inviata, dal legale dell'attore, alla società CP_4 in data 21/05/21. Successivamente l'attore
[...] invia, l'invito alla partecipazione alla procedura di mediazione, obbligatoria nella materia assicurativa per cui è causa ex art. 5 Dlgs. n. 28/2010 come modificato dal DL. n. 69/2013, convertito con la Legge n. 98/2013, sempre alla società Il procedimento di Controparte_4 mediazione si chiude con verbale negativo per manca partecipazione della parte chiamata. L'attore dopo essersi attivato per la richiesta del pagamento dell'indennizzo presso la compagnia , dopo avere invitato a Controparte_4 partecipare al procedimento di mediazione per la stessa richiesta di indennizzo la società cita Controparte_4 in giudizio innanzi a codesto Tribunale la società CP_1
La citazione avviene sul presupposto affermato e non
[...] dimostrato che e Controparte_4 Controparte_1 siano la stessa società per fusione e/o incorporazione. La
pag. 5/12 coincidenza soggettiva è affermata ma non dimostrata ed anzi il Giudice in sede di prima udienza esaminando la documentazione prodotta si avvede che il procedimento di mediazione si è svolto, seppur con esito negativo, fra il sig.
e la società che non è la Pt_1 Controparte_4 società chiamata in giudizio la . Se il Giudice Controparte_1 si fosse trovato di fronte la medesima società non avrebbe avuto motivo per demandare nuovamente l'esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale proposta. Il nuovo espletamento della procedura di cui all'art. 5 del Dlgs 28/2010 come modificato ed integrato è proprio la differente soggettività delle società con le quali si è svolta ed avrebbe dovuto svolgersi in relazione alla parte chiamata. Occorre dare atto che il contraddittorio inizialmente instaurato è stato integrato con la chiamata in giudizio di altra società e precisamente
Anche in merito al rapporto Controparte_2 contrattuale con detta società le produzioni attoree sono prive di valenza contarttuale. Risulta dai documenti prodotti che la società è intervenuta in una fase di Controparte_6 gestione del sinistro occorso al sig. per . Pt_1 CP_4
Il materiale probatorio allegato con la memoria istruttoria ex art. 186 Vi comma c.p.c. n. 2 attiene la fase di denuncia ed apertura del sinistro;
sono allegate comunicazioni con l'Istituto di credito che ha accordato il mutuo prima e con la società poi. Occorre rilevare, ancora una Controparte_7 volta, che la società interviene con due Controparte_7 comunicazioni di gestione per la società . Non vi è CP_4 dubbio che l'intervento di abbia creato Controparte_6 confusione ed abbia ingenerato la convinzione di essere soggetto legittimato passivamente nella vicenda per cui è causa. La vertenza è stata istruita attraverso i documenti prodotti dalle parti. L'audizione della testimone signora pag. 6/12 sentita nel corso dell'udienza del Testimone_1
31/5/25 non è stata dirimente in ordine ai fatti affermati e/o contestati. Ha riferito che non si è occupata del contratto di mutuo dell'attore e dell'accessorio contratto di assicurazione danni;
ha confermato che all'epoca dei fatti l'istituto di credito per cui lavorava aveva contratti con e che ora hanno CP_3 rapporti contrattuali con Riconosce il Controparte_8 documento n. 13 di parte attrice come comunicazione da lei inviata. La parte convenuta in questo giudizio ha, dal primo atto introduttivo e dunque fin dal deposito della comparsa di risposta, contestato la propria legittimazione passiva in ordine alla vicenda contrattuale che attiene l'assicurazione ramo danni, accessoria a mutuo ipotecario concesso fra gli altri Istituti da , polizza n. 6337564. Controparte_9
La documentazione prodotta dalla convenuta in particolare la visura camerale di alla data del Controparte_4
22/04/22 (doc. 3) conferma lo stato della società alla data del giudizio e dunque, è logico supporre, anche anteriormente ad esso. Ancora la documentazione che attinente le polizze alle quali parte attrice si riferisce, senza alcun riscontro documentale, sono state prodotte dalla convenuta a seguito della chiamata in causa di Le polizze Controparte_2 collettive, che parte attrice richiama come operanti e attinenti la sua vicenda, sono quelle di cui alle numerazioni 210610 ramo vita e 5118530 e 5299887 ramo danni e sono le polizze richiamate nel documento 2d di parte attrice che è un estratto e non è firmato da nessuna delle parti. Ancora l'unico documento dal quale risulta in essere un rapporto contrattuale fra il sig. e la compagnia è il CP_10 CP_3 documento n. 2a di parte attrice ed è il riepilogo dei premi versati in relazione alla polizza n. 6337564. Per detto rapporto parte attrice che ne è onerata non fornisce alcun documento contrattuale. Risulta agli atti, perché evidenziabile per relazione, l'esistenza di un rapporto contrattuale ramo pag. 7/12 danni fra e Controparte_3 Parte_1 individuabile attraverso la numerazione di polizza 6337564 per la quale l'attore ha versato i premi e la compagnia si è obbligata in caso di sinistro. Detto rapporto é sprovvisto di prova in quanto il contratto, anche per l'esame delle clausole che lo contraddistinguono, non è stato prodotto. Diversamente è stato prodotto un estratto di un contratto non sottoscritto riferito a due polizze che non risultano vincolare la compagnia avverso il sig. . Controparte_1 Pt_1
Nella presente vertenza, prima ancora di esaminare il rapporto per cui è causa e dunque il contratto di assicurazione ramo danni sulla base del quale parte attrice domanda il pagamento di una somma al verificarsi del sinistro, occorre verificare la correttezza della chiamata in causa perché contestata dalla società convenuta. La titolarità della posizione soggettiva attiva o passiva agita in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché l'attore ha l'onere di allegarla e provarla, a meno che la controparte la riconosca espressamente o svolga difese incompatibili con la sua negazione. Da ciò consegue che, al pari degli altri requisiti di fondatezza della domanda, la titolarità attiva o passiva del rapporto controverso soggiace agli ordinari criteri sull'onere della prova dettati dall'art. 2697 c.c.. (Cassazione civile sez. III, 27/09/2024, n.25860). Parte attrice non ha provato la titolarità del suo diritto avverso le società convenute. Dalla documentazione prodotta dall'attore si evince la stipulazione del contratto di mutuo con la società Unicredit banca e si evince l'esistenza di un rapporto di assicurazione ramo danni con la società . Il rapporto in essere fra Controparte_4 queste parti è identificato dalla numerazione 6337564 e questo come risulta dalle produzioni documentali di parte attrice. Per detto rapporto non è stato allegato alcun contratto. La domanda di cui al presente giudizio viene svolta sulla base delle polizze danni collettive di cui alla pag. 8/12 numerazione 5118530 e 5299877 ma che non sono le polizze alle quali ha aderito l'attore a latere della stipulazione del contratto di mutuo tanto che il riepilogo dei premi versati porta altra numerazione di cui si è già riferito. È, difatti, ormai acquisito in giurisprudenza che “...per determinare la legittimazione (o, se si vuole, "la situazione legittimante”) si deve fare riferimento al rapporto dedotto in giudizio, nel senso che parti legittime sono quelle indicate come parti del rapporto sostanziale: di conseguenza i casi in cui la decisione di merito non può essere emanata per difetto di legittimazione ad agire o a contraddire si riducono ad ipotesi residuali. Tali infatti possono considerarsi quelli in cui l'attore, nel proporre la domanda contro il convenuto, faccia valere un diritto dichiaratamente non proprio, o pretenda l'adempimento di un obbligo dichiaratamente non gravante sul convenuto, ovvero altri in cui il diritto controverso sia tale che "a priori" (prima, cioè, di sapere se esiste o non esiste) non possa appartenere a colui che chiede il giudizio (o il corrispondente obbligo non possa gravare sul convenuto). Pertanto, mentre il difetto di legittimatio ad causam, attenendo alla verifica - sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore - della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, l'accertamento della effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto, attenendo al merito della controversia, è questione soggetta all'ordinaria disciplina dell'onere probatorio e delle impugnazioni ...” (cfr. Cass. 11321/2007; 16158/2005; 2105/2000). Ed ancora le Sezioni Unite si sono pronunciate sul punto statuendo che “... la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto...” (Cass. S.U. 2951/2016). Dall'esame delle evidenze probatorie così come prodotte dalle pag. 9/12 parti si evince che il sig. ha versato premi per Pt_1 un'assicurazione ramo danni di cui alla polizza n. 6337564 con ma non è provato che Controparte_4 CP_4 sia ora la società convenuta o
[...] Controparte_1 [...]
. Per altra considerazione non è nemmeno Controparte_11 provato che il contratto di cui alla numerazione 6337564 sia stato ceduto da ad e che Controparte_4 CP_1 all'epoca del sinistro fosse la società convenuta tenuta all'indennizzo del rischio. Ai fini della prova del fatto costitutivo della pretesa, consistente nella ricomprensione dell'accaduto nell'ambito della garanzia assicurativa, è necessario per l'assicurato provvedere al deposito delle condizioni generali di polizza. In caso di mancato deposito da parte dell'assicurato, il rilievo di inoperatività della copertura assicurativa da parte dell'assicuratore convenuto per l'adempimento non costituisce eccezione in senso stretto in quanto mira a far valere la mancanza di prova del fatto costitutivo del diritto piuttosto che ad allegare un fatto estintivo dello stesso (Cass. Civ. 21016 del 01/07/22). L'attore non ha provato il rapporto contrattuale sulla base del quale si fonda la domanda azionata in Giudizio il cui onere incombe sulla parte che agisce come indicato dalla Suprema Corte. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1888 c.c. compete alla parte che agisce per far valere le condizioni di polizza allegare il contratto che le contiene e parte attrice non ha fornito la prova della sua adesione alle polizza collettive di cui ai numeri 5118530 e 5299877 e per le quali sarebbe legittimata passiva . Ancora, occorre rilevare che, dalla Controparte_1 modulistica prodotta dalla convenuta (doc.4 di parte convenuta), in merito al contratto di cui alle polizze da ultimo citate, il contraente per età all'atto della Pt_2 sottoscrizione e per somma assicurata, avrebbe dovuto firmare una dichiarazione di stato di buona salute che non risulta in atti. Alcun contratto è stato prodotto a dimostrazione del vincolo di cui alla polizza 6337564 per il pag. 10/12 quale è stato prodotto un estratto relativo al versamento dei premi.
La domanda di parte attrice alla luce delle considerazioni svolte non può essere accolta e non viene ulteriormente esaminata. E' privo di utilità un eventuale giudizio sul fatto occorso al sig. e sulla sua sussumibilità alle Pt_1 condizioni di polizza, che non è stata prodotta, nonché alla sua determinazione in punto quantum. La domanda è stata formulata avverso dei soggetti che non sono contrattualmente tenuti all'adempimento dell'obbligo per il quale sono stati chiamati nel presente giudizio e la domanda non è stata provata.
In punto spese, si valuta sia la fase istruttoria che si è risolta in unica udienza, sia il comportamento stragiudiziale delle società coinvolte che ha ingenerato confusione nell'attore. Entrambe le società avrebbero potuto nel corso delle trattative stragiudiziali interrotte senza una motivazione e nel corso del giudizio di mediazione, demandato dal Giudice, chiarire la propria posizione rispetto alla presente controversia per correttezza processuale. Precisato quanto sopra, non si può non considerare che è stata fatta una proposta al fine delle definizione della controversia a spese compensate che non è stata accettata dalla parte attrice. Tutti i motivi esposti inducono a disporre sulle spese a carico della parte attrice soccombente con una riduzione di due terzi che resteranno definitivamente a carico della convenuta che ha partecipato al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di Parte_1
citazione notificato il 01/02/22 nei confronti di CP_1
pag. 11/12 e nei confronti della chiamata CP_1 CP_2
così provvede:
[...]
1. Ritenuta la carenza di legittimazione passiva della convenuta accoglie la difesa della parte Controparte_1
convenuta
2. Ritenuta non provata la domanda di parte attrice avverso , rigetta la domanda di Controparte_2
parte attrice
3. Condanna parte attrice a corrispondere alla parte convenuta le spese del presente Controparte_1
giudizio come ridotte per le motivazioni indicate che liquida in € 2.000,00 oltre 15% Iva e Cpa se dovuti come per legge.
Così deciso Quarta Sezione Civile, in data 09/06/2025.
Il G.O.P.
Laura Gussoni
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Quarta Sezione Civile
R.G. 2624/2022
Il Tribunale di Torino, Quarta Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dall'Avv. DE PASQUALE DAVIDE attore e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. FALETTI GIANCARLO convenuta
Controparte_2
Convenuta contumace
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: Nel merito, in via principale: Accertata la natura giuridica del rapporto intercorrente tra
[...]
(già in persona del legale rappresentante CP_1 Controparte_3 pro tempore, e la (già , in persona Controparte_2 CP_3 del legale rappresentante pro tempore, con riferimento al contratto di copertura assicurativa n. 4396855, sottoscritto dall'odierno attore, dichiarare tenute e per l'effetto condannare (già Controparte_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 ovvero (già , in persona del legale Controparte_2 CP_3 rappresentante pro tempore, anche in solido tra loro, al pagamento in favore del signor della somma di Euro Parte_1
41.338,04, o di quella minore o maggiore somma accertanda in corso di causa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì della domanda sino al sodisfo come per legge. In via istruttoria: Ammettere la prova per interpello e testi come formulata nella memoria ex art. 183 comma 6 n.ro 2 c.p.c. dell'8.9.23023. Ammettere CTU medico legale sulla persona dell'attore volta ad accertare il grado di Invalidità permanente residuata in conseguenza del sinistro occorso in data 28.11.2020, comparativa della documentazione medica già versata in atti. Con vittoria di spese, competenze professionali, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, da distrarsi a favore dei sottoscritti legali antistatari
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Ferma l'opposizione all'ammissione delle prove richieste da controparte per tutti i motivi esposti in atti ed a verbale di udienza Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'esponente. Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda in assenza di preventivo esperimento della procedura di mediazione nei confronti del soggetto effettivo interlocutore Rigettare, nel merito, tutte le avversarie pretese per la loro infondatezza in fatto ed in diritto. Con il favore di spese e compensi professionali, rimborso 15% spese generali, iva e CPA ex DM 147/22. Fatto salvo ogni ulteriore diritto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 01.02.2022, il sig. Parte_1
assistito dall'Avv. De Pasquale conveniva in Giudizio la società
[...]
per sentirla condannare a corrispondere al sig. Controparte_1
la somma di euro 41.338,04 o di quella minore o Parte_1 maggiore somma accertanda in corso di causa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge. In via istruttoria: …; sulle spese: condannare altresì la , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a rifondere all'attore le spese e competenze di lite oltre rimborso forfettario 15%, iva, cpa, da distrarsi in favore del sottoscritto legale antistatario. Si costituiva la società Convenuta con comparsa del 15/04/22 chiedendo di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e conseguentemente accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda in assenza di preventivo esperimento della procedura di mediazione nei confronti del soggetto effettivo interlocutore. Rigettare, nel merito, tutte le avversarie pretese per la loro pag. 2/12 infondatezza. Con il favore di spese e compensi professionali, rimborso 15% spese generali, iva e cpa ex dm 55/14. All'udienza del 6/05/22 parte convenuta insisteva per la rilevazione del difetto di legittimazione passiva e per il mancato espletamento del procedimento di mediazione condizione di procedibilità della domanda giudiziale nella materia di cui alla causa in essere;
parte attrice chiedeva di poter integrare il contraddittorio con la società indicata in Controparte_4 polizza, parte convenuta si opponeva. Il Giudice si riservava. A scioglimento della riserva, verificato che il procedimento di mediazione, come da documenti in atti, si era svolto fra l'attore e Controparte_4 dunque con soggetto diverso dalla società convenuta nel presente
[...] procedimento, rimetteva le parti davanti al mediatore per l'espletamento del procedimento rinviando la causa per il prosieguo all'udienza del 18/11/2022. Detta udienza veniva successivamente postergata al 20 gennaio 2023 .All'udienza indicata l'attore chiedeva l'integrazione del contraddittorio con la società ed il Giudice si Controparte_2 riservava. All'esito il Giudice, ritenuto che la richiesta di integrazione del contraddittorio trovasse origine nella eccezione di legittimazione passiva della convenuta, per motivi di economia processuale autorizzava la chiamata in causa della società rinviando la Controparte_2 causa all'udienza del 9/06/2023. All'indicata udienza vista la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia della società
[...]
e vista la richiesta delle parti venivano concessi i termini CP_2 di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c.. La causa veniva rinviata alla data del 17/10/2023 fissando udienza figurata con il deposito di note scritte. All'esito dell'udienza e del deposito delle memorie e delle note scritte il Giudice in data 24/10/23 formulava proposta conciliativa fissando per la verifica della volontà delle parti in merito la data del 2/02/2024. La proposta trovava l'accoglimento della sola parte convenuta. Il Giudice sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza di Febbraio 2024 rinviava per sentire la testa di parte attrice sul solo capitolo ammesso. La teste di parte attrice veniva sentita nel corso dell'udienza del 31/05/2024. All'esito della prova orale Il Giuce ritenuta la causa matura per la decisione rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza figurata del 19/11/2024. All'esito dell'udienza figurata con il deposito di note scritte la causa veniva trattenuta a decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con l'atto introduttivo l'attore assumeva di avere stipulato in data 22/01/2014 un contratto assicurativo con la compagnia assicurativa di cui alla Controparte_4 di polizza n. 6337564 - – creditor protection insurance a premio unico, abbinato al mutuo n. 4396855 erogato pag. 3/12 dall'istituto bancario per l'importo di Controparte_5 finanziamento complessivo pari ad euro 113.420,00, per l'acquisto di un immobile sito a Sestriere (TO), in Via Assietta n.
2. Il contratto di assicurazione stipulato a latere del contratto di muto prevedeva l'indennizzo dell'assicurato al verificarsi di alcuni eventi fra i quali il caso di “infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un'Invalidità Totale o Permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla specifica professione esercitata, l'Impresa di Assicurazione liquida all'assicurato la prestazione assicurata pari al Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del sinistro, al netto di eventuali rate insolute”. L'attore ha prodotto il riepilogo dei premi versati come da comunicazione di (doc. 2°a) ed il modulo di CP_3 adesione al contratto assicurativo per coperture assicurative collettive abbinate ai mutui con particolare riferimento alla sua domanda di mutuo n. 4396855 (doc. 2b). Dal documento risulta che il contraente ha preso atto che le garanzie nel caso morte derivano dalla stipulazione di Polizza collettiva N. 210610 stipulata con e per il caso danni (invalidità) CP_3 si riferiscono alle polizze collettive 5118530 e 5299877 che ha stipulato con a favore dei clienti di CP_3 Controparte_3 alcune banche fra le quali banca che hanno CP_5 sottoscritto un finanziamento rientrante fra i mutui. Dal successivo documento 2d) di parte attrice quale estratto di una sola pagina senza indicazione della tipologia di polizza alla quale afferisce viene indicato che: “ in caso di infortunio o malattia dell'assicurato che comportino un'invalidità totale e permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla specifica professione esercitata, l'impresa di assicurazioni liquida all'assicurato la prestazione pag. 4/12 assicurata pari al debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del sinistro al netto di eventuali rate insolute. Viene prodotta la pag. 3 di 11 su modulo . CP_3
I documenti prodotti in copia dall'attore non sono sottoscritti ma in bianco. Quanto sopra al fine della ricostruzione probatoria del rapporto contrattuale sulla base del quale l'attore chiede la prestazione. La documentazione di cui ai numeri 3 e seguenti di parte attrice è volta a provare l'infortunio subito e l'invalidità che ne è conseguita. Parte attrice con l'allegazione dei documenti medici prova il fatto previsto in polizza e fondante la domanda di indennizzo. La documentazione di cui ai n. 5 e seguenti è volta a provare le condizioni personali dell'attore ed il grado di invalidità civile al lavoro a seguito della grave emorragia cerebrale intervenuta in data 3/12/20. La richiesta di liquidazione della prestazione assicurativa al verificarsi dell'infortunio viene inviata, dal legale dell'attore, alla società CP_4 in data 21/05/21. Successivamente l'attore
[...] invia, l'invito alla partecipazione alla procedura di mediazione, obbligatoria nella materia assicurativa per cui è causa ex art. 5 Dlgs. n. 28/2010 come modificato dal DL. n. 69/2013, convertito con la Legge n. 98/2013, sempre alla società Il procedimento di Controparte_4 mediazione si chiude con verbale negativo per manca partecipazione della parte chiamata. L'attore dopo essersi attivato per la richiesta del pagamento dell'indennizzo presso la compagnia , dopo avere invitato a Controparte_4 partecipare al procedimento di mediazione per la stessa richiesta di indennizzo la società cita Controparte_4 in giudizio innanzi a codesto Tribunale la società CP_1
La citazione avviene sul presupposto affermato e non
[...] dimostrato che e Controparte_4 Controparte_1 siano la stessa società per fusione e/o incorporazione. La
pag. 5/12 coincidenza soggettiva è affermata ma non dimostrata ed anzi il Giudice in sede di prima udienza esaminando la documentazione prodotta si avvede che il procedimento di mediazione si è svolto, seppur con esito negativo, fra il sig.
e la società che non è la Pt_1 Controparte_4 società chiamata in giudizio la . Se il Giudice Controparte_1 si fosse trovato di fronte la medesima società non avrebbe avuto motivo per demandare nuovamente l'esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale proposta. Il nuovo espletamento della procedura di cui all'art. 5 del Dlgs 28/2010 come modificato ed integrato è proprio la differente soggettività delle società con le quali si è svolta ed avrebbe dovuto svolgersi in relazione alla parte chiamata. Occorre dare atto che il contraddittorio inizialmente instaurato è stato integrato con la chiamata in giudizio di altra società e precisamente
Anche in merito al rapporto Controparte_2 contrattuale con detta società le produzioni attoree sono prive di valenza contarttuale. Risulta dai documenti prodotti che la società è intervenuta in una fase di Controparte_6 gestione del sinistro occorso al sig. per . Pt_1 CP_4
Il materiale probatorio allegato con la memoria istruttoria ex art. 186 Vi comma c.p.c. n. 2 attiene la fase di denuncia ed apertura del sinistro;
sono allegate comunicazioni con l'Istituto di credito che ha accordato il mutuo prima e con la società poi. Occorre rilevare, ancora una Controparte_7 volta, che la società interviene con due Controparte_7 comunicazioni di gestione per la società . Non vi è CP_4 dubbio che l'intervento di abbia creato Controparte_6 confusione ed abbia ingenerato la convinzione di essere soggetto legittimato passivamente nella vicenda per cui è causa. La vertenza è stata istruita attraverso i documenti prodotti dalle parti. L'audizione della testimone signora pag. 6/12 sentita nel corso dell'udienza del Testimone_1
31/5/25 non è stata dirimente in ordine ai fatti affermati e/o contestati. Ha riferito che non si è occupata del contratto di mutuo dell'attore e dell'accessorio contratto di assicurazione danni;
ha confermato che all'epoca dei fatti l'istituto di credito per cui lavorava aveva contratti con e che ora hanno CP_3 rapporti contrattuali con Riconosce il Controparte_8 documento n. 13 di parte attrice come comunicazione da lei inviata. La parte convenuta in questo giudizio ha, dal primo atto introduttivo e dunque fin dal deposito della comparsa di risposta, contestato la propria legittimazione passiva in ordine alla vicenda contrattuale che attiene l'assicurazione ramo danni, accessoria a mutuo ipotecario concesso fra gli altri Istituti da , polizza n. 6337564. Controparte_9
La documentazione prodotta dalla convenuta in particolare la visura camerale di alla data del Controparte_4
22/04/22 (doc. 3) conferma lo stato della società alla data del giudizio e dunque, è logico supporre, anche anteriormente ad esso. Ancora la documentazione che attinente le polizze alle quali parte attrice si riferisce, senza alcun riscontro documentale, sono state prodotte dalla convenuta a seguito della chiamata in causa di Le polizze Controparte_2 collettive, che parte attrice richiama come operanti e attinenti la sua vicenda, sono quelle di cui alle numerazioni 210610 ramo vita e 5118530 e 5299887 ramo danni e sono le polizze richiamate nel documento 2d di parte attrice che è un estratto e non è firmato da nessuna delle parti. Ancora l'unico documento dal quale risulta in essere un rapporto contrattuale fra il sig. e la compagnia è il CP_10 CP_3 documento n. 2a di parte attrice ed è il riepilogo dei premi versati in relazione alla polizza n. 6337564. Per detto rapporto parte attrice che ne è onerata non fornisce alcun documento contrattuale. Risulta agli atti, perché evidenziabile per relazione, l'esistenza di un rapporto contrattuale ramo pag. 7/12 danni fra e Controparte_3 Parte_1 individuabile attraverso la numerazione di polizza 6337564 per la quale l'attore ha versato i premi e la compagnia si è obbligata in caso di sinistro. Detto rapporto é sprovvisto di prova in quanto il contratto, anche per l'esame delle clausole che lo contraddistinguono, non è stato prodotto. Diversamente è stato prodotto un estratto di un contratto non sottoscritto riferito a due polizze che non risultano vincolare la compagnia avverso il sig. . Controparte_1 Pt_1
Nella presente vertenza, prima ancora di esaminare il rapporto per cui è causa e dunque il contratto di assicurazione ramo danni sulla base del quale parte attrice domanda il pagamento di una somma al verificarsi del sinistro, occorre verificare la correttezza della chiamata in causa perché contestata dalla società convenuta. La titolarità della posizione soggettiva attiva o passiva agita in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché l'attore ha l'onere di allegarla e provarla, a meno che la controparte la riconosca espressamente o svolga difese incompatibili con la sua negazione. Da ciò consegue che, al pari degli altri requisiti di fondatezza della domanda, la titolarità attiva o passiva del rapporto controverso soggiace agli ordinari criteri sull'onere della prova dettati dall'art. 2697 c.c.. (Cassazione civile sez. III, 27/09/2024, n.25860). Parte attrice non ha provato la titolarità del suo diritto avverso le società convenute. Dalla documentazione prodotta dall'attore si evince la stipulazione del contratto di mutuo con la società Unicredit banca e si evince l'esistenza di un rapporto di assicurazione ramo danni con la società . Il rapporto in essere fra Controparte_4 queste parti è identificato dalla numerazione 6337564 e questo come risulta dalle produzioni documentali di parte attrice. Per detto rapporto non è stato allegato alcun contratto. La domanda di cui al presente giudizio viene svolta sulla base delle polizze danni collettive di cui alla pag. 8/12 numerazione 5118530 e 5299877 ma che non sono le polizze alle quali ha aderito l'attore a latere della stipulazione del contratto di mutuo tanto che il riepilogo dei premi versati porta altra numerazione di cui si è già riferito. È, difatti, ormai acquisito in giurisprudenza che “...per determinare la legittimazione (o, se si vuole, "la situazione legittimante”) si deve fare riferimento al rapporto dedotto in giudizio, nel senso che parti legittime sono quelle indicate come parti del rapporto sostanziale: di conseguenza i casi in cui la decisione di merito non può essere emanata per difetto di legittimazione ad agire o a contraddire si riducono ad ipotesi residuali. Tali infatti possono considerarsi quelli in cui l'attore, nel proporre la domanda contro il convenuto, faccia valere un diritto dichiaratamente non proprio, o pretenda l'adempimento di un obbligo dichiaratamente non gravante sul convenuto, ovvero altri in cui il diritto controverso sia tale che "a priori" (prima, cioè, di sapere se esiste o non esiste) non possa appartenere a colui che chiede il giudizio (o il corrispondente obbligo non possa gravare sul convenuto). Pertanto, mentre il difetto di legittimatio ad causam, attenendo alla verifica - sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore - della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, l'accertamento della effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto, attenendo al merito della controversia, è questione soggetta all'ordinaria disciplina dell'onere probatorio e delle impugnazioni ...” (cfr. Cass. 11321/2007; 16158/2005; 2105/2000). Ed ancora le Sezioni Unite si sono pronunciate sul punto statuendo che “... la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto...” (Cass. S.U. 2951/2016). Dall'esame delle evidenze probatorie così come prodotte dalle pag. 9/12 parti si evince che il sig. ha versato premi per Pt_1 un'assicurazione ramo danni di cui alla polizza n. 6337564 con ma non è provato che Controparte_4 CP_4 sia ora la società convenuta o
[...] Controparte_1 [...]
. Per altra considerazione non è nemmeno Controparte_11 provato che il contratto di cui alla numerazione 6337564 sia stato ceduto da ad e che Controparte_4 CP_1 all'epoca del sinistro fosse la società convenuta tenuta all'indennizzo del rischio. Ai fini della prova del fatto costitutivo della pretesa, consistente nella ricomprensione dell'accaduto nell'ambito della garanzia assicurativa, è necessario per l'assicurato provvedere al deposito delle condizioni generali di polizza. In caso di mancato deposito da parte dell'assicurato, il rilievo di inoperatività della copertura assicurativa da parte dell'assicuratore convenuto per l'adempimento non costituisce eccezione in senso stretto in quanto mira a far valere la mancanza di prova del fatto costitutivo del diritto piuttosto che ad allegare un fatto estintivo dello stesso (Cass. Civ. 21016 del 01/07/22). L'attore non ha provato il rapporto contrattuale sulla base del quale si fonda la domanda azionata in Giudizio il cui onere incombe sulla parte che agisce come indicato dalla Suprema Corte. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1888 c.c. compete alla parte che agisce per far valere le condizioni di polizza allegare il contratto che le contiene e parte attrice non ha fornito la prova della sua adesione alle polizza collettive di cui ai numeri 5118530 e 5299877 e per le quali sarebbe legittimata passiva . Ancora, occorre rilevare che, dalla Controparte_1 modulistica prodotta dalla convenuta (doc.4 di parte convenuta), in merito al contratto di cui alle polizze da ultimo citate, il contraente per età all'atto della Pt_2 sottoscrizione e per somma assicurata, avrebbe dovuto firmare una dichiarazione di stato di buona salute che non risulta in atti. Alcun contratto è stato prodotto a dimostrazione del vincolo di cui alla polizza 6337564 per il pag. 10/12 quale è stato prodotto un estratto relativo al versamento dei premi.
La domanda di parte attrice alla luce delle considerazioni svolte non può essere accolta e non viene ulteriormente esaminata. E' privo di utilità un eventuale giudizio sul fatto occorso al sig. e sulla sua sussumibilità alle Pt_1 condizioni di polizza, che non è stata prodotta, nonché alla sua determinazione in punto quantum. La domanda è stata formulata avverso dei soggetti che non sono contrattualmente tenuti all'adempimento dell'obbligo per il quale sono stati chiamati nel presente giudizio e la domanda non è stata provata.
In punto spese, si valuta sia la fase istruttoria che si è risolta in unica udienza, sia il comportamento stragiudiziale delle società coinvolte che ha ingenerato confusione nell'attore. Entrambe le società avrebbero potuto nel corso delle trattative stragiudiziali interrotte senza una motivazione e nel corso del giudizio di mediazione, demandato dal Giudice, chiarire la propria posizione rispetto alla presente controversia per correttezza processuale. Precisato quanto sopra, non si può non considerare che è stata fatta una proposta al fine delle definizione della controversia a spese compensate che non è stata accettata dalla parte attrice. Tutti i motivi esposti inducono a disporre sulle spese a carico della parte attrice soccombente con una riduzione di due terzi che resteranno definitivamente a carico della convenuta che ha partecipato al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di Parte_1
citazione notificato il 01/02/22 nei confronti di CP_1
pag. 11/12 e nei confronti della chiamata CP_1 CP_2
così provvede:
[...]
1. Ritenuta la carenza di legittimazione passiva della convenuta accoglie la difesa della parte Controparte_1
convenuta
2. Ritenuta non provata la domanda di parte attrice avverso , rigetta la domanda di Controparte_2
parte attrice
3. Condanna parte attrice a corrispondere alla parte convenuta le spese del presente Controparte_1
giudizio come ridotte per le motivazioni indicate che liquida in € 2.000,00 oltre 15% Iva e Cpa se dovuti come per legge.
Così deciso Quarta Sezione Civile, in data 09/06/2025.
Il G.O.P.
Laura Gussoni
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