Articolo 13 della Legge 28 marzo 1968, n. 479
Articolo 12Articolo 14
Versione
14 maggio 1968
Art. 13.
Le opere e gli acquisti finanziati a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1457 , non potranno fruire di altre agevolazioni creditizie concesse dallo Stato o da altri enti pubblici a norma di leggi o regolamenti speciali, anche di carattere regionale.
Entrata in vigore il 14 maggio 1968